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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________ IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA
V Sezione
Riunito in camera di consiglio in composizione collegiale composto dai sig.ri magistrati:
Presidente dott. Lorenzo Pontecorvo
Giudice dott.ssa Elena Fulgenzi
Giudice relatore dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
Ha pronunciato la seguente all'esito della camera di consiglio del 13.2.25
SENTENZA
nella causa civile iscritta al 1° rgn. 58984 e per querela incidentale di falso iscritta al rgn. 58984-1 del Ruolo Generale per l'anno 2019
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARTONE THOMAS e dell'avv. in proprio , elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 11 00100 ROMA presso il difensore avv. MARTONE THOMAS
ATTORE
E
CONDOMINIO VIA NOVACELLA 14,18, 38, 40-50 ROMA “LA MONTAGNOLA” (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUZZINI P.IVA_1 CLAUDIO e dell'avv. CUZZINI MARCO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; elettivamente domiciliato in VIA NOVACELLA, 18 00142
ROMA presso il difensore avv. CUZZINI CLAUDIO
CONVENUTO
1 2
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 impugnando le delibere dell'assemblea Controparte_1 straordinaria del 15 luglio 2019 per:
-Violazione del termine minimo di convocazione previsto dal regolamento condominiale;
-Genericità dell'ordine del giorno e mancata allegazione della documentazione tecnica e contabile necessaria per una consapevole partecipazione dei condomini;
-Adozione di decisioni senza inserimento all'ordine del giorno e in violazione delle tabelle millesimali previste dal regolamento condominiale trascritto;
-Inosservanza delle regole di trasparenza nella ripartizione delle spese relative al fondo speciale per il consolidamento statico della palazzina.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande, CP_1 sostenendo l'urgenza e validità delle delibere adottate, nonché l'infondatezza delle doglianze attoree.
L'attore chiedeva di essere ammesso alla prova contraria del teste indicato da parte convenuta Sig. amministratore del condominio, per Controparte_2 accertare la presunta tardività della convocazione dell'assemblea, e l'ing.
per verificare lo stato dei lavori di consolidamento della Controparte_3 Palazzina 40 alla data della delibera impugnata. Inoltre, l'attore ha presentato querela di falso in merito alla documentazione presentata dal . CP_1
In particolare, nelle note depositate per l'udienza del 21 febbraio 2024, l'attore ha ribadito la presenza di discrepanze documentali nelle copie del verbale del 1 luglio 2009, evidenziando come le stesse risultino alterate nelle ultime pagine, con firme e contenuti divergenti, nonché con l'inserimento postumo degli eredi ved. TO tra i partecipanti al fondo speciale. Persona_1
Il costituitosi in giudizio, ha contestato Controparte_1 integralmente le allegazioni dell'attore, sottolineando che:
-l'assemblea del 15 luglio 2019 si sarebbe regolarmente costituita con la verifica della regolarità delle convocazioni da parte del presidente, sig.
[...]
e che l'attore, pur partecipando, non avrebbe sollevato alcuna CP_4 eccezione in merito alla tardività della convocazione durante l'adunanza;
-i temi oggetto di impugnazione erano stati nuovamente discussi e deliberati nell'assemblea del 30 ottobre 2019, superando così la materia del contendere;
-il punto 2 all'ordine del giorno, relativo alla ricognizione del fondo speciale per il consolidamento della palazzina, avrebbe carattere meramente ricognitivo, non incidendo sui diritti o sugli obblighi dei condomini;
-la delibera impugnata non avrebbe prodotto effetti giuridici suscettibili di pregiudizio per l'attore. In merito, ha richiesto l'ammissione di testimonianze per avvalorare la regolarità delle convocazioni e la natura ricognitiva della delibera, tra cui il sig. e il dott. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità Controparte_4 Per_2 delle prove documentali tardivamente depositate dall'attore.
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Con le note di trattazione scritta il ha ribadito: CP_1
-la natura meramente ricognitiva della delibera del 15 luglio 2019, precisando che non si è provveduto ad alcuna modifica sostanziale dei diritti o obblighi dei condomini;
-la mancata prova della falsità del verbale impugnato, sostenendo che le discrepanze evidenziate dall'attore non sono rilevanti per invalidarne l'autenticità;
-la cessazione della materia del contendere per effetto della successiva delibera del 30 ottobre 2019, che ha riproposto e confermato le decisioni prese nella precedente assemblea.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che: il punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 15 luglio 2019 riguardava la "ricognizione della situazione del fondo speciale per il consolidamento della Palazzina 40", già oggetto di precedenti delibere del 2009 e del 2014. L'attore ha partecipato all'assemblea, votando sul primo punto dell'ordine del giorno e allontanandosi prima della discussione del secondo punto, senza contestare formalmente la convocazione o richiedere il differimento dell'assemblea. La successiva assemblea del 30 ottobre 2019 ha riproposto gli stessi argomenti, approvandoli nuovamente e includendo comunicazioni aggiuntive dell'amministratore e un cronoprogramma elaborato dall'ing. CP_3
Successivamente, con provvedimento del 21 febbraio 2024, il Giudice ha autorizzato la presentazione della querela di falso sul verbale del 1.7.09, rinviando per l'incombente al 17 aprile 2024.
All' udienza del 17 aprile 2024, si è dato atto delle divergenze tra l'originale e la copia del verbale assembleare del 1 luglio 2009, sollevando ulteriori elementi di contestazione circa la validità documentale. L'attore ha inoltre richiesto una consulenza tecnica per verificare l'autenticità delle firme presenti sui documenti in questione, la cui discrasia se pur lieve è stata rilevata dallo stesso giudicante senza che si rendesse necessaria l'ammissione di ctu sulla questione.
Con successivo provvedimento del 29 aprile 2024, è stata disposta la precisazione delle conclusioni sia per il merito che per la domanda incidentale relativa alla querela di falso al 30 ottobre 2024.
Infine, con ordinanza del 31 ottobre 2024, il Giudice, ritenuta la causa documentale ha trattenuto il procedimento in decisione in decisione, fissando i termini ex art. 190 c.p.c..
Le parti in causa depositavano le memorie come autorizzate ribadendo sostanzialmente quanto già affermato nei propri scritti difensivi.
Ricostruita la vicenda giuridica come sopra, il collegio deve prioritariamente pronunciarsi sulla querela di falso promossa in via incidentale.
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Al riguardo il fondamento della querela presentata è rinvenibile nella circostanza che il costituendosi aveva in specie dedotto come la CP_1 delibera del 15.7.19 non avesse avuto contenuto decisorio, limitandosi a correggere un errore materiale indicando tra gli obbligati anche gli eredi TO ed espungendo una condomina in quanto proprietaria di un garage ubicato sotto altra palazzina e dunque non interessato dai lavori per cui previsto il Fondo.
Al proposito aveva prodotto già in comparsa di risposta una delibera precedente ovvero del 1.7.09 in cui risultava come gli eredi TO fossero stati inclusi tra gli obbligati (all. 13), a dimostrazione che con la delibera impugnata del 15.7.19 in effetti l'assemblea si era limitata a rettificare la dimenticanza di una delibera intermedia.
Ed allora in fase di precisazione delle conclusioni l'attore, che nel corso di giudizio di merito già in citazione e negli atti successivi aveva allegato di non avere mai avuto lui ovvero i suoi dante causa la disponibilità dei precedenti verbali, ha rappresentato di avere ritrovato il verbale del 1.7.09 tra i documenti della madre/sorella (all. 10 note pct dell'11.11.20) e come questo fosse difforme alla copia conforme all'originale depositata dal CP_1
Per questi motivi
presentava querela di falso incidentale, oggetto del presente sub procedimento.
Autorizzata la querela -prima facie ritenuta ammissibile seppure all'esito della istruttoria della causa di merito e del presente procedimento le considerazioni di diritto debbono essere modificate (vd infra)- il giudice istruttore acquisiva il libro dei verbali ove contenuto l'originale della delibera dell'1.7.09. In tale udienza venivano annotate alcune differenze tra l'originale contenuto nel registro dei verbali, la copia conforme prodotta dal di cui CP_1 all'all 13 della comparsa di risposta e della copia rinvenuta successivamente dall'attore (cfr verbale di udienza del 17.4.24). In particolare si legge “Evidenzia che rispetto all'originale la copia da lui posseduta e depositata con all. 10 note in pct dell'11.11.20 sussistono due visibili diversità: a pag 5 di sei nella griglia dell'originale appare il nominativo Per_3 vedova TO, invece assente nell'all 10;
[...] alla pag 6 nell'originale è scritto al terz'ultimo capoverso “risulta favorevole” mentre in quello di cui all' 10 “risultano favorevole”; la firma sull'originale del segretario è al di sotto del nome stampigliato, mentre sul 10 è sopra, e anche la firma del presidente è difforme;
nell'originale non c'è data, nell'all 10 la data del 2.7.09”
.
Ciò premesso la querela -all'esito di una più approfondita istruttoria- deve ritenersi inammissibile ed irrilevante.
Invero in tanto può procedersi ad un giudizio comparativo tra due atti, in particolare tra l'originale esibito dal e/o anche la copia conforme CP_1 di cui al suo all. 13 e quello rinvenuto dal sig. TO, in quanto quest'ultimo dimostri con stringente puntualità che quello da lui posseduto (all. 10 pct del
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11.11.20) sia quello pervenuto nella disponibilità dei suoi dante causa (madre/ sorella?) proprio nel 2009 a seguito della adozione della relativa delibera e di comunicazione formale della stessa. L'attore infatti- che nelle more dell'intero giudizio ha rappresentato di non avere avuto mai la disponibilità della documentazione del condominio rectius delle precedenti delibere, finanche dolendosi di non averle potute acquisire neanche nel 2019 benchè richiesto all'amministratore- si è limitato a produrre un documento esso stesso non qualificabile come documento acquisito dai suoi dante causa a seguito di comunicazione ufficiale del verbale da parte dell'amministrazione condominiale. Invero non essendo prassi che i condomini- sia assenti che presenti- ricevano i verbali delle assemblee brevi manu, era necessario che il sig. TO provasse il ricevimento del verbale da lui assunto come unico vero (mail? Posta? Firma per ricevuta dal portiere?), di guisa che il documento da lui prodotto non può essere utilizzato per alcuna comparazione di validità.
Ne deriva l'inammissibilità della querela.
Si aggiunga incidentalmente che l'attore ha fondato l'assunto della falsità adducendo come nell'originale vi fosse solo la firma del segretario e del Presidente, mentre nella copia conforme (all. 13 c.r.) e nella sua (all 10) vi fosse anche la sottostante firma degli stessi per copia autentica. Tuttavia l'assunto nulla significa, atteso che nell'originale non è necessario apporre per sua stessa natura alcuna firma di conformità, mentre è ben possibile che sia stata successivamente apposta la doppia firma a fini di attestare che la copia circolante (anche ai fini difensivi per depositarla in giudizio) fosse conforme all'originale. Il fatto che poi detta doppia firma risulti difforme a quella in possesso dell'attore (all. 10) e priva di data rispetto a quella nella sua disponibilità, nulla certifica, proprio perché del documento in possesso dell'attore non è dato sapere la provenienza come sopra indicato (manca la prova della ricezione dall'allora amministratore). Parimenti per quel concerne la dizione “risulta” contenuta nell'all. 10 in luogo di “risultano” nell'all. 13, peraltro conformemente all'originale. Si deve infine evidenziare che la richiesta dell'istante di sentire a testimoni il segretario e presidente di allora per accertare quale documento fosse vero non è stata accolta non solo perché inidonea a provare i fatti di cui sopra, ma anche perché soggetti palesemente in conflitto di interesse e perciò non capaci ex art
246 cpc.
Merita un cenno anche la valutazione del requisito di rilevanza della querela. Invero la parte se n'è avvalsa anche per dimostrare che il punto 2 Odg- benchè rubricato come ricognizione- in realtà avesse avuto contenuto decisorio includendo la sua proprietà tra i condomini chiamati a partecipare al fondo. Ha dunque contestato che con la dicitura “correzione di errore materiale” di cui al verbale impugnato si fosse in realtà corretto un errore, proprio perché anche la delibera “vera” del 1.7.09 escludeva la sua proprietà dagli obbligati e quindi quanto esposto nel verbale del 15.7.19 aveva in realtà un contenuto decisorio.
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Ora a ben vedere quand'anche si fosse affermata la falsità del verbale in originale del del 1.7.09, allo stato comunque l'odg 2 della delibera CP_1 del 15.7.19 avrebbe mantenuto il suo carattere ricognitivo ovvero di correzione di un errore: invero l'attore nulla ha speso in termini di difesa sostanziale per addurre motivazioni per le quali la sua proprietà dovesse essere esclusa comunque dal Fondo (ad es per non appartenenza in linea verticale ai lavori di consolidamento per cui costituito il fondo). E' chiaro dunque che avendo beneficiato dei lavori, anche gli eredi TO pro quota dovevano contribuire agli stessi ed alla costituzione del relativo fondo.
Quindi laddove la delibera del 1.7.09 li avesse esclusi, questo sarebbe stato comunque un errore materiale suscettibile di correzione formale in occasione della ricognizione dello stato dei lavori discussa in occasione della delibera del
15.7.19.
Passando al merito, la domanda deve essere respinta nei termini che seguono.
Al riguardo circa la prima doglianza di tardiva convocazione riferita alla delibera del 15.7.19, dall'esame degli atti risulta pacifico che la convocazione delle assemblee deve avvenire almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea. L'avviso del 9 luglio 2019 per l'assemblea del 15 luglio 2019 è stato inviato con un preavviso insufficiente, determinando una violazione formale che incide sulla legittimità delle delibere. Tuttavia, la ratio della normativa risiede nella possibilità dei destinatari di essere dedotti per tempo della convocazione, sì da potervi concretamente partecipare. Ebbene nel caso di specie tale finalità è stata senz'altro raggiunta, posto che il sig TO ha partecipato presentandosi all'assemblea del 15.7.2019, e solo ad un certo punto decidendo di allontanarsi come riportato in verbale. La sua presenza dunque ha certamente avuto efficacia sanante del ritardo di un giorno nella sua convocazione, atteso che la sua partecipazione attesta la conoscenza legale della convocazione ed il raggiungimento dello scopo della stessa.
Con riferimento poi alla doglianza di genericità dell odg ed in specie di mancata allegazione di documentazione tecnica e contabile con preclusione ai condomini di una piena comprensione dei punti in discussione, essa non coglie nel segno.
Emerge invero che- a prescindersi dalla rinuncia del sig. TO circa il 1° odg- nel 2° odg si discuteva in ricognizione di lavori di consolidamento pacificamente già deliberati negli anni con precedenti delibere.
Ed allora trattandosi di ricognizione non incombeva alcun obbligo per l'amministrazione di ripresentare tutta la documentazione relativa, evidentemente allegata alle precedenti adunanza con valore decisorio.
Sul punto occorre precisare come sia stato lo stesso attore a dedurre di essersi sempre “disinteressato” per il passato alle decisioni rectius alle adunanze assembleari, evidentemente dunque non prendendo volontariamente contezza delle stesse.
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Inoltre siccome non sussiste un onere allegatorio di documentazione alla convocazione assembleare, al contrario sussiste una facoltà protetta dei
Condomini di richiedere alla amministrazione tutta la documentazione necessaria anche al fine di prendere parte compiutamente alle assemblee ex art 1129 cc, e solo in caso di ingiustificato diniego all'accesso/consegna di tali atti allora la denuncia dell'istante può trovare accoglimento (Cass. 15996/20). Non risulta dunque nel caso di specie che prima dell'adunanza in questione il sig. TO abbia chiesto la documentazione relativa agli odg ricevendone un diniego. E ciò a prescindersi dalla considerazione che la documentazione gli è stata trasmessa via email il 26 settembre 2019 per la successiva assemblea del 30 ottobre 2019, riconvocata per il medesimo odg.
In relazione alla censura circa il carattere decisorio e non ricognitivo del deliberato, si osserva come il sig. TO abbia a tal fine presentato la querela di falso sulla delibera del 1.7.09 di cui sopra, rigettata per le motivazioni anzidette.
Detta delibera di cui non si è dimostrata la falsità conteneva- come da verbale in originale- la partecipazione degli eredi ved. TO al Fondo Persona_1 per la realizzazione dei lavori di consolidamento di via Novacella 40.
Nella successiva delibera TO (2014) non era stato dunque inserito per errore materiale nella ripartizione spese, e nella delibera opposta si procedeva ad una mera correzione di errore materiale come expressis verbis detto. D'altronde anche laddove la delibera del 1.7.9 fosse stata in parte de qua falsa e originariamente non inseriti nel Fondo gli eredi comunque con la Per_1 delibera opposta si rettificava un errore materiale rectius una dimenticanza procedendo alla inserzione come sopra evidenziato ai fine della rilevanza della querela: invero sul punto- stante la mancata difesa di merito circa l'ingiustizia della decisione ad esempio per non essere interessato il proprio garage dagli interventi di consolidamento del palazzo in quanto non in linea verticale con lo stabile- la mancata partecipazione dell'attore pro quota non poteva che costituire una dimenticanza.
La decisione adottata sul punto non ha carattere decisorio, ma meramente ricognitivo.
In via incidentale si deve infine sottolineare come la riconvocazione dell'assemblea del 30 ottobre 2019 e le delibere ivi adottate hanno affrontato e risolto gran parte dei punti oggetto di contestazione, rendendo in parte superflue le doglianze originarie.
La domanda dunque non può trovare accoglimento.
Spese secondo soccombenza, comprensive anche di quelle relative al procedimento di querela di falso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
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-dichiara inammissibile la querela di falso proposta;
-respinge la domanda di merito come da motivazione;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
Condominio di via Novacella 14,18, 38, 40 -50 Roma “LA MONTAGNOLA” che si liquidano in complessive €6000,00 per esborsi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma 13.2.25
Il Presidente
Dott.Lorenzo Pontecorvo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________ IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA
V Sezione
Riunito in camera di consiglio in composizione collegiale composto dai sig.ri magistrati:
Presidente dott. Lorenzo Pontecorvo
Giudice dott.ssa Elena Fulgenzi
Giudice relatore dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
Ha pronunciato la seguente all'esito della camera di consiglio del 13.2.25
SENTENZA
nella causa civile iscritta al 1° rgn. 58984 e per querela incidentale di falso iscritta al rgn. 58984-1 del Ruolo Generale per l'anno 2019
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARTONE THOMAS e dell'avv. in proprio , elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 11 00100 ROMA presso il difensore avv. MARTONE THOMAS
ATTORE
E
CONDOMINIO VIA NOVACELLA 14,18, 38, 40-50 ROMA “LA MONTAGNOLA” (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CUZZINI P.IVA_1 CLAUDIO e dell'avv. CUZZINI MARCO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; elettivamente domiciliato in VIA NOVACELLA, 18 00142
ROMA presso il difensore avv. CUZZINI CLAUDIO
CONVENUTO
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 impugnando le delibere dell'assemblea Controparte_1 straordinaria del 15 luglio 2019 per:
-Violazione del termine minimo di convocazione previsto dal regolamento condominiale;
-Genericità dell'ordine del giorno e mancata allegazione della documentazione tecnica e contabile necessaria per una consapevole partecipazione dei condomini;
-Adozione di decisioni senza inserimento all'ordine del giorno e in violazione delle tabelle millesimali previste dal regolamento condominiale trascritto;
-Inosservanza delle regole di trasparenza nella ripartizione delle spese relative al fondo speciale per il consolidamento statico della palazzina.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande, CP_1 sostenendo l'urgenza e validità delle delibere adottate, nonché l'infondatezza delle doglianze attoree.
L'attore chiedeva di essere ammesso alla prova contraria del teste indicato da parte convenuta Sig. amministratore del condominio, per Controparte_2 accertare la presunta tardività della convocazione dell'assemblea, e l'ing.
per verificare lo stato dei lavori di consolidamento della Controparte_3 Palazzina 40 alla data della delibera impugnata. Inoltre, l'attore ha presentato querela di falso in merito alla documentazione presentata dal . CP_1
In particolare, nelle note depositate per l'udienza del 21 febbraio 2024, l'attore ha ribadito la presenza di discrepanze documentali nelle copie del verbale del 1 luglio 2009, evidenziando come le stesse risultino alterate nelle ultime pagine, con firme e contenuti divergenti, nonché con l'inserimento postumo degli eredi ved. TO tra i partecipanti al fondo speciale. Persona_1
Il costituitosi in giudizio, ha contestato Controparte_1 integralmente le allegazioni dell'attore, sottolineando che:
-l'assemblea del 15 luglio 2019 si sarebbe regolarmente costituita con la verifica della regolarità delle convocazioni da parte del presidente, sig.
[...]
e che l'attore, pur partecipando, non avrebbe sollevato alcuna CP_4 eccezione in merito alla tardività della convocazione durante l'adunanza;
-i temi oggetto di impugnazione erano stati nuovamente discussi e deliberati nell'assemblea del 30 ottobre 2019, superando così la materia del contendere;
-il punto 2 all'ordine del giorno, relativo alla ricognizione del fondo speciale per il consolidamento della palazzina, avrebbe carattere meramente ricognitivo, non incidendo sui diritti o sugli obblighi dei condomini;
-la delibera impugnata non avrebbe prodotto effetti giuridici suscettibili di pregiudizio per l'attore. In merito, ha richiesto l'ammissione di testimonianze per avvalorare la regolarità delle convocazioni e la natura ricognitiva della delibera, tra cui il sig. e il dott. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità Controparte_4 Per_2 delle prove documentali tardivamente depositate dall'attore.
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Con le note di trattazione scritta il ha ribadito: CP_1
-la natura meramente ricognitiva della delibera del 15 luglio 2019, precisando che non si è provveduto ad alcuna modifica sostanziale dei diritti o obblighi dei condomini;
-la mancata prova della falsità del verbale impugnato, sostenendo che le discrepanze evidenziate dall'attore non sono rilevanti per invalidarne l'autenticità;
-la cessazione della materia del contendere per effetto della successiva delibera del 30 ottobre 2019, che ha riproposto e confermato le decisioni prese nella precedente assemblea.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che: il punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 15 luglio 2019 riguardava la "ricognizione della situazione del fondo speciale per il consolidamento della Palazzina 40", già oggetto di precedenti delibere del 2009 e del 2014. L'attore ha partecipato all'assemblea, votando sul primo punto dell'ordine del giorno e allontanandosi prima della discussione del secondo punto, senza contestare formalmente la convocazione o richiedere il differimento dell'assemblea. La successiva assemblea del 30 ottobre 2019 ha riproposto gli stessi argomenti, approvandoli nuovamente e includendo comunicazioni aggiuntive dell'amministratore e un cronoprogramma elaborato dall'ing. CP_3
Successivamente, con provvedimento del 21 febbraio 2024, il Giudice ha autorizzato la presentazione della querela di falso sul verbale del 1.7.09, rinviando per l'incombente al 17 aprile 2024.
All' udienza del 17 aprile 2024, si è dato atto delle divergenze tra l'originale e la copia del verbale assembleare del 1 luglio 2009, sollevando ulteriori elementi di contestazione circa la validità documentale. L'attore ha inoltre richiesto una consulenza tecnica per verificare l'autenticità delle firme presenti sui documenti in questione, la cui discrasia se pur lieve è stata rilevata dallo stesso giudicante senza che si rendesse necessaria l'ammissione di ctu sulla questione.
Con successivo provvedimento del 29 aprile 2024, è stata disposta la precisazione delle conclusioni sia per il merito che per la domanda incidentale relativa alla querela di falso al 30 ottobre 2024.
Infine, con ordinanza del 31 ottobre 2024, il Giudice, ritenuta la causa documentale ha trattenuto il procedimento in decisione in decisione, fissando i termini ex art. 190 c.p.c..
Le parti in causa depositavano le memorie come autorizzate ribadendo sostanzialmente quanto già affermato nei propri scritti difensivi.
Ricostruita la vicenda giuridica come sopra, il collegio deve prioritariamente pronunciarsi sulla querela di falso promossa in via incidentale.
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Al riguardo il fondamento della querela presentata è rinvenibile nella circostanza che il costituendosi aveva in specie dedotto come la CP_1 delibera del 15.7.19 non avesse avuto contenuto decisorio, limitandosi a correggere un errore materiale indicando tra gli obbligati anche gli eredi TO ed espungendo una condomina in quanto proprietaria di un garage ubicato sotto altra palazzina e dunque non interessato dai lavori per cui previsto il Fondo.
Al proposito aveva prodotto già in comparsa di risposta una delibera precedente ovvero del 1.7.09 in cui risultava come gli eredi TO fossero stati inclusi tra gli obbligati (all. 13), a dimostrazione che con la delibera impugnata del 15.7.19 in effetti l'assemblea si era limitata a rettificare la dimenticanza di una delibera intermedia.
Ed allora in fase di precisazione delle conclusioni l'attore, che nel corso di giudizio di merito già in citazione e negli atti successivi aveva allegato di non avere mai avuto lui ovvero i suoi dante causa la disponibilità dei precedenti verbali, ha rappresentato di avere ritrovato il verbale del 1.7.09 tra i documenti della madre/sorella (all. 10 note pct dell'11.11.20) e come questo fosse difforme alla copia conforme all'originale depositata dal CP_1
Per questi motivi
presentava querela di falso incidentale, oggetto del presente sub procedimento.
Autorizzata la querela -prima facie ritenuta ammissibile seppure all'esito della istruttoria della causa di merito e del presente procedimento le considerazioni di diritto debbono essere modificate (vd infra)- il giudice istruttore acquisiva il libro dei verbali ove contenuto l'originale della delibera dell'1.7.09. In tale udienza venivano annotate alcune differenze tra l'originale contenuto nel registro dei verbali, la copia conforme prodotta dal di cui CP_1 all'all 13 della comparsa di risposta e della copia rinvenuta successivamente dall'attore (cfr verbale di udienza del 17.4.24). In particolare si legge “Evidenzia che rispetto all'originale la copia da lui posseduta e depositata con all. 10 note in pct dell'11.11.20 sussistono due visibili diversità: a pag 5 di sei nella griglia dell'originale appare il nominativo Per_3 vedova TO, invece assente nell'all 10;
[...] alla pag 6 nell'originale è scritto al terz'ultimo capoverso “risulta favorevole” mentre in quello di cui all' 10 “risultano favorevole”; la firma sull'originale del segretario è al di sotto del nome stampigliato, mentre sul 10 è sopra, e anche la firma del presidente è difforme;
nell'originale non c'è data, nell'all 10 la data del 2.7.09”
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Ciò premesso la querela -all'esito di una più approfondita istruttoria- deve ritenersi inammissibile ed irrilevante.
Invero in tanto può procedersi ad un giudizio comparativo tra due atti, in particolare tra l'originale esibito dal e/o anche la copia conforme CP_1 di cui al suo all. 13 e quello rinvenuto dal sig. TO, in quanto quest'ultimo dimostri con stringente puntualità che quello da lui posseduto (all. 10 pct del
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11.11.20) sia quello pervenuto nella disponibilità dei suoi dante causa (madre/ sorella?) proprio nel 2009 a seguito della adozione della relativa delibera e di comunicazione formale della stessa. L'attore infatti- che nelle more dell'intero giudizio ha rappresentato di non avere avuto mai la disponibilità della documentazione del condominio rectius delle precedenti delibere, finanche dolendosi di non averle potute acquisire neanche nel 2019 benchè richiesto all'amministratore- si è limitato a produrre un documento esso stesso non qualificabile come documento acquisito dai suoi dante causa a seguito di comunicazione ufficiale del verbale da parte dell'amministrazione condominiale. Invero non essendo prassi che i condomini- sia assenti che presenti- ricevano i verbali delle assemblee brevi manu, era necessario che il sig. TO provasse il ricevimento del verbale da lui assunto come unico vero (mail? Posta? Firma per ricevuta dal portiere?), di guisa che il documento da lui prodotto non può essere utilizzato per alcuna comparazione di validità.
Ne deriva l'inammissibilità della querela.
Si aggiunga incidentalmente che l'attore ha fondato l'assunto della falsità adducendo come nell'originale vi fosse solo la firma del segretario e del Presidente, mentre nella copia conforme (all. 13 c.r.) e nella sua (all 10) vi fosse anche la sottostante firma degli stessi per copia autentica. Tuttavia l'assunto nulla significa, atteso che nell'originale non è necessario apporre per sua stessa natura alcuna firma di conformità, mentre è ben possibile che sia stata successivamente apposta la doppia firma a fini di attestare che la copia circolante (anche ai fini difensivi per depositarla in giudizio) fosse conforme all'originale. Il fatto che poi detta doppia firma risulti difforme a quella in possesso dell'attore (all. 10) e priva di data rispetto a quella nella sua disponibilità, nulla certifica, proprio perché del documento in possesso dell'attore non è dato sapere la provenienza come sopra indicato (manca la prova della ricezione dall'allora amministratore). Parimenti per quel concerne la dizione “risulta” contenuta nell'all. 10 in luogo di “risultano” nell'all. 13, peraltro conformemente all'originale. Si deve infine evidenziare che la richiesta dell'istante di sentire a testimoni il segretario e presidente di allora per accertare quale documento fosse vero non è stata accolta non solo perché inidonea a provare i fatti di cui sopra, ma anche perché soggetti palesemente in conflitto di interesse e perciò non capaci ex art
246 cpc.
Merita un cenno anche la valutazione del requisito di rilevanza della querela. Invero la parte se n'è avvalsa anche per dimostrare che il punto 2 Odg- benchè rubricato come ricognizione- in realtà avesse avuto contenuto decisorio includendo la sua proprietà tra i condomini chiamati a partecipare al fondo. Ha dunque contestato che con la dicitura “correzione di errore materiale” di cui al verbale impugnato si fosse in realtà corretto un errore, proprio perché anche la delibera “vera” del 1.7.09 escludeva la sua proprietà dagli obbligati e quindi quanto esposto nel verbale del 15.7.19 aveva in realtà un contenuto decisorio.
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Ora a ben vedere quand'anche si fosse affermata la falsità del verbale in originale del del 1.7.09, allo stato comunque l'odg 2 della delibera CP_1 del 15.7.19 avrebbe mantenuto il suo carattere ricognitivo ovvero di correzione di un errore: invero l'attore nulla ha speso in termini di difesa sostanziale per addurre motivazioni per le quali la sua proprietà dovesse essere esclusa comunque dal Fondo (ad es per non appartenenza in linea verticale ai lavori di consolidamento per cui costituito il fondo). E' chiaro dunque che avendo beneficiato dei lavori, anche gli eredi TO pro quota dovevano contribuire agli stessi ed alla costituzione del relativo fondo.
Quindi laddove la delibera del 1.7.09 li avesse esclusi, questo sarebbe stato comunque un errore materiale suscettibile di correzione formale in occasione della ricognizione dello stato dei lavori discussa in occasione della delibera del
15.7.19.
Passando al merito, la domanda deve essere respinta nei termini che seguono.
Al riguardo circa la prima doglianza di tardiva convocazione riferita alla delibera del 15.7.19, dall'esame degli atti risulta pacifico che la convocazione delle assemblee deve avvenire almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea. L'avviso del 9 luglio 2019 per l'assemblea del 15 luglio 2019 è stato inviato con un preavviso insufficiente, determinando una violazione formale che incide sulla legittimità delle delibere. Tuttavia, la ratio della normativa risiede nella possibilità dei destinatari di essere dedotti per tempo della convocazione, sì da potervi concretamente partecipare. Ebbene nel caso di specie tale finalità è stata senz'altro raggiunta, posto che il sig TO ha partecipato presentandosi all'assemblea del 15.7.2019, e solo ad un certo punto decidendo di allontanarsi come riportato in verbale. La sua presenza dunque ha certamente avuto efficacia sanante del ritardo di un giorno nella sua convocazione, atteso che la sua partecipazione attesta la conoscenza legale della convocazione ed il raggiungimento dello scopo della stessa.
Con riferimento poi alla doglianza di genericità dell odg ed in specie di mancata allegazione di documentazione tecnica e contabile con preclusione ai condomini di una piena comprensione dei punti in discussione, essa non coglie nel segno.
Emerge invero che- a prescindersi dalla rinuncia del sig. TO circa il 1° odg- nel 2° odg si discuteva in ricognizione di lavori di consolidamento pacificamente già deliberati negli anni con precedenti delibere.
Ed allora trattandosi di ricognizione non incombeva alcun obbligo per l'amministrazione di ripresentare tutta la documentazione relativa, evidentemente allegata alle precedenti adunanza con valore decisorio.
Sul punto occorre precisare come sia stato lo stesso attore a dedurre di essersi sempre “disinteressato” per il passato alle decisioni rectius alle adunanze assembleari, evidentemente dunque non prendendo volontariamente contezza delle stesse.
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Inoltre siccome non sussiste un onere allegatorio di documentazione alla convocazione assembleare, al contrario sussiste una facoltà protetta dei
Condomini di richiedere alla amministrazione tutta la documentazione necessaria anche al fine di prendere parte compiutamente alle assemblee ex art 1129 cc, e solo in caso di ingiustificato diniego all'accesso/consegna di tali atti allora la denuncia dell'istante può trovare accoglimento (Cass. 15996/20). Non risulta dunque nel caso di specie che prima dell'adunanza in questione il sig. TO abbia chiesto la documentazione relativa agli odg ricevendone un diniego. E ciò a prescindersi dalla considerazione che la documentazione gli è stata trasmessa via email il 26 settembre 2019 per la successiva assemblea del 30 ottobre 2019, riconvocata per il medesimo odg.
In relazione alla censura circa il carattere decisorio e non ricognitivo del deliberato, si osserva come il sig. TO abbia a tal fine presentato la querela di falso sulla delibera del 1.7.09 di cui sopra, rigettata per le motivazioni anzidette.
Detta delibera di cui non si è dimostrata la falsità conteneva- come da verbale in originale- la partecipazione degli eredi ved. TO al Fondo Persona_1 per la realizzazione dei lavori di consolidamento di via Novacella 40.
Nella successiva delibera TO (2014) non era stato dunque inserito per errore materiale nella ripartizione spese, e nella delibera opposta si procedeva ad una mera correzione di errore materiale come expressis verbis detto. D'altronde anche laddove la delibera del 1.7.9 fosse stata in parte de qua falsa e originariamente non inseriti nel Fondo gli eredi comunque con la Per_1 delibera opposta si rettificava un errore materiale rectius una dimenticanza procedendo alla inserzione come sopra evidenziato ai fine della rilevanza della querela: invero sul punto- stante la mancata difesa di merito circa l'ingiustizia della decisione ad esempio per non essere interessato il proprio garage dagli interventi di consolidamento del palazzo in quanto non in linea verticale con lo stabile- la mancata partecipazione dell'attore pro quota non poteva che costituire una dimenticanza.
La decisione adottata sul punto non ha carattere decisorio, ma meramente ricognitivo.
In via incidentale si deve infine sottolineare come la riconvocazione dell'assemblea del 30 ottobre 2019 e le delibere ivi adottate hanno affrontato e risolto gran parte dei punti oggetto di contestazione, rendendo in parte superflue le doglianze originarie.
La domanda dunque non può trovare accoglimento.
Spese secondo soccombenza, comprensive anche di quelle relative al procedimento di querela di falso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
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-dichiara inammissibile la querela di falso proposta;
-respinge la domanda di merito come da motivazione;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
Condominio di via Novacella 14,18, 38, 40 -50 Roma “LA MONTAGNOLA” che si liquidano in complessive €6000,00 per esborsi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma 13.2.25
Il Presidente
Dott.Lorenzo Pontecorvo
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