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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/10/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 275-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati dott. Luca Fuzio Presidente dott. Luca Verzeni Giudice dott.ssa Angela Randazzo Giudice est. nel procedimento n. 275-1/2025 PU, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
nei confronti di
Controparte_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che ha proposto Parte_1 in via principale domanda di apertura della liquidazione giudiziale e, in via subordinata, l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
Controparte_1
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che la parte ricorrente è residente in [...], e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
ritenuto che la domanda proposta in via principale sia da rigettare, in quanto dall'esame della documentazione in atti non risulta che la società debitrice superi le soglie di cui all'art. 2, comma primo, lett. d) CCII;
ritenuto nondimeno che la domanda di apertura della liquidazione controllata sia meritevole d'accoglimento;
ritenuta la legittimazione dei ricorrenti a richiedere la liquidazione giudiziale del debitore di cui in premessa, in quanto titolare di crediti portati giudizialmente;
rilevato che la parte resistente riveste la qualità di debitore ex art. 65, co.1, CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 268, comma secondo, CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione controllata in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura entità dei crediti degli istanti, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esegua entità dell'attivo circolante liquido, dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
valutato di nominare quale liquidatore la dott.ssa Persona_1
p.q.m.
visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
C.F. ), con sede legale in in Bergamo, via Controparte_1 P.IVA_1
IA nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina liquidatore dott.ssa Persona_1
ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Controparte_1 dispone che il liquidatore: entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione; dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;
manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Bergamo, 22/10/2025
Il giudice estensore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente dott. Luca Fuzio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati dott. Luca Fuzio Presidente dott. Luca Verzeni Giudice dott.ssa Angela Randazzo Giudice est. nel procedimento n. 275-1/2025 PU, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
nei confronti di
Controparte_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che ha proposto Parte_1 in via principale domanda di apertura della liquidazione giudiziale e, in via subordinata, l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
Controparte_1
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che la parte ricorrente è residente in [...], e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
ritenuto che la domanda proposta in via principale sia da rigettare, in quanto dall'esame della documentazione in atti non risulta che la società debitrice superi le soglie di cui all'art. 2, comma primo, lett. d) CCII;
ritenuto nondimeno che la domanda di apertura della liquidazione controllata sia meritevole d'accoglimento;
ritenuta la legittimazione dei ricorrenti a richiedere la liquidazione giudiziale del debitore di cui in premessa, in quanto titolare di crediti portati giudizialmente;
rilevato che la parte resistente riveste la qualità di debitore ex art. 65, co.1, CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 268, comma secondo, CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione controllata in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura entità dei crediti degli istanti, dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esegua entità dell'attivo circolante liquido, dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
valutato di nominare quale liquidatore la dott.ssa Persona_1
p.q.m.
visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
C.F. ), con sede legale in in Bergamo, via Controparte_1 P.IVA_1
IA nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina liquidatore dott.ssa Persona_1
ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Controparte_1 dispone che il liquidatore: entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione; dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;
manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Bergamo, 22/10/2025
Il giudice estensore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente dott. Luca Fuzio