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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Valentina Santa Cruz CONSIGLIERA
in esito all'udienza del 12 marzo 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 282 dell'anno 2024, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Parte_1
Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia Atzeri, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del della Sardegna in carica,
[...] Controparte_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato al Tribunale di Cagliari il 27 luglio 2023, coniuge superstite Parte_1 di , aveva convenuto in giudizio l' e aveva esposto che il proprio coniuge, Persona_1 CP_1
affetto in vita da silicosi indennizzata ex T.U. con rendita del 46% (complessiva del 57% con angioneurosi e ipoacusia) decorrente dal 1 aprile 1996, era deceduto il 31 gennaio 2022 a causa della silicosi e delle infermità associate dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio.
In data 26 aprile 2022, aveva proseguito la ricorrente, ella aveva presentato domanda all' CP_1
ritenendo di avere diritto alla rendita per i superstiti e all'assegno funerario previsti dalla legge,
trovandosi, peraltro, costretta ad agire in giudizio, visto che l'Istituto assicuratore aveva rigettato la predetta domanda, così come la successiva opposizione.
Ciò premesso, la ricorrente aveva concluso, domandando che il giudice dichiarasse tenuto l' CP_1
a liquidare in suo favore la rendita e l'assegno funerario spettante ai superstiti e condannasse l' medesimo al pagamento, in suo favore, delle somme dovute, oltre interessi legali di CP_1
mora e rivalutazione monetaria.
***
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, aveva dedotto l'infondatezza della domanda CP_1
proposta da considerato che la morte del coniuge non poteva considerarsi Parte_1
riconducibile alla silicosi professionale da cui lo stesso era affetto, secondo quanto illustrato nella relazione medica allegata alla memoria difensiva.
Ciò premesso, l' convenuto aveva concluso per il rigetto della domanda di parte avversa CP_1
in quanto infondata.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1229/2024 del 23 settembre 2024, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, in adesione alle conclusioni formulate dalla consulente nominata aveva escluso che la silicosi di origine professionale da cui era affetto avesse avuto un ruolo concausale diretto o Persona_1
indiretto nel decesso del medesimo.
Il Tribunale aveva, quindi, rigettato la domanda proposta da nulla disponendo in Parte_1
2 ordine alle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“abbiamo fiducia che la Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis:
1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'Appellante la rendita e l'assegno funerario CP_1
dovuto ai superstiti quale vedova di . Persona_1
2) Condanni l' al pagamento dei ratei scaduti con gli interessi legali di mora o CP_1
rivalutazione monetaria se maggiore.
3) Condanni l' alla rifusione delle spese del doppio giudizio da distrarsi in favore dei CP_1
sottoscritti difensori che dichiarano di averle anticipate.
4) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il reddito imponibile, ai fini dell'imposta
personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore a € 23.493,36, come
da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso di reiezione della
domanda si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a carico del
ricorrente”.
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
Si chiede “che l'adita Corte, contrariis reiectis, voglia respingere l'appello perché infondato,
condannando l'appellante al pagamento delle competenze di questo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha formulato due motivi di appello.
1) Rilevanza della documentazione agli atti, ingiustificatamente sottovalutata dal CTU.
Con un primo motivo di appello ha lamentato che la CTU non avesse preso nella Parte_1
giusta considerazione la documentazione agli atti, in particolare, il certificato medico del 24
3 maggio 2023, redatto dal dott. medico di base di dal giugno 1987 Persona_2 Persona_1
al 31 ottobre 2020, nel quale si trovava affermato che “il OR , essendo stato esposto Per_1
alla silice, per motivi di lavoro, era sofferente da tempo, di silicosi polmonare. Tale patologia
provocò nel tempo una ipertensione polmonare e uno scompenso cardiaco cronico con
disfunzione diastolica. Fu attivata dal 2013 al 2020 una assistenza domiciliare integrata, date le
sue condizioni di intrasportabilità a causa degli esiti di ictus e della dispnea da sforzo anche per
pochi passi. …..La silicosi polmonare ha provocato nel tempo una ipertensione polmonare
cronica, che a sua volta ha portato a uno scompenso cardiaco cronico con severa disfunzione
diastolica. La silicosi è stata quindi certamente concausa nella riacutizzazione dello scompenso
cardiaco e nell'insufficienza respiratoria acuta che ha provocato il decesso”, e il certificato necroscopico, nel quale si trovavano indicati, nella sequenza di condizioni morbose che avevano condotto direttamente a morte oltre all' “anemia severa e l'infezione di n.d.d., la Per_1
riacutizzazione scompenso cardiaco,…l'insufficienza respiratoria acuta” e, tra gli “altri stati
morbosi rilevanti”, “fibrillazione atriale cronica, scompenso cardiaco cronico in cardiopatia
ipertensiva con severa disfunzione diasatolica, ipertensione arteriosa…”.
Inoltre, ha aggiunto l'appellante, da altra relazione medica allegata all'atto di appello, redatta dal dott. risultava confermato che la silicosi polmonare era stata una concausa Persona_3
efficiente, sebbene non preponderante, del decesso di Per_1
2) Principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p.
Con un secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, in adesione all'elaborato peritale, il primo giudice aveva escluso anche l'efficacia accelerante della silicosi e delle malattie associate dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio,
benché tale ruolo emergesse dalla documentazione in atti e dalle considerazioni medico legali richiamate a supporto del primo motivo di appello.
***
L'appello è infondato.
4 La Corte, esaminati gli atti di causa e le risultanze istruttorie, ha ritenuto di non dover procedere al rinnovo della CTU, risultando quella espletata in primo grado adeguatamente motivata e coerente con la normativa di settore.
La consulente nominata nel primo grado di giudizio, in particolare, dopo avere premesso di avere ricostruito la storia clinica di e di avere accertato che il medesimo risultava affetto da Per_1
anemia cronica ipocromica microcitica già sottoposta ad emotrasfusioni (precedente ricovero del settembre 2021) in probabile ematuria da diverticolosi vescicale, scompenso cardiaco cronico in cardiopatia ipertensiva con severa disfunzione diastolica ventricolare sinistra e frazione d'eiezione conservata, emiplegia destra e afasia parziale in pregresso ictus ischemico, diabete mellito di tipo II in terapia ipoglicemizzante orale, ipercolesterolemia, silicosi di origine professionale, angioneurosi di origine professionale e ipoacusia di origine professionale, e dopo avere aggiunto che per le suddette patologie il medesimo assumeva politerapia domiciliare,
aveva riferito che, in data 28 gennaio 2022, dopo accesso al Pronto Soccorso effettuato tramite autoambulanza del 118, lo stesso era stato ricoverato per quadro di anemia severa (Hb 5,7),
apparendo al ricovero soporoso, disorientato, in condizioni generali scadute, allettato, ma in compenso emodinamico.
Gli accertamenti effettuati nel corso del ricovero, aveva proseguito la consulente, avevano documentato oltre alla severa anemia, insufficienza renale acuta (azotemia 60 e creatininemia
2,16 in data 30 gennaio), stato flogistico in probabile infezione delle vie urinarie (PCR 201,6,
WBC 14,31 di cui neutrofili 10,1 in data 30 gennaio;
leucocituria 3462/μl in data 31 gennaio) e insufficienza respiratoria acuta, quadro per il quale era stato sottoposto a terapia Per_1
trasfusionale, reidratante, insulinica, antibiotica e ossigenoterapia con raggiungimento del 100%
di saturazione, andando, comunque, incontro ad exitus in data 31 gennaio 2022.
L'ausiliare aveva, quindi, riferito che, sulla base dell'attestazione del registro nominativo delle
Parte cause di morte della di Cagliari, il decesso era stato riferito alla seguente catena causale: 1.
Anemia severa, infezione di natura non dimostrata 2. Riacutizzazione scompenso cardiaco,
5 insufficienza renale acuta, 3. Insufficienza respiratoria acuta, 4. Infezione di natura non dimostrata.
Quindi, aveva concluso la consulente dell'ufficio, sulla base dei dati clinici riferiti al ricovero del
Parte gennaio 2022, dell'attestazione della di Cagliari sulle cause di morte e dell'accertamento medico legale eseguito, la causa del decesso andava riferita “all'insorgenza di una
riacutizzazione di anemia severa e condizione infettiva che avevano portato ad uno scompenso
multi organo” “secondario ad anemia severa acuta su cronica in soggetto di 91 anni affetto da
quadro pluripatologico, in assenza di un ruolo concausale diretto/indiretto della silicosi di
origine professionale”.
Successivamente, in risposta alle note critiche della CTP di parte ricorrente, la quale aveva evidenziato le risultanze del certificato del dott. del 24 maggio 2023 sopra Persona_2
richiamate in relazione al primo motivo di appello e aveva osservato che occorreva tenere conto che tra le cause di morte risultavano anche scompenso cardiaco riacutizzato ed insufficienza respiratoria e che risultava difficile pensare che l'ipertensione polmonare in silicotico e lo scompenso cardiaco cronico, con disfunzione diastolica, patologie sofferte da molto tempo dal
de cuius, non avessero avuto un ruolo neppure concausale nella morte di l'ausiliare Per_1
aveva rimarcato che, in realtà, la presenza della “ipertensione polmonare in silicotico” era stata certificata dal dott. successivamente al decesso e non trovava, invece, conferma nella Persona_2
documentazione cardiologica agli atti, nella quale era, piuttosto, descritta una condizione di disfunzione diastolica del ventricolo sinistro da cardiopatia su base ipertensiva, in assenza di segni indiretti di ipertensione polmonare cronica, tipicamente rappresentati dalla disfunzione
ventricolare destra, la cui sussistenza era stata, in particolare, espressamente esclusa dal referto ecocardiocolorDoppler del 20.09.2021, il quale aveva, infatti, evidenziato la presenza di “lieve
ectasia dell'aorta ascendente, lieve insufficienza valvolare aortica. Cardiopatia ipertensiva con
normale funzione sistolica e severa disfunzione diastolica, lieve insufficienza mitralica, atrio
sinistro moderatamente ingrandito. Cavità ventricolare destra normale per dimensioni e
6 cinetica, atrio destro modicamente ingrandito”.
La causa del decesso, aveva, quindi, definitivamente concluso la consulente, era, dunque, da riferire a condizioni di severa anemia e infezione di natura non dimostrata (causa iniziale), di per sé stesse in grado di determinare uno scompenso multiorganico in soggetto di 91 anni. Le
argomentazioni svolte dalla consulente nominata in primo grado risultano, a parere della Corte,
del tutto condivisibili, in quanto strettamente coerenti con le risultanze della documentazione in
Per_ atti e in alcun modo contraddette dalla relazione medica stilata dal dott. il 24 maggio 2023.
La predetta relazione, infatti, non solo, come evidenziato dalla consulente dell'ufficio, era stata redatta dopo il decesso, oltre un anno dopo per essere precisi, ed era stata redatta, come evidenziato dal Tribunale, da un soggetto che, pacificamente (lo ha ribadito la stessa appellante nell'atto di appello), non aveva più in cura già dal 31 ottobre 2020 e non aveva, Persona_1
pertanto, avuto una diretta conoscenza dell'evoluzione subita dal quadro clinico del medesimo negli ultimi 15 mesi prima della morte, ma, soprattutto, era basata su un presupposto, cioè la sussistenza, in capo a di una condizione di “ipertensione polmonare in silicotico”, quale Per_1
patologia cardiologica associata alla silicosi in nesso concausale con il decesso, che lo stesso medico non aveva in alcun modo asseverato attraverso riscontri oggettivi e che non solo risulta smentita, come evidenziato dalla CTU, dalla restante documentazione in atti, ma persino dalla nuova relazione medica, redatta dal dott. allegata dalla stessa all'atto Persona_3 Parte_1
di appello.
Il dott. infatti, dopo avere premesso che “da una certificazione del Medico di Medicina Per_3
Per_ Generale”, appunto il dott. “risulta che il avesse sviluppato nell'ultimo periodo Per_1
della sua esistenza un'ipertensione polmonare con insufficienza cardiaca destra”, non ha potuto non precisare, in coerenza con quanto rilevato dalla consulente dell'ufficio, che “in realtà un
ecocardiogramma effettuato nel novembre 2021” aveva evidenziato in capo a “una Per_1
cardiopatia ipertensiva con severa disfunzione diastolica del ventricolo sinistro” e non di quello destro, trovandosi, quindi, poi costretto, al fine di concludere per la sussistenza del nesso
7 concausale, ad introdurre una presunzione non ancorata ad alcuna risultanza documentale ed anzi smentita dall'ecocardiogramma da lui stesso citato, affermando che, seppure “è vero che in tale
esame non venne descritta una problematica del circolo polmonare”, “è comunque noto da
decenni nella letteratura scientifica ed è facilmente comprensibile, se non sottinteso, che un
paziente silicotico abbia una sofferenza del cuore destro”.
Né, quindi, le affermazioni contenute nella relazione medica del 24 maggio 2023, né la nuova relazione medica allegata all'atto di appello, sono in grado di contraddire i ragionamenti svolti dalla consulente nominata in primo grado, che risultano basati su un'attenta valutazione dei dati documentali acquisiti e dai quali, quindi, questa Corte ha ritenuto di non discostarsi.
Mancano, pertanto, nella presente fattispecie, i presupposti necessari per affermare che la silicosi professionale da cui era affetto avesse avuto un ruolo causale ovvero anche solo Persona_1
concausale nel decesso del medesimo.
***
L'appello proposto, in ragione dei motivi sopra esposti, deve, dunque, essere rigettato.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante allegato e comprovato,
mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 16 maggio
2023, di non essere stata titolare, nell'anno 2022, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo la medesima comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
nulla dispone sulle spese di lite.
Cagliari, 5 giugno 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Valentina Santa Cruz CONSIGLIERA
in esito all'udienza del 12 marzo 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 282 dell'anno 2024, proposta da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Parte_1
Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia Atzeri, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del della Sardegna in carica,
[...] Controparte_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato al Tribunale di Cagliari il 27 luglio 2023, coniuge superstite Parte_1 di , aveva convenuto in giudizio l' e aveva esposto che il proprio coniuge, Persona_1 CP_1
affetto in vita da silicosi indennizzata ex T.U. con rendita del 46% (complessiva del 57% con angioneurosi e ipoacusia) decorrente dal 1 aprile 1996, era deceduto il 31 gennaio 2022 a causa della silicosi e delle infermità associate dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio.
In data 26 aprile 2022, aveva proseguito la ricorrente, ella aveva presentato domanda all' CP_1
ritenendo di avere diritto alla rendita per i superstiti e all'assegno funerario previsti dalla legge,
trovandosi, peraltro, costretta ad agire in giudizio, visto che l'Istituto assicuratore aveva rigettato la predetta domanda, così come la successiva opposizione.
Ciò premesso, la ricorrente aveva concluso, domandando che il giudice dichiarasse tenuto l' CP_1
a liquidare in suo favore la rendita e l'assegno funerario spettante ai superstiti e condannasse l' medesimo al pagamento, in suo favore, delle somme dovute, oltre interessi legali di CP_1
mora e rivalutazione monetaria.
***
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, aveva dedotto l'infondatezza della domanda CP_1
proposta da considerato che la morte del coniuge non poteva considerarsi Parte_1
riconducibile alla silicosi professionale da cui lo stesso era affetto, secondo quanto illustrato nella relazione medica allegata alla memoria difensiva.
Ciò premesso, l' convenuto aveva concluso per il rigetto della domanda di parte avversa CP_1
in quanto infondata.
***
Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1229/2024 del 23 settembre 2024, dopo avere istruito la causa mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, in adesione alle conclusioni formulate dalla consulente nominata aveva escluso che la silicosi di origine professionale da cui era affetto avesse avuto un ruolo concausale diretto o Persona_1
indiretto nel decesso del medesimo.
Il Tribunale aveva, quindi, rigettato la domanda proposta da nulla disponendo in Parte_1
2 ordine alle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“abbiamo fiducia che la Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis:
1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore dell'Appellante la rendita e l'assegno funerario CP_1
dovuto ai superstiti quale vedova di . Persona_1
2) Condanni l' al pagamento dei ratei scaduti con gli interessi legali di mora o CP_1
rivalutazione monetaria se maggiore.
3) Condanni l' alla rifusione delle spese del doppio giudizio da distrarsi in favore dei CP_1
sottoscritti difensori che dichiarano di averle anticipate.
4) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il reddito imponibile, ai fini dell'imposta
personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore a € 23.493,36, come
da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso di reiezione della
domanda si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a carico del
ricorrente”.
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
Si chiede “che l'adita Corte, contrariis reiectis, voglia respingere l'appello perché infondato,
condannando l'appellante al pagamento delle competenze di questo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha formulato due motivi di appello.
1) Rilevanza della documentazione agli atti, ingiustificatamente sottovalutata dal CTU.
Con un primo motivo di appello ha lamentato che la CTU non avesse preso nella Parte_1
giusta considerazione la documentazione agli atti, in particolare, il certificato medico del 24
3 maggio 2023, redatto dal dott. medico di base di dal giugno 1987 Persona_2 Persona_1
al 31 ottobre 2020, nel quale si trovava affermato che “il OR , essendo stato esposto Per_1
alla silice, per motivi di lavoro, era sofferente da tempo, di silicosi polmonare. Tale patologia
provocò nel tempo una ipertensione polmonare e uno scompenso cardiaco cronico con
disfunzione diastolica. Fu attivata dal 2013 al 2020 una assistenza domiciliare integrata, date le
sue condizioni di intrasportabilità a causa degli esiti di ictus e della dispnea da sforzo anche per
pochi passi. …..La silicosi polmonare ha provocato nel tempo una ipertensione polmonare
cronica, che a sua volta ha portato a uno scompenso cardiaco cronico con severa disfunzione
diastolica. La silicosi è stata quindi certamente concausa nella riacutizzazione dello scompenso
cardiaco e nell'insufficienza respiratoria acuta che ha provocato il decesso”, e il certificato necroscopico, nel quale si trovavano indicati, nella sequenza di condizioni morbose che avevano condotto direttamente a morte oltre all' “anemia severa e l'infezione di n.d.d., la Per_1
riacutizzazione scompenso cardiaco,…l'insufficienza respiratoria acuta” e, tra gli “altri stati
morbosi rilevanti”, “fibrillazione atriale cronica, scompenso cardiaco cronico in cardiopatia
ipertensiva con severa disfunzione diasatolica, ipertensione arteriosa…”.
Inoltre, ha aggiunto l'appellante, da altra relazione medica allegata all'atto di appello, redatta dal dott. risultava confermato che la silicosi polmonare era stata una concausa Persona_3
efficiente, sebbene non preponderante, del decesso di Per_1
2) Principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p.
Con un secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, in adesione all'elaborato peritale, il primo giudice aveva escluso anche l'efficacia accelerante della silicosi e delle malattie associate dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio,
benché tale ruolo emergesse dalla documentazione in atti e dalle considerazioni medico legali richiamate a supporto del primo motivo di appello.
***
L'appello è infondato.
4 La Corte, esaminati gli atti di causa e le risultanze istruttorie, ha ritenuto di non dover procedere al rinnovo della CTU, risultando quella espletata in primo grado adeguatamente motivata e coerente con la normativa di settore.
La consulente nominata nel primo grado di giudizio, in particolare, dopo avere premesso di avere ricostruito la storia clinica di e di avere accertato che il medesimo risultava affetto da Per_1
anemia cronica ipocromica microcitica già sottoposta ad emotrasfusioni (precedente ricovero del settembre 2021) in probabile ematuria da diverticolosi vescicale, scompenso cardiaco cronico in cardiopatia ipertensiva con severa disfunzione diastolica ventricolare sinistra e frazione d'eiezione conservata, emiplegia destra e afasia parziale in pregresso ictus ischemico, diabete mellito di tipo II in terapia ipoglicemizzante orale, ipercolesterolemia, silicosi di origine professionale, angioneurosi di origine professionale e ipoacusia di origine professionale, e dopo avere aggiunto che per le suddette patologie il medesimo assumeva politerapia domiciliare,
aveva riferito che, in data 28 gennaio 2022, dopo accesso al Pronto Soccorso effettuato tramite autoambulanza del 118, lo stesso era stato ricoverato per quadro di anemia severa (Hb 5,7),
apparendo al ricovero soporoso, disorientato, in condizioni generali scadute, allettato, ma in compenso emodinamico.
Gli accertamenti effettuati nel corso del ricovero, aveva proseguito la consulente, avevano documentato oltre alla severa anemia, insufficienza renale acuta (azotemia 60 e creatininemia
2,16 in data 30 gennaio), stato flogistico in probabile infezione delle vie urinarie (PCR 201,6,
WBC 14,31 di cui neutrofili 10,1 in data 30 gennaio;
leucocituria 3462/μl in data 31 gennaio) e insufficienza respiratoria acuta, quadro per il quale era stato sottoposto a terapia Per_1
trasfusionale, reidratante, insulinica, antibiotica e ossigenoterapia con raggiungimento del 100%
di saturazione, andando, comunque, incontro ad exitus in data 31 gennaio 2022.
L'ausiliare aveva, quindi, riferito che, sulla base dell'attestazione del registro nominativo delle
Parte cause di morte della di Cagliari, il decesso era stato riferito alla seguente catena causale: 1.
Anemia severa, infezione di natura non dimostrata 2. Riacutizzazione scompenso cardiaco,
5 insufficienza renale acuta, 3. Insufficienza respiratoria acuta, 4. Infezione di natura non dimostrata.
Quindi, aveva concluso la consulente dell'ufficio, sulla base dei dati clinici riferiti al ricovero del
Parte gennaio 2022, dell'attestazione della di Cagliari sulle cause di morte e dell'accertamento medico legale eseguito, la causa del decesso andava riferita “all'insorgenza di una
riacutizzazione di anemia severa e condizione infettiva che avevano portato ad uno scompenso
multi organo” “secondario ad anemia severa acuta su cronica in soggetto di 91 anni affetto da
quadro pluripatologico, in assenza di un ruolo concausale diretto/indiretto della silicosi di
origine professionale”.
Successivamente, in risposta alle note critiche della CTP di parte ricorrente, la quale aveva evidenziato le risultanze del certificato del dott. del 24 maggio 2023 sopra Persona_2
richiamate in relazione al primo motivo di appello e aveva osservato che occorreva tenere conto che tra le cause di morte risultavano anche scompenso cardiaco riacutizzato ed insufficienza respiratoria e che risultava difficile pensare che l'ipertensione polmonare in silicotico e lo scompenso cardiaco cronico, con disfunzione diastolica, patologie sofferte da molto tempo dal
de cuius, non avessero avuto un ruolo neppure concausale nella morte di l'ausiliare Per_1
aveva rimarcato che, in realtà, la presenza della “ipertensione polmonare in silicotico” era stata certificata dal dott. successivamente al decesso e non trovava, invece, conferma nella Persona_2
documentazione cardiologica agli atti, nella quale era, piuttosto, descritta una condizione di disfunzione diastolica del ventricolo sinistro da cardiopatia su base ipertensiva, in assenza di segni indiretti di ipertensione polmonare cronica, tipicamente rappresentati dalla disfunzione
ventricolare destra, la cui sussistenza era stata, in particolare, espressamente esclusa dal referto ecocardiocolorDoppler del 20.09.2021, il quale aveva, infatti, evidenziato la presenza di “lieve
ectasia dell'aorta ascendente, lieve insufficienza valvolare aortica. Cardiopatia ipertensiva con
normale funzione sistolica e severa disfunzione diastolica, lieve insufficienza mitralica, atrio
sinistro moderatamente ingrandito. Cavità ventricolare destra normale per dimensioni e
6 cinetica, atrio destro modicamente ingrandito”.
La causa del decesso, aveva, quindi, definitivamente concluso la consulente, era, dunque, da riferire a condizioni di severa anemia e infezione di natura non dimostrata (causa iniziale), di per sé stesse in grado di determinare uno scompenso multiorganico in soggetto di 91 anni. Le
argomentazioni svolte dalla consulente nominata in primo grado risultano, a parere della Corte,
del tutto condivisibili, in quanto strettamente coerenti con le risultanze della documentazione in
Per_ atti e in alcun modo contraddette dalla relazione medica stilata dal dott. il 24 maggio 2023.
La predetta relazione, infatti, non solo, come evidenziato dalla consulente dell'ufficio, era stata redatta dopo il decesso, oltre un anno dopo per essere precisi, ed era stata redatta, come evidenziato dal Tribunale, da un soggetto che, pacificamente (lo ha ribadito la stessa appellante nell'atto di appello), non aveva più in cura già dal 31 ottobre 2020 e non aveva, Persona_1
pertanto, avuto una diretta conoscenza dell'evoluzione subita dal quadro clinico del medesimo negli ultimi 15 mesi prima della morte, ma, soprattutto, era basata su un presupposto, cioè la sussistenza, in capo a di una condizione di “ipertensione polmonare in silicotico”, quale Per_1
patologia cardiologica associata alla silicosi in nesso concausale con il decesso, che lo stesso medico non aveva in alcun modo asseverato attraverso riscontri oggettivi e che non solo risulta smentita, come evidenziato dalla CTU, dalla restante documentazione in atti, ma persino dalla nuova relazione medica, redatta dal dott. allegata dalla stessa all'atto Persona_3 Parte_1
di appello.
Il dott. infatti, dopo avere premesso che “da una certificazione del Medico di Medicina Per_3
Per_ Generale”, appunto il dott. “risulta che il avesse sviluppato nell'ultimo periodo Per_1
della sua esistenza un'ipertensione polmonare con insufficienza cardiaca destra”, non ha potuto non precisare, in coerenza con quanto rilevato dalla consulente dell'ufficio, che “in realtà un
ecocardiogramma effettuato nel novembre 2021” aveva evidenziato in capo a “una Per_1
cardiopatia ipertensiva con severa disfunzione diastolica del ventricolo sinistro” e non di quello destro, trovandosi, quindi, poi costretto, al fine di concludere per la sussistenza del nesso
7 concausale, ad introdurre una presunzione non ancorata ad alcuna risultanza documentale ed anzi smentita dall'ecocardiogramma da lui stesso citato, affermando che, seppure “è vero che in tale
esame non venne descritta una problematica del circolo polmonare”, “è comunque noto da
decenni nella letteratura scientifica ed è facilmente comprensibile, se non sottinteso, che un
paziente silicotico abbia una sofferenza del cuore destro”.
Né, quindi, le affermazioni contenute nella relazione medica del 24 maggio 2023, né la nuova relazione medica allegata all'atto di appello, sono in grado di contraddire i ragionamenti svolti dalla consulente nominata in primo grado, che risultano basati su un'attenta valutazione dei dati documentali acquisiti e dai quali, quindi, questa Corte ha ritenuto di non discostarsi.
Mancano, pertanto, nella presente fattispecie, i presupposti necessari per affermare che la silicosi professionale da cui era affetto avesse avuto un ruolo causale ovvero anche solo Persona_1
concausale nel decesso del medesimo.
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L'appello proposto, in ragione dei motivi sopra esposti, deve, dunque, essere rigettato.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo l'appellante allegato e comprovato,
mediante la produzione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione del 16 maggio
2023, di non essere stata titolare, nell'anno 2022, di un reddito familiare superiore al limite previsto dall'art. 42, co.11, D.L. 269/03 e non avendo la medesima comunicato eventuali sopravvenute variazioni rilevanti.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
nulla dispone sulle spese di lite.
Cagliari, 5 giugno 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu………………………..……………………dott. Maria Luisa Scarpa
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