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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/03/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
n. R.G. 2746/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
Nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Serena Baccolini Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2746/2023 promossa in grado d'appello da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Simone Parte_1 C.F._1
Sgarzi (C.F. – P.E.C. ) ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, giusta procura in atti, nonché virtualmente e tramite il suddetto indiritto presso il suo studio in Ferrara, via Lollio n. 18
- APPELLANTE – contro
C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli avv.ti Alberto Toffoletto
( ) Marco Pesenti (C.F. ), Christian Romeo (C.F. CodiceFiscale_3 C.F._4
; , Luciana Cipolla (C.F. C.F._5 Email_2
), (C.F. ; C.F._6 Controparte_2 C.F._7
, Simona Daminelli (C.F. ; Email_3 C.F._8
, elettivamente domiciliata presso lo studio UniQlegal di Email_4
Milano, Corso Vercelli n. 40, giusta procura in atti.
- APPELLATA -
pag. 1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6881/2023 del 30 agosto 2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 31.08.2023/ rapporti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Appellante Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita accertati i fatti così come esposti, rigettata ogni diversa domanda o eccezione, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della Sentenza impugnata, ritenuta la legittimazione attiva del sig. così provvedere: Parte_1
- in via principale di merito in accoglimento del primo motivo di gravame accertare per le ragioni di cui in narrativa (tasso di interesse debitore ultralegale non pattuito, spese e commissioni non pattuite, C.M.S. intra fido non pattuita e C.M.S. extra fido indeterminata, indeterminabile e senza causa, modifiche unilaterali illegittime), la nullità, anche parziale, ovvero l'invalidità o comunque
l'inefficacia delle clausole e/o delle condizioni applicate al conto corrente n. 41850 ed al collegato rapporto di affidamento in conto corrente e, per l'effetto, accertare la somma complessiva indebitamente corrisposta dalla cedente nei rapporti in oggetto ed, in conseguenza di Parte_3
ciò, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Controparte_1
cessionario Sig. la somma accertata in corso di causa – anche ad esito della Parte_1
eventuale espletata CTU – oltre interessi legali dalla chiusura del rapporto alla data di notifica dell'atto di citazione in giudizio di primo grado e, successivamente da quel momento fino al saldo effettivo, al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione come per legge;
- in via subordinata di merito, in accoglimento parziale del primo motivo di gravame, accertare gli indebiti oggettivi in c/c ovvero gli addebiti per spese non previste, conteggiate più volte o inesistenti, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Controparte_1 cessionario Sig. la somma di € 73.391,62, oltre interessi legali dalla chiusura del Parte_1
rapporto alla data di notifica dell'atto di citazione in giudizio di primo grado e, successivamente da quel momento fino al saldo effettivo, al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione come per legge;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di causa di entrambi i gradi di giudizio, nonché della espletata perizia di parte, tenuto altresì conto della condotta inerte e disinteressata della convenuta in occasione di entrambi i tentativi obbligatori di mediazione CP_3
(cui mancava di partecipare senza alcuna giustificazione), nonché della colpevole violazione della stessa alla disposizione ex art. 119 TUB.”
pag. 2 Per Appellato Controparte_1
“Voglia Ecc.ma Corte d'Appella adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello ai sensi del novellato art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti nel corso del giudizio;
- in subordine, dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. e dichiarare Parte_1
l'inammissibilità dell'azione di accertamento di nullità e ripetizione svolta, per tutti i motivi espressi nel corso del giudizio;
- in subordine, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente acceso dalla società quantomeno per tutte Parte_4
le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del primo grado di giudizio.
Nel merito:
- rigettare integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 6881/2023 resa nel giudizio RG
n. 36521/2021 dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Guantario Michela, pubblicata il
31/08/2023, nonché tutte le domande ivi formulate dalla parte appellante, in quanto infondate in fatto
e in diritto, per i motivi esposti nel presente giudizio e confermare integralmente la sentenza impugnata.
In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie della parte appellante, per i motivi espressi nel corso del giudizio;
In ogni caso:
- condannare la parte appellante alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano, formulando domande di nullità/annullamento del contratto di Controparte_1
conto corrente n. 41850, stipulato tra la stessa banca convenuta e la società cedente PA
, nonché la nullità totale o parziale delle clausole e/o condizioni ad esso applicate e
[...]
proponeva altresì domanda di accertamento del saldo e domanda restitutoria degli eventuali addebiti illegittimi rilevati.
2) A fondamento delle domande, l'attore deduceva:
pag.
3 - di essere cessionario del credito che la vantava nei confronti di PA
in relazione al c.c. n. 41850 e alla relativa apertura di credito collegata;
CP_1
- che il contratto di c/c veniva estinto con saldo zero a seguito della richiesta di recesso della cedente del 26 agosto 2008;
- che, nel corso del rapporto, la banca aveva proceduto all'applicazione sul c/c ordinario di tassi di interessi e spese usurari, spese, oneri e commissioni (C.M.S.) non pattuiti per iscritto, oltre all'illegittima capitalizzazione degli interessi;
- che aveva esercitato lo ius variandi in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 118 TUB. CP_1
3) Costituitasi in giudizio eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione Controparte_1 attiva dell'attore, in quanto cessionario di un credito futuro ed eventuale, nonché l'inammissibilità della domanda di nullità e di ripetizione dell'indebito e la prescrizione delle rimesse solutorie del c/c in oggetto;
nel merito, chiedeva di rigettare le domande attoree, stante la loro infondatezza in fatto e in diritto.
Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva, la banca precisava che, seppure la cessione di un credito futuro fosse da ritenersi ammissibile, il diritto derivante dalla cessione sarebbe divenuto esercitabile soltanto a condizione e nel momento in cui fosse venuto ad esistenza il credito ceduto, circostanza che non era avvenuta nel caso di specie, considerato che il credito ceduto era stato quello oggetto del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di EN, nel giudizio già radicato dalla società correntista, ma poi, lasciato perimere per mancata riassunzione entro il termine prescritto dall'ordinanza dell'8 ottobre 2020 (cfr. atto di cessione doc. 1 appellante). Infatti il presente giudizio era stato promosso dal nella precitata qualità, non con atto di citazione in riassunzione bensì ex novo, dinanzi Parte_1 all'a.g. ritenuta competente dal Tribunale di Ferrara, agitando le medesime questioni, con atto di citazione notificato in data 6 settembre 2021.
4) La causa veniva istruita documentalmente, con rigetto delle richieste istruttorie di parte attrice, poiché ritenute superflue ai fini della decisione.
5) Con sentenza n. 6881/2023, pubblicata in data 31.08.2023, il Tribunale di Milano dichiarava inammissibili le domande avanzate da parte attrice per carenza di legittimazione attiva e, per l'effetto, condannava parte attrice a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 6.713,00, oltre Parte_1
spese come per legge, alla Banca convenuta.
A sostegno della propria decisione, Il Tribunale osservava e riteneva che: “l'attore non fosse (n.d.r.) legittimato ad avanzare tali domande in quanto, per allegazione del medesimo, riscontrabile mediante lettura dell'accordo concluso con (doc. 1 parte attrice,) si rendeva Parte_4
cessionario del credito, futuro ed eventuale, derivante dal rapporto intercorso con Controparte_1 pag. 4 ed “oggetto del giudizio pendente presso il Tribunale civile di EN RG n. 1150/2020” e non del relativo contratto, per altro estinto in data 26.08.2008. Premesso che tale giudizio non veniva riassunto dalla società cedente a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal
Tribunale di EN, (doc. 10 parte attrice) doveva (n.d.r.) ritenersi precluso al cessionario del credito sig. promuovere a sua volta le azioni, quali quella di nullità qui avanzata, che Parte_1 afferiscono alla fonte del credito.”
6) Avverso tale pronuncia ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza Parte_1
impugnata e reiterando le domande già svolte in primo grado, in base ad un unico articolato motivo, così rubricato:
- I motivo d'appello: errato accoglimento dell'eccezione preliminare sulla carenza di legittimazione dell'attore. errata qualificazione del credito ceduto quale “futuro ed eventuale”. Errata preclusione al cessionario del credito della possibilità di promuovere l'azione di nullità, nel caso di specie quale presupposto storico/antecedente logico del credito oggetto della domanda di ripetizione.
Con l'unico motivo di appello, parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rilevato il difetto di legittimazione attiva dell'attore, in quanto cessionario del credito futuro e non del contratto di conto corrente stipulato dalla cedente con nei confronti CP_1
del quale aveva promosso le relative azioni.
In particolare, parte appellante ha contestato la qualificazione come “futuro” del credito ceduto, in quanto, in tesi, era già sorto al momento della chiusura del conto (avvenuta in data 26 agosto 2008).
Ad ogni modo, ha precisato, richiamando la Suprema Corte, come la cessione dei crediti futuri non potesse, di per sé, ritenersi preclusa, a condizione che ne fosse determinata o determinabile la fonte.
Infine, ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non ha tenuto conto, ai fini della decisione, delle determinazioni contrattuali delle parti nell'atto di cessione, che così recita:
“il cedente cede pro soluto al Cessionario, che accetta, il credito nei confronti di CP_1
oggetto del giudizio pendente presso il Tribunale civile di EN RG n. 1150/2020 così come meglio indicato nel relativo atto di citazione da intendersi qui richiamato e da fare parte integrante della presente scrittura in quanto le parti lo dichiarano conosciuto”- “La cessione deve intendersi integrale per ogni titolo di credito azionato con il predetto giudizio, comprensivo di ogni diritto e facoltà, accessori, interessi e spese nulla escluso. Il cessionario, a suo insindacabile giudizio, potrà dunque subentrare nella causa pendente quale cessionario a titolo particolare senza che possa essere ritenuto in alcun modo carente di legittimazione”.
Infine, ha ribadito la sussistenza della legitimatio ad causam, ritenendo che non gli fosse precluso l'esercizio dell'azione per la determinazione giudiziale del credito vantato.
pag. 5 7) Si è costituita che, eccepita l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. Controparte_1
348 bis c.p.c., ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, stante l'infondatezza in fatto e in diritto.
Ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, reiterando inoltre le domande già svolte, in via di subordine, nel precedente grado di giudizio.
8) Precisate le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9) L'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. proposta da parte appellata è Controparte_1
da ritenersi superata sin dal momento in cui questa Corte ha inteso dare corso ordinario al presente giudizio, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
10) L'unico motivo articolato dall'appellante è da ritenersi infondato.
Le domande avanzate da parte appellante attengono al contratto di conto corrente stipulato tra la società cedente e la banca convenuta, di cui il cessionario, odierno appellante, risulta estraneo.
Invero, al è stato ceduto il credito vantato dalla cedente nei confronti di Parte_1 Controparte_1
“oggetto del giudizio pendente presso il Tribunale Civile di EN RG. n. 1150/2020”.
Sul punto, occorre segnalare che il “giudizio pendente” non è stato in realtà riassunto dalla società cedente entro il termine prescritto dall'ordinanza di declaratoria di incompetenza del Tribunale di
EN (doc. 10 appellante), né è stato riassunto dal ai sensi di quanto dichiarato nell'atto Parte_1
di cessione - “il cessionario potrà quindi subentrare nella causa pendente quale cessionario a titolo particolare”.
Diversamente, il ha incardinato un nuovo giudizio, promuovendo la medesima azione Parte_1
avanzata dal cedente, con atto di citazione notificato in data 6 settembre 2021 dinanzi al Tribunale di
Milano. Per l'effetto, il cessionario non è subentrato nel giudizio modenese già incardinato dalla dante causa, ma ha promosso un nuovo processo per far valere situazione soggettiva di cui, per quanto si dirà in prosieguo, non può reputarsi titolare.
Secondo, difatti, la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass Civ. 16383/2006), al cessionario è consentito esperire tutte le azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito.
Maggiori questioni si pongono invece con riguardo a quelle azioni (di nullità, annullamento, rescissione e risoluzione) che afferiscono alla fonte del credito.
Per la giurisprudenza prevalente, difatti, tali azioni non si trasferiscono dal cedente al cessionario, sull'assunto che “in tema di cessione del credito, la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1 in base pag. 6 alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, "ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito". (Cass. 15.9.1999 n. 9823). Pertanto, nella nozione di "accessori" di cui all'art. 1263 c.c., comma 1 rientrano sicuramente le azioni giudiziarie a tutela del credito, ad esempio l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta. D'altra parte, è coerente con la ratio complessiva dell'art. 1263 c.c., comma 1 che oggetto della cessione sia non solo il diritto di credito isolatamente considerato, ma anche ogni situazione giuridica in grado di accrescerne la possibilità di soddisfazione e l'utilità economica mediante l'adempimento, quali garanzie, privilegi ed azioni a tutela del diritto di relativo ceduto…Infatti questa Corte ha affermato che mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè - come sopra esposto - le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Al contrario, "non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, poichè esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito"
(Cass. Sez. 3 n. 776 del 28 aprile 1967)” (cfr. Cass Civ. Sez. III, 13.2.2013 n. 6422, ma anche, più di recente, Cass. 6 luglio 2018 n. 17727).
In altri termini, mentre devono senz'altro ritenersi comprese nella cessione del credito tutte le azioni dirette alla “cognizione” ed alla “soddisfazione” del credito, perché strettamente afferenti al piano della tutela del credito stesso, devono reputarsi viceversa ultronee ed esondanti dal limitato oggetto della cessione tutte le azioni e prerogative che, restando il cedente titolare del rapporto da cui il credito rampolla (altrimenti ricorrerebbe la diversa ipotesi della cessione del contratto), devono ritenersi esclusivo appannaggio di costui, quali per esempio tutte le azioni inerenti alla essenza del contratto, quali le azioni di nullità, annullamento o rescissione, nonché i rimedi predisposti per la tutela del vincolo sinallagmatico (risoluzione per inadempimento, per sopravvenuta eccessiva onerosità, per sopravvenuta impossibilità della prestazione: cfr. Cass. ord. n. 19849 del 26 luglio 2018).
La principale ragione in punto di diritto che deve far propendere per l'accoglimento della tesi così elaborata dalla giurisprudenza deve cogliersi nella sostanziale diversità tra cessione del contratto e cessione del credito e, di conseguenza, sulla limitata portata della seconda, che non può pag. 7 ricomprendere in sé azioni e prerogative spettanti unicamente al cedente, in quanto insite nel rapporto di cui lo stesso rimane titolare esclusivo.
Vi è poi da considerare che nel caso di specie, la sussistenza della pretesa creditoria risulta non solo oggetto di eventuale accertamento futuro, ma obiettivamente, per la particolarità delle ragioni poste a presidio della stessa, incerta. Né vale richiamare il diritto alla ripetizione dell'indebito, che postula, pur sempre, il previo accertamento di nullità contrattuali da parte di soggetto non legittimato.
In ragione, quindi, delle considerazioni sin qui esposte, l'appello non può che essere rigettato.
11) Il regolamento delle spese
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato a rimborsare alla Parte_1
parte appellata le spese di lite relative al presente giudizio, come liquidate in Controparte_1
dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M.
13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa (260.000,01 –
520.000,00) e dunque in complessivi € 8.470,00 (di cui euro 2.518,00 per la fase di studio, euro
1.665,00 per la fase introduttiva ed euro 4.287,00 per la fase decisionale), e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
Vista la soccombenza in duplice grado, sussistono i requisiti ed i presupposti per il versamento del doppio contributo a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado n. 6881/2023 resa Parte_1
e pubblicata in data 31 agosto 2023, che conferma;
- condanna a rifondere all'appellata le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1
appello, liquidate in € 8.470,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Milano, 5 febbraio 2025
Il consigliere est dott.ssa Alessandra Arceri Il presidente dott.ssa Serena Baccolini pag. 8 pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
Nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Serena Baccolini Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2746/2023 promossa in grado d'appello da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Simone Parte_1 C.F._1
Sgarzi (C.F. – P.E.C. ) ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, giusta procura in atti, nonché virtualmente e tramite il suddetto indiritto presso il suo studio in Ferrara, via Lollio n. 18
- APPELLANTE – contro
C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli avv.ti Alberto Toffoletto
( ) Marco Pesenti (C.F. ), Christian Romeo (C.F. CodiceFiscale_3 C.F._4
; , Luciana Cipolla (C.F. C.F._5 Email_2
), (C.F. ; C.F._6 Controparte_2 C.F._7
, Simona Daminelli (C.F. ; Email_3 C.F._8
, elettivamente domiciliata presso lo studio UniQlegal di Email_4
Milano, Corso Vercelli n. 40, giusta procura in atti.
- APPELLATA -
pag. 1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6881/2023 del 30 agosto 2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 31.08.2023/ rapporti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Appellante Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita accertati i fatti così come esposti, rigettata ogni diversa domanda o eccezione, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della Sentenza impugnata, ritenuta la legittimazione attiva del sig. così provvedere: Parte_1
- in via principale di merito in accoglimento del primo motivo di gravame accertare per le ragioni di cui in narrativa (tasso di interesse debitore ultralegale non pattuito, spese e commissioni non pattuite, C.M.S. intra fido non pattuita e C.M.S. extra fido indeterminata, indeterminabile e senza causa, modifiche unilaterali illegittime), la nullità, anche parziale, ovvero l'invalidità o comunque
l'inefficacia delle clausole e/o delle condizioni applicate al conto corrente n. 41850 ed al collegato rapporto di affidamento in conto corrente e, per l'effetto, accertare la somma complessiva indebitamente corrisposta dalla cedente nei rapporti in oggetto ed, in conseguenza di Parte_3
ciò, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Controparte_1
cessionario Sig. la somma accertata in corso di causa – anche ad esito della Parte_1
eventuale espletata CTU – oltre interessi legali dalla chiusura del rapporto alla data di notifica dell'atto di citazione in giudizio di primo grado e, successivamente da quel momento fino al saldo effettivo, al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione come per legge;
- in via subordinata di merito, in accoglimento parziale del primo motivo di gravame, accertare gli indebiti oggettivi in c/c ovvero gli addebiti per spese non previste, conteggiate più volte o inesistenti, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al Controparte_1 cessionario Sig. la somma di € 73.391,62, oltre interessi legali dalla chiusura del Parte_1
rapporto alla data di notifica dell'atto di citazione in giudizio di primo grado e, successivamente da quel momento fino al saldo effettivo, al tasso ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione come per legge;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di causa di entrambi i gradi di giudizio, nonché della espletata perizia di parte, tenuto altresì conto della condotta inerte e disinteressata della convenuta in occasione di entrambi i tentativi obbligatori di mediazione CP_3
(cui mancava di partecipare senza alcuna giustificazione), nonché della colpevole violazione della stessa alla disposizione ex art. 119 TUB.”
pag. 2 Per Appellato Controparte_1
“Voglia Ecc.ma Corte d'Appella adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
(anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello ai sensi del novellato art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti nel corso del giudizio;
- in subordine, dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. e dichiarare Parte_1
l'inammissibilità dell'azione di accertamento di nullità e ripetizione svolta, per tutti i motivi espressi nel corso del giudizio;
- in subordine, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente acceso dalla società quantomeno per tutte Parte_4
le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del primo grado di giudizio.
Nel merito:
- rigettare integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 6881/2023 resa nel giudizio RG
n. 36521/2021 dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Guantario Michela, pubblicata il
31/08/2023, nonché tutte le domande ivi formulate dalla parte appellante, in quanto infondate in fatto
e in diritto, per i motivi esposti nel presente giudizio e confermare integralmente la sentenza impugnata.
In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie della parte appellante, per i motivi espressi nel corso del giudizio;
In ogni caso:
- condannare la parte appellante alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano, formulando domande di nullità/annullamento del contratto di Controparte_1
conto corrente n. 41850, stipulato tra la stessa banca convenuta e la società cedente PA
, nonché la nullità totale o parziale delle clausole e/o condizioni ad esso applicate e
[...]
proponeva altresì domanda di accertamento del saldo e domanda restitutoria degli eventuali addebiti illegittimi rilevati.
2) A fondamento delle domande, l'attore deduceva:
pag.
3 - di essere cessionario del credito che la vantava nei confronti di PA
in relazione al c.c. n. 41850 e alla relativa apertura di credito collegata;
CP_1
- che il contratto di c/c veniva estinto con saldo zero a seguito della richiesta di recesso della cedente del 26 agosto 2008;
- che, nel corso del rapporto, la banca aveva proceduto all'applicazione sul c/c ordinario di tassi di interessi e spese usurari, spese, oneri e commissioni (C.M.S.) non pattuiti per iscritto, oltre all'illegittima capitalizzazione degli interessi;
- che aveva esercitato lo ius variandi in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 118 TUB. CP_1
3) Costituitasi in giudizio eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione Controparte_1 attiva dell'attore, in quanto cessionario di un credito futuro ed eventuale, nonché l'inammissibilità della domanda di nullità e di ripetizione dell'indebito e la prescrizione delle rimesse solutorie del c/c in oggetto;
nel merito, chiedeva di rigettare le domande attoree, stante la loro infondatezza in fatto e in diritto.
Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva, la banca precisava che, seppure la cessione di un credito futuro fosse da ritenersi ammissibile, il diritto derivante dalla cessione sarebbe divenuto esercitabile soltanto a condizione e nel momento in cui fosse venuto ad esistenza il credito ceduto, circostanza che non era avvenuta nel caso di specie, considerato che il credito ceduto era stato quello oggetto del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di EN, nel giudizio già radicato dalla società correntista, ma poi, lasciato perimere per mancata riassunzione entro il termine prescritto dall'ordinanza dell'8 ottobre 2020 (cfr. atto di cessione doc. 1 appellante). Infatti il presente giudizio era stato promosso dal nella precitata qualità, non con atto di citazione in riassunzione bensì ex novo, dinanzi Parte_1 all'a.g. ritenuta competente dal Tribunale di Ferrara, agitando le medesime questioni, con atto di citazione notificato in data 6 settembre 2021.
4) La causa veniva istruita documentalmente, con rigetto delle richieste istruttorie di parte attrice, poiché ritenute superflue ai fini della decisione.
5) Con sentenza n. 6881/2023, pubblicata in data 31.08.2023, il Tribunale di Milano dichiarava inammissibili le domande avanzate da parte attrice per carenza di legittimazione attiva e, per l'effetto, condannava parte attrice a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 6.713,00, oltre Parte_1
spese come per legge, alla Banca convenuta.
A sostegno della propria decisione, Il Tribunale osservava e riteneva che: “l'attore non fosse (n.d.r.) legittimato ad avanzare tali domande in quanto, per allegazione del medesimo, riscontrabile mediante lettura dell'accordo concluso con (doc. 1 parte attrice,) si rendeva Parte_4
cessionario del credito, futuro ed eventuale, derivante dal rapporto intercorso con Controparte_1 pag. 4 ed “oggetto del giudizio pendente presso il Tribunale civile di EN RG n. 1150/2020” e non del relativo contratto, per altro estinto in data 26.08.2008. Premesso che tale giudizio non veniva riassunto dalla società cedente a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal
Tribunale di EN, (doc. 10 parte attrice) doveva (n.d.r.) ritenersi precluso al cessionario del credito sig. promuovere a sua volta le azioni, quali quella di nullità qui avanzata, che Parte_1 afferiscono alla fonte del credito.”
6) Avverso tale pronuncia ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza Parte_1
impugnata e reiterando le domande già svolte in primo grado, in base ad un unico articolato motivo, così rubricato:
- I motivo d'appello: errato accoglimento dell'eccezione preliminare sulla carenza di legittimazione dell'attore. errata qualificazione del credito ceduto quale “futuro ed eventuale”. Errata preclusione al cessionario del credito della possibilità di promuovere l'azione di nullità, nel caso di specie quale presupposto storico/antecedente logico del credito oggetto della domanda di ripetizione.
Con l'unico motivo di appello, parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rilevato il difetto di legittimazione attiva dell'attore, in quanto cessionario del credito futuro e non del contratto di conto corrente stipulato dalla cedente con nei confronti CP_1
del quale aveva promosso le relative azioni.
In particolare, parte appellante ha contestato la qualificazione come “futuro” del credito ceduto, in quanto, in tesi, era già sorto al momento della chiusura del conto (avvenuta in data 26 agosto 2008).
Ad ogni modo, ha precisato, richiamando la Suprema Corte, come la cessione dei crediti futuri non potesse, di per sé, ritenersi preclusa, a condizione che ne fosse determinata o determinabile la fonte.
Infine, ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non ha tenuto conto, ai fini della decisione, delle determinazioni contrattuali delle parti nell'atto di cessione, che così recita:
“il cedente cede pro soluto al Cessionario, che accetta, il credito nei confronti di CP_1
oggetto del giudizio pendente presso il Tribunale civile di EN RG n. 1150/2020 così come meglio indicato nel relativo atto di citazione da intendersi qui richiamato e da fare parte integrante della presente scrittura in quanto le parti lo dichiarano conosciuto”- “La cessione deve intendersi integrale per ogni titolo di credito azionato con il predetto giudizio, comprensivo di ogni diritto e facoltà, accessori, interessi e spese nulla escluso. Il cessionario, a suo insindacabile giudizio, potrà dunque subentrare nella causa pendente quale cessionario a titolo particolare senza che possa essere ritenuto in alcun modo carente di legittimazione”.
Infine, ha ribadito la sussistenza della legitimatio ad causam, ritenendo che non gli fosse precluso l'esercizio dell'azione per la determinazione giudiziale del credito vantato.
pag. 5 7) Si è costituita che, eccepita l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. Controparte_1
348 bis c.p.c., ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, stante l'infondatezza in fatto e in diritto.
Ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, reiterando inoltre le domande già svolte, in via di subordine, nel precedente grado di giudizio.
8) Precisate le conclusioni, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9) L'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. proposta da parte appellata è Controparte_1
da ritenersi superata sin dal momento in cui questa Corte ha inteso dare corso ordinario al presente giudizio, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
10) L'unico motivo articolato dall'appellante è da ritenersi infondato.
Le domande avanzate da parte appellante attengono al contratto di conto corrente stipulato tra la società cedente e la banca convenuta, di cui il cessionario, odierno appellante, risulta estraneo.
Invero, al è stato ceduto il credito vantato dalla cedente nei confronti di Parte_1 Controparte_1
“oggetto del giudizio pendente presso il Tribunale Civile di EN RG. n. 1150/2020”.
Sul punto, occorre segnalare che il “giudizio pendente” non è stato in realtà riassunto dalla società cedente entro il termine prescritto dall'ordinanza di declaratoria di incompetenza del Tribunale di
EN (doc. 10 appellante), né è stato riassunto dal ai sensi di quanto dichiarato nell'atto Parte_1
di cessione - “il cessionario potrà quindi subentrare nella causa pendente quale cessionario a titolo particolare”.
Diversamente, il ha incardinato un nuovo giudizio, promuovendo la medesima azione Parte_1
avanzata dal cedente, con atto di citazione notificato in data 6 settembre 2021 dinanzi al Tribunale di
Milano. Per l'effetto, il cessionario non è subentrato nel giudizio modenese già incardinato dalla dante causa, ma ha promosso un nuovo processo per far valere situazione soggettiva di cui, per quanto si dirà in prosieguo, non può reputarsi titolare.
Secondo, difatti, la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass Civ. 16383/2006), al cessionario è consentito esperire tutte le azioni dirette ad ottenere la realizzazione del credito.
Maggiori questioni si pongono invece con riguardo a quelle azioni (di nullità, annullamento, rescissione e risoluzione) che afferiscono alla fonte del credito.
Per la giurisprudenza prevalente, difatti, tali azioni non si trasferiscono dal cedente al cessionario, sull'assunto che “in tema di cessione del credito, la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1 in base pag. 6 alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, "ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito". (Cass. 15.9.1999 n. 9823). Pertanto, nella nozione di "accessori" di cui all'art. 1263 c.c., comma 1 rientrano sicuramente le azioni giudiziarie a tutela del credito, ad esempio l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta. D'altra parte, è coerente con la ratio complessiva dell'art. 1263 c.c., comma 1 che oggetto della cessione sia non solo il diritto di credito isolatamente considerato, ma anche ogni situazione giuridica in grado di accrescerne la possibilità di soddisfazione e l'utilità economica mediante l'adempimento, quali garanzie, privilegi ed azioni a tutela del diritto di relativo ceduto…Infatti questa Corte ha affermato che mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè - come sopra esposto - le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Al contrario, "non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, poichè esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito"
(Cass. Sez. 3 n. 776 del 28 aprile 1967)” (cfr. Cass Civ. Sez. III, 13.2.2013 n. 6422, ma anche, più di recente, Cass. 6 luglio 2018 n. 17727).
In altri termini, mentre devono senz'altro ritenersi comprese nella cessione del credito tutte le azioni dirette alla “cognizione” ed alla “soddisfazione” del credito, perché strettamente afferenti al piano della tutela del credito stesso, devono reputarsi viceversa ultronee ed esondanti dal limitato oggetto della cessione tutte le azioni e prerogative che, restando il cedente titolare del rapporto da cui il credito rampolla (altrimenti ricorrerebbe la diversa ipotesi della cessione del contratto), devono ritenersi esclusivo appannaggio di costui, quali per esempio tutte le azioni inerenti alla essenza del contratto, quali le azioni di nullità, annullamento o rescissione, nonché i rimedi predisposti per la tutela del vincolo sinallagmatico (risoluzione per inadempimento, per sopravvenuta eccessiva onerosità, per sopravvenuta impossibilità della prestazione: cfr. Cass. ord. n. 19849 del 26 luglio 2018).
La principale ragione in punto di diritto che deve far propendere per l'accoglimento della tesi così elaborata dalla giurisprudenza deve cogliersi nella sostanziale diversità tra cessione del contratto e cessione del credito e, di conseguenza, sulla limitata portata della seconda, che non può pag. 7 ricomprendere in sé azioni e prerogative spettanti unicamente al cedente, in quanto insite nel rapporto di cui lo stesso rimane titolare esclusivo.
Vi è poi da considerare che nel caso di specie, la sussistenza della pretesa creditoria risulta non solo oggetto di eventuale accertamento futuro, ma obiettivamente, per la particolarità delle ragioni poste a presidio della stessa, incerta. Né vale richiamare il diritto alla ripetizione dell'indebito, che postula, pur sempre, il previo accertamento di nullità contrattuali da parte di soggetto non legittimato.
In ragione, quindi, delle considerazioni sin qui esposte, l'appello non può che essere rigettato.
11) Il regolamento delle spese
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannato a rimborsare alla Parte_1
parte appellata le spese di lite relative al presente giudizio, come liquidate in Controparte_1
dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M.
13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa (260.000,01 –
520.000,00) e dunque in complessivi € 8.470,00 (di cui euro 2.518,00 per la fase di studio, euro
1.665,00 per la fase introduttiva ed euro 4.287,00 per la fase decisionale), e con esclusione, quanto al grado di appello, dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
Vista la soccombenza in duplice grado, sussistono i requisiti ed i presupposti per il versamento del doppio contributo a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza di primo grado n. 6881/2023 resa Parte_1
e pubblicata in data 31 agosto 2023, che conferma;
- condanna a rifondere all'appellata le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1
appello, liquidate in € 8.470,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Milano, 5 febbraio 2025
Il consigliere est dott.ssa Alessandra Arceri Il presidente dott.ssa Serena Baccolini pag. 8 pag. 9