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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/10/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N.598/2022 RG .
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Massimo Gullino Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine del 12.7.2024 ex art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 598/2022 R.G., vertente
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Giancarlo Bria (pec : Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Maria Francesca Sprizzi (pec: Email_2 appellata
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 giugno 2018 adiva il Tribunale di Palmi CP_1 deducendo che i contratti di lavoro formalmente intercorsi con la Pt_1 Parte_1 consistenti in rapporti di lavoro a progetto e apprendistato professionalizzante, dissimulassero un unico e continuativo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
conseguentemente, chiedeva la conversione dei rapporti di lavoro in un unico contratto a tempo indeterminato e la declaratoria di illegittimità del recesso datoriale, con conseguente riammissione in servizio e condanna della società appellante al pagamento delle retribuzioni non percepite.
Si costituiva in giudizio la società contestando integralmente la Parte_1 fondatezza della domanda, eccependo, in via preliminare, la decadenza della lavoratrice dall'impugnazione del licenziamento ex art. 32 L. 183/2010, nonché la nullità del ricorso introduttivo per vizi formali e per l'assenza di una precisa allegazione di ore lavorate e retribuzione percepita;
nel merito, la società sosteneva la legittimità della cessazione del rapporto di apprendistato alla sua naturale scadenza e la genuinità delle tipologie contrattuali utilizzate.
Istruita con la produzione di documenti e l'escussione di testi, il Tribunale di Palmi ha accolto la domanda ritenendo che: il rapporto di lavoro tra le parti presentava tutti gli elementi tipici della subordinazione, tra cui la continuità della prestazione lavorativa, l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro e l'inserimento stabile della lavoratrice nell'organizzazione aziendale;
non ricorreva la decadenza dall'impugnazione del licenziamento, poiché la pretesa della lavoratrice non era limitata alla contestazione del recesso, ma mirava a fare valere la natura subordinata del rapporto e la conseguente conversione del contratto;
erano inammissibili le eccezioni sollevate dalla società resistente in merito a presunti vizi formali del ricorso introduttivo, risultando la domanda adeguatamente circostanziata.
Ha riportato e valutato come segue le dichiarazioni dei testi. ha riferito: Testimone_1 di aver visto la ricorrente lavorare sempre con le stesse modalità e con gli stessi compiti di addetta alla cassa, senza alcuna soluzione di continuità, fin dal 2010, che era inserita nel medesimo contesto lavorativo quotidiano fatto di un orario fisso e vincolante, era soggetta alle direttive del datore di lavoro, all' obbligo di giustificare ritardi e presenze, in difetto di qualsiasi progetto e tratto formativo che ne differenziasse la prestazione rispetto agli altri lavoratori;
. di non ricordare una qualsiasi attività progettuale per il primo periodo, confermando così in modo indiretto, che al momento dell'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante la stessa era già abbondantemente in possesso delle nozioni tecniche necessarie per svolgere tale lavoro. La narrazione di ha trovato piena conferma nel teste , sia sulla Tes_1 Tes_2 continuità nello svolgimento delle sole mansioni di cassiera (“la ricorrente, per quel che ricordo, svolgeva le mansioni di cassiera ovvero riceveva i soldi, rilasciava gli scontrini e batteva i prodotti acquistati dai clienti. Non mi risulta che abbia svolto attività diverse o ultronee, svolgendo sempre lo stesso lavoro”), che sulla sottoposizione a orari prestabiliti e vincolanti, con obbligo di giustificare assenze e ritardi, che sull' assenza di qualsivoglia progetto formativo.
Conferma, vieppiù significativa proveniva dalla teste di parte resistente
[...]
, responsabile del reparto casse, che ha riferito: CP_2
“ero collega della sig.ra in qualità di referente ... io ero il loro superiore CP_1 gerarchico ...la ricorrente svolgeva il ruolo di cassiera e di addetta al box informazioni, così come le altre dipendenti;
preliminarmente la sig.ra Pt_1 fu formata per il ruolo di cassiera ... non era libera di decidere quando CP_1 svolgere le mansioni di cassiera e quando quelle di addetta al box informazioni, ma doveva rispettare i turni previsti dall'azienda ... fu posta a supporto Pt_1 dell'organico, ovvero in aiuto alla forza barriera casse ... il progetto a cui la ricorrente prese parte per brevissimo tempo, consisteva nel raggiungimento della sua stessa formazione ... era tenuta a rispettare orari disposti dal sig. , referente Pt_2
... era tenuta a rispettare i giorni di lavoro previsti dalla , nella Pt_1 Pt_1 persona del sig. ... era tenuta a chiedere permessi per allontanarsi prima Pt_2 dal lavoro od assentarsi e per la concessione di ferie, in tutto l'arco lavorativo in cui
è stata dipendente ... svolgeva gli orari canonici del supermercato ovvero, Pt_1
09.00 – 13.00 e (...) turni pomeridiani ... era monitorata da ma personalmente, e che ero io stessa a darle le direttive, e che alle stesse doveva attenersi ... aveva uno stipendio mensile, variabile in rapporto alla quantità di ore svolte. Non mi ricordo
(...) che lo stipendio variasse a seconda del raggiungimento di obiettivi che non fossero un maggior numero di ore svolte ... il periodo di formazione cassiera si è svolto all'inizio del rapporto di lavoro ... e consisteva nell'affiancamento alle casse;
un secondo periodo di formazione, brevissimo e successivo ... riguardò la formazione per i box informazione, consisteva sempre nell'affiancamento al box informazione non ricordo vi sia stato altro tipo di formazione svolta dalla sig.ra da parte CP_1 della;
non ha saputo indicare alcun progetto cui fosse coinvolta la Pt_1 CP_1
“.
Per questi motivi
, il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso, statuendo quanto segue:- accerta che tra e la si è instaurato un CP_1 Parte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza a far data dal
12.01.2012, e per l'effetto dichiara la conversione dei contratti di lavoro a progetto e di apprendistato formalmente intercorsi tra le odierne parti e meglio specificati in atti;
- dichiara l'illegittimità del recesso unilaterale del datore di lavoro dal predetto contratto disposto con missiva datata 17.6.17;
- condanna la società resistente:
a) alla riammissione della ricorrente nel posto di lavoro CP_1 precedentemente occupato, con le medesime mansioni in precedenza svolte;
b) al pagamento in favore della stessa delle retribuzioni maturate e non corrisposte dal 18.7.17 fino al momento di tale riammissione, con maggiorazione di interessi e rivalutazione come per legge, in misura pari ad € 85.372,67;
c) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali spettanti alla ricorrente dalla predetta data del 18.7.17 fino alla effettiva riammissione, senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.500,00 oltre il rimborso forfetario delle spese generali al 15 % ed oltre I.V.A. e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Francesca Sprizzi, in virtù di rituale dichiarazione prodotta in atti.
Avverso la sentenza ha proposto appello la deducendo: Parte_1
− la nullità e/o inesistenza della sentenza per difetto di sottoscrizione, poiché il giudice di primo grado ha pubblicato il provvedimento in data 29.06.2022, ma lo ha sottoscritto digitalmente solo in data 01.07.2022; tale circostanza determinerebbe un vizio insanabile e per l'effetto una decisione giuridicamente inesistente, poiché la firma del giudice è un requisito essenziale della sentenza;
− l'erronea qualificazione della domanda, trattandosi di impugnazione del licenziamento e non già come domanda di conversione del rapporto di lavoro;
tale errore avrebbe inciso sull'intero iter processuale e sull'esito del giudizio, non permettendo un'adeguata valutazione della decadenza dalla contestazione del licenziamento ex art. 32 L. 183/2010; il giudice avrebbe errato nel ritenere che la domanda avesse una portata più ampia rispetto alla mera impugnativa del licenziamento, escludendo quindi la decadenza;
− una serie di violazione delle norme processuali che, ove il giudice le avesse tenute in considerazione, avrebbero condotto alla inammissibilità del ricorso;
− l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale dato eccessivo rilievo alle deposizioni testimoniali della lavoratrice, senza considerare in maniera adeguata la documentazione prodotta dalla società, che dimostrava la genuinità dei contratti a progetto e di apprendistato;
− l'erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali, avendo il Tribunale dato credito a testimonianze generiche e prive di riscontri oggettivi, mentre avrebbe omesso di considerare elementi probatori a favore della società, quali le buste paga,
i contratti firmati dalla lavoratrice e le comunicazioni intercorse tra le parti.
Alla luce di tali censure, la società appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con il rigetto delle domande proposte dalla lavoratrice e l'accertamento della piena legittimità della cessazione del rapporto di apprendistato.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Nel corso del giudizio è stata rigettata istanza di inibitoria avanzata dall'appellante: per la decisione è stata fissata l'udienza del 12.7.2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; verificato che le parti hanno depositato note scritte nel termine fissato, la riserva è stata sciolta in data 28.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, la Società eccepisce la nullità della sentenza, sostenendo che la stessa sia stata pubblicata in data 29 giugno 2022, priva della necessaria sottoscrizione del giudice, la quale sarebbe stata apposta solo in data 1° luglio 2022.
E' privo di fondamento.
Infatti, l'udienza del 29 giugno 2022, all'esito della quale il giudice di primo grado ha emesso la sentenza ex art. 429 c.p.c., si è svolta in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 221, co. 4, D.L. 34/2020, conv. con modifiche in L. 77/2020 e successive proroghe.
La Cancelleria del Tribunale di Palmi ha chiarito che: consultato il registro telematico e lo stato del fascicolo, che registra la data e Pt_3
l'ora di tutti i depositi telematici, la sentenza è stata sottoscritta in forma digitale dal
Giudice del Lavoro, Dott. Gabutti, in data 1° luglio 2022 alle ore 14:13:11; la stessa è stata successivamente pubblicata dalla cancelleria in pari data alle ore 14:21, con immediata comunicazione alle parti.; quanto alla data di pubblicazione riportata nella stampigliatura della sentenza (29 giugno 2022), tale data risulta automaticamente attribuita dal sistema in relazione al giorno dell'udienza, che si è svolta in modalità cartolare, e non alla data effettiva della sottoscrizione e pubblicazione.
Inoltre, in calce al verbale di udienza del 29 giugno 2022, il giudice ha specificato che la sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare "conclusasi il giorno 1° luglio 2022".
Pertanto, deve concludersi che la sentenza sia stata depositata e sottoscritta dal giudice il 1° luglio 2022, e che, in pari data, sia stata pubblicata dalla Cancelleria con comunicazione immediata alle parti.
La Società non ha sollevato contestazioni in merito all'attestazione rilasciata dalla
Cancelleria, limitandosi a ribadire l'eccezione di nullità della sentenza;
l'incontestato deposito e sottoscrizione della sentenza il 1° luglio 2022, unitamente sua corretta pubblicazione in pari data, rende infondata la doglianza in esame.
Il secondo ed il terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente.
L' appellante sostiene che la domanda della sig.ra doveva essere CP_1 inquadrata come impugnazione di licenziamento, al dichiarato fine di ritenere l'applicabilità al caso di specie dei termini decadenziali previsti dall' art. 32 L.
183/2010 e per l'effetto l' intempestività della impugnativa giudiziale considerando i termini decorrenti dalla impugnativa stragiudiziale del 26.07.2017.
Cita a sostegno giurisprudenza di legittimità ( Ordinanza del 02/11/2021 n.31171 e
Sentenza n.30668/2019 del 25.11.2019) secondo cui “in ipotesi di una pluralità di contratti a progetto, l'impugnativa volta a far valere l'illegittimità degli stessi, da cui consegue il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro di natura subordinata
a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di costituzione del primo, è assoggettata ad un unico termine di decadenza che, L.183/2010 ex art.32, decorre dal recesso, qualificato come licenziamento, del datore di lavoro dal rapporto in essere, in relazione all'ultimo contratto”.
Ora, lo stesso principio invocato dalla , riferendosi per la decorrenza al recesso Pt_1 dall' ultimo dei successivi contratti, esclude che possa rilevare il fatto (segnalato nel gravame) che “ ciascun singolo contratto di lavoro a progetto, ovvero di apprendistato, intercorso tra le parti negli anni 2011 e 2012 non è mai stato singolarmente impugnato e contestato nei termini di legge”.
Coerente con la massima invocata dall'appellante è invece il successivo motivo secondo cui, anche avuto riguardo esclusivo alla cessazione dell'ultimo contratto di lavoro, l' azione giudiziale (proposta in data 21.06.2018) sarebbe comunque tardiva, poiché la lavoratrice ha dichiarato di agire “avverso il preavviso di recesso per scadenza del termine del periodo di apprendistato, inteso come licenziamento illegittimo di lavoratore subordinato, perché privo di giusta causa e giustificato motivo oggettivo” (così nella lettera del 26.07.2017 allegata in atti).
Anche tale doglianza è priva di fondamento.
In primo luogo va precisato che l'ultimo contratto tra le parti non era una collaborazione “ a progetto” ma un contratto di apprendistato professionalizzante che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2365/2020; Cass. n.
17375/2017), si configura come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica: la prima fase è caratterizzata da una causa mista, in cui alla normale prestazione lavorativa si affianca un obbligo formativo a carico del datore di lavoro;
la seconda fase, invece, è condizionata alla mancata interruzione del rapporto e alla naturale prosecuzione dello stesso in un rapporto di lavoro subordinato ordinario.
Ora, quando il lavoratore agisce per la declaratoria della nullità del contratto di apprendistato per violazione dell'obbligo formativo, con richiesta di conversione del rapporto in un contratto subordinato a tempo indeterminato, non si applicano i termini decadenziali dell'art. 32 L. 183/2010 (Cass. n. 21294/2023), ciò in quanto la decadenza si riferisce esclusivamente all'impugnazione di un licenziamento in senso stretto, mentre l'azione di accertamento della subordinazione ha un diverso oggetto e finalità.
Così Cass. n. 21294/2023 in motivazione , in fattispecie sovrapponibile a quella che impegna :
<< 2. La società sostiene che la nota dell'11.1.2013, con la quale era stata comunicato l'esercizio del suo diritto di recesso per scadenza, alla data del
28.2.2013, del periodo formativo, costituiva un vero e proprio provvedimento di cessazione del rapporto che, alla stregua di ogni licenziamento, avrebbe dovuto essere impugnato entro 180 giorni dalla impugnativa stragiudiziale;
sottolinea che
l'art. 32 della legge n. 183/2010, ai commi 2 e 3, stabiliva proprio che il regime di decadenza si applicava, tra l'altro, a tutti i casi di invalidità del licenziamento nonché ai licenziamenti che presupponevano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto: fattispecie in cui rientrava la richiesta di conversione del rapporto di apprendistato in un ordinario contratto di lavoro subordinato (...) è infondato ... in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento “ante tempus” nel rapporto di lavoro a tempo determinato.
8. Nel caso di specie, quindi, in relazione al licenziamento intimato il 28.2.2013 (a fronte della scadenza del periodo di formazione del 15.3.2013), quand'anche si fosse voluto interpretare la domanda non come mera richiesta di invalidità del contratto di apprendistato, in ogni caso non sarebbe stato applicabile il regime della decadenza previsto per i licenziamenti come sopra specificato >>.
Va precisato che all'applicazione delle riportate regole di giudizio di Cass. n. 21294 cit. alla presente controversia non è di ostacolo il fatto che oggetto di quel giudizio fosse un contratto di apprendistato professionalizzante regolato, ratione temporis, dal
D.lgs. n. 276/2003, invece che dal T.U. - D.lgs. n. 167/2011, ai sensi del quale è stato stipulato il contratto tra e essendo rimasti sostanzialmente Pt_1 CP_1 immutati la natura (causa mista) e la durata ( ora vi è l' espressa qualificazione legislativa , all' art. 1 , comma 1 del T.U. n.167/201, dell' apprendistato quale un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”) e, infine, il meccanismo di stabilizzazione (in assenza di recesso prima della scadenza del periodo di formazione).
Per quanto sopra, ai fini dell'applicabilità del regime decadenziale è necessario che ricorra l'ipotesi della risoluzione da parte del datore di lavoro anticipata rispetto alla data fissata per la sua cessazione, che nel caso dell'apprendistato, si identifica nella conclusione del periodo formativo triennale.
Sennonchè tale fattispecie non ricorre quando – come avvenuto con la lettera del 17 giugno 2017 della - il datore si sia limitato a dare notizia al lavoratore Pt_1 dell'imminente conclusione del contratto per scadenza naturale del termine.
Infatti la con la comunicazione del 17 giugno 2017 ha Parte_1 semplicemente manifestato la volontà di non mantenere in servizio la sig.ra CP_1 successivamente alla conclusione del periodo di formazione (18 luglio 2017), come del resto si legge nello stesso atto di appello (” la lettera di recesso dal rapporto di lavoro della per decorrenza naturale del rapporto contrattuale, è Parte_1 stata inviata alla lavoratrice in data 17.06.2017, sicchè anticipava la volontà datoriale di non rinnovare il contratto di lavoro con la che, di conseguenza, CP_1 si sarebbe interrotto per naturale decorrenza dei termini il giorno 18.07.2017”) Nel contempo la lavoratrice non si è limitata a impugnare tale comunicazione quale licenziamento, ma ha agito per dimostrare che l'intero rapporto di lavoro intercorso tra le parti era, sin dall'origine, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dissimulato attraverso contratti di apprendistato e contratti a progetto.
In conclusione, l'univoco significato di tale missiva, la riportata disciplina dell' apprendistato e la citata giurisprudenza in materia, privano di ogni rilevanza la
“qualificazione” del legale della esposta nella missiva del 27.6.2017 (ossia CP_1 che “la VS Comunicazione del 17/06/2017 di preavviso di recesso per scadenza del termine del periodo di apprendistato deve in realtà intendersi come licenziamento di lavoratori subordinato del tutto illegittimo perché privo di giusta causa EO giustificato motivo oggettivo”).
E' poi decisivo rilevare che il regime decadenziale di cui all'art. 32 L. n. 183 del
2010 sia di stretta interpretazione e non si applichi ai casi in cui, a seguito di specifica domanda giudiziale di "rilettura" complessiva del rapporto, nei suoi elementi di effettività, il giudice pervenga ad una sua diversa qualificazione, ritenendo che esso, dietro lo schermo di una configurazione (come di lavoro a termine e/o a progetto) soltanto formale, sia invece da ricondursi al tipo del lavoro subordinato.
Sul punto, si conferma, quindi, la decisione del primo giudice che ha correttamente qualificato la domanda come un'azione di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e non una mera impugnativa del licenziamento.
Esclusa pertanto la decadenza dell'azione occorre procedere ad una delibazione nel merito
Prive di pregio sono le doglianze tese a sollevare vizi formali del ricorso e della procura.
La giurisprudenza consolidata ha chiarito che la nullità del ricorso può essere dichiarata solo in presenza di una totale incertezza sugli elementi essenziali dell'azione, tale da impedire alla parte convenuta di esercitare il proprio diritto di difesa in modo pieno ed effettivo.
Nel caso di specie, l'atto introduttivo ha consentito alla parte convenuta di comprendere le ragioni della pretesa e di articolare compiutamente le proprie difese;
non ricorre poi alcun difetto di procura, che è stata sottoscritta dalla e il CP_1 difensore ha autenticato detta sottoscrizione come riferibile alal ricorrente.
Con altro motivo si deduce che durante l'iter processuale il Giudice di prime cure avrebbe “totalmente disatteso le disposizioni del codice di rito in materia di processo del lavoro (cfr. art.409 e ss. cpc)” ma si omette ogni specificazione sulla presunta norma violata, limitandosi a segnalare il fatto che il giudicante dopo avere ritenuto la causa documentalmente istruita, melius re perpensa nel prosieguo aveva ammesso ed espletato la prova per testi con ordinanza, emessa in data 17.05.2021.
Prosegue l'appellante lamentando che quest'ultima ordinanza fosse priva di motivazione;
, così violando il diritto di difesa, impedendo una corretta comprensione delle ragioni sottese al provvedimento e compromettendo la validità dell'intero iter decisionale.
Anche tale doglianza non può trovare accoglimento, trattandosi di ordinanza di natura meramente ordinatoria e istruttoria, con funzione preparatoria rispetto alla decisione finale, nella quale sono state esaminate in modo approfondito le questioni di merito oggetto del giudizio e illustrato in modo logico e coerente le ragioni del rigetto delle difese e delle eccezioni della società.
Le ulteriori censure sollevate sono generiche e comunque infondate.
I capitoli di prova articolati dalla parte ricorrente non erano affatto generici, avendo a oggetto il fatto che le modalità del rapporto di lavoro tra la ricorrente e la
[...] sono rimaste identiche fin dalla stipula del primo contratto di lavoro a Parte_1 tempo determinato parziale del 5.3.2010, l' orario di lavoro, lo svolgimento sempre delle medesime mansioni di addetta alle casse, la necessità di giustificare
l'eventuale assenza , infine durante i contratti di apprendistato che la ricorrente non
è stata inserita in alcun progetto formativo.
Neppure è vero che i testimoni escussi non avessero la possibilità di conoscere le modalità dei rapporti di che trattasi, avendo lavorato a stretto contatto e continuativamente con la ricorrente e detta prova ha confermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Tes_ I testi e pur essendo dipendenti di altra Società, prestavano attività Tes_1 nello stesso punto vendita della ed hanno confermato che dal 2010 al 2015 la CP_1 ha sempre svolto la mansione di cassiera, rispettando un orario fisso e CP_1 vincolante, con l'obbligo di giustificare eventuali assenze;
entrambi i testi hanno negato la sussistenza di qualsivoglia progetto formativo. La stessa , teste di parte resistente, ha confermato che la Controparte_2
dal 2012 e sino al 2017/2018, ha prestato attività lavorativa per la , CP_1 Pt_1 come aiuto alla forza barriera casse e, per breve tempo, al box informazioni ed ha precisato che “in tutto l'arco lavorativo in cui è stata dipendente ” era tenuta a Pt_1 rispettare i giorni di lavoro previsti dalla Società ed era tenuta a richiedere permessi per allontanarsi dal lavoro o assentarsi e per la concessione di ferie.
Ha, altresì, precisato che era lei stessa a dare direttive alla inoltre la teste, CP_1 pur essendo la referente del contratto di apprendistato, non è stata in grado di indicare un solo progetto nel quale la ricorrente fosse stata coinvolta, limitandosi ad affermare che la stessa all'inizio del rapporto di lavoro aveva svolto un breve periodo di formazione cassiera.
I testimoni hanno, quindi, confermato la continuità della prestazione lavorativa, il vincolo di subordinazione e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare della società, elementi che il giudice ha correttamente ritenuto idonei a qualificare il rapporto di lavoro come subordinato.
Coerente con tali risultanze è il rilievo del primo giudice che la nel Parte_1 luglio 2012 aveva “assunto come apprendista da professionalizzare la stessa lavoratrice che impiegava come addetta alla cassa, sempre nello stesso punto vendita, fin dal dicembre dell'anno prima “.
Di contro, l'appellante ha mosso scarne e generiche contestazioni rispetto alle dichiarazioni testimoniali, senza indicare circostanze significative idonee ad inficiarne la genuinità.
Priva di specificità è poi la doglianza secondo cui il primo giudice non avrebbe tenuto conto della prova documentale allegata con i documenti controfirmati dalla lavoratrice neppure disconosciuti , omettendo di riportare un qualsiasi contenuto dei documenti e a motivare sulla decisività degli stessi in rapporto alle altre emergenze processuali.
Allo stesso modo non vengono neppure menzionati i documenti che nell'assunto di confermerebbero le dichiarazioni del teste , che restano pertanto prive Pt_1 Pt_2 di riscontro, non circostanziate e addirittura contrastanti con quanto dichiarato dalla teste (“non c'era controllo della sig.ra sulla dipendente durante il CP_2 CP_2 contratto a progetto”); peraltro, lo stesso teste ha dichiarato di recarsi sporadicamente presso il punto vendita ove la prestava attività lavorativa (“ogni due tre mesi”) CP_1 sicchè non aveva conoscenza continua delle modalità di svolgimento delle mansioni;
inoltre, il teste non è stato in grado di indicare alcun documento contenente i dati che a suo dire la raccoglieva nell'ambito del progetto e/o un obiettivo. CP_1
È, dunque, evidente che, al di là dello schema contrattuale adottato, la ha CP_1 continuato a svolgere le medesime mansioni di cassiera per le quali inizialmente era stata assunta con contratto a tempo determinato nel 2010.
lamenta infine che la dopo avere nel corso di giudizio prima richiesto Pt_1 CP_1 una CTU contabile, cui poi aveva rinunciato, ha depositato infine dei conteggi che sarebbero irrituali , irricevibili e tardivi ( conteggi utilizzati dal primo giudice per determinare le somme spettanti alla ricorrente); assume che sarebbero stati illegittimamente autorizzati con ordinanza del 01.07.2022, in data successiva alla pubblicazione della sentenza;
inoltre, deriverebbero dall'applicazione dell'art.18
L.300/70 inapplicabile al caso di specie e comunque avrebbero dovuto essere determinate entro il limite massimo (rectius 12 mensilità) previsto dal regime sanzionatorio ex art.32 comma 5 L.183/2010.
Anche tale censura è priva di pregio, posto che i conteggi venivano depositati in data
21.6.2022 e all' udienza del 22.6.2022, una volta emerso che non era andato a buon fine il tentativo di soluzione bonaria, il giudicante ha fissato l'udienza del 29.6.2022 per la decisione , con termine per note fino a due giorni prima, senza che alcuna constestazione di erroneità sia stata avanzata dalla società, sicchè il Tribunale all' udienza del 29.6.2022 dichiarava “ l'ammissibilità dei conteggi depositati in atti, essendo questi posti a specificazione dell'originaria domanda di differenze retributive contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, non configurando gli stessi una nuova domanda nel corso del giudizio “ e decideva nel merito la causa, nei termini già visti.
Tale pronuncia non è stata censurata da , né con il gravame sono stati contestati Pt_1 specificamente ( nel metodo o nei calcoli) i predetti conteggi;
neppure è stato negato il diritto della controparte a ottenere le differenze retributive, sostenere che la loro quantificazione dovesse avvenire secondo i criteri stabiliti dall'art. 32 della Legge n.
183/2010, laddove non è applicabile alla fattispecie in esame tale normativa per le ragioni già indicate
Come affermato dalla Suprema Corte (tra le molte, Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio
2002, n. 761), l'assenza di una contestazione specifica sui conteggi determina un'implicita accettazione degli stessi, con la conseguenza che il giudice può fondare la propria decisione su di essi, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori. Alla luce delle argomentazioni esposte, l'appello proposto dalla Parte_1 deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (V scaglione del DM n. 147/2022, valori più prossimi ai minimi considerata la natura delle questioni), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Va dato atto ai fini del pagamento del contributo unificato, se dovuto, che è stata emessa una sentenza di integrale rigetto del gravame
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro , avverso Parte_1 CP_1 la sentenza n. 1125/2022 emessa in data 29 giugno 2022 dal Tribunale di Palmi, disattesa ogni altra istanza o eccezione :
1) rigetta l' appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in
€ 6.000,0 oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesca Maria Sprizzi.
Va dato atto ai fini del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , se dovuto, che è stata emessa una sentenza di integrale rigetto del gravame
Così deciso nella camera di Consiglio del 28.10.2024
Il Consigliere est.
(dott. Eugenio Scopelliti) Il Presidente
(dott. Massimo Gullino)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Massimo Gullino Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine del 12.7.2024 ex art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 598/2022 R.G., vertente
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Giancarlo Bria (pec : Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Maria Francesca Sprizzi (pec: Email_2 appellata
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 giugno 2018 adiva il Tribunale di Palmi CP_1 deducendo che i contratti di lavoro formalmente intercorsi con la Pt_1 Parte_1 consistenti in rapporti di lavoro a progetto e apprendistato professionalizzante, dissimulassero un unico e continuativo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
conseguentemente, chiedeva la conversione dei rapporti di lavoro in un unico contratto a tempo indeterminato e la declaratoria di illegittimità del recesso datoriale, con conseguente riammissione in servizio e condanna della società appellante al pagamento delle retribuzioni non percepite.
Si costituiva in giudizio la società contestando integralmente la Parte_1 fondatezza della domanda, eccependo, in via preliminare, la decadenza della lavoratrice dall'impugnazione del licenziamento ex art. 32 L. 183/2010, nonché la nullità del ricorso introduttivo per vizi formali e per l'assenza di una precisa allegazione di ore lavorate e retribuzione percepita;
nel merito, la società sosteneva la legittimità della cessazione del rapporto di apprendistato alla sua naturale scadenza e la genuinità delle tipologie contrattuali utilizzate.
Istruita con la produzione di documenti e l'escussione di testi, il Tribunale di Palmi ha accolto la domanda ritenendo che: il rapporto di lavoro tra le parti presentava tutti gli elementi tipici della subordinazione, tra cui la continuità della prestazione lavorativa, l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro e l'inserimento stabile della lavoratrice nell'organizzazione aziendale;
non ricorreva la decadenza dall'impugnazione del licenziamento, poiché la pretesa della lavoratrice non era limitata alla contestazione del recesso, ma mirava a fare valere la natura subordinata del rapporto e la conseguente conversione del contratto;
erano inammissibili le eccezioni sollevate dalla società resistente in merito a presunti vizi formali del ricorso introduttivo, risultando la domanda adeguatamente circostanziata.
Ha riportato e valutato come segue le dichiarazioni dei testi. ha riferito: Testimone_1 di aver visto la ricorrente lavorare sempre con le stesse modalità e con gli stessi compiti di addetta alla cassa, senza alcuna soluzione di continuità, fin dal 2010, che era inserita nel medesimo contesto lavorativo quotidiano fatto di un orario fisso e vincolante, era soggetta alle direttive del datore di lavoro, all' obbligo di giustificare ritardi e presenze, in difetto di qualsiasi progetto e tratto formativo che ne differenziasse la prestazione rispetto agli altri lavoratori;
. di non ricordare una qualsiasi attività progettuale per il primo periodo, confermando così in modo indiretto, che al momento dell'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante la stessa era già abbondantemente in possesso delle nozioni tecniche necessarie per svolgere tale lavoro. La narrazione di ha trovato piena conferma nel teste , sia sulla Tes_1 Tes_2 continuità nello svolgimento delle sole mansioni di cassiera (“la ricorrente, per quel che ricordo, svolgeva le mansioni di cassiera ovvero riceveva i soldi, rilasciava gli scontrini e batteva i prodotti acquistati dai clienti. Non mi risulta che abbia svolto attività diverse o ultronee, svolgendo sempre lo stesso lavoro”), che sulla sottoposizione a orari prestabiliti e vincolanti, con obbligo di giustificare assenze e ritardi, che sull' assenza di qualsivoglia progetto formativo.
Conferma, vieppiù significativa proveniva dalla teste di parte resistente
[...]
, responsabile del reparto casse, che ha riferito: CP_2
“ero collega della sig.ra in qualità di referente ... io ero il loro superiore CP_1 gerarchico ...la ricorrente svolgeva il ruolo di cassiera e di addetta al box informazioni, così come le altre dipendenti;
preliminarmente la sig.ra Pt_1 fu formata per il ruolo di cassiera ... non era libera di decidere quando CP_1 svolgere le mansioni di cassiera e quando quelle di addetta al box informazioni, ma doveva rispettare i turni previsti dall'azienda ... fu posta a supporto Pt_1 dell'organico, ovvero in aiuto alla forza barriera casse ... il progetto a cui la ricorrente prese parte per brevissimo tempo, consisteva nel raggiungimento della sua stessa formazione ... era tenuta a rispettare orari disposti dal sig. , referente Pt_2
... era tenuta a rispettare i giorni di lavoro previsti dalla , nella Pt_1 Pt_1 persona del sig. ... era tenuta a chiedere permessi per allontanarsi prima Pt_2 dal lavoro od assentarsi e per la concessione di ferie, in tutto l'arco lavorativo in cui
è stata dipendente ... svolgeva gli orari canonici del supermercato ovvero, Pt_1
09.00 – 13.00 e (...) turni pomeridiani ... era monitorata da ma personalmente, e che ero io stessa a darle le direttive, e che alle stesse doveva attenersi ... aveva uno stipendio mensile, variabile in rapporto alla quantità di ore svolte. Non mi ricordo
(...) che lo stipendio variasse a seconda del raggiungimento di obiettivi che non fossero un maggior numero di ore svolte ... il periodo di formazione cassiera si è svolto all'inizio del rapporto di lavoro ... e consisteva nell'affiancamento alle casse;
un secondo periodo di formazione, brevissimo e successivo ... riguardò la formazione per i box informazione, consisteva sempre nell'affiancamento al box informazione non ricordo vi sia stato altro tipo di formazione svolta dalla sig.ra da parte CP_1 della;
non ha saputo indicare alcun progetto cui fosse coinvolta la Pt_1 CP_1
“.
Per questi motivi
, il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso, statuendo quanto segue:- accerta che tra e la si è instaurato un CP_1 Parte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza a far data dal
12.01.2012, e per l'effetto dichiara la conversione dei contratti di lavoro a progetto e di apprendistato formalmente intercorsi tra le odierne parti e meglio specificati in atti;
- dichiara l'illegittimità del recesso unilaterale del datore di lavoro dal predetto contratto disposto con missiva datata 17.6.17;
- condanna la società resistente:
a) alla riammissione della ricorrente nel posto di lavoro CP_1 precedentemente occupato, con le medesime mansioni in precedenza svolte;
b) al pagamento in favore della stessa delle retribuzioni maturate e non corrisposte dal 18.7.17 fino al momento di tale riammissione, con maggiorazione di interessi e rivalutazione come per legge, in misura pari ad € 85.372,67;
c) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali spettanti alla ricorrente dalla predetta data del 18.7.17 fino alla effettiva riammissione, senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.500,00 oltre il rimborso forfetario delle spese generali al 15 % ed oltre I.V.A. e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Francesca Sprizzi, in virtù di rituale dichiarazione prodotta in atti.
Avverso la sentenza ha proposto appello la deducendo: Parte_1
− la nullità e/o inesistenza della sentenza per difetto di sottoscrizione, poiché il giudice di primo grado ha pubblicato il provvedimento in data 29.06.2022, ma lo ha sottoscritto digitalmente solo in data 01.07.2022; tale circostanza determinerebbe un vizio insanabile e per l'effetto una decisione giuridicamente inesistente, poiché la firma del giudice è un requisito essenziale della sentenza;
− l'erronea qualificazione della domanda, trattandosi di impugnazione del licenziamento e non già come domanda di conversione del rapporto di lavoro;
tale errore avrebbe inciso sull'intero iter processuale e sull'esito del giudizio, non permettendo un'adeguata valutazione della decadenza dalla contestazione del licenziamento ex art. 32 L. 183/2010; il giudice avrebbe errato nel ritenere che la domanda avesse una portata più ampia rispetto alla mera impugnativa del licenziamento, escludendo quindi la decadenza;
− una serie di violazione delle norme processuali che, ove il giudice le avesse tenute in considerazione, avrebbero condotto alla inammissibilità del ricorso;
− l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale dato eccessivo rilievo alle deposizioni testimoniali della lavoratrice, senza considerare in maniera adeguata la documentazione prodotta dalla società, che dimostrava la genuinità dei contratti a progetto e di apprendistato;
− l'erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali, avendo il Tribunale dato credito a testimonianze generiche e prive di riscontri oggettivi, mentre avrebbe omesso di considerare elementi probatori a favore della società, quali le buste paga,
i contratti firmati dalla lavoratrice e le comunicazioni intercorse tra le parti.
Alla luce di tali censure, la società appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con il rigetto delle domande proposte dalla lavoratrice e l'accertamento della piena legittimità della cessazione del rapporto di apprendistato.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Nel corso del giudizio è stata rigettata istanza di inibitoria avanzata dall'appellante: per la decisione è stata fissata l'udienza del 12.7.2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; verificato che le parti hanno depositato note scritte nel termine fissato, la riserva è stata sciolta in data 28.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, la Società eccepisce la nullità della sentenza, sostenendo che la stessa sia stata pubblicata in data 29 giugno 2022, priva della necessaria sottoscrizione del giudice, la quale sarebbe stata apposta solo in data 1° luglio 2022.
E' privo di fondamento.
Infatti, l'udienza del 29 giugno 2022, all'esito della quale il giudice di primo grado ha emesso la sentenza ex art. 429 c.p.c., si è svolta in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 221, co. 4, D.L. 34/2020, conv. con modifiche in L. 77/2020 e successive proroghe.
La Cancelleria del Tribunale di Palmi ha chiarito che: consultato il registro telematico e lo stato del fascicolo, che registra la data e Pt_3
l'ora di tutti i depositi telematici, la sentenza è stata sottoscritta in forma digitale dal
Giudice del Lavoro, Dott. Gabutti, in data 1° luglio 2022 alle ore 14:13:11; la stessa è stata successivamente pubblicata dalla cancelleria in pari data alle ore 14:21, con immediata comunicazione alle parti.; quanto alla data di pubblicazione riportata nella stampigliatura della sentenza (29 giugno 2022), tale data risulta automaticamente attribuita dal sistema in relazione al giorno dell'udienza, che si è svolta in modalità cartolare, e non alla data effettiva della sottoscrizione e pubblicazione.
Inoltre, in calce al verbale di udienza del 29 giugno 2022, il giudice ha specificato che la sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare "conclusasi il giorno 1° luglio 2022".
Pertanto, deve concludersi che la sentenza sia stata depositata e sottoscritta dal giudice il 1° luglio 2022, e che, in pari data, sia stata pubblicata dalla Cancelleria con comunicazione immediata alle parti.
La Società non ha sollevato contestazioni in merito all'attestazione rilasciata dalla
Cancelleria, limitandosi a ribadire l'eccezione di nullità della sentenza;
l'incontestato deposito e sottoscrizione della sentenza il 1° luglio 2022, unitamente sua corretta pubblicazione in pari data, rende infondata la doglianza in esame.
Il secondo ed il terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente.
L' appellante sostiene che la domanda della sig.ra doveva essere CP_1 inquadrata come impugnazione di licenziamento, al dichiarato fine di ritenere l'applicabilità al caso di specie dei termini decadenziali previsti dall' art. 32 L.
183/2010 e per l'effetto l' intempestività della impugnativa giudiziale considerando i termini decorrenti dalla impugnativa stragiudiziale del 26.07.2017.
Cita a sostegno giurisprudenza di legittimità ( Ordinanza del 02/11/2021 n.31171 e
Sentenza n.30668/2019 del 25.11.2019) secondo cui “in ipotesi di una pluralità di contratti a progetto, l'impugnativa volta a far valere l'illegittimità degli stessi, da cui consegue il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro di natura subordinata
a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di costituzione del primo, è assoggettata ad un unico termine di decadenza che, L.183/2010 ex art.32, decorre dal recesso, qualificato come licenziamento, del datore di lavoro dal rapporto in essere, in relazione all'ultimo contratto”.
Ora, lo stesso principio invocato dalla , riferendosi per la decorrenza al recesso Pt_1 dall' ultimo dei successivi contratti, esclude che possa rilevare il fatto (segnalato nel gravame) che “ ciascun singolo contratto di lavoro a progetto, ovvero di apprendistato, intercorso tra le parti negli anni 2011 e 2012 non è mai stato singolarmente impugnato e contestato nei termini di legge”.
Coerente con la massima invocata dall'appellante è invece il successivo motivo secondo cui, anche avuto riguardo esclusivo alla cessazione dell'ultimo contratto di lavoro, l' azione giudiziale (proposta in data 21.06.2018) sarebbe comunque tardiva, poiché la lavoratrice ha dichiarato di agire “avverso il preavviso di recesso per scadenza del termine del periodo di apprendistato, inteso come licenziamento illegittimo di lavoratore subordinato, perché privo di giusta causa e giustificato motivo oggettivo” (così nella lettera del 26.07.2017 allegata in atti).
Anche tale doglianza è priva di fondamento.
In primo luogo va precisato che l'ultimo contratto tra le parti non era una collaborazione “ a progetto” ma un contratto di apprendistato professionalizzante che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2365/2020; Cass. n.
17375/2017), si configura come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica: la prima fase è caratterizzata da una causa mista, in cui alla normale prestazione lavorativa si affianca un obbligo formativo a carico del datore di lavoro;
la seconda fase, invece, è condizionata alla mancata interruzione del rapporto e alla naturale prosecuzione dello stesso in un rapporto di lavoro subordinato ordinario.
Ora, quando il lavoratore agisce per la declaratoria della nullità del contratto di apprendistato per violazione dell'obbligo formativo, con richiesta di conversione del rapporto in un contratto subordinato a tempo indeterminato, non si applicano i termini decadenziali dell'art. 32 L. 183/2010 (Cass. n. 21294/2023), ciò in quanto la decadenza si riferisce esclusivamente all'impugnazione di un licenziamento in senso stretto, mentre l'azione di accertamento della subordinazione ha un diverso oggetto e finalità.
Così Cass. n. 21294/2023 in motivazione , in fattispecie sovrapponibile a quella che impegna :
<< 2. La società sostiene che la nota dell'11.1.2013, con la quale era stata comunicato l'esercizio del suo diritto di recesso per scadenza, alla data del
28.2.2013, del periodo formativo, costituiva un vero e proprio provvedimento di cessazione del rapporto che, alla stregua di ogni licenziamento, avrebbe dovuto essere impugnato entro 180 giorni dalla impugnativa stragiudiziale;
sottolinea che
l'art. 32 della legge n. 183/2010, ai commi 2 e 3, stabiliva proprio che il regime di decadenza si applicava, tra l'altro, a tutti i casi di invalidità del licenziamento nonché ai licenziamenti che presupponevano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto: fattispecie in cui rientrava la richiesta di conversione del rapporto di apprendistato in un ordinario contratto di lavoro subordinato (...) è infondato ... in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento “ante tempus” nel rapporto di lavoro a tempo determinato.
8. Nel caso di specie, quindi, in relazione al licenziamento intimato il 28.2.2013 (a fronte della scadenza del periodo di formazione del 15.3.2013), quand'anche si fosse voluto interpretare la domanda non come mera richiesta di invalidità del contratto di apprendistato, in ogni caso non sarebbe stato applicabile il regime della decadenza previsto per i licenziamenti come sopra specificato >>.
Va precisato che all'applicazione delle riportate regole di giudizio di Cass. n. 21294 cit. alla presente controversia non è di ostacolo il fatto che oggetto di quel giudizio fosse un contratto di apprendistato professionalizzante regolato, ratione temporis, dal
D.lgs. n. 276/2003, invece che dal T.U. - D.lgs. n. 167/2011, ai sensi del quale è stato stipulato il contratto tra e essendo rimasti sostanzialmente Pt_1 CP_1 immutati la natura (causa mista) e la durata ( ora vi è l' espressa qualificazione legislativa , all' art. 1 , comma 1 del T.U. n.167/201, dell' apprendistato quale un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”) e, infine, il meccanismo di stabilizzazione (in assenza di recesso prima della scadenza del periodo di formazione).
Per quanto sopra, ai fini dell'applicabilità del regime decadenziale è necessario che ricorra l'ipotesi della risoluzione da parte del datore di lavoro anticipata rispetto alla data fissata per la sua cessazione, che nel caso dell'apprendistato, si identifica nella conclusione del periodo formativo triennale.
Sennonchè tale fattispecie non ricorre quando – come avvenuto con la lettera del 17 giugno 2017 della - il datore si sia limitato a dare notizia al lavoratore Pt_1 dell'imminente conclusione del contratto per scadenza naturale del termine.
Infatti la con la comunicazione del 17 giugno 2017 ha Parte_1 semplicemente manifestato la volontà di non mantenere in servizio la sig.ra CP_1 successivamente alla conclusione del periodo di formazione (18 luglio 2017), come del resto si legge nello stesso atto di appello (” la lettera di recesso dal rapporto di lavoro della per decorrenza naturale del rapporto contrattuale, è Parte_1 stata inviata alla lavoratrice in data 17.06.2017, sicchè anticipava la volontà datoriale di non rinnovare il contratto di lavoro con la che, di conseguenza, CP_1 si sarebbe interrotto per naturale decorrenza dei termini il giorno 18.07.2017”) Nel contempo la lavoratrice non si è limitata a impugnare tale comunicazione quale licenziamento, ma ha agito per dimostrare che l'intero rapporto di lavoro intercorso tra le parti era, sin dall'origine, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dissimulato attraverso contratti di apprendistato e contratti a progetto.
In conclusione, l'univoco significato di tale missiva, la riportata disciplina dell' apprendistato e la citata giurisprudenza in materia, privano di ogni rilevanza la
“qualificazione” del legale della esposta nella missiva del 27.6.2017 (ossia CP_1 che “la VS Comunicazione del 17/06/2017 di preavviso di recesso per scadenza del termine del periodo di apprendistato deve in realtà intendersi come licenziamento di lavoratori subordinato del tutto illegittimo perché privo di giusta causa EO giustificato motivo oggettivo”).
E' poi decisivo rilevare che il regime decadenziale di cui all'art. 32 L. n. 183 del
2010 sia di stretta interpretazione e non si applichi ai casi in cui, a seguito di specifica domanda giudiziale di "rilettura" complessiva del rapporto, nei suoi elementi di effettività, il giudice pervenga ad una sua diversa qualificazione, ritenendo che esso, dietro lo schermo di una configurazione (come di lavoro a termine e/o a progetto) soltanto formale, sia invece da ricondursi al tipo del lavoro subordinato.
Sul punto, si conferma, quindi, la decisione del primo giudice che ha correttamente qualificato la domanda come un'azione di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e non una mera impugnativa del licenziamento.
Esclusa pertanto la decadenza dell'azione occorre procedere ad una delibazione nel merito
Prive di pregio sono le doglianze tese a sollevare vizi formali del ricorso e della procura.
La giurisprudenza consolidata ha chiarito che la nullità del ricorso può essere dichiarata solo in presenza di una totale incertezza sugli elementi essenziali dell'azione, tale da impedire alla parte convenuta di esercitare il proprio diritto di difesa in modo pieno ed effettivo.
Nel caso di specie, l'atto introduttivo ha consentito alla parte convenuta di comprendere le ragioni della pretesa e di articolare compiutamente le proprie difese;
non ricorre poi alcun difetto di procura, che è stata sottoscritta dalla e il CP_1 difensore ha autenticato detta sottoscrizione come riferibile alal ricorrente.
Con altro motivo si deduce che durante l'iter processuale il Giudice di prime cure avrebbe “totalmente disatteso le disposizioni del codice di rito in materia di processo del lavoro (cfr. art.409 e ss. cpc)” ma si omette ogni specificazione sulla presunta norma violata, limitandosi a segnalare il fatto che il giudicante dopo avere ritenuto la causa documentalmente istruita, melius re perpensa nel prosieguo aveva ammesso ed espletato la prova per testi con ordinanza, emessa in data 17.05.2021.
Prosegue l'appellante lamentando che quest'ultima ordinanza fosse priva di motivazione;
, così violando il diritto di difesa, impedendo una corretta comprensione delle ragioni sottese al provvedimento e compromettendo la validità dell'intero iter decisionale.
Anche tale doglianza non può trovare accoglimento, trattandosi di ordinanza di natura meramente ordinatoria e istruttoria, con funzione preparatoria rispetto alla decisione finale, nella quale sono state esaminate in modo approfondito le questioni di merito oggetto del giudizio e illustrato in modo logico e coerente le ragioni del rigetto delle difese e delle eccezioni della società.
Le ulteriori censure sollevate sono generiche e comunque infondate.
I capitoli di prova articolati dalla parte ricorrente non erano affatto generici, avendo a oggetto il fatto che le modalità del rapporto di lavoro tra la ricorrente e la
[...] sono rimaste identiche fin dalla stipula del primo contratto di lavoro a Parte_1 tempo determinato parziale del 5.3.2010, l' orario di lavoro, lo svolgimento sempre delle medesime mansioni di addetta alle casse, la necessità di giustificare
l'eventuale assenza , infine durante i contratti di apprendistato che la ricorrente non
è stata inserita in alcun progetto formativo.
Neppure è vero che i testimoni escussi non avessero la possibilità di conoscere le modalità dei rapporti di che trattasi, avendo lavorato a stretto contatto e continuativamente con la ricorrente e detta prova ha confermato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Tes_ I testi e pur essendo dipendenti di altra Società, prestavano attività Tes_1 nello stesso punto vendita della ed hanno confermato che dal 2010 al 2015 la CP_1 ha sempre svolto la mansione di cassiera, rispettando un orario fisso e CP_1 vincolante, con l'obbligo di giustificare eventuali assenze;
entrambi i testi hanno negato la sussistenza di qualsivoglia progetto formativo. La stessa , teste di parte resistente, ha confermato che la Controparte_2
dal 2012 e sino al 2017/2018, ha prestato attività lavorativa per la , CP_1 Pt_1 come aiuto alla forza barriera casse e, per breve tempo, al box informazioni ed ha precisato che “in tutto l'arco lavorativo in cui è stata dipendente ” era tenuta a Pt_1 rispettare i giorni di lavoro previsti dalla Società ed era tenuta a richiedere permessi per allontanarsi dal lavoro o assentarsi e per la concessione di ferie.
Ha, altresì, precisato che era lei stessa a dare direttive alla inoltre la teste, CP_1 pur essendo la referente del contratto di apprendistato, non è stata in grado di indicare un solo progetto nel quale la ricorrente fosse stata coinvolta, limitandosi ad affermare che la stessa all'inizio del rapporto di lavoro aveva svolto un breve periodo di formazione cassiera.
I testimoni hanno, quindi, confermato la continuità della prestazione lavorativa, il vincolo di subordinazione e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare della società, elementi che il giudice ha correttamente ritenuto idonei a qualificare il rapporto di lavoro come subordinato.
Coerente con tali risultanze è il rilievo del primo giudice che la nel Parte_1 luglio 2012 aveva “assunto come apprendista da professionalizzare la stessa lavoratrice che impiegava come addetta alla cassa, sempre nello stesso punto vendita, fin dal dicembre dell'anno prima “.
Di contro, l'appellante ha mosso scarne e generiche contestazioni rispetto alle dichiarazioni testimoniali, senza indicare circostanze significative idonee ad inficiarne la genuinità.
Priva di specificità è poi la doglianza secondo cui il primo giudice non avrebbe tenuto conto della prova documentale allegata con i documenti controfirmati dalla lavoratrice neppure disconosciuti , omettendo di riportare un qualsiasi contenuto dei documenti e a motivare sulla decisività degli stessi in rapporto alle altre emergenze processuali.
Allo stesso modo non vengono neppure menzionati i documenti che nell'assunto di confermerebbero le dichiarazioni del teste , che restano pertanto prive Pt_1 Pt_2 di riscontro, non circostanziate e addirittura contrastanti con quanto dichiarato dalla teste (“non c'era controllo della sig.ra sulla dipendente durante il CP_2 CP_2 contratto a progetto”); peraltro, lo stesso teste ha dichiarato di recarsi sporadicamente presso il punto vendita ove la prestava attività lavorativa (“ogni due tre mesi”) CP_1 sicchè non aveva conoscenza continua delle modalità di svolgimento delle mansioni;
inoltre, il teste non è stato in grado di indicare alcun documento contenente i dati che a suo dire la raccoglieva nell'ambito del progetto e/o un obiettivo. CP_1
È, dunque, evidente che, al di là dello schema contrattuale adottato, la ha CP_1 continuato a svolgere le medesime mansioni di cassiera per le quali inizialmente era stata assunta con contratto a tempo determinato nel 2010.
lamenta infine che la dopo avere nel corso di giudizio prima richiesto Pt_1 CP_1 una CTU contabile, cui poi aveva rinunciato, ha depositato infine dei conteggi che sarebbero irrituali , irricevibili e tardivi ( conteggi utilizzati dal primo giudice per determinare le somme spettanti alla ricorrente); assume che sarebbero stati illegittimamente autorizzati con ordinanza del 01.07.2022, in data successiva alla pubblicazione della sentenza;
inoltre, deriverebbero dall'applicazione dell'art.18
L.300/70 inapplicabile al caso di specie e comunque avrebbero dovuto essere determinate entro il limite massimo (rectius 12 mensilità) previsto dal regime sanzionatorio ex art.32 comma 5 L.183/2010.
Anche tale censura è priva di pregio, posto che i conteggi venivano depositati in data
21.6.2022 e all' udienza del 22.6.2022, una volta emerso che non era andato a buon fine il tentativo di soluzione bonaria, il giudicante ha fissato l'udienza del 29.6.2022 per la decisione , con termine per note fino a due giorni prima, senza che alcuna constestazione di erroneità sia stata avanzata dalla società, sicchè il Tribunale all' udienza del 29.6.2022 dichiarava “ l'ammissibilità dei conteggi depositati in atti, essendo questi posti a specificazione dell'originaria domanda di differenze retributive contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, non configurando gli stessi una nuova domanda nel corso del giudizio “ e decideva nel merito la causa, nei termini già visti.
Tale pronuncia non è stata censurata da , né con il gravame sono stati contestati Pt_1 specificamente ( nel metodo o nei calcoli) i predetti conteggi;
neppure è stato negato il diritto della controparte a ottenere le differenze retributive, sostenere che la loro quantificazione dovesse avvenire secondo i criteri stabiliti dall'art. 32 della Legge n.
183/2010, laddove non è applicabile alla fattispecie in esame tale normativa per le ragioni già indicate
Come affermato dalla Suprema Corte (tra le molte, Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio
2002, n. 761), l'assenza di una contestazione specifica sui conteggi determina un'implicita accettazione degli stessi, con la conseguenza che il giudice può fondare la propria decisione su di essi, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori. Alla luce delle argomentazioni esposte, l'appello proposto dalla Parte_1 deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (V scaglione del DM n. 147/2022, valori più prossimi ai minimi considerata la natura delle questioni), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Va dato atto ai fini del pagamento del contributo unificato, se dovuto, che è stata emessa una sentenza di integrale rigetto del gravame
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro , avverso Parte_1 CP_1 la sentenza n. 1125/2022 emessa in data 29 giugno 2022 dal Tribunale di Palmi, disattesa ogni altra istanza o eccezione :
1) rigetta l' appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che liquida in
€ 6.000,0 oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesca Maria Sprizzi.
Va dato atto ai fini del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato , se dovuto, che è stata emessa una sentenza di integrale rigetto del gravame
Così deciso nella camera di Consiglio del 28.10.2024
Il Consigliere est.
(dott. Eugenio Scopelliti) Il Presidente
(dott. Massimo Gullino)