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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 678/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4931/2024 depositato il 13/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1386/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180029459740000 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame, Ricorrente_1, a mezzo difensore, dichiarava di impugnare nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, la sentenza in epigrafe.
Premettendo che il giudizio ha ad oggetto la cartella di pagamento n. 5974, inviata dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Catania, per il versamento dell'imposta di registro, anno d'imposta 2015, dell'importo di € 1.123,17, notificata in data 30.01.2019, che l'adito giudice di prime cure aveva accolto il ricorso, compensando le spese, presentava un unico motivo di impugnazione col quale censurava il regolamento delle spese. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, infatti, avrebbe dovuto condannare la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, dal momento che il giudizio traeva origine dalla notifica di un atto affetto da nullità, in quanto con lo stesso veniva richiesto il pagamento di somme non dovute perché prescritte ed estinte per il decorso dei termini di decadenza. Riproponeva i motivi non esaminati dal Giudice di prime cure, nel caso di appello incidentale, motivi consistiti nell'omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione e decadenza, nonché nella violazione dell'art. 7 l. 212/2000. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata con la condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore, per entrambi i gradi del giudizio.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale rimaneva contumace sebbene ritualmente citata.
Con atto successivo parte appellante presentava memoria illustrativa con cui insisteva nelle difese ed eccezioni sollevate con l'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Invero è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria, né costituisce un risarcimento del danno, ma è un'applicazione del principio di causalità, per cui l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo (Cass., Sez. T., sent. n. 189 del 2017 e da recente n. 17022 del 2025). Quindi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania avrebbe dovuto condannare la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, essendo soccombente, anche se non costituita. Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata nel regolamento delle spese con ordine di distrazione da parte del difensore per entrambi i gradi del giudizio. Le spese si possono liquidare nella somma di euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% tanto per il primo quanto per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, spese che liquida come in motivazione, ordinando la distrazione delle stesse in favore del difensore. Catania,
16.01.2026 Il Presidente
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4931/2024 depositato il 13/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1386/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180029459740000 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame, Ricorrente_1, a mezzo difensore, dichiarava di impugnare nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, la sentenza in epigrafe.
Premettendo che il giudizio ha ad oggetto la cartella di pagamento n. 5974, inviata dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Catania, per il versamento dell'imposta di registro, anno d'imposta 2015, dell'importo di € 1.123,17, notificata in data 30.01.2019, che l'adito giudice di prime cure aveva accolto il ricorso, compensando le spese, presentava un unico motivo di impugnazione col quale censurava il regolamento delle spese. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, infatti, avrebbe dovuto condannare la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, dal momento che il giudizio traeva origine dalla notifica di un atto affetto da nullità, in quanto con lo stesso veniva richiesto il pagamento di somme non dovute perché prescritte ed estinte per il decorso dei termini di decadenza. Riproponeva i motivi non esaminati dal Giudice di prime cure, nel caso di appello incidentale, motivi consistiti nell'omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione e decadenza, nonché nella violazione dell'art. 7 l. 212/2000. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata con la condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore, per entrambi i gradi del giudizio.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale rimaneva contumace sebbene ritualmente citata.
Con atto successivo parte appellante presentava memoria illustrativa con cui insisteva nelle difese ed eccezioni sollevate con l'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Invero è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria, né costituisce un risarcimento del danno, ma è un'applicazione del principio di causalità, per cui l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo (Cass., Sez. T., sent. n. 189 del 2017 e da recente n. 17022 del 2025). Quindi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania avrebbe dovuto condannare la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, essendo soccombente, anche se non costituita. Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata nel regolamento delle spese con ordine di distrazione da parte del difensore per entrambi i gradi del giudizio. Le spese si possono liquidare nella somma di euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% tanto per il primo quanto per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, spese che liquida come in motivazione, ordinando la distrazione delle stesse in favore del difensore. Catania,
16.01.2026 Il Presidente