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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Riccardo Sabato ex art. 281 sexies. ult. co. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 843/2023 promossa da:
(C.F. ), difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Lagonegro alla Via San Francesco n. 17
PARTE RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. ORISTANIO FRANCESCO (C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Vallo della Lucania alla Via N. Valiante n. 16
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale – compensi professionali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle pagina 1 di 7 modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 25.07.2023, l'avv. , Parte_1 premettendo di svolgere quale attività prevalente quella di magistrato onorario e conseguentemente ex art. 42 quater R.D. 12/1941 di essergli fatto divieto di stipulare convenzioni con banche ed assicurazioni se non l'unica possibilità di svolgere singoli incarichi professionali, esponeva che dal settembre 2015 la gli affidava incarichi al fine di risolvere alcune annose Controparte_2 questioni, tra cui un complesso contenzioso riguardante la che si pattuiva che Parte_2 le prestazioni professionali sarebbero state pagate secondo i parametri minimi ex d.m. 55/2014, salva la possibile applicazione di maggiorazione ex art. 4 comma 1 del medesimo d.m. per particolare complessità; che dalla originaria controversia derivavano altre 5 procedure civili;
che per tutti i procedimenti, il ricorrente affermava di essere creditore di complessivi Euro 50.077,76 comprensivo delle spese pari ad Euro 1.527,27; che le fatture venivano emesse a seguito di specifica richiesta della banca e non venivano contestate;
che all'incontro di mediazione dell' 01.02.2022 la Banca, seppure non volendo giungere ad un accordo, non adduceva motivazioni o produceva alcun documento;
da ultimo, osservava il comportamento in malafede della banca che nello stesso giorno della mediazione inoltrava una pec recante una proposta di pagamento alla quale veniva pretestuosamente allegata una convenzione legale, siglata apparentemente dal ricorrente, non datata, non firmata dal Presidente Cont della di , e che presentava evidenti elementi di falsificazione. CP_2
3. Per le premesse svolte, così concludeva: ''1) Accertare e dichiarare Parte_1 dovuto il compenso professionale reclamato dall'istante maturato a seguito dell'attività professionale da esso svolta nei procedimenti civili di cui agli R.G. N. 666/2016, N. 1811/2016, N. 1932/2016, N. 1894/2016, N.
25/2017 E.I., N. 2/2017, N. 1908/2016 instaurati presso il Tribunale di Lagonegro specificati in atti. 2) Per
l'effetto Condannare la al pagamento della somma di Euro 50.077,76 (cinquantamilasettantasette/76) CP_3 come meglio specificata in atti o di quella diversa, minore o maggiore somma che sarà accertata di giustizia nel corso del presente procedimento oltre interessi moratori ex D.lgvo 231/2002 a decorrere dalla prima richiesta di pagamento avvenuta con PEC del 07/01/2021 e sino al saldo effettivo con accessori di legge. 3) Condannare la resistente CP_1 al pagamento e rifusione delle competenze ed onorari del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali (15%), Cap ed
Iva se dovuta, ed accessori di legge, in favore del sottoscritto avvocato.''
4. Instaurato regolarmente il contradditorio, si costituiva in data 15.11.2023 la CP_1
pagina 2 di 7 Controparte_4 preliminarmente precisando che con atto di fusione del 06.11.2023 con effetti giuridici decorrenti dal
13.11.2023, la Controparte_5 veniva incorporata nella
[...] Controparte_6
che, a seguito della fusione, assumeva l'odierna denominazione. Nel
[...] merito eccepiva che in data 28.01.2016 il ricorrente aveva stipulato una convenzione con la allora
(incorporata, nella Controparte_7 [...]
che, per effetto Controparte_8 della precedente fusione del 04.02.2021, aveva assunto la denominazione di
[...]
con la quale erano state Controparte_5 definite “le condizioni applicabili al rapporto di collaborazione professionale relativo all' attività di recupero crediti della vantati nei confronti della clientela inadempiente” (art. 1), con la previsione di un regime di CP_1 compenso delle prestazioni “prescindendo da qualsiasi eventuale liquidazione giudiziale e quindi, solo ed esclusivamente tenendo conto delle tabelle qui di seguito specificate in allegato”(art. 3), accordo non rispettato dal ricorrente violando i principi di correttezza e buona fede contrattuale ed in modo del tutto arbitrario;
osservava altresì che il ricorrente non aveva disconosciuto la propria sottoscrizione limitandosi a mere illazioni in ordine alla validità e veridicità della stessa;
infine in relazione alle attività svolte, eccepiva che gli importi richiesti in fattura risultavano, in modo lapalissiano, sproporzionati rispetto all'attività svolta, incongrui e determinati arbitrariamente.; esponeva poi che a seguito della fusione per incorporazione in aveva comportato che la si era estinta e CP_3 CP_2 CP_2 pertanto la PEC del 19.02.2021 non aveva valore se non quello di richiedere al ricorrente una relazione sullo stato delle pratiche affidategli;
da ultimo, evidenziava che, a differenza di quanto ricostruito da controparte, la banca aveva contestato le richieste di pagamento già con riscontro del
31.01.2022 e che gli importi in realtà spettanti al ricorrente, in virtù della stipulata convenzione, ammontavano ad Euro 6.500,00 oltre accessori e competenze.
5. Per le premesse svolte, Parte_3
così concludeva: ''1) Rigettare, previo ogni dovuto e ritenuto incombente sul rito
[...] adottato, il Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. perché infondato in fatto ed in diritto;
2) Subordinatamente ed all'uopo, riconoscere all'avv. il compenso professionale complessivo di euro 6.500,00 - seimilacinquecento/00 - Parte_1 oltre accessori come per Legge e spese vive documentate, in virtù della stipulata Convenzione del 28.01.2016 e delle
pagina 3 di 7 allegate tabelle;
3) Ancora più subordinatamente, ridurre, per tutte le ragioni esposte in premessa, il compenso reclamato dall'avv. e per l' effetto, rideterminarlo in considerazione dell'attività professionale svolta fino alla Pt_1 cessione dei crediti del 18.11.2020; 4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso spese forfettarie
(15%) ed agli altri accessori di Legge.''
6. All'udienza del 28.11.2023 il Giudicante ordinava il deposito dell'originale della convenzione del 28.01.2016, a cui parte resistente provvedeva in data 23.01.2024, e la causa all'udienza del
25.01.25 veniva fissata ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
7. Il ricorso è accoglibile nei limiti e per le motivazioni di seguito indicate.
8. Nel caso che ci occupa, a fronte della richiesta di parte ricorrente del pagamento di un compenso professionale maturato a seguito di attività professionale, non contestata, calcolato secondo i minimi tariffari del D.M. n. 55/2014, parte resistente ha prodotto in giudizio una convenzione stipulata in data 18.01.2016 tra l'odierno ricorrente e la allora
[...]
(oggi a seguito di fusioni e incorporazioni Controparte_7
, Controparte_1 costituita) nella quale veniva concordato un particolare regime di compenso delle prestazioni - all' art. 3 ( 3.1, 3.2 ) pag. 6 convenzione in atti - “ la Banca e l'avvocato convengono che il pagamento delle competenze legali sarà liquidato all'avvocato prescindendo da qualsiasi eventuale liquidazione giudiziale e quindi, solo ed esclusivamente tenendo conto delle tabelle qui di seguito specificate in allegato. In tale ipotesi la è tenuta al CP_1 pagamento delle spese vive, ivi incluso il contributo unificato e nel caso in cui l'avvocato presenti richiesta formale di acconto, relativa a spese da sostenere, esattamente e puntualmente documentate, laddove la lo ritenga opportuno CP_1 può considerare la possibilità di satisfarla”.
9. Prima di ogni determinazione nel merito, deve rammentarsi che il compenso del professionista liberamente pattuito prevale sulle tariffe, sugli usi e sulla determinazione giudiziale;
in particolare, l'art. 2233 c.c., in materia di compenso nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, introduce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso: assume rilevanza primaria l'accordo liberamente concluso fra le parti e, solo in difetto di quest'ultimo, vengono in ordine successivo, le tariffe, gli usi e, infine, la determinazione del giudice.
Pertanto, il compenso del professionista viene determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera, solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito (in termini, Cass.
n. 7904/2020). La prevalenza del criterio della libera contrattazione dà conto del principio per cui pagina 4 di 7 l'accordo tra avvocato e cliente è valido anche se stabilisce per gli onorari un compenso inferiore ai minimi tariffari: la Suprema Corte ricorda (Cass. ord. n. 7904/2020) che, nel caso in cui il professionista e il cliente abbiano raggiunto un accordo sul compenso, non rilevano neppure i minimi tariffari, poiché la loro previsione risponde unicamente “all'interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali e non a quello generale dell'intera collettività”. Pertanto, non si tratta di una norma imperativa a cui possa seguire la nullità delle convenzioni contrarie (Cass. 21235/2009, Cass.
17222/2011, Cass. 1900/2017, Cass. 14293/2018).
10. Orbene, nel caso di specie è necessario accertare la valenza o meno del documento depositato in originale dalla resistente comprovante la stipula di una Convenzione tra le parti CP_1 dell'odierno giudizio e il mancato disconoscimento da parte del ricorrente dello stesso.
11. E' il caso di ricordare che, con riguardo al disconoscimento della scrittura privata, l'art. 214
c.p.c., al primo comma, dispone che “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”: in ordine, poi, al termine entro il quale tale disconoscimento deve essere fatto, l'art. 215 c.p.c., al primo comma lettera b), dispone che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta “se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”
L'art. 215 c.p.c., come è pacifico, dispone un termine perentorio entro cui proporre il disconoscimento della scrittura privata. Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione non lascia adito a dubbi nel ritenere che il disconoscimento di una scrittura privata ex art. 214 c.p.c., pur non richiedendo particolari formule, deve contenere una contestazione chiara ed univoca (v. Cass. Civ. n.
7240/2019, Cass. civ. n. 1537/2018, Cass. civ. n. 12448/2012, Cass. civ. 11911/2003) ed appare al contempo piuttosto rigorosa stabilendo come tale onere debba essere assolto nella prima udienza successiva alla produzione anche qualora si tratti di un'udienza di mero rinvio (per tutte, Cass. civ. n.
12303/2016). Pertanto, la mancata osservanza dei termini individuati dall'art. 215 c.p.c. determina il riconoscimento tacito della scrittura.
12. Il ricorrente non ha disconosciuto la convenzione prodotta dalla resistente nella sua comparsa di costituzione nei termini predetti, essendosi limitata a contestazioni generiche relative alla veridicità del documento de quo, né successivamente al deposito dell'originale, deducendo che trattasi di sigla autentica ma apposta alla mera informativa sulla protezione dei dati, non disconoscendo tuttavia il documento nella sua integralità come manomesso o compilato, peraltro lo stesso risultando pagina 5 di 7 numerato progressivamente rispetto alla convenzione ed a pagina 8 l'avv. apponeva per esteso la sua firma per accordo e accettazione della Convenzione nella sua integralità, non disconosciuta ma anzi confermata dal ricorrente. Peraltro la suddetta pag. 8 firmata reca n. 3 articoli (artt. 6 ss.) e il continuo del testo dell'art. 5 della pag. 7 rendendo inverosimile una sua artificiosa manomissione.
13. È inoltre necessario tener presente che “il riconoscimento tacito della scrittura privata sancito dall'art.
215 comma 1 n. 2 c.p.c., costituisce una decadenza di natura sostanziale dalla facoltà di disconoscere la scrittura stessa, e come tale non opera d'ufficio ma è rilevabile solo ad istanza di parte, non essendo posto né in modo esplicito né desumibile dal sistema a tutela di un interesse generale: ne consegue che esso non segue in modo automatico al mancato disconoscimento della scrittura privata alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione”
(Cass. 27/03/2006, n. 6968).
14. Nella fattispecie, parte resistente ha contestato prontamente con le note di trattazione scritta del 20.05.2024 il mancato disconoscimento della convenzione prodotta. Ne consegue che la
Convenzione intercorsa tra le parti con cui si stabiliva, tra l'altro, la misura del compenso professionale non può che ritenersi riconosciuta dal ricorrente ex art. 215 c.p.c., non assumendo peraltro valore l'eventuale e non provata assenza di legittimazione dell'Avv. Pasquale Gentile in data
28/01/2016, quale Presidente della (risultando peraltro lo stesso legittimato, Controparte_2 come da Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Salerno prot. n. 38566325 del 10/12/2014 allegato quale doc.
3 - cfr. pag. 3 alle note del 20/5/24, vicepresidente vicario con pieni poteri in caso di assenza o impedimento del Presidente prof. come da STATUTO Sociale della ex di Per_1 CP_2
, allegato doc.
5 - cfr. pagg. 16 e 17 alle note del 20/5/24). CP_2
15. In conclusione, può ritenersi non contestata, oltre che documentalmente provata, l'attività difensiva in relazione alla quale il ricorrente domanda la liquidazione dei compensi professionali e, dunque, la domanda può essere accolta parzialmente soltanto nei limiti suindicati, dovendosi affermare la piena legittimità della Convenzione conclusa nel 2016. La somma da riconoscersi al ricorrente è pertanto di € 6.500,00 oltre accessori come per legge, secondo i calcoli basati sulle tariffe non contestati da parte ricorrente.
16. Inoltre, al compenso professionale vanno aggiunti gli interessi legali ai sensi del codice civile.
“a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento” (cfr. Cass., ordinanza 16 marzo 2022, n. 8611), interessi ex art. 1224 c.c, non trattandosi di imprenditore ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
pagina 6 di 7 17. Quanto alle spese del presente procedimento, l'accoglimento solo parziale della domanda e il rigetto della domanda principale della resistente di richiesta rigetto integrale del ricorso, con accoglimento di quella subordinata, giustificano l'integrale compensazione delle spese stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott. Riccardo Sabato, definitivamente pronunciando sulla causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- liquida in favore del ricorrente avv. ed a carico di Parte_1 [...]
quale corrispettivo Parte_3 dell'attività professionale oggetto del ricorso, la somma di 6.500,00, oltre accessori, ed interessi al tasso legale dalla domanda stragiudiziale avvenuta con PEC del 07/01/2021 al saldo;
- compensa le spese.
Così deciso in Lagonegro, data
Il Giudice Dott. Riccardo Sabato
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Riccardo Sabato ex art. 281 sexies. ult. co. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 843/2023 promossa da:
(C.F. ), difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c., ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Lagonegro alla Via San Francesco n. 17
PARTE RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. ORISTANIO FRANCESCO (C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Vallo della Lucania alla Via N. Valiante n. 16
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale – compensi professionali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle pagina 1 di 7 modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 25.07.2023, l'avv. , Parte_1 premettendo di svolgere quale attività prevalente quella di magistrato onorario e conseguentemente ex art. 42 quater R.D. 12/1941 di essergli fatto divieto di stipulare convenzioni con banche ed assicurazioni se non l'unica possibilità di svolgere singoli incarichi professionali, esponeva che dal settembre 2015 la gli affidava incarichi al fine di risolvere alcune annose Controparte_2 questioni, tra cui un complesso contenzioso riguardante la che si pattuiva che Parte_2 le prestazioni professionali sarebbero state pagate secondo i parametri minimi ex d.m. 55/2014, salva la possibile applicazione di maggiorazione ex art. 4 comma 1 del medesimo d.m. per particolare complessità; che dalla originaria controversia derivavano altre 5 procedure civili;
che per tutti i procedimenti, il ricorrente affermava di essere creditore di complessivi Euro 50.077,76 comprensivo delle spese pari ad Euro 1.527,27; che le fatture venivano emesse a seguito di specifica richiesta della banca e non venivano contestate;
che all'incontro di mediazione dell' 01.02.2022 la Banca, seppure non volendo giungere ad un accordo, non adduceva motivazioni o produceva alcun documento;
da ultimo, osservava il comportamento in malafede della banca che nello stesso giorno della mediazione inoltrava una pec recante una proposta di pagamento alla quale veniva pretestuosamente allegata una convenzione legale, siglata apparentemente dal ricorrente, non datata, non firmata dal Presidente Cont della di , e che presentava evidenti elementi di falsificazione. CP_2
3. Per le premesse svolte, così concludeva: ''1) Accertare e dichiarare Parte_1 dovuto il compenso professionale reclamato dall'istante maturato a seguito dell'attività professionale da esso svolta nei procedimenti civili di cui agli R.G. N. 666/2016, N. 1811/2016, N. 1932/2016, N. 1894/2016, N.
25/2017 E.I., N. 2/2017, N. 1908/2016 instaurati presso il Tribunale di Lagonegro specificati in atti. 2) Per
l'effetto Condannare la al pagamento della somma di Euro 50.077,76 (cinquantamilasettantasette/76) CP_3 come meglio specificata in atti o di quella diversa, minore o maggiore somma che sarà accertata di giustizia nel corso del presente procedimento oltre interessi moratori ex D.lgvo 231/2002 a decorrere dalla prima richiesta di pagamento avvenuta con PEC del 07/01/2021 e sino al saldo effettivo con accessori di legge. 3) Condannare la resistente CP_1 al pagamento e rifusione delle competenze ed onorari del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali (15%), Cap ed
Iva se dovuta, ed accessori di legge, in favore del sottoscritto avvocato.''
4. Instaurato regolarmente il contradditorio, si costituiva in data 15.11.2023 la CP_1
pagina 2 di 7 Controparte_4 preliminarmente precisando che con atto di fusione del 06.11.2023 con effetti giuridici decorrenti dal
13.11.2023, la Controparte_5 veniva incorporata nella
[...] Controparte_6
che, a seguito della fusione, assumeva l'odierna denominazione. Nel
[...] merito eccepiva che in data 28.01.2016 il ricorrente aveva stipulato una convenzione con la allora
(incorporata, nella Controparte_7 [...]
che, per effetto Controparte_8 della precedente fusione del 04.02.2021, aveva assunto la denominazione di
[...]
con la quale erano state Controparte_5 definite “le condizioni applicabili al rapporto di collaborazione professionale relativo all' attività di recupero crediti della vantati nei confronti della clientela inadempiente” (art. 1), con la previsione di un regime di CP_1 compenso delle prestazioni “prescindendo da qualsiasi eventuale liquidazione giudiziale e quindi, solo ed esclusivamente tenendo conto delle tabelle qui di seguito specificate in allegato”(art. 3), accordo non rispettato dal ricorrente violando i principi di correttezza e buona fede contrattuale ed in modo del tutto arbitrario;
osservava altresì che il ricorrente non aveva disconosciuto la propria sottoscrizione limitandosi a mere illazioni in ordine alla validità e veridicità della stessa;
infine in relazione alle attività svolte, eccepiva che gli importi richiesti in fattura risultavano, in modo lapalissiano, sproporzionati rispetto all'attività svolta, incongrui e determinati arbitrariamente.; esponeva poi che a seguito della fusione per incorporazione in aveva comportato che la si era estinta e CP_3 CP_2 CP_2 pertanto la PEC del 19.02.2021 non aveva valore se non quello di richiedere al ricorrente una relazione sullo stato delle pratiche affidategli;
da ultimo, evidenziava che, a differenza di quanto ricostruito da controparte, la banca aveva contestato le richieste di pagamento già con riscontro del
31.01.2022 e che gli importi in realtà spettanti al ricorrente, in virtù della stipulata convenzione, ammontavano ad Euro 6.500,00 oltre accessori e competenze.
5. Per le premesse svolte, Parte_3
così concludeva: ''1) Rigettare, previo ogni dovuto e ritenuto incombente sul rito
[...] adottato, il Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. perché infondato in fatto ed in diritto;
2) Subordinatamente ed all'uopo, riconoscere all'avv. il compenso professionale complessivo di euro 6.500,00 - seimilacinquecento/00 - Parte_1 oltre accessori come per Legge e spese vive documentate, in virtù della stipulata Convenzione del 28.01.2016 e delle
pagina 3 di 7 allegate tabelle;
3) Ancora più subordinatamente, ridurre, per tutte le ragioni esposte in premessa, il compenso reclamato dall'avv. e per l' effetto, rideterminarlo in considerazione dell'attività professionale svolta fino alla Pt_1 cessione dei crediti del 18.11.2020; 4) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso spese forfettarie
(15%) ed agli altri accessori di Legge.''
6. All'udienza del 28.11.2023 il Giudicante ordinava il deposito dell'originale della convenzione del 28.01.2016, a cui parte resistente provvedeva in data 23.01.2024, e la causa all'udienza del
25.01.25 veniva fissata ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
7. Il ricorso è accoglibile nei limiti e per le motivazioni di seguito indicate.
8. Nel caso che ci occupa, a fronte della richiesta di parte ricorrente del pagamento di un compenso professionale maturato a seguito di attività professionale, non contestata, calcolato secondo i minimi tariffari del D.M. n. 55/2014, parte resistente ha prodotto in giudizio una convenzione stipulata in data 18.01.2016 tra l'odierno ricorrente e la allora
[...]
(oggi a seguito di fusioni e incorporazioni Controparte_7
, Controparte_1 costituita) nella quale veniva concordato un particolare regime di compenso delle prestazioni - all' art. 3 ( 3.1, 3.2 ) pag. 6 convenzione in atti - “ la Banca e l'avvocato convengono che il pagamento delle competenze legali sarà liquidato all'avvocato prescindendo da qualsiasi eventuale liquidazione giudiziale e quindi, solo ed esclusivamente tenendo conto delle tabelle qui di seguito specificate in allegato. In tale ipotesi la è tenuta al CP_1 pagamento delle spese vive, ivi incluso il contributo unificato e nel caso in cui l'avvocato presenti richiesta formale di acconto, relativa a spese da sostenere, esattamente e puntualmente documentate, laddove la lo ritenga opportuno CP_1 può considerare la possibilità di satisfarla”.
9. Prima di ogni determinazione nel merito, deve rammentarsi che il compenso del professionista liberamente pattuito prevale sulle tariffe, sugli usi e sulla determinazione giudiziale;
in particolare, l'art. 2233 c.c., in materia di compenso nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, introduce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso: assume rilevanza primaria l'accordo liberamente concluso fra le parti e, solo in difetto di quest'ultimo, vengono in ordine successivo, le tariffe, gli usi e, infine, la determinazione del giudice.
Pertanto, il compenso del professionista viene determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera, solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito (in termini, Cass.
n. 7904/2020). La prevalenza del criterio della libera contrattazione dà conto del principio per cui pagina 4 di 7 l'accordo tra avvocato e cliente è valido anche se stabilisce per gli onorari un compenso inferiore ai minimi tariffari: la Suprema Corte ricorda (Cass. ord. n. 7904/2020) che, nel caso in cui il professionista e il cliente abbiano raggiunto un accordo sul compenso, non rilevano neppure i minimi tariffari, poiché la loro previsione risponde unicamente “all'interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali e non a quello generale dell'intera collettività”. Pertanto, non si tratta di una norma imperativa a cui possa seguire la nullità delle convenzioni contrarie (Cass. 21235/2009, Cass.
17222/2011, Cass. 1900/2017, Cass. 14293/2018).
10. Orbene, nel caso di specie è necessario accertare la valenza o meno del documento depositato in originale dalla resistente comprovante la stipula di una Convenzione tra le parti CP_1 dell'odierno giudizio e il mancato disconoscimento da parte del ricorrente dello stesso.
11. E' il caso di ricordare che, con riguardo al disconoscimento della scrittura privata, l'art. 214
c.p.c., al primo comma, dispone che “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”: in ordine, poi, al termine entro il quale tale disconoscimento deve essere fatto, l'art. 215 c.p.c., al primo comma lettera b), dispone che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta “se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”
L'art. 215 c.p.c., come è pacifico, dispone un termine perentorio entro cui proporre il disconoscimento della scrittura privata. Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione non lascia adito a dubbi nel ritenere che il disconoscimento di una scrittura privata ex art. 214 c.p.c., pur non richiedendo particolari formule, deve contenere una contestazione chiara ed univoca (v. Cass. Civ. n.
7240/2019, Cass. civ. n. 1537/2018, Cass. civ. n. 12448/2012, Cass. civ. 11911/2003) ed appare al contempo piuttosto rigorosa stabilendo come tale onere debba essere assolto nella prima udienza successiva alla produzione anche qualora si tratti di un'udienza di mero rinvio (per tutte, Cass. civ. n.
12303/2016). Pertanto, la mancata osservanza dei termini individuati dall'art. 215 c.p.c. determina il riconoscimento tacito della scrittura.
12. Il ricorrente non ha disconosciuto la convenzione prodotta dalla resistente nella sua comparsa di costituzione nei termini predetti, essendosi limitata a contestazioni generiche relative alla veridicità del documento de quo, né successivamente al deposito dell'originale, deducendo che trattasi di sigla autentica ma apposta alla mera informativa sulla protezione dei dati, non disconoscendo tuttavia il documento nella sua integralità come manomesso o compilato, peraltro lo stesso risultando pagina 5 di 7 numerato progressivamente rispetto alla convenzione ed a pagina 8 l'avv. apponeva per esteso la sua firma per accordo e accettazione della Convenzione nella sua integralità, non disconosciuta ma anzi confermata dal ricorrente. Peraltro la suddetta pag. 8 firmata reca n. 3 articoli (artt. 6 ss.) e il continuo del testo dell'art. 5 della pag. 7 rendendo inverosimile una sua artificiosa manomissione.
13. È inoltre necessario tener presente che “il riconoscimento tacito della scrittura privata sancito dall'art.
215 comma 1 n. 2 c.p.c., costituisce una decadenza di natura sostanziale dalla facoltà di disconoscere la scrittura stessa, e come tale non opera d'ufficio ma è rilevabile solo ad istanza di parte, non essendo posto né in modo esplicito né desumibile dal sistema a tutela di un interesse generale: ne consegue che esso non segue in modo automatico al mancato disconoscimento della scrittura privata alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione”
(Cass. 27/03/2006, n. 6968).
14. Nella fattispecie, parte resistente ha contestato prontamente con le note di trattazione scritta del 20.05.2024 il mancato disconoscimento della convenzione prodotta. Ne consegue che la
Convenzione intercorsa tra le parti con cui si stabiliva, tra l'altro, la misura del compenso professionale non può che ritenersi riconosciuta dal ricorrente ex art. 215 c.p.c., non assumendo peraltro valore l'eventuale e non provata assenza di legittimazione dell'Avv. Pasquale Gentile in data
28/01/2016, quale Presidente della (risultando peraltro lo stesso legittimato, Controparte_2 come da Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Salerno prot. n. 38566325 del 10/12/2014 allegato quale doc.
3 - cfr. pag. 3 alle note del 20/5/24, vicepresidente vicario con pieni poteri in caso di assenza o impedimento del Presidente prof. come da STATUTO Sociale della ex di Per_1 CP_2
, allegato doc.
5 - cfr. pagg. 16 e 17 alle note del 20/5/24). CP_2
15. In conclusione, può ritenersi non contestata, oltre che documentalmente provata, l'attività difensiva in relazione alla quale il ricorrente domanda la liquidazione dei compensi professionali e, dunque, la domanda può essere accolta parzialmente soltanto nei limiti suindicati, dovendosi affermare la piena legittimità della Convenzione conclusa nel 2016. La somma da riconoscersi al ricorrente è pertanto di € 6.500,00 oltre accessori come per legge, secondo i calcoli basati sulle tariffe non contestati da parte ricorrente.
16. Inoltre, al compenso professionale vanno aggiunti gli interessi legali ai sensi del codice civile.
“a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento” (cfr. Cass., ordinanza 16 marzo 2022, n. 8611), interessi ex art. 1224 c.c, non trattandosi di imprenditore ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
pagina 6 di 7 17. Quanto alle spese del presente procedimento, l'accoglimento solo parziale della domanda e il rigetto della domanda principale della resistente di richiesta rigetto integrale del ricorso, con accoglimento di quella subordinata, giustificano l'integrale compensazione delle spese stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott. Riccardo Sabato, definitivamente pronunciando sulla causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- liquida in favore del ricorrente avv. ed a carico di Parte_1 [...]
quale corrispettivo Parte_3 dell'attività professionale oggetto del ricorso, la somma di 6.500,00, oltre accessori, ed interessi al tasso legale dalla domanda stragiudiziale avvenuta con PEC del 07/01/2021 al saldo;
- compensa le spese.
Così deciso in Lagonegro, data
Il Giudice Dott. Riccardo Sabato
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