Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2004, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ANGRI, in persona del legale rappresentante e Sindaco pro tempore Dott. Umberto Postiglione, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, difeso dall'avvocato ALFONSO LONGOBARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AB HE, ASSITALIA SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1349/99 del Giudice di pace di 2003 ANGRI, emessa il 04/07/99 e depositata il 05/07/99 1841 (R.G. 2923/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/03 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 23 settembre 1998 LL HE citava il Comune di Angri dinanzi al giudice di pace di Angri e ne chiedeva la condanna al pagamento dei danni subiti dalla propria autovettura che nel novembre 1997 mentre percorreva la strada comunale era sprofondata in una buca ricoperta d'acqua e costituente insidia. Il Comune si costituiva contestando il fondamento della domanda e chiedeva di chiamare in causa l'assicuratrice ASSITALIA. L'impresa si costituiva e sosteneva le ragioni del Comune. Istruita la lite con espletamento di prove orali,in sede di conclusioni la impresa Assitalia concludeva per la cessazione della materia del contendere avendo indennizzato il danneggiateli giudice di pace, decidendo secondo equità, con sentenza del 26 agosto 1999, dichiarava cessata la materia del contendere ed estinto il processo ai sensi dell'art. 326 c.p.c., ma compensava interamente tra le parti le spese del giudizio.
Per quanto qui interessa il giudice di pace osservava che l'assicurazione contro i danni aveva natura indennizzatoria e che la chiamata in lite in garanzia era una mera facoltà dello assicurato;
che l'assicuratore aveva tempestivamente adempiuto al pagamento del rischio e che nessun addebito per mala gestio gli poteva essere attribuito;
pertanto non riteneva di dover condannare l'assicuratore al pagamento delle spese processuali.
Contro la decisione ricorre il comune deducendo due motivi di censura;
le controparti non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento in relazione alla decisione compiuta secondo equità, e non contenendo i motivi di censura la indicazione di violazione di principi processuali o di principi sostanziali costituzionalmente protetti.
Nel PRIMO MOTIVO si deduce la violazione dell'art. 1917 terzo comma del codice civile e della clausola contrattuale in deroga, in base alla quale l'assicuratore doveva accollarsi per intero le spese di lite.
Ma si tratta appunto di una violazione di una regola di legge e di interpretazione di una clausola pattizia in deroga, disattesa dalla diversa regola equitativa del caso singolo, che ha invece valorizzato la diligente condotta della assicurazione in una evidente fattispecie di responsabilità aquiliana del Comune assicurato. NEL SECONDO MOTIVO si censura la compensazione delle spese, sul rilievo che il Comune, essendo garantito dal chiamato, aveva assunto la posizione di parte vittoriosa.
In senso contrario si osserva come il giudice, prendendo atto della transazione, abbia considerato la conseguente rinunzia alla azione e dichiarato la cessazione della materia del contendere compensando le spese del giudizio tra le parti in relazione alla natura della lite e cioè nell'esercizio di una discrezionalità non sindacabile in questa sede,anche attesa la pronuncia secondo equità. Il ricorso dev'essere pertanto rigettato: nulla per le spese, non avendo svolto difese la controparte.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO, NULLA PER LE SPESE.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004