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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa - A
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Silvia Giani Presidente
- dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice
- dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47993 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza del 19.11.2024 con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche tra
(C.F. e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Milano, via Filippo Corridoni n. 40, presso lo studio dell'avv. Andrea
Giussani e rappresentati e difesi dall'avv. Aniello Beneduce, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attori
e in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta contumace nonchè in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) e per essa CP_2 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) elettivamente CP_3 P.IVA_3
pagina 1 di 11 domiciliata in Roma, via di San Nicola da Tolentino n. 69, presso lo studio dell'avv. Giacinto Di
Donato che la rappresenta e difende, giusta procura generali alle liti allegata alla comparsa di intervento
Interveniente volontaria
e in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) e per Controparte_4 P.IVA_4
essa in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_3 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Roma, via di Barberini n. 86, presso lo studio dell'avv. Giacinto Di Donato che la rappresenta e difende, giusta procura generali alle liti allegata alla comparsa di intervento
Interveniente ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione della normativa antitrust nazionale.
CONCLUSIONI: Come da verbale del 19.11.2024 da intendersi qui integralmente trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Pt_1 Parte_2
giudizio, innanzi al Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Impresa – CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare - in relazione sia alla fideiussione
[...]
omnibus di euro 26.000,00 datata Afragola 9 marzo 2018 sottoscritta da Controparte_1 [...]
e che alla fideiussione omnibus di euro 42.900,00 datata Parte_2 Parte_1 Controparte_1
Afragola 18 giugno 2018 sottoscritta da e - l'esistenza dell'intesa Parte_2 Parte_1
anticoncorrenziale descritta in narrativa in merito al cartello perpetrato dalle banche sul modello ABI in violazione dell'art. 2 L.287/90 e dell'art.101 TFUE;
previo accertamento della conformità delle fideiussioni di cui è causa al modello di Fideiussione predisposto dall'ABI e censurato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, accertare e dichiarare la nullità dell'articolo n. 5 denominato “Responsabilità del fideiussore” del contratto di fideiussione omnibus di euro 26.000,00 datato Afragola 9 marzo 2018, per violazione degli artt. 100 e 101 Controparte_1
del Trattato UE e artt. 2 e 3 della L 10/10/1990, n. 287 in quanto attuativi del Modello ABI di
Fideiussione Omnibus censurato dal provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005; previo accertamento della conformità della fideiussione di cui è causa al modello di Fideiussione predisposto dall'ABI e censurato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, accertare e dichiarare la nullità dell'articolo n. 5 denominato “Responsabilità del fideiussore” del contratto di
pagina 2 di 11 fideiussione omnibus Unicredit S.p.A. di euro 42.900,00 datato Afragola 18 giugno 2018, per violazione degli artt. 100 e 101 del Trattato UE e artt. 2 e 3 della L 10/10/1990, n. 287 in quanto attuativi del Modello ABI di Fideiussione Omnibus censurato dal provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005; condannare la al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_1
giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
A fondamento della domanda, gli attori hanno allegato di avere sottoscritto la fideiussione datata
9.3.2018, sino alla concorrenza dell'importo di € 26.000,00, a favore di e a garanzia Controparte_1 dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla e di avere Parte_3
successivamente sottoscritto la fideiussione datata 18.6.2018, sino alla concorrenza dell'importo di €
42.900,00, sempre a favore di e a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni Controparte_1
assunte dalla medesima debitrice principale;
di avere ricevuto in data 25.9.2021 la raccomandata con cui l'istituto di credito comunicava loro la revoca di tutti gli affidamenti concessi alla società debitrice invitandoli al saldo della posizione debitoria maturata.
Richiamata la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 41994/2021 e la tesi della nullità derivata ivi illustrata, gli attori hanno affermato la contrarietà delle garanzie sottoscritte rispetto all'art. 2 co. 2 lett. a) della L. 287/1990 sul presupposto che - nonostante l'eliminazione delle clausole di reviviscenza e di sopravvivenza - la modifica della clausola di rinuncia dei termini di cui all'art. 6 dello schema ABI, realizzata portando a 36 mesi il termine della banca per agire nei confronti del fideiussore
- integrerebbe una deroga all'art. 1957 c.c. “che determina una palese violazione di quanto stabilito con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia…in quanto conforme a un modello fideiussorio integrante un'intesa restrittiva della concorrenza”. A tal fine, hanno invocato l'efficacia di prova privilegiata dell'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005 e la sua vincolatività quanto alla prova della violazione della disciplina in materia di concorrenza e, solo in subordine, hanno dedotto di volere fornire prova “della persistenza della condotta anticoncorrenziale delle banche aderenti all'ABI (tra cui anche la Banca convenuta) per aver eseguito ed applicato la dedotta prassi contrattuale (diffusa ed applicata uniformemente sul territorio nazionale) dell'utilizzo del medesimo testo contrattuale (cfr. schema ABI) alle cd. fideiussioni omnibus post provv. 55/05
Banca d'Italia”.
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di intervento volontario, e per essa CP_2 [...]
allegando di essere cessionaria, tra gli altri, anche dei crediti originariamente vantati da CP_3
pagina 3 di 11 nei confronti della (assistiti dalle garanzie Controparte_1 Parte_3 fideiussorie prestate dai i sigg.ri ) per averli acquistati da nell'ambito di Pt_2 Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione di crediti. Sulla base di tale presupposto ha pertanto svolto domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento dell'importo di € 31.493,56 - quale saldo debitore del conto corrente intestato alla in favore della quale Parte_3
essi avevano prestato le fideiussioni dedotte in giudizio. Nel merito, ha contestato le deduzioni attoree argomentando circa la natura di contratto autonomo di garanzia delle impugnate fideiussioni con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. e ha, in ogni caso, eccepito l'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia alle garanzie in esame, anche volendole qualificare come fideiussioni omnibus, in quanto sottoscritte al di fuori dell'ambito temporale cui è riferito il provvedimento medesimo e in ragione della mancata corrispondenza tra le clausole previste nelle garanzie impugnate e quelle sanzionate dall'Autorità.
A seguito della costituzione in giudizio di gli attori hanno eccepito la sua carenza di CP_2
legittimazione passiva in quanto estranea alle vicende del rapporto contrattuale intrattenuto con essendo mera cessionaria del credito e non del contratto, nonché il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva dell'interveniente in relazione alla domanda riconvenzionale svolta contestando la sussistenza di una valida prova della titolarità del credito in capo ad CP_2
Infine, con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata in data 25.9.2024, si è costituita in giudizio e per essa allegando di essere medio tempore divenuta Controparte_4 Controparte_3
cessionaria del credito vantato da per averlo acquistato da quest'ultima nell'ambito di CP_2 un'operazione di cartolarizzazione di crediti perfezionatasi nel febbraio 2024.
La causa è stata istruita in via documentale e all'udienza del 19.11.2024 è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate in data 9.3.2018 e 18.6.2018 da e in favore di Pt_1 Parte_2 CP_1
la prima sino alla concorrenza dell'importo di € 26.000,00 e la seconda sino alla concorrenza
[...] dell'importo di € 42.900,00 – entrambe a garanzia delle obbligazioni assunte dalla
[...] nei confronti dell'istituto di credito (docc. 1 e 2 attori). Parte_3
Secondo la prospettazione attorea, la nullità dei contratti di fideiussione discenderebbe dalla riproduzione, al loro interno, della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. (clausola n. 5) che sarebbe in pagina 4 di 11 violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) della legge n. 287/1990 per asserita “violazione della ratio adottata dal Provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia”. A sostegno dell'assunto gli attori argomentano circa la “sostanziale aderenza e conformità” tra l'art. 5 contenuto nelle fideiussioni impugnate e l'art. 6 contenuto nello schema ABI e richiamano il contenuto del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 quale prova privilegiata della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale.
La domanda attorea è infondata.
Ad avviso di questo Tribunale non è possibile, infatti, sussumere la fattispecie in esame nell'ambito applicativo del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Come noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/12/2021,
n.41994), invocate dagli stessi attori, hanno dipanato il contrasto giurisprudenziale sussistente sulla questione affermando che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La nullità, dunque, colpisce le sole “clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole”. Non solo, la verifica dell'esatta corrispondenza delle clausole impugnate con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia va valutata in termini di compresenza giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle tre clausole ad essere lesiva della concorrenza (cfr. Cass. 12/12/2024 n. 32192).
Va ancora ricordato che l'onere della prova dell'illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l'esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile, con la conseguenza che è onere dell'attore la prova dell'uniformità, nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura, da parte degli istituti di credito al momento della sottoscrizione della fideiussione contestata, con la sola eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata (Cass. n. 3640/2009, seguita poi in senso conforme da Cass. n.
5941/2011, Cass. n. 5942/2011, Cass. n. 7039/2012 e Cass. n. 11904/2014).
Sotto tale ultimo profilo, in relazione ai contratti di fideiussione contenenti le indicate clausole, il provvedimento dell'Autorità Garante è stato ritenuto costituire prova privilegiata dell'illecito antitrust pagina 5 di 11 nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 per le sole fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (cfr. Cass. 5/2/2019 n.
13846). Inoltre, stante l'assenza di qualunque automatismo tra gli accertamenti della Banca d'Italia e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione, l'attore potrà avvalersi di tale prova privilegiata nella misura in cui vi sia una coincidenza (uniformità) tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato predisposto dall'ABI ed oggetto del provvedimento assunto nel 2005 dalla
Banca d'Italia.
Nella specie, le fideiussioni omnibus prestate dagli attori non solo sono state stipulate rispettivamente in data 9.3.2018 e 18.6.2018 e, dunque, in un periodo successivo rispetto a quello
(ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005, ma non ricalcano nemmeno - come peraltro ammesso dagli stessi attori - lo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente invalido dal citato provvedimento per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 .
Le fideiussioni sottoposte al vaglio del Tribunale, infatti, non contengono né la cd. clausola di reviviscenza, in base alla quale “il fideiussore s'impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo (art. 2 schema ABI), né la clausola cd. di sopravvivenza in base alla quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8 schema ABI).
Infine - ciò che maggiormente rileva nel presente giudizio - la c.d. clausola di deroga dell'art. 1957 c.c.
a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (art. 6 schema ABI) non solo non è stata pattuita secondo lo schema censurato, ma compare in una diversa formulazione che non prevede la deroga integrale all'art. 1957 c.c. ma unicamente il prolungamento a 36 mesi del termine di decadenza entro cui il creditore deve promuovere le sue istanze nei confronti del debitore – termine in relazione al quale, peraltro, gli attori nulla hanno eccepito concentrando le loro doglianze unicamente sulla violazione del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. (cfr. art 5 dei contratti in atti “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso
pagina 6 di 11 il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art.
1957 c.c.., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”).
Né può condividersi l'assunto di parte attrice nella parte in cui sembra sostenere che, nella illiceità dell'intesa sanzionata dal provvedimento della Banca d'Italia, sarebbero ricomprese anche clausole derogatorie dei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c. che non implicano la rinuncia tout court a far valere la decadenza in cui sia incorso l'istituto di credito, come quella oggetto del modello su cui si è pronunciata la Banca d'Italia sia perché, come già evidenziato in precedenza, il provvedimento amministrativo anzidetto costituisce prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità con riferimento alle sole fideiussioni omnibus che riproducono pedissequamente le clausole dello schema ABI, sia perché la ragione della nullità di una clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957
c.c. non risulta estendibile ad una clausola che prolunghi il termini di decadenza, dovendo la prima ravvisarsi nell'evitare che il fideiussore sia esposto per un tempo indeterminato all'escussione della garanzia, laddove nel caso di specie l'evenienza è scongiurata per avere le parti comunque individuato un termine entro il quale la banca è tenuta a far valere la garanzia a pena di perdita dei propri diritti.
Tanto più che tale clausola è stata ritenuta del tutto legittima dalla giurisprudenza “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. Civ. 21867/2013). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, la clausola derogatoria in commento non rientra nemmeno tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 co. 2 c.c. esige la specifica approvazione per iscritto
(Cass. Civ. 9245/2007), non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassative ivi previste (Trib.
Milano n. 6480 del 26/07/2021; conf. Trib. Roma n. 9265 del 26/05/2021; Cass. 2263/2006). Del resto,
l'ampliamento può essere giustificato dalla possibilità, offerta al debitore principale, spesso imprenditore, di trovare soluzioni bonarie prima di azioni giudiziali che possono aggravare irrimediabilmente situazioni di temporanea mancanza di liquidità.
Deve allora ritenersi che i provvedimenti di AGCM e di Banca d'Italia cui fa riferimento parte attrice non siano idonei a dimostrare che, in relazione alle fideiussioni censurate, sussistesse un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, rendendo dunque impossibile per gli attori trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Conseguentemente, nel caso in esame, parte attrice non può limitarsi ad affermare l'asserita nullità integrale o parziale delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia ma è, invece, gravata dall'onere della prova circa pagina 7 di 11 l'esistenza, all'epoca delle fideiussioni per cui è causa (cioè, il 2018), di un'intesa anticoncorrenziale fra istituti di credito avente ad oggetto un modello di fideiussione omnibus conforme a quello proposto dalle garanzie impugnate, trattandosi di indefettibile presupposto per la domanda di nullità.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass. 28/11/2018 n.30818). Ed ancora, “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 22/5/2019 n.13846).
Gli odierni attori, dunque, avrebbero dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, introdurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale, sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito e violatrice, per le modalità di applicazione uniformi, dell'articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/90 anche con riferimento al diverso modello di fideiussione depurato degli artt. 2 e 8 dello schema ABI e contenente la sola clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. nella particolare formulazione qui censurata.
Ne discende che, in mancanza di alcuna prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” nel settore delle fideiussioni specifiche, la domanda attorea diretta ad accertare e dichiarare la nullità delle garanzie in discussione per violazione della normativa antitrust va rigettata.
Tanto non è avvenuto, per cui, in difetto di sufficiente allegazione, non è possibile neppure procedere ad eventuali interventi officiosi, nei limiti in cui ciò è consentito. Sul punto, giova precisare che non è sufficiente l'allegazione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposte da vari istituti di credito al fine dell'assolvimento della prova dell'illiceità dell'intesa “a monte”, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l'accordo illecito tra gli istituti di credito.
A ciò si aggiunga che la pur copiosa documentazione prodotta dagli attori appare qualitativamente e quantitativamente inidonea a provare l'assunto su cui si fonda la domanda di nullità svolta in questa sede dal momento che, esaminando i moduli prodotti, risulta evidente che questi hanno pressochè tutti ad oggetto modelli di fideiussione omnibus che riproducono esattamente la clausola 6 dello schema
ABI e non la clausola censurata in questa sede.
§§§§
pagina 8 di 11 Va invece accolta la domanda riconvenzionale svolta dall'interveniente volontaria CP_2 con conseguente condanna degli attori al pagamento della somma di € 31.493,56 in suo favore.
[...]
Deve essere infatti disattesa l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Sul punto, in linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n.
385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass., sez. 1, 22/02/2022,
n. 5857; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., sez. 1, 02/03/2016, n. 4116; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire
“la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (cfr. Cass., sez. 1,
31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass., sez. 3, 16/04/2021, n. 10200).
Si è, quindi, affermato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del
D. Lgs. n. 385 del 1993 - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari (come nel caso di specie) - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., sez. 3,
10/2/2023 n. 4277).
Ebbene, nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 151 del 7 luglio
2022, allegato quale doc. C, sono espressamente indicati i crediti derivanti dal rapporto con CP_1 oggetto di cessione nei “crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori
[...] elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti NPL”), sorti nel periodo intercorrente tra la CP_1
pagina 9 di 11 data del 15/02/1974 e 09/02/2022 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati (i “Contratti Unicredit NPL”)” e “qualificabili come deteriorati”. ha poi prodotto in giudizio sia il contratto di cessione (doc. F) con l'allegato elenco dei CP_2
crediti ceduti tra i quali è ricompreso quello vantato da nei confronti della Controparte_1 [...]
identificato dal NDG 83196152 (doc. E), sia la dichiarazione della Parte_3
cedente di attestazione che il credito oggetto della presente controversia rientra tra Controparte_1 quelli ceduti (doc. H). Non solo, ha anche prodotto il contratto di adesione al “package CP_2 imprendo one” sottoscritto con dalla debitrice principale, regolato sul conto corrente Controparte_1 intestato a quest'ultima e contraddistinto dal medesimo NDG 83196152 con il quale è stato identificato il credito vantato nei confronti della predetta società nell'ambito del contratto di cessione.
Si ritiene, pertanto, che abbia provato di essere titolare del credito oggetto della domanda CP_2
riconvenzionale proposta nel presente giudizio.
Gli attori vanno pertanto condannati in via solidale al pagamento della somma di € 31.493,56 oltre interessi legali dalla domanda al saldo in favore di ferma restando la produzione degli CP_2
effetti derivanti dalla presente sentenza anche nei confronti della cessionaria del credito CP_4
[...]
§§§§
La soccombenza regola le spese di lite che sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa come risultante all'esito del giudizio, dell'attività processuale svolta che non ha richiesto attività istruttoria e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate. Le spese sono poi liquidate in favore di per la fase di studio, introduttiva e CP_2
istruttoria e di limitatamente alla fase decisionale. Controparte_4
PQM
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da e per essa da CP_2 [...]
condanna e , in solido tra loro, al pagamento in CP_3 Parte_1 Parte_2
suo favore della somma di € 31.493,56 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- Condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2 che si liquidano in complessivi € 3.800,00 in favore di e in € 1.500,00 in favore di CP_2
pagina 10 di 11 oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e Controparte_4
CPA.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 6.3.2025.
Il Presidente
dott.ssa Silvia Giani
Il Giudice relatore dott.ssa Lorena Casiraghi
pagina 11 di 11
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa - A
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Silvia Giani Presidente
- dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice
- dott.ssa Lorena Casiraghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 47993 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza del 19.11.2024 con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche tra
(C.F. e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Milano, via Filippo Corridoni n. 40, presso lo studio dell'avv. Andrea
Giussani e rappresentati e difesi dall'avv. Aniello Beneduce, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
Attori
e in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta contumace nonchè in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) e per essa CP_2 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) elettivamente CP_3 P.IVA_3
pagina 1 di 11 domiciliata in Roma, via di San Nicola da Tolentino n. 69, presso lo studio dell'avv. Giacinto Di
Donato che la rappresenta e difende, giusta procura generali alle liti allegata alla comparsa di intervento
Interveniente volontaria
e in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) e per Controparte_4 P.IVA_4
essa in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_3 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Roma, via di Barberini n. 86, presso lo studio dell'avv. Giacinto Di Donato che la rappresenta e difende, giusta procura generali alle liti allegata alla comparsa di intervento
Interveniente ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: Controversie in materia di intese e abuso di posizione dominante per violazione della normativa antitrust nazionale.
CONCLUSIONI: Come da verbale del 19.11.2024 da intendersi qui integralmente trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Pt_1 Parte_2
giudizio, innanzi al Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Impresa – CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare - in relazione sia alla fideiussione
[...]
omnibus di euro 26.000,00 datata Afragola 9 marzo 2018 sottoscritta da Controparte_1 [...]
e che alla fideiussione omnibus di euro 42.900,00 datata Parte_2 Parte_1 Controparte_1
Afragola 18 giugno 2018 sottoscritta da e - l'esistenza dell'intesa Parte_2 Parte_1
anticoncorrenziale descritta in narrativa in merito al cartello perpetrato dalle banche sul modello ABI in violazione dell'art. 2 L.287/90 e dell'art.101 TFUE;
previo accertamento della conformità delle fideiussioni di cui è causa al modello di Fideiussione predisposto dall'ABI e censurato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, accertare e dichiarare la nullità dell'articolo n. 5 denominato “Responsabilità del fideiussore” del contratto di fideiussione omnibus di euro 26.000,00 datato Afragola 9 marzo 2018, per violazione degli artt. 100 e 101 Controparte_1
del Trattato UE e artt. 2 e 3 della L 10/10/1990, n. 287 in quanto attuativi del Modello ABI di
Fideiussione Omnibus censurato dal provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005; previo accertamento della conformità della fideiussione di cui è causa al modello di Fideiussione predisposto dall'ABI e censurato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, accertare e dichiarare la nullità dell'articolo n. 5 denominato “Responsabilità del fideiussore” del contratto di
pagina 2 di 11 fideiussione omnibus Unicredit S.p.A. di euro 42.900,00 datato Afragola 18 giugno 2018, per violazione degli artt. 100 e 101 del Trattato UE e artt. 2 e 3 della L 10/10/1990, n. 287 in quanto attuativi del Modello ABI di Fideiussione Omnibus censurato dal provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005; condannare la al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_1
giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
A fondamento della domanda, gli attori hanno allegato di avere sottoscritto la fideiussione datata
9.3.2018, sino alla concorrenza dell'importo di € 26.000,00, a favore di e a garanzia Controparte_1 dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla e di avere Parte_3
successivamente sottoscritto la fideiussione datata 18.6.2018, sino alla concorrenza dell'importo di €
42.900,00, sempre a favore di e a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni Controparte_1
assunte dalla medesima debitrice principale;
di avere ricevuto in data 25.9.2021 la raccomandata con cui l'istituto di credito comunicava loro la revoca di tutti gli affidamenti concessi alla società debitrice invitandoli al saldo della posizione debitoria maturata.
Richiamata la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 41994/2021 e la tesi della nullità derivata ivi illustrata, gli attori hanno affermato la contrarietà delle garanzie sottoscritte rispetto all'art. 2 co. 2 lett. a) della L. 287/1990 sul presupposto che - nonostante l'eliminazione delle clausole di reviviscenza e di sopravvivenza - la modifica della clausola di rinuncia dei termini di cui all'art. 6 dello schema ABI, realizzata portando a 36 mesi il termine della banca per agire nei confronti del fideiussore
- integrerebbe una deroga all'art. 1957 c.c. “che determina una palese violazione di quanto stabilito con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia…in quanto conforme a un modello fideiussorio integrante un'intesa restrittiva della concorrenza”. A tal fine, hanno invocato l'efficacia di prova privilegiata dell'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005 e la sua vincolatività quanto alla prova della violazione della disciplina in materia di concorrenza e, solo in subordine, hanno dedotto di volere fornire prova “della persistenza della condotta anticoncorrenziale delle banche aderenti all'ABI (tra cui anche la Banca convenuta) per aver eseguito ed applicato la dedotta prassi contrattuale (diffusa ed applicata uniformemente sul territorio nazionale) dell'utilizzo del medesimo testo contrattuale (cfr. schema ABI) alle cd. fideiussioni omnibus post provv. 55/05
Banca d'Italia”.
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio e ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di intervento volontario, e per essa CP_2 [...]
allegando di essere cessionaria, tra gli altri, anche dei crediti originariamente vantati da CP_3
pagina 3 di 11 nei confronti della (assistiti dalle garanzie Controparte_1 Parte_3 fideiussorie prestate dai i sigg.ri ) per averli acquistati da nell'ambito di Pt_2 Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione di crediti. Sulla base di tale presupposto ha pertanto svolto domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento dell'importo di € 31.493,56 - quale saldo debitore del conto corrente intestato alla in favore della quale Parte_3
essi avevano prestato le fideiussioni dedotte in giudizio. Nel merito, ha contestato le deduzioni attoree argomentando circa la natura di contratto autonomo di garanzia delle impugnate fideiussioni con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. e ha, in ogni caso, eccepito l'inapplicabilità del provvedimento della Banca d'Italia alle garanzie in esame, anche volendole qualificare come fideiussioni omnibus, in quanto sottoscritte al di fuori dell'ambito temporale cui è riferito il provvedimento medesimo e in ragione della mancata corrispondenza tra le clausole previste nelle garanzie impugnate e quelle sanzionate dall'Autorità.
A seguito della costituzione in giudizio di gli attori hanno eccepito la sua carenza di CP_2
legittimazione passiva in quanto estranea alle vicende del rapporto contrattuale intrattenuto con essendo mera cessionaria del credito e non del contratto, nonché il difetto di Controparte_1
legittimazione attiva dell'interveniente in relazione alla domanda riconvenzionale svolta contestando la sussistenza di una valida prova della titolarità del credito in capo ad CP_2
Infine, con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata in data 25.9.2024, si è costituita in giudizio e per essa allegando di essere medio tempore divenuta Controparte_4 Controparte_3
cessionaria del credito vantato da per averlo acquistato da quest'ultima nell'ambito di CP_2 un'operazione di cartolarizzazione di crediti perfezionatasi nel febbraio 2024.
La causa è stata istruita in via documentale e all'udienza del 19.11.2024 è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
***
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate in data 9.3.2018 e 18.6.2018 da e in favore di Pt_1 Parte_2 CP_1
la prima sino alla concorrenza dell'importo di € 26.000,00 e la seconda sino alla concorrenza
[...] dell'importo di € 42.900,00 – entrambe a garanzia delle obbligazioni assunte dalla
[...] nei confronti dell'istituto di credito (docc. 1 e 2 attori). Parte_3
Secondo la prospettazione attorea, la nullità dei contratti di fideiussione discenderebbe dalla riproduzione, al loro interno, della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c. (clausola n. 5) che sarebbe in pagina 4 di 11 violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) della legge n. 287/1990 per asserita “violazione della ratio adottata dal Provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia”. A sostegno dell'assunto gli attori argomentano circa la “sostanziale aderenza e conformità” tra l'art. 5 contenuto nelle fideiussioni impugnate e l'art. 6 contenuto nello schema ABI e richiamano il contenuto del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005 quale prova privilegiata della sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale.
La domanda attorea è infondata.
Ad avviso di questo Tribunale non è possibile, infatti, sussumere la fattispecie in esame nell'ambito applicativo del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Come noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/12/2021,
n.41994), invocate dagli stessi attori, hanno dipanato il contrasto giurisprudenziale sussistente sulla questione affermando che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La nullità, dunque, colpisce le sole “clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole”. Non solo, la verifica dell'esatta corrispondenza delle clausole impugnate con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia va valutata in termini di compresenza giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle tre clausole ad essere lesiva della concorrenza (cfr. Cass. 12/12/2024 n. 32192).
Va ancora ricordato che l'onere della prova dell'illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l'esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile, con la conseguenza che è onere dell'attore la prova dell'uniformità, nella predisposizione delle previsioni contrattuali oggetto di censura, da parte degli istituti di credito al momento della sottoscrizione della fideiussione contestata, con la sola eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata (Cass. n. 3640/2009, seguita poi in senso conforme da Cass. n.
5941/2011, Cass. n. 5942/2011, Cass. n. 7039/2012 e Cass. n. 11904/2014).
Sotto tale ultimo profilo, in relazione ai contratti di fideiussione contenenti le indicate clausole, il provvedimento dell'Autorità Garante è stato ritenuto costituire prova privilegiata dell'illecito antitrust pagina 5 di 11 nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 per le sole fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (cfr. Cass. 5/2/2019 n.
13846). Inoltre, stante l'assenza di qualunque automatismo tra gli accertamenti della Banca d'Italia e la nullità delle clausole contenute nella singola fideiussione, l'attore potrà avvalersi di tale prova privilegiata nella misura in cui vi sia una coincidenza (uniformità) tra la fideiussione di cui si discute e lo schema standardizzato predisposto dall'ABI ed oggetto del provvedimento assunto nel 2005 dalla
Banca d'Italia.
Nella specie, le fideiussioni omnibus prestate dagli attori non solo sono state stipulate rispettivamente in data 9.3.2018 e 18.6.2018 e, dunque, in un periodo successivo rispetto a quello
(ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005, ma non ricalcano nemmeno - come peraltro ammesso dagli stessi attori - lo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente invalido dal citato provvedimento per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 .
Le fideiussioni sottoposte al vaglio del Tribunale, infatti, non contengono né la cd. clausola di reviviscenza, in base alla quale “il fideiussore s'impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo (art. 2 schema ABI), né la clausola cd. di sopravvivenza in base alla quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8 schema ABI).
Infine - ciò che maggiormente rileva nel presente giudizio - la c.d. clausola di deroga dell'art. 1957 c.c.
a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (art. 6 schema ABI) non solo non è stata pattuita secondo lo schema censurato, ma compare in una diversa formulazione che non prevede la deroga integrale all'art. 1957 c.c. ma unicamente il prolungamento a 36 mesi del termine di decadenza entro cui il creditore deve promuovere le sue istanze nei confronti del debitore – termine in relazione al quale, peraltro, gli attori nulla hanno eccepito concentrando le loro doglianze unicamente sulla violazione del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. (cfr. art 5 dei contratti in atti “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso
pagina 6 di 11 il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art.
1957 c.c.., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”).
Né può condividersi l'assunto di parte attrice nella parte in cui sembra sostenere che, nella illiceità dell'intesa sanzionata dal provvedimento della Banca d'Italia, sarebbero ricomprese anche clausole derogatorie dei termini di decadenza previsti dall'art. 1957 c.c. che non implicano la rinuncia tout court a far valere la decadenza in cui sia incorso l'istituto di credito, come quella oggetto del modello su cui si è pronunciata la Banca d'Italia sia perché, come già evidenziato in precedenza, il provvedimento amministrativo anzidetto costituisce prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità con riferimento alle sole fideiussioni omnibus che riproducono pedissequamente le clausole dello schema ABI, sia perché la ragione della nullità di una clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957
c.c. non risulta estendibile ad una clausola che prolunghi il termini di decadenza, dovendo la prima ravvisarsi nell'evitare che il fideiussore sia esposto per un tempo indeterminato all'escussione della garanzia, laddove nel caso di specie l'evenienza è scongiurata per avere le parti comunque individuato un termine entro il quale la banca è tenuta a far valere la garanzia a pena di perdita dei propri diritti.
Tanto più che tale clausola è stata ritenuta del tutto legittima dalla giurisprudenza “trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. Civ. 21867/2013). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, la clausola derogatoria in commento non rientra nemmeno tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 co. 2 c.c. esige la specifica approvazione per iscritto
(Cass. Civ. 9245/2007), non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassative ivi previste (Trib.
Milano n. 6480 del 26/07/2021; conf. Trib. Roma n. 9265 del 26/05/2021; Cass. 2263/2006). Del resto,
l'ampliamento può essere giustificato dalla possibilità, offerta al debitore principale, spesso imprenditore, di trovare soluzioni bonarie prima di azioni giudiziali che possono aggravare irrimediabilmente situazioni di temporanea mancanza di liquidità.
Deve allora ritenersi che i provvedimenti di AGCM e di Banca d'Italia cui fa riferimento parte attrice non siano idonei a dimostrare che, in relazione alle fideiussioni censurate, sussistesse un accordo anticoncorrenziale cui abbiano aderito quasi tutte le banche italiane, rendendo dunque impossibile per gli attori trovare sul mercato una soluzione contrattuale diversa da quella proposta dalla convenuta.
Conseguentemente, nel caso in esame, parte attrice non può limitarsi ad affermare l'asserita nullità integrale o parziale delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia ma è, invece, gravata dall'onere della prova circa pagina 7 di 11 l'esistenza, all'epoca delle fideiussioni per cui è causa (cioè, il 2018), di un'intesa anticoncorrenziale fra istituti di credito avente ad oggetto un modello di fideiussione omnibus conforme a quello proposto dalle garanzie impugnate, trattandosi di indefettibile presupposto per la domanda di nullità.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass. 28/11/2018 n.30818). Ed ancora, “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 22/5/2019 n.13846).
Gli odierni attori, dunque, avrebbero dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, introdurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale, sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito e violatrice, per le modalità di applicazione uniformi, dell'articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/90 anche con riferimento al diverso modello di fideiussione depurato degli artt. 2 e 8 dello schema ABI e contenente la sola clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. nella particolare formulazione qui censurata.
Ne discende che, in mancanza di alcuna prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte” nel settore delle fideiussioni specifiche, la domanda attorea diretta ad accertare e dichiarare la nullità delle garanzie in discussione per violazione della normativa antitrust va rigettata.
Tanto non è avvenuto, per cui, in difetto di sufficiente allegazione, non è possibile neppure procedere ad eventuali interventi officiosi, nei limiti in cui ciò è consentito. Sul punto, giova precisare che non è sufficiente l'allegazione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposte da vari istituti di credito al fine dell'assolvimento della prova dell'illiceità dell'intesa “a monte”, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l'accordo illecito tra gli istituti di credito.
A ciò si aggiunga che la pur copiosa documentazione prodotta dagli attori appare qualitativamente e quantitativamente inidonea a provare l'assunto su cui si fonda la domanda di nullità svolta in questa sede dal momento che, esaminando i moduli prodotti, risulta evidente che questi hanno pressochè tutti ad oggetto modelli di fideiussione omnibus che riproducono esattamente la clausola 6 dello schema
ABI e non la clausola censurata in questa sede.
§§§§
pagina 8 di 11 Va invece accolta la domanda riconvenzionale svolta dall'interveniente volontaria CP_2 con conseguente condanna degli attori al pagamento della somma di € 31.493,56 in suo favore.
[...]
Deve essere infatti disattesa l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Sul punto, in linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n.
385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass., sez. 1, 22/02/2022,
n. 5857; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., sez. 1, 02/03/2016, n. 4116; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire
“la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (cfr. Cass., sez. 1,
31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass., sez. 3, 16/04/2021, n. 10200).
Si è, quindi, affermato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del
D. Lgs. n. 385 del 1993 - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari (come nel caso di specie) - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., sez. 3,
10/2/2023 n. 4277).
Ebbene, nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 151 del 7 luglio
2022, allegato quale doc. C, sono espressamente indicati i crediti derivanti dal rapporto con CP_1 oggetto di cessione nei “crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori
[...] elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti NPL”), sorti nel periodo intercorrente tra la CP_1
pagina 9 di 11 data del 15/02/1974 e 09/02/2022 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati (i “Contratti Unicredit NPL”)” e “qualificabili come deteriorati”. ha poi prodotto in giudizio sia il contratto di cessione (doc. F) con l'allegato elenco dei CP_2
crediti ceduti tra i quali è ricompreso quello vantato da nei confronti della Controparte_1 [...]
identificato dal NDG 83196152 (doc. E), sia la dichiarazione della Parte_3
cedente di attestazione che il credito oggetto della presente controversia rientra tra Controparte_1 quelli ceduti (doc. H). Non solo, ha anche prodotto il contratto di adesione al “package CP_2 imprendo one” sottoscritto con dalla debitrice principale, regolato sul conto corrente Controparte_1 intestato a quest'ultima e contraddistinto dal medesimo NDG 83196152 con il quale è stato identificato il credito vantato nei confronti della predetta società nell'ambito del contratto di cessione.
Si ritiene, pertanto, che abbia provato di essere titolare del credito oggetto della domanda CP_2
riconvenzionale proposta nel presente giudizio.
Gli attori vanno pertanto condannati in via solidale al pagamento della somma di € 31.493,56 oltre interessi legali dalla domanda al saldo in favore di ferma restando la produzione degli CP_2
effetti derivanti dalla presente sentenza anche nei confronti della cessionaria del credito CP_4
[...]
§§§§
La soccombenza regola le spese di lite che sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa come risultante all'esito del giudizio, dell'attività processuale svolta che non ha richiesto attività istruttoria e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate. Le spese sono poi liquidate in favore di per la fase di studio, introduttiva e CP_2
istruttoria e di limitatamente alla fase decisionale. Controparte_4
PQM
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da e per essa da CP_2 [...]
condanna e , in solido tra loro, al pagamento in CP_3 Parte_1 Parte_2
suo favore della somma di € 31.493,56 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- Condanna e , in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2 che si liquidano in complessivi € 3.800,00 in favore di e in € 1.500,00 in favore di CP_2
pagina 10 di 11 oltre il 15% del compenso a titolo di rimborso forfettario, oltre IVA e Controparte_4
CPA.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 6.3.2025.
Il Presidente
dott.ssa Silvia Giani
Il Giudice relatore dott.ssa Lorena Casiraghi
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