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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14946 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 3609 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 7 maggio 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sig.ra elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1
Viale delle Milizie 22, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Arturi, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
E
, in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Controparte_2
Capitan Casella 35, presso lo Studio dell'Avv. Elisabetta Recchia, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Impugnativa di delibera assembleare CONCLUSIONI
All'udienza del 7 maggio 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1
esponeva di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita
[...]
nel fabbricato di Roma loc. Ostia Lido, Viale Paolo Orlando 100, e rilevava che l'assemblea del 12 dicembre 2022 aveva, fra l'altro, approvato il bilancio consuntivo della gestione ordinaria 2021 – 2022
e quello preventivo della gestione ordinaria 2022 – 2023, con i relativi stati di riparto, oltre che deliberato l'utilizzazione del ripostiglio dell'androne come spazio per passeggini.
Evidenziava l'illegittimità delle decisioni adottate, in quanto contrarie alle previsioni del regolamento condominiale, oltre che, per quella riguardante la destinazione del ripostiglio a spazio per passeggini, al disposto ex art. 1102 c.c.
Concludeva richiedendo la declaratoria di nullità e/o annullabilità delle delibere impugnate.
Si costituiva in giudizio il , che eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità della domanda attorea perché non preceduta dalla mediazione ed evidenziava l'avvenuta cessazione della materia del contendere, attesa l'adozione della delibera in data 31 maggio 2023 che aveva annullato i punti della decisione del 12 dicembre 2022 contestati da controparte, con approvazione, in quella sede, del nuovo rendiconto consuntivo e bilancio preventivo di gestione, e dei relativi stati di riparto.
Concludeva richiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7 maggio, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare, quanto all'avanzata eccezione di improcedibilità della domanda, che il Giudice, con provvedimento in data 5 luglio 2023, concedeva a parte attrice termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione;
il relativo procedimento risulta essersi svolto, come da documentazione in atti, e concluso in data 24 ottobre 2023, come da verbale di mancato accordo.
A ciò consegue che l'avanzata censura non debba essere condivisa, tenuto conto che, a fronte della formulata eccezione, veniva concesso il termine previsto ex lege per la presentazione della domanda di mediazione, che risulta essersi ritualmente svolta e conclusa in data antecedente all'udienza successiva.
Chiarito ciò, si deve rilevare che con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice ha richiesto la declaratoria di illegittimità della delibera assembleare in data 12 dicembre 2022, limitatamente all'avvenuta approvazione del rendiconto consuntivo della gestione ordinaria 2021 – 2022, del preventivo della gestione ordinaria 2022 -
2023, oltre che dell'utilizzo del ripostiglio dell'androne come spazio per passeggini, di cui ai punti 1, 5 e 9 dell'ordine del giorno.
Ora, costituendosi in giudizio, il convenuto ha innanzi CP_1
tutto evidenziato che in data 31 maggio 2023 si era tenuta una nuova assemblea, che aveva annullato le deliberazioni assunte nella riunione precedente, in riferimento ai punti 1, 5 e 9 dell'ordine del giorno, impugnati in questa sede, procedendo ad una nuova approvazione del rendiconto consuntivo 2021 – 2022 e del preventivo 2022 – 2023, e dei relativi stati di riparto.
Dalla documentazione in atti, e segnatamente dal prodotto verbale in data 31 maggio 2023, emerge che l'assemblea, all'unanimità, approvava l'annullamento e la sostituzione dei punti 1, 5 e 9 della precedente assemblea del 12 dicembre 2022, approvando il rendiconto consuntivo 2021 – 2022 e il bilancio preventivo 2022 – 2023 sulla base dei “nuovi” rendiconto e preventivo e dei relativi stati di riparto;
nella medesima sede, l'assemblea non approvava, all'unanimità,
l'utilizzo del ripostiglio nell'androne come spazio per passeggini.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di
"ratio", applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere. (C.C. 20071/17).
Nel caso di specie, la delibera impugnata in questa sede non deve ritenersi produttiva di ulteriori effetti, tenuto conto che sugli argomenti di cui ai punti 1, 5 e 9 dell'ordine del giorno, oggetto delle censure attoree, si deliberava nuovamente con la successiva assemblea del 31 maggio 2023, nella quale, per come chiarito, si approvava un nuovo rendiconto ed un nuovo preventivo, decidendosi espressamente di non approvare l'utilizzo del ripostiglio come spazio per passeggini.
A ciò consegue che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, risultando le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto. In ordine alle spese di lite, da liquidarsi secondo il principio della cd soccombenza virtuale, deve essere evidenziato che parte convenuta, a fronte delle censure attoree, non ha contestato che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del vano scala e della scala stessa siano state poste, nei bilanci approvati nel corso dell'assemblea del 12 dicembre 2022, a carico anche di parte attrice, laddove, per come emergente dal depositato regolamento condominiale, e dalla tabella G allegata, l'interno B, di proprietà attrice, non risulta incluso fra le unità immobiliari tenute alla suddivisione del pagamento in oggetto.
Peraltro, costituendosi in giudizio, il convenuto ha CP_1
espressamente dato atto di aver applicato, nell'elaborazione dei nuovi bilanci, la tabella G, di cui all'art. 5 del regolamento, con conseguente esclusione delle “unità immobiliari poste al piano terra dell'edificio condominiale, come quella di parte attrice, dalla partecipazione alle spese manutentive sia ordinarie che straordinarie, dal vano scala”, da ritenersi, invece, incluse nei precedenti bilanci sottoposti all'assemblea e poi annullati.
A ciò consegue come le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano essere poste a carico del convenuto ed in favore di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Dichiara cessata la materia del contendere;
II) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in complessivi euro
5.000,00, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 800,00 per la fase di trattazione ed euro 2.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 27 ottobre 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 3609 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 7 maggio 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sig.ra elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1
Viale delle Milizie 22, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Arturi, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
E
, in persona dell'amministratore p.t. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Controparte_2
Capitan Casella 35, presso lo Studio dell'Avv. Elisabetta Recchia, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Impugnativa di delibera assembleare CONCLUSIONI
All'udienza del 7 maggio 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1
esponeva di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita
[...]
nel fabbricato di Roma loc. Ostia Lido, Viale Paolo Orlando 100, e rilevava che l'assemblea del 12 dicembre 2022 aveva, fra l'altro, approvato il bilancio consuntivo della gestione ordinaria 2021 – 2022
e quello preventivo della gestione ordinaria 2022 – 2023, con i relativi stati di riparto, oltre che deliberato l'utilizzazione del ripostiglio dell'androne come spazio per passeggini.
Evidenziava l'illegittimità delle decisioni adottate, in quanto contrarie alle previsioni del regolamento condominiale, oltre che, per quella riguardante la destinazione del ripostiglio a spazio per passeggini, al disposto ex art. 1102 c.c.
Concludeva richiedendo la declaratoria di nullità e/o annullabilità delle delibere impugnate.
Si costituiva in giudizio il , che eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità della domanda attorea perché non preceduta dalla mediazione ed evidenziava l'avvenuta cessazione della materia del contendere, attesa l'adozione della delibera in data 31 maggio 2023 che aveva annullato i punti della decisione del 12 dicembre 2022 contestati da controparte, con approvazione, in quella sede, del nuovo rendiconto consuntivo e bilancio preventivo di gestione, e dei relativi stati di riparto.
Concludeva richiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7 maggio, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare, quanto all'avanzata eccezione di improcedibilità della domanda, che il Giudice, con provvedimento in data 5 luglio 2023, concedeva a parte attrice termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione;
il relativo procedimento risulta essersi svolto, come da documentazione in atti, e concluso in data 24 ottobre 2023, come da verbale di mancato accordo.
A ciò consegue che l'avanzata censura non debba essere condivisa, tenuto conto che, a fronte della formulata eccezione, veniva concesso il termine previsto ex lege per la presentazione della domanda di mediazione, che risulta essersi ritualmente svolta e conclusa in data antecedente all'udienza successiva.
Chiarito ciò, si deve rilevare che con l'atto introduttivo del presente giudizio parte attrice ha richiesto la declaratoria di illegittimità della delibera assembleare in data 12 dicembre 2022, limitatamente all'avvenuta approvazione del rendiconto consuntivo della gestione ordinaria 2021 – 2022, del preventivo della gestione ordinaria 2022 -
2023, oltre che dell'utilizzo del ripostiglio dell'androne come spazio per passeggini, di cui ai punti 1, 5 e 9 dell'ordine del giorno.
Ora, costituendosi in giudizio, il convenuto ha innanzi CP_1
tutto evidenziato che in data 31 maggio 2023 si era tenuta una nuova assemblea, che aveva annullato le deliberazioni assunte nella riunione precedente, in riferimento ai punti 1, 5 e 9 dell'ordine del giorno, impugnati in questa sede, procedendo ad una nuova approvazione del rendiconto consuntivo 2021 – 2022 e del preventivo 2022 – 2023, e dei relativi stati di riparto.
Dalla documentazione in atti, e segnatamente dal prodotto verbale in data 31 maggio 2023, emerge che l'assemblea, all'unanimità, approvava l'annullamento e la sostituzione dei punti 1, 5 e 9 della precedente assemblea del 12 dicembre 2022, approvando il rendiconto consuntivo 2021 – 2022 e il bilancio preventivo 2022 – 2023 sulla base dei “nuovi” rendiconto e preventivo e dei relativi stati di riparto;
nella medesima sede, l'assemblea non approvava, all'unanimità,
l'utilizzo del ripostiglio nell'androne come spazio per passeggini.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che in tema di impugnazione delle delibere condominiali, ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità di
"ratio", applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere. (C.C. 20071/17).
Nel caso di specie, la delibera impugnata in questa sede non deve ritenersi produttiva di ulteriori effetti, tenuto conto che sugli argomenti di cui ai punti 1, 5 e 9 dell'ordine del giorno, oggetto delle censure attoree, si deliberava nuovamente con la successiva assemblea del 31 maggio 2023, nella quale, per come chiarito, si approvava un nuovo rendiconto ed un nuovo preventivo, decidendosi espressamente di non approvare l'utilizzo del ripostiglio come spazio per passeggini.
A ciò consegue che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, risultando le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto. In ordine alle spese di lite, da liquidarsi secondo il principio della cd soccombenza virtuale, deve essere evidenziato che parte convenuta, a fronte delle censure attoree, non ha contestato che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del vano scala e della scala stessa siano state poste, nei bilanci approvati nel corso dell'assemblea del 12 dicembre 2022, a carico anche di parte attrice, laddove, per come emergente dal depositato regolamento condominiale, e dalla tabella G allegata, l'interno B, di proprietà attrice, non risulta incluso fra le unità immobiliari tenute alla suddivisione del pagamento in oggetto.
Peraltro, costituendosi in giudizio, il convenuto ha CP_1
espressamente dato atto di aver applicato, nell'elaborazione dei nuovi bilanci, la tabella G, di cui all'art. 5 del regolamento, con conseguente esclusione delle “unità immobiliari poste al piano terra dell'edificio condominiale, come quella di parte attrice, dalla partecipazione alle spese manutentive sia ordinarie che straordinarie, dal vano scala”, da ritenersi, invece, incluse nei precedenti bilanci sottoposti all'assemblea e poi annullati.
A ciò consegue come le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano essere poste a carico del convenuto ed in favore di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Dichiara cessata la materia del contendere;
II) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in complessivi euro
5.000,00, di cui euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 800,00 per la fase di trattazione ed euro 2.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 27 ottobre 2025
IL GIUDICE