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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/04/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2272 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Garoflo ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Salerno alla via Ostaglio n. 59/c; parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Sibilio ed elettivamente Controparte_1
domiciliato in Santa Maria Capua Vetere alla via Sant'Agata n. 73; parte resistente
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1 data 24.10.2008 e che, dalla loro unione, era nata la figlia in data 16.01.2017. Per_1
Esponevano, inoltre, che il Tribunale di Nocera Inferiore aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 712/2024, pubblicata in data 26.03.2024, a seguito della comparizione personale innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale e che, da quella data,
l'unione coniugale non era stata più ripristinata. Pertanto, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 01.04.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione conclusosi con sentenza n. 712/2024 e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato, nei modi e termini di cui ricorso congiunto depositato nella cancelleria di questo Tribunale in data 14.04.2023, e come successivamente modificato in data 04.07.2023 (v. verbale di udienza) in cui le parti hanno previsto una somma per il mantenimento della figlia nonché hanno specificato che il diritto di visita della minore verrà esercitato dal padre alla presenza della madre (in quanto quest'ultimo è affetto da problemi di natura psicologica). Infine, con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c. rispettivamente in data
26.02.2024 e 29.02.2024, le parti hanno rinunciato all'immediato trasferimento degli immobili, assumendo invece l'impegno al trasferimento dei suddetti beni.
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91
c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 CP_2
in data 24.1.2008 in Napoli (atto n. 61, parte I del registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto comune nell'anno 2008);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 14.04.2023 (e come successivamente modificato con verbale di udienza del
04.07.2023), da intendersi qui per integralmente richiamato per relationem;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 03.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire