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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/09/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. v.g. 12658/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
COSTANZA TETI Giudice nella causa iscritta al n. v.g. 12658/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Annamaria Ramirez e l'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Dusi
e
(c.f. , con l'avv. Alessandra Dalla Bona Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e , con collocamento Per_1 Per_2 prevalente degli stessi presso la madre.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre per le questioni di ordinaria pagina 1 di 5 amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori.
2)Assegnazione della casa familiare, di proprietà del sig. , allo stesso con gli arredi in esso Parte_1 contenuti, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto 11.
La SI rilascerà tale immobile una volta depositato il ricorso introduttivo del presente Pt_2 procedimento e comunque entro e non oltre il 31.7.25 e reperirà un appartamento in Mompiano o zone limitrofe, anche per garantire la flessibilità di cui al successivo punto 5). Si dà atto che la SI
ha già provveduto al rilascio dell'immobile unitamente ai due figli minori, entro il termine Pt_2 convenuto tra le parti.
3)Il sig. terrà con sé i figli nelle seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì, Parte_1 dall'uscita della scuola alla domenica sera alle 20.30 quando li riporterà alla madre;
nella settimana che si conclude con il fine settimana paterno, il martedì dopo scuola fino al mercoledì mattina quando li riporterà scuola;
nella settimana che si conclude con il fine settimana materno, dal mercoledì dopo scuola al venerdì mattina quando li riporterà scuola.
Inoltre, il padre terrà i figli metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno la metà che comprende Natale con quella che comprende il Capodanno, e metà di quelle pasquali, alternando di anno in anno la prima metà e la seconda metà.
4)Il padre terrà con sé i figli tre settimane durante le vacanze estive, di cui massimo due consecutive.
Nel corso delle vacanze con ciascun genitore, i figli potranno recarsi all'estero.
I genitori si accorderanno di volta in volta sulle eventuali vacanze che i bambini faranno con i nonni, tenuto conto dei desiderata dei figli ed a condizione che i rapporti tra la SI e i nonni Pt_2 paterni restino distesi e collaborativi.
5)I genitori concordano che i figli verranno prelevati dalle attività sportive dal genitore che li ha con sé. Le parti concordano, altresì, che vi sia flessibilità da parte di entrambi per tale ritiro, con la conseguenza che, in caso di impedimento saltuario di un genitore al ritiro di propria competenza, previo congruo anticipo, l'altro vi provvederà.
6)I figli frequenteranno liberamente la famiglia d'origine materna nei giorni di competenza della SI nonché la famiglia d'origine paterna nei giorni di competenza del sig. , senza Pt_2 Parte_1 che sia necessario prevedere appositi diritti di visita degli ascendenti.
7)Il sig. , a far data dal rilascio della casa familiare da parte della SI , Parte_1 Pt_2 contribuirà al mantenimento dei figli e con le seguenti modalità: Per_1 Per_2
pagina 2 di 5 - versando, a titolo di mantenimento dei ragazzi, alla SI , entro il 5 di ogni mese, l'importo Pt_2 di € 700 mensili complessivi (€ 350 mensile per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'autonomia patrimoniale da parte di e Per_2
; Per_1
- versando alla SI , entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 400 mensili quale contributo alla Pt_2 locazione o ad un eventuale mutuo stipulato dalla stessa, e quindi importo non soggetto alla rivalutazione ai fini ISTAT, e ciò solo fino a quando sussisteranno i presupposti per il riconoscimento del mantenimento in favore dei figli e quindi fino al raggiungimento dell'autonomia patrimoniale da parte di e . Per_2 Per_1
Pertanto, al raggiungimento della indipendenza economica da parte dei figli, entrambi i versamenti previsti nel presente punto cesseranno.
8)Ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie dei figli secondo il Protocollo del
Tribunale di Brescia, ed al 50% il costo della mensa scolastica nonché del pre e post scuola. I genitori potranno portare in detrazione il 50% di tutte le spese sostenute per i figli nella propria dichiarazione dei redditi.
9)L'assegno unico erogato dall'INPS sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
10)Il sig. , entro 7 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che omologherà o Parte_1 prenderà atto dei presenti accordi, venderà il titolo BTP Green Aprile 45 Isin [...] di valore nominale di € 39.000 e attuale di € 24.702,60- trattasi dei risparmi dei figli accumulati dai genitori - depositato sul conto titoli n. 976/40006709 di Unicredit intestato solo al sig. e acquisterà un Parte_1 buono fruttifero postale di nuova costituzione intestato direttamente ai figli e Controparte_1
pari al netto ricavo della vendita, così che gli stessi possano riscattare tale buono, Controparte_2 nella quota del 50% cadauno, al compimento della maggiore età.
11)A definizione dei rapporti tra le parti il sig. acquisterà dalla SI , che accetta, Parte_1 Pt_2 il 50% degli arredi della casa familiare versando, entro 7 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che omologherà o prenderà atto dei presenti accordi, alla stessa l'importo di € 26.500,00
(ventiseimilacinquecento/00) che la SI accetta. Gli arredi, quindi, rimarranno nella casa Pt_2 familiare e di proprietà del sig. ad eccezione solo di quanto previsto di seguito che potrà Parte_1 essere prelevato dalla SI , oltre a tutti i suoi effetti e beni personali: Pt_2
-i vestiti e giochi dei bambini che desiderano;
pagina 3 di 5 -le biciclette sue e dei figli;
-il quadro zuppa di pomodoro;
-piccola colonna di libreria bianca;
-lampada posta all'entrata bianca;
-lampada CP_3
Tutte le lampade a marchio Flos presenti nella casa familiare, ivi incluso l'Arco Flos, rimarranno nella disponibilità del sig. presso l'abitazione familiare. Parte_1
12)I bambini manterranno la frequenza delle attività sportive come le attuali (entrambi nuoto,
RD pallacanestro e LA pallavolo), se e lo vorranno. Per_2 Per_1
13)Nel corso della malattia dei figli, gli stessi rimarranno nella casa dove si trovano per il decorso della stessa.
14)I bambini nel corso dell'estate, allorquando non frequenteranno il grest per scelta dei genitori e tenuto conto delle volontà dei minori, potranno restare presso i nonni ma nelle case di Brescia o di residenza dei nonni materni e paterni, e nell'orario in cui frequenterebbero il grest al termine del quale, poiché la mamma lavora, la mamma o il papà ritireranno e presso i nonni. Per_1 Per_2
Vengono fatti salvi diversi e più ampi accordi delle parti.
15)Quanto alla frequenza scolastica, le parti già concordano che i bambini terminino il ciclo delle elementari a Mompiano e anche delle medie a condizione che vi sia disponibilità da parte dell'istituto, senza che tale scelta possa tradursi in una limitazione della libertà della SI e, in ogni Pt_2 caso, sempre tenendo in considerazione le esigenze e i desiderata dei figli.
16)Le parti si impegnano ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale presso la dottoressa da contattare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo, con Per_3 costi da sostenersi al 50% tra le parti.
17)I genitori dovranno parlare della separazione con i figli secondo le indicazioni ricevuta dal terapeuta e alla fine dell'anno scolastico.
18)Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale dei difensori ai sensi dell'art.13 L.P.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 17/06/2025, e , premesso di Parte_1 Parte_2 essere genitori di nata il [...], e di , nato il [...], chiedevano la Per_1 Per_2
pagina 4 di 5 regolamentazione dei rapporti personali ed economici inerenti alla prole in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 18/09/2025
Il presidente est.
Gustavo Nanni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
COSTANZA TETI Giudice nella causa iscritta al n. v.g. 12658/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Annamaria Ramirez e l'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Dusi
e
(c.f. , con l'avv. Alessandra Dalla Bona Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori e , con collocamento Per_1 Per_2 prevalente degli stessi presso la madre.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre per le questioni di ordinaria pagina 1 di 5 amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori.
2)Assegnazione della casa familiare, di proprietà del sig. , allo stesso con gli arredi in esso Parte_1 contenuti, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto 11.
La SI rilascerà tale immobile una volta depositato il ricorso introduttivo del presente Pt_2 procedimento e comunque entro e non oltre il 31.7.25 e reperirà un appartamento in Mompiano o zone limitrofe, anche per garantire la flessibilità di cui al successivo punto 5). Si dà atto che la SI
ha già provveduto al rilascio dell'immobile unitamente ai due figli minori, entro il termine Pt_2 convenuto tra le parti.
3)Il sig. terrà con sé i figli nelle seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì, Parte_1 dall'uscita della scuola alla domenica sera alle 20.30 quando li riporterà alla madre;
nella settimana che si conclude con il fine settimana paterno, il martedì dopo scuola fino al mercoledì mattina quando li riporterà scuola;
nella settimana che si conclude con il fine settimana materno, dal mercoledì dopo scuola al venerdì mattina quando li riporterà scuola.
Inoltre, il padre terrà i figli metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno la metà che comprende Natale con quella che comprende il Capodanno, e metà di quelle pasquali, alternando di anno in anno la prima metà e la seconda metà.
4)Il padre terrà con sé i figli tre settimane durante le vacanze estive, di cui massimo due consecutive.
Nel corso delle vacanze con ciascun genitore, i figli potranno recarsi all'estero.
I genitori si accorderanno di volta in volta sulle eventuali vacanze che i bambini faranno con i nonni, tenuto conto dei desiderata dei figli ed a condizione che i rapporti tra la SI e i nonni Pt_2 paterni restino distesi e collaborativi.
5)I genitori concordano che i figli verranno prelevati dalle attività sportive dal genitore che li ha con sé. Le parti concordano, altresì, che vi sia flessibilità da parte di entrambi per tale ritiro, con la conseguenza che, in caso di impedimento saltuario di un genitore al ritiro di propria competenza, previo congruo anticipo, l'altro vi provvederà.
6)I figli frequenteranno liberamente la famiglia d'origine materna nei giorni di competenza della SI nonché la famiglia d'origine paterna nei giorni di competenza del sig. , senza Pt_2 Parte_1 che sia necessario prevedere appositi diritti di visita degli ascendenti.
7)Il sig. , a far data dal rilascio della casa familiare da parte della SI , Parte_1 Pt_2 contribuirà al mantenimento dei figli e con le seguenti modalità: Per_1 Per_2
pagina 2 di 5 - versando, a titolo di mantenimento dei ragazzi, alla SI , entro il 5 di ogni mese, l'importo Pt_2 di € 700 mensili complessivi (€ 350 mensile per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino al raggiungimento dell'autonomia patrimoniale da parte di e Per_2
; Per_1
- versando alla SI , entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 400 mensili quale contributo alla Pt_2 locazione o ad un eventuale mutuo stipulato dalla stessa, e quindi importo non soggetto alla rivalutazione ai fini ISTAT, e ciò solo fino a quando sussisteranno i presupposti per il riconoscimento del mantenimento in favore dei figli e quindi fino al raggiungimento dell'autonomia patrimoniale da parte di e . Per_2 Per_1
Pertanto, al raggiungimento della indipendenza economica da parte dei figli, entrambi i versamenti previsti nel presente punto cesseranno.
8)Ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie dei figli secondo il Protocollo del
Tribunale di Brescia, ed al 50% il costo della mensa scolastica nonché del pre e post scuola. I genitori potranno portare in detrazione il 50% di tutte le spese sostenute per i figli nella propria dichiarazione dei redditi.
9)L'assegno unico erogato dall'INPS sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
10)Il sig. , entro 7 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che omologherà o Parte_1 prenderà atto dei presenti accordi, venderà il titolo BTP Green Aprile 45 Isin [...] di valore nominale di € 39.000 e attuale di € 24.702,60- trattasi dei risparmi dei figli accumulati dai genitori - depositato sul conto titoli n. 976/40006709 di Unicredit intestato solo al sig. e acquisterà un Parte_1 buono fruttifero postale di nuova costituzione intestato direttamente ai figli e Controparte_1
pari al netto ricavo della vendita, così che gli stessi possano riscattare tale buono, Controparte_2 nella quota del 50% cadauno, al compimento della maggiore età.
11)A definizione dei rapporti tra le parti il sig. acquisterà dalla SI , che accetta, Parte_1 Pt_2 il 50% degli arredi della casa familiare versando, entro 7 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che omologherà o prenderà atto dei presenti accordi, alla stessa l'importo di € 26.500,00
(ventiseimilacinquecento/00) che la SI accetta. Gli arredi, quindi, rimarranno nella casa Pt_2 familiare e di proprietà del sig. ad eccezione solo di quanto previsto di seguito che potrà Parte_1 essere prelevato dalla SI , oltre a tutti i suoi effetti e beni personali: Pt_2
-i vestiti e giochi dei bambini che desiderano;
pagina 3 di 5 -le biciclette sue e dei figli;
-il quadro zuppa di pomodoro;
-piccola colonna di libreria bianca;
-lampada posta all'entrata bianca;
-lampada CP_3
Tutte le lampade a marchio Flos presenti nella casa familiare, ivi incluso l'Arco Flos, rimarranno nella disponibilità del sig. presso l'abitazione familiare. Parte_1
12)I bambini manterranno la frequenza delle attività sportive come le attuali (entrambi nuoto,
RD pallacanestro e LA pallavolo), se e lo vorranno. Per_2 Per_1
13)Nel corso della malattia dei figli, gli stessi rimarranno nella casa dove si trovano per il decorso della stessa.
14)I bambini nel corso dell'estate, allorquando non frequenteranno il grest per scelta dei genitori e tenuto conto delle volontà dei minori, potranno restare presso i nonni ma nelle case di Brescia o di residenza dei nonni materni e paterni, e nell'orario in cui frequenterebbero il grest al termine del quale, poiché la mamma lavora, la mamma o il papà ritireranno e presso i nonni. Per_1 Per_2
Vengono fatti salvi diversi e più ampi accordi delle parti.
15)Quanto alla frequenza scolastica, le parti già concordano che i bambini terminino il ciclo delle elementari a Mompiano e anche delle medie a condizione che vi sia disponibilità da parte dell'istituto, senza che tale scelta possa tradursi in una limitazione della libertà della SI e, in ogni Pt_2 caso, sempre tenendo in considerazione le esigenze e i desiderata dei figli.
16)Le parti si impegnano ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale presso la dottoressa da contattare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo, con Per_3 costi da sostenersi al 50% tra le parti.
17)I genitori dovranno parlare della separazione con i figli secondo le indicazioni ricevuta dal terapeuta e alla fine dell'anno scolastico.
18)Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà professionale dei difensori ai sensi dell'art.13 L.P.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 17/06/2025, e , premesso di Parte_1 Parte_2 essere genitori di nata il [...], e di , nato il [...], chiedevano la Per_1 Per_2
pagina 4 di 5 regolamentazione dei rapporti personali ed economici inerenti alla prole in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 18/09/2025
Il presidente est.
Gustavo Nanni
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