Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
DR. LEONARDO PICA PRESIDENTE
DR.SSA ORNELLA MINUCCI GIUDICE
DR. ADRIANO DEL BENE GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 11790/2020 R.G.
PROMOSSA DA
, (N.9/2017 Trib. Nocera Parte_1
Inferiore), in persona dei curatori p.t. (C.F. ), autorizzati in forza del decreto P.IVA_1 reso da G.D. in data 19.06.2019, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giovanni Capo (C.F.
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Elisa Pepe in C.F._1
Napoli alla via Amato di Montecassino n.7
-ATTORE -
CONTRO
, nato in [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Cava de' Tirreni (SA) alla Traversa Nuova Oreste di Benedetto n.15
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._3 domiciliato in Cava de' Tirreni (SA) al corso G. Mazzini n.113
-CONVENUTI CONTUMACI -
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
), C.F._4
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_4
), C.F._5
, nato nella Repubblica Sudafricana il 05.02.1968 (C.F. Controparte_5
) C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Michele Chianese (C.F. ), con C.F._7 studio in Napoli alla via Generale Giordano Orsini n.40
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, C.F._8 rappresentato e difeso dal prof. avv. Francesco Fimmanò (C.F. ) e C.F._9 dall'avv. Giancarlo Borriello (C.F. ), con studio in Napoli al Centro C.F._10
Direzionale Is. E/1
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._11 rappresentato e difeso dall'avv. (C.F. ) con studio in Parte_4 C.F._12 2
Ottaviano (NA) alla via Crescenzio Gamba n.11 con sede legale in Milano alla via Gozzi n.1/A, in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe P.IVA_2
Iannaccone (C.F.: ), (C.F.: ) e C.F._13 Parte_5 C.F._14
(C.F. nonché dal prof. avv. Nicola Rascio del Foro Parte_6 C.F._15 di Napoli (C.F. ), con studio in Napoli, alla Via Monteoliveto n.37 C.F._16 con sede in Piazza Salimbeni n. 3 Controparte_7 CP_7 (CF , in persona dell'Avv. , nato a [...] il 26 luglio P.IVA_3 Controparte_8
1960, nella qualità di Responsabile di Settore di Capogruppo Bancaria con funzione
“Recupero Crediti”, con livello di procura D5 e come tale rappresentante della suddetta Banca, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mannocchi (cod. fisc. C.F._17
) con studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9
[...]
(codice fiscale , con sede Controparte_9 P.IVA_4 legale in Roma, alla Viale Altiero Spinelli, 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Bevere (C.F. ), C.F._18 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Ambrogio Coppola in Aversa (CE) alla Via Michelangelo n.44 con sede in Modena Via S. Carlo n.16 (codice fiscale Controparte_10
n. ), in persona del Direttore Generale dottor in forza di P.IVA_5 Controparte_11 procura speciale del Notaio Dott. del 20 giugno 2017, quale mandataria in nome Persona_1
e per conto di in virtù di procura speciale in autentica del Notaio Dott. Controparte_12 del 19 gennaio 2017, Rep. 45659/13967 già Persona_1 Controparte_13 giusta delibera assembleare di trasformazione del 26.11.16 a cura del
[...]
Notar rep. n. 45534113940 iscritta al Registro delle Imprese di Modena in data Per_2
28.11.16 - in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Modena alla via San Carlo
n.8/20, nella qualità di incorporante - già con codice Controparte_14 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e già P.IVA_6 appartenente al Gruppo bancario – giusta atto di Controparte_13 fusione per incorporazione del giorno 17 novembre 2014 per notar repertorio Persona_1 numero 43405/13401, registrato in Modena il 18 novembre 2014 al n. 14165 serie IT, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Amendola con studio in Salerno alla via Giovan Angelo Papio n.35 con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 (Codice Fiscale e P. Parte_7
IVA n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_7 difesa dall'avv. Andrea Fioretti (cod. fis. ) con studio in Roma, CodiceFiscale_19
Lungotevere A. da Brescia n. 9
in persona del legale rapp.te Controparte_15 pro-tempore dott. elettivamente domiciliato per la carica in Torre Del Greco CP_16
(Na) al C.so Vittorio Emanuele, 92/100 presso la sede legale (c.f. ), P.IVA_8 rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Irace (c.f. , con domicilio eletto C.F._20 in Napoli alla via Palepoli, presso avv. Francesco Capitanio
-CONVENUTI- con sede in IA EN (TV) alla Via Marocchesa 14 Controparte_17
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Dott. P.IVA_9 CP_18 Parte_8 rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco Napolitano (cod. fisc. con C.F._21 studio sito in Napoli al Viale Augusto n. 162
-TERZO CHIAMATO IN CAUSA -
CONCLUSIONI 3
All'udienza del 20 settembre 2024 le parti concludevano come da verbale da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.05.2020 (ai summenzionati istituti di credito convenuti nonché ad , e Parte_3 Controparte_5 CP_3
ed in data 26.05.2020 (ai convenuti , e
[...] Controparte_1 CP_2 CP_4
la curatela del fallimento della evocava in giudizio i suddetti
[...] Parte_1 convenuti al fine di sentire accertare le loro responsabilità nella causazione dei danni al patrimonio sociale e quindi per ottenere la condanna al risarcimento dei danni causati al patrimonio sociale ed ai creditori sociali della fallita.
A fondamento della domanda parte attrice esponeva che:
- il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza depositata 08.02.2017, aveva dichiarato il fallimento della operante sin dal 1968 nel settore della distribuzione di Parte_1 prodotti petroliferi, assumendo la veste di società di capitali dal 1997;
- alla dichiarazione di fallimento il capitale sociale era così suddiviso: 80% in capo alla
[...]
7% di titolarità di , 6,2% di titolarità di e le CP_19 Controparte_1 Parte_9
restanti quote del 3,4% detenute rispettivamente da e;
CP_2 Controparte_20
- la società che deteneva la maggioranza del capitale sociale l'aveva acquisita a seguito della procedura di concordato preventivo avviata con ricorso dalla fallita nel gennaio 2016 e nella quale procedura la aveva assunto il ruolo di assuntore, oltre che di garante Controparte_19 della proposta, sebbene all'esito della revoca del decreto di ammissione al concordato era seguita la dichiarazione di fallimento;
- l'assetto amministrativo e degli organi di controllo poteva essere così riassunto: dal
29.01.1997 al 19.04.2016, aveva ricoperto la carica di amministratore Controparte_1 unico, mentre il collegio sindacale dal 29.01.1997 al 11.11.2005 era composto da (in qualità di Presidente) e da e Controparte_3 Parte_10 CP_4 in qualità di componenti;
dal 11.11.2005 al 26.02.2009 il collegio sindacale
[...] registrava il subentro di in qualità di componente;
anche nel Controparte_5 periodo dal 26.02.2009 al 21.04.2010, il collegio sindacale registrava il subentro di in qualità di sindaco e da ultimo dal 21.04.2010 al 22.01.2013 ritornava Parte_2 in carica nell'organo di controllo il dott. ; mentre assumeva la Controparte_5 carica di revisore legale dei conti dal 22.01.2013 al 19.04.2016 il dott. ; Parte_3
- con la domanda di concordato preventivo era mutata pure la composizione dell'organo gestorio assumendo la struttura collegiale: dal 19.04.2016 al 13.06.2016 era Parte_11 nominato Presidente del Cda mentre e avevano rivestito CP_2 Controparte_21 l'incarico di consiglieri;
ed infine dal 13.06.2016 fino alla declaratoria di fallimento era divenuto presidente del Cda mentre come consigliere era rimasto il solo CP_22
; CP_2
- veniva poi nominato procuratore speciale della fallita con ampia procura CP_2 conferitagli nel gennaio del 2013, proponendosi sin da quel momento in affiancamento al padre amministratore unico e quindi svolgendo il ruolo di amministratore di fatto;
- il commissario giudiziale aveva richiesto ai sensi dell'art. 173 l. fall. la revoca 4 dell'ammissione della al concordato, in prima battuta per aver Parte_1 riscontrato l'assenza delle condizioni minime di ammissibilità della procedura e dopo aver rilevato la commissione di atti in frode sub specie di “occultamento o dissimulazione di attivo” ed “omissione dolosa della denuncia di uno o più crediti”;
- lo stato passivo alla luce anche delle domande di ammissione tardiva esponeva un totale di crediti ammessi pari ad € 14.557.644,43, mentre l'attivo constava del valore dell'organismo aziendale di proprietà della fallita e composto da n. 24 impianti di distribuzione del carburante e da un immobile industriale destinato a deposito;
tale azienda era stata definitivamente assegnata con provvedimento del Giudice delegato in data 20.09.2019 con atto notarile di trasferimento in via definitiva alla per l'importo di € Parte_12
3.105.000,00;
- dagli accertamenti della curatela confortati altresì dagli esiti di una consulenza tecnica di parte era emerso che tutti i bilanci della fallita a partire dal 2005 e sino alla dichiarazione di fallimento non rappresentavano in maniera chiara, veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società; la stessa “contabilità ufficiale” era inattendibile per l'omessa indicazione di ingenti debiti e la stessa movimentazione dei conti era finalisticamente diretta ad occultare la perdita del capitale sociale sin dall'anno 2005;
- nella relazione di consulenza tecnica era stato evidenziato che nel bilancio di esercizio al 31.12.2007 i crediti verso clienti erano stati appostati per un importo pari ad € 9.972.643,00, mentre nella contabilità ufficiale gli stessi crediti ammontavano ad € 17.529.861,76 e dalla contabilità emergeva ad esempio al 31.12.2006 un saldo delle disponibilità liquide diverse dai depositi bancari pari ad € 4.945.085,70 contro circa l'importo di € 883.000 risultanti dal bilancio;
- il consulente tecnico di parte aveva stigmatizzato anche l'incremento considerevole di oltre 11 milioni di euro di crediti verso clienti nell'attivo dell'anno 2008 che non trovava corrispondenza nell'incremento del valore della produzione di soli 4,6 milioni di euro, a riprova della palese inattendibilità del bilancio;
- il conto denominato “clienti c/corrispettivi” riportava un saldo di apertura nel 2005 pari all'importo di oltre 3,7 milioni di euro che lievitava a dismisura fino a raggiungere nel 2011 il vertiginoso importo di oltre 13 milioni di euro, composto da crediti vantati nei confronti di soggetti nemmeno individuati, tanto che per la curatela si trattava di una posta inveritiera, utilizzata per dissimulare lo stato di decozione in cui versava la società sin dal 2005 e che comunque in data 14.01.2015 veniva poi integralmente stralciato dalla contabilità; pertanto secondo la curatela questa operazione nascondeva un'ingente distrazione di poste attive;
- il consulente tecnico della curatela aveva evidenziato la necessità di appostare una perdita su crediti o quantomeno un fondo rischi tanto da evidenziare che: “nell'esercizio 2013 solo sui primi 25 saldi che complessivamente valevano 4,725 milioni di euro almeno 2,138 milioni dovevano essere svalutati» (cfr. pag. 84 della relazione);
- in data 20.02.2015 l'amministratore unico aveva accreditato mediante bonifico la somma di
€ 250.000 in favore della operazione priva di alcuna giustificazione CP_23 Parte_13 causale;
- la curatela aveva accertato che nei bilanci depositati era stata omessa l'indicazione di gran parte delle obbligazioni connesse alle linee di credito concesse alla fallita dagli istituti di credito con cui la stessa operava;
5
- inoltre la fallita che già risultava pesantemente indebitata con il sistema bancario per oltre
17 milioni di euro al 31.12.2010, veniva ulteriormente finanziata sia dalla Controparte_7
per 4 milioni di euro con un mutuo ipotecario erogato nel gennaio 2011 e per
[...] un ulteriore milione di euro con un mutuo chirografario erogato nel giugno 2011 dalla
[...]
con un mutuo chirografario di 2 milioni di euro erogato nell'aprile Controparte_9
2011;
- era risultato che gli apporti finanziari della MPS non erano stati utilizzati per riequilibrare la posizione finanziaria della società bensì per il pagamento di obbligazioni il cui soddisfacimento era preteso dai creditori;
in data 04.01.2012, il predetto istituto di credito aveva accordato anche un affidamento relativo ad anticipazioni per l'importo di 1.000.000,00 di euro;
- la dal suo canto, aveva richiesto l'ammissione al Controparte_13 passivo del fallimento di rilevanti ragioni di credito, rappresentate dal saldo del c/anticipi n.
1277329, per il complessivo importo di euro 2.377.033,30; tale sostegno finanziario era stato concesso alla in relazione a n.136 fatture commerciali presentate dalla fallita Parte_1 nel periodo ricompreso tra il 18.11.2013 ed il 03.07.2014, rimaste impagate alla scadenza ed appostate a sofferenza solo il 22.10.2015; peraltro la medesima banca aveva concesso alla società un mutuo dell'importo di euro 500.000,00, in data 30.09.2009, ed un ulteriore mutuo chirografario, dell'importo di euro 400.000,00, in data 25.02.2011; ed ancora in data 02.08.2006, la aveva concesso un affidamento per anticipazioni, entro il limite di CP_10
4.000.000,00 di euro, ampiamente utilizzato dalla Parte_1
- numerosi erano stati gli apporti finanziari erogati dalla sia mediante Controparte_24 affidamenti risalenti nel tempo, come il c/anticipi su documenti n. 36250, aperto il
15.10.2003, sia mediante aperture di credito assai prossime alla stessa dichiarazione di insolvenza, ovvero: a) l'apertura di credito stipulata il 19.03.2015, con scadenza al 15.05.2015, dell'importo di euro 300.000,00, destinata al pagamento di acquisti di scorte;
b) un'apertura di credito stipulata il 19.03.2015, dell'importo di euro 350.000,00, valida fino al 15.10.2015; c) un'apertura di credito stipulata il 28.08.2014, dell'importo di euro 350.00,00, valida fino a revoca;
d) un'apertura di credito stipulata il 19.03.2015, valida fino a revoca, dell'importo di euro 100.000,00, con riduzione di un precedente affidamento dell'importo di euro 500.00,00, concesso in data 4.08.2014; e) un'apertura di credito stipulata in data 19.03.2015, dell'importo di euro 300.000,00, valida fino a revoca, con riduzione di un precedente affidamento dell'importo di euro 2.500.000,00 concesso in data 4.08.2014;
- da ultimo, la aveva richiesto l'ammissione al passivo del Controparte_15 complessivo importo di euro 929.199,75, connesso, per la maggior parte, al saldo del c/anticipi su fatture, dell'importo di euro 709.774,28. Anticipazioni, queste, che la citata banca aveva concesso alla rispettivamente, in data 23.09.2014, Parte_1
29.09.2014, 23.10.2014 e 7.10.2014;
- il predetto sostegno finanziario era stato accordato alla fallita sebbene i predetti istituti di credito potevano rivendicare già a far data dagli anni 2006/2007 precedenti posizioni creditorie verso la fallita così riassumibili: la banca vantava un Controparte_7 credito di circa 550.000,00 euro;
la era creditrice di un importo Controparte_14 superiore a 2.600.000,00 euro;
la banca vantava un credito di un importo superiore Parte_7
a 2.400.000,00 euro;
la BNL era creditrice di un importo superiore a 1.600.000,00 euro;
la era creditrice di un importo vicino a 2.000.000,00 di euro;
Controparte_15
- in virtù dei rapporti instaurati tra Retitalia s.r.l. e la aventi ad oggetto la Parte_1 6 fornitura di carburante, la prima società aveva maturato ingenti crediti che alla data del 19.11.2015 ammontavano ad € 739.505,36;
- in data 20.11.2015 con “contratto di affitto di ramo di azienda”, la Parte_1 rappresentata da , in qualità di procuratore speciale, aveva concesso in affitto CP_2
a per 12 anni il ramo di azienda costituito da n.8 stazioni di rifornimento di P_ carburante, con l'obbligo di corrispondere alla proprietaria un canone di € 15,00 oltre Iva per ogni chilolitro di carburante erogato dagli impianti con cadenza mensile, con la previsione di erogare in anticipo l'ammontare di € 606.151,93 oltre Iva al momento dell'iscrizione di ipoteca di primo grado a favore della conduttrice per l'importo di € 700.000 su alcuni impianti siti in Atripalda, Roccapiemonte ed Olevano sul Tusciano;
al momento della costituzione della predetta garanzia ipotecaria, veniva previsto anche il pagamento una tantum della somma di € 150.000,00 per il conseguimento dell'obiettivo di vendita pari a
118.000 chilolitri di carburante;
- in data 20.11.2015 le società unitamente al predetto contratto di affitto di ramo di azienda avevano sottoscritto un atto denominato “Scrittura privata”, nel quale, in relazione al cennato regolamento contrattale avevano previsto: (i) che il corrispettivo da versarsi da parte della conduttrice a titolo di canoni anticipati, pari ad euro 606.151,93 oltre IVA, e a titolo di premio produzione, pari ad euro 150.000,00 oltre IVA (una tantum), non sarebbe stato corrisposto alla “in quanto quest'ultima ha reciproche ragioni di debito Parte_1 nei confronti di;
(ii) che fosse oggetto di compensazione anche il debito di Controparte_6 euro 183.000,00, da cui la concedente era gravata nei confronti di per aver fruito di P_ attività consulenziali procuratele da quest'ultima;
- da subito il rapporto con assumeva gravi criticità tanto che dopo la dichiarazione di P_ fallimento la curatela chiedeva la concessione di un sequestro giudiziario del ramo di azienda, che il Tribunale di Nocera Inferiore concedeva con sequestro del 15.12.2017 fino a quando non decideva di aderire alle domande della curatela di declaratoria di nullità P_
e/o comunque invalidità del contratto di affitto di ramo di azienda come testualmente riportato nella comparsa di costituzione della predetta società nel giudizio di merito instaurato nei suoi confronti che si concludeva con una transazione tra le parti.
Sulla base di tali presupposti di fatto, la curatela rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare – ai sensi dell'art. 146 l. fall. e dell'art. 2476 cod. civ., anche in relazione agli artt. 2447, 2485, 2486 e 2489 cod. civ., nonché ai sensi dell'artt. 2394 cod. civ. e, in subordine, dell'art. 2043 cod. civ. – la responsabilità del SI Controparte_1 nella qualità di amministratore della fallita per i danni arrecati alla Parte_1 società e ai creditori sociali in ragione delle condotte inadempienti sopra richiamate, poste in essere anche in concorso con i soggetti appresso indicati, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
2) accertare e dichiarare – ai sensi dell'art. 146 l. fall. e dell'art. 2476 cod. civ., anche in relazione agli artt. 2447, 2485, 2486 e 2489 cod. civ., nonché ai sensi dell'artt. 2394 cod. civ. e, in subordine, dell'art. 2043 cod. civ. – la responsabilità del SI quale CP_2 amministratore di fatto della fallita per i danni arrecati alla società e Parte_1 ai creditori sociali in ragione delle condotte inadempienti sopra richiamate, poste in essere anche in concorso con i soggetti appresso indicati, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
3) accertare e dichiarare – ai sensi dell'art. 146 l. fall. e degli artt. 2403, 2403 bis, 2409 sexies, 2407, 2476, 2447, 2485 e 2486 cod. civ., nonché, in via subordinata, dell'art. 2043 7 cod. civ. – la responsabilità dei SIi , Controparte_3 Controparte_4 [...]
e quali sindaci e/o revisori della compagine fallita, Controparte_5 Parte_3 in concorso con i componenti dell'organo gestorio e gli altri soggetti indicati in questo atto, per i danni arrecati alla società e ai creditori sociali in ragione delle gravi violazioni degli obblighi legali e statutari imposti ai sindaci e revisori di società di capitali da essi commesse mediante le condotte sopra richiamate;
4) accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2043 e 2055 cod. civ., la responsabilità, in solido con gli amministratori della fallita nonché con i sindaci ed i Parte_1 revisori della medesima compagine, delle società Controparte_7
e Controparte_9 Controparte_12 Parte_7 [...]
ciascuna per gli specifici titoli e causali sopra Controparte_25 evidenziati, per i danni arrecati alla società e ai creditori sociali mediante le condotte illustrate in questo stesso atto, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
5) accertare e dichiarare la responsabilità, in solido con gli amministratori della fallita
nonché con l'organo di controllo della medesima compagine, della Parte_1 società per gli specifici titoli e causali sopra evidenziati, per i danni arrecati Controparte_6 alla società e ai creditori sociali mediante le condotte illustrate in questo stesso atto, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
6) per effetto dell'accoglimento delle domande proposte sub nn. 1), 2), 3), 4) e 5), condannare i convenuti, nelle sopra declinate qualità e in relazione ai diversi ruoli assunti nella vicenda che qui occupa, nonché nel rispetto dei vincoli di solidarietà appresso indicati,
a corrispondere alla istante Curatela, a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio della per effetto delle condotte a loro imputabili, i seguenti Parte_1 importi:
A) il SI (i) euro 7.876.561,00 per i titoli indicati sub §§ III.1.10, Controparte_1 III.1.11, III.1.12, III.2, ovvero, in subordine, l'importo dell'intero deficit fallimentare (allo stato ascendente a euro 11.452.644,43), per l'ammontare che sarà definitivamente accertato in corso di causa, ovvero, ancora, la maggiore o minor somma che codesto On.le Tribunale adito dovesse ritenere dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma indicata dal momento della produzione del danno al soddisfo;
(ii) euro 13.809.636,44 per i titoli indicati sub § III.1.4, ovvero la maggiore o minor somma che codesto On.le Tribunale adito dovesse ritenere dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma indicata dal momento della produzione del danno al soddisfo;
(iii) euro 250.000,00 per i titoli indicati sub § III.1.8, ovvero la maggiore o minor somma che codesto On.le Tribunale adito dovesse ritenere dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma indicata dal momento della produzione del danno al soddisfo;
(iv) euro 2.707.856,22, ovvero la maggiore o minor somma che codesto On.le Tribunale adito dovesse ritenere dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma indicata dal momento della produzione del danno al soddisfo, per i titoli indicati sub § III.3;
B) il SI (i) in solido con il SI e con i sindaci e CP_2 Controparte_1 revisori convenuti, euro 5.889.980,00 per i titoli indicati sub §§ III.1.10, III.1.11, III.1.12, III.2, ovvero, in subordine, l'importo dell'intero deficit fallimentare (allo stato ascendente a euro 11.452.644,43), per l'ammontare che sarà definitivamente accertato in corso di causa, ovvero, ancora, la maggiore o minore somma che codesto On.le Tribunale adito dovesse 8 ritenere dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma indicata dal momento della produzione del danno al soddisfo;
(ii) in solido con il SI euro 250.000,00, per i titoli indicati sub § Controparte_1
III.1.8; (iii) in solido con il SI con il SI e con Controparte_1 Parte_3
euro 2.707.856,22 ovvero la maggiore o minor somma che codesto On.le Controparte_6 Tribunale adito dovesse ritenere dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma indicata dal momento della produzione del danno al soddisfo, per i titoli indicati sub § III.3;
C) i SIi e (i) in solido tra loro e con il SI Controparte_3 Controparte_4
nonché, per quanto rispettivamente di ragione, con i SIi Controparte_1 [...]
e , euro 13.809.636,44 per i titoli indicati sub Controparte_5 Parte_2
III.1.4; (ii) in solido tra loro e con i SIi e nonché, per Controparte_1 CP_2 quanto rispettivamente di ragione, con i SIi e Controparte_5 [...]
, euro 1.986.581,00 per i titoli indicati sub §§ III.1.10, III.1.11, III.1.12, ovvero, Parte_2 in subordine, l'importo dell'intero deficit fallimentare (allo stato ascendente a euro 11.452.644,43) per l'ammontare che sarà definitivamente accertato in corso di causa, ovvero, ancora, la maggiore o minore somma che codesto On.le Tribunale dovesse ritenere dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma indicata dal momento della produzione del danno al soddisfo;
D) il SI : (i) in solido con il SI e, per Controparte_5 Controparte_1 quanto rispettivamente di ragione con gli altri sindaci e revisori, euro 10.357.227,33 per i titoli indicati sub § III.1.4; (ii) in solido con i SIi e Controparte_1 CP_2 nonché, per quanto rispettivamente di ragione, con gli altri sindaci e revisori, euro
1.489.935,75 per i titoli indicati sub § §§ III.1.10, III.1.11, III.1.12, ovvero, in subordine, l'importo dell'intero deficit fallimentare (allo stato ascendente a euro 11.452.644,43) per l'ammontare che sarà definitivamente accertato in corso di causa, ovvero, ancora, la maggiore o minor somma che codesto On.le Tribunale adito dovesse ritenere dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma indicata dal momento della produzione del danno al soddisfo;
E) il SI : (i) in solido con il SI e, per quanto Parte_2 Controparte_1 rispettivamente di ragione, con gli altri sindaci e revisori, euro 3.452.409,11 per i titoli indicati sub III.1.4; (ii) in solido con i SIi e nonché, Controparte_1 CP_2 per quanto rispettivamente di ragione, con gli altri sindaci e revisori, euro 496.645,25 per i titoli indicati sub §§ III.1.10, III.1.11, III.1.12, ovvero, in subordine, l'importo dell'intero deficit fallimentare (allo stato ascendente a euro 11.452.644,43) per l'ammontare che sarà definitivamente accertato in corso di causa, ovvero, ancora, la maggiore o minor somma che codesto On.le Tribunale dovesse ritenere dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma indicata dal momento della produzione del danno al soddisfo;
F) il SI : (i) per i titoli indicati sub §§ III.1.10, III.1.11, III.1.12, in solido Parte_3 con i SIi e euro 5.889.980,00, ovvero, in subordine, Controparte_1 CP_2 l'importo dell'intero deficit fallimentare (allo stato ascendente a euro 11.452.644,43) per l'ammontare che sarà definitivamente accertato in corso di causa, ovvero, ancora, la maggiore o minor somma che codesto On.le Tribunale dovesse ritenere dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma indicata dal momento della produzione del danno al soddisfo;
(ii) per i titoli indicati sub §
III.3, in solido con i SIi e e con euro Controparte_1 CP_2 Controparte_6 9
2.707.856,22 ovvero la maggiore o minor somma che codesto On.le Tribunale adito dovesse ritenere dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma indicata dal momento della produzione del danno al soddisfo;
G) gli istituti creditizi Controparte_7 Controparte_9
e
[...] Controparte_12 Parte_7 Controparte_25
in solido fra loro, ed in concorso con l'amministratore unico, SI
[...] CP_1
, nonché, per quanto rispettivamente di ragione, con il SI e con i
[...] CP_2 sindaci e revisori convenuti, euro 7.876.561,00 (pari alla “perdita incrementale netta”), per i titoli indicati sub § III.2, ovvero, in subordine, l'importo dell'intero deficit fallimentare (allo stato ascendente a euro 11.452.644,43) per l'ammontare che sarà definitivamente accertato in corso di causa, ovvero, ancora, la maggiore o minor somma misura che codesto On.le Tribunale adito dovesse ritenere dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma indicata dal momento della produzione del danno al soddisfo;
G) in concorso con l'amministratore unico SI Controparte_6 Controparte_1 l'amministratore di fatto, SI il sindaco unico e revisore legale dei conti, CP_2 dott. , per le condotte rappresentate sub § III.3, euro 2.707.856,22, nonché, in Parte_3 via esclusiva, euro 186.449,53, pari agli oneri di custodia sostenuti dalla Curatela, ovvero la maggiore o minor somma che codesto On.le Tribunale dovesse ritenere dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma indicata dal momento della produzione del danno al soddisfo.
7) Condannare, in ogni caso, le parti convenute, in solido tra di loro, al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.”
Si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_3 Controparte_4 [...]
, depositando unica comparsa di risposta con dichiarazione di chiamata Controparte_5 in causa, con la quale eccepivano in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni con riferimento a condotte commissive e/o omissive risalenti al 2005 ed in relazione a cariche sindacali cessate il 22.01.2013.
Nel merito i sindaci convenuti rappresentavano che dai bilanci depositati al registro delle
Imprese dal 01.10.2008 al 31.12.2011 si evinceva una situazione patrimoniale ed economica della società in equilibrio, con dichiarazione di utili di una certa consistenza e margine operativo lordo positivo.
Anche il sostegno finanziario garantito dagli istituti di credito ancora nell'anno 2011 che ammontava ad oltre 7 milioni di finanziamenti costituiva, secondo parte convenuta, prova della solidità della situazione complessiva della Parte_1
Non si poteva muovere alcun addebito circa l'omessa appostazione di un fondo di svalutazione dei crediti, in difetto di alcuna prova fornita dalla curatela attrice circa l'inesigibilità o l'eventuale prescrizione dei crediti in contestazione.
La difesa dei sindaci convenuti deduceva che dagli stessi verbali di riunione del collegio sindacale e dalle relazioni accompagnatorie ai bilanci era emerso che l'organo di controllo aveva sempre effettuato le verifiche contabili previste dal codice di rito, con cadenza trimestrale e nei primi giorni del mese successivo al trimestre di riferimento, utilizzando i dati contabili disponibili presso la sede aziendale.
Peraltro, di quanto accaduto dal dicembre 2012, epoca in cui venivano rassegnate le 10 dimissioni dei sindaci, gli stessi non potevano essere chiamati a risponderne. Peraltro il dott. aveva svolto la funzione sindacale per un periodo successivo e decisamente CP_5 inferiore agli altri due convenuti.
Il dott. chiamava in causa a manleva la in forza del rapporto CP_3 Controparte_17 assicurativo per la responsabilità civile professionale di cui alla polizza sottoscritta nel 1998.
Concludevano pertanto per il rigetto delle domande spiegate nei loro confronti e nel solo caso di condanna del dott. , lo stesso chiedeva accertarsi il diritto di essere manlevato CP_3 dalla compagnia assicurativa in virtù della polizza assicurativa.
Si costituiva in giudizio il dott. , depositando comparsa di costituzione e Parte_2 risposta, nella quale impugnava e contestava la ricostruzione operata dalla procedura concorsuale e chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte attrice poiché inammissibili, improcedibili e comunque infondate.
In particolare, parte convenuta evidenziava di aver rassegnato le dimissioni dalla carica sindacale già in data 10.04.2009, avendo quindi fatto parte dell'organo di vigilanza per un periodo limitato a poco più di un mese (avendo assunto la carica in data 26.02.2009).
Si rimarcava che il nome del convenuto non risultava in nessuna delle relazioni del collegio sindacale al bilancio di esercizio né tantomeno nei verbali delle riunioni dell'organo sindacale tenutesi con cadenza trimestrale.
Anche il convenuto eccepiva il decorso del termine di prescrizione Parte_2 dell'azione intentata nei suoi confronti con particolare riferimento all'azione dei creditori sociali, dal momento che la stessa curatela attrice aveva dedotto che l'insufficienza patrimoniale della fallita risaliva al 31.12.2005.
Nel merito, parte convenuta si difendeva ribadendo di non aver svolto nessuna attività nel brevissimo tempo di durata della carica sindacale e comunque difetterebbe la prova del nesso di causalità tra la presunta attività ascritta al ed i danni contestati dalla curatela. CP_3
Concludeva pertanto chiedendo una pronuncia di declaratoria della maturata prescrizione dell'azione di risarcimento ed in subordine comunque il rigetto della domanda nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio il convenuto , depositando comparsa di costituzione e Parte_3 risposta, nella quale eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento azionato dalla curatela attorea. Inoltre, il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione passiva, essendo ignoto allo stesso quanto avvenuto prima di assumere la carica di sindaco unico della fallita dal
31.12.2012 al 31.12.2015. Deduceva di aver eseguito la revisione legale della società in maniera sempre approfondita ed improntata alla massima prudenza.
Ciò posto, concludeva in prima battuta per la declaratoria dell'intervenuta prescrizione della domanda e comunque nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio la che contestava ogni avverso dedotto ed eccepiva Controparte_6
l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità ed, in ogni caso, l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, di ogni avversa domanda, di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Si costituiva in giudizio la depositando comparsa di Controparte_7 costituzione e risposta, nella quale in via preliminare evidenziava che lo stesso consulente di parte della curatela nella sua corposa relazione aveva escluso ogni ingerenza causale tra la 11 condotta asseritamente imprudente degli istituti di credito e gli atti di mala gestio degli amministratori della fallita nel fare ricorso ai finanziamenti bancari.
L'istituto di credito convenuto puntualizzava che proprio la ricostruzione della curatela escludeva qualsivoglia responsabilità della banca nella concessione abusiva del credito, atteso che il procedimento per la valutazione del merito creditizio che si struttura in determinati passaggi, nel caso di specie era stato inquinato da una falsa rappresentazione contabile di cui ai bilanci che aveva tratto in inganno l'ente erogante i diversi finanziamenti.
La banca convenuta richiamava inoltre le conclusioni della consulenza redatta da un proprio Per_ perito di parte prodotta in sede di opposizione allo stato passivo, nella quale il dott. così concludeva: “Sulla base dei risultati del “credit scoring” precedentemente esposti risulta evidente che, all'atto della concessione del finanziamento a medio e lungo termine con ammortamento graduale del capitale n.741591025, stipulato in data 20/01/2011 per rogito del Notaio dott. rep. n. 49240 racc. n. 25814, per originari € 4.000.000,00 da Persona_4 rimborsare in 10 anni mediante il pagamento di 120 rate mensili, la Parte_1 godeva di merito creditizio”.
In via preliminare, parte convenuta eccepiva il difetto di legittimazione attiva della curatela fallimentare ad esercitare l'azione per concessione abusiva di credito. E anche laddove si volesse riconoscere la legittimazione attiva della curatela comunque l'azione sarebbe irrimediabilmente coperta da prescrizione poiché l'erosione del capitale sociale secondo le stesse deduzioni della procedura concorsuale era percepibile al più dai creditori nel 2009 e l'azione era stata intentata soltanto nel 2020.
Nel merito non era stata provata da parte attrice nè la colpa della banca finanziatrice né tantomeno il nesso di causalità tra la presunta condotta illecita ed il danno prodotto alle casse sociali.
Concludeva pertanto chiedendo l'accoglimento della preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva, in subordine l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione e nel merito il rigetto della domanda esperita nei confronti dell'istituto bancario.
Si costituiva altresì la che eccepiva in via preliminare la Controparte_9 nullità dell'atto di citazione per manifesta genericità ed indeterminatezza anche della causa petendi che frustrava l'esercizio del diritto di difesa della banca convenuta. Eccepiva inoltre la prescrizione dell'azione spiegata a fronte di un finanziamento erogato nel 2011 con atto di citazione notificato nel maggio 2020.
Nel merito, l'istituto di credito insisteva sull'argomento che non era stata allegata né provata la condotta colpevole degli istituti bancari finanziatori né tantomeno del nesso causale tra tale asserita condotta e il danno cagionato alla società e ciò in ragione della circostanza che anche la sarebbe stata raggirata e tratta in errore dall'inattendibilità dei bilanci preordinata Pt_14 dall'organo gestorio, unico vero responsabile dell'illecito in contestazione.
Quanto all'erogazione del mutuo per 2 milioni di euro, la banca convenuta deduceva che l'istruttoria preliminare aveva evidenziato che “ era best performer in Parte_1 termini di redditività, con il più alto rapporto Ebitda/Fatturato = 9.36 % a fronte di una media del 5,16 % del campione”.
L'istituto di credito deduceva quindi di aver eseguito correttamente le valutazioni sul merito creditizio secondo i principi di sana e prudente gestione a fronte di dati contabili e prospettici che mostravano la capacità della società a sostenere gli impegni finanziari assunti. 12
Concludeva quindi chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare Controparte_26 il difetto di legittimazione attiva della curatela fallimentare, non potendo ritenersi l'azione esercitata come azione di massa, trattandosi di iniziativa giudiziaria che costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore. In via subordinata, chiedeva accertarsi il profilo della maturata prescrizione della predetta azione, sul presupposto dedotto dalla stessa curatela che l'erosione del capitale sociale risaliva al 2005.
Nel merito, sosteneva l'insussistenza dell'impianto accusatorio mosso dalla parte attrice, alla luce del fatto che i contratti bancari stipulati con l'istituto di credito risalivano a tempi piuttosto risalenti rispetto all'emersione dello stato di crisi (con la richiesta di concordato preventivo nel 2016) e comunque nessuno dei dati contabili palesati alla banca mostrava una situazione di difficoltà finanziaria della compagine societaria sovvenzionata. Peraltro i due contratti di mutuo stipulati presentavano, secondo parte convenuta, un regolare ammortamento almeno sino al 30.01.2015. La decideva poi di revocare ogni CP_10 affidamento alla fallita con comunicazione del 28.05.2015 ed il primo protesto veniva elevato in data 06.10.2015. Infine, ad avviso di parte convenuta, l'atto di citazione non conteneva nessuna deduzione né prova del nesso di causalità tra la condotta asseritamente negligente della banca ed il danno provocato alla compagine societaria.
Chiedeva pertanto accertarsi il difetto di legittimazione attiva della curatela fallimentare od in subordine sentenza di accertamento della prescrizione quinquennale dell'azione e nel merito il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio la , la quale per comprovare di aver rispettato i canoni Parte_7 della sana e prudente gestione nell'erogazione dei finanziamenti riportava contenuti tratti dalle delibere di approvazione delle operazioni di sostegno economico fino a giungere alla revoca totale degli affidamenti e delle linee di credito con delibera del 19.11.2015. Eccepiva in via pregiudiziale la carenza di legittimazione attiva della curatela fallimentare ed in via subordinata anche la prescrizione dell'iniziativa giudiziaria esperita nei confronti della banca. Nel merito insisteva sull'infondatezza della domanda, atteso che l'istituto di credito aveva erogato l'ausilio economico valutando con diligenza il merito creditizio della Parte_1
[...]
La banca convenuta rilevava che la situazione contabile posta a fondamento della richiesta di concordato preventivo presupponeva la veridicità di tali dati e la stessa fattibilità del piano era attestata da un professionista accreditato e soltanto con l'apertura della dichiarazione di dissesto era emersa l'esistenza di una contabilità diversa da quella ufficiale che era stata nascosta all'ente finanziatore.
Del tutto carente, secondo la banca convenuta, era poi l'allegazione specifica del nesso causale tra la condotta asseritamente negligente della banca ed il danno cagionato alle casse sociali, non essendo nemmeno stata specificata l'azione causale riconducibile ai singoli istituti di credito chiamati in causa in maniera indistinta.
Concludeva pertanto per la declaratoria di difetto di legittimazione attiva od in subordine per l'accertamento della prescrizione dell'azione e comunque nel merito per il rigetto della domanda esperita nei confronti dell'istituto di credito.
Infine si costituiva in giudizio la per azioni, Controparte_27 aderendo in prima battuta all'eccezione di prescrizione dell'azione già spiegata dalle altre parti convenute. 13
Nel merito, la banca deduceva che il sostegno finanziario in favore della fallita si era concretizzato in anticipazioni di crediti di clienti, senza aggiunta di liquidità. Tale condotta difficilmente poteva essere sussumibile nella fattispecie di concessione abusiva del credito e pertanto concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Inoltre, a seguito della chiamata in garanzia notificata dal convenuto , si Controparte_3 costituiva in giudizio che eccepiva la nullità della domanda di chiamata Controparte_17 in causa del terzo per genericità ed indeterminatezza del petitum con particolare riferimento alla mancata precisazione delle “operazioni configurabili come fonte di responsabilità” del Presidente del collegio sindacale convenuto. Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva per inoperatività della polizza invocata. Concludeva quindi chiedendo il rigetto della domanda ed in subordine in caso di accoglimento della domanda di condanna nei confronti di accertare che l'obbligo di manleva fosse limitato ad 1/3 di quello Controparte_3 previsto in polizza e con limite di franchigia pari al 10% del danno risarcibile.
Alla prima udienza di trattazione, il giudice istruttore dichiarava la contumacia dei convenuti e , ritualmente citati e non comparsi e venivano concessi i Controparte_1 CP_2 richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Veniva ammessa CTU contabile ed all'udienza del 28.03.2023 il giudice istruttore dichiarava l'estinzione parziale del giudizio instaurato dalla curatela fallimentare nei confronti di a spese compensate per intervenuta transazione. Controparte_6
Infine all'udienza del 20.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In prima battuta, il Collegio intende affrontare le diverse eccezioni preliminari prima di affrontare la complessa trattazione del merito della domanda.
Non tutti gli istituti di credito hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della curatela fallimentare a proporre l'azione per la concessione abusiva di credito, ben consapevoli che sul tema vi è stato un recente revirement della stessa Cassazione. Prima di illustrare gli approdi recenti della giurisprudenza di legittimità che hanno riconosciuto la legittimazione ad agire della curatela fallimentare, par lecito tratteggiare i caratteri peculiari della cennata azione.
Giova evidenziare che la cornice normativa di settore impone agli istituti di credito l'obbligo di sana e corretta gestione che si connota per la verifica diligente del merito creditizio sulla scorta di informazioni controllate ed adeguate.
Il sostegno finanziario alle imprese si pone come soluzione allo stato di crisi dell'impresa che anela al risanamento ed al ripristino della continuità aziendale per evitare il dissesto.
Quando però tale finanziamento è diretto a sovvenzionare una società in stato di squilibrio economico-patrimoniale e senza reali prospettive di risanamento, allora si configura la concessione abusiva di credito. Pertanto, l'erogazione del credito ad un'impresa societaria che versa in stato di illiquidità si appalesa come abusiva nella misura in cui non tiene in alcun conto delle concrete prospettive di risanamento dell'ente finanziato, non avendo quindi esaminato con la diligenza del bonus argentarius il merito creditizio della stessa.
In tal caso, la condotta dell'istituto di credito è diretta a mantenere in vita in modo artificioso un imprenditore in stato di dissesto, cagionando un danno al suo patrimonio pari all'aggravio del dissesto.
In caso di enti societari, la responsabilità per l'abusivo ricorso al credito grava sugli 14 amministratori, i quali pur consapevoli dello stato di crisi si fanno erogare credito per occultare il dissesto e proseguire l'attività caratteristica volta - in mancanza di una gestione conservativa dell'integrità del patrimonio - ad accumulare perdite.
Sotto il profilo quindi della legittimazione, la Corte regolatrice ha abbandonato la tesi che negava al curatore fallimentare la legittimazione ad agire sul presupposto dell'insostenibilità della tesi che l'ente sociale potesse cumulare in sé la qualità di autore e vittima dell'illecito (cfr. Cass. sez. un. n. 7030/2006).
Invero, a partire dall'arresto della Cassazione a sezioni unite n. 1641/2017, è mutato il paradigma, sdoganando il profilo della legittimazione del curatore fallimentare che continua a muoversi nel perimetro delle azioni ex art. 146 l. fall., pertanto l'azione esercitata nei confronti della banca conserva la peculiarità di essere un'azione di massa finalizzata a ricostituire la garanzia patrimoniale generica in favore dell'indistinto ceto creditorio danneggiato dal finanziamento abusivo che aggravando il dissesto ha reso irrecuperabili le pretese creditorie.
Non vi è più spazio per circoscrivere l'azione esperita nei confronti degli istituti di credito nell'ambito delle azioni individuali dei singoli creditori, invero la legittimazione del curatore alle azioni di massa (tra cui rientra anche quella esperita in questo giudizio contro gli istituti di credito convenuti) è il corollario del potere-dovere di gestione del patrimonio fallimentare, di cui l'organo della procedura è direttamente titolare.
L'eccezione quindi di carenza di legittimazione attiva della curatela è priva di pregio, come ribadito dall'ultimo arresto dei giudici della nomofiliachia, che sul tema dell'abusiva concessione di credito, hanno chiarito che la legittimazione del curatore fallimentare ad agire per la responsabilità risarcitoria correlata al danno patrimoniale sofferto dalla società finanziata poi fallita è la diretta conseguenza del ruolo dell'organo concorsuale che si atteggia a gestore ex art. 31 l.fall. del patrimonio dell'imprenditore fallito, dunque abilitato ad azionare ex artt. 42 e 43 l.fall. i diritti soggettivi già radicati nel patrimonio di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 29840 del 27.10.2023).
Va disattesa anche l'eccezione di nullità della citazione sollevata da alcuni dei convenuti.
L'eccezione è infondata alla luce delle argomentate difese assunte da ciascuno dei soggetti convenuti, ma soprattutto poiché la curatela ha articolato il libello introduttivo ascrivendo a ciascuno di questi ultimi, in ragione della qualità assunta come organo sociale della fallita, profili di responsabilità connessi a specifiche condotte, che escludono in radice il vizio di nullità della citazione.
Deve inoltre essere rigettata l'eccezione di prescrizione che invece è stata sollevata da tutti i convenuti.
Conviene motivare sul rigetto della predetta eccezione, operando la doverosa differenziazione circa la diversa qualità dei convenuti, atteso che l'azione di responsabilità è stata esperita non solo nei confronti degli organi sociali della fallita, ma è stata estesa - sul presupposto del concorso di responsabilità con l'organo gestorio - anche agli istituti di credito per la concessione abusiva dei finanziamenti erogati alla società che nella prospettazione attorea assume un rilievo causale nell'aggravamento del dissesto.
Come è ben noto nei confronti dei sindaci e del revisore unico la curatela fallimentare agisce ex art. 146 l. fall. (applicabile ratione temposir) sia con l'azione sociale di responsabilità che con quella dei creditori sociali. 15
In particolare i sindaci hanno eccepito che l'azione sociale di responsabilità si sarebbe prescritta una volta che l'atto di citazione è stato notificato nei loro confronti soltanto nel maggio 2020 a fronte di cariche sindacali cessate in data 21.01.2013 e per condotte commissive e/o omissive risalenti nella ricostruzione attorea al 2005.
La curatela fallimentare ha tuttavia controeccepito che le condotte di mala gestio ascritte all'organo sindacale sarebbero sussumibili nelle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 216- 217- 223 l. fall. e nella fattispecie di reato di cui all'art. 2621 c.c., nella forma del concorso di reato nella condotta attiva dell'organo amministrativo, con applicazione pertanto della previsione di cui al comma III dell'art. 2947 c.c. secondo la quale “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica all'azione civile”.
Nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, un illecito civile sia contestato quale fattispecie incriminatrice, qualora per il reato sia stabilito un più lungo termine di prescrizione, questo si applica all'azione civile di risarcimento, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato alla sola astratta previsione dell'illecito come reato (cfr. Cass. n.19566/2004; Cass. n.3865/2004).
Ne discende che la contestazione di ipotesi di reato quali la bancarotta fraudolenta peraltro aggravata dalla considerevole entità del danno - come nel caso in esame - che prevedono un trattamento sanzionatorio fino a quindici anni comporta che la prescrizione dell'azione civile deve essere parametrata a tale massimo edittale (pur volendo ammettere che l'illecito sia stato consumato già nel 2005, circostanza che è rimasta indimostrata per i motivi che si illustreranno di qui a poco).
E' priva di pregio anche l'eccezione spiegata nei confronti dell'azione dei creditori sociali, sul presupposto che lo stesso fallimento pretenderebbe di retrodatare l'erosione del capitale sociale al 2005,
Mette conto segnalare che l'azione dei creditori sociali (in questa sede azionata dalla curatela fallimentare che cumula la legittimazione ex art. 146 l.fall. dell'azione sociale di responsabilità e di quella appunto dei creditori sociali) è soggetta ad un termine di prescrizione quinquennale, che decorre dal momento in cui si palesa l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti (art. 2394 cod. civ., comma 2, che subordina la proponibilità dell'azione al manifestarsi dell'evento dannoso), momento che, non coincidendo con il determinarsi dello stato di insolvenza, ben può risultare anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento.
Ed infatti la responsabilità degli amministratori e dei sindaci della società verso i creditori si ricollega ad un'insufficienza del patrimonio sociale, imputabile a colpa degli stessi.
La nozione di insufficienza patrimoniale si desume dalla lettera dell'art. 2394 c.c. ed è comunemente individuata nella eccedenza delle passività sulle attività, ovverosia in una situazione in cui l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, è insufficiente al loro soddisfacimento. Si è sottolineato che tale situazione non coincide con la perdita integrale del capitale sociale, dal momento che quest'ultima evenienza può verificarsi anche quando vi è un pareggio tra attivo e passivo e, quindi, tutti i creditori potrebbero trovare di che soddisfarsi nel patrimonio della società.
D'altra parte, l'insufficienza patrimoniale è una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dalla L. Fall., all'art. 5, come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell'impossibilità di far fronte ai propri 16 debiti ancorchè il patrimonio sia integro, ovvero, all'opposto, presentare un'eccedenza del passivo sull'attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste per continuare ad operare.
L'orientamento da tempo affermatosi nella giurisprudenza, e largamente seguito in dottrina, ritiene che la prescrizione dell'azione ex art. 2394 c.c. debba iniziare a decorrere dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale divenga oggettivamente conoscibile dai creditori (cfr. Cass.
6.10.1981, n. 5241; Cass. 7.11.1997, n. 10937 cit.; Cass. 28.5.1998, n. 5287; Cass. 5.7.2002,
n. 9815; Cass. 18.1.2005, n. 941).
Consegue quindi, per esempio, ove sia incontroverso tra le parti che l'insufficienza patrimoniale si sia verificata per le perdite maturate nel corso dell'esercizio sociale chiuso a fine anno e che di essa fosse possibile per ogni creditore avere cognizione con l'esame del bilancio di tale esercizio, la decorrenza della prescrizione non può farsi coincidere con la data di chiusura dell'esercizio per il solo fatto che ad essa fa riferimento la rilevazione dei dati contenuta nel documento di bilancio, dovendosi al contrario tenere conto della data in cui il bilancio è stato pubblicato nel Registro delle Imprese, e dunque reso conoscibile ai terzi ex art. 2435 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 17/05/2013, n. 12065 curatore del C. Controparte_28
P.G. e altri Fisco on line, 2013).
Assume la Suprema Corte, con orientamento consolidato, che: “L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l. fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa” (Cass. civ. sez. I sent. 04/12/2015, n. 24715).
Tale approdo della giurisprudenza di legittimità implica un preciso onere probatorio a carico dell'amministratore o del sindaco convenuto che eccepisce la prescrizione dell'azione ex art. 2394 c.c. che consiste nella “deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza” dai quali desumere che effettivamente fosse oggettivamente percepibile lo stato di incapienza patrimoniale per vincere la presunzione che fa decorrere l'effetto estintivo della prescrizione dalla dichiarazione di fallimento.
Orbene, le parti convenute hanno ritenuto di assolvere il proprio onere probatorio sostenendo che la presunzione di decorrenza della prescrizione dalla dichiarazione di fallimento fosse superata dalla circostanza che l'insufficienza patrimoniale era già percepibile dai creditori sociali con l'approvazione del bilancio al 31.12.2005.
Ma la conclusione a cui giunge la curatela fallimentare per denunciare l'erosione del capitale sociale già nel lontano 2005 è il frutto della necessaria riclassificazione dei bilanci con l'emersione di poste attive ritenute inattendibili o che avrebbero dovuto riportare importanti 17 operazioni di svalutazione, pertanto è insostenibile che i creditori sociali potessero desumere dal bilancio al 2005 - che peraltro riporta un patrimonio netto positivo - l'insufficienza patrimoniale della società, ignorando all'evidenza gli artifici contabili che peraltro non risultano nemmeno evidenziati nel corso della procedura di concordato preventivo.
Infine, destituita di fondamento è anche l'eccezione di prescrizione spiegata da tutti gli istituti di credito convenuti, che la fanno retroagire dalla data di concessione del finanziamento asseritamente abusivo secondo la tesi della curatela attrice.
Ebbene, al di là di ogni considerazione (pure svolta dalla difesa della Curatela) sull'applicabilità nella specie del termine prescrizionale più lungo, previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c., sull'assunto che nella fattispecie è ravvisabile un fatto penalmente illecito, punito e previsto dall'art. 218 L.F., , appare dirimente che la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per abusiva concessione di credito, quantomeno di quella extracontrattuale, deve farsi risalire alla dichiarazione di fallimento (nella specie risalente al
2017), in applicazione del principio consolidato, dettato in tema di azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., in quanto «solo con la dichiarazione di fallimento si è reso evidente ai terzi lo stato di insolvenza della società posto che l'erogazione del credito ed il mantenimento degli affidi permettevano alla società di "galleggiare" su un tessuto economico e patrimoniale gravemente deficitario […] che ben difficilmente poteva essere rilevato dai terzi non addentro al meccanismo finanziario che supportava la società […]; quindi, rispetto a costoro, solo con la dichiarazione di fallimento si è palesato lo stato di insolvenza» (così, in un caso analogo, Cass. n. 1387 del 18.1.2023).
Per completezza va osservato che anche con riguardo dell'azione risarcitoria contrattuale, da "contatto sociale qualificato" (tenuto conto del titolo di responsabilità verso la società - che secondo la Cassazione è precontrattuale ex art. 1337 c.c. - ove si assuma che la banca abbia «contrattato senza il rispetto delle prescrizioni speciali e generali che ne presidiano l'agire, dolosamente o colpevolmente disattendendo gli obblighi di prudente ed accorto operatore professionale ed acconsentendo alla concessione di credito in favore di un soggetto destinato, in caso contrario, ad uscire dal mercato» - o, più propriamente, contrattuale ex art. 1218 c.c. - «ove sia imputata alla banca la prosecuzione di un finanziamento in corso» -: cfr. Cass. n. 18610 del 30.6.2021), si perviene alla medesima soluzione, in applicazione dei principi in tema di danni lungolatenti, dovendosi aver riguardo non al momento dell'inadempimento (o della condotta) e neanche al c.d. danno-evento (costituito dalla falsa apparenza di solvenza idonea a consentire la permanenza dell'impresa sul mercato e la prosecuzione dell'attività in perdita), bensì al momento della materiale percezione da parte del danneggiato del c.d. danno-conseguenza (rappresentato dal danno derivante dalla dichiarazione di fallimento), oggettivamente percepibile a distanza di tempo dall'effettivo evento dannoso, ragion per cui anche il termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 cit., dell'azione risarcitoria contrattuale può farsi decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento.
Venendo al merito della controversia, la presente azione si propone di allegare e provare i profili di responsabilità degli organi di gestione e di controllo della fallita, che nella tesi della curatela fallimentare ha visto aggravarsi il proprio dissesto anche per la dissennata concessione abusiva di mezzi finanziari erogati da diversi istituti di credito.
Pertanto la complessità della presente iniziativa giudiziaria non è determinata soltanto dal cospicuo numero di soggetti convenuti, ma è correlata anche alla scelta di impostare l'atto 18 introduttivo sul postulato corroborato dagli esiti della consulenza tecnica di parte della erosione del capitale sociale risalente al 2005 e quindi a distanza di oltre quindici anni dalla dichiarazione di fallimento.
Le vicende che interessano la prendono origine da quando la stessa Parte_1 negli anni 60 del secolo scorso era un'impresa individuale per assumere la forma dell'ente societario nel 1997 ed affermarsi nel settore della distribuzione dei prodotti petroliferi, divenendo una delle principali realtà imprenditoriali del meridione d'Italia fino a gestire un numero importante di impianti di distribuzione di carburante (ben 24).
Come una società così affermata, che aveva conquistato uno spazio di mercato di rilievo anche per gli accordi commerciali con le società Ip ed AGIP che garantivano notevoli volumi di affari, abbia potuto sopravvivere per oltre 15 anni sulla base di artifici contabili resta un teorema che non ha trovato riscontro probatorio nell'evoluzione processuale di tale giudizio.
Invero, la curatela che ha calibrato l'intero libello introduttivo sul contenuto della consulenza tecnica di parte non si è resa conto della insuperabile carenza documentale che è stata evidenziata dal CTU nominato dal Tribunale per accertare l'esatto momento in cui si sarebbe verificata l'erosione del capitale sociale e quindi prodotto il danno conseguente all'esercizio di un'attività non improntata ad una gestione conservativa.
Né tantomeno può dirsi che in sede di ammissione della CTU sia stato conferito un mandato peritale di natura esplorativa, poiché come spiega puntualmente il CTU, dott. nel Per_5 corso dell'analisi della documentazione prodotta dalla curatela nel rispetto dei termini delle preclusioni istruttorie, lo stesso si accorgeva che tali documenti “non sono stati depositati per intero bensì ne sono stati depositati solo ed esclusivamente alcuni estratti che non risultano essere sufficienti per una valutazione complessiva, precisa e puntuale della situazione patrimoniale societaria e, di conseguenza, per la determinazione dello stato di insolvenza dovuto alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale” (cfr. pag. 19 della CTU allegata in atti).
Ed invero come ribadito anche negli scritti conclusionali di alcuni convenuti i documenti, denominati dalla Curatela come “doc. 23: Libro Giornale 2005-2015 e doc. 24: Partitari 2005-2015” non riportano i dati indicati nel titolo del documento. Ad esempio, il doc. 23 si compone di n. 18 fogli sciolti di (una parte di) quello che dovrebbe essere il Libro Giornale della fallita ed il doc. 24 si compone di n. 20 fogli sciolti di (una parte di) quelli che dovrebbero essere i mastrini di sottoconto della fallita.
All'incompletezza della documentazione contabile prodotta dalla curatela fallimentare, le controparti hanno opposto un netto dissenso alla produzione della documentazione contabile integrativa nel corso delle operazioni peritali, come si evince agevolmente dal verbale di udienza del 28.03.2023 in cui il giudice istruttore aveva invitato i convenuti a prestare il consenso alla documentazione prodotta dalla curatela con la memoria del 23.01.2023 quando era stata abbondantemente superata la barriera delle preclusioni assertive ed istruttorie.
Pertanto, il dott. non ha potuto che limitarsi a rappresentare che “sulla base della Per_5 documentazione tempestivamente depositata in atti dalle parti in causa, non è possibile arrivare a determinare con certezza e precisione il momento in cui il capitale sociale si è eroso fino ad assumere un valore inferiore ai limiti legali tale da determinare lo stato di insolvenza della società poi fallita, ragion per cui, a sommesso avviso dello scrivente, non è possibile dare risposta al mandato peritale” (cfr. pag. 18 della CTU in atti) e quindi non ha nemmeno potuto “valutare quello che è il danno subito dall'attore e, di conseguenza, 19 rispondere al quesito peritale” (cfr. pag. 21 della CTU).
Ne consegue che il primo addebito relativo al danno da prosecuzione dell'attività nonostante l'erosione del capitale sociale già al 31.12.2005 ascritto agli amministratori (di diritto e di fatto) ed ai componenti del collegio sindacale ed al revisore unico ed accertato dalla consulenza di parte della curatela fallimentare (che va intesa come mera allegazione difensiva, priva di autonomo rilievo probatorio, cfr. da ultimo Cass. n. 1614/2022) che ha avuto accesso alla ingente quantità di documenti contabili societari non ha trovato riscontro negli esiti della CTU per la predetta carenza documentale imputabile esclusivamente a chi ha incardinato il presente giudizio.
I tentativi della curatela di addebitare la colpa all'incapacità del perito nominato dal Tribunale, invocandone la sostituzione, si scontrano con il dato insuperabile che in una fattispecie di tale complessità nella quale la presunta asserita erosione del capitale sociale è registrata a distanza “siderale” dalla dichiarazione di fallimento è assolutamente indispensabile l'analisi accurata non solo della documentazione bilancistica, ma anche di tutti i documenti contabili, dal libro giornale ai mastrini dei conti anche in ragione delle difformità denunciate dallo stesso CTP.
Pertanto insistere che un altro CTU avrebbe potuto portare a compimento l'incarico peritale significa non prendere atto che la carenza documentale in una fattispecie che presenta i suddetti connotati è un dato esiziale che prescinde dalle capacità e dalla perizia del tecnico contabile ed attiene ad un profilo di inadeguato assolvimento del proprio onere probatorio.
Il Collegio ritiene che non sia stato adeguatamente provato nemmeno il secondo addebito ascritto agli amministratori ed all'organo di vigilanza relativo ad una presunta ingente distrazione di poste attive.
La tesi di parte attrice muove dalla considerazione che le scritturazioni contabili contenute nel conto denominato “clienti c/corrispettivi” rappresentano delle appostazioni fittizie e ciò sull'assunto che tale conto riporta poste attive nei confronti di indeterminati ed innominati
“clienti”, ma soprattutto si incrementa dal 2005 in poi a dismisura fino a raggiungere l'importo “stratosferico” di oltre 13 milioni di euro (tenuto conto peraltro del complessivo volume di affari della fallita).
Secondo la curatela, l'inopinata scelta di stralciare dalla contabilità tale voce di crediti che aveva raggiunto la soglia al 14.01.2015 di € 13.809.636,44 disvelerebbe la finalità distrattiva, in quanto tali crediti ove esistenti sarebbero stati incassati senza invero farli transitare nelle casse della società.
L'allegazione di parte attrice però si mostra ambivalente e non fornisce elementi di prova univoci a tratteggiare la contestata condotta distrattiva degli organi sociali.
Ed infatti se per corroborare l'ipotesi della erosione del capitale sociale la curatela sostiene che in questo conto “clienti c/corrispettivi” erano confluite poste attive che in bilancio servivano ad occultare l'erosione del capitale sociale, trattandosi di crediti inesistenti o comunque che dovevano essere sottoposti ad un attento vaglio critico che ne imponeva una doverosa e consistente svalutazione, di contro le medesime poste attive assurgono al rango di prova della distrazione e quindi certamente esistenti, una volta che vengono stralciate dalla contabilità nel 2015.
Si riporta testualmente il passaggio di cui a pag. 30 dell'atto di citazione: “…l'opera di falsificazione della contabilità sopra descritta ha avuto il duplice scopo di occultare sia la 20 perdita integrale del capitale sociale (verificatasi sin dal 31.12.2005), che la stratosferica distrazione di somme di denaro dalle casse della società fallita ad opera dell'organo gestorio, quantificabile in un importo pari, almeno, al valore dei crediti riportato nel conto
“clienti c/corrispettivi” (euro 13.809.636,44).
Resta il dilemma che non sembra sciolto dalla curatela attrice circa la reale portata ed incidenza di tale scritturazione contabile sotto il profilo della responsabilità ascrivibile all'organo amministrativo ed a quello sindacale che non avrebbe esercitato il doveroso ruolo di vigilanza.
Sostenere che trattasi di posta attiva inattendibile funzionale soltanto a generare l'artificio contabile per evitare di porre la società in liquidazione già dal lontano 2005 è operazione ermeneutica incompatibile con quella di ritenere che quei crediti sarebbero realmente esistenti e sarebbero stati oggetto di incasso senza passare nella contabilità ufficiale e quindi nelle casse della fallita.
Negli scritti conclusionali la curatela offre un'altra possibile spiegazione per giustificare l'ingente distrazione contestata e cioè che tale voce attiva contemplerebbe crediti realmente esistenti ma sostanzialmente dissipati “in quanto non fatti valere (non a caso, nessuna iniziativa è risultato essere stata attivata per il recupero degli stessi), anche in tal caso con una corrispondente perdita per la società” (cfr. pag. 41 della comparsa conclusionale di parte attrice).
Non è chi non veda che sulla base di tali contraddittorie allegazioni ed in mancanza di un accertamento peritale che avrebbe potuto fare luce anche su tali aspetti non vi sono le condizioni per affermare l'univoca responsabilità dell'organo amministrativo.
Una cosa è ritenere che la gestione contabile è strutturata in modo tale da far confluire gli incassi dei crediti senza registrarli in contabilità e quindi farne oggetto di illecita distrazione, altra cosa è non attivarsi per il recupero delle stesse poste creditorie di cui non si menziona nell'atto introduttivo nemmeno se trattasi di crediti deteriorati, non esigibili o di difficile esazione (poiché non si conosce l'identità degli stessi creditori), così causando il danno patrimoniale della loro dissipazione.
Come si desume da quanto appena menzionato, muta lo stesso paradigma dell'atto di mala gestio, che in un caso dovrebbe essere sussunto in un comportamento attivo confluito in una cornice di gestione contabile strutturata per sistematiche distrazioni e nell'altro si atteggia ad illecito omissivo connotata dalla negligenza di non procedere ad attivare le indispensabili operazioni di recupero delle poste attive, che produce il danno della dispersione delle stesse.
Si ribadisce pertanto che in difetto di elementi di prova univoci (anche in questo caso la curatela si rimette alle valutazioni del tecnico di parte senza che le conclusioni dello stesso siano state confermate dagli esiti della CTU per i motivi ampiamente suesposti), il Collegio non può che determinarsi per il rigetto anche di questa parte della domanda.
Diversamente merita accoglimento la domanda di condanna degli amministratori (di fatto e di diritto) relativa all'atto di mala gestio consistito nell'accredito mediante bonifico bancario in data 20.02.2015 dell'importo di € 250.000 in favore della società svizzera “IntaCapital Swiss s.a.” privo di alcuna giustificazione contabile, che resta quindi non sorretto da un profilo causale che lo riconduca al soddisfacimento di interessi sociali.
La mancata costituzione in giudizio dell'organo amministrativo non ha consentito nemmeno di raccogliere le giustificazioni causali che avrebbe potuto fornire l'autore dell'ordine di bonifico e quindi apprezzare le ragioni sottese all'accredito di una cospicua somma che va a depauperare il patrimonio sociale. 21
Di tale atto dispersivo del patrimonio sociale è chiamato a rispondere non solo l'amministratore di diritto, , ma anche l'amministratore di fatto, Controparte_1 CP_2
che, invero agisce sulla base di una amplissima procura speciale così denominata (cfr.
[...] allegato all'atto di citazione, sub. doc. 80) che invero gli attribuiva un potere gestorio di fatto
- esteso a qualsivoglia ambito amministrativo - continuativo e non occasionale, in sostanziale affiancamento alle strategie gestionali assunte dal padre . Controparte_1
Come si evince dalla stessa procura speciale, la gestione finanziaria dei conti correnti della fallita è stata demandata allo stesso , delegato ad operare come il vero CP_2 dominus della società (cfr. pagg.
1-2 della predetta procura speciale) che abilitava lo stesso ad ogni tipo di operazione sui conti correnti bancari e quindi anche quella in contestazione.
La dimostrazione dello svolgimento delle funzioni gestorie da parte di , in CP_2 maniera non occasionale bensì continuativa (secondo i canoni che qualificano l'amministrazione di fatto come tratteggiata secondo un orientamento ormai consolidato della Cassazione, cfr. da ultimo Cass. n. 7864/2024) è stata ulteriormente comprovata dall'operazione negoziale di assoluta rilevanza gestoria che riguarda la cessione in affitto di un rilevante ramo di azienda, che ha visto come colui che non solo ha agito CP_2 per nome e per conto della fallita ma ha intessuto e curato le trattative ed i rapporti negoziali funzionali alla complessa operazione intercorsa con la società (come dimostrato P_ dalla corrispondenza prodotta in atti dalla curatela fallimentare).
Resta da scrutinare l'ultimo atto di mala gestio contestato agli amministratori ed al sindaco unico, dott. , in concorso con , che però ha definito la propria Parte_3 P_ posizione processuale con atto transattivo.
Trattasi del contratto di affitto di ramo di azienda e dei negozi collegati che nella ricostruzione della curatela è stato ordito al fine di danneggiare il patrimonio della fallita e quindi i suoi creditori sociali.
Invero con atto notarile del 20.11.2015 la concedeva in affitto a Parte_1
per 12 anni il ramo di azienda costituito da n.8 stazioni di rifornimento di P_ carburante.
A titolo di corrispettivo la conduttrice si impegnava a versare alla proprietaria un canone di € 15,00 oltre IVA per ogni chilolitro di carburante erogato dai predetti impianti con cadenza mensile.
Le parti convenivano che la conduttrice dovesse corrispondere in via anticipata la somma di € 606.151,93 oltre IVA al momento di iscrizione di ipoteca di primo grado a favore di P_ per l'importo di € 700.000 sugli impianti di Atripalda, Roccapiemonte ed Olevano sul
[...] Tusciano. In aggiunta si prevedeva anche il pagamento una tantum della somma di € 150.000 per il conseguimento dell'obiettivo di vendita pari a 118.000 chilolitri di carburante.
Al contratto di affitto di ramo di azienda si accompagnava la sottoscrizione di un contratto di somministrazione ed appalto di servizi con il quale affidava alla proprietaria degli P_ impianti la gestione degli stessi. Sempre nella medesima data, sottoscriveva altresì P_ una scrittura privata nella quale si stabiliva che il corrispettivo da versare a titolo di canoni anticipati e quello per il premio di produzione (una tantum) non sarebbe stato corrisposto alla proprietaria “in quanto quest'ultima ha reciproche ragioni di debito nei confronti di P_
, con compensazione anche del debito pari ad € 183.000 che gravava sulla concedente
[...] nei confronti di per aver fruito di attività consulenziali procuratele da quest'ultima. P_ 22
Infine, veniva stipulato atto di “Costituzione di ipoteca volontaria” con la quale si concedeva alla società affittante una garanzia ipotecaria di primo grado per l'importo di € 700.000 gravante su n. 3 impianti di proprietà della fallita.
Tale complessa operazione strutturata in un articolato collegamento negoziale di atti alla quale la curatela fallimentare si era opposta subito dopo la dichiarazione di fallimento al fine di ottenere una pronuncia che dichiarasse l'invalidità o comunque la natura simulata o in estremo subordine la risoluzione del vincolo negoziale (avendo peraltro ottenuto anche una tutela cautelare dal Tribunale di Nocera Inferiore che aveva disposto il sequestro giudiziario del ramo di azienda interessato), secondo la prospettazione di parte attorea, aveva contribuito a ritardare l'emersione della crisi della fallita, ostacolando la liquidazione dell'attivo costituito dall'intera azienda di proprietà della e così riducendo in maniera Parte_1 sensibile il valore dell'organismo aziendale che veniva liquidato, in danno dei creditori sociali, in maniera nettamente inferiore al valore che lo stesso aveva prima della dichiarazione di fallimento.
Il danno così cagionato al patrimonio sociale ed ai creditori sociali conseguente alla ritardata liquidazione dell'organismo aziendale della fallita doveva essere parametrato, secondo parte attrice, alla differenza tra il valore dell'azienda come stimato dal perito designato dalla curatela all'esordio della procedura fallimentare in € 5.812.856,22 ed il prezzo di liquidazione del complesso aziendale posto a base della vendita in sede fallimentare di € 3.105.000, “oltrechè nei costi di cui la curatela è stata gravata per la custodia degli impianti concessi in affitto a dall'apertura del fallimento alla cessione degli stessi, pari ad P_ euro 186.449,53”.
Nel costituirsi in giudizio, ha respinto la ricostruzione di parte attrice, escludendo P_ che vi fosse una qualsivoglia partecipazione nella contestata condotta di mala gestio, ed all'uopo riportava l'interpretazione che dell'intera operazione negoziale in esame aveva fornito il Commissario Giudiziale che aveva così riassunto la logica dei diversi contratti conclusi tra le parti: “…negozi giuridici in essere con ... rappresentavano lo P_ strumento essenziale oltre che determinante per consentire alla Società proponente il prosieguo dell'attività di impresa e dunque la realizzazione della dichiarata continuità aziendale concretante il miglior soddisfacimento dei creditori”.
In particolare, la società convenuta stigmatizzava le aporie insite nella stessa tesi della curatela attrice che denunciava la fittizietà di quei contratti che avrebbero paralizzato una più agevole liquidazione del complesso aziendale in sede fallimentare, senza però ricorrere allo strumento che l'avrebbe agevolmente liberata dal “giogo” costruito ad arte da e cioè P_ il potere di recesso ex art. 79 l. fall..
In ordine all'addebitato concorso a ritardare l'emersione del dissesto, parte convenuta adduceva che i contratti erano stati sottoscritti in data 20.11.2015 a due mesi di distanza dalla presentazione della domanda di concordato preventivo in bianco, evidenziando che in ragione di quei contratti determinati costi (quali quelli connessi all'IRBA) erano stati trasferiti alla affittante e comunque con la suddetta operazione negoziale la fallita si era sgravata di un'importante debitoria accumulata negli anni nei confronti della propria fornitrice.
Secondo la società , non reggeva la tesi della perdita di valore connessa al ritardo P_ nella liquidazione dell'attivo fallimentare;
invero la stima resa dal perito dott. Per_6 risaliva, a differenza di quanto sostenuto da controparte, al dicembre 2018, laddove lo svilimento del patrimonio aziendale doveva essere causalmente ricondotto alle tipiche vicende della procedura fallimentare, non ravvisandosi alcun nesso causale con l'operazione 23 negoziale conclusa con . P_
Invero, il Collegio non condivide la tesi di parte attrice secondo la quale la complessa operazione negoziale che aveva il suo fulcro nell'affitto del ramo di azienda della fallita fosse preordinata a favorire ed a danneggiare la P_ Parte_1
Invero, la tempistica relativa alla stipulazione dei suddetti contratti a ridosso della domanda di concordato preventivo in bianco fotografa in maniera cristallina la situazione di crisi in cui versava la la quale mediante l'affitto del ramo di azienda ed i contratti Parte_1 collegati, che di certo ne limitavano gli effetti, riusciva in qualche modo a garantire un minimo di continuità aziendale come peraltro espressamente riconosciuto dallo stesso
Commissario Giudiziale.
L'operazione aveva poi avuto il merito di neutralizzare l'ingente debitoria nel frattempo accumulata con la propria fornitrice, la quale si era pure accollata una serie di costi (quelli connessi all'IRBA) che altrimenti sarebbero dovuti gravare sulla Parte_1
Ma pur volendo ammettere che il contratto di affitto di ramo di azienda come congegnato con la peculiarità che la gestione degli 8 impianti rimaneva in capo alla fallita e che non incassava nemmeno i canoni convenuti in anticipo per la pregressa debitoria con , di certo non P_ è condivisibile l'assunto di parte attrice che pretende di quantificare il presunto danno (ma si ribadisce che difetta la prova del nesso causale che ne costituisce antecedente logico e giuridico) nella differenza tra il valore di stima del complesso negoziale come computato nella perizia del dott. ed il prezzo di vendita realizzato nel corso della procedura. Per_6
Il deprezzamento non può essere ascrivibile in maniera preponderante al ritardo nella liquidazione dell'intero organismo aziendale anche in ragione delle controversie instaurate dal fallimento nei confronti di (ritardo a cui contribuisce la stessa curatela attorea, P_ che dopo l'emissione del sequestro giudiziario non si attiva tempestivamente per introdurre il merito della causa, incappando pertanto nella declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore) ma è la fisiologica ed inevitabile conseguenza delle vicende connesse alla liquidazione fallimentare che comportano il progressivo svilimento del prezzo al fine di reperire l'aggiudicatario, che infatti si era aggiudicato l'organismo aziendale con un'offerta poco superiore al minimo.
Resta da delibare la domanda spiegata dalla curatela fallimentare nei confronti degli istituti di credito.
In primis, il Collegio evidenzia che la condotta di concessione abusiva del credito non è ascritta ad un unico imprenditore bancario, ma viene estesa a tutti gli istituti di credito bancario (ben 5 quelli convenuti nel presente giudizio) con i quali la fallita aveva intrattenuto rapporti di finanziamento.
L'iniziativa giudiziaria così incardinata rischia di apparire prima facie come un tentativo di colpire nel mucchio che però in concreto si scontra con il dato rimasto indimostrato che le banche avessero tutte agito in violazione del principio di sana e prudente gestione nella concessione dei finanziamenti.
Secondo la curatela fallimentare, gli istituti bancari convenuti avevano - peraltro in un arco di tempo lungo - dapprima concesso alla società rilevanti linee di credito, e, successivamente, sino almeno al 2015, avevano proseguito a sostenere la stessa compagine in palese violazione delle più elementari regole previste in materia di attività creditizia, nonostante potessero disporre di elementi idonei a rilevare l'integrale perdita del capitale della stessa sino 24 dall'esercizio 2005 o, almeno, dall'esercizio 2007.
Il Collegio ritiene che tale tesi si dimostra fallace nella convinzione che gli istituti di credito fossero nelle condizioni di percepire il reale stato di dissesto della fallita che secondo la curatela risaliva al 2005 (o almeno al 2007) e che non deve ignorarsi non è stato oggetto di accertamento peritale in questo giudizio per le motivazioni surriportate.
E potrebbe bastare questo rilievo per rigettare la domanda, tenuto altresì conto che anche nel corso del concordato preventivo non era emersa la circostanza che la crisi economica e finanziaria della fallita doveva essere retrodatata ad oltre dieci dallo stesso concordato.
Ma conviene soffermarsi sull'intera costruzione accusatoria sulla quale verte la citazione nei confronti degli istituti di credito per disvelarne la debolezza.
Sostiene la curatela attrice che “non potevano, dunque, gli istituti convenuti, non avvedersi della totale inattendibilità di simili scritture contabili: sintomo questo, a tutto concedere, della impossibilità, per la società, di fare fronte in maniera regolare alle obbligazioni che su di essa gravavano…La diligente e corretta valutazione di tutti gli elementi sopra ricordati, al par.
3.1.2.1.1 e, comunque, delle anomalie contabili pure sopra indicate al par. 3.2.1, avrebbe dovuto condurre gli istituti di credito convenuti a prendere atto della perdita del capitale sociale della dall'anno 2005 [valore negativo del patrimonio netto Parte_1 effettivo pari a euro (-) 7.334.584,00] o, a tutto concedere, dall'anno 2007.
Si è ripetutamente rilevata, infatti, la ingentissima sottostima dei debiti bancari iscritti nel bilancio 2007 (euro 5.35.652) rispetto alle risultanze dei saldi debitori degli estratti conto prodotti e mai contestati (euro 12.794.814,25), pari a euro 6.981.420,52, con la conseguenza che, anche a voler considerare esclusivamente questo dato, il patrimonio netto della società si sarebbe attestato su valori negativi per (-) 3.134.652,52.”
Ciò che davvero non convince è l'insistenza con la quale la curatela muovendo da un assunto che è il portato di un indagine peritale di parte effettuata ex post (erosione del capitale sociale dal 2005) possa ritenere che tutti e 5 gli istituti di credito convenuti fossero nelle condizioni di percepire lo stato di dissesto in cui versava una società che si era accreditata sul mercato come una realtà imprenditoriale di assoluta importanza nel meridione d'Italia.
L'affermazione nemmeno in forma dubitativa che si legge negli scritti conclusionali della curatela è decisiva per orientare la decisione nel caso di specie: “Può serenamente affermarsi, quindi, che un soggetto con competenze qualificate, quale è un istituto di credito, non avrebbe potuto non accorgersi, con riferimento agli esercizi 2005, 2006 e 2007, che i bilanci della compagine poi dichiarata fallita non esponevano in alcun modo un quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, la cui rappresentazione contabile era tutt'altro che veritiera” (cfr. pag. 51 della comparsa conclusionale di parte attrice).
A questo punto urge chiedersi se l'obbligo di sana e prudente gestione a cui è chiamato l'imprenditore professionale nel settore del credito per valutare il merito creditizio di un impresa imponga non solo l'esame dei bilanci che apparentemente descrivono una situazione di equilibrio finanziario nonostante il forte indebitamento che è compensato però da un'impalcatura consistente di crediti, ma soprattutto lo sforzo di andare a “spulciare” la mole ingente di documentazione contabile (che si ribadisce per la quantità non è stata nemmeno prodotta in questo giudizio) a far data dal 2005 ed almeno fino al 2015 per rilevarne la sostanziale inattendibilità. 25
Il punto di caduta della tesi della curatela può essere quindi ravvisato nella falsità delle rappresentazioni contabili contenute nei bilanci della fallita e nel resto della copiosa documentazione contabile che se non poteva essere percepita dagli istituti di credito che di certo non possono essere chiamati alla riclassificazione dei bilanci (non potendo disporre dell'integrale documentazione societaria utile allo scopo), comunque resta un dato non acclarato nel presente procedimento e che costituendo il presupposto della domanda ne comporta l'inevitabile rigetto.
Non vi è dubbio che il tema della concessione abusiva di credito si appalesa estremamente scivoloso ed ambivalente sol che si consideri che nella situazione patologica di crisi la necessità di ricorrere ai finanziamenti bancari da parte dell'impresa e quindi a quelle risorse di liquidità che non sono nelle casse sociali potrebbe essere l'ancora di salvezza per uscire dal pantano del dissesto, semprechè tale situazione deficitaria non sia stata artatamente occultata al “bonus argentarius”.
Invero proprio l'auspicato risanamento che passa per il sostegno finanziario diventa un esito prevedibile a fronte di una situazione contabile e di prospettiva non pregiudicata come appariva (anche se fittiziamente) dai dati contabili della fallita.
Anche perché se è vero che l'imprenditore bancario viene chiamato a rispondere per l'esercizio negligente della propria diligenza professionale, non si può ignorare che una parte del danno che si ritrova nello sbilancio fallimentare è costituito proprio da quei crediti concessi quando bisognava revocare gli affidamenti.
Negli scritti conclusionali, la ha rimarcato che anche dopo il Controparte_7 contestato sostegno finanziario è stata presentata domanda di concordato preventivo in continuità diretto al risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa assicurando il riequilibrio finanziario su concrete prospettive di recupero.
L'istituto di credito ha quindi dedotto: “I dati necessari e propedeutici all'immissione di nuova finanza sono stati convalidati dalle varie relazioni che si sono susseguite nelle fasi di vita della società, nonché dalla serie di pareri che sono stati rilasciati da accreditati professionisti (Advisor che ha contribuito alla redazione del piano di concordato,
[...] e all'esperto designato nella persona Parte_15 del Dott. – tutti incaricati dalla società in bonis e oggi non chiamati in Persona_7 causa) che hanno attestato:
(i) la veridicità e solidità dei dati aziendali;
(ii) un piano di risanamento fattibile che, lungi dal dimostrare uno stato di crisi irreversibile, era finalizzato al perseguimento di concrete prospettive di ripresa dell'impresa finanziata con conseguente vantaggio per tutti i creditori”.
In buona sostanza, l'argomentazione difensiva degl'istituti di credito convenuti ruota introno alla circostanza che lo stato di crisi irreversibile della fallita non era stato percepito nemmeno nel corso della procedura concordataria ed è risultato esclusivamente accertato in sede fallimentare e pertanto ciò escluderebbe ogni profilo di responsabilità degli istituti bancari.
Senza indugiare oltre sulle deduzioni difensive anche degli altri istituti di credito (di certo non va ignorato quanto dedotto dalla circa il sostegno costituito da un contratto su CP_10 anticipazione su fatture che è il modello di sovvenzionamento principale utilizzato dagli imprenditori bancari per le imprese, trattandosi di anticipazioni cd. autoliquidanti), l'assunto da cui muove la curatela anche per esercitare l'azione risarcitoria per la responsabilità professionale degli istituti di credito è quello di non aver percepito uno stato di crisi 26 irreversibile della fallita che viene dedotto alternativamente verificatosi nel 2005 o al più tardi nel 2007, ma che si ribadisce oltre a non essere stato scoperto nel corso del concordato preventivo non è stato oggetto di accertamento peritale in questa sede.
L'unico importo oggetto di condanna (bonifico privo di giustificazione causale) costituisce debito di valore, per cui deve essere oggetto di rivalutazione all'attualità sulla base del coefficiente di rivalutazione calcolato dall'Istat dalla data dell'evento dannoso alla data del deposito della sentenza, e vanno altresì riconosciuti gli interessi legali al tasso ex art. 1284 comma 1 c.c. calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, dalla data dell'evento dannoso (Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712) e gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda al deposito della sentenza.
Il rigetto della domanda esperita nei confronti di determina Controparte_3 l'assorbimento della domanda di manleva spiegata dallo stesso nei confronti del proprio istituto assicurativo.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e quindi vanno poste a carico dei convenuti contumaci nei limiti del decisum favorevole alla curatela, mentre incombono sulla parte attrice nei confronti di tutti gli altri convenuti, in conformità alle previsioni del D.M.
10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), liquidando valori prossimi tra i minimi ed i medi tabellari.
Infine le spese della ctu vanno poste a carico della curatela attrice che non ha posto nelle condizioni il perito nominato dal Tribunale di rispondere ai quesiti allo stesso conferiti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulla domande proposte da Parte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3
[...] Controparte_4 Controparte_5
Parte_2 Parte_3 Controparte_7
[...] Controparte_9 [...]
Controparte_10 Controparte_14 Parte_7 [...]
con l'intervento di Controparte_15 [...]
disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede: CP_17
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto:
a) condanna i convenuti e in solido al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore della curatela fallimentare della somma complessiva di € 250.000,00, oltre rivalutazione monetaria dal 20/02/2015 e interessi legali al tasso ex art. 1284 comma 1
c.c. calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, ed al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al deposito della sentenza;
b) rigetta per il resto;
c) condanna i convenuti e in solido al Controparte_1 CP_2 pagamento delle spese di lite nei confronti della curatela fallimentare che si liquidano in euro 3372,00 per esborsi ed € 15.000 a titolo di compensi, oltre iva e cpa e spese generali al 15%;
d) condanna la curatela fallimentare alla rifusione delle spese di lite che si liquidano: in favore dei convenuti Controparte_3 Controparte_4 CP_5 27
in € 60.000,00 (pro quota ed in parti uguali) per compensi, oltre Controparte_5 iva e cpa e spese generali al 15%; in favore del convenuto in € 45.000,00 per compensi, oltre iva Parte_2
e cpa e spese generali al 15%, con attribuzione (pro quota ed in parti uguali) agli avv.
Francesco Fimmanò e Giancarlo Borriello, dichiaratisi antistatari;
in favore del convenuto in € 45.000,00 per compensi, oltre iva e cpa e Parte_3 spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. dichiaratosi antistatario;
Parte_4 in favore di ciascuno degli istituti di credito convenuti in € 45.000,00 per compensi, oltre iva e cpa e spese generali al 15%; in favore del terzo chiamato € 18.000,00 per compensi, oltre iva Controparte_17
e cpa e spese generali al 15%;
e) pone definitivamente a carico della curatela fallimentare nei rapporti tra le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA