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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1165/2021 R.G. promossa da
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(cod. fisc. , Pt_2 C.F._2 Parte_3
(cod. fisc. ), (cod. fisc.
[...] C.F._3 Parte_4
) rappresentati e difesi dall'avv. E. Mascheroni C.F._4
Appellante contro
Controparte_1
(cod. fisc. ) in persona dell'assessore p.t. e
[...] P.IVA_1
Controparte_2
(cod. fisc. ) in
[...] P.IVA_1
persona dell'assessore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Catania
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania , , Parte_1 Parte_2 [...] e (lavoratori forestali a tempo indeterminato, Parte_3 Parte_4
inquadrati a norma dell'art. 49 del CCNL nel 5° livello specializzato super con parametro 123 e adibiti allo svolgimento di mansioni di addetto al Centro Operativo
Provinciale sala radio) chiedevano la condanna degli Assessorati e dell
[...]
alla corresponsione del salario integrativo Controparte_3
pari all'incremento del 1,7 % mensile a partire dall'1 marzo 2000 (art. 11 del CIRL
2001); della maggiorazione pari al 20% e del salario integrativo mensile (1,7%) relativamente alla 13a e alla 14a mensilità (art. 9 CIRL 2001) dalla data di assunzione come OTI;
delle maggiorazioni per il lavoro festivo e notturno (art. 50 CCNL) espletato dalla data di assunzione come OTI;
del compenso integrale per il lavoro prestato nei giorni festivi in misura pari a una ulteriore giornata lavorativa (art. 11 del
CCNL) dalla data di assunzione come OTI;
del compenso spettante per ogni festività lavorata, nonché del risarcimento del danno per il riposo compensativo non goduto.
Si costituiva l' eccependo il proprio Controparte_3
difetto di legittimazione passiva relativamente alle domande riguardanti l'anno 2014,
[. allorquando i lavoratori erano alle dipendenze dell Controparte_2
e contestando nel merito la Controparte_2
fondatezza delle domande.
Il tribunale, con sentenza n. 1718/2021 del 7 aprile 2021, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell' , in quanto Controparte_3
semplice articolazione periferica dell e rigettava il Controparte_1
ricorso. Qualificati i rapporti dedotti in giudizio quali rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il primo giudice – in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione – riteneva che, in assenza di una fonte regionale di adeguamento contrattuale, nessun vincolo poteva riconoscersi come automaticamente derivante dalla fonte collettiva nazionale: nello specifico, fino alla delibera della giunta regionale n. 195/2008, con cui era stata data attuazione al recepimento della parte economica del CCNL di settore, non era intervenuto alcun atto regionale, normativo o di fonte contrattuale integrativa, che avesse impegnato l'Amministrazione al pagamento percentuale degli emolumenti in questione nella misura calcolata in base alla contrattazione collettiva nazionale. Né valeva invocare l'art. 36 della Costituzione, in assenza di allegazione e prova concreta sulla violazione di tali parametri minimi nel trattamento economico riconosciuto al personale de quo.
Impugnavano tale pronuncia i soccombenti, con ricorso del 6.10.2021. Si costituivano le amministrazioni resistendo al gravame.
La causa, espletata ctu contabile, è stata decisa all'esito dell'udienza del 28 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erronea qualificazione della domanda da parte del tribunale, atteso che in primo grado è stata lamentata proprio la violazione delle disposizioni del contratto integrativo regionale di lavoro del 27 aprile 2001, che ha dato attuazione al recepimento della parte economica del CCNL 1998/2001 da parte della Giunta regionale siciliana.
Richiamano, pertanto, e ripropongono le domande già contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
2. Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. sollevata dagli assessorati appellati.
Invero, la norma su indicata richiede che l'appello contenga, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. civ. sez. III n. 9378/2024). Nel caso in esame tali requisiti sono stati assolti, atteso che gli appellanti hanno criticato in maniera chiara la valutazione da parte del primo giudice degli elementi di diritto rilevanti nella fattispecie in esame.
3. Il motivo di appello, ossia la censura alla sentenza, è fondato. Tutte le rivendicazioni retributive degli appellanti si fondano sulle previsioni del CIRL 2001 che pacificamente (lo si riconosce anche nella memoria difensiva in primo grado) disciplina i rapporti in esame.
4. Ciò posto, si può esaminare la fondatezza o meno delle singole rivendicazioni retributive.
4.1 Quanto al salario integrativo regionale di cui all'art. 11 del CIRL (che tra gli elementi costitutivi della retribuzione per gli operai a tempo indeterminato contempla il “salario integrativo che, in considerazione del tasso di inflazione annuo, viene individuato, a far data dal 1 marzo 2000, nella misura dell'1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato”), di cui le amministrazioni resistenti eccepiscono il pagamento, è stato dato mandato al ctu al fine di verificare, sulla base delle buste paga in atti (la cui produzione è stata integrata per ordine del collegio), se effettivamente l'emolumento, la cui spettanza è incontestata, è stato corrisposto, calcolando, in mancanza, quanto dovuto. Il ctu ha accertato che dal mese di gennaio
2006 in poi gli appellanti hanno percepito il salario integrativo regionale, sebbene di esso non sempre sia stata esposta distinta evidenza nei fogli paga, risultando il relativo ammontare conglobato nel minimo di paga base.
Per il periodo precedente, l'eccezione di pagamento non trova riscontro nelle buste paga e, pertanto, il consulente ha calcolato le somme dovute a ciascuno dei ricorrenti: euro 800,29 a , euro 843,32 a , Parte_3 Parte_2
euro 402,93 a , euro 761,53 a . Parte_1 Parte_4
4.2 Gli appellanti poi rivendicano il riconoscimento delle maggiorazioni percentuali relative al lavoro festivo e notturno, avendo prestato servizio in turni periodici comprendenti la notte e i giorni festivi;
richiamano la disciplina dell'art. 50 del ccnl.
Il contratto integrativo regionale prevede all'art. 1 che i rapporti di lavoro instaurati dalla con gli operai addetti ai lavori di sistemazione Controparte_1
idraulico - forestale ed idraulico - agraria sono disciplinati dal CCNL 1998/2001 e dal medesimo contratto integrativo regionale, il quale all'art. 9 per gli operai addetti all'avvistamento di incendi, allo spegnimento incendi, alla giuda delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento e per gli operai addetti ai centri operativi prevede una indennità omnicomprensiva di quanto previsto dagli articoli 50 e 57 del C.C.N.L., calcolata sul minimo nazionale conglobato, più il salario integrativo regionale per tutte le ore di lavoro ordinario svolte, pari al 20%. A fronte di tale previsione deve escludersi che per il lavoro notturno e festivo spettino le maggiorazioni previste dall'art. 50 del CCNL.
4.3 Ulteriore domanda riguarda la 13° e la 14° mensilità che, secondo gli appellanti, non sono state liquidate correttamente per non essere stato ricompreso il salario integrativo dell'1,7% e l'indennità professionale del 20%.
Orbene le parti sono d'accordo nel ritenere che tali voci concorrono a determinare la retribuzione mensile e vanno, pertanto, computate nel calcolo della
13° e della 14°. Dalle buste paga in atti relative alle mensilità aggiuntive emerge che la retribuzione è stata calcolata comprendendo il salario integrativo regionale dell'1,7% e alla mensilità è stata sommata l'indennità professionale (del 20%) moltiplicata per 12. Dunque, le mensilità in esame sono state liquidate e corrisposte dalle amministrazioni regionali comprendendo le voci rivendicate dagli appellanti.
4.4 Con l'ultima domanda gli appellanti lamentano la mancata corresponsione del trattamento previsto per il lavoro festivo, per il quale assumono di avere diritto ad una seconda retribuzione (ex art. 11 del CCNL) con la maggiorazione prevista dall'art. 50 del CCNL. In subordine, qualora dovesse ritenersi che le maggiorazioni di cui al suddetto art. 50 siano ricomprese nell'indennità di mansione di cui all'art. 9 del
CIRL, richiedono il pagamento, in ogni caso, di una ulteriore retribuzione;
chiedono, altresì, il risarcimento del danno per il mancato riposo compensativo spettante in caso di prestazione di lavoro in giorno festivo.
La domanda va, in parte, accolta.
L'art. 11 del CCNL 1998 – 2001 individua le festività e statuisce che nel caso di lavoro prestato in giorni festivi al dipendente spetta oltre alla retribuzione ordinaria, una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorate della percentuale per lavoro festivo, quella prevista dall'art. 50. Orbene, l'art. 6 del CIRL per i lavoratori del contingente antincendio statuisce che l'orario sarà distribuito in sei giorni con turni che prevedono la presenza al lavoro di alcune squadre anche la domenica e i giorni festivi. Il successivo art. 9 attribuisce agli operai antincendio un'indennità onnicomprensiva di quanto previsto dagli artt. 50
e 57 del CCNL 1998-2001, pari al 20% del minimo nazionale conglobato più il salario integrativo regionale per tutte le ore di lavoro ordinario svolte. L'indennità in esame, quindi, compresa la maggiorazione per il lavoro festivo prevista dall'art. 50, ma non anche l'ulteriore retribuzione ordinaria nel caso di lavoro prestato nelle festività previste dall'art. 11.
Ora, appare evidente che l'art. 11 prevede il trattamento spettante non per il lavoro prestato la domenica, ma per il lavoro prestato nelle festività dallo stesso elencate. Ciò si evince sia dal richiamo alla l. n. 260 del 1949 e alla l. n. 90 del 1954 che riguardano, per l'appunto, i giorni festivi diversi dalla domenica, sia dalla chiara dizione del trattamento spettante ai lavoratori a tempo indeterminato che prestino attività lavorativa “nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica”.
Guardando il prospetto dei giorni festivi lavorati di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado emerge che la domanda dei ricorrenti riguarda sia il lavoro prestato nei giorni festivi di cui all'art. 11, sia le domeniche. E tuttavia per il lavoro prestato la domenica spetterebbe solo la maggiorazione di cui all'art. 50 del CCNL che, come sopra evidenziato, viene ricompresa nell'indennità di cui all'art. 9 del
CIRL. Invece, l'ulteriore retribuzione ordinaria riguarda solo il lavoro prestato nelle festività nazionali elencate nell'art. 11 che, nei prospetti allegati al ricorso vengono indicati come SuperF (come si riscontra dal confronto con i fogli presenza, allegato 4 al ricorso in appello). La prestazione di attività lavorativa in tali giornate non è contestata dalle amministrazioni appellate.
Così ridotta la domanda da accogliere, vanno apportati dei correttivi ai calcoli del ctu, il quale, in adempimento al mandato, ha ricompreso nei conteggi tutti i giorni festivi (comprese le domeniche) indicate dai singoli ricorrenti. Limitando di contro il calcolo alle festività nazionali e moltiplicando il loro numero per la retribuzione giornaliera indicata nella relazione del ctu, risultano le seguenti somme:
: Parte_3
anno 2007 festivi 1, euro 42,09
anno 2008 festivi 7, euro 300,64
anno 2009 festivi 7, euro 347,62
anno 2010 festivi 6, euro 297,96
anno 2011 festivi 7, euro 366,34
anno 2012 festivi 8, euro 422,24
anno 2013 festivi 10, euro 527,80
anno 2014 festivi 3, euro 158,34.
: Parte_1
anno 2007 festivi 1, euro 42,09
anno 2008 festivi 5, euro 222,47
anno 2009 festivi 5, euro 251,42
anno 2010 festivi 3, euro 158,34
anno 2011 festivi 6, euro 316,68
anno 2012 festivi 4, euro 211,12
anno 2013 festivi 4, euro 211,12
anno 2014 festivi 1, euro 52,78
Parte_2
Anno 2008 festivi 2, euro 84,18
Anno 2009 festivi 4, euro 208,00
Anno 2010 festivi 5, euro 248,30
Anno 2011 festivi 7, euro 353,86
Anno 2012 festivi 7, euro 369,46
Anno 2013 festivi 4, euro 211,12
Parte_4 Anno 2008 festivi 2, euro 96,20
Anno 2009 festivi 5, euro 254,54
Anno 2010 festivi 3, euro 158,34
Anno 2011 festivi 4, euro 211,12
Anno 2012, festivi 7, euro 369,46
Anno 2013 festivi 6, euro 316,68
Dalle buste paga si desume, infine, il godimento dei riposi compensativi.
5. E', infine, pacifico tra le parti che, in virtù, della normativa richiamata nella memoria difensiva gli appellanti nell'anno 2014 hanno prestato servizio alle dipendenze dell' CP_1 Controparte_2
.
[...]
6. Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, l'
[...]
deve essere condannato al Controparte_4
pagamento in favore di della somma di euro 3.104,98, in Parte_3
favore di della somma di euro 1.816,17, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 2.318,24, in favore di della somma Pt_2 Parte_4
di euro 2.167,87, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei diritti al soddisfo. L
[...]
della va condannato a Controparte_2 Controparte_1
pagare la somma di euro 158,34 in favore di e di euro 52,78 Parte_3
in favore di , oltre la maggior somma tra interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
7. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, applicando la riduzione e gli aumenti previsti dall'art. 4 commi 2 e 4 del DM. Se ne dispone la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
A carico degli appellati soccombenti vanno altresì poste le spese di ctu, liquidate separatamente.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna l
[...]
al pagamento in favore di Controparte_4
della somma di euro 3.104,98, in favore di Parte_3 Parte_1
della somma di euro 1.816,17, in favore di della somma di euro Parte_2
2.318,24, in favore di della somma di euro 2.167,87, oltre la Parte_4
maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei diritti al soddisfo;
condanna l Controparte_5
al pagamento della somma di euro
[...]
158,34 in favore di e della somma di euro 52,78 in favore di Parte_3
, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_1
dalla maturazione al soddisfo;
condanna gli assessorati in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.995,00, quanto al giudizio di primo grado ed in euro 2.128,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone a carico degli assessorati in solido le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 28 novembre 2024.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1165/2021 R.G. promossa da
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(cod. fisc. , Pt_2 C.F._2 Parte_3
(cod. fisc. ), (cod. fisc.
[...] C.F._3 Parte_4
) rappresentati e difesi dall'avv. E. Mascheroni C.F._4
Appellante contro
Controparte_1
(cod. fisc. ) in persona dell'assessore p.t. e
[...] P.IVA_1
Controparte_2
(cod. fisc. ) in
[...] P.IVA_1
persona dell'assessore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Catania
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania , , Parte_1 Parte_2 [...] e (lavoratori forestali a tempo indeterminato, Parte_3 Parte_4
inquadrati a norma dell'art. 49 del CCNL nel 5° livello specializzato super con parametro 123 e adibiti allo svolgimento di mansioni di addetto al Centro Operativo
Provinciale sala radio) chiedevano la condanna degli Assessorati e dell
[...]
alla corresponsione del salario integrativo Controparte_3
pari all'incremento del 1,7 % mensile a partire dall'1 marzo 2000 (art. 11 del CIRL
2001); della maggiorazione pari al 20% e del salario integrativo mensile (1,7%) relativamente alla 13a e alla 14a mensilità (art. 9 CIRL 2001) dalla data di assunzione come OTI;
delle maggiorazioni per il lavoro festivo e notturno (art. 50 CCNL) espletato dalla data di assunzione come OTI;
del compenso integrale per il lavoro prestato nei giorni festivi in misura pari a una ulteriore giornata lavorativa (art. 11 del
CCNL) dalla data di assunzione come OTI;
del compenso spettante per ogni festività lavorata, nonché del risarcimento del danno per il riposo compensativo non goduto.
Si costituiva l' eccependo il proprio Controparte_3
difetto di legittimazione passiva relativamente alle domande riguardanti l'anno 2014,
[. allorquando i lavoratori erano alle dipendenze dell Controparte_2
e contestando nel merito la Controparte_2
fondatezza delle domande.
Il tribunale, con sentenza n. 1718/2021 del 7 aprile 2021, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell' , in quanto Controparte_3
semplice articolazione periferica dell e rigettava il Controparte_1
ricorso. Qualificati i rapporti dedotti in giudizio quali rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il primo giudice – in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione – riteneva che, in assenza di una fonte regionale di adeguamento contrattuale, nessun vincolo poteva riconoscersi come automaticamente derivante dalla fonte collettiva nazionale: nello specifico, fino alla delibera della giunta regionale n. 195/2008, con cui era stata data attuazione al recepimento della parte economica del CCNL di settore, non era intervenuto alcun atto regionale, normativo o di fonte contrattuale integrativa, che avesse impegnato l'Amministrazione al pagamento percentuale degli emolumenti in questione nella misura calcolata in base alla contrattazione collettiva nazionale. Né valeva invocare l'art. 36 della Costituzione, in assenza di allegazione e prova concreta sulla violazione di tali parametri minimi nel trattamento economico riconosciuto al personale de quo.
Impugnavano tale pronuncia i soccombenti, con ricorso del 6.10.2021. Si costituivano le amministrazioni resistendo al gravame.
La causa, espletata ctu contabile, è stata decisa all'esito dell'udienza del 28 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'erronea qualificazione della domanda da parte del tribunale, atteso che in primo grado è stata lamentata proprio la violazione delle disposizioni del contratto integrativo regionale di lavoro del 27 aprile 2001, che ha dato attuazione al recepimento della parte economica del CCNL 1998/2001 da parte della Giunta regionale siciliana.
Richiamano, pertanto, e ripropongono le domande già contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
2. Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. sollevata dagli assessorati appellati.
Invero, la norma su indicata richiede che l'appello contenga, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. civ. sez. III n. 9378/2024). Nel caso in esame tali requisiti sono stati assolti, atteso che gli appellanti hanno criticato in maniera chiara la valutazione da parte del primo giudice degli elementi di diritto rilevanti nella fattispecie in esame.
3. Il motivo di appello, ossia la censura alla sentenza, è fondato. Tutte le rivendicazioni retributive degli appellanti si fondano sulle previsioni del CIRL 2001 che pacificamente (lo si riconosce anche nella memoria difensiva in primo grado) disciplina i rapporti in esame.
4. Ciò posto, si può esaminare la fondatezza o meno delle singole rivendicazioni retributive.
4.1 Quanto al salario integrativo regionale di cui all'art. 11 del CIRL (che tra gli elementi costitutivi della retribuzione per gli operai a tempo indeterminato contempla il “salario integrativo che, in considerazione del tasso di inflazione annuo, viene individuato, a far data dal 1 marzo 2000, nella misura dell'1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato”), di cui le amministrazioni resistenti eccepiscono il pagamento, è stato dato mandato al ctu al fine di verificare, sulla base delle buste paga in atti (la cui produzione è stata integrata per ordine del collegio), se effettivamente l'emolumento, la cui spettanza è incontestata, è stato corrisposto, calcolando, in mancanza, quanto dovuto. Il ctu ha accertato che dal mese di gennaio
2006 in poi gli appellanti hanno percepito il salario integrativo regionale, sebbene di esso non sempre sia stata esposta distinta evidenza nei fogli paga, risultando il relativo ammontare conglobato nel minimo di paga base.
Per il periodo precedente, l'eccezione di pagamento non trova riscontro nelle buste paga e, pertanto, il consulente ha calcolato le somme dovute a ciascuno dei ricorrenti: euro 800,29 a , euro 843,32 a , Parte_3 Parte_2
euro 402,93 a , euro 761,53 a . Parte_1 Parte_4
4.2 Gli appellanti poi rivendicano il riconoscimento delle maggiorazioni percentuali relative al lavoro festivo e notturno, avendo prestato servizio in turni periodici comprendenti la notte e i giorni festivi;
richiamano la disciplina dell'art. 50 del ccnl.
Il contratto integrativo regionale prevede all'art. 1 che i rapporti di lavoro instaurati dalla con gli operai addetti ai lavori di sistemazione Controparte_1
idraulico - forestale ed idraulico - agraria sono disciplinati dal CCNL 1998/2001 e dal medesimo contratto integrativo regionale, il quale all'art. 9 per gli operai addetti all'avvistamento di incendi, allo spegnimento incendi, alla giuda delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento e per gli operai addetti ai centri operativi prevede una indennità omnicomprensiva di quanto previsto dagli articoli 50 e 57 del C.C.N.L., calcolata sul minimo nazionale conglobato, più il salario integrativo regionale per tutte le ore di lavoro ordinario svolte, pari al 20%. A fronte di tale previsione deve escludersi che per il lavoro notturno e festivo spettino le maggiorazioni previste dall'art. 50 del CCNL.
4.3 Ulteriore domanda riguarda la 13° e la 14° mensilità che, secondo gli appellanti, non sono state liquidate correttamente per non essere stato ricompreso il salario integrativo dell'1,7% e l'indennità professionale del 20%.
Orbene le parti sono d'accordo nel ritenere che tali voci concorrono a determinare la retribuzione mensile e vanno, pertanto, computate nel calcolo della
13° e della 14°. Dalle buste paga in atti relative alle mensilità aggiuntive emerge che la retribuzione è stata calcolata comprendendo il salario integrativo regionale dell'1,7% e alla mensilità è stata sommata l'indennità professionale (del 20%) moltiplicata per 12. Dunque, le mensilità in esame sono state liquidate e corrisposte dalle amministrazioni regionali comprendendo le voci rivendicate dagli appellanti.
4.4 Con l'ultima domanda gli appellanti lamentano la mancata corresponsione del trattamento previsto per il lavoro festivo, per il quale assumono di avere diritto ad una seconda retribuzione (ex art. 11 del CCNL) con la maggiorazione prevista dall'art. 50 del CCNL. In subordine, qualora dovesse ritenersi che le maggiorazioni di cui al suddetto art. 50 siano ricomprese nell'indennità di mansione di cui all'art. 9 del
CIRL, richiedono il pagamento, in ogni caso, di una ulteriore retribuzione;
chiedono, altresì, il risarcimento del danno per il mancato riposo compensativo spettante in caso di prestazione di lavoro in giorno festivo.
La domanda va, in parte, accolta.
L'art. 11 del CCNL 1998 – 2001 individua le festività e statuisce che nel caso di lavoro prestato in giorni festivi al dipendente spetta oltre alla retribuzione ordinaria, una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorate della percentuale per lavoro festivo, quella prevista dall'art. 50. Orbene, l'art. 6 del CIRL per i lavoratori del contingente antincendio statuisce che l'orario sarà distribuito in sei giorni con turni che prevedono la presenza al lavoro di alcune squadre anche la domenica e i giorni festivi. Il successivo art. 9 attribuisce agli operai antincendio un'indennità onnicomprensiva di quanto previsto dagli artt. 50
e 57 del CCNL 1998-2001, pari al 20% del minimo nazionale conglobato più il salario integrativo regionale per tutte le ore di lavoro ordinario svolte. L'indennità in esame, quindi, compresa la maggiorazione per il lavoro festivo prevista dall'art. 50, ma non anche l'ulteriore retribuzione ordinaria nel caso di lavoro prestato nelle festività previste dall'art. 11.
Ora, appare evidente che l'art. 11 prevede il trattamento spettante non per il lavoro prestato la domenica, ma per il lavoro prestato nelle festività dallo stesso elencate. Ciò si evince sia dal richiamo alla l. n. 260 del 1949 e alla l. n. 90 del 1954 che riguardano, per l'appunto, i giorni festivi diversi dalla domenica, sia dalla chiara dizione del trattamento spettante ai lavoratori a tempo indeterminato che prestino attività lavorativa “nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica”.
Guardando il prospetto dei giorni festivi lavorati di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado emerge che la domanda dei ricorrenti riguarda sia il lavoro prestato nei giorni festivi di cui all'art. 11, sia le domeniche. E tuttavia per il lavoro prestato la domenica spetterebbe solo la maggiorazione di cui all'art. 50 del CCNL che, come sopra evidenziato, viene ricompresa nell'indennità di cui all'art. 9 del
CIRL. Invece, l'ulteriore retribuzione ordinaria riguarda solo il lavoro prestato nelle festività nazionali elencate nell'art. 11 che, nei prospetti allegati al ricorso vengono indicati come SuperF (come si riscontra dal confronto con i fogli presenza, allegato 4 al ricorso in appello). La prestazione di attività lavorativa in tali giornate non è contestata dalle amministrazioni appellate.
Così ridotta la domanda da accogliere, vanno apportati dei correttivi ai calcoli del ctu, il quale, in adempimento al mandato, ha ricompreso nei conteggi tutti i giorni festivi (comprese le domeniche) indicate dai singoli ricorrenti. Limitando di contro il calcolo alle festività nazionali e moltiplicando il loro numero per la retribuzione giornaliera indicata nella relazione del ctu, risultano le seguenti somme:
: Parte_3
anno 2007 festivi 1, euro 42,09
anno 2008 festivi 7, euro 300,64
anno 2009 festivi 7, euro 347,62
anno 2010 festivi 6, euro 297,96
anno 2011 festivi 7, euro 366,34
anno 2012 festivi 8, euro 422,24
anno 2013 festivi 10, euro 527,80
anno 2014 festivi 3, euro 158,34.
: Parte_1
anno 2007 festivi 1, euro 42,09
anno 2008 festivi 5, euro 222,47
anno 2009 festivi 5, euro 251,42
anno 2010 festivi 3, euro 158,34
anno 2011 festivi 6, euro 316,68
anno 2012 festivi 4, euro 211,12
anno 2013 festivi 4, euro 211,12
anno 2014 festivi 1, euro 52,78
Parte_2
Anno 2008 festivi 2, euro 84,18
Anno 2009 festivi 4, euro 208,00
Anno 2010 festivi 5, euro 248,30
Anno 2011 festivi 7, euro 353,86
Anno 2012 festivi 7, euro 369,46
Anno 2013 festivi 4, euro 211,12
Parte_4 Anno 2008 festivi 2, euro 96,20
Anno 2009 festivi 5, euro 254,54
Anno 2010 festivi 3, euro 158,34
Anno 2011 festivi 4, euro 211,12
Anno 2012, festivi 7, euro 369,46
Anno 2013 festivi 6, euro 316,68
Dalle buste paga si desume, infine, il godimento dei riposi compensativi.
5. E', infine, pacifico tra le parti che, in virtù, della normativa richiamata nella memoria difensiva gli appellanti nell'anno 2014 hanno prestato servizio alle dipendenze dell' CP_1 Controparte_2
.
[...]
6. Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, l'
[...]
deve essere condannato al Controparte_4
pagamento in favore di della somma di euro 3.104,98, in Parte_3
favore di della somma di euro 1.816,17, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 2.318,24, in favore di della somma Pt_2 Parte_4
di euro 2.167,87, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei diritti al soddisfo. L
[...]
della va condannato a Controparte_2 Controparte_1
pagare la somma di euro 158,34 in favore di e di euro 52,78 Parte_3
in favore di , oltre la maggior somma tra interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
7. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, applicando la riduzione e gli aumenti previsti dall'art. 4 commi 2 e 4 del DM. Se ne dispone la distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
A carico degli appellati soccombenti vanno altresì poste le spese di ctu, liquidate separatamente.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna l
[...]
al pagamento in favore di Controparte_4
della somma di euro 3.104,98, in favore di Parte_3 Parte_1
della somma di euro 1.816,17, in favore di della somma di euro Parte_2
2.318,24, in favore di della somma di euro 2.167,87, oltre la Parte_4
maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei diritti al soddisfo;
condanna l Controparte_5
al pagamento della somma di euro
[...]
158,34 in favore di e della somma di euro 52,78 in favore di Parte_3
, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_1
dalla maturazione al soddisfo;
condanna gli assessorati in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.995,00, quanto al giudizio di primo grado ed in euro 2.128,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone a carico degli assessorati in solido le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 28 novembre 2024.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi