Versione
29 agosto 2014
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1 gennaio 2022
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Art. 12.
Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attivita' di cooperazione
1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, ((con cadenza triennale)) , previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 15, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.
2. Il documento di cui al comma 1 ((...)) indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorita' delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui ambito dovra' essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresi' gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.
3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 15, acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16 della presente legge.
4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attivita' di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). La relazione da' conto dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonche' della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalita' con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione indica in maniera dettagliata i progetti finanziati e il loro esito nonche' quelli in corso di svolgimento, i criteri di efficacia, economicita', coerenza e unitarieta' adottati e le imprese e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella relazione sono altresi' indicate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attivita' di cooperazione e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attivita', ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 . La relazione, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 15 della presente legge, e' trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata ((entro il 31 ottobre di ogni anno)) .
5. Al fine della programmazione degli impegni internazionali a livello bilaterale e multilaterale, le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1.
Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attivita' di cooperazione
1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, ((con cadenza triennale)) , previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 15, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.
2. Il documento di cui al comma 1 ((...)) indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorita' delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui ambito dovra' essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresi' gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.
3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 15, acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16 della presente legge.
4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attivita' di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). La relazione da' conto dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonche' della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalita' con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione indica in maniera dettagliata i progetti finanziati e il loro esito nonche' quelli in corso di svolgimento, i criteri di efficacia, economicita', coerenza e unitarieta' adottati e le imprese e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella relazione sono altresi' indicate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attivita' di cooperazione e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attivita', ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 . La relazione, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 15 della presente legge, e' trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata ((entro il 31 ottobre di ogni anno)) .
5. Al fine della programmazione degli impegni internazionali a livello bilaterale e multilaterale, le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1.
Commentario • 1
- 1. Conferenza unificata in programma domaniGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 16 aprile 2025 · 1
La Conferenza unificata, presieduta dal Ministro Affari regionali sen. Calderoli, è convocata, in seduta ordinaria, per giovedì 17 aprile 2025, alle ore 13.00 con il seguente ordine del giorno: Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 22 giugno 2016, n. 122, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, relativo al riparto, per l'annualità 2024, delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2023, n. 33, …
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Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 28/10/2019, n. 12349Provvedimento: […] che, del resto, il fatto – pure ricordato dalla ricorrente – per cui il Ministro è chiamato a presentare una relazione annuale al Parlamento sull'andamento del progetto di cooperazione e sulla relativa attività di rendiconto, ai sensi di quanto previsto sia dall'art. 1, comma 3, della legge n. 180 del 1992, sia dall'art. 12, comma 4, della legge n. 125 del 2014, è sintomatico dell'esistenza di un'attività valutativa preordinata alla formulazione della relazione ministeriale e della conseguente natura pubblica, semmai, solo degli atti a tal fine elaborati dal Ministero (ma non anche dell'eventuale rendiconto predisposto dall'organizzazione beneficiaria dei finanziamenti, il quale viene rielaborato dalla relazione ministeriale);Leggi di più...
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