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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7634/2019 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale,
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia G. NIGRI -Giudice rel
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato il seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7634/2019 R.G. riservata per la decisione con ordinanza del 13/01/2024, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, vertente
tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall' Avv. Lorenzo Iacobbi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale C.F._2
dello stesso sito in Taranto alla Via Venezia n. 49, come da mandato in calce all'atto di citazione;
attrice
e
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall' Avv. Egidio Leone (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale C.F._4
dello stesso sito in Taranto alla via Medaglie d'Oro n.119, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
CONCLUSIONI : COME DA NOTE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 11.10.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato , in qualità di erede legittima della madre, sig.ra Parte_1 [...] nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il giorno 22/10/2009, conveniva in giudizio la Per_1 germana , lamentando la lesione della propria quota di legittima, ai sensi degli Controparte_1
artt.553 e ss. c.c. e, conseguentemente domandava la reintegrazione della stessa, previa divisione dell'asse relitto, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie della defunta madre.
Parte attrice riferiva che con testamento pubblico del 25.05.1999 la de cuius nominava erede universale la figlia;
che l'asse ereditario della de cuius era costituito da un appartamento sito in Controparte_1
Taranto alla via Magnaghi n. 17, dal mobilio ivi esistente e da un importante gioiello. Pertanto domandava, che il Tribunale dichiarasse l'inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni testamentarie di cui innanzi, con condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 14.444,44, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con decorrenza dalla data di apertura della successione, a titolo di quota di legittima alla stessa spettante sul patrimonio relitto della di lei madre . Evidenziava altresì che detta Persona_1
quantificazione era stata determinata a seguito di CTU espletata all'interno di un giudizio analogo intentato, dinanzi Codesto Tribunale ed alla Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, sempre ai danni della sig.ra , promosso in tale circostanza dall'altro germano , il Controparte_1 Persona_2 tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Stante il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione all'udienza del 03.03.2020 il Giudice
Vladimiro Gloria concedeva un primo rinvio per “nuova notifica”; all'udienza del 15.09.2020 veniva concesso un ulteriore rinvio per la rinotifica con termine fino al 30.12.2020, successivamente all'udienza svoltasi a trattazione scritta del 09.02.2021 parte attrice non depositava le note di udienza, pertanto il giudizio veniva rinviato ex art. 309 e 181 c.p.c. al 22.06.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.05.2021 si costituiva in giudizio , Controparte_1 impugnando l'assunto attoreo ed eccependo preliminarmente la mancata tempestività della notifica dell'atto di citazione, ovvero che detta notifica non aveva rispettato i termini “perentori” ex art. 291 c.p.c. concessi dal Tribunale con ordinanze del 03.03.2020, del 15.09.2020 e del 09.02.2021, per la rinnovazione della notifica della citazione.
Pertanto domandava in via preliminare, disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararne l'estinzione ex art. 291 c.p.c.; in subordine e nel merito, dichiarare inammissibile ovvero infondata in fatto ed in diritto la domanda di parte attrice;
in ulteriore subordine, nella ricostruzione dell'asse ereditario, disporre che dallo stesso dovranno essere detratti tutti i debiti contratti dalla de cuius e le spese anche successive al decesso della medesima, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. Con Ordinanza del 02.01.2022 il Giudice assegnatario così disponeva: “sciogliendo la riserva assunta all'esito di trattazione telematica in forma scritta disposta per l'udienza del 9/11/2021; letti gli atti e in particolare le note scritte depositate dalle parti;
ritenuto che
la questione preliminare sollevata dal convenuto in ordine alla mancata rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nel termine stabilito con ordinanza del 9/2/2021 sia potenzialmente idonea a definire il giudizio;
” pertanto fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento presidenziale del 09.03.2023 il presente giudizio veniva assegnato allo scrivente Giudice
Relatore e con Ordinanza del 26.04.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 11.10.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e memorie di replica. Stante la mancata comunicazione da parte della Cancelleria ad entrambe le parti dell'ordinanza di rimessione in decisione del giudizio, con Ordinanza del 06.06.2024 parte convenuta veniva rimessa in termini per il deposito degli scritti conclusionali.
********
Preliminarmente ed in rito deve ritenersi fondata l'eccezione formulata da parte convenuta in ordine alla mancata rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nel termine perentorio stabilito dal Giudice.
In caso di mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notificazione impartito dal Giudice , inosservanza rilevabile d'ufficio, quest'ultimo dovrà emettere ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 291 c.p.c. con conseguente estinzione ex art. 307 c.p.c..
Nel caso di specie tale inottemperanza si è concretizzata già a seguito dei termini concessi con ordinanza del
03.03.2020 e 15.09.2020, sicchè non è possibile accogliere alcuna richiesta di sanatoria successiva, né disporsi un termine di rinnovazione, pena la nullità dell'intero giudizio.
Infatti attesa la perentorietà del termine per la rinnovazione della notificazione e la sua conseguente improrogabilità (art. 153 c.p.c.) e non rinnovabilità, nell'ipotesi in cui l'ordine impartito dal giudice rimanga ineseguito, il giudizio deve dichiararsi estinto a meno che la richiesta di rimessione in termini non venga formulata prima della scadenza del termine e comunque valutata come fondata (cfr ex multis C. 23587/2006;
C. 13510/2002 ;C. 14042/2005; C. 14461/2000; C. 13285/2000 C. 625/2008; C. 15062/2004; C. 3497/1999).
Come costantemente affermato in tali pronunce il termine concesso dal giudice per il rinnovo della notifica nulla o mancate ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. ha infatti natura perentoria, con l'effetto che la sua inosservanza non è suscettibile di ulteriore rinnovazione, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. Nella fattispecie in esame il giudizio doveva essere dichiarato estinto già a seguito della mancata rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei termini perentori concessi dal precedente Giudice
Istruttore con ordinanze del 03.03.2020 e 15.09.2020, a nulla rilevando la rinnovazione effettuata a seguito di un successivo termine che non poteva essere concesso e che ha determinato la costituzione della deducente, senza alcun effetto sanante.
Come chiarito dalla Suprema Corte “non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c. , salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato” (Cass. n. 28298/2021).
La costituzione della convenuta non può quindi ritenersi dotata di alcun effetto sanante nel caso di specie , stante il termine perentorio scaduto. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 291 c.p.c.
e la cancellazione della causa dal ruolo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Taranto, 06.06.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Dott. Martino Casavola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale,
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia G. NIGRI -Giudice rel
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato il seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7634/2019 R.G. riservata per la decisione con ordinanza del 13/01/2024, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, vertente
tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall' Avv. Lorenzo Iacobbi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale C.F._2
dello stesso sito in Taranto alla Via Venezia n. 49, come da mandato in calce all'atto di citazione;
attrice
e
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall' Avv. Egidio Leone (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale C.F._4
dello stesso sito in Taranto alla via Medaglie d'Oro n.119, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
CONCLUSIONI : COME DA NOTE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 11.10.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato , in qualità di erede legittima della madre, sig.ra Parte_1 [...] nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il giorno 22/10/2009, conveniva in giudizio la Per_1 germana , lamentando la lesione della propria quota di legittima, ai sensi degli Controparte_1
artt.553 e ss. c.c. e, conseguentemente domandava la reintegrazione della stessa, previa divisione dell'asse relitto, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie della defunta madre.
Parte attrice riferiva che con testamento pubblico del 25.05.1999 la de cuius nominava erede universale la figlia;
che l'asse ereditario della de cuius era costituito da un appartamento sito in Controparte_1
Taranto alla via Magnaghi n. 17, dal mobilio ivi esistente e da un importante gioiello. Pertanto domandava, che il Tribunale dichiarasse l'inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni testamentarie di cui innanzi, con condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di euro 14.444,44, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con decorrenza dalla data di apertura della successione, a titolo di quota di legittima alla stessa spettante sul patrimonio relitto della di lei madre . Evidenziava altresì che detta Persona_1
quantificazione era stata determinata a seguito di CTU espletata all'interno di un giudizio analogo intentato, dinanzi Codesto Tribunale ed alla Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, sempre ai danni della sig.ra , promosso in tale circostanza dall'altro germano , il Controparte_1 Persona_2 tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Stante il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione all'udienza del 03.03.2020 il Giudice
Vladimiro Gloria concedeva un primo rinvio per “nuova notifica”; all'udienza del 15.09.2020 veniva concesso un ulteriore rinvio per la rinotifica con termine fino al 30.12.2020, successivamente all'udienza svoltasi a trattazione scritta del 09.02.2021 parte attrice non depositava le note di udienza, pertanto il giudizio veniva rinviato ex art. 309 e 181 c.p.c. al 22.06.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.05.2021 si costituiva in giudizio , Controparte_1 impugnando l'assunto attoreo ed eccependo preliminarmente la mancata tempestività della notifica dell'atto di citazione, ovvero che detta notifica non aveva rispettato i termini “perentori” ex art. 291 c.p.c. concessi dal Tribunale con ordinanze del 03.03.2020, del 15.09.2020 e del 09.02.2021, per la rinnovazione della notifica della citazione.
Pertanto domandava in via preliminare, disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararne l'estinzione ex art. 291 c.p.c.; in subordine e nel merito, dichiarare inammissibile ovvero infondata in fatto ed in diritto la domanda di parte attrice;
in ulteriore subordine, nella ricostruzione dell'asse ereditario, disporre che dallo stesso dovranno essere detratti tutti i debiti contratti dalla de cuius e le spese anche successive al decesso della medesima, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. Con Ordinanza del 02.01.2022 il Giudice assegnatario così disponeva: “sciogliendo la riserva assunta all'esito di trattazione telematica in forma scritta disposta per l'udienza del 9/11/2021; letti gli atti e in particolare le note scritte depositate dalle parti;
ritenuto che
la questione preliminare sollevata dal convenuto in ordine alla mancata rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nel termine stabilito con ordinanza del 9/2/2021 sia potenzialmente idonea a definire il giudizio;
” pertanto fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento presidenziale del 09.03.2023 il presente giudizio veniva assegnato allo scrivente Giudice
Relatore e con Ordinanza del 26.04.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 11.10.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e memorie di replica. Stante la mancata comunicazione da parte della Cancelleria ad entrambe le parti dell'ordinanza di rimessione in decisione del giudizio, con Ordinanza del 06.06.2024 parte convenuta veniva rimessa in termini per il deposito degli scritti conclusionali.
********
Preliminarmente ed in rito deve ritenersi fondata l'eccezione formulata da parte convenuta in ordine alla mancata rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nel termine perentorio stabilito dal Giudice.
In caso di mancata ottemperanza all'ordine di rinnovazione della notificazione impartito dal Giudice , inosservanza rilevabile d'ufficio, quest'ultimo dovrà emettere ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 291 c.p.c. con conseguente estinzione ex art. 307 c.p.c..
Nel caso di specie tale inottemperanza si è concretizzata già a seguito dei termini concessi con ordinanza del
03.03.2020 e 15.09.2020, sicchè non è possibile accogliere alcuna richiesta di sanatoria successiva, né disporsi un termine di rinnovazione, pena la nullità dell'intero giudizio.
Infatti attesa la perentorietà del termine per la rinnovazione della notificazione e la sua conseguente improrogabilità (art. 153 c.p.c.) e non rinnovabilità, nell'ipotesi in cui l'ordine impartito dal giudice rimanga ineseguito, il giudizio deve dichiararsi estinto a meno che la richiesta di rimessione in termini non venga formulata prima della scadenza del termine e comunque valutata come fondata (cfr ex multis C. 23587/2006;
C. 13510/2002 ;C. 14042/2005; C. 14461/2000; C. 13285/2000 C. 625/2008; C. 15062/2004; C. 3497/1999).
Come costantemente affermato in tali pronunce il termine concesso dal giudice per il rinnovo della notifica nulla o mancate ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. ha infatti natura perentoria, con l'effetto che la sua inosservanza non è suscettibile di ulteriore rinnovazione, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. Nella fattispecie in esame il giudizio doveva essere dichiarato estinto già a seguito della mancata rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei termini perentori concessi dal precedente Giudice
Istruttore con ordinanze del 03.03.2020 e 15.09.2020, a nulla rilevando la rinnovazione effettuata a seguito di un successivo termine che non poteva essere concesso e che ha determinato la costituzione della deducente, senza alcun effetto sanante.
Come chiarito dalla Suprema Corte “non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c. , salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato” (Cass. n. 28298/2021).
La costituzione della convenuta non può quindi ritenersi dotata di alcun effetto sanante nel caso di specie , stante il termine perentorio scaduto. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 291 c.p.c.
e la cancellazione della causa dal ruolo.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Taranto, 06.06.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Dott. Martino Casavola