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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 2452 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 16.4.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in persona del G.O. dott.ssa Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2452/2024 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Tancredi Bongiorno
- ricorrente -
e
Controparte_1
- resistente contumace–
e
Conclusioni delle parti: come da note di udienza del 23.10.2024
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
299 2024 90089960 12/000 notificata dall in data 12.11.2024 limitatamente alla CP_2
sottesa cartella n. 29920200014875916000 presumibilmente notificata in data
16/02/2023 di € 858,06 per sanzioni amministrative L. 689/81 Ass. Reg. del Lavoro
Sicilia – Ente che ha messo il ruolo Terr.le del Lavoro di Trapani. CP_3
Ha eccepito la prescrizione delle somme intimate per decorrenza del termine di anni cinque di cui all'art. 3, comma 9, lett. b), L 335/1995 e la fondatezza per mancata notifica di qualsivoglia atto presupposto.
L' non si è costituita, nonostante la regolare notifica a mezzo pec, CP_2
rimanendo contumace. Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass.
25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006;
Cass. n.10533/2006 ; Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U. 4.3.2008
n.5791). Nel caso di specie l'opponente lamenta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la prescrizione del diritto di credito, dovuta all'omessa notifica della cartella esattoriale (con ciò configurando una opposizione ex art. 24 dlgs. 46/99 nonchè all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore).
Nel nostro caso, parte ricorrente intende fare valere non già un difetto originario, quanto piuttosto un difetto sopravvenuto della pretesa creditoria, per l'appunto la prescrizione. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Appare dunque pacifico che il termine di prescrizione è quello quinquennale.
Venendo dunque alla cartella di pagamento n. 29920200014875916000 sottesa alla intimazione impugnata, può omettersi ogni valutazione in ordine alla regolarità della notifica della cartella di pagamento, rilevato che, prendendo ad esame i fatti successivi alla notifica, ovvero la data di avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento, il credito risulta prescritto.
Il concessionario della riscossione non ha dato prova di atti interruttivi successivi alla notifica della cartella di pagamento rimanendo contumace.
Le spese di lite vengono dichiarate compensate integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione,
1. accoglie la opposizione e per l'effetto dichiara la illegittimità della intimazione di pagamento n. 299 2024 90089960 12/000 notificata dall' in data 12.11.2024 CP_2
limitatamente alla sottesa cartella n. 29920200014875916000
2. dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Marsala il 17.04.2025
il Giudice
Monica D'Angelo