TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 27.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 17138/23 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Serpico Parte_1
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Trentola Controparte_1
Resistente
NONCHE'
e rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano CP_2 Controparte_3
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.9.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90191442 66 000 notificatagli il 28.7.2023 ed avverso i sottostanti avvisi di addebito nn. 371 2017 00101102 35 000 dell'importo di euro 5.751,42 dovuti a titolo di contributi commercianti per gli anni 2015-2016, n. 371 2021 00095075 78 000 dell'importo di euro 11.765,17 relativo a contributi IVS fissi gestione commercianti per gli anni dal
2017 al 2019, n. 371 2022 00011230 09 000 di euro 4.877,91 dovuti per lo stesso titolo per gli anni dal 2015 al 2017 e n. 071 2022 00113511 83 000 di euro 4.351,20 quali contributi IVS fissi gli anni
2018-2019.
A fondamento dell'opposizione deduceva che le somme di cui all'atto impugnato non erano dovute CP_ configurandosi una inammissibile doppia pretesa contributiva dell' poiché . pur essendo egli socio dell'attività economica oggetto dei richiesti contributi – nel periodo in esame egli aveva prevalentemente svolto lavoro subordinato, come emergeva sia dall'estratto contributivo che dalla sentenza resa dall'intestato Tribunale nel giudizio n. 20658/19 R.G. con cui era stata accertato che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della dal 18.12.2015 al 30.4.2018 Controparte_4
Eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 3712017
0010110235000 tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la notifica della cartella stessa e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e chiedeva dichiararsi prescritta la pretesa avanzata nei suoi confronti con l'avviso di addebito in esame.
CP_ Concludeva, quindi, per sentir dichiarare l'insussistenza del credito contributivo azionato dall'
e, quindi, non dovute le somme portate dagli atti impugnati, per i motivi illustrati, vinte le spese con attribuzione.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della nonché l'inammissibilità dell'opposizione, sia perché proposta dopo il decorso del CP_3 termine perentorio di cui all'art. 24 d.lgvo n. 4/99, sia per il denunciato difetto di interesse ad agìre del ricorrente, non portatore di un interesse qualificato ad agìre alla luce del sopravvenuto art. 3bis
D.L.n146/2021.
L' contestava la configurabilità dell'eccepita prescrizione, anche tenuto conto della disposta CP_5 sospensione dei termini nel periodo di emergenza pandemica.
, costituitasi a sua volta in giudizio, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione in quanto proposta tardivamente dopo l'inutile decorso del termine ex art.24
d.lgvo n. 46 del 1999, essendo stati tutti regolarmente notificati gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento;
deduceva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata tenuto conto del termine decennale di prescrizione che doveva riconoscersi all'avviso di addebito che, in quanto non opposto, era assimilabile ad una sentenza passata in giudicato e tenuto, altresì, conto degli atti interruttivi posti in essere;
concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Autorizzato il termine per il deposito di note illustrative, all'odierna udienza del 27.1.2025, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce di cui si dava lettura.
CP_ Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' per la carenza di un interesse qualificato ad agire in capo al ricorrente-
Premesso che l'odierno giudizio non ha carattere impugnatorio come è, invece, per il giudizio tributario e che, quindi, non ha senso, in questa sede, operare un distinguo tra atti impugnabili e atti non impugnabili – potendo proporsi domanda di accertamento negativo del credito dinanzi al giudice ordinario, ma non dinanzi alla Commissione Tributaria - l'assunto della carenza di interesse ad agire trova il proprio fondamento nella previsione di cui al D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (c.d.
Decreto Fiscale) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021 n.215, che, con l'art.3 bis, ha modificato l'art.12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, aggiungendo il comma 4 bis, così disponendo:"
4-bis. L' estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Nel caso di specie, non può, però, sostenersi che il ricorso sarebbe stato ammissibile solo se il ricorrente avesse fornito la prova che l'interesse ad agire sotteso alla impugnativa dell'intimazione di pagamento fosse derivato da a) pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
b) blocco dei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione;
c) perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica amministrazione, cioè da uno dei casi che il legislatore ha ritenuto connotati da una presunzione iuris et de jure di sussistenza dell'interesse ad agire.
La norma, infatti, si riferisce alla sola specifica ipotesi dell'impugnazione “diretta” dell'estratto di ruolo, cioè di un atto interno al Concessionario per la Riscossione, unitamente o meno alle cartelle sottostanti che si assumono invalidamente notificate oppure non notificate affatto.
In relazione al credito portato dall'estratto di ruolo, difetta l'interesse dell' “impugnante” ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo di tale credito perché manca qualunque forma di manifestazione all'esterno dell'intento dell'Ente impositore e del Concessionario della Riscossione di voler realizzare quel credito (risultante dall'estratto di ruolo) attivando il procedimento di riscossione.
In presenza dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo (cioè di un atto interno del Concessionario e privo di qualunque efficacia esterna), difettando l'avvio della procedura di riscossione – la parte può, quindi, far accertare l'insussistenza del proprio obbligo solo nei casi residuali previsti dalla legge citata.
Si tratta di ipotesi specificamente previste dal legislatore, il quale - in ragione che, in ragione della peculiarità delle relative situazioni - consente eccezionalmente l'impugnazione di un atto privo di rilevanza esterna.
Diverso è il caso in cui, come nell'odierna fattispecie, il ricorrente non impugni direttamente l'estratto di ruolo (sul presupposto della mancata notifica degli atti prodromici sottostanti), ma impugni un atto –anche solo preparatorio ad una futura esecuzione- con cui sia manifestato l'intendimento dell'Ente creditore e del Concessionario per la Riscossione di riscuotere quel credito e che, per tale motivo, integra una minaccia attuale di atti esecutivi.
A fronte di tale manifestata volontà dell'Ente creditore, il ricorrente ha certamente interesse ad agire per far accertare l'insussistenza del credito per la cui riscossione è stato minacciato l'avvio della procedura esecutiva (o l'iscrizione ipotecaria, o il fermo amministrativo di un veicolo) in caso di mancato pagamento nel termine di legge.
La situazione di chi, assumendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito, si rechi dal facendosi rilasciare, ai fini impugnatori, un estratto del ruolo – cioè un CP_6 atto interno al , nell'asserita mancata notifica di qualunque altro che evidenzi la CP_6 volontà di riscossione del credito (magari perché, essendo quest'ultimo prescritto, il CP_6 abbia deciso di non avviare la procedura esecutiva), è del tutto diversa dalla situazione dell'odierno ricorrente al quale, invece, - proprio attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento (che è un atto non meramente interno al , ma che ha una valenza esterna) – sia stata CP_6 comunicata la volontà di recuperare il credito.
Mentre nel caso di impugnazione “diretta” dell'estratto di ruolo manca una res litigiosa proprio perché il titolare del credito ed il concessionario per la riscossione non hanno manifestato alcuna volontà di riscossione, invece nel caso di specie, la res litigiosa c'è e consiste nell'opposta posizione delle parti rispettivamente di affermazione di un credito che si è dichiarato voler riscuotere e di negazione di quel credito.
Il ricorrente ha, in questo caso, un interesse concreto ed attuale a proporre una domanda di accertamento negativo del credito azionato nei suoi confronti proprio perchè non vi è una semplice iscrizione a ruolo di quel credito, ma vi è qualcosa di più e, cioè, l'essersi il creditore (o il concessionario per la riscossione) attivato per far valere il suo diritto nei confronti del preteso debitore.
Ciò è particolarmente vero nel caso in esame in cui è stato impugnata una intimazione di pagamento che equivale ad un atto di precetto;
è, però, altrettanto vero per qualunque atto (anche solo prodromico al procedimento esecutivo) con cui venga manifestata all'esterno la volontà di realizzare quel credito e ciò, come si è detto, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di atto che rientri o meno nell'elenco degli atti impugnabili previsti dall'art. 19 DLT n.546/92 non essendo il giudizio dinanzi al giudice del lavoro costruito come un processo di natura impugnatoria.
Deve premettersi che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede tre distinte possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgvo n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma
2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Con l'odierno ricorso il ricorrente ha contestato l'an della pretesa contributiva deducendo circostanze asseritamente impeditive dell'iscrizione a ruolo, quali lo svolgimento prevalente di lavoro subordinato per il quale era stata versata la contribuzione dovuta e non potendo essere posta a suo carico una doppia pretesa contributiva, anche per lo svolgimento di attività d'impresa nello stesso periodo. Trattandosi di motivi che attengono al merito della pretesa contributiva l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, D.lgvo n. 46/99, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica delle cartella e/o degli avvisi di addebito.
Tutti gli avvisi di addebito sottostanti l'intimazione di pagamento impugnata, sono stati ritualmente notificati (tranne che l'avviso di addebito n. 371 2021 00095075 78 000) e, pertanto, il merito della pretesa contributiva portata da tali atti andava contestata nel termine di giorni 40 previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999.
Il termine di cui al richiamato art. 24 d.lgvo n. 46/99 ha carattere perentorio e deve considerarsi fissato a pena di decadenza: esso è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente e, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Gli avvisi di addebito in esame sono stati tutti notificati presso il domicilio del ricorrente e consegnati a;
in particolare, l'avviso di addebito n. 371 2017 00101102 35 000 è stato CP_7 notificato il 10.10.2017 a mezzo racc. AR n. 66545425931-9 , l'avviso di addebito n. 371 2022
00011230 09 000 è stato notificato il 5.4.2022 con racc. AR 689814276 34-6 e l'avviso n. 371
2002 00113511 83 000 è stato, infine, notificato il 31.8.2022 con racc. AR n. 68499373635-8.
Per tali avvisi di addebito, l'opposizione relativa al merito della pretesa è inammissibile in quanto il ricorso è stato depositato il 23.9.2023 e, quindi, dopo la scadenza del termine ex d.lgvo 46/99.
Non altrettanto è a dirsi quanto all'avviso di addebito n. 371 2021 000095075 78 000 di cui non vi è prova di rituale notifica ed in relazione al quale, pertanto, il ricorrente deve essere rimesso in CP_ termini per l'accertamento della fondatezza del merito della pretesa creditoria azionata dall' recuperando, così, la tutela che la mancata notifica gli aveva precluso.
La notifica eseguita per compiuta giacenza è nulla mancando l'attestazione dell'ufficiale postale dei motivi del mancato recapito (non essendo stato specificato se il destinatario era irreperibile, sconosciuto, trasferito ecc . o se l'indirizzo era inesatto, insufficiente o inesistente) e mancando anche la data della tentata notifica e la firma dell'agente postale.
L'avviso è relativo al periodo 2017-2019; parte ricorrente ha, però dimostrato di aver svolto rapporto di lavoro subordinato dal 18.12.2015 al 30.4.2019 alle dipendenze della
[...]
come accertato dalla sentenza resa da questo Tribunale e richiamata in ricorso. CP_8
Pertanto, limitatamente al periodo coperto dalla suddetta sentenza, il lavoratore non può essere sottosposto alla doppia contribuzione denunciata e, per tale parte, va rideterminato l'importo dovuto dal ricorrente per il titolo indicato dall'avviso di addebito in esame.
In relazione al solo avviso di addebito n. 371 2017 00101102 35 000, il ricorrente ha eccepito la prescrizione, cioè un fatti successivo alla notifica che ha un effetti estintivo di quel credito in tal modo proponendo, in relazione a tale avviso di addebito, un' opposizione che va qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (tra i quali si annovera proprio la prescrizione, oltre, ad esempio alla morte del contribuente, all'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporsi sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis c.p.c.);
Nel caso in esame, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è fondata essendo decorso inutilmente l'intero termine quinquennale di prescrizione dalla data della notifica dell'avviso d addebito (10.10.2017) fino alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta 28.7.2023.
Va, pertanto, dichiarata la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n.. 371 2017 00101102 35 000, mentre l'opposizione proposta va dichiarata inammissibile in relazione agli altri avvisi di addebito, con la sola eccezione di quello recante il n. 371 2021 00095075 78 000.
Va, altresì dichiarato il difetto di legittimazione passiva della cui sono stati ceduti i Controparte_3 CP_ crediti fino alla data del 31.12.2005 in virtù del d.l. n.138/2002 conv. in L. n. n.178/2002, per cui i crediti oggetto di causa, maturati successivamente all'1.1.2006 non sono stati oggetto di cessione.
Le spese di lite vanno poste a carico di soccombente nella misura Controparte_1 di 1/3, in quanto tenuta a porre in essere le condotte necessarie ad assicurare agli Enti impositori la riscossione dei crediti e di prevenirne la prescrizione e, per la residua parte, vanno compensate tra le parti tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_3
-Dichiara la decadenza del ricorrente dall'impugnativa degli avvisi di addebito nn. 371 2022
00011230 09 000 , n.371 2022 00113511 83 000 perché tardiva ex art. 24 d.lgvo 46/1999;
-Dichiara prescritto e, quindi, non dovuto, il credito contributivo portato dalla cartella n.371 2017
00101102 35000;
- dichiara non dovuti i crediti contributivi relativi al periodo 18.12.2015 – 30.4.2018 portati dall'avviso di addebito n. 371 2021 00095075 78 000
-Condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di1/3, frazione che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa con attribuzione, compensandole nei rapporti tra il ricorrente e gli altri resistenti;
Napoli, 27.1.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 27.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 17138/23 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Serpico Parte_1
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Trentola Controparte_1
Resistente
NONCHE'
e rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano CP_2 Controparte_3
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.9.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90191442 66 000 notificatagli il 28.7.2023 ed avverso i sottostanti avvisi di addebito nn. 371 2017 00101102 35 000 dell'importo di euro 5.751,42 dovuti a titolo di contributi commercianti per gli anni 2015-2016, n. 371 2021 00095075 78 000 dell'importo di euro 11.765,17 relativo a contributi IVS fissi gestione commercianti per gli anni dal
2017 al 2019, n. 371 2022 00011230 09 000 di euro 4.877,91 dovuti per lo stesso titolo per gli anni dal 2015 al 2017 e n. 071 2022 00113511 83 000 di euro 4.351,20 quali contributi IVS fissi gli anni
2018-2019.
A fondamento dell'opposizione deduceva che le somme di cui all'atto impugnato non erano dovute CP_ configurandosi una inammissibile doppia pretesa contributiva dell' poiché . pur essendo egli socio dell'attività economica oggetto dei richiesti contributi – nel periodo in esame egli aveva prevalentemente svolto lavoro subordinato, come emergeva sia dall'estratto contributivo che dalla sentenza resa dall'intestato Tribunale nel giudizio n. 20658/19 R.G. con cui era stata accertato che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della dal 18.12.2015 al 30.4.2018 Controparte_4
Eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 3712017
0010110235000 tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la notifica della cartella stessa e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e chiedeva dichiararsi prescritta la pretesa avanzata nei suoi confronti con l'avviso di addebito in esame.
CP_ Concludeva, quindi, per sentir dichiarare l'insussistenza del credito contributivo azionato dall'
e, quindi, non dovute le somme portate dagli atti impugnati, per i motivi illustrati, vinte le spese con attribuzione.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della nonché l'inammissibilità dell'opposizione, sia perché proposta dopo il decorso del CP_3 termine perentorio di cui all'art. 24 d.lgvo n. 4/99, sia per il denunciato difetto di interesse ad agìre del ricorrente, non portatore di un interesse qualificato ad agìre alla luce del sopravvenuto art. 3bis
D.L.n146/2021.
L' contestava la configurabilità dell'eccepita prescrizione, anche tenuto conto della disposta CP_5 sospensione dei termini nel periodo di emergenza pandemica.
, costituitasi a sua volta in giudizio, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione in quanto proposta tardivamente dopo l'inutile decorso del termine ex art.24
d.lgvo n. 46 del 1999, essendo stati tutti regolarmente notificati gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento;
deduceva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata tenuto conto del termine decennale di prescrizione che doveva riconoscersi all'avviso di addebito che, in quanto non opposto, era assimilabile ad una sentenza passata in giudicato e tenuto, altresì, conto degli atti interruttivi posti in essere;
concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Autorizzato il termine per il deposito di note illustrative, all'odierna udienza del 27.1.2025, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce di cui si dava lettura.
CP_ Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' per la carenza di un interesse qualificato ad agire in capo al ricorrente-
Premesso che l'odierno giudizio non ha carattere impugnatorio come è, invece, per il giudizio tributario e che, quindi, non ha senso, in questa sede, operare un distinguo tra atti impugnabili e atti non impugnabili – potendo proporsi domanda di accertamento negativo del credito dinanzi al giudice ordinario, ma non dinanzi alla Commissione Tributaria - l'assunto della carenza di interesse ad agire trova il proprio fondamento nella previsione di cui al D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 (c.d.
Decreto Fiscale) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021 n.215, che, con l'art.3 bis, ha modificato l'art.12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, aggiungendo il comma 4 bis, così disponendo:"
4-bis. L' estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Nel caso di specie, non può, però, sostenersi che il ricorso sarebbe stato ammissibile solo se il ricorrente avesse fornito la prova che l'interesse ad agire sotteso alla impugnativa dell'intimazione di pagamento fosse derivato da a) pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
b) blocco dei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione;
c) perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica amministrazione, cioè da uno dei casi che il legislatore ha ritenuto connotati da una presunzione iuris et de jure di sussistenza dell'interesse ad agire.
La norma, infatti, si riferisce alla sola specifica ipotesi dell'impugnazione “diretta” dell'estratto di ruolo, cioè di un atto interno al Concessionario per la Riscossione, unitamente o meno alle cartelle sottostanti che si assumono invalidamente notificate oppure non notificate affatto.
In relazione al credito portato dall'estratto di ruolo, difetta l'interesse dell' “impugnante” ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo di tale credito perché manca qualunque forma di manifestazione all'esterno dell'intento dell'Ente impositore e del Concessionario della Riscossione di voler realizzare quel credito (risultante dall'estratto di ruolo) attivando il procedimento di riscossione.
In presenza dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo (cioè di un atto interno del Concessionario e privo di qualunque efficacia esterna), difettando l'avvio della procedura di riscossione – la parte può, quindi, far accertare l'insussistenza del proprio obbligo solo nei casi residuali previsti dalla legge citata.
Si tratta di ipotesi specificamente previste dal legislatore, il quale - in ragione che, in ragione della peculiarità delle relative situazioni - consente eccezionalmente l'impugnazione di un atto privo di rilevanza esterna.
Diverso è il caso in cui, come nell'odierna fattispecie, il ricorrente non impugni direttamente l'estratto di ruolo (sul presupposto della mancata notifica degli atti prodromici sottostanti), ma impugni un atto –anche solo preparatorio ad una futura esecuzione- con cui sia manifestato l'intendimento dell'Ente creditore e del Concessionario per la Riscossione di riscuotere quel credito e che, per tale motivo, integra una minaccia attuale di atti esecutivi.
A fronte di tale manifestata volontà dell'Ente creditore, il ricorrente ha certamente interesse ad agire per far accertare l'insussistenza del credito per la cui riscossione è stato minacciato l'avvio della procedura esecutiva (o l'iscrizione ipotecaria, o il fermo amministrativo di un veicolo) in caso di mancato pagamento nel termine di legge.
La situazione di chi, assumendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito, si rechi dal facendosi rilasciare, ai fini impugnatori, un estratto del ruolo – cioè un CP_6 atto interno al , nell'asserita mancata notifica di qualunque altro che evidenzi la CP_6 volontà di riscossione del credito (magari perché, essendo quest'ultimo prescritto, il CP_6 abbia deciso di non avviare la procedura esecutiva), è del tutto diversa dalla situazione dell'odierno ricorrente al quale, invece, - proprio attraverso la notifica dell'intimazione di pagamento (che è un atto non meramente interno al , ma che ha una valenza esterna) – sia stata CP_6 comunicata la volontà di recuperare il credito.
Mentre nel caso di impugnazione “diretta” dell'estratto di ruolo manca una res litigiosa proprio perché il titolare del credito ed il concessionario per la riscossione non hanno manifestato alcuna volontà di riscossione, invece nel caso di specie, la res litigiosa c'è e consiste nell'opposta posizione delle parti rispettivamente di affermazione di un credito che si è dichiarato voler riscuotere e di negazione di quel credito.
Il ricorrente ha, in questo caso, un interesse concreto ed attuale a proporre una domanda di accertamento negativo del credito azionato nei suoi confronti proprio perchè non vi è una semplice iscrizione a ruolo di quel credito, ma vi è qualcosa di più e, cioè, l'essersi il creditore (o il concessionario per la riscossione) attivato per far valere il suo diritto nei confronti del preteso debitore.
Ciò è particolarmente vero nel caso in esame in cui è stato impugnata una intimazione di pagamento che equivale ad un atto di precetto;
è, però, altrettanto vero per qualunque atto (anche solo prodromico al procedimento esecutivo) con cui venga manifestata all'esterno la volontà di realizzare quel credito e ciò, come si è detto, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di atto che rientri o meno nell'elenco degli atti impugnabili previsti dall'art. 19 DLT n.546/92 non essendo il giudizio dinanzi al giudice del lavoro costruito come un processo di natura impugnatoria.
Deve premettersi che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede tre distinte possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgvo n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma
2, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Con l'odierno ricorso il ricorrente ha contestato l'an della pretesa contributiva deducendo circostanze asseritamente impeditive dell'iscrizione a ruolo, quali lo svolgimento prevalente di lavoro subordinato per il quale era stata versata la contribuzione dovuta e non potendo essere posta a suo carico una doppia pretesa contributiva, anche per lo svolgimento di attività d'impresa nello stesso periodo. Trattandosi di motivi che attengono al merito della pretesa contributiva l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, D.lgvo n. 46/99, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica delle cartella e/o degli avvisi di addebito.
Tutti gli avvisi di addebito sottostanti l'intimazione di pagamento impugnata, sono stati ritualmente notificati (tranne che l'avviso di addebito n. 371 2021 00095075 78 000) e, pertanto, il merito della pretesa contributiva portata da tali atti andava contestata nel termine di giorni 40 previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999.
Il termine di cui al richiamato art. 24 d.lgvo n. 46/99 ha carattere perentorio e deve considerarsi fissato a pena di decadenza: esso è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente e, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Gli avvisi di addebito in esame sono stati tutti notificati presso il domicilio del ricorrente e consegnati a;
in particolare, l'avviso di addebito n. 371 2017 00101102 35 000 è stato CP_7 notificato il 10.10.2017 a mezzo racc. AR n. 66545425931-9 , l'avviso di addebito n. 371 2022
00011230 09 000 è stato notificato il 5.4.2022 con racc. AR 689814276 34-6 e l'avviso n. 371
2002 00113511 83 000 è stato, infine, notificato il 31.8.2022 con racc. AR n. 68499373635-8.
Per tali avvisi di addebito, l'opposizione relativa al merito della pretesa è inammissibile in quanto il ricorso è stato depositato il 23.9.2023 e, quindi, dopo la scadenza del termine ex d.lgvo 46/99.
Non altrettanto è a dirsi quanto all'avviso di addebito n. 371 2021 000095075 78 000 di cui non vi è prova di rituale notifica ed in relazione al quale, pertanto, il ricorrente deve essere rimesso in CP_ termini per l'accertamento della fondatezza del merito della pretesa creditoria azionata dall' recuperando, così, la tutela che la mancata notifica gli aveva precluso.
La notifica eseguita per compiuta giacenza è nulla mancando l'attestazione dell'ufficiale postale dei motivi del mancato recapito (non essendo stato specificato se il destinatario era irreperibile, sconosciuto, trasferito ecc . o se l'indirizzo era inesatto, insufficiente o inesistente) e mancando anche la data della tentata notifica e la firma dell'agente postale.
L'avviso è relativo al periodo 2017-2019; parte ricorrente ha, però dimostrato di aver svolto rapporto di lavoro subordinato dal 18.12.2015 al 30.4.2019 alle dipendenze della
[...]
come accertato dalla sentenza resa da questo Tribunale e richiamata in ricorso. CP_8
Pertanto, limitatamente al periodo coperto dalla suddetta sentenza, il lavoratore non può essere sottosposto alla doppia contribuzione denunciata e, per tale parte, va rideterminato l'importo dovuto dal ricorrente per il titolo indicato dall'avviso di addebito in esame.
In relazione al solo avviso di addebito n. 371 2017 00101102 35 000, il ricorrente ha eccepito la prescrizione, cioè un fatti successivo alla notifica che ha un effetti estintivo di quel credito in tal modo proponendo, in relazione a tale avviso di addebito, un' opposizione che va qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (tra i quali si annovera proprio la prescrizione, oltre, ad esempio alla morte del contribuente, all'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporsi sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2, e art. 618 bis c.p.c.);
Nel caso in esame, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è fondata essendo decorso inutilmente l'intero termine quinquennale di prescrizione dalla data della notifica dell'avviso d addebito (10.10.2017) fino alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta 28.7.2023.
Va, pertanto, dichiarata la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n.. 371 2017 00101102 35 000, mentre l'opposizione proposta va dichiarata inammissibile in relazione agli altri avvisi di addebito, con la sola eccezione di quello recante il n. 371 2021 00095075 78 000.
Va, altresì dichiarato il difetto di legittimazione passiva della cui sono stati ceduti i Controparte_3 CP_ crediti fino alla data del 31.12.2005 in virtù del d.l. n.138/2002 conv. in L. n. n.178/2002, per cui i crediti oggetto di causa, maturati successivamente all'1.1.2006 non sono stati oggetto di cessione.
Le spese di lite vanno poste a carico di soccombente nella misura Controparte_1 di 1/3, in quanto tenuta a porre in essere le condotte necessarie ad assicurare agli Enti impositori la riscossione dei crediti e di prevenirne la prescrizione e, per la residua parte, vanno compensate tra le parti tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_3
-Dichiara la decadenza del ricorrente dall'impugnativa degli avvisi di addebito nn. 371 2022
00011230 09 000 , n.371 2022 00113511 83 000 perché tardiva ex art. 24 d.lgvo 46/1999;
-Dichiara prescritto e, quindi, non dovuto, il credito contributivo portato dalla cartella n.371 2017
00101102 35000;
- dichiara non dovuti i crediti contributivi relativi al periodo 18.12.2015 – 30.4.2018 portati dall'avviso di addebito n. 371 2021 00095075 78 000
-Condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di1/3, frazione che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa con attribuzione, compensandole nei rapporti tra il ricorrente e gli altri resistenti;
Napoli, 27.1.2025 Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)