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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°11793 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato a [...], NE Jersey (Stati Parte_1
Uniti d'America) il 16.06.1984; (alla nascita Parte_2 [...]
), nata a [...], IS (Stati Uniti d'America) il Persona_1
19.10.1973, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale,
unitamente a III nato a [...], IS (Stati Controparte_1
Uniti d'America) il 20.05.1968, il quale interviene nel presente giudizio solo in tale qualità, nei confronti dei minori Persona_2
nato a [...], IS (Stati Uniti d'America) il 29.08.2006, e
[...]
nato a [...], Texas (Stati Uniti d'America) il Parte_3
30.03.2010; nata a [...], IS (Stati Controparte_2
Uniti d'America) il 26.02.2004; (alla nascita Parte_4
nata a [...], IS (Stati Uniti Persona_3
d'America) l'8.11.1948, nata a [...], Parte_5
IS (Stati Uniti d'America) il 02.09.1978; , Controparte_3
nato a [...], IS (Stati Uniti d'America) il 06.10.1983, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a
[...]
[...] [...]
(alla nascita ), nata a [...], IS CP_4 Persona_4
(Stati Uniti d'America) il 26.07.1984, la quale interviene nel presente giudizio solo in tale qualità, nei confronti dei minori Persona_5
nata a [...], IS (Stati Uniti d'America) il 05.07.2008, CP_3
nato a [...], IS (Stati Uniti d'America) il Parte_6
23.08.2010, nata a [...], IS Parte_7
(Stati Uniti d'America) il 12.08.2013, nato Controparte_5
a HI DC (Stati Uniti d'America) il 10.05.2016, e
[...]
nato a [...], LI (Stati Uniti Controparte_6
d'America) il 31.12.2018; rappresentati e difesi dall'avv. Marco Permunian
del Foro di Rovigo, unitamente e separatamente all'avv. Andrea Permunian
del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati in Rovigo – Corso del
Popolo n. 222, presso lo studio dell'Avv. Marco Permunian, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_7 CP_8
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/09/2023, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, esponendo di essere discendenti di , cittadina Persona_6
italiana nata ad [...] il [...] dai genitori italiani CP_9
e (doc. 1 produzione parte ricorrente).
[...] Persona_7
Secondo quanto riportato dal censimento datato 1930 (doc. 2) la SI.ra risulta coniugatasi con il SI. cittadino Persona_6 Parte_8
italiano nato ad [...] il [...] dai genitori italiani Parte_9
e (doc. 3) a mai naturalizzatosi statunitense (doc. 4)- in data e Persona_8
luogo tuttavia rimasti ignoti in quanto non è stato possibile ottenere copia del loro atto di matrimonio (doc. 5- 9).
In data 12.11.1922 nasceva a Marrero, IS Persona_9
(Stati Uniti d'America- doc. 10), figlia legittima di e Persona_6
, come si evince dal summenzionato certificato di nascita. Parte_8
Alla nascita, acquisiva la cittadinanza statunitense Persona_9
iure soli, ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America, e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlia di madre italiana.
Difatti, l'impossibilità di ottenere copia dell'atto di matrimonio tra la SI.ra e il SI. , alias Persona_6 Parte_8 Persona_10
rende impraticabile il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
[...]
in via amministrativa (doc. 11).
Si è rivelato dunque necessario procedere per linea materna in via giudiziaria tramite l'ava cittadina italiana, che ha Persona_6
trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla figlia Persona_9
[...] Difatti, la SI.ra , alias Persona_6 Parte_10
, mai si naturalizzava cittadina statunitense (doc.
[...]
12- 13 cfr. doc. 3), mantenendo pertanto la cittadinanza italiana sino al suo decesso e trasmettendola conseguentemente ai propri discendenti.
In data 07.10.1942 contraeva matrimonio come Persona_9
con nella Contea di RL, Parte_11 Persona_11
IS (Stati Uniti d'America- doc. 14).
Dalla loro unione nascevano a NE RL, IS (Stati Uniti
d'America) la ricorrente in data Persona_3
08.11.1948 (doc. 15) e in data 03.01.1951 (doc. 16). Persona_12
In data 23.08.1969 alias Persona_3 Persona_3
contraeva matrimonio con , alias Persona_13 Persona_14
, a IE, IS (Stati Uniti d'America- doc. 17).
[...]
Dalla loro unione nascevano i ricorrenti Persona_1
in data 19.10.1973 a NE RL, IS (Stati Uniti d'America- doc. 18),
e in data 16.06.1984 a Princeton Boro, NE Parte_1
Jersey (Stati Uniti d'America- doc. 19).
veniva adottato da e Parte_1 Persona_3
, come attestato dal Decreto definitivo di adozione Persona_13
emesso dal Tribunale minorile della Contea di EF in data 13.05.1985
(doc. 20) e che non sia stato possibile produrre il certificato di nascita del SI.
precedente alla sua adozione, come si evince dalla Parte_1
comunicazione trasmessa dal Dipartimento della Salute dello Stato del NE
Jersey e ivi prodotta (doc. 21).
In data 12.05.2001 contraeva matrimonio con Persona_1 a NE RL, IS (Stati Uniti d'America- Persona_15
doc. 22), divenendo conseguentemente al matrimonio . Parte_2
In costanza del matrimonio tra i coniugi nascevano i ricorrenti
[...]
in data 26.02.2004 a IE, IS (Stati Uniti CP_2
d'America- doc. 23), in data 29.08.2006 a Persona_2
IE, IS (Stati Uniti d'America- doc. 24) e Parte_3
in data 30.03.2010 a ON, Texas (Stati Uniti d'America doc. 25).
[...]
In data 04.11.2004 il vincolo coniugale tra e Persona_3 [...]
veniva sciolto, giusta sentenza emessa dal Tribunale del Per_13
ventiquattresimo Distretto giudiziario per la Contea di EF, IS
(Stati Uniti d'America- doc. 26 e 27) e in data 17.11.2007 Persona_3
contraeva matrimonio, come , con
[...] Parte_12 [...]
a IE, IS (Stati Uniti d'America- doc. 28), divenendo Per_16
conseguentemente al matrimonio . Parte_4
In data 19.08.1972 contraeva matrimonio con Persona_12
a IE, IS (Stati Uniti d'America- doc. Persona_17
29).
In costanza del matrimonio tra i coniugi nascevano i ricorrenti
[...]
in data 02.09.1978 a NE RL, IS (Stati Uniti Parte_5
d'America- doc. 30) e in data 06.10.1983 a Controparte_3
IE, IS (Stati Uniti d'America- doc. 31).
In data 2.10.2003 il vincolo coniugale tra e Persona_12
veniva sciolto, giusta sentenza emessa dal Tribunale Persona_17
del ventiquattresimo Distretto giudiziario per la Contea di EF,
IS (Stati Uniti d'America- doc. 32 e 33). In data 03.06.2006 contraeva matrimonio con Controparte_3 [...]
a NE RL, IS (Stati Uniti d'America- doc. 34), la Persona_4
quale diveniva conseguentemente al matrimonio Controparte_4
Dalla loro unione nascevano i ricorrenti: in Persona_5
data 05.07.2008 a IE, IS (Stati Uniti d'America- doc. 35);
in data 23.08.2010 a IE, IS (Stati Controparte_10
Uniti d'America- doc. 36); in data Parte_7
12.08.2013 a IE, IS (Stati Uniti d'America- doc. 37);
[...]
in data 10.05.2016 a HI DC (Stati Uniti Controparte_5
d'America- doc. 38), e in data 31.12.2018 Controparte_6
a NO IT, LI (Stati Uniti d'America- doc. 39).
I ricorrenti hanno dedotto che l'ava italiano, era Persona_6
cittadina italiana alla luce della normativa allora vigente in quanto nata in
Italia e figlia di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza, che aveva trasmesso alla figlia e, suo Persona_9
tramite, a tutti i discendenti;
che, tuttavia, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_7
costituito, rimanendo contumace. All'udienza del 23.01.2025, parte ricorrente discuteva la causa, indi, questo decidente si riservava il deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
***
Preliminarmente va rigettata la domanda proposta da Parte_1
, adottato da e
[...] Persona_3 Persona_13
, poiché la normativa in materia di cittadinanza dell'epoca non
[...]
prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per adozione.
La linea di discendenza dei rimanenti ricorrenti riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era stata Persona_6
mai naturalizzata cittadina statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che abbia perso la cittadinanza italiana per essersi Persona_9
coniugata con cittadino straniero. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di questa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983,
che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana e i suoi Persona_9
discendenti e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni
sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede
giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai
sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere
coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto
la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto
perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che
contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e
morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la
cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella
situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe
spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n.
4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo,
non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1
gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1°
gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_7
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta la domanda avanzata da , nato a Parte_1
Princeton Boro, NE Jersey (Stati Uniti d'America) il 16.06.1984;
accoglie la domanda di (alla nascita Parte_2 Persona_1
), nata a [...], IS (Stati Uniti d'America) il
[...]
19.10.1973, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale,
unitamente a nato a [...], IS (Stati Persona_15
Uniti d'America) il 20.05.1968, il quale interviene nel presente giudizio solo in tale qualità, nei confronti dei minori Persona_2
nato a [...], IS (Stati Uniti d'America) il 29.08.2006, e
[...]
nato a [...], Texas (Stati Uniti d'America) il Parte_3
30.03.2010; nata a [...], IS (Stati Controparte_2
Uniti d'America) il 26.02.2004; (alla nascita Parte_4
nata a [...], IS (Stati Uniti Persona_3
d'America) l'8.11.1948, nata a [...], Parte_5
IS (Stati Uniti d'America) il 02.09.1978; , Controparte_3
nato a [...], IS (Stati Uniti d'America) il 06.10.1983, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a
[...]
(alla nascita ), nata a [...], IS CP_4 Persona_4
(Stati Uniti d'America) il 26.07.1984, la quale interviene nel presente giudizio solo in tale qualità, nei confronti dei minori Persona_5
nata a [...], IS (Stati Uniti d'America) il 05.07.2008,
[...]
nato a [...], IS (Stati Uniti d'America) il CP_10
23.08.2010, nata a [...], IS Parte_7
(Stati Uniti d'America) il 12.08.2013, nato Controparte_5 a HI DC (Stati Uniti d'America) il 10.05.2016, e
[...]
nato a [...], LI (Stati Uniti Controparte_6
d'America) il 31.12.2018e, per l'effetto, dichiara che gli stessi sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_7
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 24/02/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°11793 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato a [...], NE Jersey (Stati Parte_1
Uniti d'America) il 16.06.1984; (alla nascita Parte_2 [...]
), nata a [...], IS (Stati Uniti d'America) il Persona_1
19.10.1973, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale,
unitamente a III nato a [...], IS (Stati Controparte_1
Uniti d'America) il 20.05.1968, il quale interviene nel presente giudizio solo in tale qualità, nei confronti dei minori Persona_2
nato a [...], IS (Stati Uniti d'America) il 29.08.2006, e
[...]
nato a [...], Texas (Stati Uniti d'America) il Parte_3
30.03.2010; nata a [...], IS (Stati Controparte_2
Uniti d'America) il 26.02.2004; (alla nascita Parte_4
nata a [...], IS (Stati Uniti Persona_3
d'America) l'8.11.1948, nata a [...], Parte_5
IS (Stati Uniti d'America) il 02.09.1978; , Controparte_3
nato a [...], IS (Stati Uniti d'America) il 06.10.1983, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a
[...]
[...] [...]
(alla nascita ), nata a [...], IS CP_4 Persona_4
(Stati Uniti d'America) il 26.07.1984, la quale interviene nel presente giudizio solo in tale qualità, nei confronti dei minori Persona_5
nata a [...], IS (Stati Uniti d'America) il 05.07.2008, CP_3
nato a [...], IS (Stati Uniti d'America) il Parte_6
23.08.2010, nata a [...], IS Parte_7
(Stati Uniti d'America) il 12.08.2013, nato Controparte_5
a HI DC (Stati Uniti d'America) il 10.05.2016, e
[...]
nato a [...], LI (Stati Uniti Controparte_6
d'America) il 31.12.2018; rappresentati e difesi dall'avv. Marco Permunian
del Foro di Rovigo, unitamente e separatamente all'avv. Andrea Permunian
del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati in Rovigo – Corso del
Popolo n. 222, presso lo studio dell'Avv. Marco Permunian, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_7 CP_8
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/09/2023, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, esponendo di essere discendenti di , cittadina Persona_6
italiana nata ad [...] il [...] dai genitori italiani CP_9
e (doc. 1 produzione parte ricorrente).
[...] Persona_7
Secondo quanto riportato dal censimento datato 1930 (doc. 2) la SI.ra risulta coniugatasi con il SI. cittadino Persona_6 Parte_8
italiano nato ad [...] il [...] dai genitori italiani Parte_9
e (doc. 3) a mai naturalizzatosi statunitense (doc. 4)- in data e Persona_8
luogo tuttavia rimasti ignoti in quanto non è stato possibile ottenere copia del loro atto di matrimonio (doc. 5- 9).
In data 12.11.1922 nasceva a Marrero, IS Persona_9
(Stati Uniti d'America- doc. 10), figlia legittima di e Persona_6
, come si evince dal summenzionato certificato di nascita. Parte_8
Alla nascita, acquisiva la cittadinanza statunitense Persona_9
iure soli, ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America, e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlia di madre italiana.
Difatti, l'impossibilità di ottenere copia dell'atto di matrimonio tra la SI.ra e il SI. , alias Persona_6 Parte_8 Persona_10
rende impraticabile il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
[...]
in via amministrativa (doc. 11).
Si è rivelato dunque necessario procedere per linea materna in via giudiziaria tramite l'ava cittadina italiana, che ha Persona_6
trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla figlia Persona_9
[...] Difatti, la SI.ra , alias Persona_6 Parte_10
, mai si naturalizzava cittadina statunitense (doc.
[...]
12- 13 cfr. doc. 3), mantenendo pertanto la cittadinanza italiana sino al suo decesso e trasmettendola conseguentemente ai propri discendenti.
In data 07.10.1942 contraeva matrimonio come Persona_9
con nella Contea di RL, Parte_11 Persona_11
IS (Stati Uniti d'America- doc. 14).
Dalla loro unione nascevano a NE RL, IS (Stati Uniti
d'America) la ricorrente in data Persona_3
08.11.1948 (doc. 15) e in data 03.01.1951 (doc. 16). Persona_12
In data 23.08.1969 alias Persona_3 Persona_3
contraeva matrimonio con , alias Persona_13 Persona_14
, a IE, IS (Stati Uniti d'America- doc. 17).
[...]
Dalla loro unione nascevano i ricorrenti Persona_1
in data 19.10.1973 a NE RL, IS (Stati Uniti d'America- doc. 18),
e in data 16.06.1984 a Princeton Boro, NE Parte_1
Jersey (Stati Uniti d'America- doc. 19).
veniva adottato da e Parte_1 Persona_3
, come attestato dal Decreto definitivo di adozione Persona_13
emesso dal Tribunale minorile della Contea di EF in data 13.05.1985
(doc. 20) e che non sia stato possibile produrre il certificato di nascita del SI.
precedente alla sua adozione, come si evince dalla Parte_1
comunicazione trasmessa dal Dipartimento della Salute dello Stato del NE
Jersey e ivi prodotta (doc. 21).
In data 12.05.2001 contraeva matrimonio con Persona_1 a NE RL, IS (Stati Uniti d'America- Persona_15
doc. 22), divenendo conseguentemente al matrimonio . Parte_2
In costanza del matrimonio tra i coniugi nascevano i ricorrenti
[...]
in data 26.02.2004 a IE, IS (Stati Uniti CP_2
d'America- doc. 23), in data 29.08.2006 a Persona_2
IE, IS (Stati Uniti d'America- doc. 24) e Parte_3
in data 30.03.2010 a ON, Texas (Stati Uniti d'America doc. 25).
[...]
In data 04.11.2004 il vincolo coniugale tra e Persona_3 [...]
veniva sciolto, giusta sentenza emessa dal Tribunale del Per_13
ventiquattresimo Distretto giudiziario per la Contea di EF, IS
(Stati Uniti d'America- doc. 26 e 27) e in data 17.11.2007 Persona_3
contraeva matrimonio, come , con
[...] Parte_12 [...]
a IE, IS (Stati Uniti d'America- doc. 28), divenendo Per_16
conseguentemente al matrimonio . Parte_4
In data 19.08.1972 contraeva matrimonio con Persona_12
a IE, IS (Stati Uniti d'America- doc. Persona_17
29).
In costanza del matrimonio tra i coniugi nascevano i ricorrenti
[...]
in data 02.09.1978 a NE RL, IS (Stati Uniti Parte_5
d'America- doc. 30) e in data 06.10.1983 a Controparte_3
IE, IS (Stati Uniti d'America- doc. 31).
In data 2.10.2003 il vincolo coniugale tra e Persona_12
veniva sciolto, giusta sentenza emessa dal Tribunale Persona_17
del ventiquattresimo Distretto giudiziario per la Contea di EF,
IS (Stati Uniti d'America- doc. 32 e 33). In data 03.06.2006 contraeva matrimonio con Controparte_3 [...]
a NE RL, IS (Stati Uniti d'America- doc. 34), la Persona_4
quale diveniva conseguentemente al matrimonio Controparte_4
Dalla loro unione nascevano i ricorrenti: in Persona_5
data 05.07.2008 a IE, IS (Stati Uniti d'America- doc. 35);
in data 23.08.2010 a IE, IS (Stati Controparte_10
Uniti d'America- doc. 36); in data Parte_7
12.08.2013 a IE, IS (Stati Uniti d'America- doc. 37);
[...]
in data 10.05.2016 a HI DC (Stati Uniti Controparte_5
d'America- doc. 38), e in data 31.12.2018 Controparte_6
a NO IT, LI (Stati Uniti d'America- doc. 39).
I ricorrenti hanno dedotto che l'ava italiano, era Persona_6
cittadina italiana alla luce della normativa allora vigente in quanto nata in
Italia e figlia di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza, che aveva trasmesso alla figlia e, suo Persona_9
tramite, a tutti i discendenti;
che, tuttavia, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_7
costituito, rimanendo contumace. All'udienza del 23.01.2025, parte ricorrente discuteva la causa, indi, questo decidente si riservava il deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
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Preliminarmente va rigettata la domanda proposta da Parte_1
, adottato da e
[...] Persona_3 Persona_13
, poiché la normativa in materia di cittadinanza dell'epoca non
[...]
prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per adozione.
La linea di discendenza dei rimanenti ricorrenti riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era stata Persona_6
mai naturalizzata cittadina statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” alla figlia, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che abbia perso la cittadinanza italiana per essersi Persona_9
coniugata con cittadino straniero. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di questa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983,
che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana e i suoi Persona_9
discendenti e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni
sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede
giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai
sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere
coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto
la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto
perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che
contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e
morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la
cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella
situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe
spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n.
4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo,
non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1
gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1°
gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_7
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta la domanda avanzata da , nato a Parte_1
Princeton Boro, NE Jersey (Stati Uniti d'America) il 16.06.1984;
accoglie la domanda di (alla nascita Parte_2 Persona_1
), nata a [...], IS (Stati Uniti d'America) il
[...]
19.10.1973, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale,
unitamente a nato a [...], IS (Stati Persona_15
Uniti d'America) il 20.05.1968, il quale interviene nel presente giudizio solo in tale qualità, nei confronti dei minori Persona_2
nato a [...], IS (Stati Uniti d'America) il 29.08.2006, e
[...]
nato a [...], Texas (Stati Uniti d'America) il Parte_3
30.03.2010; nata a [...], IS (Stati Controparte_2
Uniti d'America) il 26.02.2004; (alla nascita Parte_4
nata a [...], IS (Stati Uniti Persona_3
d'America) l'8.11.1948, nata a [...], Parte_5
IS (Stati Uniti d'America) il 02.09.1978; , Controparte_3
nato a [...], IS (Stati Uniti d'America) il 06.10.1983, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a
[...]
(alla nascita ), nata a [...], IS CP_4 Persona_4
(Stati Uniti d'America) il 26.07.1984, la quale interviene nel presente giudizio solo in tale qualità, nei confronti dei minori Persona_5
nata a [...], IS (Stati Uniti d'America) il 05.07.2008,
[...]
nato a [...], IS (Stati Uniti d'America) il CP_10
23.08.2010, nata a [...], IS Parte_7
(Stati Uniti d'America) il 12.08.2013, nato Controparte_5 a HI DC (Stati Uniti d'America) il 10.05.2016, e
[...]
nato a [...], LI (Stati Uniti Controparte_6
d'America) il 31.12.2018e, per l'effetto, dichiara che gli stessi sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_7
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 24/02/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.