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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 128 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 128 / 2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Aurelio Pugliese e Marco Francesco Angeletti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori, in Foligno (PG), Piazza
Matteotti,29
APPELLANTE
Contro
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Procuratore Speciale, dott. con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. Claudia Rulli Bonaca, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Terni, Corso C. Tacito, 8
APPELLATA
e contro
(C.F. e (C.F. Controparte_3 C.F._2 CP_4
) C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
Avente ad OGGETTO: “morte”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
pagina 1 di 16 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Pt_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 542/2022,
[...] emessa dal Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data
27.07.2022, pubblicata il 28.07.2022, nella causa iscritta al n. r.
g. 788/2018, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale avanzata dalla stessa, in qualità di figlia di in ragione del decesso Parte_2 di quest'ultimo, in occasione di sinistro stradale verificatosi in data 06.04.2017, lungo la SS 75 Centrale Umbra, in direzione di marcia Perugia-Foligno, nel territorio del Comune di Assisi, quando, in prossimità del Km 11+850, fermatosi al margine Parte_2 destro della carreggiata in ragione dell'afflosciamento dello pneumatico anteriore sinistro con parziale distacco del battistrada, veniva travolto dal veicolo Peugeot 308 condotto da CP
, di proprietà di Il Tribunale di Spoleto,
[...] CP_4 con la sentenza impugnata, ha così statuito: “– Accerta la responsabilità concorsuale, nella causazione del sinistro mortale occorso in data 6 aprile 2017, del conducente nella Controparte_3 misura del 60% e della vittima nella misura del 40%; - Parte_2
Condanna e CP_4 Controparte_3 Controparte_1
, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a pagare,
[...] tenuto conto dell'accertato concorso di colpa della vittima nella misura del 40% a favore di la somma di Euro 25.570,56 a Parte_1 titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza del sinistro mortale occorso al padre in data 6 aprile 2017, oltre interessi come da motivazione;
- Rigetta ogni ulteriore domanda formulata da parte Attrice nei confronti di CP_4 CP
e - Dichiara integralmente
[...] Controparte_1 compensate le spese processuali;
- Pone definitivamente a carico di parte Convenuta e Controparte_1 Controparte_3
in solido tra loro e nelle loro rispettive qualità, CP_4
pagina 2 di 16 nella misura del 50% le spese di c.t.u. come liquidate con decreto di pagamento”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erroneo accertamento del concorso di colpa del danneggiato, dell'erronea quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale e, peculiarmente, dell'omessa applicazione delle Tabelle di Milano da ultimo aggiornate in materia, previdenti sistema di liquidazione a punti, dell'erronea decurtazione della componente morale del danno da perdita del rapporto parentale dal risarcimento del danno alla salute sofferto dalla IG.ra e Pt_1 dell'omessa personalizzazione del danno, dell'omessa pronuncia circa le spese sostenute per la denuncia di successione e dell'omessa liquidazione del danno al valore del veicolo e delle spese per assistenza e denuncia di successione.
In data 06.09.2023 si è costituita l'appellata Controparte_1
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla
[...] quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
3. Con ordinanza del 26.09.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
4. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto, limitatamente all'omessa liquidazione della componente cd. morale del danno non patrimoniale sofferto dall'appellante in conseguenza della lesione della propria integrità psico-fisica.
Il primo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
In tema di investimento stradale, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall' art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pagina 3 di 16 pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
(Cassazione civile , sez. III , 17/05/2024 , n. 13786; Cassazione civile , sez. VI , 13/09/2022 , n. 26873). Pertanto, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'articolo 2054, primo comma,
c.c., pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, c.c., con quella presunta del conducente (ex multis, Cassazione civile sez.
III, 13/03/2012, n. 3966). Fermo, dunque, l'accertamento della prevalente responsabilità del conducente del veicolo Peugeot 308,
correttamente il Giudice di prime cure – con Controparte_3 motivazione assolutamente condivisibile, da ritenersi ivi integralmente richiamata -, accertata la concorrente condotta colposa del pedone, ha ritenuto che siffatta condotta non fosse idonea ad vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. in capo al conducente del veicolo in quanto non connotata da oggettiva imprevedibilità ed imprevenibilità, e, per converso, l'ha valutata ai fini della riduzione proporzionale dell'importo risarcitorio, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
4.1 Il verbale di accertamenti urgenti redatto dagli agenti della
Polizia di Stato intervenuti in loco comprova, infatti, che gli pneumatici dell'autovettura LANCIA Y targata BX223ES condotta dal
IG. seppur di misura idonea per l'autovettura Parte_2 medesima, erano assolutamente logori, circostanza desumibile dalla sigla “5201” - comprovante che erano stati prodotti nell'anno 2001, ben 16 anni prima della data di verificazione del sinistro
(06.04.2017)-, dalle screpolature, erosioni ed indurimento al tatto osservate dagli agenti in sede di ispezione presso il custode del veicolo, nonché dall'accertata dinamica del sinistro, occasionato pagina 4 di 16 proprio dall'afflosciamento di uno degli pneumatici del veicolo condotto dal IG. e dalla conseguente sosta d'emergenza di Pt_1 quest'ultimo. Il medesimo verbale comprova ulteriormente che il IG.
“giunto in prossimità del km 11+850, a causa di un Pt_1 afflosciamento dello pneumatico anteriore sinistro con parziale distacco del battistrada dalla spalla, arrestava il veicolo posiziondolo con il proprio asse pressoché parallelo a quello stradale, le ruote di destra in corrispondenza del limite esterno della striscia di margine delimitante la corsia di marcia con la banchina, occupando con la sagoma del mezzo, circa mt. 1,50 la stessa corsia di marcia”. L'incauta sosta d'emergenza, con ingombro parziale della corsia di marcia e, non già, sulla banchina preposta, risulta confermata dal teste, dott. comandante della Testimone_1
Polizia Stradale di Foligno all'epoca dei fatti, il quale ha confermato che “l'autovettura che era condotta dal IG. era Pt_1 ferma lungo il margine destro della carreggiata ed impegnava per circa un metro e mezzo la corsia di marcia, le ruote di destra dell'autovettura erano posizionate in corrispondenza della linea continua che delimita la corsia di marcia della banchina” nonché dalla documentazione fotografica (all. 3 parte attrice) inserita nel fascicolo della Polizia Stradale di Foligno, dalla quale si evince chiaramente che, al momento del sinistro, la condotta dal CP_5
IG. era pressoché integralmente posizionata all'interno della Pt_1 corsia di marcia mentre le ruote di destra dell'autovettura erano posizionate in corrispondenza della linea continua che separa la corsia di marcia e la banchina. La medesima documentazione fotografica comprova, inoltre, che il danneggiato avrebbe ben potuto collocare il veicolo pressoché interamente sulla banchina laterale, onde evitare di occupare la corsia di marcia ovvero minimizzare l'ingombro: ciò in quanto il mezzo di soccorso fermo qualche metro più avanti rispetto alla nonostante le dimensioni CP_5 notevolmente maggiori rispetto al veicolo condotto dal IG. Pt_3 era quasi per intero collocato all'interno della banchina laterale,
pagina 5 di 16 con ciò chiaramente comprovandone la capienza. Il suddetto verbale ha, infine, comprovato che il IG. ha ulteriormente aggravato Pt_1 il pericolo prodotto, scendendo dal lato sinistro del veicolo ed incrementando l'ingombro della corsia di marcia, anziché scendere dal lato destro e posizionarsi sulla banchina laterale, nonostante l'arresto d'emergenza su strada extraurbana principale con limite di velocità di 110 km/h, altamente trafficata e percorsa anche da mezzi pesanti. Complessivamente, dunque, il danneggiato ha omesso di manutenere il veicolo in modo tale da non arrecare pregiudizio alla sicurezza propria e dei terzi, con ciò cagionando l'afflosciamento dello pneumatico e dando impulso iniziale alla infausta serie causale, ha omesso di collocarsi al margine destro della banchina, inopinatamente occupando 1,5 metri della corsia di marcia destra, in violazione dell'art. 176, comma 5, C.d.S. (d.lgs. n. 285/1992), ed è, infine, improvvidamente sceso dal lato destro del veicolo, aumentando l'ingombro della corsia di marcia ed omettendo di accertarsi che ciò non costituisse pericolo per sé ovvero per gli altri utenti della strada, in violazione dell'art. 157, comma 7, C.d.S. Ne consegue l'assoluta congruità e condivisibilità della percentuale di concorso di colpa quantificata dal Giudice di prime cure.
5. Il secondo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato. In sede di valutazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale sofferto dalla IG.ra per la perdita Parte_1 del padre, IG. il Giudice di prime cure ha, infatti, Parte_2 già valorizzato le circostanze del caso concreto - quali l'età avanzata della vittima primaria ed il conseguente ridotto lasso di tempo entro il quale la danneggiata avrebbe goduto del rapporto con il padre, l'età della danneggiata, l'assenza di uno stabile rapporto di convivenza, l'omessa prova di radicali e fondamentali mutamenti dello stile di vita sofferti in conseguenza del decesso del padre- , liquidando una somma già esorbitante - fermo il difetto di appello incidentale sul punto - rispetto a quella astrattamente liquidabile pagina 6 di 16 in applicazione dell'invocato sistema cd. a punti di cui alle Tabelle di Milano da ultimo elaborate.
Il danno cd. da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dai familiari è, infatti, un danno diretto che può manifestarsi in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita. La perdita improvvisa di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale in capo ai familiari avvinti da profondo legame affettivo con la vittima
(Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2021, n. 14422). Un danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale non può peraltro ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita di abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (cfr. Cass. n.
21060/2016; Cass. n. 169992/2015). Ferma la possibilità per la parte di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta
(cfr. Cass., n. 11212/2019), spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e di quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. La liquidazione deve tenere conto dei criteri di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, quali l'età del danneggiato, l'età della vittima, il rapporto di parentela e l'eventuale stabile convivenza del danneggiato con la vittima
(Cassazione civile, sez. III, 10/11/2021, n. 33005). Peraltro, in sede di valutazione equitativa del danno mediante il parametro pagina 7 di 16 tabellare, il giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle Tabelle di Milano quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit", dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cassazione civile sez. III, 20/10/2020, n. 22859). La Suprema Corte ha, peraltro, recentemente chiarito la piena legittimità di una valutazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale che si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso rispetto alle
Tabelle di Milano da ultimo elaborate e che attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022, purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto
(Cassazione civile , sez. III , 28/02/2023 , n. 5948), come effettivamente operato dal Giudice di prime cure.
5.1 Nel singolo caso di specie, la figlia, all'epoca Parte_1 del sinistro 62enne, si è limitata a richiedere liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, invocando l'applicazione di un punteggio massimo, con ciò tenendo conto della duplice componente morale e dinamico-esistenziale, per ciascuno dei criteri considerati dalle Tabelle di Milano nel sistema cd. a punti, - quali l'età del padre, 90enne all'epoca del sinistro, l'asserita sussistenza di uno stabile rapporto di convivenza con la vittima primaria, benché contraddetta dalle risultanze probatorie, l'assenza di superstiti nella famiglia di provenienza, la qualità ed intensità della pagina 8 di 16 relazione affettiva. Ebbene, il pregiudizio morale conseguente alla perdita del rapporto parentale risulta provato non già, solo, in via presuntiva, in ragione dell'intensità del rapporto affettivo considerato, ma anche in ragione dell'acclarato pregiudizio psichico sofferto dalla vittima, esitato in una lesione della sua integrità psico-fisica. La sussistenza di un pregiudizio morale di tale gravità da evolvere in una lesione dell'integrità psico-fisica è, infatti, certamente indice dell'intensità della sofferenza morale patita dal familiare superstite, anche ai fini dell'accertamento del danno da perdita del rapporto parentale. La componente dinamico-esistenziale del danno da perdita del rapporto parentale non risulta, al contrario, provata. A tal proposito, parte attrice ha omesso puntuale e circostanziata allegazione e prova in ordine a radicali e fondamentali mutamenti dello stile di vita sofferti in conseguenza del decesso del padre, limitandosi a riferire di intrattenere una ordinaria frequentazione con il padre, inidonea a fondare l'accertamento del pregiudizio dinamico-esistenziale. Né tale pregiudizio può ritenersi provato in via presuntiva dall'asserita convivenza con il padre, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza, circostanza assolutamente smentita dalle allegazioni di parte nonché dalle risultanze istruttorie, comprovanti al contrario che, all'epoca del sinistro, la IG.ra già 62enne e madre di due figli Parte_1 adulti, viveva stabilmente a Pisa e frequentava solo occasionalmente la casa del padre, come riferito dalla medesima al Parte_1
Consulente tecnico incaricato durante l'espletamento delle operazioni peritali. Né, infine, la riferita intenzione del IG. di Pt_1 trasferirsi a Pisa presso la figlia è idonea a fondare la prova di un effettivo stravolgimento delle pregresse abitudini di vita. Tanto premesso, avuto riguardo all'invocato cd. sistema a punti di cui alle
Tabelle di Milano da ultimo elaborate, tenuto conto delle circostanze del caso concreto - eminentemente, dell'età avanzata del danneggiato e del ridotto lasso di tempo entro il quale la figlia avrebbe ancora pagina 9 di 16 verosimilmente goduto del rapporto con il padre, dell'età adulta della figlia, dell'assenza di una stabile convivenza, della sussistenza di una solida rete familiare di supporto in capo alla vittima secondaria, già madre di due figli adulti, ferme le cruente modalità di accadimento del sinistro e la conseguente gravità del pregiudizio morale che ne è derivato alla vittima secondaria -, debitamente dimezzato il punteggio indicato da parte appellante in ragione della prova della sola componente morale del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, le somme liquidate risultano ampiamente satisfattive dei pregiudizi sofferti dall'appellante. Ne consegue il rigetto del secondo motivo d'impugnazione.
6. Il terzo motivo d'impugnazione è parzialmente fondato e deve essere accolto. Erroneamente, infatti, il Giudice di prime cure, pur riconoscendo l'autonomia del danno alla salute autonomamente sofferto dal familiare superstite rispetto al danno da lesione del rapporto parentale, ha ritenuto che la componente cd. morale del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica sofferto dalla
IG.ra in conseguenza del decesso del padre – pari ad 8 punti Pt_1 di invalidità permanente – fosse già ricompreso entro la liquidazione della sofferenza patita dalla figlia in conseguenza della scomparsa del padre.
Nessuna delle voci di danno considerate ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica può, tuttavia, considerarsi ricompresa ovvero assorbita dall'ulteriore danno da perdita del rapporto parentale. Ciò in quanto non vi è alcuna coincidenza fra i due pregiudizi, pur entrambi espressione del danno non patrimoniale sofferto iure proprio in seguito al decesso del familiare. La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a pagina 10 di 16 titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce, dunque, una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'articolo 29 e nell'articolo 32 della
Costituzione (ex multis, Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.
25907). In primo luogo, infatti, benché la sussistenza di un pregiudizio morale di tale gravità da evolvere in una lesione dell'integrità psico-fisica sia certamente indice della gravità dell'alterazione dinamico-esistenziale e dell'intensità della sofferenza morale patita dal familiare superstite, anche ai fini dell'accertamento del danno da perdita del rapporto parentale, la lesione dell'integrità psicofisica non può al contrario automaticamente desumersi dalla mera perdita del rapporto parentale, ma dev'essere accertata all'esito di precipua consulenza tecnica medico-legale. Ancorché le due voci di danno traggano origine dal medesimo evento luttuoso e afferiscano alla medesima categoria, generale ed onnicomprensiva, del danno non patrimoniale, la loro risarcibilità si fonda, infatti, su pregiudizi completamente differenti, attendo l'una – la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale – alla lesione del rapporto parentale e, quindi, al pregiudizio dinamico-esistenziale e/o morale correlato alla perdita delle possibilità di godimento della relazione personale con il familiare deceduto, e l'altra – la risarcibilità del danno da lesione dell'integrità psico-fisica – alla lesione del bene salute autonomamente sofferta dal familiare superstite e, quindi, al pregiudizio dinamico-esistenziale e morale correlato alla malattia psichica insorta e cronicizzata in seguito alla perdita del familiare. Se, pertanto, il pregiudizio dinamico-esistenziale correlato alla perdita del rapporto parentale attiene allo sconvolgimento delle abitudini di vita derivante dalla morte del familiare, il pregiudizio dinamico-esistenziale correlato alla pagina 11 di 16 lesione dell'integrità psicofisica attiene all'alterazione delle abitudini di vita in sé e per sé derivante dalla malattia psichica sofferta;
se, inoltre, il pregiudizio morale correlato alla perdita del rapporto parentale attiene alle sofferenze morali derivanti dall'impossibilità di godere della relazione personale con il familiare, il pregiudizio morale correlato alla lesione dell'integrità psicofisica attiene piuttosto alle autonome sofferenze morali correlate alla malattia della mente, inficianti qualsivoglia ambito della vita del danneggiato e indipendenti dal pregiudizio morale che ha originato la malattia della mente, poi cronicizzatasi e stabilizzatasi in termini di invalidità permanente. In altri termini, ancorché la lesione dell'integrità psicofisica sofferta dall'attrice abbia certamente tratto origine dallo sconvolgimento derivato dalla perdita del rapporto parentale, tale dolore dell'animo si è cronicizzato e stabilizzato, dando plurime manifestazioni di sé
(deflessione del tono dell'umore, labilità emotiva con facilità al pianto, iporessia con calo ponderale, ansia persistente) sino a configurare un'autonoma lesione dell'integrità psico-fisica, ristorabile sia sotto il profilo del pregiudizio dinamico-relazione, in considerazione delle alterazioni delle abitudini di vita ad esso ordinariamente correlato, che sotto il profilo del pregiudizio morale, in considerazione del dolore dell'animo ad essa pure ordinariamente correlato.
6.1 Nel singolo caso di specie, il Dott. medico CP_6 psichiatra preposto presso , ha certificato che, in Parte_4 conseguenza del decesso del padre, la IG.ra ha sofferta “una Pt_1 sintomatologia caratterizzata da “gravedeflessione del tono dell'umore, labilità emotiva con facilità al pianto, iporessia con calo ponderale, iperarousal con costante condizione di allerta sintomatolgia da attivazione autonomica (tachicardia parossistica, senso di costrizione toracica e dispnea) scatenata da eventi trigger, come lo squillo del telefono, condotte di evitamento di situazioni che riportino alla memoria l'evento traumatico, come il condurre
pagina 12 di 16 autoveicoli, falshback angoscianti della dinamica dell'incidente, insonnia con bruschi risvegli dovuti a incubi terrifici relativi all'evento , ideazione di colpa e di rovina con mancanza di infuturazione, grave limitazione del funzionamento sociale, relazionale e delle autonomie precedentemente presenti” prescrivendo alla paziente opportuna terapia farmacologica. Con motivazione assolutamente condivisa dalla Corte, il Consulente tecnico incaricato nel giudizio di primo grado, Prof. con l'ausilio dello Persona_1 specialista psichiatra, dott. , ha, pertanto, accertato che, Per_2 in conseguenza del decesso del padre, la IG.ra ha sofferto Pt_1 un'invalidità transitoria parziale al 50% di giorni 30, un'invalidità transitoria parziale al 25% di giorni 60 ed un disturbo dell'adattamento con ansia di grado lieve quantificabile in 8 punti percentuali di invalidità permanente. Ebbene, ferma la completa autonomia della componente cd. morale dell'acclarato danno da lesione dell'integrità psicofisica rispetto alle differenti sofferenze psicologiche patite dalla medesima in conseguenza della perdita del rapporto affettivo con il padre, la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica autonomamente sofferto dalla IG.ra , avrebbe dovuto tenere debitamente conto Pt_1 non solo del pregiudizio dinamico-esistenziale ordinariamente correlato alla lesione invalidante, ma anche della componente morale del danno non patrimoniale, da ritenersi provata in forza dell'insorgenza della lesione psico-fisica proprio a partire dalla psiche della danneggiata e delle comprovate sofferenze psicologiche patite, del criterio logico-presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali ordinarie, funzionali all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute, su una base di proporzionalità diretta della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva (Cassazione civile sez.
III - 12/07/2023, n. 19922) e della conseguente presumibile pagina 13 di 16 sofferenza morale correlata al disturbo dell'adattamento con ansia di grado lieve sofferto dalla IG.ra ed alla sintomatologia ad Pt_1 esso correlata.
6.2 Al contrario, non sono state allegate né provate ulteriori conseguenze pregiudizievoli dinamico-esistenziali idonee a fondare una personalizzazione in aumento dei suddetti valori tabellari. Il giudice, infatti, può operare una personalizzazione del danno, mediante una variazione in aumento del valore standard del risarcimento, solo qualora siano stati allegati e provati ulteriori pregiudizi morali e dinamico-relazioni, specifici e peculiari del caso concreto, eccezionali e non ricomprendibili entro le ordinarie conseguenze di ciascuna lesione invalidante, già equitativamente considerate nella liquidazione tabellare del danno (Corte di Cass., sez. III, sent. n. 25164/ 2020). Nel caso di specie, parte attrice ha omesso qualsivoglia allegazione e prova circa eventuali pregiudizi, ulteriori e straordinari, idonei a fondare una variazione in aumento del parametro tabellare in quanto da quest'ultimo non considerati, genericamente invocando l'applicazione della personalizzazione in quanto richiesta in misura inferiore rispetto a quella massima prevista dal parametro tabellare. Le istanze di personalizzazione devono essere, dunque, respinte.
6.3 Pertanto, avuto riguardo ai parametri tabellari già considerati dal Giudice di prime cure, tenuto conto della previa liquidazione di complessivi € 13.801,00, già considerata la rivalutazione monetaria, dei quali € 10.831,00 a ristoro della componente dinamico- esistenziale del danno alla salute, € 1.485,00 a ristoro dei 30 giorni di invalidità transitoria al 50% ed € 1.485 a ristoro dei 60 giorni di invalidità transitoria al 25%, a ristoro dell'ulteriore pregiudizio morale correlato alla lesione invalidante sarebbero astrattamente liquidabili € 2.708,00. Tale somma deve essere ridotta del 40% in ragione dell'accertato concorso colposo del danneggiato, con condanna di e CP_4 Controparte_3 [...]
in solido tra loro, al pagamento di ulteriori € Controparte_1
pagina 14 di 16 1.624,80, già considerata la rivalutazione monetaria, a ristoro della componente cd. morale del danno da lesione dell'integrità psicofisica patito dalla IG.ra . Pt_1
7. Il quarto motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato. Con motivazione condivisa dalla Corte – da intendersi ivi integralmente richiamata -, il Giudice di prime cure ha correttamente rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale asseritamente sofferto in conseguenza della rottamazione del veicolo, nel difetto di prova dell'effettivo valore commerciale del veicolo prima del sinistro nonché dell'antieconomicità delle riparazioni necessarie e della conseguente obbligatorietà della rottamazione.
Medesime considerazioni devono svolgersi con riguardo alle spese asseritamente sostenute relativamente alla denuncia di successione.
La fattura prodotta (all. 11 atto di citazione), peraltro parzialmente inerente voci di spesa non causalmente ascrivibili al sinistro, non risulta, infatti, quietanzata. Nel difetto di prova dell'effettivo esborso economico, la domanda di risarcimento del danno deve essere, dunque, rigettata.
8. Conclusivamente, l'appello è solo parzialmente fondato, limitatamente all'omessa liquidazione del pregiudizio morale correlato alla lesione della salute sofferta da in Parte_1 conseguenza del decesso del padre.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
L'accoglimento meramente parziale dell'appello ne giustifica la compensazione per i 2/3.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, n. 542/2022, emessa dal Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data 27.07.2022, pubblicata il
28.07.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 788/2018:
pagina 15 di 16 1. Condanna e CP_4 Controparte_3 Controparte_1
, in solido tra loro, al risarcimento di ulteriori € 1.624,80,
[...] già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a ristoro della componente cd. morale del danno da lesione dell'integrità psicofisica in favore di Parte_1
2. Condanna e CP_4 Controparte_3 Controparte_1
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del
[...] presente grado di giudizio in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, avv.ti Aurelio Pugliese e Marco Francesco Angeletti, liquidate in € 1.923,00 oltre accessori di legge, da compensarsi per i
2/3.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 22.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Claudia Matteini
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 128 / 2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
Aurelio Pugliese e Marco Francesco Angeletti, elettivamente domiciliata presso lo studio dei procuratori, in Foligno (PG), Piazza
Matteotti,29
APPELLANTE
Contro
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Procuratore Speciale, dott. con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. Claudia Rulli Bonaca, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Terni, Corso C. Tacito, 8
APPELLATA
e contro
(C.F. e (C.F. Controparte_3 C.F._2 CP_4
) C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
Avente ad OGGETTO: “morte”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
pagina 1 di 16 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Pt_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 542/2022,
[...] emessa dal Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data
27.07.2022, pubblicata il 28.07.2022, nella causa iscritta al n. r.
g. 788/2018, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale avanzata dalla stessa, in qualità di figlia di in ragione del decesso Parte_2 di quest'ultimo, in occasione di sinistro stradale verificatosi in data 06.04.2017, lungo la SS 75 Centrale Umbra, in direzione di marcia Perugia-Foligno, nel territorio del Comune di Assisi, quando, in prossimità del Km 11+850, fermatosi al margine Parte_2 destro della carreggiata in ragione dell'afflosciamento dello pneumatico anteriore sinistro con parziale distacco del battistrada, veniva travolto dal veicolo Peugeot 308 condotto da CP
, di proprietà di Il Tribunale di Spoleto,
[...] CP_4 con la sentenza impugnata, ha così statuito: “– Accerta la responsabilità concorsuale, nella causazione del sinistro mortale occorso in data 6 aprile 2017, del conducente nella Controparte_3 misura del 60% e della vittima nella misura del 40%; - Parte_2
Condanna e CP_4 Controparte_3 Controparte_1
, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a pagare,
[...] tenuto conto dell'accertato concorso di colpa della vittima nella misura del 40% a favore di la somma di Euro 25.570,56 a Parte_1 titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza del sinistro mortale occorso al padre in data 6 aprile 2017, oltre interessi come da motivazione;
- Rigetta ogni ulteriore domanda formulata da parte Attrice nei confronti di CP_4 CP
e - Dichiara integralmente
[...] Controparte_1 compensate le spese processuali;
- Pone definitivamente a carico di parte Convenuta e Controparte_1 Controparte_3
in solido tra loro e nelle loro rispettive qualità, CP_4
pagina 2 di 16 nella misura del 50% le spese di c.t.u. come liquidate con decreto di pagamento”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erroneo accertamento del concorso di colpa del danneggiato, dell'erronea quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale e, peculiarmente, dell'omessa applicazione delle Tabelle di Milano da ultimo aggiornate in materia, previdenti sistema di liquidazione a punti, dell'erronea decurtazione della componente morale del danno da perdita del rapporto parentale dal risarcimento del danno alla salute sofferto dalla IG.ra e Pt_1 dell'omessa personalizzazione del danno, dell'omessa pronuncia circa le spese sostenute per la denuncia di successione e dell'omessa liquidazione del danno al valore del veicolo e delle spese per assistenza e denuncia di successione.
In data 06.09.2023 si è costituita l'appellata Controparte_1
, mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla
[...] quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
3. Con ordinanza del 26.09.2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
4. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto, limitatamente all'omessa liquidazione della componente cd. morale del danno non patrimoniale sofferto dall'appellante in conseguenza della lesione della propria integrità psico-fisica.
Il primo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
In tema di investimento stradale, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall' art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pagina 3 di 16 pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
(Cassazione civile , sez. III , 17/05/2024 , n. 13786; Cassazione civile , sez. VI , 13/09/2022 , n. 26873). Pertanto, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l'articolo 2054, primo comma,
c.c., pone nei suoi confronti, non è preclusa l'indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, c.c., con quella presunta del conducente (ex multis, Cassazione civile sez.
III, 13/03/2012, n. 3966). Fermo, dunque, l'accertamento della prevalente responsabilità del conducente del veicolo Peugeot 308,
correttamente il Giudice di prime cure – con Controparte_3 motivazione assolutamente condivisibile, da ritenersi ivi integralmente richiamata -, accertata la concorrente condotta colposa del pedone, ha ritenuto che siffatta condotta non fosse idonea ad vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. in capo al conducente del veicolo in quanto non connotata da oggettiva imprevedibilità ed imprevenibilità, e, per converso, l'ha valutata ai fini della riduzione proporzionale dell'importo risarcitorio, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
4.1 Il verbale di accertamenti urgenti redatto dagli agenti della
Polizia di Stato intervenuti in loco comprova, infatti, che gli pneumatici dell'autovettura LANCIA Y targata BX223ES condotta dal
IG. seppur di misura idonea per l'autovettura Parte_2 medesima, erano assolutamente logori, circostanza desumibile dalla sigla “5201” - comprovante che erano stati prodotti nell'anno 2001, ben 16 anni prima della data di verificazione del sinistro
(06.04.2017)-, dalle screpolature, erosioni ed indurimento al tatto osservate dagli agenti in sede di ispezione presso il custode del veicolo, nonché dall'accertata dinamica del sinistro, occasionato pagina 4 di 16 proprio dall'afflosciamento di uno degli pneumatici del veicolo condotto dal IG. e dalla conseguente sosta d'emergenza di Pt_1 quest'ultimo. Il medesimo verbale comprova ulteriormente che il IG.
“giunto in prossimità del km 11+850, a causa di un Pt_1 afflosciamento dello pneumatico anteriore sinistro con parziale distacco del battistrada dalla spalla, arrestava il veicolo posiziondolo con il proprio asse pressoché parallelo a quello stradale, le ruote di destra in corrispondenza del limite esterno della striscia di margine delimitante la corsia di marcia con la banchina, occupando con la sagoma del mezzo, circa mt. 1,50 la stessa corsia di marcia”. L'incauta sosta d'emergenza, con ingombro parziale della corsia di marcia e, non già, sulla banchina preposta, risulta confermata dal teste, dott. comandante della Testimone_1
Polizia Stradale di Foligno all'epoca dei fatti, il quale ha confermato che “l'autovettura che era condotta dal IG. era Pt_1 ferma lungo il margine destro della carreggiata ed impegnava per circa un metro e mezzo la corsia di marcia, le ruote di destra dell'autovettura erano posizionate in corrispondenza della linea continua che delimita la corsia di marcia della banchina” nonché dalla documentazione fotografica (all. 3 parte attrice) inserita nel fascicolo della Polizia Stradale di Foligno, dalla quale si evince chiaramente che, al momento del sinistro, la condotta dal CP_5
IG. era pressoché integralmente posizionata all'interno della Pt_1 corsia di marcia mentre le ruote di destra dell'autovettura erano posizionate in corrispondenza della linea continua che separa la corsia di marcia e la banchina. La medesima documentazione fotografica comprova, inoltre, che il danneggiato avrebbe ben potuto collocare il veicolo pressoché interamente sulla banchina laterale, onde evitare di occupare la corsia di marcia ovvero minimizzare l'ingombro: ciò in quanto il mezzo di soccorso fermo qualche metro più avanti rispetto alla nonostante le dimensioni CP_5 notevolmente maggiori rispetto al veicolo condotto dal IG. Pt_3 era quasi per intero collocato all'interno della banchina laterale,
pagina 5 di 16 con ciò chiaramente comprovandone la capienza. Il suddetto verbale ha, infine, comprovato che il IG. ha ulteriormente aggravato Pt_1 il pericolo prodotto, scendendo dal lato sinistro del veicolo ed incrementando l'ingombro della corsia di marcia, anziché scendere dal lato destro e posizionarsi sulla banchina laterale, nonostante l'arresto d'emergenza su strada extraurbana principale con limite di velocità di 110 km/h, altamente trafficata e percorsa anche da mezzi pesanti. Complessivamente, dunque, il danneggiato ha omesso di manutenere il veicolo in modo tale da non arrecare pregiudizio alla sicurezza propria e dei terzi, con ciò cagionando l'afflosciamento dello pneumatico e dando impulso iniziale alla infausta serie causale, ha omesso di collocarsi al margine destro della banchina, inopinatamente occupando 1,5 metri della corsia di marcia destra, in violazione dell'art. 176, comma 5, C.d.S. (d.lgs. n. 285/1992), ed è, infine, improvvidamente sceso dal lato destro del veicolo, aumentando l'ingombro della corsia di marcia ed omettendo di accertarsi che ciò non costituisse pericolo per sé ovvero per gli altri utenti della strada, in violazione dell'art. 157, comma 7, C.d.S. Ne consegue l'assoluta congruità e condivisibilità della percentuale di concorso di colpa quantificata dal Giudice di prime cure.
5. Il secondo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato. In sede di valutazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale sofferto dalla IG.ra per la perdita Parte_1 del padre, IG. il Giudice di prime cure ha, infatti, Parte_2 già valorizzato le circostanze del caso concreto - quali l'età avanzata della vittima primaria ed il conseguente ridotto lasso di tempo entro il quale la danneggiata avrebbe goduto del rapporto con il padre, l'età della danneggiata, l'assenza di uno stabile rapporto di convivenza, l'omessa prova di radicali e fondamentali mutamenti dello stile di vita sofferti in conseguenza del decesso del padre- , liquidando una somma già esorbitante - fermo il difetto di appello incidentale sul punto - rispetto a quella astrattamente liquidabile pagina 6 di 16 in applicazione dell'invocato sistema cd. a punti di cui alle Tabelle di Milano da ultimo elaborate.
Il danno cd. da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dai familiari è, infatti, un danno diretto che può manifestarsi in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita. La perdita improvvisa di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale in capo ai familiari avvinti da profondo legame affettivo con la vittima
(Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2021, n. 14422). Un danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale non può peraltro ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita di abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (cfr. Cass. n.
21060/2016; Cass. n. 169992/2015). Ferma la possibilità per la parte di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta
(cfr. Cass., n. 11212/2019), spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e di quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. La liquidazione deve tenere conto dei criteri di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, quali l'età del danneggiato, l'età della vittima, il rapporto di parentela e l'eventuale stabile convivenza del danneggiato con la vittima
(Cassazione civile, sez. III, 10/11/2021, n. 33005). Peraltro, in sede di valutazione equitativa del danno mediante il parametro pagina 7 di 16 tabellare, il giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle Tabelle di Milano quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit", dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cassazione civile sez. III, 20/10/2020, n. 22859). La Suprema Corte ha, peraltro, recentemente chiarito la piena legittimità di una valutazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale che si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso rispetto alle
Tabelle di Milano da ultimo elaborate e che attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022, purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto
(Cassazione civile , sez. III , 28/02/2023 , n. 5948), come effettivamente operato dal Giudice di prime cure.
5.1 Nel singolo caso di specie, la figlia, all'epoca Parte_1 del sinistro 62enne, si è limitata a richiedere liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, invocando l'applicazione di un punteggio massimo, con ciò tenendo conto della duplice componente morale e dinamico-esistenziale, per ciascuno dei criteri considerati dalle Tabelle di Milano nel sistema cd. a punti, - quali l'età del padre, 90enne all'epoca del sinistro, l'asserita sussistenza di uno stabile rapporto di convivenza con la vittima primaria, benché contraddetta dalle risultanze probatorie, l'assenza di superstiti nella famiglia di provenienza, la qualità ed intensità della pagina 8 di 16 relazione affettiva. Ebbene, il pregiudizio morale conseguente alla perdita del rapporto parentale risulta provato non già, solo, in via presuntiva, in ragione dell'intensità del rapporto affettivo considerato, ma anche in ragione dell'acclarato pregiudizio psichico sofferto dalla vittima, esitato in una lesione della sua integrità psico-fisica. La sussistenza di un pregiudizio morale di tale gravità da evolvere in una lesione dell'integrità psico-fisica è, infatti, certamente indice dell'intensità della sofferenza morale patita dal familiare superstite, anche ai fini dell'accertamento del danno da perdita del rapporto parentale. La componente dinamico-esistenziale del danno da perdita del rapporto parentale non risulta, al contrario, provata. A tal proposito, parte attrice ha omesso puntuale e circostanziata allegazione e prova in ordine a radicali e fondamentali mutamenti dello stile di vita sofferti in conseguenza del decesso del padre, limitandosi a riferire di intrattenere una ordinaria frequentazione con il padre, inidonea a fondare l'accertamento del pregiudizio dinamico-esistenziale. Né tale pregiudizio può ritenersi provato in via presuntiva dall'asserita convivenza con il padre, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza, circostanza assolutamente smentita dalle allegazioni di parte nonché dalle risultanze istruttorie, comprovanti al contrario che, all'epoca del sinistro, la IG.ra già 62enne e madre di due figli Parte_1 adulti, viveva stabilmente a Pisa e frequentava solo occasionalmente la casa del padre, come riferito dalla medesima al Parte_1
Consulente tecnico incaricato durante l'espletamento delle operazioni peritali. Né, infine, la riferita intenzione del IG. di Pt_1 trasferirsi a Pisa presso la figlia è idonea a fondare la prova di un effettivo stravolgimento delle pregresse abitudini di vita. Tanto premesso, avuto riguardo all'invocato cd. sistema a punti di cui alle
Tabelle di Milano da ultimo elaborate, tenuto conto delle circostanze del caso concreto - eminentemente, dell'età avanzata del danneggiato e del ridotto lasso di tempo entro il quale la figlia avrebbe ancora pagina 9 di 16 verosimilmente goduto del rapporto con il padre, dell'età adulta della figlia, dell'assenza di una stabile convivenza, della sussistenza di una solida rete familiare di supporto in capo alla vittima secondaria, già madre di due figli adulti, ferme le cruente modalità di accadimento del sinistro e la conseguente gravità del pregiudizio morale che ne è derivato alla vittima secondaria -, debitamente dimezzato il punteggio indicato da parte appellante in ragione della prova della sola componente morale del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, le somme liquidate risultano ampiamente satisfattive dei pregiudizi sofferti dall'appellante. Ne consegue il rigetto del secondo motivo d'impugnazione.
6. Il terzo motivo d'impugnazione è parzialmente fondato e deve essere accolto. Erroneamente, infatti, il Giudice di prime cure, pur riconoscendo l'autonomia del danno alla salute autonomamente sofferto dal familiare superstite rispetto al danno da lesione del rapporto parentale, ha ritenuto che la componente cd. morale del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica sofferto dalla
IG.ra in conseguenza del decesso del padre – pari ad 8 punti Pt_1 di invalidità permanente – fosse già ricompreso entro la liquidazione della sofferenza patita dalla figlia in conseguenza della scomparsa del padre.
Nessuna delle voci di danno considerate ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica può, tuttavia, considerarsi ricompresa ovvero assorbita dall'ulteriore danno da perdita del rapporto parentale. Ciò in quanto non vi è alcuna coincidenza fra i due pregiudizi, pur entrambi espressione del danno non patrimoniale sofferto iure proprio in seguito al decesso del familiare. La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a pagina 10 di 16 titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce, dunque, una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'articolo 29 e nell'articolo 32 della
Costituzione (ex multis, Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.
25907). In primo luogo, infatti, benché la sussistenza di un pregiudizio morale di tale gravità da evolvere in una lesione dell'integrità psico-fisica sia certamente indice della gravità dell'alterazione dinamico-esistenziale e dell'intensità della sofferenza morale patita dal familiare superstite, anche ai fini dell'accertamento del danno da perdita del rapporto parentale, la lesione dell'integrità psicofisica non può al contrario automaticamente desumersi dalla mera perdita del rapporto parentale, ma dev'essere accertata all'esito di precipua consulenza tecnica medico-legale. Ancorché le due voci di danno traggano origine dal medesimo evento luttuoso e afferiscano alla medesima categoria, generale ed onnicomprensiva, del danno non patrimoniale, la loro risarcibilità si fonda, infatti, su pregiudizi completamente differenti, attendo l'una – la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale – alla lesione del rapporto parentale e, quindi, al pregiudizio dinamico-esistenziale e/o morale correlato alla perdita delle possibilità di godimento della relazione personale con il familiare deceduto, e l'altra – la risarcibilità del danno da lesione dell'integrità psico-fisica – alla lesione del bene salute autonomamente sofferta dal familiare superstite e, quindi, al pregiudizio dinamico-esistenziale e morale correlato alla malattia psichica insorta e cronicizzata in seguito alla perdita del familiare. Se, pertanto, il pregiudizio dinamico-esistenziale correlato alla perdita del rapporto parentale attiene allo sconvolgimento delle abitudini di vita derivante dalla morte del familiare, il pregiudizio dinamico-esistenziale correlato alla pagina 11 di 16 lesione dell'integrità psicofisica attiene all'alterazione delle abitudini di vita in sé e per sé derivante dalla malattia psichica sofferta;
se, inoltre, il pregiudizio morale correlato alla perdita del rapporto parentale attiene alle sofferenze morali derivanti dall'impossibilità di godere della relazione personale con il familiare, il pregiudizio morale correlato alla lesione dell'integrità psicofisica attiene piuttosto alle autonome sofferenze morali correlate alla malattia della mente, inficianti qualsivoglia ambito della vita del danneggiato e indipendenti dal pregiudizio morale che ha originato la malattia della mente, poi cronicizzatasi e stabilizzatasi in termini di invalidità permanente. In altri termini, ancorché la lesione dell'integrità psicofisica sofferta dall'attrice abbia certamente tratto origine dallo sconvolgimento derivato dalla perdita del rapporto parentale, tale dolore dell'animo si è cronicizzato e stabilizzato, dando plurime manifestazioni di sé
(deflessione del tono dell'umore, labilità emotiva con facilità al pianto, iporessia con calo ponderale, ansia persistente) sino a configurare un'autonoma lesione dell'integrità psico-fisica, ristorabile sia sotto il profilo del pregiudizio dinamico-relazione, in considerazione delle alterazioni delle abitudini di vita ad esso ordinariamente correlato, che sotto il profilo del pregiudizio morale, in considerazione del dolore dell'animo ad essa pure ordinariamente correlato.
6.1 Nel singolo caso di specie, il Dott. medico CP_6 psichiatra preposto presso , ha certificato che, in Parte_4 conseguenza del decesso del padre, la IG.ra ha sofferta “una Pt_1 sintomatologia caratterizzata da “gravedeflessione del tono dell'umore, labilità emotiva con facilità al pianto, iporessia con calo ponderale, iperarousal con costante condizione di allerta sintomatolgia da attivazione autonomica (tachicardia parossistica, senso di costrizione toracica e dispnea) scatenata da eventi trigger, come lo squillo del telefono, condotte di evitamento di situazioni che riportino alla memoria l'evento traumatico, come il condurre
pagina 12 di 16 autoveicoli, falshback angoscianti della dinamica dell'incidente, insonnia con bruschi risvegli dovuti a incubi terrifici relativi all'evento , ideazione di colpa e di rovina con mancanza di infuturazione, grave limitazione del funzionamento sociale, relazionale e delle autonomie precedentemente presenti” prescrivendo alla paziente opportuna terapia farmacologica. Con motivazione assolutamente condivisa dalla Corte, il Consulente tecnico incaricato nel giudizio di primo grado, Prof. con l'ausilio dello Persona_1 specialista psichiatra, dott. , ha, pertanto, accertato che, Per_2 in conseguenza del decesso del padre, la IG.ra ha sofferto Pt_1 un'invalidità transitoria parziale al 50% di giorni 30, un'invalidità transitoria parziale al 25% di giorni 60 ed un disturbo dell'adattamento con ansia di grado lieve quantificabile in 8 punti percentuali di invalidità permanente. Ebbene, ferma la completa autonomia della componente cd. morale dell'acclarato danno da lesione dell'integrità psicofisica rispetto alle differenti sofferenze psicologiche patite dalla medesima in conseguenza della perdita del rapporto affettivo con il padre, la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica autonomamente sofferto dalla IG.ra , avrebbe dovuto tenere debitamente conto Pt_1 non solo del pregiudizio dinamico-esistenziale ordinariamente correlato alla lesione invalidante, ma anche della componente morale del danno non patrimoniale, da ritenersi provata in forza dell'insorgenza della lesione psico-fisica proprio a partire dalla psiche della danneggiata e delle comprovate sofferenze psicologiche patite, del criterio logico-presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali ordinarie, funzionali all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute, su una base di proporzionalità diretta della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva (Cassazione civile sez.
III - 12/07/2023, n. 19922) e della conseguente presumibile pagina 13 di 16 sofferenza morale correlata al disturbo dell'adattamento con ansia di grado lieve sofferto dalla IG.ra ed alla sintomatologia ad Pt_1 esso correlata.
6.2 Al contrario, non sono state allegate né provate ulteriori conseguenze pregiudizievoli dinamico-esistenziali idonee a fondare una personalizzazione in aumento dei suddetti valori tabellari. Il giudice, infatti, può operare una personalizzazione del danno, mediante una variazione in aumento del valore standard del risarcimento, solo qualora siano stati allegati e provati ulteriori pregiudizi morali e dinamico-relazioni, specifici e peculiari del caso concreto, eccezionali e non ricomprendibili entro le ordinarie conseguenze di ciascuna lesione invalidante, già equitativamente considerate nella liquidazione tabellare del danno (Corte di Cass., sez. III, sent. n. 25164/ 2020). Nel caso di specie, parte attrice ha omesso qualsivoglia allegazione e prova circa eventuali pregiudizi, ulteriori e straordinari, idonei a fondare una variazione in aumento del parametro tabellare in quanto da quest'ultimo non considerati, genericamente invocando l'applicazione della personalizzazione in quanto richiesta in misura inferiore rispetto a quella massima prevista dal parametro tabellare. Le istanze di personalizzazione devono essere, dunque, respinte.
6.3 Pertanto, avuto riguardo ai parametri tabellari già considerati dal Giudice di prime cure, tenuto conto della previa liquidazione di complessivi € 13.801,00, già considerata la rivalutazione monetaria, dei quali € 10.831,00 a ristoro della componente dinamico- esistenziale del danno alla salute, € 1.485,00 a ristoro dei 30 giorni di invalidità transitoria al 50% ed € 1.485 a ristoro dei 60 giorni di invalidità transitoria al 25%, a ristoro dell'ulteriore pregiudizio morale correlato alla lesione invalidante sarebbero astrattamente liquidabili € 2.708,00. Tale somma deve essere ridotta del 40% in ragione dell'accertato concorso colposo del danneggiato, con condanna di e CP_4 Controparte_3 [...]
in solido tra loro, al pagamento di ulteriori € Controparte_1
pagina 14 di 16 1.624,80, già considerata la rivalutazione monetaria, a ristoro della componente cd. morale del danno da lesione dell'integrità psicofisica patito dalla IG.ra . Pt_1
7. Il quarto motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato. Con motivazione condivisa dalla Corte – da intendersi ivi integralmente richiamata -, il Giudice di prime cure ha correttamente rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale asseritamente sofferto in conseguenza della rottamazione del veicolo, nel difetto di prova dell'effettivo valore commerciale del veicolo prima del sinistro nonché dell'antieconomicità delle riparazioni necessarie e della conseguente obbligatorietà della rottamazione.
Medesime considerazioni devono svolgersi con riguardo alle spese asseritamente sostenute relativamente alla denuncia di successione.
La fattura prodotta (all. 11 atto di citazione), peraltro parzialmente inerente voci di spesa non causalmente ascrivibili al sinistro, non risulta, infatti, quietanzata. Nel difetto di prova dell'effettivo esborso economico, la domanda di risarcimento del danno deve essere, dunque, rigettata.
8. Conclusivamente, l'appello è solo parzialmente fondato, limitatamente all'omessa liquidazione del pregiudizio morale correlato alla lesione della salute sofferta da in Parte_1 conseguenza del decesso del padre.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato.
L'accoglimento meramente parziale dell'appello ne giustifica la compensazione per i 2/3.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, n. 542/2022, emessa dal Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, in data 27.07.2022, pubblicata il
28.07.2022, nella causa iscritta al n. r. g. 788/2018:
pagina 15 di 16 1. Condanna e CP_4 Controparte_3 Controparte_1
, in solido tra loro, al risarcimento di ulteriori € 1.624,80,
[...] già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a ristoro della componente cd. morale del danno da lesione dell'integrità psicofisica in favore di Parte_1
2. Condanna e CP_4 Controparte_3 Controparte_1
, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite del
[...] presente grado di giudizio in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, avv.ti Aurelio Pugliese e Marco Francesco Angeletti, liquidate in € 1.923,00 oltre accessori di legge, da compensarsi per i
2/3.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 22.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Claudia Matteini
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