Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 26/11/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Umbria |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA
composta dai magistrati:
Dott. PP DE ROSA Presidente Dott. Giusepppe VICANOLO Componente relatore Dott.ssa Elisabetta CONTE Componente pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al nr.
13627 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:
- [OMISSIS] [Omissis] [Omissis] (c.f. [OMISSIS]) nata a [Omissis]
([OMISSIS]) l’[omissis]/[omissis]/[omissis] e residente a [Omissis] [omissis] [Omissis] ([OMISSIS]), in Viale [Omissis]
[Omissis] n. [omissis], rappresentata e difesa dall’Avvocato Marco Luigi Marchetti
(c.f. [...]), elettivamente domiciliata presso il suo Studio a Perugia, in via XIV Settembre n. 73 (pec:
marcoluigi.marchetti@avvocatiperugiapec.it).
Visti l’atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti di causa.
Uditi all’udienza pubblica del 13/11/2024, con l’assistenza del Segretario Dott.sa Marida Amodio Mancino, il Consigliere relatore PP CA, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Enrico Amante e l’Avvocato Marco Luigi Sentenza n. 67/2025 Marchetti per la convenuta.
Ritenuto in
FATTO
I. - Con atto di citazione depositato il 31/10/2023, ritualmente notificato e preceduto da invito a dedurre, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio la persona in epigrafe generalizzata, nella qualità all’epoca dei fatti di Dirigente del Settore di Polizia Municipale (d’ora in avanti P.M.) del Comune di [Omissis] [omissis] [Omissis],
per sentirla condannare al risarcimento del danno quantificato in complessivi euro 22.392,15 in favore del predetto Ente locale, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. L’Organo requirente riferisce che la posta di danno trae origine dalla erogazione di somme indebite a favore degli operatori di P.M., a titolo di indennità per turni festivi e notturni, che sono state liquidate con i fondi destinati ai premi di produttività e di performance organizzativa, in difetto dei necessari presupposti normativamente previsti, effettuando così elargizioni generalizzate “a pioggia” basate unicamente sulla presenza in servizio. Dall’esame del fascicolo si evince che l’istruttoria è stata avviata dal Pubblico Ministero a seguito di notitia damni presentata dal Comandante della P.M. Dott. [Omissis] [Omissis] il 03/11/2022, concernente gli emolumenti non dovuti corrisposti negli anni dal 2015 al 2018 ai Vigili Urbani, sulla base di Piani di lavoro presentati dai Dirigenti succedutisi nell’incarico, con allegati prospetti nominativi denominati “compenso ex indennità disagio domeniche”, “festivi speciali”,
“compenso turni notturni”, “festivi infrasettimanali” e “liquidazione lavoro straordinario festivo infrasettimanale”, i cui conteggi sono stati presi a base dall’Ufficio personale e dall’Ufficio finanziario per liquidare i premi incentivanti ai singoli beneficiari. Pertanto, la Procura ha acquisito le buste paga degli interessati, le deliberazioni delle Giunte comunali che hanno approvato ogni anno il Piano Esecutivo di gestione-PEG, il Piano degli Obiettivi-PDO, il Piano della Performance-PDP, le schede di dettaglio degli obiettivi e degli standard di servizi attesi, la Relazione sulla performance, nonché il Documento Unico di Programmazione
(DUP), i Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Regioni ed Enti Locali-CCNL, i Contratti Collettivi Integrativi Decentrati stipulati dal Comune con le Associazioni Sindacali-CCID e le determinazioni dirigenziali sull’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate. Nell’atto di citazione il Requirente deduce che dai documenti acquisiti non si desume con chiarezza se le somme erogate al personale siano state corrisposte come indennità di turnazione oppure come premi di produttività, ma in ogni caso non sussisterebbero i presupposti legittimanti l’erogazione dei medesimi sia per l’una sia per l’altra motivazione. Infatti, nella prima ipotesi occorrerebbe considerare che ai sensi dell’art. 23, comma 5, del CCNL 2016/2018 era prevista la corresponsione di un’apposita indennità al fine di compensare integralmente il disagio derivante dalla organizzazione del lavoro in turni. Di tal che, per ogni servizio svolto in orario diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le ore 06,00 e le 22,00) veniva liquidata in busta paga una maggiorazione oraria del 10% della retribuzione, per ogni turno notturno o festivo una maggiorazione del 30%, per i turni festivi notturni una maggiorazione del 50% e per i turni festivi infrasettimanali una ulteriore maggiorazione del 10% in aggiunta alle ultime due. Nella realtà, in base ai prospetti allegati ai Piani di lavoro redatti nel quadriennio 2015/2018, il Requirente rileva che il Comune ha elargito, su richiesta dei Dirigenti della P.M., oltre alle indennità di turno mensili anche un compenso fisso di euro 30 per ogni domenica lavorativa di ciascun dipendente, euro 100 per ogni servizio durante le festività speciali (Capodanno, Epifania, Pasqua, Ferragosto, Natale e 31 dicembre),
euro 30 per ogni servizio notturno e compensi oscillanti tra euro 14 e 18 per i servizi festivi infrasettimanali. In questo modo, al termine di ogni anno veniva attuata una duplicazione retributiva con erogazioni di compensi forfettari unitari identici, per tutti gli Agenti di P.M., non previsti né compatibili con le indennità di turno onnicomprensive prevedute dal CCNL.
Anche sotto il profilo dei premi di produttività, secondo il Requirente, i compensi in questione non trovavano alcuna giustificazione. In particolare, quelli elargiti per l’anno 2018 venivano disposti dalla convenuta senza averne la competenza, atteso che, secondo il PEG ed il PDO, approvati dal Comune, il Responsabile della Direzione 5-Polizia Municipale era il Dott. [Omissis] [Omissis], per cui doveva essere questi a valutare le performance individuali e collettive degli Agenti. Inoltre, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera i), del CCNL 2016/2018, le risorse del Fondo Produttività potevano essere utilizzate per coprire gli oneri del trattamento accessorio del Personale impiegato in progetti, compiti ed attività riconducibili a progetti di miglioramento ed ampliamento dei servizi istituzionali. Per converso, nel PEG e nel PDO del 2018 non risultava richiamato nessun progetto denominato “disagi domeniche, turni notturni, serali e festivi” o diciture simili, per cui il Pubblico Ministero esclude ogni collegamento funzionale tra queste uscite del bilancio comunale ed i Piani di lavoro approvati dalla Giunta mediante gli atti di programmazione delle performance organizzative ed individuali del Personale della P.M. . In sostanza, secondo la parte attrice le elargizioni erogate formalmente come premi di produttività erano in realtà frutto di una prassi contra legem, in uso all’interno dell’Amministrazione, tesa a stabilizzare negli anni l’illecita distrazione di fondi a titolo di mere, generalizzate e non consentite liberalità a favore del Personale, conteggiate sulla base della sola presenza in servizio, senza nessun collegamento con obiettivi prestabiliti di miglioramento organizzativo e di risultato.
II. - Per questi motivi, la Procura regionale ha redatto il 14/04/2023 apposito invito a dedurre relativo ai danni erariali accertati per gli anni 2017 e 2018, rispettivamente pari ad euro 23.000,00 ed euro 22.392,15, contestati per il 50% nei confronti dei firmatari dei Piani di lavoro presentati dalla P.M., ai fini della liquidazione dei premi di produttività, ossia [Omissis] [Omissis] (Comandante facente funzioni della P.M. nel 2017)
e [Omissis] [Omissis] [Omissis] (Dirigente ad interim della P.M. nel 2018) e, per l’altro 50%, nei riguardi di n. 16 (sedici) Vigili Urbani nominativamente individuati, ognuno per le quote di incentivi asserite indebitamente accreditate nelle relative buste paga di luglio 2018 (per i compensi maturati nel 2017) e luglio 2019 (per quelli del 2018). In particolare, le quote riconducibili a due Vigili Urbani, nel frattempo deceduti, venivano stralciate e poste a carico dell’Erario. Per altro verso, i premi di produttività erogati per le attività del 2015 (euro 27.000,00) e 2016 (euro 27.000,00), essendo stati liquidati nelle buste paga del 2016 e 2017, non formavano oggetto di contestazione, a causa della intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria. Tutti gli invitati a dedurre depositavano memorie che concludevano per l’archiviazione delle relative posizioni.
Il Pubblico Ministero valutava le repliche degli invitati a dedurre
[Omissis] e [Omissis] non in grado di superare le contestazioni, motivo per il quale procedeva nei relativi confronti addebitando, a ciascuno, rispettivamente, l’intero importo dei premi incentivanti rispettivamente autorizzati nei singoli anni 2017 e 2018. La posizione degli Agenti di P.M. veniva invece definita con l’archiviazione disposta nella sede istruttoria.
III. – A seguito della notifica dell’atto di citazione, il convenuto [Omissis]
presentava, il 27/03/2024, istanza di rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 del Codice di Giustizia Contabile-C.G.C., previo concorde parere del Pubblico Ministero; il giudizio veniva definito con il menzionato rito alternativo con la sentenza n. 49/2024 di questa Sezione giurisdizionale.
IV. - Da parte sua, la convenuta [Omissis] [Omissis] [Omissis] si costituiva in giudizio a mezzo di Patrocinatore legale che, il 28/03/2024, depositava comparsa di risposta con la quale domandava, in via principale, di respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. In particolare, nella memoria si deduceva che la medesima, con decreto del Sindaco n. 13 del 30/06/2017, veniva nominata Dirigente del Settore Istruzione, Politiche Sociali e Sport e, con decreto n. 18 in pari data, veniva individuata quale supplente in sostituzione della Dott.sa
[Omissis] [Omissis], Dirigente del Settore Polizia Municipale e Demografico, nei casi di sua assenza o impedimento. Pertanto, nel periodo dal 04/04/2018 al 01/11/2018, a causa del collocamento in pensione della Dott.sa [Omissis], nelle more della conclusione del concorso poi vinto dal nuovo Dirigente della P.M. Dott. [Omissis] [Omissis],
la convenuta risultava la reggente del Settore P.M. e, come tale, era pienamente legittimata a valutare le performance dei Vigili Urbani dipendenti. A tal fine, il suo nome risultava correttamente riportato quale Responsabile della P.M. nel DUP 2018 per gli obiettivi “attività di vigilanza in turno serale” e “formazione e informazione dell’operatore di Polizia Municipale su arte, cultura e tradizioni locali”, nonché nel PEG 2018capitoli di entrate e spese del Settore T3-Polizia comunale nonché, ancora, nelle schede degli obiettivi e standard di servizi attesi 2018. Per converso, il Dott. [Omissis] [Omissis] assumeva le funzioni di Dirigente della P.M. dal 01/02/ 2019, subentrando al Dott. [Omissis] che si era dimesso volontariamente. Pertanto, il Dott. [Omissis] non aveva titolo per valutare gli Agenti della P.M. con riferimento all’attività dai medesimi svolta nell’anno 2018. Nel merito, le somme erogate a titolo di premi di produttività trovavano giustificazione nei ProgettiObiettivo inquadrati nella strategia di costruzione di una nuova figura di Agente di P.M. “di prossimità”, più vicino ai cittadini ed al territorio, capace di assumere un ruolo di orientamento e di accoglienza turistica, oltre a garantire la sicurezza urbana in occasione delle numerose manifestazioni interessanti il centro storico e durante il periodo estivo.
Inoltre, il Piano di lavoro trasmesso dalla Dott.sa [Omissis] all’Ufficio Personale non era quello (non firmato) allegato alla notitia damni del Dott.
[Omissis], bensì il prospetto ufficiale regolarmente sottoscritto dalla Dirigente (all.16 della comparsa di risposta) che, a differenza del primo, recava un chiaro collegamento con l’obiettivo “03.01.23.3-attività di vigilanza manifestazioni varie e programmi estivi” e riportava in apposita colonna (“% di impegno”) la valutazione del contributo fornito da ciascun dipendente alla realizzazione del progetto. Pur risultando identico il punteggio attribuito ai n. 18 (diciotto) dipendenti nelle schede di valutazione individuali (pari a 89, eccetto tre casi scrutinati con 90), la difesa della convenuta sosteneva essere stata effettuata la valutazione dei singoli Agenti e ciò doveva ritenersi sufficiente per escludere la tesi delle erogazioni degli emolumenti “a pioggia”. In conclusione, contrariamente all’assunto del Requirente, la parte deduceva che non vi era stata nessuna normalizzazione di obiettivi, nessuna stabilizzazione di premi scollegati a progetti di miglioramento, bensì la piena coerenza tra fondi disponibili, programmazione dell’Ente ed emolumenti erogati.
Trattandosi di spese di Personale regolarmente giustificate e documentate si escludeva, pertanto, la sussistenza di alcun pregiudizio erariale. Sul piano dell’elemento soggettivo, nella memoria della convenuta: in via principale, si sosteneva di aver agito sempre con scrupolo e correttezza, nei sette mesi di direzione del Comparto della P.M., non potendo ravvisarsi nelle relative condotte alcuna colpa, tanto meno grave; in via subordinata, si domandava la riduzione, in misura congrua, dell’importo del risarcimento eventualmente ascritto.
V. - All’udienza di discussione della causa, le parti sviluppavano ulteriormente le argomentazioni a sostegno delle rispettive tesi e insistevano per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti.
In particolare, il Pubblico Ministero ribadiva le censure mosse con l’atto di citazione richiamando, ad integrazione e supporto, due sentenze in materia di indebito utilizzo del Fondo Trattamento Economico accessorio del Personale degli Enti locali (rif.: Corte dei conti, Sezione II, n. 79/2020, e Sezione III, n. 301/2015). Il Difensore della convenuta replicava che le indennità di performance organizzativa della P.M. erano collegate all’obiettivo della formazione del “Vigile di prossimità”, ai fini della tutela più efficace della Sicurezza Urbana, in occasione delle numerose manifestazioni tenute in città, come asserito desumibile dal DUP del 2018, dal Piano di vigilanza “Mercatino retrò” e dal “Corso di autodifesa” impartito a tutto il Personale della P.M. (vgs. allegati 8, 9 e 14 della memoria difensiva).
Esaurita la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. - L’azione promossa dalla Procura regionale mira all’accertamento della responsabilità amministrativa della convenuta, per il danno patrimoniale afferente a spesa illecitamente disposta a carico del bilancio del Comune di [Omissis] [omissis] [Omissis], per l’importo di euro 22.392,15, derivato dalla indebita corresponsione di premi per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi a favore del Personale della P.M., a seguito della attuazione di Progetti-Obiettivo compresi nel Piano della performance dell’anno 2018, finanziati con il Fondo Risorse Decentrate istituito ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera i), del CCNL del Comparto Funzioni locali siglato il 21/05/2018.
È bene, anzitutto, precisare che i dubbi d’inquadramento evidenziati dall’Organo requirente - a proposito della ritenuta illiceità di tali uscite finanziarie, per presunta duplicazione delle indennità di turnazione previste e corrisposte ai sensi dell’art. 23 dello stesso CCNL - non appaiono centrali ai fini del giudizio, in quanto dagli atti depositati si evince chiaramente che la causale di queste spese di personale è connessa alla erogazione dei premi incentivanti correlati ai presunti meriti acquisiti dai dipendenti della P.M. per i progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità dei servizi assegnati, realizzati, valutati e misurati mediante gli indicatori di risultato prefissati ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009. Pertanto, il Collegio è chiamato a vagliare la legittimità di tali indennità di performance organizzativa e, nell’ipotesi negativa, ad accertare l’eventuale sussistenza, o meno, dei presupposti della responsabilità amministrativa in capo alla convenuta, con disamina della condotta tenuta e degli elementi rivelatori dell’elemento soggettivo, del pregiudizio erariale, del nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso, nonché del rapporto di servizio tra la convenuta stessa e la Pubblica Amministrazione danneggiata.
Ciò premesso, il Pubblico Ministero ha affermato la responsabilità della Dirigente [Omissis] sostanzialmente affermando:
- la relativa incompetenza in ordine alla valutazione delle performance del Personale della P.M. dell’anno 2018, considerato che il Responsabile del Settore P.M. dell’epoca non era la convenuta, ma il Dott. [Omissis];
- che i premi, nella realtà dei fatti, venivano attribuiti indistintamente a tutti gli Agenti sulla base, soltanto, della loro presenza in servizio nei giorni di domenica, nelle festività speciali, nei turni serali e nelle feste infrasettimanali; senza nessuna valutazione, pertanto, dei risultati singolarmente raggiunti nell’attuazione degli obiettivi di miglioramento della performance.
A sua volta la convenuta obiettava, per converso, che il Sindaco aveva affidato alla medesima, e non al Dott. [Omissis], il compito di Responsabile del Settore; le procedure di assegnazione dei premi di produttività, inoltre, si asserivano del tutto regolari sussistendo perfetta coerenza tra i fondi disponibili, la programmazione dell’Ente e la liquidazione attuata degli emolumenti in favore del Personale.
2. - Ciò premesso, tenuto conto degli elementi di fatto e delle prove addotte dalle parti, il Collegio ritiene che la domanda di condanna sia fondata, nei termini di successiva motivazione.
3. - La prima censura della Procura regionale - secondo la quale competente a valutare le performance del personale della P.M., nel 2018, non era la convenuta - si manifesta infondata in quanto dagli atti depositati dalla parte resistente (allegati 4, 5, 10 e 25 della comparsa di risposta) si evince inequivocabilmente (siccome descritto al punto sub-IV.
del FATTO), che la Dott.sa [Omissis] risultava all’epoca dei fatti la Reggente del Settore della P.M., in sostituzione della Dott.sa [Omissis]
[Omissis] (collocata in quiescenza dal 31 marzo 2018), e che tale incarico ricopriva dal 04/04/2018 al 01/11/2018, allorché effettuava il passaggio di consegne con il subentrante Dott. [Omissis] [Omissis], vincitore del concorso per il posto di Dirigente del Comparto (il Dott. [Omissis], poi, si dimetteva dall’incarico l’8/01/2019 e veniva sostituito con effetto dal 01/02/2019 dal Dott. [Omissis], secondo classificato nella graduatoria del concorso relativo). Pertanto, competenti a dirigere la P.M. nell’anno 2018, erano la Dott.sa [Omissis] (nel primo trimestre), la Dott.sa [Omissis] (per sette mesi, da aprile ad ottobre) e il Dott. [Omissis] (negli ultimi due mesi dell’anno).
Per converso, il Dott. [Omissis] non assumeva alcun incarico nel Comune nel 2018. Il Collegio, tuttavia, osserva che il nome del Dott. [Omissis]
veniva inserito, erroneamente, in due documenti di consuntivo redatti dal Comune e allegati all’atto di citazione (doc. n. 3, all. 3.a.1 Relazione performance 2018 U ed all.3.a.4 obiettivi performance 2018 PM), ciò potendo indurre a ritenere che il Dott. [Omissis], nell’anno 2018, fosse il Dirigente della P.M., aspetto però univocamente smentito dai decreti del Sindaco, dalle delibere di Giunta, dai contratti di assunzione, dalle procedure concorsuali e dalle norme del Regolamento di Organizzazione degli Uffici (cfr. supra). Pertanto, la prima prospettazione della Procura regionale deve essere disattesa.
4. - Merita invece accoglimento la seconda prospettazione dell’Organo requirente, non risultando corrispondente al vero - per quanto di successiva motivazione - l’affermazione di parte convenuta secondo la quale l’erogazione delle indennità di performance organizzativa al Personale di P.M. trovava giustificazione nel raggiungimento degli obiettivi d’incremento della produttività e di miglioramento della qualità dei servizi, sulla base di progetti effettivamente realizzati nell’anno 2018.
4.1. - Alla predetta conclusione, negativa, si perviene partendo dalla constatazione che il parametro di riferimento per la valutazione della sussistenza di una condotta gravemente negligente della convenuta era costituito dagli obblighi di servizio e dalle regole di condotta ex-ante ravvisabili e riconoscibili dalla stessa, dettati dalla normativa di settore
(Corte conti, Sezioni Riunite, n. 23/A/1998 e n. 56/A/1997; id., Sez. II, n.
275/2023). Al riguardo deve richiamarsi che la disciplina legislativa relativa ai compensi per la produttività e la performance, demandava alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del Personale della P.A.. Come osservato dalla Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, sent. n. 12268/2022), nel quadro del processo di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il D. Lgs. n. 29/1993 disponeva, all’art. 49, comma 3, che i contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori al fine di collegarli direttamente alla produttività individuale e collettiva, fissando criteri di misurazione obiettiva ed affidando ai Dirigenti il compito della valutazione dei meriti dei dipendenti. Tale disposizione confluiva nell’art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, a sua volta integrato e modificato dall’art. 57 del D. Lgs. n. 150/2009, nell’ambito della cosiddetta “riforma Brunetta”, segnante una netta inversione rispetto alla tendenza invalsa nella contrattazione collettiva, di distribuzione “a pioggia” degli emolumenti in argomento. Pertanto, alla produttività individuale e collettiva subentrava la performance individuale e organizzativa (quest’ultima intesa come rendimento dell’Amministrazione nel suo complesso o delle unità organizzative di relativa articolazione), ciò determinando una novità non solo terminologica, ma anche concettuale, in quanto la produttività veniva riferita all’aspetto oggettivo della quantità di lavoro svolto, mentre la performance andava a rappresentare la rispondenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, per l’attuazione sempre più efficace ed efficiente dei servizi istituzionali. L’intero titolo III (artt. 17/31) del D.Lgs. n.
150/2009 introduceva quindi strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, ispirati ai principi di selettività degli incentivi sulla base dei risultati da conseguire. In particolare, l’art. 31 ha prescritto il dovere delle Regioni e degli Enti locali di adeguamento dei rispettivi Ordinamenti ai principi contenuti in diversi articoli del titolo III, precit.,
tra cui l’art. 18, comma 2, prevedente un espresso divieto di distribuzione degli incentivi e dei premi legati alla performance in maniera indifferenziata ovvero sulla base di automatismi, in assenza delle verifiche e delle attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione della performance adottati ai sensi dello stesso decreto legislativo.
4.2. – Con riferimento all’applicazione, in concreto, di tali principi nella gestione degli Enti locali, si deve pertanto tener conto che “per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti …. sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro”, e che “i dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori”, ai sensi dell’art. 45, commi 3 bis e 4, del D. Lgs. n. 165/2001.
Ed infatti, l’art. 67, comma 3, lettera i), del CCNL - Comparto Funzioni Locali - firmato il 21/05/2018 ha previsto la costituzione del Fondo Risorse Decentrate-parte variabile, alimentato con appositi stanziamenti dei Comuni, al fine di assicurare la copertura delle spese relative ai trattamenti accessori del Personale impiegato per il conseguimento degli obiettivi (di innovazione o anche di mantenimento)
dell’Ente definiti nel Piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione. In particolare, il Comune di [Omissis] [omissis]
[Omissis] stipulava con le Organizzazioni Sindacali il “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo-CCDI sull’utilizzo delle risorse finanziarie 2018 per il Personale non dirigente”, prevedendo che le risorse del Fondo Decentrato andavano ripartite tra i settori dell’Amministrazione con criterio di proporzionalità, da impiegare mediante specifici Piani di lavoro predisposti ogni anno da ciascun Dirigente, per poi essere corrisposte nel rispetto sia del sistema di misurazione e valutazione approvato dalla Giunta comunale, con la deliberazione n. 197/2011, sia delle disposizioni previste dall’art. 39 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - CCDI parte normativa - approvato il 04/12/2014 (vgs. doc.
n. 3, allegati 3.1.b e 3.1.c della citazione). In sostanza, il sistema di gestione delle performance collettiva ed individuale del Comune di [Omissis] [omissis]
[Omissis] operava “a cascata” come segue:
i. - entro il 31 luglio di ogni anno, era prevista l’approvazione del Documento Unico di Programmazione-DUP ai sensi dell’art. 170 del TUEL, avente carattere generale e costituente la guida operativa dell’Ente sulla fissazione degli obiettivi strategici triennali e di mandato;
ii. - entro il 31 dicembre, andava redatto il Bilancio preventivo finanziario ex art. 162 del TUEL;
iii. - entro il 31 gennaio di ogni anno veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione-PEG, avente una funzione di cerniera tra la Programmazione strategica (DUP e bilancio di previsione) e quella operativa di gestione, con l’assegnazione - a ogni Dirigente preposto ai vari Settori - degli obiettivi da raggiungere, delle risorse necessarie e degli indicatori dei risultati attesi; il PEG doveva assolvere anche alla funzione di Piano Degli Obiettivi-PDO e andava completato da schede di dettaglio degli “obiettivi e standard di servizi attesi”, per cui si identifica con il Piano della Performance-PDP;
iv. - a seguire, entro 30 giorni i Dirigenti dovevano assegnare gli obiettivi definiti dal PDP o da analogo strumento di programmazione
(come il PEG per l’esercizio provvisorio, che viene deliberato dalla Giunta nelle more dell’approvazione del PEG definitivo) ai propri dipendenti, comunicando il budget iniziale spettante alle Strutture e la quota di incentivo potenziale per ogni collaboratore;
v. - portato a compimento il Piano di lavoro dell’esercizio, i Dirigenti erano chiamati a redigere le schede di valutazione dei singoli dipendenti, valorizzando l’apporto individualmente fornito per l’attuazione dei progetti-obiettivo del PEG, i comportamenti organizzativi (correttezza e qualità delle relazioni, cooperazione ed integrazione con l’Ufficio, autonomia operativa) e le capacità dimostrate
(adeguatezza della preparazione professionale, puntualità ed assiduità);
vi. - entro il 30 giugno, sulla base di specifici resoconti dei Dirigenti, la Giunta doveva approvare la Relazione sulla performance dell’esercizio precedente, esplicitando lo stato di attuazione degli obiettivi, le eventuali ragioni del mancato raggiungimento dei risultati attesi e la percentuale di realizzazione dei Progetti; l’Organismo Indipendente di Valutazione - OIV - nominato ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009
- era tenuto a validare la Relazione, precit., nonché ad attestare l’avvenuta applicazione del sistema di misurazione e valutazione;
vii. -infine, a seconda del livello di raggiungimento, il Comune doveva stabilire il budget definitivo di ogni Struttura, decidendo di confermare l’intero budget iniziale se la percentuale di realizzazione dei ProgetttiObiettivi era superiore al 74%, ovvero di riconoscere la metà del budget previsto qualora l’obiettivo venisse attuato nella misura tra il 51% ed il 74%, o di annullare completamente lo stanziamento se la percentuale di attuazione risultava uguale o inferiore al 50%.
4.3. - Essendo quella indicata l’impalcatura del ciclo di gestione della performance della P.M. del Comune, occorre quindi verificare se la Dirigente del Settore, una volta assunta la responsabilità del medesimo da aprile ad ottobre del 2018, era riuscita a realizzare gli obiettivi del PEG-PDP alla stessa affidati ed in che misura, sulla base degli indicatori di risultato previsti dal Piano e se, conseguentemente, correttamente aveva valutato gli apporti forniti dai singoli dipendenti ai quali veniva successivamente attribuito il premio per la Produttività collettiva pari, complessivamente, ad euro 22.392,15.
4.4. - Nella fattispecie in esame, sulla base degli atti acquisiti al fascicolo processuale, si rileva che:
i. - il DUP 2018/2020 (all. 8 della comparsa di risposta) prevedeva n. 4
(quattro obiettivi) del “Programma 1: Polizia locale e amministrativa”, tra cui quello “03.01.23.3-Continua anche per il 2018 l’attività di vigilanza in turno serale nonché la presenza del servizio in occasione delle manifestazioni e programmi estivi”;
ii. - il PEG-PDP approvato il 23/4/2018 (all. 10 e 24 della comparsa)
riportava (a pag. 130) una scheda di “dettaglio obiettivo operativo PEG 03.01.2.23.0001-attività di vigilanza in turno serale” indicante come responsabile la convenuta e come operatori coinvolti i nominativi dei n.
18 (diciotto) Vigili Urbani all’epoca in organico (compreso il precedente Responsabile del Settore); in apposite colonne veniva precisato che la data di inizio delle attività era l’01/06/2017 e quella finale prevista il 30/09/2018; per la prima fase, già sviluppata dal 01/06 2017 al 30/09/2017, veniva specificato che l’indicatore di risultato era il
“numero presenze effettuate in turno serale” che, nel mese di giugno 2017, risultavano pari a zero e a dicembre 2017 pari a 53 giorni, per cui la fase si considerava “conseguita al 100%”; per converso, le caselle relative al periodo dal 01/06/2018 al 30/09/2018 riportavano tutte valori pari a zero (non essendo ancora cominciata la stagione turistica, alla data del PEGPDP);
iii. - a consuntivo dell’attività svolta nell’anno 2018, la convenuta redigeva una scheda da inviare all’Ufficio Personale del Comune, riportante l’elenco dei n. 18 (diciotto) dipendenti “effettivamente coinvolti”
nell’obiettivo 03.01.23.3 (“attività di vigilanza manifestazioni varie e programmi estivi”), con rendicontazione per ogni nominativo del “grado di impegno richiesto (%)” e l’importo del budget ripartito a favore dei singoli, calcolato moltiplicando la somma complessiva della Struttura per la percentuale del “grado di impegno richiesto”; inoltre, la Dirigente attestava che “le attività sono state coordinate dal Vice Comandante [Omissis]
[Omissis]” e che “la ripartizione del budget di progetto ai dipendenti coinvolti è stata effettuata in base alla qualità della prestazione, come valutata nell’ambito della performance organizzativa, e all’impegno individuale nelle attività di vigilanza” (all. 16 della comparsa di costituzione);
iv. - il 24 giugno 2019 la Giunta comunale approvava, con la delibera n.
124, la “Relazione sulla Performance-anno 2018”, che veniva esaminata e validata dall’OIV il 28/06/2019 (all. 33 della comparsa); in tale ambito
(pagg. 45/46) veniva evidenziato che l’obiettivo PEG “attività di vigilanza in turno serale in occasione di manifestazioni o eventi particolari per i quali è necessario garantire presenza della Polizia Municipale” era stato attuato dal 01/06/2018 al 30/09/2018 e si considerava quindi conseguito al 100%;
non veniva specificato, invece, nessun indicatore di risultato, che avrebbe dovuto essere calcolato in base al numero delle presenze effettuate in turno serale;
v. - conseguentemente il Dirigente del Settore Personale, con determinazione n. 721 del 07/08/2019 (doc. n. 1, all. 32 della citazione),
attribuiva al Personale della P.M. il premio per la produttività dell’anno 2018, dopo aver visionato le schede di rendimento compilate dalla convenuta per ciascun dipendente (esitate con il punteggio di 89 uguale per tutti, eccetto tre meritevoli di 90) nonché i conteggi predisposti dalla stessa e verificati dall’Ufficio Trattamento Economico - Gestione presenze/assenze.
4.5. - Alla luce di tutto quanto sopra, ove ci si basasse all’apparente evoluzione del ciclo della performance, la verifica condotta sembrerebbe confermare l’assunto della convenuta secondo cui vi sarebbe una coerenza sistematica tra il Fondo delle Risorse Decentrate disponibili, il Progetto-Obiettivo previsto dal PEG-PDP (conseguito al 100% secondo il consuntivo validato dall’OIV) e gli emolumenti erogati in base ai meriti individuali riconosciuti dal Dirigente del Settore, per cui non apparirebbe ravvisabile nessuna irregolarità. Ciò, però, non terrebbe conto del fatto che il dato dirimente per delibare un giudizio di responsabilità non è soltanto quello formale, bensì soprattutto quello concreto e fattuale (in termini, Corte conti, Sez. II, n. 537/2017) per cui occorre accertare, nel concreto caso, quale modalità sia stata effettivamente adottata dalla convenuta per attribuire le quote dei premi ai singoli dipendenti, a monte del consuntivo presentato all’Amministrazione (cit. all. 16 della comparsa).
A tal riguardo, la Procura regionale ha sostenuto che il Piano di lavoro, redatto dalla Dirigente, sarebbe il frutto di una prassi interna adottata dalla Polizia Municipale di [Omissis] [Omissis] [Omissis] già negli anni 2015, 2016 e 2017, esclusivamente basata sul criterio del conteggio delle presenze in servizio e non dei risultati della performance organizzativa. Infatti, dalla bozza di consuntivo preparata dal Comando della P.M. e presentata alla firma della convenuta (doc. n. 1, allegati 20/26 della citazione) si evince che gli “importi da liquidare” ai singoli appartenenti, per l’importo di complessivi euro 22.392,15, altro non erano che la sommatoria di premi così determinati:
i. - euro 30 per ogni turno svolto di domenica nei mesi da gennaio a dicembre del 2018 (vgs. prospetto “compenso ex indennità disagio domeniche 2018” per un totale di euro 5.940,00; rif. doc. n. 1, all. 21 della citazione);
ii. - euro 100,00 per ogni turno di servizio effettuato nei giorni di Capodanno, Epifania, Pasqua, Ferragosto, Natale e 31 dicembre
(prospetto “festivi speciali 2018” per un totale di euro 4.555,51; rif. doc. n. 1, all.
22);
iii. - euro 30 per ogni turno notturno espletato nei mesi di luglio, agosto e settembre (prospetto “compenso turni notturni 2018” per complessivi euro 1.800,00; rif. doc. n. 1, all. 23);
iv. - indennità per turni festivi infrasettimanali disimpegnati nei giorni 2 e 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° e 13 novembre, 8 e 26 dicembre, liquidate in analogia ai compensi per lavoro straordinario (prospetti
“festivi infrasettimanali 2018” e “liquidazione lavoro straordinario festivo infrasettimanale 2018”, per complessivi euro 3.712,40; rif. doc. n. 1, all. 24 e 25);
v. - altri euro 4.262,40 venivano attribuiti quali “arretrati” a favore di n.
2 (due) Agenti della P.M., evidentemente relativi a Premi di produttività maturati secondo gli stessi criteri degli anni precedenti e non erogati, a suo tempo, per esaurimento del Fondo Risorse Decentrate (prospetto
“piano di lavoro Polizia Municipale 2018”, colonna “arretrati”; rif. doc. n. 1, all. 26);
vi. - ulteriori quote assegnate pro-capite di euro 117,88, per un totale di euro 2.121,84.
Da quanto appena esposto originerebbe la censura della Procura regionale in quanto le predette somme non si giustificherebbero con il ciclo della performance, correlato all’ipotetico raggiungimento dei risultati del progetto-obiettivo previsto dal PEG-PDP trattandosi, in realtà, di erogazioni di emolumenti in misura unitaria identica nonché collegati esclusivamente alle ore lavorate, concessi in via generalizzata a tutti i dipendenti della P.M. .
La difesa della convenuta ha obiettato l’inesattezza della predetta ricostruzione, in quanto il Piano di lavoro inoltrato all’Ufficio Personale non era quello allegato all’atto di citazione (doc. n. 1, all. 20), bensì l’altro da lei firmato (all. 16 della comparsa) nel quale risultavano chiaramente individuate le percentuali dell’impegno profuso dai dipendenti coinvolti nel progetto-obiettivo 03.01.23.3 sopra descritto.
4.6. - Ciò premesso, il Collegio osserva che l’obiezione della parte convenuta non si configura convincente, in quanto che le cifre segnate come quote dei premi individuali corrispondono ictu oculi esattamente
(fino al centesimo) ai risultati delle somme dei prospetti predisposti dagli Agenti della P.M. (cit. doc. n. 1, allegati 21/26), mentre la colonna
“percentuale d’impegno” si risulterebbe semplicemente ricavata con il calcolo matematico della incidenza delle quote individuali, rispetto al totale dei fondi assegnati. Ad esempio, per l’Agente A.E. è stata sviluppata la proporzione 22.392,15 : 3.417,00 (somma dei prospetti delle presenze) = 100 : x, da cui x = 15,26% (riportata nella colonna “% di impegno”); per F.G. è stata sviluppata la proporzione 22.392,15 : 1.178,28
(somma dei prospetti delle presenze) = 100 : x, da cui x = 5,26% (riportata nella colonna “% di impegno”), e così via. Pertanto, evidentemente, la modifica apportata dalla convenuta al consuntivo elaborato dagli Agenti ha avuto un rilievo solo formale; nella sostanza, nulla risulta cambiato nel risultato rispetto alla prassi adottata negli anni precedenti;
nessuno ha, in realtà, misurato né valutato gli indicatori di risultato del progetto-obiettivo “attività di vigilanza in turno serale” che, secondo il PEG-PDP, dovevano essere quantificati in base al “numero presenze effettuate in turno serale“ nel periodo da giugno a settembre dell’anno 2018.
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte convenuta, i criteri utilizzati per l’assegnazione delle indennità di performance organizzativa hanno avuto ben poco a che vedere con il ProgettoObiettivo addotto quale giustificazione. Infatti, la durata del progetto era giugno-settembre 2018, mentre le attività di servizio prese in considerazione spaziano dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Per n. 2 (due)
Agenti venivano conteggiate somme per “arretrati”, di per sé estranei al periodo del Progetto-Obiettivo. Le quote calcolate come premi per le festività infrasettimanali risultano significative dell’approccio organizzativo realmente adottato dai Dirigenti della P.M. negli anni nel senso che, a fronte di compiti di servizio ordinari svolti presumibilmente al di là dell’orario giornaliero, invece di corrispondere al Personale i compensi spettanti per il lavoro straordinario (mai riconosciuti, stando a quanto affermato dagli intimati Agenti della P.M., come descritto sub 3 del fatto), venivano utilizzate le risorse del Fondo Decentrato per i premi incentivanti, che invece dovevano servire per finanziare gli sforzi mirati a consentire un “salto di qualità” in prospettiva dell’Obiettivo strategico “Vigili urbani, un presidio di prossimità” (rif. pag. 7 del DUP 2018/2020, all. 8 della comparsa). Anche le argomentazioni espresse dal Difensore della convenuta, durante l’udienza di discussione della causa (sub capo V del fatto), non appaiono decisive in quanto se pure si volesse allargare lo sguardo agli altri Progetti-Obiettivo della P.M. previsti dal PEG-PDP, collaterali a quello della vigilanza in turno serale (l’unico preso a base per giustificare l’impiego delle Risorse del Fondo Decentrato), il quadro della situazione sopra accertata sostanzialmente non muterebbe. Infatti:
i. - il Progetto “Operatore di Polizia Municipale-Cultura, Arte e Tradizioni locali” veniva sviluppato solo per il 50% (presi contatti con i formatori, ma nessun corso tenuto al Personale);
ii. - il progetto “corso di formazione per la difesa personale” rimaneva inattuato (zero lezioni impartite);
iii. - solo il progetto “accertamenti su presenze e requisiti di residenze e dimore abituali” figurava realizzato, all’86%, secondo la Relazione sulla performance del 2018 (rif. doc. n. 3, all. 3.a.1. annesso alla citazione).
Pertanto si ricava che, secondo i criteri di valutazione della performance organizzativa previsti dall’art. 39 del CCID-parte normativa del 04/12/2014 (rif. doc. n. 3, all. 1.b), il budget definitivo dal Settore di P.M.
avrebbe dovuto essere di molto ridotto, se non completamente annullato, in rapporto al budget iniziale, per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.
4.7. – Concludendo, nel merito, il Collegio condivide la prospettazione della Procura regionale secondo cui le indennità erogate dal Comune al Personale della P.M. non erano funzionalmente collegate agli obiettivi stabiliti dal PEG-PDP dell’anno 2018, ma derivavano esclusivamente da una prassi amministrativa interna contra legem, diretta a distribuire compensi non giustificati dal C.C.N.L. in quanto esclusivamente basati sul criterio della presenza in servizio.
Per costante e consolidata giurisprudenza (Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 12268/2022; Corte conti, Sez. II, n. 44/2003 e n. 79/2020; id.,
Sez. III, n. 301/2015; id., Sez. I, n. 227/2018; id., Sez. Campania, n. 137/2018),
il tenore letterale delle norme di legge e delle disposizioni contrattuali vigenti in materia non consente nessuna incertezza o dubbio interpretativo, nel senso che è sicuramente da escludere che possano erogarsi dei premi di performance individuale o organizzativa, legati esclusivamente alla verifica della presenza in servizio dei pubblici dipendenti.
Pertanto la presentazione, da parte della difesa della Dirigente, del Piano di lavoro e delle schede di valutazione individuali della P.M.
ispirati al criterio testé descritto costituisce una condotta illecita, realizzata in violazione dei doveri d’ufficio previsti dalla normativa di settore, in quanto tale valutabile a fini di responsabilità erariale.
Deve essere quindi affermata l’antigiuridicità della condotta della convenuta censurata dalla Procura regionale.
5. - Sul piano dell’elemento soggettivo, nell’atto di citazione si sostiene che la convenuta ha agito con colpa grave, per inescusabile inottemperanza degli obblighi di servizio, ravvisabili e riconoscibili dall’interessata in qualità di Dirigente del Settore P.M. del Comune in prospettiva ex-ante. La gravità della mancanza si evidenzia, come correttamente rilevato dall’Organo Requirente, dal raffronto tra il comportamento effettivamente tenuto e quello in concreto esigibile, in conformità ai principi della riforma Brunetta e alle disposizioni dei Contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati, chiaramente escludenti l’utilizzabilità di Fondi incentivanti per effettuare erogazioni
“a pioggia” basate sulla sola presenza in servizio. Ne consegue, ad avviso del Collegio, che la convenuta ha colpevolmente avallato una prassi interna illegittima, seguita da anni, tollerandola ed anzi adeguandosi alla stessa (cfr. infra) senza obiezione alcuna, al punto che la cessazione degli illeciti si è avuta solo con l’avvicendamento del Responsabile del Settore, subentrando il Dott. [Omissis] il quale ha doverosamente denunciato alla Corte dei conti i relativi fatti.
5.1. - La convenuta ha eccepito a propria discolpa (rif. doc. n. 17 annesso alla citazione) la brevità del periodo di sette mesi nel quale ha sostituito la precedente Dirigente del Settore P.M., affermando di aver operato con scrupolo ed attenzione, nell’ambito di un contesto organizzativo asserito collaudato, nel quale i dati dei servizi svolti dal Personale venivano immagazzinati in una piattaforma informatica fornente, in via automatica, dopo le verifiche dei conteggi, l’ammontare dei premi spettanti ai singoli dipendenti.
Nel merito, il Collegio giudica condivisibile l’osservazione del Requirente sostenente l’irrilevanza della circostanza dell’utilizzo del software informatico per il calcolo della ripartizione dei premi, in quanto per legge “i dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori”, come disposto dall’art. 45, comma 4, del D. Lgs. n.
165/2001 e dall’art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009. Del resto, qui si osserva, la stessa convenuta ha depositato copie degli scambi delle email intervenuti con l’Ufficio Personale nelle quali rappresentava che stava rivedendo i Piani di lavoro e le ripartizioni della produttività, a causa di alcune imperfezioni che andavano corrette (rif. all. 18 e 20 della comparsa); ciò, si rileva, a dimostrazione del fatto che un suo intervento diretto nella rendicontazione degli obiettivi di gestione vi era stato, motivo per il quale deve evincersi che la Dirigente aveva piena consapevolezza delle regole di condotta da osservare e della loro inconciliabilità con il criterio di attribuzione degli emolumenti al Personale di P.M. invece adottato in concreto. Ricorrono, pertanto, gli estremi della colpa cosciente - valutata nella prospettiva ex-ante, in termini normativi e non psicologici - consistente nell’avere la medesima operato in inescusabile violazione di legge e con elevato grado di negligenza ed imprudenza, pur avendo la piena capacità di prevedere il danno, che la liquidazione degli emolumenti in parola avrebbe arrecato al bilancio comunale, nonché disponendo delle misure dirette a prevenirlo consapevolmente non utilizzate (in termini, Corte conti, Sez. II, n. 198/2024; id., Sez. Umbria, n. 30 e n. 65/2025; id.,
Sez. Veneto, n. 86/2024).
5.2. – In definitiva, le condotte esaminate sono state solo apparentemente rispettose delle prescrizioni normative vigenti risultando, nella realtà, essere stati sostanzialmente elusi i divieti di automatismi e di distribuzione indifferenziata dei premi incentivanti, in manifesta violazione dell’art. 18, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 (cfr.,
in termini, Corte conti, Sez. II, n. 79/2020). Nell’indicata prospettiva, ad avviso del Collegio, va sintomaticamente ascritta la modifica del prospetto “Piano di lavoro-consuntivo al 31/12/2018”, dalla convenuta attuata con l’aggiunta della colonna “percentuale di impegno” allo schema predisposto dai propri collaboratori (all. 16 e 17 della comparsa),
nell’evidente intento di superare le obiezioni, più che prevedibili, che avrebbe formulato l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
Infatti, in data 29/06/2018 lo stesso OIV aveva esaminato il ProgettoObiettivo “attività di vigilanza in turno serale” relativo all’esercizio 2017, rendicontato dal precedente Responsabile pro-tempore del Settore P.M.
e, in tale occasione, l’Organo di controllo aveva in proposito annotato il rilievo “N.V.” (id est “non valutabile”), aggiungendo espressamente “non sussistono gli elementi costitutivi dell’obiettivo gestionale” (rif. doc. n. 3, all. 3.b.1 annesso alla citazione). Tanto significando che il Revisore indipendente aveva ritenuto il Piano di lavoro inidoneo a comprovare il raggiungimento di obiettivi di miglioramento e/o di mantenimento di elevati standard qualitativi effettivamente validi, in quanto specifici e misurabili, rilevanti e pertinenti, temporizzabili e confrontabili con le tendenze della produttività dell’Amministrazione, come prescritto dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009. Tale aspetto induce a ritenere, in termini più che verosimili, che l’integrazione apportata dalla convenuta, con l’inserimento delle percentuali di impegno individuale, non derivava dalla riconsiderazione degli emolumenti da attribuire al rispetto dei principi di miglioramento continuo dei servizi, bensì era unicamente diretto ad aggirare l’ostacolo rappresentato dal controllo dell’OIV, che l’anno precedente aveva già fondamentalmente rilevato l’illegittima prassi vigente presso il Settore P.M. del Comune.
Sussiste, pertanto in fattispecie, l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa qualificabile in termini di colpa grave.
6. – Quanto al danno, non c’è dubbio che la vicenda all’esame configura una chiara ipotesi di indebito esborso di denaro pubblico in assenza dei presupposti normativi a tal riguardo obbligatori. Né, peraltro, emerge dagli atti (e neppure è stato allegato dalla convenuta) che la corresponsione indebita degli emolumenti servisse a compensare un vantaggio ricavato dal Comune, in termini di maggiori o migliori prestazioni da parte del personale destinatario (in termini, Corte conti, Sez. I, n. 227/2018).
Essendosi verificata l’erogazione di questi incentivi con le buste paga del mese di luglio 2019, il danno patrimoniale inferto alle casse comunali è divenuto certo, attuale, preciso e definitivo alla predetta data.
7. - Neppure revocabile in dubbio si configura il nesso causale diretto tra la condotta antigiuridica (rif.: supra, il capo 4.) e il pregiudizio erariale
(rif.: supra il capo 6.), in quanto l’esborso di denaro non si sarebbe determinato - anche in base all’applicazione regola del “più probabile che non” - se la convenuta non avesse ingiustificatamente firmato il consuntivo del Progetto-Obiettivo relativo all’anno 2018 e le annesse schede di valutazione individuali.
8. – Sussistendo, infine, il rapporto di servizio tra la convenuta e l’Ente locale danneggiato (profilo incontestato) deve essere conseguentemente affermata la responsabilità amministrativa della convenuta.
9. – Con riferimento alla quantificazione dell’addebito, si condividono le valutazioni del Pubblico Ministero segnatamente escludenti una ipotesi di concorso degli Agenti della P.M. percipienti gli emolumenti non spettanti. In proposito, è appena il caso di constatare che non risulta che i predetti abbiano in alcun modo preso parte nel determinismo del pregiudizio erariale per cui v’è causa.
10. – Sempre in tema di quantificazione del risarcimento addebitabile, la domanda di riduzione dell’addebito, formulata in via subordinata dalla convenuta, non può essere accolta tenuto conto delle circostanze del caso concreto, della gravità delle condotte illecite e dell’elemento soggettivo individuato nella colpa cosciente, afferente al rischio di incorrere in responsabilità patrimoniali consapevolmente assunto in ragione dell’ingiustificata erogazione degli emolumenti agli Agenti della P.M., con oneri a carico del bilancio del Comune.
11. - In conclusione, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda della Procura regionale, in quanto fondata, deve essere integralmente accolta e, per l’effetto, la convenuta va condannata al pagamento in favore del Comune di [Omissis] [Omissis] [Omissis] ([OMISSIS]) dell’importo di euro 22.392,15
(ventiduemilatrecentonovantadue/15), da maggiorare con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data degli esborsi (luglio 2019)
fino alla pubblicazione della sentenza, ed agli interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata a decorrere dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo.
12. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dello Stato nell’ammontare di euro 245,10.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, definitivamente pronunciando, accoglie integralmente la domanda della Procura regionale e, per l’effetto, condanna la convenuta
[OMISSIS] [Omissis] [Omissis] al pagamento, in favore del Comune di [Omissis]
[omissis] [Omissis] ([OMISSIS]) della somma di euro 22.392,15
(ventiduemilatrecentonovantadue/15), oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, da calcolarsi dalla data degli esborsi (luglio 2019)
fino alla pubblicazione della sentenza, ed agli interessi legali da computare sulla somma rivalutata a decorrere dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, nell’importo di euro 245,10 (euro duecentoquarantacinque/10).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
PP CA PP De RO
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 26 novembre 2025.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena CO
(f.to digitalmente)
DECRETO
Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all’articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)
n. 2016/679 e all’articolo 2-septies del D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.
IL PRESIDENTE
PP De RO
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:
omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena CO
(f.to digitalmente)