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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6036 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1481/2024, riservata in decisione al Collegio all'esito dell'udienza del 14.10.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10.10.2022, previa concessione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e in qualità di eredi della defunta madre , rappresentati C.F._2 Persona_1
e difesi dall'avv. AR Afrodite NU (c.f. - C.F._3
) e dall'avv. AR RI NU (c.f. Email_1
- , elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliati in Napoli alla via Giuseppe Bonito 1
ricorrenti in riassunzione - appellati
contro 1 (c.f. ) in persona del Ministro legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Napoli alla Via Diaz n. 11
resistente in riassunzione - appellante
OGGETTO: riassunzione a seguito di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4469/2019 del 16.09.2019 emessa sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4270\2016 del 05.04.2016
RAGIONI DI FATTO
1. giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 12.03.2007 e in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 eredi di , convenivano in giudizio il , al fine di sentirlo condannare al Persona_1 Controparte_1 risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure successionis in conseguenza del contagio da HCV della loro dante causa.
Deducevano che l'infezione era derivata da trasfusione di sangue infetto, ricevuta dalla madre durante la degenza nel gennaio/febbraio dell'anno 1981 presso il presidio ospedaliero Fatebenefratelli di Napoli;
che successivamente alla diagnosi di “HCV correlata” la aveva presentato, in data 15.03.1995, la Per_1 domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla Legge n. 210/92; che, dopo il decesso, dovuto all'aggravamento della patologia, in data 19.3.1998 gli eredi avevano presentato istanza per ottenere una tantum l'indennizzo, con esito favorevole.
Sostenevano di aver preso coscienza del nesso causale tra le trasfusioni, il contagio e l'aggravamento della malattia della loro dante causa soltanto dopo aver ricevuto la notifica dei verbali della di Pt_3 riconoscimento dei benefici di legge.
Chiedevano condannarsi il al pagamento del complessivo importo di euro 619.749,28, o CP_1 comunque di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Radicatasi la lite, si costituiva il convenuto, eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, la prescrizione, e, nel merito, l'infondatezza della pretesa.
La causa, istruita a mezzo c.t.u., veniva, all'esito decisa con la sentenza n. 4270\2016 del 05.04.2016, con la quale il Tribunale condannava il al pagamento, in favore degli eredi della Controparte_1
2 della somma di euro 891.613,00 per il danno iure hereditatis, e dell'ulteriore importo di euro Per_1
100.000,00 per il danno iure proprio patito da ciascuno degli attori, oltre alla refusione delle spese di lite.
2. giudizio di appello
Avverso la citata pronuncia proponeva appello il , con atto di citazione notificato Controparte_1 in data 17.11.2016, lamentando l'erroneità della statuizione di rigetto della sollevata eccezione di prescrizione, ed in subordine contestando l'affermazione di responsabilità colposa del per CP_1 avere omesso i dovuti controlli sul sangue rispetto ad un contagio avvenuto con trasfusione nel 1981.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame, del quale chiedevano il rigetto.
In comparsa conclusionale il deduceva, in via gradata, la non cumulabilità della tutela CP_1 risarcitoria con quanto ottenuto dagli istanti a titolo di indennizzo e/o assegno ex lege n. 210\1992, allegando di avere già liquidato, in favore degli attori, a titolo di assegno una tantum, la somma di euro
77.468,53.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 4469/2019 del 16.09.2019, in parziale accoglimento dell'appello, caducava la condanna al risarcimento reclamato iure hereditatis sulla base di una diversa valutazione dell'eccezione di prescrizione. Confermava, invece, la sentenza per quanto concerneva il risarcimento liquidato iure proprio.
In sintesi, la Corte territoriale riteneva che il Tribunale avesse erroneamente individuato nella proposizione della domanda amministrativa di indennizzo il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale del credito azionato iure successionis.
Confermava, invece, la sentenza di primo grado per quanto concerne l'affermazione di responsabilità del in ordine al contagio, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, e CP_1 conseguentemente anche la statuizione di condanna al risarcimento del danno iure proprio patito dagli eredi.
Sul punto, rigettava anche l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dal , assumendo CP_1 che la documentazione relativa alla liquidazione dell'indennizzo in favore degli eredi era stata prodotta tardivamente.
3. giudizio innanzi alla Corte di Cassazione
Avverso tale decisione ricorreva in Cassazione il censurando, con unico motivo, Controparte_1 la decisione del giudice di secondo grado nella parte in cui non aveva riconosciuto la compensatio lucri cum
3 damno. Deduceva che, trattandosi di eccezione in senso lato, proponibile anche in sede di giudizio di appello, ed essendo pacificamente acquisito al giudizio, sin dal procedimento di primo grado, che gli eredi della parte danneggiata avevano ottenuto l'assegno una tantum ex lege 210/1992, non erano necessari ulteriori elementi per applicare la compensatio, atteso che l'ammontare della somma oggetto dell'assegno era ricavabile dal dato normativo.
Si costituivano con controricorso i , resistendo al ricorso, e concludendo per il rigetto. Pt_1
Con ordinanza n. 36325/2023 del 28.12.2023 la Suprema Corte accoglieva il ricorso del , e CP_1 cassava la sentenza impugnata, rinviando anche per le spese del giudizio, alla Corte di Appello di
Napoli, in diversa composizione.
Richiamava il principio, espresso da Cass. n. 16808/2023, secondo cui la compensatio costituisce un'eccezione in senso lato, e non è assoggettata a preclusioni ma rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti.
Con riferimento al caso specifico, la Corte territoriale non avrebbe dovuto escluderne l'operatività per il solo fatto della tardività della produzione documentale del , senza valutare se quella CP_1 dell'avvenuto pagamento dell'assegno costituisse circostanza non contestata dai , e senza essersi Pt_1 avvalsa dei poteri officiosi di cui sopra.
4. giudizio di riassunzione
Con atto del 28.03.2024, e hanno riassunto il giudizio ex art. 392 Parte_1 Parte_2
c.p.c. chiedendo rigettarsi integralmente l'appello a suo tempo proposto dal , anche per CP_1 quanto concerne il danno liquidato iure hereditatis, sull'assunto che, essendosi il costituito CP_1 tardivamente nel corso del giudizio di primo grado, esso era incorso nelle preclusioni di legge in ordine a tutte le questioni non rilevabili d'ufficio.
Hanno dedotto che, trattandosi di questione processuale, l'eccezione di decadenza per tardiva costituzione ai sensi dell'art. 167 cpc può essere sollevata in ogni stato e grado del processo, e dunque per la prima volta anche in sede di rinvio.
Radicatasi la lite, il si è costituito con comparsa del 10.9.2024 (per l'udienza del 26.9.2024, CP_1 differita d'ufficio all'1.10.2024), eccependo l'inammissibilità della questione della sua tardiva costituzione, sollevata dai solo in sede di riassunzione, e concludendo per l'applicazione del Pt_1 principio di diritto sancito dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, con il favore delle spese di lite.
4 RAGIONI DI DIRITTO
1. Preliminarmente deve rilevarsi la natura prosecutoria del presente giudizio di rinvio, avendo la Corte di Cassazione cassato la sentenza per error in iudicando ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Consegue l'applicazione delle norme dettate dagli art. 392 e ss. c.p.c.
In virtù dell'impugnazione soltanto parziale della sentenza della Corte d'Appello deve precisarsi l'oggetto del presente procedimento, circoscritto ai capi impugnati innanzi alla Corte di Cassazione, e quindi non ancora passati in giudicato.
Come in premessa precisato, il agiva davanti alla Corte Suprema limitatamente Controparte_1 all'operare della compensatio lucri cum damno, facendo così calare il giudicato circa la sua responsabilità. La controparte, invece, non proponeva ricorso incidentale, determinando così il formarsi della preclusione in merito alla prescrizione del diritto al risarcimento iure hereditatis, statuita dalla Corte di Appello nella sentenza cassata.
Ciò posto, per la prima volta, in questa sede, i riassumenti eccepiscono la tardiva costituzione del convenuto in primo grado, e la conseguente preclusione in ordine all'eccezione di prescrizione ivi sollevata dal . CP_1
Espongono di aver indicato la data del 26.06.2007 nella vocatio in ius, e deducono che il si è CP_1 costituito con comparsa di risposta del 14.06.2007, senza, quindi, rispettare il termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, così come prescritto dall'art. 166 c.p.c. a pena di decadenza.
Tale eccezione è stata per la prima volta sollevata nell'atto di citazione in riassunzione, non essendo stata fatta valere né in primo grado né nei motivi di impugnazione.
Orbene, a tenore dell'art. 394 c.p.c. “le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”.
Da tale norma si ricava un generale divieto di ampliare il thema decidendum rispetto a quello del giudizio la cui sentenza è stata cassata, nel rispetto del principio tantum devolutum quantum appellatum - per cui oggetto dell'impugnazione possono essere soltanto i capi della decisione contestati - oltre che del principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c. Tale limitazione è dovuta alla natura del giudizio di rinvio, volto soltanto a decidere le questioni per le quali la Corte di Cassazione ha rinviato al giudice di merito.
5 La considerazione appena fatta deve essere coordinata con la distinzione che sussiste fra eccezioni in senso lato e in senso stretto, poiché le prime sono rilevabili d'ufficio. A tal proposito è stato a lungo dibattuta la possibilità di rilevare le eccezioni in senso lato in ogni stato e grado, e non soltanto nella fase processuale in cui emergono (nel caso di specie innanzi al tribunale).
Un primo orientamento formatosi in sede di legittimità (Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 4689/2020 del
21.02.2020) sosteneva come “la tardività di un'eccezione in senso stretto (nella specie, di prescrizione), non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello poiché la parte, vittoriosa in primo grado anche su tale eccezione, non ha l'onere di impugnazione incidentale o di riproposizione della questione, non formandosi, quindi, un giudicato implicito sul punto”.
Tale principio veniva declinato nel senso di una generale rilevabilità d'ufficio senza preclusioni temporali e di fasi da una significativa parte della giurisprudenza (ex plurimis Cass. sez. 6-
L, ordinanza n. 14755 del 07.06.2018; Cass. sez. 5 , ordinanza n. 25906 del 31.10.201); sul punto intervenivano anche le Sezioni Unite della Corte Suprema (Sentenza n. 7940 del 21.03.2019) che, nella motivazione (affrontando una questione parzialmente diversa da quella in esame), rilevavano come l'onere di riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c. non opera con riguardo per le eccezioni rilevabili d'ufficio.
Visto il contrasto sorto con l'orientamento diametralmente opposto (ex plurimis Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 4901 del 02.03.2007, Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 26850 del 13.09.2022, Cass. civ. sez. U, ordinanza n. 10531 del 07.05.2013), la questione veniva rimessa alle Sezioni Unite, che, recentemente, si sono espresse con sentenza n. 24172 del 29.08.2025, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto “qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio.
A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la
6 propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata ”.
Le coordinate ermeneutiche così dettate servono a dare attuazione al citato principio sulla ragionevole durata del processo, evitando che, dopo anni di controversie, si debba decidere con riguardo a eccezioni non sollevate neanche nel primo grado.
Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione può trovare immediata applicazione al caso di specie, visto che gli attori in primo grado non sollevavano l'eccezione circa la tardiva costituzione della controparte, né la stessa veniva rilevata d'ufficio (non essendo neanche oggetto di appello e di ricorso incidentale).
Deve inoltre rilevarsi come la decadenza dal potere di sollevare eccezioni con la comparsa di risposta non rientra tra i vizi che possono essere rilevati d'ufficio in ogni stato e grado del processo per espressa previsione di legge, né rientra tra i vizi fondanti. Questi ultimi rappresentano vizi qualificati circa la struttura e il funzionamento del processo;
vi rientrano soltanto la violazione di norme che concernono il “difetto di potestas iudicandi in capo al giudice davanti al quale si sia incardinato il rapporto processuale”, nonché le norme a tutela del contraddittorio (quali quelle in materia di litisconsorzio necessario).
In considerazione di quanto esaminato l'eccezione sollevata dai deve essere rigettata. Pt_1
3. Sulla compensatio lucri cum damno
Il agiva innanzi alla Corte di Cassazione per ottenere la riforma della sentenza Controparte_1 impugnata nella parte in cui veniva considerata tardiva l'eccezione circa il precedente pagamento della somma dovuta a titolo di assegno una tantum ai sensi della L. n. 210/1992 a favore dei . Pt_1
Questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta ad applicare il principio di diritto formulato dalla
Suprema Corte in virtù del quale la "compensatio" costituisce un'eccezione in senso lato e non è assoggettata a preclusioni.
In particolare, la Suprema Corte indicava a questa Corte di verificare se l'avvenuto pagamento fosse una circostanza non contestata dai , e cassava la sentenza per il mancato esercizio dei poteri Pt_1 officiosi del giudice di sollecitare gli uffici competenti per ottenere i documenti necessari alla decisione.
Orbene, la compensatio lucri cum damno, in quanto mera difesa (ex plurimis Cass. civ. sez. 3, n. 16808 del
13.06.2023) è un'eccezione rilevabile d'ufficio ma, per essere applicato il diffalco, è necessario individuare l'effettivo importo dell'assegno.
7 La rilevabilità d'ufficio si giustifica per rispondere a esigenze sostanziali, ossia il rispetto del principio di causalità, per cui ogni spostamento patrimoniale deve essere giustificato, non essendo ammissibili casi di ingiustificato arricchimento;
nel caso di specie, se non si detraesse la somma ricevuta a titolo di indennizzo dal risarcimento si consentirebbe un'indebita locupletazione dei danneggiati per il medesimo evento.
L'unico requisito per consentire lo scomputo dalle somme da versare agli eredi della defunta è la determinatezza del quantum, e, nel caso dell'assegno una tantum ex L. n. 210/1992 l'ammontare è stabilito dalla legge in lire 150 milioni (pari a euro 77.468,53).
Essendo già determinato ex lege con precisione l'ammontare della somma da scomputare, il documento attestante la liquidazione può assumere, senz'altro, rilievo per quanto riguarda la prova dell'effettivo pagamento.
Né l'ottenimento dell'assegno una tantum è stato oggetto di contestazione da parte dai , i quali si Pt_1 sono limitati, nel controricorso innanzi alla Suprema Corte, ad eccepire il carattere ingiustificato della tardiva produzione del documento di pagamento.
Alla luce degli elementi di fatto e di diritto analizzati il motivo d'appello del deve Controparte_1 trovare accoglimento, e, per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere riformata nel senso della detrazione dall'importo liquidato a ristoro del danno iure proprio quanto dagli eredi percepito a titolo di indennizzo una tamtum ex L. n. 210/1992.
Il danno iure proprio è stato liquidato in euro 100,000,00 in favore di ciascuno dei fratelli (figli Pt_1 ed eredi della defunta . Per_1
In assenza di allegazioni di parte sul punto, può presumersi che la somma percepita a titolo di indennizzo sia stata ripartita in parti uguali tra i predetti eredi, e che ognuno abbia ottenuto la somma di euro 38.734,26, pari alla metà dell'assegno.
Consegue che dall'importo liquidato in favore di ciascuno degli attori in riassunzione (euro 100.000,00) deve essere sottratta la somma di euro 38.734,26, residuando in favore di ciascuno l'importo di euro
61.265,74, oltre interessi come determinati nella sentenza di primo grado impugnata.
5. sulle spese dell'intero giudizio
Occorre dar luogo alla liquidazione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio.
8 Sul punto deve rilevarsi che l'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea rappresenta comunque un esito vittorioso, non potendosi, in questo caso, riscontrarsi una soccombenza reciproca
(così Cass. civ. sez. U, sentenza n. 32061 del 31.10.2022).
Le spese di lite seguono, pertanto, la soccombenza del , e si liquidano d'ufficio con riguardo ai CP_1 parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore del decisum (compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con l'aumento ex art. 4 co. 2 per il numero delle parti assistite, con la riduzione ex art. 4 co. 4 per la mancanza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, e con la chiesta attribuzione, restando definitivamente a carico del le spese della c.t.u. CP_1 espletata in primo grado, con onere di rimborso a controparti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
PQM
La Corte di Napoli, Nona sezione civile
Definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Ferma restando la caducazione della condanna al risarcimento reclamato iure hereditatis, coperta da giudicato, in ulteriore accoglimento dell'appello del ed in ulteriore Controparte_1 riforma della sentenza di primo grado appellata, ridetermina in euro 61.265,74 ciascuno l'importo del risarcimento spettante iure proprio in favore di e Parte_1 Pt_2
oltre interessi come determinati nella sentenza di primo grado impugnata;
[...]
- Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 Pt_1
e che liquida, per il primo grado, in euro 400,00 per esborsi ed euro
[...] Parte_2
6.417,32 per compensi, per il secondo grado in euro 6.515,60 per compensi, per il giudizio di cassazione in euro 3.483,48 per compensi, e per il presente giudizio di rinvio in euro 545,00 per esborsi ed euro 6.515,60 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati AR Afrodite
NU e AR RI NU;
- Pone definitivamente a carico del le spese della c.t.u. espletata in primo Controparte_1 grado, con onere di rimborso a controparti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025
9 Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giacomo Corrado
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1481/2024, riservata in decisione al Collegio all'esito dell'udienza del 14.10.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10.10.2022, previa concessione dei termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e in qualità di eredi della defunta madre , rappresentati C.F._2 Persona_1
e difesi dall'avv. AR Afrodite NU (c.f. - C.F._3
) e dall'avv. AR RI NU (c.f. Email_1
- , elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliati in Napoli alla via Giuseppe Bonito 1
ricorrenti in riassunzione - appellati
contro 1 (c.f. ) in persona del Ministro legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Napoli alla Via Diaz n. 11
resistente in riassunzione - appellante
OGGETTO: riassunzione a seguito di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4469/2019 del 16.09.2019 emessa sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4270\2016 del 05.04.2016
RAGIONI DI FATTO
1. giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 12.03.2007 e in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 eredi di , convenivano in giudizio il , al fine di sentirlo condannare al Persona_1 Controparte_1 risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure successionis in conseguenza del contagio da HCV della loro dante causa.
Deducevano che l'infezione era derivata da trasfusione di sangue infetto, ricevuta dalla madre durante la degenza nel gennaio/febbraio dell'anno 1981 presso il presidio ospedaliero Fatebenefratelli di Napoli;
che successivamente alla diagnosi di “HCV correlata” la aveva presentato, in data 15.03.1995, la Per_1 domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla Legge n. 210/92; che, dopo il decesso, dovuto all'aggravamento della patologia, in data 19.3.1998 gli eredi avevano presentato istanza per ottenere una tantum l'indennizzo, con esito favorevole.
Sostenevano di aver preso coscienza del nesso causale tra le trasfusioni, il contagio e l'aggravamento della malattia della loro dante causa soltanto dopo aver ricevuto la notifica dei verbali della di Pt_3 riconoscimento dei benefici di legge.
Chiedevano condannarsi il al pagamento del complessivo importo di euro 619.749,28, o CP_1 comunque di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Radicatasi la lite, si costituiva il convenuto, eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, la prescrizione, e, nel merito, l'infondatezza della pretesa.
La causa, istruita a mezzo c.t.u., veniva, all'esito decisa con la sentenza n. 4270\2016 del 05.04.2016, con la quale il Tribunale condannava il al pagamento, in favore degli eredi della Controparte_1
2 della somma di euro 891.613,00 per il danno iure hereditatis, e dell'ulteriore importo di euro Per_1
100.000,00 per il danno iure proprio patito da ciascuno degli attori, oltre alla refusione delle spese di lite.
2. giudizio di appello
Avverso la citata pronuncia proponeva appello il , con atto di citazione notificato Controparte_1 in data 17.11.2016, lamentando l'erroneità della statuizione di rigetto della sollevata eccezione di prescrizione, ed in subordine contestando l'affermazione di responsabilità colposa del per CP_1 avere omesso i dovuti controlli sul sangue rispetto ad un contagio avvenuto con trasfusione nel 1981.
Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame, del quale chiedevano il rigetto.
In comparsa conclusionale il deduceva, in via gradata, la non cumulabilità della tutela CP_1 risarcitoria con quanto ottenuto dagli istanti a titolo di indennizzo e/o assegno ex lege n. 210\1992, allegando di avere già liquidato, in favore degli attori, a titolo di assegno una tantum, la somma di euro
77.468,53.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 4469/2019 del 16.09.2019, in parziale accoglimento dell'appello, caducava la condanna al risarcimento reclamato iure hereditatis sulla base di una diversa valutazione dell'eccezione di prescrizione. Confermava, invece, la sentenza per quanto concerneva il risarcimento liquidato iure proprio.
In sintesi, la Corte territoriale riteneva che il Tribunale avesse erroneamente individuato nella proposizione della domanda amministrativa di indennizzo il dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale del credito azionato iure successionis.
Confermava, invece, la sentenza di primo grado per quanto concerne l'affermazione di responsabilità del in ordine al contagio, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, e CP_1 conseguentemente anche la statuizione di condanna al risarcimento del danno iure proprio patito dagli eredi.
Sul punto, rigettava anche l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dal , assumendo CP_1 che la documentazione relativa alla liquidazione dell'indennizzo in favore degli eredi era stata prodotta tardivamente.
3. giudizio innanzi alla Corte di Cassazione
Avverso tale decisione ricorreva in Cassazione il censurando, con unico motivo, Controparte_1 la decisione del giudice di secondo grado nella parte in cui non aveva riconosciuto la compensatio lucri cum
3 damno. Deduceva che, trattandosi di eccezione in senso lato, proponibile anche in sede di giudizio di appello, ed essendo pacificamente acquisito al giudizio, sin dal procedimento di primo grado, che gli eredi della parte danneggiata avevano ottenuto l'assegno una tantum ex lege 210/1992, non erano necessari ulteriori elementi per applicare la compensatio, atteso che l'ammontare della somma oggetto dell'assegno era ricavabile dal dato normativo.
Si costituivano con controricorso i , resistendo al ricorso, e concludendo per il rigetto. Pt_1
Con ordinanza n. 36325/2023 del 28.12.2023 la Suprema Corte accoglieva il ricorso del , e CP_1 cassava la sentenza impugnata, rinviando anche per le spese del giudizio, alla Corte di Appello di
Napoli, in diversa composizione.
Richiamava il principio, espresso da Cass. n. 16808/2023, secondo cui la compensatio costituisce un'eccezione in senso lato, e non è assoggettata a preclusioni ma rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti.
Con riferimento al caso specifico, la Corte territoriale non avrebbe dovuto escluderne l'operatività per il solo fatto della tardività della produzione documentale del , senza valutare se quella CP_1 dell'avvenuto pagamento dell'assegno costituisse circostanza non contestata dai , e senza essersi Pt_1 avvalsa dei poteri officiosi di cui sopra.
4. giudizio di riassunzione
Con atto del 28.03.2024, e hanno riassunto il giudizio ex art. 392 Parte_1 Parte_2
c.p.c. chiedendo rigettarsi integralmente l'appello a suo tempo proposto dal , anche per CP_1 quanto concerne il danno liquidato iure hereditatis, sull'assunto che, essendosi il costituito CP_1 tardivamente nel corso del giudizio di primo grado, esso era incorso nelle preclusioni di legge in ordine a tutte le questioni non rilevabili d'ufficio.
Hanno dedotto che, trattandosi di questione processuale, l'eccezione di decadenza per tardiva costituzione ai sensi dell'art. 167 cpc può essere sollevata in ogni stato e grado del processo, e dunque per la prima volta anche in sede di rinvio.
Radicatasi la lite, il si è costituito con comparsa del 10.9.2024 (per l'udienza del 26.9.2024, CP_1 differita d'ufficio all'1.10.2024), eccependo l'inammissibilità della questione della sua tardiva costituzione, sollevata dai solo in sede di riassunzione, e concludendo per l'applicazione del Pt_1 principio di diritto sancito dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, con il favore delle spese di lite.
4 RAGIONI DI DIRITTO
1. Preliminarmente deve rilevarsi la natura prosecutoria del presente giudizio di rinvio, avendo la Corte di Cassazione cassato la sentenza per error in iudicando ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Consegue l'applicazione delle norme dettate dagli art. 392 e ss. c.p.c.
In virtù dell'impugnazione soltanto parziale della sentenza della Corte d'Appello deve precisarsi l'oggetto del presente procedimento, circoscritto ai capi impugnati innanzi alla Corte di Cassazione, e quindi non ancora passati in giudicato.
Come in premessa precisato, il agiva davanti alla Corte Suprema limitatamente Controparte_1 all'operare della compensatio lucri cum damno, facendo così calare il giudicato circa la sua responsabilità. La controparte, invece, non proponeva ricorso incidentale, determinando così il formarsi della preclusione in merito alla prescrizione del diritto al risarcimento iure hereditatis, statuita dalla Corte di Appello nella sentenza cassata.
Ciò posto, per la prima volta, in questa sede, i riassumenti eccepiscono la tardiva costituzione del convenuto in primo grado, e la conseguente preclusione in ordine all'eccezione di prescrizione ivi sollevata dal . CP_1
Espongono di aver indicato la data del 26.06.2007 nella vocatio in ius, e deducono che il si è CP_1 costituito con comparsa di risposta del 14.06.2007, senza, quindi, rispettare il termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, così come prescritto dall'art. 166 c.p.c. a pena di decadenza.
Tale eccezione è stata per la prima volta sollevata nell'atto di citazione in riassunzione, non essendo stata fatta valere né in primo grado né nei motivi di impugnazione.
Orbene, a tenore dell'art. 394 c.p.c. “le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”.
Da tale norma si ricava un generale divieto di ampliare il thema decidendum rispetto a quello del giudizio la cui sentenza è stata cassata, nel rispetto del principio tantum devolutum quantum appellatum - per cui oggetto dell'impugnazione possono essere soltanto i capi della decisione contestati - oltre che del principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c. Tale limitazione è dovuta alla natura del giudizio di rinvio, volto soltanto a decidere le questioni per le quali la Corte di Cassazione ha rinviato al giudice di merito.
5 La considerazione appena fatta deve essere coordinata con la distinzione che sussiste fra eccezioni in senso lato e in senso stretto, poiché le prime sono rilevabili d'ufficio. A tal proposito è stato a lungo dibattuta la possibilità di rilevare le eccezioni in senso lato in ogni stato e grado, e non soltanto nella fase processuale in cui emergono (nel caso di specie innanzi al tribunale).
Un primo orientamento formatosi in sede di legittimità (Cass. civ. sez. 3, sentenza n. 4689/2020 del
21.02.2020) sosteneva come “la tardività di un'eccezione in senso stretto (nella specie, di prescrizione), non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata di ufficio dal giudice di appello poiché la parte, vittoriosa in primo grado anche su tale eccezione, non ha l'onere di impugnazione incidentale o di riproposizione della questione, non formandosi, quindi, un giudicato implicito sul punto”.
Tale principio veniva declinato nel senso di una generale rilevabilità d'ufficio senza preclusioni temporali e di fasi da una significativa parte della giurisprudenza (ex plurimis Cass. sez. 6-
L, ordinanza n. 14755 del 07.06.2018; Cass. sez. 5 , ordinanza n. 25906 del 31.10.201); sul punto intervenivano anche le Sezioni Unite della Corte Suprema (Sentenza n. 7940 del 21.03.2019) che, nella motivazione (affrontando una questione parzialmente diversa da quella in esame), rilevavano come l'onere di riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c. non opera con riguardo per le eccezioni rilevabili d'ufficio.
Visto il contrasto sorto con l'orientamento diametralmente opposto (ex plurimis Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 4901 del 02.03.2007, Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 26850 del 13.09.2022, Cass. civ. sez. U, ordinanza n. 10531 del 07.05.2013), la questione veniva rimessa alle Sezioni Unite, che, recentemente, si sono espresse con sentenza n. 24172 del 29.08.2025, con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto “qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio.
A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la
6 propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata ”.
Le coordinate ermeneutiche così dettate servono a dare attuazione al citato principio sulla ragionevole durata del processo, evitando che, dopo anni di controversie, si debba decidere con riguardo a eccezioni non sollevate neanche nel primo grado.
Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione può trovare immediata applicazione al caso di specie, visto che gli attori in primo grado non sollevavano l'eccezione circa la tardiva costituzione della controparte, né la stessa veniva rilevata d'ufficio (non essendo neanche oggetto di appello e di ricorso incidentale).
Deve inoltre rilevarsi come la decadenza dal potere di sollevare eccezioni con la comparsa di risposta non rientra tra i vizi che possono essere rilevati d'ufficio in ogni stato e grado del processo per espressa previsione di legge, né rientra tra i vizi fondanti. Questi ultimi rappresentano vizi qualificati circa la struttura e il funzionamento del processo;
vi rientrano soltanto la violazione di norme che concernono il “difetto di potestas iudicandi in capo al giudice davanti al quale si sia incardinato il rapporto processuale”, nonché le norme a tutela del contraddittorio (quali quelle in materia di litisconsorzio necessario).
In considerazione di quanto esaminato l'eccezione sollevata dai deve essere rigettata. Pt_1
3. Sulla compensatio lucri cum damno
Il agiva innanzi alla Corte di Cassazione per ottenere la riforma della sentenza Controparte_1 impugnata nella parte in cui veniva considerata tardiva l'eccezione circa il precedente pagamento della somma dovuta a titolo di assegno una tantum ai sensi della L. n. 210/1992 a favore dei . Pt_1
Questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta ad applicare il principio di diritto formulato dalla
Suprema Corte in virtù del quale la "compensatio" costituisce un'eccezione in senso lato e non è assoggettata a preclusioni.
In particolare, la Suprema Corte indicava a questa Corte di verificare se l'avvenuto pagamento fosse una circostanza non contestata dai , e cassava la sentenza per il mancato esercizio dei poteri Pt_1 officiosi del giudice di sollecitare gli uffici competenti per ottenere i documenti necessari alla decisione.
Orbene, la compensatio lucri cum damno, in quanto mera difesa (ex plurimis Cass. civ. sez. 3, n. 16808 del
13.06.2023) è un'eccezione rilevabile d'ufficio ma, per essere applicato il diffalco, è necessario individuare l'effettivo importo dell'assegno.
7 La rilevabilità d'ufficio si giustifica per rispondere a esigenze sostanziali, ossia il rispetto del principio di causalità, per cui ogni spostamento patrimoniale deve essere giustificato, non essendo ammissibili casi di ingiustificato arricchimento;
nel caso di specie, se non si detraesse la somma ricevuta a titolo di indennizzo dal risarcimento si consentirebbe un'indebita locupletazione dei danneggiati per il medesimo evento.
L'unico requisito per consentire lo scomputo dalle somme da versare agli eredi della defunta è la determinatezza del quantum, e, nel caso dell'assegno una tantum ex L. n. 210/1992 l'ammontare è stabilito dalla legge in lire 150 milioni (pari a euro 77.468,53).
Essendo già determinato ex lege con precisione l'ammontare della somma da scomputare, il documento attestante la liquidazione può assumere, senz'altro, rilievo per quanto riguarda la prova dell'effettivo pagamento.
Né l'ottenimento dell'assegno una tantum è stato oggetto di contestazione da parte dai , i quali si Pt_1 sono limitati, nel controricorso innanzi alla Suprema Corte, ad eccepire il carattere ingiustificato della tardiva produzione del documento di pagamento.
Alla luce degli elementi di fatto e di diritto analizzati il motivo d'appello del deve Controparte_1 trovare accoglimento, e, per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere riformata nel senso della detrazione dall'importo liquidato a ristoro del danno iure proprio quanto dagli eredi percepito a titolo di indennizzo una tamtum ex L. n. 210/1992.
Il danno iure proprio è stato liquidato in euro 100,000,00 in favore di ciascuno dei fratelli (figli Pt_1 ed eredi della defunta . Per_1
In assenza di allegazioni di parte sul punto, può presumersi che la somma percepita a titolo di indennizzo sia stata ripartita in parti uguali tra i predetti eredi, e che ognuno abbia ottenuto la somma di euro 38.734,26, pari alla metà dell'assegno.
Consegue che dall'importo liquidato in favore di ciascuno degli attori in riassunzione (euro 100.000,00) deve essere sottratta la somma di euro 38.734,26, residuando in favore di ciascuno l'importo di euro
61.265,74, oltre interessi come determinati nella sentenza di primo grado impugnata.
5. sulle spese dell'intero giudizio
Occorre dar luogo alla liquidazione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio.
8 Sul punto deve rilevarsi che l'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea rappresenta comunque un esito vittorioso, non potendosi, in questo caso, riscontrarsi una soccombenza reciproca
(così Cass. civ. sez. U, sentenza n. 32061 del 31.10.2022).
Le spese di lite seguono, pertanto, la soccombenza del , e si liquidano d'ufficio con riguardo ai CP_1 parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore del decisum (compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con l'aumento ex art. 4 co. 2 per il numero delle parti assistite, con la riduzione ex art. 4 co. 4 per la mancanza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, e con la chiesta attribuzione, restando definitivamente a carico del le spese della c.t.u. CP_1 espletata in primo grado, con onere di rimborso a controparti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
PQM
La Corte di Napoli, Nona sezione civile
Definitivamente pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Ferma restando la caducazione della condanna al risarcimento reclamato iure hereditatis, coperta da giudicato, in ulteriore accoglimento dell'appello del ed in ulteriore Controparte_1 riforma della sentenza di primo grado appellata, ridetermina in euro 61.265,74 ciascuno l'importo del risarcimento spettante iure proprio in favore di e Parte_1 Pt_2
oltre interessi come determinati nella sentenza di primo grado impugnata;
[...]
- Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 Pt_1
e che liquida, per il primo grado, in euro 400,00 per esborsi ed euro
[...] Parte_2
6.417,32 per compensi, per il secondo grado in euro 6.515,60 per compensi, per il giudizio di cassazione in euro 3.483,48 per compensi, e per il presente giudizio di rinvio in euro 545,00 per esborsi ed euro 6.515,60 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati AR Afrodite
NU e AR RI NU;
- Pone definitivamente a carico del le spese della c.t.u. espletata in primo Controparte_1 grado, con onere di rimborso a controparti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.11.2025
9 Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giacomo Corrado
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