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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. SA SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione S E N T E N Z A effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 1205/2024 V.G. promossa congiuntamente matrimonio”. dai coniugi nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Cuorgnè (TO)
Piazza della Resistenza n.5, presso lo studio dell'Avv. Mara Grisolano, che lo rappresenta per delega in atti e
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2
residente n Strambino (TO) Via Cavallaria n. 26, elettivamente domiciliato in Ivrea Via
Palestro 30, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Bertone, che lo rappresenta per procura in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della Repubblica
di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
- pronunciare in Camera di Consiglio la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
giorno 30 giugno 2007 con rito concordatario in Forno Canavese (TO), con atto trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune medesimo Anno 2007, Parte II, Serie A, n. 3, tra i Signori e dando ordine di provvedere all'annotazione dell'emananda Parte_1 Parte_2
sentenza ed a tutti gli ulteriori incombenti di legge, alle seguenti
CONDIZIONI:
Le parti danno atto che le condizioni di seguito indicate avranno valenza sin dall'atto di deposito
del ricorso:
1) le parti hanno sistemazioni abitative autonome e distinte.
2) il figlio minore SA resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà
collocazione principale ed anagrafica presso la mamma.
Salvo un diverso accordo tra le parti, le parti concordano che in ragione dei rispettivi impegni
lavorativi e non, ma anche dei desiderata e degli impegni scolastici e non del figlio, lo stesso potrà
regolarsi autonomamente nelle visite con il papà, assicurandosi alla signora un Parte_1
congruo preavviso.
Ferma detta disponibilità, le parti concordano che, in difetto di diverso accordo, il figlio trascorrerà
con il padre:
- settimanalmente una sera a settimana (indicativamente il mercoledì), per la cena
(indicativamente dalle 18:00) sino alle 21.30 con rientro presso la casa materna;
- nei fine settimana, da intendersi dal venerdì dalla 18:00 sino alla domenica sera con rientro presso
la casa materna entro le 21.30, alternativamente con ciascun genitore.
Sempre facendo salvo un diverso accordo tra le parti, SA trascorrerà poi alternativamente
con il padre e con la madre:
- durante le ferie estive 21 giorni anche non consecutivi, o un diverso periodo che andrà concordato
tra i coniugi entro il 30 maggio (al più tardi entro il 30 giugno) di ogni anno, affinché entrambi
abbiano la possibilità di restare con il figlio durante il rispettivo periodo di ferie.
- durante le festività natalizie 7 giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Natale o quello di Capodanno (dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con possibilità
di turnare i giorni del 24/12 e 25/12) e durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi
comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo.
- Ponti e festività ad anni alterni. Entrambe le parti s'impegnano, in ogni caso, a rispettare la volontà del figlio minore per quanto
attiene le modalità di visita descritte in precedenza ed a concordare, con congruo anticipo e rispetto
reciproco, eventuali variazioni ai predetti orari e giorni – anche relativamente a visite
infrasettimanali - in ragione dei reciproci impegni (lavorativi e non) e di quelli del figlio.
Entrambi i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che
riguardano SA relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto
dei relativi bisogni, delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei
genitori eserciterà la responsabilità parentale separatamente nelle questioni di ordinaria
amministrazione quando avrà il figlio con sé.
3) tenuto conto del regime di accudimento in atto e delle rispettive disponibilità economiche, in
particolare per quelle del Sig. , così come infra precisate, quest'ultimo Parte_2
corrisponderà alla NO , entro il 5 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario, Parte_1
a decorrere dal deposito del presente ricorso, un importo pari ad euro 400,00 mensili a titolo di
contributo al mantenimento ordinario del figlio. Somma rivalutabile annualmente secondo gli
indici ISTAT.
Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% le spese scolastiche, sportive e mediche non
coperte dal servizio sanitario nazionale e ogni ulteriore spesa straordinaria relativa al figlio.
Relativamente all'individuazione della straordinarietà delle spese (scolastiche, mediche e sportive)
si fa richiamo a quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato tra Tribunale di Ivrea e Ordine
Avvocati in data 24.6.2016 che i coniugi dichiarano di conoscere.
I conteggi dare/avere relativamente alle su citate spese straordinarie verranno effettuati con
cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà, a mezzo bonifico, in favore
dell'altro entro 10 giorni dalla presentazione della ricevuta con fatturazione, come d'uso, in capo
al figlio.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a
mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese
deducibili, ovvero a fornire all'altro genitore indicazioni sul proprio reddito per l'eventuale
compilazione del modello ISEE. L'assegno unico per la famiglia, per quanto ancora dovuto, verrà percepito in via esclusiva dalla
NO a far data dal mese successivo al perfezionamento della pratica presso Parte_1
l'INPS.
Le detrazioni delle spese sostenute per il figlio saranno fruite al 50% dalle parti.
4) le parti definiscono nei termini di cui sopra ogni questione patrimoniale, dichiarano di essere
autonomi ed indipendenti e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
Si prestano il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti
5) spese legali compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 21.5.2024, Parte_1
e , premettevano che: Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Forno Canavese, in data 30.6.2007
(ATTO N. 3, PARTE II - SERIE A- ANNO 2007) in regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dalla loro unione è nato nato a [...] il [...]; Persona_1
- i coniugi si sono separati in virtù di verbale di comparizione coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Ivrea in data 12.7.2016, omologato con decreto in data
20.7.2016;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione,
e la comunione materiale e spirituale dei coniugi è venuta definitivamente menoe.
All'udienza del giorno 19.12.2024, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 3.1.2025) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015
n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono comparsi personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale di
Ivrea in data 12.7.2016 nella procedura per separazione consensuale e le condizioni dalla loro separazione sono state omologate con decreto del 20.7.2016; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole e per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Tale
accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui viene garantito,
nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità” pari accesso ad entrambe le figure genitoriali) può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P-.M.: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario, tra e il 30.6.2007, in Forno Canavese Parte_1 Parte_2
(TO), con atto trascritto il 3.7.2007 nel Registro dello Stato Civile del Comune medesimo
(Atto n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2007)
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che hanno sistemazioni abitative autonome e distinte;
3) dispone che il figlio minore SA resti affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed abbia collocazione principale ed anagrafica presso la mamma;
i genitori hanno concordato che in ragione dei rispettivi impegni lavorativi e non, ma anche dei desiderata e degli impegni scolastici e non del figlio, lo stesso potrà regolarsi autonomamente nelle visite con il papà, assicurandosi alla signora un Parte_1
congruo preavviso e che in difetto di diverso accordo, il figlio trascorrerà con il padre:
- settimanalmente una sera a settimana (indicativamente il mercoledì), per la cena
(indicativamente dalle 18:00) sino alle 21.30 con rientro presso la casa materna;
- nei fine settimana, da intendersi dal venerdì dalla 18:00 sino alla domenica sera con rientro presso la casa materna entro le 21.30, alternativamente con ciascun genitore.
Sempre facendo salvo un diverso accordo tra le parti, SA trascorrerà poi alternativamente con il padre e con la madre:
- durante le ferie estive 21 giorni anche non consecutivi, o un diverso periodo che andrà
concordato tra i coniugi entro il 30 maggio ( al più tardi entro il 30 giugno) di ogni anno,
affinché entrambi abbiano la possibilità di restare con il figlio durante il rispettivo periodo di ferie.
- durante le festività natalizie 7 giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno (dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con possibilità di turnare i giorni del 24/12 e 25/12) e durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o Lunedì
dell'Angelo.
- Ponti e festività ad anni alterni.
dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si impegnano, in ogni caso, a rispettare la volontà del figlio minore per quanto attiene le modalità di visita descritte in precedenza ed a concordare, con congruo anticipo e rispetto reciproco, eventuali variazioni ai predetti orari e giorni – anche relativamente a visite infrasettimanali - in ragione dei reciproci impegni (lavorativi e non) e di quelli del figlio.
i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano SA relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei relativi bisogni, delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità parentale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
4) tenuto conto del regime di accudimento in atto e delle rispettive disponibilità
economiche, in particolare per quelle del Sig. , così come infra precisate, Parte_2
il Sig. , corrisponderà alla NO , entro il 5 di ogni Parte_2 Parte_1
mese ed a mezzo bonifico bancario, a decorrere dal deposito del ricorso, un importo pari ad euro 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio. Somma
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% le spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e ogni ulteriore spesa straordinaria relativa al figlio.
Relativamente all'individuazione della straordinarietà delle spese (scolastiche, mediche e sportive) si fa richiamo a quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato tra Tribunale di
Ivrea e Ordine Avvocati in data 24.6.2016 che i coniugi dichiarano di conoscere.
Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che i conteggi dare/avere relativamente alle su citate spese straordinarie verranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà, a mezzo bonifico, in favore dell'altro entro 10 giorni dalla presentazione della ricevuta con fatturazione, come d'uso, in capo al figlio.
Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese deducibili, ovvero a fornire all'altro genitore indicazioni sul proprio reddito per l'eventuale compilazione del modello ISEE.
Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico per la famiglia,
per quanto ancora dovuto, verrà percepito in via esclusiva dalla NO Parte_1
a far data dal mese successivo al perfezionamento della pratica presso l'INPS.
Le detrazioni delle spese sostenute per il figlio saranno fruite al 50% dalle parti.
5) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che hanno definito nei termini di cui sopra ogni questione patrimoniale, di essere autonomi ed indipendenti, di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento, e che hanno prestato il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti
6) compensa le spese legali tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 5 febbraio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro SA Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)