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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/06/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2314/2016 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
Part
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Pesce in virtù di mandato Parte_2
a margine dell'atto di appello e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLANTE -
E
HDI Assicurazioni s.p.a. in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Giuratrabocchetta in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLATO -
NONCHE'
Euro 2000 Società Agricola a r.l. in persona del rappresentante legale;
- APPELLATO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 5-12-2013
agiva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Potenza nei Parte_2
confronti di Euro 2000 Società Agricola a r.l. e di HDI Assicurazioni s.p.a., in qualità rispettivamente di proprietario del veicolo danneggiante e assicuratore del veicolo di sua proprietà, al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro, la loro condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale subito in un incidente stradale causato dalla condotta tenuta dal conducente del veicolo di proprietà della Euro
2000 Società Agricola a r.l.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 15-5-2013, alle ore 12,00 circa, mentre percorreva a velocità moderata la
S.S. 407 Basentana, in direzione Metaponto, alla guida del proprio autoveicolo
Renault Megane targato DZ668NB e assicurato con la compagnia HDI
Assicurazioni s.p.a. con polizza n. 645036189, in prossimità del ristorante “Il
Capretto”, tra il e il , aveva Controparte_1 Controparte_2
occupato la corsia di sorpasso dopo avere azionato l'indicatore di direzione;
2 - nel corso della manovra di sorpasso il suo veicolo era stato impattato dall'autoarticolato Iveco Magirus modello AS440ST, targato EC297BS di proprietà di Euro 2000 Società Agricola a r.l. e assicurato per la RCA presso la il quale, procedendo in modo imprudente, aveva Controparte_3
procurato ingenti danni alla carrozzeria e alla parte meccanica dell'automobile di sua proprietà;
- in particolare, l'autoarticolato, con manovra repentina e non preannunciata con l'apposito indicatore di direzione, si era spostato sulla corsia di sorpasso da lui percorsa, provocando un violento impatto del proprio autoveicolo contro il guard
rail, con la conseguenza che l'autovettura di sua proprietà, rimasta incastrata tra il camion e la barriera laterale, era stata trascinata per svariate decine di metri;
- dopo essere riuscito, frenando, a liberare il proprio veicolo dalla morsa dell'autoarticolato, aveva iniziato a suonare il clacson insistentemente per attirare l'attenzione del conducente del veicolo antagonista, il quale, tuttavia, non aveva arrestato la corsa;
- il clacson aveva richiamato l'attenzione di una pattuglia di Carabinieri che, dopo averlo raggiunto per accertare che non necessitasse di cure personali, aveva individuato il mezzo pesante mediante il numero di targa da lui fornito e l'aveva rintracciato nei pressi dello svincolo per Pietrapertosa;
- i Carabinieri avevano redatto rapporto sull'accaduto;
- dal sinistro, imputabile in via esclusiva alla condotta di guida imprudente e sconsiderata tenuta dal conducente dell'autoarticolato, erano derivati danni materiali al veicolo di sua proprietà, quantificati nell'importo di euro 5.916,65 nel preventivo redatto dalla carrozzeria SS ZO e C. s.n.c.;
- la richiesta di risarcimento danni inviata alla HDI Assicurazioni s.p.a. era rimasta priva di riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo riconoscimento
3 della responsabilità esclusiva del conducente dell'autoarticolato Iveco Magirus,
targato EC297BS di proprietà di Euro 2000 Società Agricola a r.l. nella causazione del sinistro, quest'ultima venisse condannata in solido con HDI
Assicurazioni s.p.a. al risarcimento del danno patrimoniale da lui subito a causa dell'incidente.
Si costituiva in giudizio HDI Assicurazioni s.p.a., che preliminarmente eccepiva la genericità della domanda per omessa puntuale indicazione delle circostanze di fatto necessaria per la corretta instaurazione del contraddittorio e nel merito chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata sotto il profilo dell'an
debeatur, per carenza di prova della fatto storico e della dinamica del sinistro,
stante la non corrispondenza tra i punti d'urto in cui i veicoli sarebbero venuti in collisione, sia sotto il profilo del quantum debeatur in ragione della quantificazione eccessiva dei danni lamentati, che, peraltro, il perito nominato a scopo cautelativo aveva quantificato nella somma di euro 3.756,75.
La società Euro 2000 Società Agricola a r.l. non si costituiva in giudizio.
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, la società convenuta non si costituiva in giudizio e, previa verifica della rituale notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, veniva dichiarata contumace.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti, la causa veniva decisa con la sentenza n. 64/2016
depositata in data 29-1-2016, con la quale il Giudice di pace di Potenza rigettava la domanda attorea, ritenendo che l'attore non avesse fornito la prova “oltre ogni ragionevole dubbio” del coinvolgimento dell'autoarticolato nel sinistro sul presupposto che fosse dubbia l'attendibilità dell'unico teste che avrebbe assistito al sinistro, del quale non era stato neppure riferito il nominativo ai Carabinieri
intervenuti sul posto dopo l'incidente e che, comunque, si era limitato a sincerarsi dell'accaduto, rimanendo nell'abitacolo della propria vettura e allontanandosi
4 prima che sopraggiungessero le forze dell'ordine, ed aveva integralmente compensato le spese processuali tra le parti in considerazione dell'incertezza delle prove acquisite in giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 1-7-2016 proponeva Parte_2
appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, esclusa l'applicabilità del principio “oltre ogni ragionevole dubbio”,
venisse accertata la responsabilità dei convenuti, con conseguente condanna degli stessi in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale subito per i danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà, quantificato nell'importo complessivo di euro 5.913,65, oltre Iva, o nel diverso importo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data dell'incidente fino al soddisfo, oltre che al pagamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di pace aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo non provato il coinvolgimento nel sinistro del veicolo di proprietà della Euro 2000 Società
Agricola a r.l. in forza dell'erronea applicazione del criterio di “oltre ogni ragionevole dubbio”, che governa l'accertamento dei fatti esclusivamente nel processo penale, ed omettendo di valutare ovvero erroneamente interpretando le prove testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria: in particolare, evidenziava che il Giudice di prime cure, oltre ad avere del tutto irragionevolmente ritenuto dubbia l'attendibilità del testimone , che aveva assistito al sinistro Testimone_1
oggetto del giudizio, in quanto il suo nominativo non era stato riferito ai
Carabinieri ed aveva accertato l'accaduto senza scendere dall'abitacolo del proprio veicolo, aveva erroneamente omesso di dare rilevanza ai dati emersi dall'escussione dei Carabinieri intervenuti sul posto, valorizzando, al contrario,
alcune dichiarazioni dagli stessi rese di tenore valutativo, che, invece, erano
5 inutilizzabili ai fini della decisione.
L'appellante censurava, altresì, la sentenza di primo grado per carenza di motivazione nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva omesso di ammettere la consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'accertamento della dinamica del sinistro e della quantificazione del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25-10-2016 si costituiva in giudizio HDI Assicurazioni s.p.a., che chiedeva il rigetto dell'appello sul presupposto che il Giudice di prime cure avesse correttamente ritenuto non fondata la pretesa risarcitoria per carenza di prova e proponeva appello incidentale limitatamente al capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che il Giudice di pace aveva erroneamente compensato fra le parti,
pur non ricorrendo le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'articolo 92 c.p.c.,
e chiedeva che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'appellante principale venisse condannato al pagamento delle spese relative al giudizio di primo grado, oltre che al pagamento delle spese del giudizio di appello.
La società Euro 2000 Società Agricola a r.l. non si costituiva in giudizio.
Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio per l'accertamento della compatibilità dei danni riportati dal veicolo di proprietà dell'appellante principale con la dinamica dell'incidente descritta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e per la relativa quantificazione.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 22
Febbraio 2023 il giudizio veniva dichiarato interrotto per morte del procuratore costituito per la compagnia assicuratrice appellata.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec e depositato in data 24-4-2023 Pt_2
integralmente riportandosi all'originario atto di appello, riassumeva il
[...]
giudizio di appello nei confronti di HDI Assicurazioni s.p.a. e nei confronti di
Euro 2000 Società Agricola a r.l.
6 Si costituiva in giudizio a mezzo di un nuovo difensore HDI Assicurazioni s.p.a.,
che si riportava alle precedenti difese.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 26
Febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di un ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Euro 2000 Società
Agricola a r.l., che non si è costituita in giudizio, previa verifica della rituale notifica dell'atto di citazione in rinnovazione sulla base del contenuto della visura camerale, da cui risulta che la persona individuata quale rappresentante legale della società e destinataria della notifica, rivestiva tale qualifica al momento della notifica dell'atto di appello.
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito occorre osservare,
trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, che l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da HDI Parte_2
Assicurazioni s.p.a. sono ammissibili sotto il profilo della tempestività.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009,
applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è
stata notificata è di sei mesi e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
7 L'appello principale è stato notificato in data 1-7-2016 e, quindi, è stato proposto,
in difetto della notifica della pronuncia impugnata, nel rispetto del termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 29-1-2016.
Al riconoscimento dell'ammissibilità dell'appello principale sotto il profilo della sua tempestività consegue l'ammissibilità dell'appello incidentale, che è stato proposto da HDI Assicurazioni s.p.a. avverso la stessa sentenza con comparsa di costituzione e risposta depositata nel rispetto del termine di cui all'articolo 166
c.p.c. richiamato dall'articolo 343 c.p.c.: infatti, pur essendo decorso al momento della suddetta impugnazione incidentale il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, l'articolo 334 c.c. prevede che la parte contro la quale è proposta impugnazione principale tempestiva può proporre l'impugnazione incidentale anche quando è decorso il termine per l'impugnazione o ha fatto acquiescenza alla sentenza.
Sempre in via pregiudiziale appare opportuno rilevare che dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado emerge inequivocabilmente che Pt_2
ha esercitato, al fine ottenere il risarcimento del danno riportato dal
[...]
veicolo di sua proprietà in seguito al sinistro per cui è causa, l'azione di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del Decreto legislativo n. 209 del
2005 (Codice delle assicurazioni private) nei confronti della propria impresa assicuratrice, citando in giudizio anche il danneggiante responsabile, in quanto litisconsorte necessario (in tal senso Corte di cassazione n. 21896 del 2017) e contestualmente ha esercitato nei confronti di quest'ultimo l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c.: infatti, il danneggiato non soltanto ha allegato la responsabilità
esclusiva del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, ma nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio ha anche chiesto la condanna in solido della compagnia assicuratrice e del proprietario del veicolo danneggiante,
8 proponendo, quindi, autonoma azione risarcitoria ordinaria nei confronti del responsabile civile.
Quanto alla astratta cumulabilità dell'azione diretta ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni proposta contro l'assicuratore con l'azione ex lege aquilia
proposta nei confronti del responsabile civile, appare opportuno rilevare che sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, che nella sentenza n. 180 del 2009 ha ritenuto che la procedura di risarcimento diretto instaurabile dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni non rappresenta una diminuzione di tutela per il danneggiato, ma,
stante la necessità di interpretare la normativa delegata in modo compatibile con i principi della delega e della Direttiva n. 2005/14/CE, costituisce un rimedio alternativo e non esclusivo, non precludendo l'esercizio delle azioni già previste nell'ordinamento giuridico: l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c. e l'azione diretta disciplinata dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni contro l'assicuratore del veicolo danneggiante.
Alla luce della suddetta sentenza interpretativa di rigetto, si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale il danneggiato a seguito di altrui responsabilità civile da circolazione stradale ha a disposizione tre rimedi alternativi: la procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 del Codice
delle assicurazioni esperibile contro l'assicuratore del veicolo di sua proprietà,
l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile disciplinata dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni e l'azione ordinaria ex articolo
2054 c.c. nei confronti di quest'ultimo.
Pertanto, riconosciuta l'astratta possibilità in capo al danneggiato di esperire l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni in alternativa all'azione ordinaria esperibile nei confronti del
9 responsabile civile, occorre verificare se le due azioni siano cumulabili nello stesso giudizio.
Questo Giudice ritiene che se il tenore letterale dell'articolo 149 comma 6 del
Codice delle assicurazioni, che prevede che il danneggiato possa proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145 comma 2 soltanto nei confronti della propria impresa di assicurazioni, non lascia dubbi interpretativi in ordine all'esclusione del cumulo nello stesso processo dell'azione diretta verso il proprio assicuratore e dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, il divieto di cumulo non si estende alla diversa ipotesi di contestuale proposizione in via cumulativa dell'azione diretta ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni e dell'azione ordinaria verso il responsabile civile, non trovando il cumulo alcun ostacolo né
nella lettera né nella ratio della disciplina della procedura di risarcimento diretto.
Quindi, deve ritenersi che correttamente abbia agito nei confronti Parte_2
del proprio assicuratore con l'azione diretta ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni, citando Euro 2000 Società Agricola a r.l., nella sua qualità di litisconsorte necessario (si vedano nel senso del riconoscimento del litisconsorzio necessario del responsabile civile nella procedura di risarcimento diretto Corte di cassazione n.12089 del 2015, Corte di cassazione n. 23706 del 2016, Corte di cassazione n. 21896 del 2017, Corte di cassazione n. 7755 del 2020 e Corte di cassazione n. 14466 del 2020), e abbia contestualmente esercitato in via cumulativa l'azione risarcitoria ordinaria nei confronti del responsabile civile,
chiedendo la sua condanna in solido con la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno.
Tanto premesso, occorre rilevare che nel caso di esercizio di azione diretta da parte del proprietario del veicolo nei confronti del proprio assicuratore la giurisprudenza di legittimità, con orientamento da cui non vi è ragione di
10 discostarsi, ritiene che, come nelle altre procedure di risarcimento diretto disciplinate dal Codice delle assicurazioni, l'assicuratore del danneggiato possa svolgere difese in contrasto con la richiesta risarcitoria avanzata da questi (in tal senso Corte di cassazione n. 20383 del 2018), come nel caso che ci occupa, in cui la HDI Assicurazioni s.p.a. ha chiesto il rigetto della domanda proposta dal proprietario del veicolo assicurato, contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro dallo stesso allegata a fondamento della pretesa risarcitoria azionata e l'esistenza e l'ammontare del danno materiale lamentato dal danneggiato.
Quanto al merito, l'appellante censura la sentenza impugnata Parte_2
nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto sprovvista di prova la domanda risarcitoria sulla base di un'erronea applicazione del criterio di ”oltre ogni ragionevole dubbio” di matrice penalistica, e dell'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, e nella parte in cui il Giudice
di prime cure non ha motivato la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'accertamento della dinamica del sinistro e alla quantificazione del danno.
Il Giudice di pace di Potenza ha ritenuto che, sulla base del compendio probatorio acquisito nel corso dell'istruttoria attraverso la produzione documentale di parte e a mezzo della prova testimoniale, non fosse stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro con particolare riferimento al coinvolgimento nell'incidente dell'autoarticolato di proprietà della Euro 2000 Società Agricola a r.l.: in particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto di dubbia attendibilità il teste
, del quale non era stato riferito il nominativo ai Carabinieri e che, Testimone_1
comunque, si era sincerato dell'accaduto e dei danni subiti dal veicolo di Pt_2
senza lasciare l'abitacolo del proprio veicolo e senza attendere
[...]
l'intervento delle forze dell'ordine; inoltre, ha attribuito rilievo alla relazione dei
11 Carabinieri nella parte in cui essi avevano accertato che “il camion non presentava tracce recenti di urto da nessun lato”.
Orbene, al fine di vagliare la fondatezza delle censure mosse dall'appellante, le quali possono essere esaminate congiuntamente, in quanto sostanzialmente entrambe riconducibili alla contestazione del percorso argomentativo seguito dal
Giudice di prime cure a fondamento della pronuncia di rigetto della domanda attorea, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2054 secondo comma c.c., il quale stabilisce che in caso di scontro fra veicoli si
presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
E' pacifico che alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita da tale disposizione di legge in caso di collisione fra veicoli vada riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non sia possibile ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro ed il positivo apporto dei soggetti coinvolti (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9353 del 2019, Corte di cassazione n. 7061 del 2020: la presunzione di pari
responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c. ha carattere
sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa
dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità
del sinistro): pertanto, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente, non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054
c.c.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nel caso di scontro fra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare
12 che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia,
commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso, tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto,
con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, con la prova della riconducibilità dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 477 del 2003, Corte di cassazione n. 2734 del 1970, Corte di cassazione n. 3929
del 1984, Corte di cassazione n. 19115 del 2020, e Corte di cassazione n. 6941 del
2021).
Pertanto, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo scontro fra i veicoli è riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista e che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (si veda in tal senso
Corte di cassazione n. 5679 del 1990 e Corte di cassazione n. 124 del 2016).
A monte dell'accertamento dell'operatività o meno della presunzione di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c., nel caso in cui la controparte contesti il verificarsi dello scontro fra i veicoli o il coinvolgimento di uno di essi nell'incidente, come nell'ipotesi che ci occupa, in cui HDI Assicurazioni s.p.a. ha contestato in modo specifico nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado il fatto storico, così come descritto nell'atto di citazione in considerazione della incompatibilità fra i punti d'urto fra i due mezzi,
sulla base dei principi generali sanciti dall'articolo 2697 c.c. grava sull'attore
13 l'onere di fornire non soltanto la prova della dinamica del sinistro e del grado di responsabilità attribuibile al veicolo antagonista, ma anche la dimostrazione che l'incidente si è effettivamente verificato e che in esso è rimasto coinvolto il veicolo antagonista.
Il Giudice di pace ha escluso che fosse stata fornita dall'attore in primo grado la prova su di lui gravante “oltre ogni ragionevole dubbio”, facendo erroneamente applicazione di un criterio operante soltanto nel processo penale.
Infatti, nel processo civile, - a differenza di ciò che accade nel processo penale, in cui, in considerazione della natura e del rilievo degli interessi coinvolti,
l'interprete deve accertare il rapporto di derivazione causale e, in generale, il fatto dannoso in termini di assoluta certezza - opera il diverso principio di
“preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, nel senso che il fatto dannoso, l'evento e il rapporto di causalità possono dirsi provati qualora sulla base delle risultanze istruttorie il fatto dannoso e le sue conseguenze possano dirsi ragionevolmente dimostrati e l'evento sia una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto in senso non statistico, ma logico (probabilità logica o baconiana) alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 3390 del 2015 e Corte di cassazione n. 4024 del
2018).
Individuate nei suddetti termini le coordinate ermeneutiche entro cui muoversi e facendo applicazione dei suesposti principi, deve ritenersi che il Giudice di pace,
pur con una motivazione soltanto parzialmente condivisibile in ordine al criterio più rigoroso ritenuto applicabile, abbia correttamente rigettato la domanda attorea sul presupposto che non fosse stata provata la dinamica del sinistro, con particolare riferimento al coinvolgimento in esso del veicolo di proprietà della
Euro 2000 Società Agricola a r.l.
Quanto alle dichiarazioni rese nel corso del giudizio di primo grado dal teste
14 , appare superabile la valutazione espressa dal Giudice di pace di Testimone_1
dubbia attendibilità della deposizione dallo stesso resa sulla base di circostanze non significative in tal senso, ovverosia l'omessa indicazione del nominativo del teste ai Carabinieri intervenuti sul posto e la condotta dallo stesso tenuta, quando si sarebbe sincerato dell'accaduto senza lasciare l'abitacolo del proprio veicolo e senza attendere l'intervento delle forze dell'ordine. D'altra parte, però, le dichiarazioni rese dal teste , pur non essendo inattendibili, non Testimone_1
appaiono comunque utili ai fini della decisione, posto che se è vero che il teste ha confermato la dinamica del sinistro descritta da nell'atto Parte_2
introduttivo del giudizio, riferendo di avere constatato direttamente, in quanto seguiva alla guida della sua autovettura i veicoli coinvolti, che un autoarticolato aveva stretto l'autovettura di proprietà dell'attore in primo grado contro il guard-
rail mentre la stessa eseguiva una manovra di sorpasso sulla corsia di sinistra, lo stesso non è stato in grado di fornire elementi utili ai fini della identificazione del mezzo coinvolto nel sinistro che consentano di accertare che effettivamente l'autoarticolato in questione fosse proprio quello di proprietà della società
convenuta: infatti, ha dichiarato di non aver personalmente annotato Testimone_1
la targa dell'autoarticolato e, comunque, non ha fornito ulteriori descrizioni del mezzo (come la struttura o il colore) che possano contribuire all'individuazione dell'automezzo; inoltre, non essendo il teste sceso dalla propria auto, deve ritenersi che lo stesso avesse soltanto presunto che il veicolo dell'attore avesse riportato danni alla fiancata destra, che, in base alla prospettazione attorea,
avrebbe subito l'impatto con l'autocarro.
Anche le dichiarazioni rese dai Carabinieri intervenuti dopo il sinistro non hanno fornito riscontro probatorio alle allegazioni attoree.
Il teste , infatti, dopo aver confermato di non aver assistito alla Tes_2
verificazione del sinistro, ha dichiarato di aver raggiunto l'autocarro di proprietà
15 della società Euro 2000 Società Agricola a r.l. grazie alla targa fornita da Pt_2
ed ha dichiarato che: “il camion visibilmente non presentava recenti
[...]
tracce di urto;
soltanto guardandolo frontalmente, solo sul lato sinistro
presentava lieve ammaccatura non compatibile con la dinamica descritta dal
in base alla quale il camion avrebbe dovuto presentare danni solo al lato Pt_2
destro”(si vedano le dichiarazioni rese dal testimone e riportate nel Tes_2
verbale di udienza del 22-1-2015). Anche il LL ha Testimone_3
dichiarato: “ricordo che il camion presentava urto al lato passeggero, ma non ricordo se fosse o meno recente” (si vedano le dichiarazioni rese dal teste riportate nel verbale dell'udienza del 26-3-2015): quindi, Testimone_3
entrambi i Carabinieri che hanno visionato l'autoarticolato subito dopo il dedotto fatto dannoso hanno dichiarato di aver accertato la presenza sul camion di un'ammaccatura sul lato passeggero, che non risulta compatibile con la dinamica del sinistro, come prospettata dall'attuale appellante in via principale;
infatti, se l'autoarticolato avesse stretto contro il guard-rail il veicolo di proprietà dell'attore in primo grado, che si trovava nella corsia di sorpasso, verosimilmente avrebbe dovuto presentare tracce dell'impatto lungo il lato sinistro e non sul lato passeggero. Né tale conclusione appare superabile in ragione della differente mole dei veicoli coinvolti, dal momento che, in considerazione dei danni allegati dall'attore, appare poco plausibile che alcuna traccia dell'impatto fosse rinvenibile sull'autoarticolato ove l'impatto si fosse effettivamente verificato. D'altra parte, le dichiarazioni rese dagli agenti non appaiono valutative e, comunque, hanno trovato riscontro nella documentazione fotografica prodotta in atti e, in particolare, nelle fotografie allegate al rapporto di servizio redatto dai Carabinieri
di che ritraggono l'autocarro di proprietà della società Controparte_2
appellata, da cui risulta che lo stesso presentava, al momento della verifica,
soltanto un'ammaccatura lungo il lato passeggero (si veda il rapporto redatto dai
16 Carabinieri di prodotto al n. 4 nel fascicolo di parte di HDI Controparte_2
Assicurazioni s.p.a. relativo al giudizio di primi grado prodotto al n. 1 nel fascicolo di parte della società appellata).
Nè la rilevata carenza probatoria può essere colmata conferendo rilievo al comportamento della società proprietaria del veicolo rimasta contumace: infatti, la contumacia del convenuto rappresenta un dato neutro sul piano processuale, non rende incontestati i fatti allegati dalla controparte, non introduce alcuna deroga all'ordinario regime di riparto dell'onere probatorio e non costituisce neanche un comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116 primo comma c.p.c. al fine di trarne argomenti di prova ai danni della parte contumace (si vedano in tal senso
Corte di cassazione n. 14860 del 2013 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 42035 del 2021).
Inoltre, il teste , che risulta dal rapporto redatto dai Carabinieri Testimone_4
presente sull'autoarticolato di proprietà della società appellata quale passeggero al momento della verifica effettuata sul mezzo dagli agenti in seguito alla segnalazione del sinistro ad opera di , ha dichiarato di ricordare Parte_2
l'episodio in cui il mezzo sul quale viaggiava era stato fermato dai Carabinieri per il suo ipotizzato coinvolgimento in un sinistro, ha riferito che quel giorno l'autoarticolato aveva proceduto lungo la S.S. Basentana all'interno della sua corsia di marcia e che nessuna autovettura aveva cercato di fermare il camion suonando insistentemente il clacson e, infine, ha dichiarato che il danno riscontrato dagli agenti sul lato destro del semirimorchio era stato da lui provocato nel corso di una manovra di retromarcia (si veda la deposizione resa dal testimone riportata nel verbale di udienza dell'1-10-2015). Testimone_4
Alla luce degli elementi probatori richiamati, sebbene con le precisazioni che precedono quanto al criterio utilizzabile per la valutazione della prova nel processo civile, occorre concludere che il Giudice di pace ha correttamente
17 valutato le risultanze istruttorie a sua disposizione, escludendo che l'attore in primo grado avesse assolto all'onere della prova su di lui gravante quanto al coinvolgimento dell'autoarticolato di proprietà della società appellata nel sinistro oggetto del giudizio e ritenendo, di conseguenza, superflui approfondimenti istruttori in ordine alla quantificazione del danno, sicchè le censure formulate da avverso la pronuncia impugnata non appaiono meritevoli di Parte_2
accoglimento e l'appello principale dallo stesso proposto deve essere rigettato.
Quanto all'appello incidentale tempestivamente proposti da HDI Assicurazioni
s.p.a., la quale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice
di pace ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio in ragione dell'incertezza degli elementi probatori raccolti, esso appare meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 91 c.p.c., che prevede che in sede di regolamentazione delle spese processuali il Giudice debba di regola applicare il principio della soccombenza, condannando la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore della parte vittoriosa, e dall'articolo 92 secondo comma c.p.c., che - nella formulazione applicabile
ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo l'entrata in vigore della riforma introdotta dall'articolo 2 primo comma della legge n. 263 del 2005, come modificato dall'articolo 39 quater del decreto-legge n. 273 del 2005,
convertito nella legge n. 51 del 2006 (1-3-2006) e dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta dall'articolo 45 undicesimo comma della legge n. 69 del 2009
(4-7-2009), ma prima dell'entrata in vigore della riforma introdotta dall'articolo
13 del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n.
162 del 2014 (10-12-2014) - stabilisce che se vi è soccombenza reciproca o
concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella
motivazione, il Giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le
18 parti.
Alla luce di tale quadro normativo, in deroga al principio della soccombenza, il
Giudice può disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali,
se non ricorre l'ipotesi di soccombenza reciproca, soltanto in presenza del presupposto della configurabilità di gravi ed eccezionali ragioni e soltanto a condizione che illustri in motivazione il percorso logico seguito e indichi le ragioni specifiche che integrano il suddetto presupposto (in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 22793 del 2015, Corte di cassazione n. 11130 del 2015 e
Corte di cassazione n. 25594 del 2018: in tema di compensazione delle spese
processuali, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, modificata dall'articolo 2 comma 1 lettera a della legge n. 263 del
2005, il Giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i
giusti motivi posti a fondamento della stessa, che non possono essere costituiti dal
riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi
nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti).
Nel caso che ci occupa il Giudice di primo non ha posto alla base della pronuncia di compensazione delle spese motivazioni dalle quali potessero emergere eccezionali ragioni idonee a superare l'ordinario criterio della soccombenza per il riparto delle spese processuali, ma si è limitato a far riferimento in modo generico all'incertezza degli elementi probatori raccolti nel giudizio, incertezza che può
essere posta a fondamento di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda in attuazione del regime di distribuzione dell'onere della prova - in base al quale il mancato assolvimento dell'onus probandi si risolve in danno della parte onerata -,
ma non a fondamento della pronuncia di compensazione delle spese processuali,
operando in tal caso il principio generale di soccombenza di cui all'articolo 91
c.p.c.
19 Alla luce delle suesposte considerazioni, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da HDI Assicurazioni s.p.a. e in parziale riforma della sentenza impugnata, occorre fare applicazione del principio di soccombenza sancito dall'articolo 91 c.p.c. e condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'appellante in via incidentale delle spese processuali relative al giudizio di primo grado.
Quanto alla regolamentazione delle spese relative al giudizio di appello, nei rapporti fra l'appellante principale e HDI Assicurazioni s.p.a. le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellante in via principale.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi (in considerazione della esigua complessità della controversia) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 5.201,00
ed euro 26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore nel giudizio di appello non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto
stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e,
secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo
41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico,
20 la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente, e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si
è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n.
17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale più recente secondo il quale in caso di riforma della sentenza impugnata il Giudice dell'impugnazione, investito anche della liquidazione delle spese del grado precedente ai sensi dell'articolo 336 c.p.c.,
deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, dal momento che l'accezione omnicomprensiva di compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata (Corte di cassazione n. 31884 del 2018).
Invece, nei rapporti fra e la società Euro 2000 Società Agricola a Parte_2
r.l. la mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa rende ultronea la relativa pronuncia in applicazione del principio, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la condanna alle spese processuali
a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una
diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere
un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo
diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace
vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha
21 sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Corte di cassazione n. 7361 del
2023).
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio di appello, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell'appellante principale.
Al rigetto dell'appello principale consegue la pronuncia di cui all'articolo 13
comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17
della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 1-7-2016, da avverso la Parte_2
sentenza n. 64/2016 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 29-1-2016 e sull'appello incidentale proposto, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25-10-2016, da HDI Assicurazioni s.p.a., ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Euro 2000 Società Agricola a r.l.;
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di HDI Parte_2
Assicurazioni s.p.a. delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 1.046,00 per compenso professionale, oltre spese
22 generali al 15% e accessori come per legge;
- condanna al pagamento in favore di HDI Assicurazioni s.p.a. Parte_2
delle spese processuali relative al giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- nulla per le spese nei rapporti fra l'appellante principale e la società Euro 2000
Società Agricola a r.l.;
- pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese Parte_2
relative alla C.T.U., liquidate con separato decreto;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002 in relazione all'appello principale.
Potenza, 9-6-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2314/2016 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
Part
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Pesce in virtù di mandato Parte_2
a margine dell'atto di appello e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLANTE -
E
HDI Assicurazioni s.p.a. in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Giuratrabocchetta in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLATO -
NONCHE'
Euro 2000 Società Agricola a r.l. in persona del rappresentante legale;
- APPELLATO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 5-12-2013
agiva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Potenza nei Parte_2
confronti di Euro 2000 Società Agricola a r.l. e di HDI Assicurazioni s.p.a., in qualità rispettivamente di proprietario del veicolo danneggiante e assicuratore del veicolo di sua proprietà, al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro, la loro condanna in solido al risarcimento del danno patrimoniale subito in un incidente stradale causato dalla condotta tenuta dal conducente del veicolo di proprietà della Euro
2000 Società Agricola a r.l.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 15-5-2013, alle ore 12,00 circa, mentre percorreva a velocità moderata la
S.S. 407 Basentana, in direzione Metaponto, alla guida del proprio autoveicolo
Renault Megane targato DZ668NB e assicurato con la compagnia HDI
Assicurazioni s.p.a. con polizza n. 645036189, in prossimità del ristorante “Il
Capretto”, tra il e il , aveva Controparte_1 Controparte_2
occupato la corsia di sorpasso dopo avere azionato l'indicatore di direzione;
2 - nel corso della manovra di sorpasso il suo veicolo era stato impattato dall'autoarticolato Iveco Magirus modello AS440ST, targato EC297BS di proprietà di Euro 2000 Società Agricola a r.l. e assicurato per la RCA presso la il quale, procedendo in modo imprudente, aveva Controparte_3
procurato ingenti danni alla carrozzeria e alla parte meccanica dell'automobile di sua proprietà;
- in particolare, l'autoarticolato, con manovra repentina e non preannunciata con l'apposito indicatore di direzione, si era spostato sulla corsia di sorpasso da lui percorsa, provocando un violento impatto del proprio autoveicolo contro il guard
rail, con la conseguenza che l'autovettura di sua proprietà, rimasta incastrata tra il camion e la barriera laterale, era stata trascinata per svariate decine di metri;
- dopo essere riuscito, frenando, a liberare il proprio veicolo dalla morsa dell'autoarticolato, aveva iniziato a suonare il clacson insistentemente per attirare l'attenzione del conducente del veicolo antagonista, il quale, tuttavia, non aveva arrestato la corsa;
- il clacson aveva richiamato l'attenzione di una pattuglia di Carabinieri che, dopo averlo raggiunto per accertare che non necessitasse di cure personali, aveva individuato il mezzo pesante mediante il numero di targa da lui fornito e l'aveva rintracciato nei pressi dello svincolo per Pietrapertosa;
- i Carabinieri avevano redatto rapporto sull'accaduto;
- dal sinistro, imputabile in via esclusiva alla condotta di guida imprudente e sconsiderata tenuta dal conducente dell'autoarticolato, erano derivati danni materiali al veicolo di sua proprietà, quantificati nell'importo di euro 5.916,65 nel preventivo redatto dalla carrozzeria SS ZO e C. s.n.c.;
- la richiesta di risarcimento danni inviata alla HDI Assicurazioni s.p.a. era rimasta priva di riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo riconoscimento
3 della responsabilità esclusiva del conducente dell'autoarticolato Iveco Magirus,
targato EC297BS di proprietà di Euro 2000 Società Agricola a r.l. nella causazione del sinistro, quest'ultima venisse condannata in solido con HDI
Assicurazioni s.p.a. al risarcimento del danno patrimoniale da lui subito a causa dell'incidente.
Si costituiva in giudizio HDI Assicurazioni s.p.a., che preliminarmente eccepiva la genericità della domanda per omessa puntuale indicazione delle circostanze di fatto necessaria per la corretta instaurazione del contraddittorio e nel merito chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata sotto il profilo dell'an
debeatur, per carenza di prova della fatto storico e della dinamica del sinistro,
stante la non corrispondenza tra i punti d'urto in cui i veicoli sarebbero venuti in collisione, sia sotto il profilo del quantum debeatur in ragione della quantificazione eccessiva dei danni lamentati, che, peraltro, il perito nominato a scopo cautelativo aveva quantificato nella somma di euro 3.756,75.
La società Euro 2000 Società Agricola a r.l. non si costituiva in giudizio.
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, la società convenuta non si costituiva in giudizio e, previa verifica della rituale notifica dell'atto di citazione in rinnovazione, veniva dichiarata contumace.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti, la causa veniva decisa con la sentenza n. 64/2016
depositata in data 29-1-2016, con la quale il Giudice di pace di Potenza rigettava la domanda attorea, ritenendo che l'attore non avesse fornito la prova “oltre ogni ragionevole dubbio” del coinvolgimento dell'autoarticolato nel sinistro sul presupposto che fosse dubbia l'attendibilità dell'unico teste che avrebbe assistito al sinistro, del quale non era stato neppure riferito il nominativo ai Carabinieri
intervenuti sul posto dopo l'incidente e che, comunque, si era limitato a sincerarsi dell'accaduto, rimanendo nell'abitacolo della propria vettura e allontanandosi
4 prima che sopraggiungessero le forze dell'ordine, ed aveva integralmente compensato le spese processuali tra le parti in considerazione dell'incertezza delle prove acquisite in giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 1-7-2016 proponeva Parte_2
appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, esclusa l'applicabilità del principio “oltre ogni ragionevole dubbio”,
venisse accertata la responsabilità dei convenuti, con conseguente condanna degli stessi in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale subito per i danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà, quantificato nell'importo complessivo di euro 5.913,65, oltre Iva, o nel diverso importo accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data dell'incidente fino al soddisfo, oltre che al pagamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di pace aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo non provato il coinvolgimento nel sinistro del veicolo di proprietà della Euro 2000 Società
Agricola a r.l. in forza dell'erronea applicazione del criterio di “oltre ogni ragionevole dubbio”, che governa l'accertamento dei fatti esclusivamente nel processo penale, ed omettendo di valutare ovvero erroneamente interpretando le prove testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria: in particolare, evidenziava che il Giudice di prime cure, oltre ad avere del tutto irragionevolmente ritenuto dubbia l'attendibilità del testimone , che aveva assistito al sinistro Testimone_1
oggetto del giudizio, in quanto il suo nominativo non era stato riferito ai
Carabinieri ed aveva accertato l'accaduto senza scendere dall'abitacolo del proprio veicolo, aveva erroneamente omesso di dare rilevanza ai dati emersi dall'escussione dei Carabinieri intervenuti sul posto, valorizzando, al contrario,
alcune dichiarazioni dagli stessi rese di tenore valutativo, che, invece, erano
5 inutilizzabili ai fini della decisione.
L'appellante censurava, altresì, la sentenza di primo grado per carenza di motivazione nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva omesso di ammettere la consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'accertamento della dinamica del sinistro e della quantificazione del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25-10-2016 si costituiva in giudizio HDI Assicurazioni s.p.a., che chiedeva il rigetto dell'appello sul presupposto che il Giudice di prime cure avesse correttamente ritenuto non fondata la pretesa risarcitoria per carenza di prova e proponeva appello incidentale limitatamente al capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che il Giudice di pace aveva erroneamente compensato fra le parti,
pur non ricorrendo le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'articolo 92 c.p.c.,
e chiedeva che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'appellante principale venisse condannato al pagamento delle spese relative al giudizio di primo grado, oltre che al pagamento delle spese del giudizio di appello.
La società Euro 2000 Società Agricola a r.l. non si costituiva in giudizio.
Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio per l'accertamento della compatibilità dei danni riportati dal veicolo di proprietà dell'appellante principale con la dinamica dell'incidente descritta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e per la relativa quantificazione.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 22
Febbraio 2023 il giudizio veniva dichiarato interrotto per morte del procuratore costituito per la compagnia assicuratrice appellata.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec e depositato in data 24-4-2023 Pt_2
integralmente riportandosi all'originario atto di appello, riassumeva il
[...]
giudizio di appello nei confronti di HDI Assicurazioni s.p.a. e nei confronti di
Euro 2000 Società Agricola a r.l.
6 Si costituiva in giudizio a mezzo di un nuovo difensore HDI Assicurazioni s.p.a.,
che si riportava alle precedenti difese.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 26
Febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di un ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Euro 2000 Società
Agricola a r.l., che non si è costituita in giudizio, previa verifica della rituale notifica dell'atto di citazione in rinnovazione sulla base del contenuto della visura camerale, da cui risulta che la persona individuata quale rappresentante legale della società e destinataria della notifica, rivestiva tale qualifica al momento della notifica dell'atto di appello.
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito occorre osservare,
trattandosi di questione rilevabile di ufficio, che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, che l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da HDI Parte_2
Assicurazioni s.p.a. sono ammissibili sotto il profilo della tempestività.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009,
applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è
stata notificata è di sei mesi e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
7 L'appello principale è stato notificato in data 1-7-2016 e, quindi, è stato proposto,
in difetto della notifica della pronuncia impugnata, nel rispetto del termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 29-1-2016.
Al riconoscimento dell'ammissibilità dell'appello principale sotto il profilo della sua tempestività consegue l'ammissibilità dell'appello incidentale, che è stato proposto da HDI Assicurazioni s.p.a. avverso la stessa sentenza con comparsa di costituzione e risposta depositata nel rispetto del termine di cui all'articolo 166
c.p.c. richiamato dall'articolo 343 c.p.c.: infatti, pur essendo decorso al momento della suddetta impugnazione incidentale il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, l'articolo 334 c.c. prevede che la parte contro la quale è proposta impugnazione principale tempestiva può proporre l'impugnazione incidentale anche quando è decorso il termine per l'impugnazione o ha fatto acquiescenza alla sentenza.
Sempre in via pregiudiziale appare opportuno rilevare che dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado emerge inequivocabilmente che Pt_2
ha esercitato, al fine ottenere il risarcimento del danno riportato dal
[...]
veicolo di sua proprietà in seguito al sinistro per cui è causa, l'azione di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del Decreto legislativo n. 209 del
2005 (Codice delle assicurazioni private) nei confronti della propria impresa assicuratrice, citando in giudizio anche il danneggiante responsabile, in quanto litisconsorte necessario (in tal senso Corte di cassazione n. 21896 del 2017) e contestualmente ha esercitato nei confronti di quest'ultimo l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c.: infatti, il danneggiato non soltanto ha allegato la responsabilità
esclusiva del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, ma nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio ha anche chiesto la condanna in solido della compagnia assicuratrice e del proprietario del veicolo danneggiante,
8 proponendo, quindi, autonoma azione risarcitoria ordinaria nei confronti del responsabile civile.
Quanto alla astratta cumulabilità dell'azione diretta ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni proposta contro l'assicuratore con l'azione ex lege aquilia
proposta nei confronti del responsabile civile, appare opportuno rilevare che sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, che nella sentenza n. 180 del 2009 ha ritenuto che la procedura di risarcimento diretto instaurabile dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni non rappresenta una diminuzione di tutela per il danneggiato, ma,
stante la necessità di interpretare la normativa delegata in modo compatibile con i principi della delega e della Direttiva n. 2005/14/CE, costituisce un rimedio alternativo e non esclusivo, non precludendo l'esercizio delle azioni già previste nell'ordinamento giuridico: l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c. e l'azione diretta disciplinata dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni contro l'assicuratore del veicolo danneggiante.
Alla luce della suddetta sentenza interpretativa di rigetto, si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale il danneggiato a seguito di altrui responsabilità civile da circolazione stradale ha a disposizione tre rimedi alternativi: la procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 del Codice
delle assicurazioni esperibile contro l'assicuratore del veicolo di sua proprietà,
l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile disciplinata dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni e l'azione ordinaria ex articolo
2054 c.c. nei confronti di quest'ultimo.
Pertanto, riconosciuta l'astratta possibilità in capo al danneggiato di esperire l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni in alternativa all'azione ordinaria esperibile nei confronti del
9 responsabile civile, occorre verificare se le due azioni siano cumulabili nello stesso giudizio.
Questo Giudice ritiene che se il tenore letterale dell'articolo 149 comma 6 del
Codice delle assicurazioni, che prevede che il danneggiato possa proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145 comma 2 soltanto nei confronti della propria impresa di assicurazioni, non lascia dubbi interpretativi in ordine all'esclusione del cumulo nello stesso processo dell'azione diretta verso il proprio assicuratore e dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, il divieto di cumulo non si estende alla diversa ipotesi di contestuale proposizione in via cumulativa dell'azione diretta ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni e dell'azione ordinaria verso il responsabile civile, non trovando il cumulo alcun ostacolo né
nella lettera né nella ratio della disciplina della procedura di risarcimento diretto.
Quindi, deve ritenersi che correttamente abbia agito nei confronti Parte_2
del proprio assicuratore con l'azione diretta ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni, citando Euro 2000 Società Agricola a r.l., nella sua qualità di litisconsorte necessario (si vedano nel senso del riconoscimento del litisconsorzio necessario del responsabile civile nella procedura di risarcimento diretto Corte di cassazione n.12089 del 2015, Corte di cassazione n. 23706 del 2016, Corte di cassazione n. 21896 del 2017, Corte di cassazione n. 7755 del 2020 e Corte di cassazione n. 14466 del 2020), e abbia contestualmente esercitato in via cumulativa l'azione risarcitoria ordinaria nei confronti del responsabile civile,
chiedendo la sua condanna in solido con la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno.
Tanto premesso, occorre rilevare che nel caso di esercizio di azione diretta da parte del proprietario del veicolo nei confronti del proprio assicuratore la giurisprudenza di legittimità, con orientamento da cui non vi è ragione di
10 discostarsi, ritiene che, come nelle altre procedure di risarcimento diretto disciplinate dal Codice delle assicurazioni, l'assicuratore del danneggiato possa svolgere difese in contrasto con la richiesta risarcitoria avanzata da questi (in tal senso Corte di cassazione n. 20383 del 2018), come nel caso che ci occupa, in cui la HDI Assicurazioni s.p.a. ha chiesto il rigetto della domanda proposta dal proprietario del veicolo assicurato, contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro dallo stesso allegata a fondamento della pretesa risarcitoria azionata e l'esistenza e l'ammontare del danno materiale lamentato dal danneggiato.
Quanto al merito, l'appellante censura la sentenza impugnata Parte_2
nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto sprovvista di prova la domanda risarcitoria sulla base di un'erronea applicazione del criterio di ”oltre ogni ragionevole dubbio” di matrice penalistica, e dell'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio, e nella parte in cui il Giudice
di prime cure non ha motivato la mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'accertamento della dinamica del sinistro e alla quantificazione del danno.
Il Giudice di pace di Potenza ha ritenuto che, sulla base del compendio probatorio acquisito nel corso dell'istruttoria attraverso la produzione documentale di parte e a mezzo della prova testimoniale, non fosse stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro con particolare riferimento al coinvolgimento nell'incidente dell'autoarticolato di proprietà della Euro 2000 Società Agricola a r.l.: in particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto di dubbia attendibilità il teste
, del quale non era stato riferito il nominativo ai Carabinieri e che, Testimone_1
comunque, si era sincerato dell'accaduto e dei danni subiti dal veicolo di Pt_2
senza lasciare l'abitacolo del proprio veicolo e senza attendere
[...]
l'intervento delle forze dell'ordine; inoltre, ha attribuito rilievo alla relazione dei
11 Carabinieri nella parte in cui essi avevano accertato che “il camion non presentava tracce recenti di urto da nessun lato”.
Orbene, al fine di vagliare la fondatezza delle censure mosse dall'appellante, le quali possono essere esaminate congiuntamente, in quanto sostanzialmente entrambe riconducibili alla contestazione del percorso argomentativo seguito dal
Giudice di prime cure a fondamento della pronuncia di rigetto della domanda attorea, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2054 secondo comma c.c., il quale stabilisce che in caso di scontro fra veicoli si
presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
E' pacifico che alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita da tale disposizione di legge in caso di collisione fra veicoli vada riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non sia possibile ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro ed il positivo apporto dei soggetti coinvolti (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9353 del 2019, Corte di cassazione n. 7061 del 2020: la presunzione di pari
responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c. ha carattere
sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa
dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità
del sinistro): pertanto, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente, non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054
c.c.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nel caso di scontro fra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare
12 che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia,
commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso, tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto,
con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, con la prova della riconducibilità dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 477 del 2003, Corte di cassazione n. 2734 del 1970, Corte di cassazione n. 3929
del 1984, Corte di cassazione n. 19115 del 2020, e Corte di cassazione n. 6941 del
2021).
Pertanto, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo scontro fra i veicoli è riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista e che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (si veda in tal senso
Corte di cassazione n. 5679 del 1990 e Corte di cassazione n. 124 del 2016).
A monte dell'accertamento dell'operatività o meno della presunzione di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c., nel caso in cui la controparte contesti il verificarsi dello scontro fra i veicoli o il coinvolgimento di uno di essi nell'incidente, come nell'ipotesi che ci occupa, in cui HDI Assicurazioni s.p.a. ha contestato in modo specifico nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado il fatto storico, così come descritto nell'atto di citazione in considerazione della incompatibilità fra i punti d'urto fra i due mezzi,
sulla base dei principi generali sanciti dall'articolo 2697 c.c. grava sull'attore
13 l'onere di fornire non soltanto la prova della dinamica del sinistro e del grado di responsabilità attribuibile al veicolo antagonista, ma anche la dimostrazione che l'incidente si è effettivamente verificato e che in esso è rimasto coinvolto il veicolo antagonista.
Il Giudice di pace ha escluso che fosse stata fornita dall'attore in primo grado la prova su di lui gravante “oltre ogni ragionevole dubbio”, facendo erroneamente applicazione di un criterio operante soltanto nel processo penale.
Infatti, nel processo civile, - a differenza di ciò che accade nel processo penale, in cui, in considerazione della natura e del rilievo degli interessi coinvolti,
l'interprete deve accertare il rapporto di derivazione causale e, in generale, il fatto dannoso in termini di assoluta certezza - opera il diverso principio di
“preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, nel senso che il fatto dannoso, l'evento e il rapporto di causalità possono dirsi provati qualora sulla base delle risultanze istruttorie il fatto dannoso e le sue conseguenze possano dirsi ragionevolmente dimostrati e l'evento sia una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto in senso non statistico, ma logico (probabilità logica o baconiana) alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 3390 del 2015 e Corte di cassazione n. 4024 del
2018).
Individuate nei suddetti termini le coordinate ermeneutiche entro cui muoversi e facendo applicazione dei suesposti principi, deve ritenersi che il Giudice di pace,
pur con una motivazione soltanto parzialmente condivisibile in ordine al criterio più rigoroso ritenuto applicabile, abbia correttamente rigettato la domanda attorea sul presupposto che non fosse stata provata la dinamica del sinistro, con particolare riferimento al coinvolgimento in esso del veicolo di proprietà della
Euro 2000 Società Agricola a r.l.
Quanto alle dichiarazioni rese nel corso del giudizio di primo grado dal teste
14 , appare superabile la valutazione espressa dal Giudice di pace di Testimone_1
dubbia attendibilità della deposizione dallo stesso resa sulla base di circostanze non significative in tal senso, ovverosia l'omessa indicazione del nominativo del teste ai Carabinieri intervenuti sul posto e la condotta dallo stesso tenuta, quando si sarebbe sincerato dell'accaduto senza lasciare l'abitacolo del proprio veicolo e senza attendere l'intervento delle forze dell'ordine. D'altra parte, però, le dichiarazioni rese dal teste , pur non essendo inattendibili, non Testimone_1
appaiono comunque utili ai fini della decisione, posto che se è vero che il teste ha confermato la dinamica del sinistro descritta da nell'atto Parte_2
introduttivo del giudizio, riferendo di avere constatato direttamente, in quanto seguiva alla guida della sua autovettura i veicoli coinvolti, che un autoarticolato aveva stretto l'autovettura di proprietà dell'attore in primo grado contro il guard-
rail mentre la stessa eseguiva una manovra di sorpasso sulla corsia di sinistra, lo stesso non è stato in grado di fornire elementi utili ai fini della identificazione del mezzo coinvolto nel sinistro che consentano di accertare che effettivamente l'autoarticolato in questione fosse proprio quello di proprietà della società
convenuta: infatti, ha dichiarato di non aver personalmente annotato Testimone_1
la targa dell'autoarticolato e, comunque, non ha fornito ulteriori descrizioni del mezzo (come la struttura o il colore) che possano contribuire all'individuazione dell'automezzo; inoltre, non essendo il teste sceso dalla propria auto, deve ritenersi che lo stesso avesse soltanto presunto che il veicolo dell'attore avesse riportato danni alla fiancata destra, che, in base alla prospettazione attorea,
avrebbe subito l'impatto con l'autocarro.
Anche le dichiarazioni rese dai Carabinieri intervenuti dopo il sinistro non hanno fornito riscontro probatorio alle allegazioni attoree.
Il teste , infatti, dopo aver confermato di non aver assistito alla Tes_2
verificazione del sinistro, ha dichiarato di aver raggiunto l'autocarro di proprietà
15 della società Euro 2000 Società Agricola a r.l. grazie alla targa fornita da Pt_2
ed ha dichiarato che: “il camion visibilmente non presentava recenti
[...]
tracce di urto;
soltanto guardandolo frontalmente, solo sul lato sinistro
presentava lieve ammaccatura non compatibile con la dinamica descritta dal
in base alla quale il camion avrebbe dovuto presentare danni solo al lato Pt_2
destro”(si vedano le dichiarazioni rese dal testimone e riportate nel Tes_2
verbale di udienza del 22-1-2015). Anche il LL ha Testimone_3
dichiarato: “ricordo che il camion presentava urto al lato passeggero, ma non ricordo se fosse o meno recente” (si vedano le dichiarazioni rese dal teste riportate nel verbale dell'udienza del 26-3-2015): quindi, Testimone_3
entrambi i Carabinieri che hanno visionato l'autoarticolato subito dopo il dedotto fatto dannoso hanno dichiarato di aver accertato la presenza sul camion di un'ammaccatura sul lato passeggero, che non risulta compatibile con la dinamica del sinistro, come prospettata dall'attuale appellante in via principale;
infatti, se l'autoarticolato avesse stretto contro il guard-rail il veicolo di proprietà dell'attore in primo grado, che si trovava nella corsia di sorpasso, verosimilmente avrebbe dovuto presentare tracce dell'impatto lungo il lato sinistro e non sul lato passeggero. Né tale conclusione appare superabile in ragione della differente mole dei veicoli coinvolti, dal momento che, in considerazione dei danni allegati dall'attore, appare poco plausibile che alcuna traccia dell'impatto fosse rinvenibile sull'autoarticolato ove l'impatto si fosse effettivamente verificato. D'altra parte, le dichiarazioni rese dagli agenti non appaiono valutative e, comunque, hanno trovato riscontro nella documentazione fotografica prodotta in atti e, in particolare, nelle fotografie allegate al rapporto di servizio redatto dai Carabinieri
di che ritraggono l'autocarro di proprietà della società Controparte_2
appellata, da cui risulta che lo stesso presentava, al momento della verifica,
soltanto un'ammaccatura lungo il lato passeggero (si veda il rapporto redatto dai
16 Carabinieri di prodotto al n. 4 nel fascicolo di parte di HDI Controparte_2
Assicurazioni s.p.a. relativo al giudizio di primi grado prodotto al n. 1 nel fascicolo di parte della società appellata).
Nè la rilevata carenza probatoria può essere colmata conferendo rilievo al comportamento della società proprietaria del veicolo rimasta contumace: infatti, la contumacia del convenuto rappresenta un dato neutro sul piano processuale, non rende incontestati i fatti allegati dalla controparte, non introduce alcuna deroga all'ordinario regime di riparto dell'onere probatorio e non costituisce neanche un comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116 primo comma c.p.c. al fine di trarne argomenti di prova ai danni della parte contumace (si vedano in tal senso
Corte di cassazione n. 14860 del 2013 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 42035 del 2021).
Inoltre, il teste , che risulta dal rapporto redatto dai Carabinieri Testimone_4
presente sull'autoarticolato di proprietà della società appellata quale passeggero al momento della verifica effettuata sul mezzo dagli agenti in seguito alla segnalazione del sinistro ad opera di , ha dichiarato di ricordare Parte_2
l'episodio in cui il mezzo sul quale viaggiava era stato fermato dai Carabinieri per il suo ipotizzato coinvolgimento in un sinistro, ha riferito che quel giorno l'autoarticolato aveva proceduto lungo la S.S. Basentana all'interno della sua corsia di marcia e che nessuna autovettura aveva cercato di fermare il camion suonando insistentemente il clacson e, infine, ha dichiarato che il danno riscontrato dagli agenti sul lato destro del semirimorchio era stato da lui provocato nel corso di una manovra di retromarcia (si veda la deposizione resa dal testimone riportata nel verbale di udienza dell'1-10-2015). Testimone_4
Alla luce degli elementi probatori richiamati, sebbene con le precisazioni che precedono quanto al criterio utilizzabile per la valutazione della prova nel processo civile, occorre concludere che il Giudice di pace ha correttamente
17 valutato le risultanze istruttorie a sua disposizione, escludendo che l'attore in primo grado avesse assolto all'onere della prova su di lui gravante quanto al coinvolgimento dell'autoarticolato di proprietà della società appellata nel sinistro oggetto del giudizio e ritenendo, di conseguenza, superflui approfondimenti istruttori in ordine alla quantificazione del danno, sicchè le censure formulate da avverso la pronuncia impugnata non appaiono meritevoli di Parte_2
accoglimento e l'appello principale dallo stesso proposto deve essere rigettato.
Quanto all'appello incidentale tempestivamente proposti da HDI Assicurazioni
s.p.a., la quale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice
di pace ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio in ragione dell'incertezza degli elementi probatori raccolti, esso appare meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 91 c.p.c., che prevede che in sede di regolamentazione delle spese processuali il Giudice debba di regola applicare il principio della soccombenza, condannando la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore della parte vittoriosa, e dall'articolo 92 secondo comma c.p.c., che - nella formulazione applicabile
ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo l'entrata in vigore della riforma introdotta dall'articolo 2 primo comma della legge n. 263 del 2005, come modificato dall'articolo 39 quater del decreto-legge n. 273 del 2005,
convertito nella legge n. 51 del 2006 (1-3-2006) e dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta dall'articolo 45 undicesimo comma della legge n. 69 del 2009
(4-7-2009), ma prima dell'entrata in vigore della riforma introdotta dall'articolo
13 del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n.
162 del 2014 (10-12-2014) - stabilisce che se vi è soccombenza reciproca o
concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella
motivazione, il Giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le
18 parti.
Alla luce di tale quadro normativo, in deroga al principio della soccombenza, il
Giudice può disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali,
se non ricorre l'ipotesi di soccombenza reciproca, soltanto in presenza del presupposto della configurabilità di gravi ed eccezionali ragioni e soltanto a condizione che illustri in motivazione il percorso logico seguito e indichi le ragioni specifiche che integrano il suddetto presupposto (in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 22793 del 2015, Corte di cassazione n. 11130 del 2015 e
Corte di cassazione n. 25594 del 2018: in tema di compensazione delle spese
processuali, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, modificata dall'articolo 2 comma 1 lettera a della legge n. 263 del
2005, il Giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i
giusti motivi posti a fondamento della stessa, che non possono essere costituiti dal
riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi
nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti).
Nel caso che ci occupa il Giudice di primo non ha posto alla base della pronuncia di compensazione delle spese motivazioni dalle quali potessero emergere eccezionali ragioni idonee a superare l'ordinario criterio della soccombenza per il riparto delle spese processuali, ma si è limitato a far riferimento in modo generico all'incertezza degli elementi probatori raccolti nel giudizio, incertezza che può
essere posta a fondamento di una pronuncia di rigetto nel merito della domanda in attuazione del regime di distribuzione dell'onere della prova - in base al quale il mancato assolvimento dell'onus probandi si risolve in danno della parte onerata -,
ma non a fondamento della pronuncia di compensazione delle spese processuali,
operando in tal caso il principio generale di soccombenza di cui all'articolo 91
c.p.c.
19 Alla luce delle suesposte considerazioni, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da HDI Assicurazioni s.p.a. e in parziale riforma della sentenza impugnata, occorre fare applicazione del principio di soccombenza sancito dall'articolo 91 c.p.c. e condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'appellante in via incidentale delle spese processuali relative al giudizio di primo grado.
Quanto alla regolamentazione delle spese relative al giudizio di appello, nei rapporti fra l'appellante principale e HDI Assicurazioni s.p.a. le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'appellante in via principale.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori minimi (in considerazione della esigua complessità della controversia) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 5.201,00
ed euro 26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore nel giudizio di appello non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto
stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e,
secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo
41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico,
20 la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente, e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si
è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n.
17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale più recente secondo il quale in caso di riforma della sentenza impugnata il Giudice dell'impugnazione, investito anche della liquidazione delle spese del grado precedente ai sensi dell'articolo 336 c.p.c.,
deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, dal momento che l'accezione omnicomprensiva di compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata (Corte di cassazione n. 31884 del 2018).
Invece, nei rapporti fra e la società Euro 2000 Società Agricola a Parte_2
r.l. la mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa rende ultronea la relativa pronuncia in applicazione del principio, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la condanna alle spese processuali
a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una
diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere
un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo
diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace
vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha
21 sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Corte di cassazione n. 7361 del
2023).
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio di appello, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell'appellante principale.
Al rigetto dell'appello principale consegue la pronuncia di cui all'articolo 13
comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17
della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 1-7-2016, da avverso la Parte_2
sentenza n. 64/2016 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 29-1-2016 e sull'appello incidentale proposto, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25-10-2016, da HDI Assicurazioni s.p.a., ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di Euro 2000 Società Agricola a r.l.;
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di HDI Parte_2
Assicurazioni s.p.a. delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro 1.046,00 per compenso professionale, oltre spese
22 generali al 15% e accessori come per legge;
- condanna al pagamento in favore di HDI Assicurazioni s.p.a. Parte_2
delle spese processuali relative al giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- nulla per le spese nei rapporti fra l'appellante principale e la società Euro 2000
Società Agricola a r.l.;
- pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese Parte_2
relative alla C.T.U., liquidate con separato decreto;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002 in relazione all'appello principale.
Potenza, 9-6-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
23