CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2212/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Rossella Milone Consigliere dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2212/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
LARGO LUCIO APULEIO, 15 00136 ROMA presso lo studio dell'avv. GRILLO SPINA
VALENTINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in LARGO LUCIO Parte_2 C.F._2
APULEIO, 15 00136 ROMA presso lo studio dell'avv. GRILLO SPINA VALENTINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DEL Controparte_1 C.F._3
TEMPIO, 1 00186 ROMA presso lo studio dell'avv. DI CREDICO ANTONIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 11 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI Controparte_2 P.IVA_1
PIETA', 15 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. SZEGO LUCA PP DR, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GRASSI MANUELA MARIA
( VIA MONTE DI PIETA', 15 20121 MILANO;
C.F._4
APPELLATI
(C.F. ) CP_3 P.IVA_2
C.F. ) CP_4 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
per essa lettivamente domiciliato in VIA MONTE Controparte_5 Controparte_6
DI PIETA', 15 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. SZEGO LUCA PP DR, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GRASSI MANUELA MARIA
( VIA MONTE DI PIETA', 15 20121 MILANO;
C.F._4
TERZO INTERVENUTO
Avente ad oggetto: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
/fideiussione sulle seguenti conclusioni:
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi su esposti: contrariis rejectis, a) accertare alla luce di apposita consulenza tecnico contabile il saldo effettivo dei conti correnti n. 1000/28 (già n. 41419160145), n. 1000/3325, n. 140125.54, n. 26756186, n. 3012.1, n.
414191915104, n. 14702010 e n. 6152388233.20; b) accertare e dichiarare che la è Controparte_3
l'unico soggetto debitore della c) accertare e dichiarare che la Sig.ra Controparte_7 [...]
ha carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio non essendo tenuta a garantire a Parte_3
nessun titolo e per nessuna ragione la nei confronti della Controparte_3 Controparte_7
d) accertare e dichiarare che il Sig. ha carenza di legittimazione passiva nel
[...] Parte_2
presente giudizio non essendo tenuto a garantire a nessun titolo e per nessuna ragione la CP_3
pagina 2 di 11 nei confronti della e) nella denegata ipotesi in cui voglia farsi CP_3 Controparte_7
valere la qualità di eredi del de cuius dei convenuti, quale precedente garante personale Persona_1
della non sono comunque tenuti a garantirla dal momento che con la divisione del Controparte_3
2011, il Sig. è divenuto unico titolare e legittimario della società; f) o in subordine Controparte_1
nella denegata ipotesi in cui voglia farsi valere la qualità di eredi del de cuius dei Persona_1
convenuti, quale precedente garante personale della accertare che gli stessi chiamati Controparte_3
eventualmente a rispondere pro quota di eventuali debiti contratti dalla attrice e risultanti dai saldi rideterminati. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, cui adde rimborso forfetario, IVA e CA come per legge.
Per Controparte_2
voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, respingere l'appello avversario o comunque accogliere le difese ed eccezioni svolte dalla Banca, anche in via di subordine;
con il favore delle spese di lite, con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali.
Per per essa Controparte_5 Controparte_8
voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, respingere l'appello avversario o comunque accogliere le di-fese ed eccezioni svolte dalla Banca, anche in via di subordine;
con il favore delle spese di lite, con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali.
Per Controparte_1
Nel merito, in via principale, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita
-rigettare tutte le domande ed eccezioni avverse e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
4866/2022 del 1.6.22 il Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario nonché condanna di parte avversa al danno ex art. 96 cpc per lite temeraria.
pagina 3 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado:
I.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante , nonché in proprio, convenivano in giudizio dinanzi al Controparte_1 Controparte_1
Tribunale di Milano la banca (di seguito anche solo la , contestando la Controparte_7 CP_7 debenza delle competenze addebitate in una serie di rapporti di conto corrente intrattenuti con l'istituto
(o con altri istituti via via incorporati), chiedendo, con riferimento ai conti chiusi, la restituzione di quanto indebitamente pagato, e, con riferimento all'unico conto ancora aperto (il conto ex n. CP_9
4141916/01/54, poi n. 1000/28), la rideterminazione del saldo al netto delle poste illegittime.
Venivano convenuti in giudizio, unitamente alla Banca, Parte_1 Parte_2
e , al fine di sentir accertare e dichiarare dal Tribunale che anch'essi garantivano i debiti CP_4
della Società verso la Banca.
In particolare, gli attori allegavano (pag. 7 dell'atto di citazione, punto 21 della narrativa) che «il sig.
e la sig.ra si sono costituiti fideiussori solidali a favore Persona_1 Parte_1 della per l'importo di lire 650 milioni il 12.04.1995 (doc. 33). Il sig. è Controparte_7 Persona_1
deceduto in data 27.12.2010, ed hanno accettato la sua eredità i figli e nonché CP_1 Parte_2
la moglie . Pertanto i signori , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
sono garanti pro quota di nei confronti di giusta Parte_1 Controparte_3 Controparte_7
fideiussione del sig. , nonché la sig.ra è garante giusta Persona_1 Parte_1
fideiussione firmata nel 1995 fino alla concorrenza di 650 milioni di lire. Il sig. è CP_10 anch'egli fideiussore di (doc. 37) per i rapporti dedotti in giudizio». Controparte_3
La si costituiva tempestivamente, assumendo la legittimità delle condizioni applicate nei CP_7
rapporti di conto corrente oggetto di causa, ed eccependo, comunque, la prescrizione di gran parte delle domande avversarie.
Si costituivano tardivamente e , associandosi alle Parte_1 Parte_2
domande di relative ai conti correnti ma resistendo a quelle proposte nei loro confronti in CP_3
relazione al rapporto fideiussorio. In particolare, osservavano che: la ed il marito, Pt_1 Per_1
si erano costituiti fideiussori di 70 (limitatamente all'importo di lire 650 milioni) nel
[...] CP_3
1995 (n.d.r. rectius nel 1984, con successivi rinnovi sino al 12.4.1995); deceduto, Persona_1
aveva lasciato eredi la moglie ed i figli e;
la (già fideiussore in proprio) e CP_1 Pt_2 Pt_1
sarebbero dunque succeduti nel rapporto fideiussorio a , così come, del Parte_2 Persona_1
pagina 4 di 11 resto, tuttavia, poiché a seguito della divisione ereditaria la società 70 era Controparte_1 CP_3
rimasta nelle mani del solo gli ulteriori fideiussori non avrebbero potuto essere chiamati a CP_1
rispondere di eventuali debiti relativi ad una gestione societaria cui erano rimasti estranei;
la CP_7
aveva peraltro liberato la dalle proprie obbligazioni fideiussorie con lettera del 14.10.2011; Pt_1
e avevano poi stipulato una diversa fideiussione nel 2014. CP_1 CP_4
rimaneva contumace. CP_4
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., il difensore dei convenuti costituiti sollevava in udienza eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina anticoncorrenziale, mentre il difensore della Banca depositava un documento, di formazione successiva al maturare dei termini istruttori, contenente dichiarazione irrevocabile di rinuncia agli atti da parte dell'attrice , nel frattempo ammessa al concordato preventivo. La causa veniva rinviata per la CP_3
precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Milano così decideva:
P.Q.M.
“-dichiara l'estinzione del processo con riferimento alle domande proposte dalla società CP_3
nei confronti della banca
[...] Controparte_7
-dichiara inammissibili le domande svolte da nei confronti della banca Controparte_1 CP_7
Controparte_7
-dichiara inammissibili le domande svolte da e da Parte_1 Parte_2
-dichiara che , in proprio, ed inoltre , Parte_1 Parte_1
e quali eredi pro quota, sono fideiussori della società Controparte_1 Parte_2 [...]
nei confronti della banca in forza della fideiussione omnibus CP_3 CP_7 Controparte_7 sottoscritta in data 30.10.84 con successive modifiche dell'11.2.92, del 26.2.92, del 13.5.93 e del
12.4.95;
-dichiara che e sono fideiussori solidali della società CP_4 Controparte_1 [...]
nei confronti della banca n forza della fideiussione specifica CP_3 Controparte_7
sottoscritta in data 23.1.2014;
-compensa le spese di giudizio nei rapporti tra gli attori e la banca Controparte_7
-compensa le spese di giudizio nei rapporti tra gli attori e CP_4
pagina 5 di 11 -condanna e a rimborsare, in solido, agli attori le Parte_1 Parte_2 spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 7.497,00, di cui 6.738,00 per compenso ed euro
759,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-distrae le spese di giudizio come sopra liquidate in favore del difensore avv. AN Di RE, dichiaratosi antistatario.”
Il Tribunale, in motivazione, rilevava che:
-i convenuti e si erano costituiti tardivamente, decadendo dalla facoltà di Pt_1 Parte_2
proporre domande riconvenzionali.
in proprio, quale fideiussore, non era legittimato a proporre domanda nei confronti Controparte_1
della Banca relativamente al ricalcolo dei rapporti dare/avere, domanda alla cui proposizione era legittimata la sola società correntista . CP_3
-Quest'ultima, come documentato dalla Banca, aveva rinunciato ad ogni pretesa nei confronti della stessa a seguito dell'omologazione del concordato preventivo, cui era stata ammessa dal Tribunale di
Roma, di tal ché doveva essere dichiarata l'estinzione del processo, ex art. 306 c.p.c., con riferimento alle suddette parti (“con riferimento alle domande svolte dalla società attrice nei Controparte_3 confronti della banca convenuta che, in corso di causa, con “Dichiarazione irrevocabile” in data 4.3.19, prodotta dalla banca convenuta all'udienza del 9.5.19, la società ha dichiarato che, a Controparte_3 seguito dell'omologa del concordato preventivo n. 19/18 a cui è stata ammessa dal Tribunale di Roma, la società non avrà nulla a che pretendere nei confronti di per nessun titolo, causa Controparte_7
o ragione e che la presente causa sarebbe stata abbandonata e rinunciata, con compensazione integrale delle spese di lite. Il concordato preventivo è stato omologato, come da ammissione di parte attrice in udienza. Secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 7565/97), la rinuncia agli atti del giudizio non deve necessariamente avere le forme di un atto processuale, ma può essere contenuta in qualsiasi atto sottoscritto dalle parti, anche stragiudiziale, che dimostri sicuramente la loro volontà di porre fine al giudizio. Né, trattandosi di procedura di concordato preventivo e non di fallimento, gli organi amministrativi della società attrice hanno perduto i loro poteri. Ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., inoltre, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria (v. Cass. n. 6850/11) solo allorquando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto Le domanda rinunciate sono state svolte soltanto nei pagina 6 di 11 confronti della banca convenuta, che ha prodotto in giudizio la predetta dichiarazione di rinuncia, così dimostrando peraltro di non avere interesse alla prosecuzione del presente giudizio. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. nei rapporti tra la società e la Controparte_3
con compensazione integrale delle spese di giudizio come previsto dalle Controparte_7 parti.”).
-L'eccezione di nullità delle fideiussioni era infondata, giacché la fideiussione del 2014 rilasciata da e era specifica, mentre quella omnibus del 1984 con successivi rinnovi Controparte_1 CP_4 non era stata prodotta (era stato prodotto solo l'ultimo rinnovo del 12.4.95), per cui non era dato sapere se il testo contenesse le incriminate clausole ABI, senza contare che la ricognizione della Banca d'Italia era relativa ad anni di molto successivi (2003-2005).
-La divisione ereditaria restava irrilevante rispetto alla fideiussione, se non per il fatto che i fideiussori per successione ereditaria dovevano ritenersi responsabili pro quota.
-La liberazione della aveva ad oggetto due fideiussioni rilasciate nel 2003 e nel 2004 e, quindi, Pt_1
non quella oggetto di causa (fideiussione omnibus del 30.10.84 con successive modifiche del 11.2.92,
26.2.92, 13.5.93 e 12.4.95).
II. L'appello
II.1. Avverso la suddetta decisione hanno interposto appello e Parte_1 Pt_2
, sulla scorta di tre motivi come di seguito rubricati e che si riassumono in sintesi:
[...]
1. Sulla mancanza di domande riconvenzionali.
Il motivo censura la sentenza per aver ritenuto che le domande dei convenuti avessero natura riconvenzionale (e che, quindi, gli stessi convenuti, odierni appellanti, fossero incappati nella decadenza dovuta alla costituzione tardiva in giudizio), assumendo che la domanda di accertamento della propria responsabilità pro quota, quali eredi di costituisse mera difesa rispetto Persona_1
alla domanda attorea volta a sentirne accertare sic et simpliciter la responsabilità solidale. Peraltro, pur dopo aver ritenuto la tardività delle domande definite riconvenzionali, il giudice aveva statuito su di esse, per poi condannare gli appellanti alle spese di lite.
2) Sulla mancata valutazione della liberatoria nei confronti della Sig.ra da parte della Pt_1 [...]
Controparte_7
Con questo motivo gli appellanti lamentano che la liberatoria della Banca non sia stata considerata dal
Tribunale.
pagina 7 di 11 3) Sulla rinuncia all'azione da parte di Controparte_3
Con questo motivo viene nuovamente censurata la condanna alle spese di lite in favore degli attori e secondo il seguente ragionamento: il Tribunale aveva accertato la CP_3 Controparte_1
rinuncia agli atti del giudizio della società 70 e la carenza di legittimazione attiva in capo a CP_3
di conseguenza, gli odierni appellanti erano stati erroneamente condannati al Controparte_1
pagamento in favore degli attori delle spese di un giudizio cui la prima aveva rinunciato ed il secondo non avrebbe potuto incardinare.
Gli appellanti hanno riprodotto in appello le identiche conclusioni del primo grado.
II.2 I convenuti in appello e si sono costituiti, chiedendo la conferma Controparte_1 CP_7
della sentenza impugnata. Non si sono costituiti i convenuti e . Controparte_3 CP_4
All'udienza del 11.01.2023 è stato dichiarato contumace il solo , di tal ché la CP_4
contumacia di data la regolarità anche nei suoi confronti della notifica della citazione Controparte_3
in appello, viene dichiarata in questa sede.
II.3 È intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. per il tramite della sua Controparte_5
procuratrice speciale quale cessionaria del credito derivante dal saldo negativo, Controparte_6
passato a sofferenza, del c/c n. 1000/28, di cui era stata in primo grado domandata la rettifica, domandando la conferma della sentenza impugnata.
II.4. All'udienza del 10.07.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, ed è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 14.11.2024.
III. Le osservazioni della Corte
III.1. Il primo motivo di appello non merita accoglimento.
Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità per tardiva proposizione, ritenendone la natura riconvenzionale, di tutte le domande formulate, nel costituirsi, dagli odierni appellanti.
Il motivo di appello fa esplicito -quanto esclusivo- riferimento alle domande aventi ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza o in subordine della natura solo pro quota della responsabilità fideiussoria. Gli appellanti stigmatizzano il fatto che il Tribunale abbia in prima battuta affermato la natura riconvenzionale di queste domande, mentre in tesi avrebbe dovuto ravvisare in esse lo svolgimento di una mera difesa in reazione alle domande attoree, ma poi abbia di fatto su tali domande statuito, condannando di seguito gli appellanti medesimi alle spese di lite.
pagina 8 di 11 La Corte osserva che gli appellanti non hanno un interesse autonomo ad impugnare la qualificazione della domanda, potendo dolersi solo del fatto che, in ragione della qualificazione in tesi errata, la domanda stessa non sia stata delibata. Nel caso di specie, però, il Tribunale ha statuito sulle domande relative alla responsabilità fideiussoria degli appellanti, dichiarando che i medesimi sono fideiussori di
70 e che lo sono pro quota, in quanto eredi di . Infatti, proprio gli appellanti CP_3 Persona_1
stigmatizzano (a pag. 8 dell'atto di appello) che, pur avendo ritenuto quelle domande tardive, il
Tribunale abbia in merito deciso. Pertanto, la censura mirata ad aggredire, in sé e per sé, la qualificazione della domanda come riconvenzionale, è financo inammissibile. Quanto alla condanna alle spese, la doglianza si presta ad essere trattata di seguito, in uno con il terzo motivo di appello.
III.2. Il secondo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale non ha omesso di considerare la liberatoria della nei confronti di CP_7 [...]
ma ha affermato che questa non riguardava il rapporto fideiussorio dedotto in giudizio (“il Parte_1
documento in data 14.10.11 (v. doc. n. 3 convenuti e riguarda la liberazione del Pt_1 CP_1
fideiussore relativa a due diverse fideiussioni rilasciate dalla stessa Parte_1 rispettivamente in data 8.1.2003 e in data 12.11.2004.”). L'assunto per cui non sarebbero esistite differenti fideiussioni del 2003 e del 2004, bensì rinnovi, in quegli anni, della medesima fideiussione del 1984 dedotta in giudizio, non trova riscontro nel tenore della liberatoria (doc. 3 degli odierni appellanti in primo grado): infatti, questa fa esplicito riferimento a due fideiussioni diverse, l'una prestata a favore di nel 2003 e l'altra prestata a favore di nel Controparte_7 Parte_4
2004, per garantire un importo massimo cumulativo di euro 2.475.000,00. Si trascrive di seguito il testo:
La fideiussione dedotta in giudizio, invece, rilasciata nel 1984 e poi soggetta a rinnovo negli anni 1992,
1994 e 1995, garantiva in origine Banca Commerciale Italiana, solo poi divenuta , sino CP_7 all'importo massimo di 300 milioni di lire, nell'ultimo rinnovo del 1995 elevato a 650 milioni di lire.
pagina 9 di 11 In tal senso, del resto, si è difesa nel costituirsi in questo giudizio proprio cui gli CP_7
appellanti (che hanno omesso di depositare gli atti difensivi conclusionali nei termini assegnati all'udienza di precisazione delle conclusioni) nulla hanno replicato.
III.3. Il terzo motivo di appello, cui si raccorda, come anticipato, il secondo profilo del primo motivo,
è parimenti infondato.
La condanna alle spese degli appellanti non deve essere riformata. Essa ha trovato ragione nella soccombenza di questi ultimi nei confronti di entrambi gli attori, e , Controparte_3 Controparte_1 che, quand'anche non totale (volendo considerare che la pretesa di sentir dichiarare che la responsabilità fideiussoria era pro quota, e non solidale, ha trovato un accoglimento di fatto), è stata del tutto prevalente. Il Tribunale ha respinto la pretesa di inefficacia della fideiussione per essere la società garantita rimasta nella gestione del solo a seguito della divisione ereditaria, e ha Controparte_1
respinto la pretesa della di veder riconosciuta la propria liberazione da parte della Banca. A Pt_1
nulla vale il rilievo per cui aveva rinunciato agli atti del giudizio e era Controparte_3 Controparte_1
stato dal giudice ritenuto privo di legittimazione attiva, atteso che entrambi gli aspetti hanno riguardato il rapporto processuale tra gli attori e la Banca, e non il rapporto tra gli attori medesimi e gli odierni appellanti.
In conclusione, perciò, la sentenza impugnata trova integrale conferma.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (da ritenere indeterminabile di complessità bassa), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività in concreto prestata. La liquidazione in favore della cedente e della cessionaria è unitaria, avendo CP_7
tali parti assunto la medesima linea difensiva.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c..
Va invece dichiarata la sussistenza, in capo agli appellanti medesimi, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.4866/22, ogni Parte_1 Parte_2
contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna gli appellanti, in via fra loro solidale, alla rifusione delle spese del grado in favore di ed liquidate in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_2 Controparte_5
forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti,
3. Condanna gli appellanti, in via fra loro solidale, alla rifusione delle spese del grado in favore di
, liquidate in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% Controparte_1
ed accessori per legge dovuti, con distrazione in favore del difensore Avv. AN Di RE dichiaratosi antistatario.
3. Nulla sulle spese con riferimento agli appellati contumaci e . Controparte_3 CP_4
4. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.11.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott. Rossella Milone Consigliere dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2212/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
LARGO LUCIO APULEIO, 15 00136 ROMA presso lo studio dell'avv. GRILLO SPINA
VALENTINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in LARGO LUCIO Parte_2 C.F._2
APULEIO, 15 00136 ROMA presso lo studio dell'avv. GRILLO SPINA VALENTINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DEL Controparte_1 C.F._3
TEMPIO, 1 00186 ROMA presso lo studio dell'avv. DI CREDICO ANTONIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 11 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI Controparte_2 P.IVA_1
PIETA', 15 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. SZEGO LUCA PP DR, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GRASSI MANUELA MARIA
( VIA MONTE DI PIETA', 15 20121 MILANO;
C.F._4
APPELLATI
(C.F. ) CP_3 P.IVA_2
C.F. ) CP_4 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI
per essa lettivamente domiciliato in VIA MONTE Controparte_5 Controparte_6
DI PIETA', 15 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. SZEGO LUCA PP DR, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GRASSI MANUELA MARIA
( VIA MONTE DI PIETA', 15 20121 MILANO;
C.F._4
TERZO INTERVENUTO
Avente ad oggetto: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
/fideiussione sulle seguenti conclusioni:
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi su esposti: contrariis rejectis, a) accertare alla luce di apposita consulenza tecnico contabile il saldo effettivo dei conti correnti n. 1000/28 (già n. 41419160145), n. 1000/3325, n. 140125.54, n. 26756186, n. 3012.1, n.
414191915104, n. 14702010 e n. 6152388233.20; b) accertare e dichiarare che la è Controparte_3
l'unico soggetto debitore della c) accertare e dichiarare che la Sig.ra Controparte_7 [...]
ha carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio non essendo tenuta a garantire a Parte_3
nessun titolo e per nessuna ragione la nei confronti della Controparte_3 Controparte_7
d) accertare e dichiarare che il Sig. ha carenza di legittimazione passiva nel
[...] Parte_2
presente giudizio non essendo tenuto a garantire a nessun titolo e per nessuna ragione la CP_3
pagina 2 di 11 nei confronti della e) nella denegata ipotesi in cui voglia farsi CP_3 Controparte_7
valere la qualità di eredi del de cuius dei convenuti, quale precedente garante personale Persona_1
della non sono comunque tenuti a garantirla dal momento che con la divisione del Controparte_3
2011, il Sig. è divenuto unico titolare e legittimario della società; f) o in subordine Controparte_1
nella denegata ipotesi in cui voglia farsi valere la qualità di eredi del de cuius dei Persona_1
convenuti, quale precedente garante personale della accertare che gli stessi chiamati Controparte_3
eventualmente a rispondere pro quota di eventuali debiti contratti dalla attrice e risultanti dai saldi rideterminati. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, cui adde rimborso forfetario, IVA e CA come per legge.
Per Controparte_2
voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, respingere l'appello avversario o comunque accogliere le difese ed eccezioni svolte dalla Banca, anche in via di subordine;
con il favore delle spese di lite, con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali.
Per per essa Controparte_5 Controparte_8
voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, respingere l'appello avversario o comunque accogliere le di-fese ed eccezioni svolte dalla Banca, anche in via di subordine;
con il favore delle spese di lite, con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali.
Per Controparte_1
Nel merito, in via principale, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita
-rigettare tutte le domande ed eccezioni avverse e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
4866/2022 del 1.6.22 il Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario nonché condanna di parte avversa al danno ex art. 96 cpc per lite temeraria.
pagina 3 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado:
I.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante , nonché in proprio, convenivano in giudizio dinanzi al Controparte_1 Controparte_1
Tribunale di Milano la banca (di seguito anche solo la , contestando la Controparte_7 CP_7 debenza delle competenze addebitate in una serie di rapporti di conto corrente intrattenuti con l'istituto
(o con altri istituti via via incorporati), chiedendo, con riferimento ai conti chiusi, la restituzione di quanto indebitamente pagato, e, con riferimento all'unico conto ancora aperto (il conto ex n. CP_9
4141916/01/54, poi n. 1000/28), la rideterminazione del saldo al netto delle poste illegittime.
Venivano convenuti in giudizio, unitamente alla Banca, Parte_1 Parte_2
e , al fine di sentir accertare e dichiarare dal Tribunale che anch'essi garantivano i debiti CP_4
della Società verso la Banca.
In particolare, gli attori allegavano (pag. 7 dell'atto di citazione, punto 21 della narrativa) che «il sig.
e la sig.ra si sono costituiti fideiussori solidali a favore Persona_1 Parte_1 della per l'importo di lire 650 milioni il 12.04.1995 (doc. 33). Il sig. è Controparte_7 Persona_1
deceduto in data 27.12.2010, ed hanno accettato la sua eredità i figli e nonché CP_1 Parte_2
la moglie . Pertanto i signori , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
sono garanti pro quota di nei confronti di giusta Parte_1 Controparte_3 Controparte_7
fideiussione del sig. , nonché la sig.ra è garante giusta Persona_1 Parte_1
fideiussione firmata nel 1995 fino alla concorrenza di 650 milioni di lire. Il sig. è CP_10 anch'egli fideiussore di (doc. 37) per i rapporti dedotti in giudizio». Controparte_3
La si costituiva tempestivamente, assumendo la legittimità delle condizioni applicate nei CP_7
rapporti di conto corrente oggetto di causa, ed eccependo, comunque, la prescrizione di gran parte delle domande avversarie.
Si costituivano tardivamente e , associandosi alle Parte_1 Parte_2
domande di relative ai conti correnti ma resistendo a quelle proposte nei loro confronti in CP_3
relazione al rapporto fideiussorio. In particolare, osservavano che: la ed il marito, Pt_1 Per_1
si erano costituiti fideiussori di 70 (limitatamente all'importo di lire 650 milioni) nel
[...] CP_3
1995 (n.d.r. rectius nel 1984, con successivi rinnovi sino al 12.4.1995); deceduto, Persona_1
aveva lasciato eredi la moglie ed i figli e;
la (già fideiussore in proprio) e CP_1 Pt_2 Pt_1
sarebbero dunque succeduti nel rapporto fideiussorio a , così come, del Parte_2 Persona_1
pagina 4 di 11 resto, tuttavia, poiché a seguito della divisione ereditaria la società 70 era Controparte_1 CP_3
rimasta nelle mani del solo gli ulteriori fideiussori non avrebbero potuto essere chiamati a CP_1
rispondere di eventuali debiti relativi ad una gestione societaria cui erano rimasti estranei;
la CP_7
aveva peraltro liberato la dalle proprie obbligazioni fideiussorie con lettera del 14.10.2011; Pt_1
e avevano poi stipulato una diversa fideiussione nel 2014. CP_1 CP_4
rimaneva contumace. CP_4
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., il difensore dei convenuti costituiti sollevava in udienza eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina anticoncorrenziale, mentre il difensore della Banca depositava un documento, di formazione successiva al maturare dei termini istruttori, contenente dichiarazione irrevocabile di rinuncia agli atti da parte dell'attrice , nel frattempo ammessa al concordato preventivo. La causa veniva rinviata per la CP_3
precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Milano così decideva:
P.Q.M.
“-dichiara l'estinzione del processo con riferimento alle domande proposte dalla società CP_3
nei confronti della banca
[...] Controparte_7
-dichiara inammissibili le domande svolte da nei confronti della banca Controparte_1 CP_7
Controparte_7
-dichiara inammissibili le domande svolte da e da Parte_1 Parte_2
-dichiara che , in proprio, ed inoltre , Parte_1 Parte_1
e quali eredi pro quota, sono fideiussori della società Controparte_1 Parte_2 [...]
nei confronti della banca in forza della fideiussione omnibus CP_3 CP_7 Controparte_7 sottoscritta in data 30.10.84 con successive modifiche dell'11.2.92, del 26.2.92, del 13.5.93 e del
12.4.95;
-dichiara che e sono fideiussori solidali della società CP_4 Controparte_1 [...]
nei confronti della banca n forza della fideiussione specifica CP_3 Controparte_7
sottoscritta in data 23.1.2014;
-compensa le spese di giudizio nei rapporti tra gli attori e la banca Controparte_7
-compensa le spese di giudizio nei rapporti tra gli attori e CP_4
pagina 5 di 11 -condanna e a rimborsare, in solido, agli attori le Parte_1 Parte_2 spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 7.497,00, di cui 6.738,00 per compenso ed euro
759,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-distrae le spese di giudizio come sopra liquidate in favore del difensore avv. AN Di RE, dichiaratosi antistatario.”
Il Tribunale, in motivazione, rilevava che:
-i convenuti e si erano costituiti tardivamente, decadendo dalla facoltà di Pt_1 Parte_2
proporre domande riconvenzionali.
in proprio, quale fideiussore, non era legittimato a proporre domanda nei confronti Controparte_1
della Banca relativamente al ricalcolo dei rapporti dare/avere, domanda alla cui proposizione era legittimata la sola società correntista . CP_3
-Quest'ultima, come documentato dalla Banca, aveva rinunciato ad ogni pretesa nei confronti della stessa a seguito dell'omologazione del concordato preventivo, cui era stata ammessa dal Tribunale di
Roma, di tal ché doveva essere dichiarata l'estinzione del processo, ex art. 306 c.p.c., con riferimento alle suddette parti (“con riferimento alle domande svolte dalla società attrice nei Controparte_3 confronti della banca convenuta che, in corso di causa, con “Dichiarazione irrevocabile” in data 4.3.19, prodotta dalla banca convenuta all'udienza del 9.5.19, la società ha dichiarato che, a Controparte_3 seguito dell'omologa del concordato preventivo n. 19/18 a cui è stata ammessa dal Tribunale di Roma, la società non avrà nulla a che pretendere nei confronti di per nessun titolo, causa Controparte_7
o ragione e che la presente causa sarebbe stata abbandonata e rinunciata, con compensazione integrale delle spese di lite. Il concordato preventivo è stato omologato, come da ammissione di parte attrice in udienza. Secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 7565/97), la rinuncia agli atti del giudizio non deve necessariamente avere le forme di un atto processuale, ma può essere contenuta in qualsiasi atto sottoscritto dalle parti, anche stragiudiziale, che dimostri sicuramente la loro volontà di porre fine al giudizio. Né, trattandosi di procedura di concordato preventivo e non di fallimento, gli organi amministrativi della società attrice hanno perduto i loro poteri. Ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., inoltre, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria (v. Cass. n. 6850/11) solo allorquando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto Le domanda rinunciate sono state svolte soltanto nei pagina 6 di 11 confronti della banca convenuta, che ha prodotto in giudizio la predetta dichiarazione di rinuncia, così dimostrando peraltro di non avere interesse alla prosecuzione del presente giudizio. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. nei rapporti tra la società e la Controparte_3
con compensazione integrale delle spese di giudizio come previsto dalle Controparte_7 parti.”).
-L'eccezione di nullità delle fideiussioni era infondata, giacché la fideiussione del 2014 rilasciata da e era specifica, mentre quella omnibus del 1984 con successivi rinnovi Controparte_1 CP_4 non era stata prodotta (era stato prodotto solo l'ultimo rinnovo del 12.4.95), per cui non era dato sapere se il testo contenesse le incriminate clausole ABI, senza contare che la ricognizione della Banca d'Italia era relativa ad anni di molto successivi (2003-2005).
-La divisione ereditaria restava irrilevante rispetto alla fideiussione, se non per il fatto che i fideiussori per successione ereditaria dovevano ritenersi responsabili pro quota.
-La liberazione della aveva ad oggetto due fideiussioni rilasciate nel 2003 e nel 2004 e, quindi, Pt_1
non quella oggetto di causa (fideiussione omnibus del 30.10.84 con successive modifiche del 11.2.92,
26.2.92, 13.5.93 e 12.4.95).
II. L'appello
II.1. Avverso la suddetta decisione hanno interposto appello e Parte_1 Pt_2
, sulla scorta di tre motivi come di seguito rubricati e che si riassumono in sintesi:
[...]
1. Sulla mancanza di domande riconvenzionali.
Il motivo censura la sentenza per aver ritenuto che le domande dei convenuti avessero natura riconvenzionale (e che, quindi, gli stessi convenuti, odierni appellanti, fossero incappati nella decadenza dovuta alla costituzione tardiva in giudizio), assumendo che la domanda di accertamento della propria responsabilità pro quota, quali eredi di costituisse mera difesa rispetto Persona_1
alla domanda attorea volta a sentirne accertare sic et simpliciter la responsabilità solidale. Peraltro, pur dopo aver ritenuto la tardività delle domande definite riconvenzionali, il giudice aveva statuito su di esse, per poi condannare gli appellanti alle spese di lite.
2) Sulla mancata valutazione della liberatoria nei confronti della Sig.ra da parte della Pt_1 [...]
Controparte_7
Con questo motivo gli appellanti lamentano che la liberatoria della Banca non sia stata considerata dal
Tribunale.
pagina 7 di 11 3) Sulla rinuncia all'azione da parte di Controparte_3
Con questo motivo viene nuovamente censurata la condanna alle spese di lite in favore degli attori e secondo il seguente ragionamento: il Tribunale aveva accertato la CP_3 Controparte_1
rinuncia agli atti del giudizio della società 70 e la carenza di legittimazione attiva in capo a CP_3
di conseguenza, gli odierni appellanti erano stati erroneamente condannati al Controparte_1
pagamento in favore degli attori delle spese di un giudizio cui la prima aveva rinunciato ed il secondo non avrebbe potuto incardinare.
Gli appellanti hanno riprodotto in appello le identiche conclusioni del primo grado.
II.2 I convenuti in appello e si sono costituiti, chiedendo la conferma Controparte_1 CP_7
della sentenza impugnata. Non si sono costituiti i convenuti e . Controparte_3 CP_4
All'udienza del 11.01.2023 è stato dichiarato contumace il solo , di tal ché la CP_4
contumacia di data la regolarità anche nei suoi confronti della notifica della citazione Controparte_3
in appello, viene dichiarata in questa sede.
II.3 È intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. per il tramite della sua Controparte_5
procuratrice speciale quale cessionaria del credito derivante dal saldo negativo, Controparte_6
passato a sofferenza, del c/c n. 1000/28, di cui era stata in primo grado domandata la rettifica, domandando la conferma della sentenza impugnata.
II.4. All'udienza del 10.07.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, ed è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 14.11.2024.
III. Le osservazioni della Corte
III.1. Il primo motivo di appello non merita accoglimento.
Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità per tardiva proposizione, ritenendone la natura riconvenzionale, di tutte le domande formulate, nel costituirsi, dagli odierni appellanti.
Il motivo di appello fa esplicito -quanto esclusivo- riferimento alle domande aventi ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza o in subordine della natura solo pro quota della responsabilità fideiussoria. Gli appellanti stigmatizzano il fatto che il Tribunale abbia in prima battuta affermato la natura riconvenzionale di queste domande, mentre in tesi avrebbe dovuto ravvisare in esse lo svolgimento di una mera difesa in reazione alle domande attoree, ma poi abbia di fatto su tali domande statuito, condannando di seguito gli appellanti medesimi alle spese di lite.
pagina 8 di 11 La Corte osserva che gli appellanti non hanno un interesse autonomo ad impugnare la qualificazione della domanda, potendo dolersi solo del fatto che, in ragione della qualificazione in tesi errata, la domanda stessa non sia stata delibata. Nel caso di specie, però, il Tribunale ha statuito sulle domande relative alla responsabilità fideiussoria degli appellanti, dichiarando che i medesimi sono fideiussori di
70 e che lo sono pro quota, in quanto eredi di . Infatti, proprio gli appellanti CP_3 Persona_1
stigmatizzano (a pag. 8 dell'atto di appello) che, pur avendo ritenuto quelle domande tardive, il
Tribunale abbia in merito deciso. Pertanto, la censura mirata ad aggredire, in sé e per sé, la qualificazione della domanda come riconvenzionale, è financo inammissibile. Quanto alla condanna alle spese, la doglianza si presta ad essere trattata di seguito, in uno con il terzo motivo di appello.
III.2. Il secondo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale non ha omesso di considerare la liberatoria della nei confronti di CP_7 [...]
ma ha affermato che questa non riguardava il rapporto fideiussorio dedotto in giudizio (“il Parte_1
documento in data 14.10.11 (v. doc. n. 3 convenuti e riguarda la liberazione del Pt_1 CP_1
fideiussore relativa a due diverse fideiussioni rilasciate dalla stessa Parte_1 rispettivamente in data 8.1.2003 e in data 12.11.2004.”). L'assunto per cui non sarebbero esistite differenti fideiussioni del 2003 e del 2004, bensì rinnovi, in quegli anni, della medesima fideiussione del 1984 dedotta in giudizio, non trova riscontro nel tenore della liberatoria (doc. 3 degli odierni appellanti in primo grado): infatti, questa fa esplicito riferimento a due fideiussioni diverse, l'una prestata a favore di nel 2003 e l'altra prestata a favore di nel Controparte_7 Parte_4
2004, per garantire un importo massimo cumulativo di euro 2.475.000,00. Si trascrive di seguito il testo:
La fideiussione dedotta in giudizio, invece, rilasciata nel 1984 e poi soggetta a rinnovo negli anni 1992,
1994 e 1995, garantiva in origine Banca Commerciale Italiana, solo poi divenuta , sino CP_7 all'importo massimo di 300 milioni di lire, nell'ultimo rinnovo del 1995 elevato a 650 milioni di lire.
pagina 9 di 11 In tal senso, del resto, si è difesa nel costituirsi in questo giudizio proprio cui gli CP_7
appellanti (che hanno omesso di depositare gli atti difensivi conclusionali nei termini assegnati all'udienza di precisazione delle conclusioni) nulla hanno replicato.
III.3. Il terzo motivo di appello, cui si raccorda, come anticipato, il secondo profilo del primo motivo,
è parimenti infondato.
La condanna alle spese degli appellanti non deve essere riformata. Essa ha trovato ragione nella soccombenza di questi ultimi nei confronti di entrambi gli attori, e , Controparte_3 Controparte_1 che, quand'anche non totale (volendo considerare che la pretesa di sentir dichiarare che la responsabilità fideiussoria era pro quota, e non solidale, ha trovato un accoglimento di fatto), è stata del tutto prevalente. Il Tribunale ha respinto la pretesa di inefficacia della fideiussione per essere la società garantita rimasta nella gestione del solo a seguito della divisione ereditaria, e ha Controparte_1
respinto la pretesa della di veder riconosciuta la propria liberazione da parte della Banca. A Pt_1
nulla vale il rilievo per cui aveva rinunciato agli atti del giudizio e era Controparte_3 Controparte_1
stato dal giudice ritenuto privo di legittimazione attiva, atteso che entrambi gli aspetti hanno riguardato il rapporto processuale tra gli attori e la Banca, e non il rapporto tra gli attori medesimi e gli odierni appellanti.
In conclusione, perciò, la sentenza impugnata trova integrale conferma.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (da ritenere indeterminabile di complessità bassa), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività in concreto prestata. La liquidazione in favore della cedente e della cessionaria è unitaria, avendo CP_7
tali parti assunto la medesima linea difensiva.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c..
Va invece dichiarata la sussistenza, in capo agli appellanti medesimi, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.4866/22, ogni Parte_1 Parte_2
contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna gli appellanti, in via fra loro solidale, alla rifusione delle spese del grado in favore di ed liquidate in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_2 Controparte_5
forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti,
3. Condanna gli appellanti, in via fra loro solidale, alla rifusione delle spese del grado in favore di
, liquidate in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% Controparte_1
ed accessori per legge dovuti, con distrazione in favore del difensore Avv. AN Di RE dichiaratosi antistatario.
3. Nulla sulle spese con riferimento agli appellati contumaci e . Controparte_3 CP_4
4. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.11.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11