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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/11/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 708/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice OL NE AS ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 708/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERINO ARRU Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TULLIO Controparte_1 P.IVA_1 CUCCARU
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.05.2022 , premesso di avere lavorato alle dipendenze Parte_1 della continuativamente dall'11.12.2013 fino al 30.9.2019 con mansioni di Controparte_1 falegname, addetto al trasporto, consegna e montaggio di arredi anche in trasferta, ha convenuto quest'ultima al fine di sentirla condannare al pagamento di € 57.343,10, a titolo di lavoro straordinario, indennità di trasferta, indennità per mancati riposi, T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Ha dedotto in particolare il ricorrente di essere stato formalmente assunto nei periodi dall'11.12.2013 al 10.03.2014, dal 13.05.2014 al 25.06.2014, dall'1.7.2014 all'8.8.2014, dal 27.08.2014 al 31.10.2014, dal 4.03.2016 al 21.03.2016, dal 7.2.2018 al 28.02.2019, dal 2.5.2019 al 30.09.2019, ma di avere invece lavorato, senza soluzione di continuità, anche per tutti i periodi intermedi con orario quotidiano di oltre 9 ore, articolato da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 fino alle 18.30/19.30 maturando, per il periodo dall'11.12.2013 fino al 30.9.2019, un credito retributivo di € 57.343,10.
Ritualmente costituita, la società convenuta ha contestato gli assunti del ricorrente affermando l'insussistenza di svolgimento di attività al di fuori dei limiti contrattuali, eccependo, in ogni caso, la prescrizione delle pretese e chiedendo quindi il rigetto delle domande.
La causa, istruita mediante prova per testi, interrotta e riassunta, è stata decisa concessi i termini per lo scambio di note ex art. 127ter cpc. pagina 1 di 4 Ritiene il Tribunale che il ricorso sia risultato infondato e non possa quindi trovare accoglimento.
In diritto, è opportuno richiamare il principio secondo cui l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Nel caso di specie, le risultanze del quadro probatorio inducono a ritenere non provato lo svolgimento di attività lavorativa oltre i limiti contrattuali, così come dedotto ed articolato dal ricorrente.
Nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire e confermare gli assunti di cui al ricorso, avendo gli stessi unanimemente dichiarato, in ordine ai capi articolati ed ammessi, quanto segue.
Il teste di parte ricorrente “Premetto che io lavoravo in amministrazione, posso Testimone_1 solo dire che vedevo il ricorrente al lavoro ma non sono in guardo di ricordare nemmeno se fosse presente quando io iniziai o se sia arrivato dopo. Non so se abbia lavorato continuativamente anche perché il mio ufficio non era situato all'interno della falegnameria ma nel piano superiore. Anche quando stavo nel piano inferiore non posso ricordare se vedessi sempre il ricorrente. Non so nemmeno quale fosse l 'orario di lavoro del ricorrente sempre per il motivo appena riferito. Io inoltre non mi occupavo nemmeno delle buste paga, ma della sola contabilità. Non so quali fossero le mansioni del ricorrente e nemmeno posso confermare che questi si sia recato per lavoro presso le località di cui mi viene data lettura. Ricordo che occupandomi della contabilità vedevo i biglietti della nave riguardanti le trasferte dei dipendenti ed è possibile che vi fosse anche il ricorrente, ma null'altro so. Capo 2) fermo quanto già riferito null'altro so. Capo 9) ho già risposto null'altro posso aggiungere”;
Il testimone di parte ricorrente : “Capo 1) confermo che il ricorrente ha lavorato per la Tes_2 resistente. Non sono in grado di confermare con esattezza le date di inizio e fine della sua attività lavorativa, ma posso dire che durante il periodo in cui questi ha lavorato per la falegnameria vi sono state delle interruzioni. Ora non sono nemmeno in grado di riferire a quando risalgano le interruzioni e quanto siano durate. Il ricorrente era un operaio che si occupava sia della levigatura sia del montaggio degli arredi. ADr: il ricorrente stava sia in azienda nella fase della lavorazione degli arredi e si spostava anche fuori dall'azienda durante il trasporto degli stessi. Posso confermare che il ricorrente ha senz'altro lavorato nel cantiere di Palmi, Sala Consilina, Locri, se non ricordo male, Milano e in tantissimi Comuni della Sardegna. Lo so perché in tali luoghi vi ha lavorato con me. Ora non ricordo di altri Comuni italiani essendo passato tanto tempo. Capo 2) Confermo che la sede dell'azienda in cui abbiamo svolto la nostra attività lavorativa era in Sassari Zona Industriale Predda Niedda. Io non so esattamente quale fosse l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, ma posso riferire quello che era l'orario ordinario della falegnameria, ossia: dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 dal lunedì al venerdì. Capo 4) confermo la circostanza di cui mi si chiede. Capi 9, 10,1113) io ora non sono in grado di confermare se nelle giornate e nei luoghi di cui mi viene data lettura aio abbia lavorato con il ricorrente. È passato tanto tempo ed in 16 anni di lavoro da me svolto presso la falegnameria può esser che io vi abbia lavorato, ma non posso confermarlo”. CP_1
Il testimone comune : “io lavoro per la Falegnameria resistente da circa otto anni. Io Tes_3 sono un operaio ed un autista. Sentito sui capi di cui alla memoria difensiva, così risponde: Capo 3) Premetto che io posso rispondere esclusivamente per il periodo dal quale io ho iniziato a lavorare per la resistente, ossia dal marzo, se non ricordo male, 2015. a) Non lo so. b) Non lo so c) Non lo so d,e,f g) Quando io ho iniziato a lavorare per la falegnameria, che io ricordi, il ricorrente non vi era. Posso dire che lui era arrivato dopo un po' di mesi ma non saprei quantificarli. Non so nemmeno che tipo di contratto lui avesse. Io non sono grado di confermare se abbia lavorato nei periodi di cui mi si chiede, ma posso dire che ricordo che in certi periodi di lui rientrava in Senegal, ma non ricordo nemmeno pagina 2 di 4 quanto si tratteneva Capo 18) In falegnameria il ricorrente faceva un po' di tutto, ma non usava i macchinari. Il suo era un lavoro solo manuale, come levigare, avvitare e simili. Confermo che si occupava della pulizia e del montaggio di alcuni arredi, ossia di quelli meno impegnativi. Capo 26,) Gli orari di lavoro in falegnameria erano e sono dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 dal lunedì al venerdì. lettere da a) a h) io stavo prevalentemente fuori dalla falegnameria in quanto svolgevo prevalentemente attività di autista;
quindi, non sono in grado di riferire l'orario effettivamente osservato dal ricorrente. Capo 29) ho già risposto. Capo 30) che io ricordi la falegnameria il sabato e la domenica era chiusa. Poteva capitare che aprisse qualche volta nella giornata del sabato ma per fare le pulizie, ma non sono in grado di dire chi si occupasse delle pulizie perché io il sabato non ho mai lavorato. Capo 31) confermo la circostanza di cu mi si chiede. Capo 55) Io ricordo di aver lavorato a Milano nella sede del Banco di Sardegna, ma non ricordo la giornata. Ricordo che nell'occasione con me vi era mio nipote , anche lui dipendente della Per_1 falegnameria. Ricordo anche di aver lavorato a Milano con il ricorrente, ma non ricordo il giorno. ADR: A Milano noi lavorammo nella sede del Banco di Sardegna e il nostro lavoro era consistito nello spostamento degli arredi. Capo 70) non lo ricordo. Capo 73) io non ricordo quando la falegnameria abbia chiuso per ferie nell'agosto del 2016. Posso dire che io faccio le mie ferie per tutto il mese di agosto. Capo 76) io personalmente al cantiere di non ho mai lavorato. Noi lavoravamo in Pt_2 diversi cantieri. Capo 92) non lo ricordo. Capo 109) Confermo che l'intervento all'agenzia delle entrate di Bologna è stato fatto da noi. Vi ero io e vi era anche il ricorrente, ma non ricordo quando questo intervento venne fatto.”.
Il testimone di parte resistente : “io sono un dipendente della resistente da circa 3/4 Testimone_4 anni;
preciso, comunque, che io frequentavo già da prima in quanto lavoravo Parte_3 per un'altra ditta che si riforniva dalla stessa. ADr: io fino al 2013 ho lavorato per la società Nord Sardegna, poi sono stati circa due anni in disoccupazione e poi sono stato assunto dalla resistente. Io in falegnameria mi occupo della consegna e del montaggio dei mobili che vengono lì realizzati. Sentito sui capi di cui alla memoria difensiva, così risponde: Capo 3, a - g) Io non ricordo le date così come mi vengono lette;
io posso solo affermare che dal 2016, se non ricordo male, indico tale data in quanto i finii il periodo di disoccupazione, ricordo che iniziai a lavorare per la resistente e cominciai a vedere il ricorrente. ADR giudice: io ho lavorato nella falegnameria all'inizio con contratti a termine e poi con contratto a tempo indeterminato. (…) io nei periodi in cui ho lavorato per la resistente a volte vedevo il ricorrente e a volte no. ADR giudice: Io lavoravo e lavoro quando siamo nella sede di Sassari, 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30. Preciso che noi quando lavoriamo per le banche o gli enti finiamo di lavorare prima, ossia alle 16:00, più o meno. Adr giudice: io non sono in grado di riferire quale fosse l'orario di lavoro del ricorrente perché non si lavora tutti insieme, nel senso che c'è chi lavora presso una banca o un ente e chi lavora presso un'altra. Capo 18) quando è capitato di lavorare insieme al ricorrente anche lui come me si è occupato del trasporto e del montaggio. Queste sono le attività che gli ho visto fare nelle occasioni in cui il ricorrente ha lavorato con me. ADr giudice: non ricordo quante volte io abbia visto al lavoro il ricorrente;
lo vedevo ma non so quante volte. Capo 26) ho già riposto sugli orari del ricorrente. Capo 29) è vero quanto mi si chiede. Capo 31) è vero, ho già risposto. ADR giudice: quando lavoriamo per banche ed altri enti come ho detto prima, noi finiamo prima di lavorare. Capo 45) non lo so. Capo 55) non lo so. Capo 70) non lo ricordo. Capo 73) io posso solo dire che ad agosto non lavoro in falegnameria perché sono in ferie, non per tutto il mese, e rientro a settembre. Io godo nel mese di agosto di 15 giorni di ferie. Non ricordo se nel 2016 la falegnameria sia rimasta chiusa dal 10 al 31 agosto. In genere chiude prima di Ferragosto. Capo 76) non ricordo. Capo 92) non ricordo. Preciso come ho detto prima che non tutti noi dipendenti svolgevamo gli stesi lavori. ADr avv. Arru: è capitato che io abbia lavorato in trasferta con il ricorrente, ma non ricordo né dove né quando”
Il testimone comune , infine: “io sono un dipendente della resistente da circa 20 anni;
io mi Per_1
pagina 3 di 4 occupo della consegna e del montaggio dei mobili che vengono realizzati in falegnameria e del riordino dei locali della stessa. Sentito sui capi di cui alla memoria difensiva, così risponde: Capo 3, da a-g) io non sono in grado di confermare la date così come mi vengono lette;
posso dire che il ricorrente ha lavorato in falegnameria in maniera non continuativa, nel senso che ogni tanto andava a casa cioè rientrava in Senegal. Io non sono in grado nemmeno di ricordare con quali orari lui lavorasse, essendo passato tanto tempo. Capo 18) il ricorrente non sempre lavorava con me, perché noi dipendenti potevamo lavorare contemporaneamente ma in cantieri diversi. Quando il ricorrente lavorava con me lui svolgeva le mie stesse mansioni di montatore dei mobili. Non gli ho visto svolgere altre mansioni diversa da quella che ho appena riferito. Capo 26, da a-h) come ho detto io non ricordo gli orari di lavoro del ricorrente non lavorando sempre insieme;
posso però affermare che quando lavorava con me, anche lui lavorava otto ore al giorno come me. Ora non posso essere più preciso. Capo 29) sì, è vero quanto mi si chiede, precisando che l'orario è dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30. (…) anche in tali luoghi come enti o banche noi lavoravamo sempre con lo stesso orario da me riferito. (…) Di solito ad agosto la falegnameria chiude per 15 giorni. (…) Capo 92) io non ho mai lavorato nei locali di “ ” (…); io non sono mai andato a Bologna per lavoro. Parte_4
ADR avv. Arru: a me è capitato una volta di lavorare in trasferta insieme al ricorrente, ma non ricordo dove e quando. Preciso che era una trasferta ma nel territorio della Sardegna.”.
A fronte di tali risultanze istruttorie, della cui attendibilità non sono sorte ragioni di dubitare avuto riguardo alla concordanza e linearità delle dichiarazioni raccolte, e della mancata prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato oltre i limiti di cui ai contratti, nel periodo dedotto in ricorso e con le modalità fattuali e temporali assunte dal ricorrente, si impone, ex art. 2697 c.c., il rigetto della domanda.
Inammissibile è infine l'istanza istruttoria, formulata da parte ricorrente nelle note conclusionali, di esibizione di documentazione, dal momento che a riguardo il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 217/25, si è già pronunciato affermandone l'infondatezza per essere emerso che l'obbligo del datore di consegnare le buste paga al proprio dipendente, sia nel corso del rapporto di lavoro, sia successivamente, fosse stato adempiuto.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa scaglione € 57.343,00; valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese di lite, che si liquidano in € 6.699,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali,
Sassari, 26/11/2025
Il giudice
OL NE AS
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice OL NE AS ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 708/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERINO ARRU Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TULLIO Controparte_1 P.IVA_1 CUCCARU
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.05.2022 , premesso di avere lavorato alle dipendenze Parte_1 della continuativamente dall'11.12.2013 fino al 30.9.2019 con mansioni di Controparte_1 falegname, addetto al trasporto, consegna e montaggio di arredi anche in trasferta, ha convenuto quest'ultima al fine di sentirla condannare al pagamento di € 57.343,10, a titolo di lavoro straordinario, indennità di trasferta, indennità per mancati riposi, T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Ha dedotto in particolare il ricorrente di essere stato formalmente assunto nei periodi dall'11.12.2013 al 10.03.2014, dal 13.05.2014 al 25.06.2014, dall'1.7.2014 all'8.8.2014, dal 27.08.2014 al 31.10.2014, dal 4.03.2016 al 21.03.2016, dal 7.2.2018 al 28.02.2019, dal 2.5.2019 al 30.09.2019, ma di avere invece lavorato, senza soluzione di continuità, anche per tutti i periodi intermedi con orario quotidiano di oltre 9 ore, articolato da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 fino alle 18.30/19.30 maturando, per il periodo dall'11.12.2013 fino al 30.9.2019, un credito retributivo di € 57.343,10.
Ritualmente costituita, la società convenuta ha contestato gli assunti del ricorrente affermando l'insussistenza di svolgimento di attività al di fuori dei limiti contrattuali, eccependo, in ogni caso, la prescrizione delle pretese e chiedendo quindi il rigetto delle domande.
La causa, istruita mediante prova per testi, interrotta e riassunta, è stata decisa concessi i termini per lo scambio di note ex art. 127ter cpc. pagina 1 di 4 Ritiene il Tribunale che il ricorso sia risultato infondato e non possa quindi trovare accoglimento.
In diritto, è opportuno richiamare il principio secondo cui l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Nel caso di specie, le risultanze del quadro probatorio inducono a ritenere non provato lo svolgimento di attività lavorativa oltre i limiti contrattuali, così come dedotto ed articolato dal ricorrente.
Nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire e confermare gli assunti di cui al ricorso, avendo gli stessi unanimemente dichiarato, in ordine ai capi articolati ed ammessi, quanto segue.
Il teste di parte ricorrente “Premetto che io lavoravo in amministrazione, posso Testimone_1 solo dire che vedevo il ricorrente al lavoro ma non sono in guardo di ricordare nemmeno se fosse presente quando io iniziai o se sia arrivato dopo. Non so se abbia lavorato continuativamente anche perché il mio ufficio non era situato all'interno della falegnameria ma nel piano superiore. Anche quando stavo nel piano inferiore non posso ricordare se vedessi sempre il ricorrente. Non so nemmeno quale fosse l 'orario di lavoro del ricorrente sempre per il motivo appena riferito. Io inoltre non mi occupavo nemmeno delle buste paga, ma della sola contabilità. Non so quali fossero le mansioni del ricorrente e nemmeno posso confermare che questi si sia recato per lavoro presso le località di cui mi viene data lettura. Ricordo che occupandomi della contabilità vedevo i biglietti della nave riguardanti le trasferte dei dipendenti ed è possibile che vi fosse anche il ricorrente, ma null'altro so. Capo 2) fermo quanto già riferito null'altro so. Capo 9) ho già risposto null'altro posso aggiungere”;
Il testimone di parte ricorrente : “Capo 1) confermo che il ricorrente ha lavorato per la Tes_2 resistente. Non sono in grado di confermare con esattezza le date di inizio e fine della sua attività lavorativa, ma posso dire che durante il periodo in cui questi ha lavorato per la falegnameria vi sono state delle interruzioni. Ora non sono nemmeno in grado di riferire a quando risalgano le interruzioni e quanto siano durate. Il ricorrente era un operaio che si occupava sia della levigatura sia del montaggio degli arredi. ADr: il ricorrente stava sia in azienda nella fase della lavorazione degli arredi e si spostava anche fuori dall'azienda durante il trasporto degli stessi. Posso confermare che il ricorrente ha senz'altro lavorato nel cantiere di Palmi, Sala Consilina, Locri, se non ricordo male, Milano e in tantissimi Comuni della Sardegna. Lo so perché in tali luoghi vi ha lavorato con me. Ora non ricordo di altri Comuni italiani essendo passato tanto tempo. Capo 2) Confermo che la sede dell'azienda in cui abbiamo svolto la nostra attività lavorativa era in Sassari Zona Industriale Predda Niedda. Io non so esattamente quale fosse l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, ma posso riferire quello che era l'orario ordinario della falegnameria, ossia: dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 dal lunedì al venerdì. Capo 4) confermo la circostanza di cui mi si chiede. Capi 9, 10,1113) io ora non sono in grado di confermare se nelle giornate e nei luoghi di cui mi viene data lettura aio abbia lavorato con il ricorrente. È passato tanto tempo ed in 16 anni di lavoro da me svolto presso la falegnameria può esser che io vi abbia lavorato, ma non posso confermarlo”. CP_1
Il testimone comune : “io lavoro per la Falegnameria resistente da circa otto anni. Io Tes_3 sono un operaio ed un autista. Sentito sui capi di cui alla memoria difensiva, così risponde: Capo 3) Premetto che io posso rispondere esclusivamente per il periodo dal quale io ho iniziato a lavorare per la resistente, ossia dal marzo, se non ricordo male, 2015. a) Non lo so. b) Non lo so c) Non lo so d,e,f g) Quando io ho iniziato a lavorare per la falegnameria, che io ricordi, il ricorrente non vi era. Posso dire che lui era arrivato dopo un po' di mesi ma non saprei quantificarli. Non so nemmeno che tipo di contratto lui avesse. Io non sono grado di confermare se abbia lavorato nei periodi di cui mi si chiede, ma posso dire che ricordo che in certi periodi di lui rientrava in Senegal, ma non ricordo nemmeno pagina 2 di 4 quanto si tratteneva Capo 18) In falegnameria il ricorrente faceva un po' di tutto, ma non usava i macchinari. Il suo era un lavoro solo manuale, come levigare, avvitare e simili. Confermo che si occupava della pulizia e del montaggio di alcuni arredi, ossia di quelli meno impegnativi. Capo 26,) Gli orari di lavoro in falegnameria erano e sono dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30 dal lunedì al venerdì. lettere da a) a h) io stavo prevalentemente fuori dalla falegnameria in quanto svolgevo prevalentemente attività di autista;
quindi, non sono in grado di riferire l'orario effettivamente osservato dal ricorrente. Capo 29) ho già risposto. Capo 30) che io ricordi la falegnameria il sabato e la domenica era chiusa. Poteva capitare che aprisse qualche volta nella giornata del sabato ma per fare le pulizie, ma non sono in grado di dire chi si occupasse delle pulizie perché io il sabato non ho mai lavorato. Capo 31) confermo la circostanza di cu mi si chiede. Capo 55) Io ricordo di aver lavorato a Milano nella sede del Banco di Sardegna, ma non ricordo la giornata. Ricordo che nell'occasione con me vi era mio nipote , anche lui dipendente della Per_1 falegnameria. Ricordo anche di aver lavorato a Milano con il ricorrente, ma non ricordo il giorno. ADR: A Milano noi lavorammo nella sede del Banco di Sardegna e il nostro lavoro era consistito nello spostamento degli arredi. Capo 70) non lo ricordo. Capo 73) io non ricordo quando la falegnameria abbia chiuso per ferie nell'agosto del 2016. Posso dire che io faccio le mie ferie per tutto il mese di agosto. Capo 76) io personalmente al cantiere di non ho mai lavorato. Noi lavoravamo in Pt_2 diversi cantieri. Capo 92) non lo ricordo. Capo 109) Confermo che l'intervento all'agenzia delle entrate di Bologna è stato fatto da noi. Vi ero io e vi era anche il ricorrente, ma non ricordo quando questo intervento venne fatto.”.
Il testimone di parte resistente : “io sono un dipendente della resistente da circa 3/4 Testimone_4 anni;
preciso, comunque, che io frequentavo già da prima in quanto lavoravo Parte_3 per un'altra ditta che si riforniva dalla stessa. ADr: io fino al 2013 ho lavorato per la società Nord Sardegna, poi sono stati circa due anni in disoccupazione e poi sono stato assunto dalla resistente. Io in falegnameria mi occupo della consegna e del montaggio dei mobili che vengono lì realizzati. Sentito sui capi di cui alla memoria difensiva, così risponde: Capo 3, a - g) Io non ricordo le date così come mi vengono lette;
io posso solo affermare che dal 2016, se non ricordo male, indico tale data in quanto i finii il periodo di disoccupazione, ricordo che iniziai a lavorare per la resistente e cominciai a vedere il ricorrente. ADR giudice: io ho lavorato nella falegnameria all'inizio con contratti a termine e poi con contratto a tempo indeterminato. (…) io nei periodi in cui ho lavorato per la resistente a volte vedevo il ricorrente e a volte no. ADR giudice: Io lavoravo e lavoro quando siamo nella sede di Sassari, 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30. Preciso che noi quando lavoriamo per le banche o gli enti finiamo di lavorare prima, ossia alle 16:00, più o meno. Adr giudice: io non sono in grado di riferire quale fosse l'orario di lavoro del ricorrente perché non si lavora tutti insieme, nel senso che c'è chi lavora presso una banca o un ente e chi lavora presso un'altra. Capo 18) quando è capitato di lavorare insieme al ricorrente anche lui come me si è occupato del trasporto e del montaggio. Queste sono le attività che gli ho visto fare nelle occasioni in cui il ricorrente ha lavorato con me. ADr giudice: non ricordo quante volte io abbia visto al lavoro il ricorrente;
lo vedevo ma non so quante volte. Capo 26) ho già riposto sugli orari del ricorrente. Capo 29) è vero quanto mi si chiede. Capo 31) è vero, ho già risposto. ADR giudice: quando lavoriamo per banche ed altri enti come ho detto prima, noi finiamo prima di lavorare. Capo 45) non lo so. Capo 55) non lo so. Capo 70) non lo ricordo. Capo 73) io posso solo dire che ad agosto non lavoro in falegnameria perché sono in ferie, non per tutto il mese, e rientro a settembre. Io godo nel mese di agosto di 15 giorni di ferie. Non ricordo se nel 2016 la falegnameria sia rimasta chiusa dal 10 al 31 agosto. In genere chiude prima di Ferragosto. Capo 76) non ricordo. Capo 92) non ricordo. Preciso come ho detto prima che non tutti noi dipendenti svolgevamo gli stesi lavori. ADr avv. Arru: è capitato che io abbia lavorato in trasferta con il ricorrente, ma non ricordo né dove né quando”
Il testimone comune , infine: “io sono un dipendente della resistente da circa 20 anni;
io mi Per_1
pagina 3 di 4 occupo della consegna e del montaggio dei mobili che vengono realizzati in falegnameria e del riordino dei locali della stessa. Sentito sui capi di cui alla memoria difensiva, così risponde: Capo 3, da a-g) io non sono in grado di confermare la date così come mi vengono lette;
posso dire che il ricorrente ha lavorato in falegnameria in maniera non continuativa, nel senso che ogni tanto andava a casa cioè rientrava in Senegal. Io non sono in grado nemmeno di ricordare con quali orari lui lavorasse, essendo passato tanto tempo. Capo 18) il ricorrente non sempre lavorava con me, perché noi dipendenti potevamo lavorare contemporaneamente ma in cantieri diversi. Quando il ricorrente lavorava con me lui svolgeva le mie stesse mansioni di montatore dei mobili. Non gli ho visto svolgere altre mansioni diversa da quella che ho appena riferito. Capo 26, da a-h) come ho detto io non ricordo gli orari di lavoro del ricorrente non lavorando sempre insieme;
posso però affermare che quando lavorava con me, anche lui lavorava otto ore al giorno come me. Ora non posso essere più preciso. Capo 29) sì, è vero quanto mi si chiede, precisando che l'orario è dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30. (…) anche in tali luoghi come enti o banche noi lavoravamo sempre con lo stesso orario da me riferito. (…) Di solito ad agosto la falegnameria chiude per 15 giorni. (…) Capo 92) io non ho mai lavorato nei locali di “ ” (…); io non sono mai andato a Bologna per lavoro. Parte_4
ADR avv. Arru: a me è capitato una volta di lavorare in trasferta insieme al ricorrente, ma non ricordo dove e quando. Preciso che era una trasferta ma nel territorio della Sardegna.”.
A fronte di tali risultanze istruttorie, della cui attendibilità non sono sorte ragioni di dubitare avuto riguardo alla concordanza e linearità delle dichiarazioni raccolte, e della mancata prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato oltre i limiti di cui ai contratti, nel periodo dedotto in ricorso e con le modalità fattuali e temporali assunte dal ricorrente, si impone, ex art. 2697 c.c., il rigetto della domanda.
Inammissibile è infine l'istanza istruttoria, formulata da parte ricorrente nelle note conclusionali, di esibizione di documentazione, dal momento che a riguardo il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 217/25, si è già pronunciato affermandone l'infondatezza per essere emerso che l'obbligo del datore di consegnare le buste paga al proprio dipendente, sia nel corso del rapporto di lavoro, sia successivamente, fosse stato adempiuto.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese che seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa scaglione € 57.343,00; valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare alla società resistente le spese di lite, che si liquidano in € 6.699,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali,
Sassari, 26/11/2025
Il giudice
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