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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 30/01/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 522/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
DO CL, RE
GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3900/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150004863125000 CONTRAVV - SANZ 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 335/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della Riscossione il 12.05.2025, depositato il 20.05.2025 ha impugnato “le seguenti cartelle esattoriali di pagamento: n. 29520150004863125000 – n 29520150026577110000 – n.
29520160028433853000 – n. 29520170002274148000 – n. 29520170017180533000 – n.
29520180005567341000 – n. 29520180007992722000 – n29520180011294121000 – n.
29520180014039641000 – n. 29520180020126487000 – n. 29520190001380102000 – n.
29520190002921369000 – n. 29520190006684940000 – n. 29520190012610858000 – n.
29520200009519403000 – n. 29520210026685057000 – n. 29520210033641861000 – n.
29520210075010584000 – n. 29520220026263409000 – n. 29520220028615703000 – n.
29520220034744504000 – n. 29520230020320280000, riferite a tributi diversi, verbali di contravv., sanzioni, amministrazione finanziaria, ecc., allegate al presente atto. Per un totale complessivo di €. 54.081,00”.
Non è stata indicata la data di notifica delle cartelle, che non sono state neanche prodotte, e sono stati dedotti vizi vari delle cartelle medesime (sottoscrizioni, motivazione, contenuto, notifica, prescrizione).
AdER si è costituita l'11.10.2025.
Ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle 29520150004863125000,
29520170002274148000 (in parte), 29520180007992722000, 29520180011294121000, 29520180014039641000,
29520180020126487000, 29520190001380102000, 29520190002921369000, 29520190006684940000,
29520210033641861000 (in parte), 29520220026263409000 e 29520220034744504000, in quanto relative a crediti non tributari.
Ha quindi lamentato che, essendo state le cartelle regolarmente notificate, il ricorso – da intendersi riferito all'estratto di ruolo – costituisce il mero strumento per aggirare l'omessa impugnazione delle cartelle, non avvenuta nel termine di legge. Si è quindi chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
Ha, in subordine, argomentato l'infondatezza dei motivi di ricorso.
All'udienza del 07.11.2025 il collegio ha rigettato la domanda cautelare, invitando la parte ricorrente a dare prova della tempestività del ricorso.
All'udienza del 23.01.2026 la causa è stata decisa nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardività.
Ed invero, deve rilevarsi che la parte ricorrente, nell'ambito di un ricorso che si contraddistingue per la genericità e vaghezza, sembra aver dato corso alla impugnazione delle cartelle di pagamento di cui al superiore elenco. Le stesse non sono state prodotte, nonostante l'affermazione circa l'allegazione.
AdER ha effettuato produzione in merito, non senza argomentare la tardività del ricorso alla stregua dei tempi di emissione e notifica delle cartelle.
Poiché, peraltro, è onere della parte ricorrente dare prova della tempestività del ricorso, trattandosi di condizione dell'azione la cui dimostrazione rimane a carico della stessa, il collegio ha ritenuto invitare il ricorrente a dare prova della data di notifica delle cartelle impugnate, ai fini del necessario risconto in ordine al rispetto del termine decadenziale posto dall'art. 21 D.Lgs. n. 546/92 ai fini della notifica del ricorso alla controparte.
Tale riscontro non è stato offerto, sì che quanto argomentato da AdER in merito alla strumentalità del presente ricorso al fine di aggirare il termine di impugnazione delle cartelle si presta ad essere condiviso.
Merita precisare che il difetto di giurisdizione – questione di merito - non può essere valutato in questa sede, essendo rimasto precluso dalla valutazione preliminare di inammissibilità in rito del ricorso.
Segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, liquidate in euro 2000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente
DO CL, RE
GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3900/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150004863125000 CONTRAVV - SANZ 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 335/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della Riscossione il 12.05.2025, depositato il 20.05.2025 ha impugnato “le seguenti cartelle esattoriali di pagamento: n. 29520150004863125000 – n 29520150026577110000 – n.
29520160028433853000 – n. 29520170002274148000 – n. 29520170017180533000 – n.
29520180005567341000 – n. 29520180007992722000 – n29520180011294121000 – n.
29520180014039641000 – n. 29520180020126487000 – n. 29520190001380102000 – n.
29520190002921369000 – n. 29520190006684940000 – n. 29520190012610858000 – n.
29520200009519403000 – n. 29520210026685057000 – n. 29520210033641861000 – n.
29520210075010584000 – n. 29520220026263409000 – n. 29520220028615703000 – n.
29520220034744504000 – n. 29520230020320280000, riferite a tributi diversi, verbali di contravv., sanzioni, amministrazione finanziaria, ecc., allegate al presente atto. Per un totale complessivo di €. 54.081,00”.
Non è stata indicata la data di notifica delle cartelle, che non sono state neanche prodotte, e sono stati dedotti vizi vari delle cartelle medesime (sottoscrizioni, motivazione, contenuto, notifica, prescrizione).
AdER si è costituita l'11.10.2025.
Ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle 29520150004863125000,
29520170002274148000 (in parte), 29520180007992722000, 29520180011294121000, 29520180014039641000,
29520180020126487000, 29520190001380102000, 29520190002921369000, 29520190006684940000,
29520210033641861000 (in parte), 29520220026263409000 e 29520220034744504000, in quanto relative a crediti non tributari.
Ha quindi lamentato che, essendo state le cartelle regolarmente notificate, il ricorso – da intendersi riferito all'estratto di ruolo – costituisce il mero strumento per aggirare l'omessa impugnazione delle cartelle, non avvenuta nel termine di legge. Si è quindi chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
Ha, in subordine, argomentato l'infondatezza dei motivi di ricorso.
All'udienza del 07.11.2025 il collegio ha rigettato la domanda cautelare, invitando la parte ricorrente a dare prova della tempestività del ricorso.
All'udienza del 23.01.2026 la causa è stata decisa nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardività.
Ed invero, deve rilevarsi che la parte ricorrente, nell'ambito di un ricorso che si contraddistingue per la genericità e vaghezza, sembra aver dato corso alla impugnazione delle cartelle di pagamento di cui al superiore elenco. Le stesse non sono state prodotte, nonostante l'affermazione circa l'allegazione.
AdER ha effettuato produzione in merito, non senza argomentare la tardività del ricorso alla stregua dei tempi di emissione e notifica delle cartelle.
Poiché, peraltro, è onere della parte ricorrente dare prova della tempestività del ricorso, trattandosi di condizione dell'azione la cui dimostrazione rimane a carico della stessa, il collegio ha ritenuto invitare il ricorrente a dare prova della data di notifica delle cartelle impugnate, ai fini del necessario risconto in ordine al rispetto del termine decadenziale posto dall'art. 21 D.Lgs. n. 546/92 ai fini della notifica del ricorso alla controparte.
Tale riscontro non è stato offerto, sì che quanto argomentato da AdER in merito alla strumentalità del presente ricorso al fine di aggirare il termine di impugnazione delle cartelle si presta ad essere condiviso.
Merita precisare che il difetto di giurisdizione – questione di merito - non può essere valutato in questa sede, essendo rimasto precluso dalla valutazione preliminare di inammissibilità in rito del ricorso.
Segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, liquidate in euro 2000,00, oltre accessori come per legge.