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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1798 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1798 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ) Controparte_1 C.F._1
NC UD (C.F. C.F._2
e
nata a [...] ( ) con il Controparte_2 CodiceFiscale_3
NI UD ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 30/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 11.02.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 4 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi si obbligano al reciproco rispetto.
2. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento alternato e paritario Per_1
nelle rispettive abitazioni di Cattolica Via Sigismondo 11 int.1 (la madre) e Cattolica Via Del Porto n.
112 (il padre) secondo il seguente schema-tipo: lunedì mercoledì sabato e domenica con un genitore e martedì giovedì e venerdì con l'altro e viceversa la settimana successiva.
Durante i giorni di permanenza presso di sé ciascun genitore provvederà direttamente a gestire la quotidianità del piccolo seguendolo nelle attività extrascolastiche e ricreative. Per_1
Tale regolamentazione è suggerita dal fatto che fin dalla fase della separazione i coniugi hanno sempre cooperato armoniosamente nella gestione del figlio;
oltretutto le loro abitazioni sono distanti poche centinaia di metri l'una dall'altra ed entrambi hanno orari di lavoro compatibili con la quotidianità del piccolo , nonché le capacità economiche per mantenerlo durante i giorni di permanenza presso Per_1
di sé.
I coniugi alterneranno di anno in anno le festività da trascorrere con il figlio quali quelle della Per_1
Vigilia di Natale, di Natale, Santo Stefano, primo giorno dell'anno, Epifania, Pasqua, lunedì dell'Angelo.
3. I genitori si obbligano ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio con modalità che gli assicurino il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun genitore. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali, mentre ciascuno dei genitori prenderà autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione quando sarà in compagnia del pagina 2 di 4 figlio, pur continuando a comunicare ed informare l'altro genitore su episodi ed avvenimenti importanti che riguardano la vita del medesimo.
4. Per quanto concerne il mantenimento ordinario del piccolo , tenuto conto del collocamento Per_1
alternato e paritario del minore, ciascun genitore vi provvederà in via diretta nei giorni di permanenza presso la propria residenza.
5. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, fatta eccezione dell'iscrizione e della retta mensile della scuola elementare Maestre Pie frequentata attualmente dal minore che saranno integralmente a carico del OR . Allo stesso modo saranno a suo carico anche Controparte_1
l'iscrizione e le rette scolastiche presso la Scuola Media delle Maestre Pie che il minore frequenterà in futuro.
Resta inteso che qualora i genitori concordemente decidessero di non iscrivere più il proprio figlio alla scuola privata, il OR si impegna a versare alla ORa la somma mensile CP_1 Controparte_2
di €. 250,00, continuando a partecipare al 50% alle spese straordinarie sostenute per il minore.
6. La ORa percepirà integralmente l'Assegno Unico erogato per il figlio e sarà Controparte_2
cura del OR presentare apposita istanza all'ente erogatore. Controparte_1
7. I ORi e dichiarano di essere autonomamente indipendenti e Controparte_1 Controparte_2
rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di assegno divorzile dichiarando d'aver risolto ogni questione patrimoniale in sede di separazione personale dei coniugi.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
il 2.04.2019 in Cattolica (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cattolica (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 8 Parte I Anno 2019 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore pagina 3 di 4 Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1798 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ) Controparte_1 C.F._1
NC UD (C.F. C.F._2
e
nata a [...] ( ) con il Controparte_2 CodiceFiscale_3
NI UD ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 30/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 11.02.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 4 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi si obbligano al reciproco rispetto.
2. Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocamento alternato e paritario Per_1
nelle rispettive abitazioni di Cattolica Via Sigismondo 11 int.1 (la madre) e Cattolica Via Del Porto n.
112 (il padre) secondo il seguente schema-tipo: lunedì mercoledì sabato e domenica con un genitore e martedì giovedì e venerdì con l'altro e viceversa la settimana successiva.
Durante i giorni di permanenza presso di sé ciascun genitore provvederà direttamente a gestire la quotidianità del piccolo seguendolo nelle attività extrascolastiche e ricreative. Per_1
Tale regolamentazione è suggerita dal fatto che fin dalla fase della separazione i coniugi hanno sempre cooperato armoniosamente nella gestione del figlio;
oltretutto le loro abitazioni sono distanti poche centinaia di metri l'una dall'altra ed entrambi hanno orari di lavoro compatibili con la quotidianità del piccolo , nonché le capacità economiche per mantenerlo durante i giorni di permanenza presso Per_1
di sé.
I coniugi alterneranno di anno in anno le festività da trascorrere con il figlio quali quelle della Per_1
Vigilia di Natale, di Natale, Santo Stefano, primo giorno dell'anno, Epifania, Pasqua, lunedì dell'Angelo.
3. I genitori si obbligano ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio con modalità che gli assicurino il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun genitore. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali, mentre ciascuno dei genitori prenderà autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione quando sarà in compagnia del pagina 2 di 4 figlio, pur continuando a comunicare ed informare l'altro genitore su episodi ed avvenimenti importanti che riguardano la vita del medesimo.
4. Per quanto concerne il mantenimento ordinario del piccolo , tenuto conto del collocamento Per_1
alternato e paritario del minore, ciascun genitore vi provvederà in via diretta nei giorni di permanenza presso la propria residenza.
5. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, fatta eccezione dell'iscrizione e della retta mensile della scuola elementare Maestre Pie frequentata attualmente dal minore che saranno integralmente a carico del OR . Allo stesso modo saranno a suo carico anche Controparte_1
l'iscrizione e le rette scolastiche presso la Scuola Media delle Maestre Pie che il minore frequenterà in futuro.
Resta inteso che qualora i genitori concordemente decidessero di non iscrivere più il proprio figlio alla scuola privata, il OR si impegna a versare alla ORa la somma mensile CP_1 Controparte_2
di €. 250,00, continuando a partecipare al 50% alle spese straordinarie sostenute per il minore.
6. La ORa percepirà integralmente l'Assegno Unico erogato per il figlio e sarà Controparte_2
cura del OR presentare apposita istanza all'ente erogatore. Controparte_1
7. I ORi e dichiarano di essere autonomamente indipendenti e Controparte_1 Controparte_2
rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di assegno divorzile dichiarando d'aver risolto ogni questione patrimoniale in sede di separazione personale dei coniugi.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
il 2.04.2019 in Cattolica (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui CP_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cattolica (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 8 Parte I Anno 2019 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore pagina 3 di 4 Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4