Articolo 6 della Legge 29 novembre 1973, n. 809
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 gennaio 1974
Art. 6.
(Abrogazione delle variazioni alle tabelle organiche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici recate ai sensi dell' articolo 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325 )

Il personale inquadrato ai sensi del terz'ultimo comma e seguenti dell' articolo 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325 , trova posto nei limiti delle vacanze di organico risultanti dalle tabelle XI e XII di cui all' articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 ; le variazioni agli organici del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici disposte dallo stesso articolo 50 sono abrogate, ferma restando, pero', la soppressione della pianta organica degli operai permanenti, gia' prevista dall'allegato II alla legge 18 febbraio 1963, n. 81 .
Entrata in vigore il 8 gennaio 1974