Decreto cautelare 12 luglio 2021
Ordinanza cautelare 8 settembre 2021
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 12/06/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01045/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01036/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2021, proposto da
La MP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione n. 1385 datata 26.05.2021 a firma del Dirigente del Settore 2 - Sviluppo Economico del Comune di Gallipoli, notificata a mezzo p.e.c. in data 27.05.2021, avente ad oggetto “ Domanda di concessione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ad utilizzazione commerciale presentata dalla società La MP S.r.l. in data 29.01.2021 prot. n. 0007242 in qualità di titolare del pubblico esercizio denominato La MP. Chiusura procedimento per la parte di occupazione su Via Incrociata pari a mq. 1,84 ”, limitatamente alla parte in cui viene espresso diniego per l'occupazione di aree pubbliche su Via Incrociata,
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale e, in particolare, del parere del Comando di Polizia Municipale di Gallipoli espresso con nota prot. n. 33381 in data 19.7.2020 e del preavviso di diniego n. 1161 del 07.05.2021, nei limiti dell'interesse della Società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la Cons. Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. D. Lorenzo per la parte ricorrente, Avv. A. Stefanelli per l'Amministrazione Comunale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente notificato il 10 luglio 2021 e depositato in giudizio in pari data, la Società ricorrente, titolare del pubblico esercizio denominato “La AR sito in Gallipoli alla Corte dei Maio ed avente ad oggetto attività di ristorazione, impugna: a) la determinazione n. 1385 datata 26.05.2021 a firma del Dirigente del Settore 2 - Sviluppo Economico del Comune di Gallipoli, notificata a mezzo p.e.c. in data 27.05.2021, avente ad oggetto “ Domanda di concessione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ad utilizzazione commerciale presentata dalla società La MP S.r.l. in data 29.01.2021 prot. n. 0007242 in qualità di titolare del pubblico esercizio denominato La MP ( per il periodo dal 20 marzo al 20 novembre 2021) della zona
ubicata su Via Corte de Maio per una superficie di mq 5,50 e della zona su Via Incrociata per mq 1,84 mediante la posa di ombrelloni, tavoli e sedie) Chiusura procedimento per la parte di occupazione su Via Incrociata pari a mq. 1,84 ”, limitatamente alla parte in cui viene espresso diniego per l'occupazione di aree pubbliche su Via Incrociata; b) ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale e, in particolare, il parere del Comando di Polizia Municipale di Gallipoli espresso con nota prot. n. 33381 in data 19.7.2020 e del preavviso di diniego n. 1161 del 07.05.2021, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente.
1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Nullità ex art 21 septies della Legge n. 241/1990 ovvero annullamento del provvedimento impugnato per violazione o elusione del giudicato cautelare; violazione ed errata applicazione dell’art. 55 del c.p.a.; motivazione errata.
II) Violazione dell’art. 20 della Legge n. 241/1990; eccesso di potere per violazione della D.G.C. n. 132 del 3.6.2020 e della D.G.C. n. 129 del 22/04/2021.
III) Violazione di legge, in particolare dell’art. 9 ter, comma 4, del D.L. n. 137/2020, convertito con Legge n. 176/2020. Difetto di motivazione.
IV. Violazione ed errata applicazione dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, modificato dal D.L. n. 125/2020, convertito dalla Legge n. 159/2020; eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta; errata motivazione.
V. Violazione ed errata applicazione dell’art. 61 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada). Motivazione apparente ed errata.
1.1. Il 19 luglio 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli contestando l’ex adverso dedotto ed insistendo per la reiezione del ricorso.
1.2. Con decreto presidenziale n.402/2021 del 12 luglio 2021 sono state respinte le istanze di misure cautelari provvisorie presidenziali e di abbreviazione dei termini processuali proposte dalla parte ricorrente.
Con ordinanza cautelare n. 501/2021, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 7 settembre 2021, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, condividendo pienamente il Collegio i rilievi contenuti nel decreto presidenziale cautelare n. 402/2021 e, in particolare, che: - i provvedimenti impugnati non costituiscono violazione o elusione del dictum della ordinanza cautelare di questa Sezione n. 597/2020, resa nell’ambito nel giudizio n. 950/2020 Reg.Ric., in quanto il predetto provvedimento giudiziale ha riguardato la sola stagione estiva 2020 (sino al 31 ottobre), mentre il presente giudizio ha ad oggetto un provvedimento di diniego (parziale) adottato all’esito di un nuovo e distinto procedimento amministrativo, che ha preso le mosse dall’istanza di parte ricorrente del 29 gennaio 2021; - non pare essersi formato, nella specie, l’allegato silenzio-assenso in quanto la delibera G.M. di Gallipoli n. 129 del 22 aprile 2021 ha confermato le disposizioni operativo-gestionali di cui alla precedente delibera giuntale n. 132/2020, ma (a ben vedere) solo dalla piena esecutività della medesima delibera n. 129 del 22 Aprile 2021 (ossia a seguito dell’operatività dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 7 Maggio 2021 che ha classificato la Regione Puglia quale “zona gialla”) sicché il termine di dieci giorni per l’adozione del provvedimento espresso sull’istanza di rilascio della concessione di che trattasi ha cominciato a decorrere il 7 maggio 2021 ed è rimasto sospeso ex art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 e ss.mm. per dieci giorni dalla presentazione delle osservazioni dell’istante (avvenuta il 17 maggio 2021) per effetto della comunicazione, a mezzo della determinazione n. 1161 sempre del 7 maggio 2021, del preavviso di diniego; - la disciplina emergenziale di cui all’art. 9-ter, comma 4, del D.L. n. 137/2020, convertito con L. n. 176/2020 si è limitata a introdurre un iter procedimentale più snello (che prevede la presentazione in via telematica della domanda con allegata la sola planimetria) senza intervenire, sul piano sostanziale, sulle condizioni di legge per il rilascio del provvedimento concessorio dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche; - l’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 è norma a carattere eccezionale non applicabile nel caso de quo atteso che il titolo di occupazione vantato dalla Società ricorrente per l’anno 2020 si è formato tacitamente in data successiva a quella di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (il 17 marzo 2020) con una validità ab origine limitata nel tempo (fino al 31 ottobre 2020) e che, dopo la scadenza del titolo, la stessa Società ricorrente ha dato spontaneamente avvio ad un nuovo procedimento amministrativo, presentando, come detto, in data 29 gennaio 2021, una nuova istanza di occupazione di suolo pubblico; - non sussiste la lamentata violazione dell’art. 61 del D. Lgs. n. 285 del 1992 posto che la previsione di uno spazio tra il confine della zona pubblica richiesta in ampliamento e la fine della carreggiata pari a 2,55 m., in quanto perfettamente coincidente con larghezza limite di sagoma dei veicoli imposta dalla legge, non è ragionevolmente in grado di assicurare la sicurezza della circolazione; - l’Amministrazione Comunale resistente ha fatto corretta applicazione degli artt. 20 e 157 comma 2 del D. Lgs. n. 285 del 1992 atteso che il divieto posto dalla prima diposizione si riferisce anche al caso di occupazione solo parziale di carreggiata (non avendo altrimenti senso il suo secondo inciso che, in alternativa, richiede che non sia determinato un “intralcio alla circolazione”) e che, quanto alla seconda disposizione, le condizioni di arresto, fermata e sosta in sicurezza dei veicoli in assenza di marciapiede rialzato (id est uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni comunque non inferiore ad un metro) devono essere garantite in ogni momento e non solo in occasione di effettivo arresto, fermata o sosta di un veicolo”.
1.3. Con memoria conclusiva depositata il 3 maggio 2025, la difesa civica ha eccepito, tra l’altro, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, in quanto il provvedimento comunale impugnato, avendo denegato “parzialmente (solo con riferimento a via Incrociata) un’istanza temporalmente circoscritta - dal 20 marzo al 20 novembre 2021 - di occupazione stagionale di suolo pubblico ad utilizzazione commerciale ”, ha temporalmente esaurito i propri effetti.
Alla pubblica udienza del 4 giugno 2025, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso; indi, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1. Osserva il Collegio che, a seguito della sopravvenienza suindicata (rappresentata dalla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse espressa a verbale all’udienza odierna dal difensore della parte ricorrente) al Tribunale non resta che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, avendo, parte ricorrente, rilevato la insussistenza di residui profili di interesse alla decisione del ricorso.
Infatti, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
In ogni caso, deve - del pari - rilevarsi che l’impugnato provvedimento comunale ha completamente esaurito gli effetti lesivi della sfera giuridica della parte ricorrente, essendo ormai interamente decorso il periodo temporale in questione, in quanto lo stesso denegava parzialmente (solo con riferimento a via Incrociata) un’istanza presentata dalla Società ricorrente in data 29 gennaio 2021 (non più attuale) temporalmente circoscritta - dal 20 marzo 2021 al 20 novembre 2021 - di occupazione stagionale di suolo pubblico ad utilizzazione commerciale; da tanto consegue che, in applicazione dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 8 in data 13 luglio 2022, non essendo stata azionata alcuna domanda risarcitoria né altrimenti manifestato intento risarcitorio, deve, anche sotto questo profilo, essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
3. In definitiva, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente.
Sussistono, nondimeno, giustificati motivi (anche in considerazione della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione) per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO