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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/03/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 444/2023 R.G.L., promossa
D A
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in NI (CL) V.le Mario Gori, 106, presso lo studio dell'Avv.
Concetta Di Pietro (c.f. ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_2
difende giusta procura che si allega al presente atto e che dichiara di voler ricevere comunicazioni a mezzo telefax al n. 0933 955983 e\o a mezzo PEC comunicata al proprio ordine: Email_1
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del Presidente, come tale Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande
n. 21, c.f. elettivamente domiciliato in , Via Val P.IVA_1 CP_1
d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto (n. fax
Avvocatura INPS 0934.76437), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Dolce(c.f. ), pec C.F._3
E
e Carmelo Russo (c.f. Email_2
– pec t - in C.F._4 Email_4
virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Per_1
notaio in Fiumicino, in data 23.1.2023, Racc. 7131, Rep. 37590
[...]
- resistente -
1 All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 12.3.2025, ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14/04/2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione (versate in atti - all. da 2 a 7 - emesse dall' in data 19.1.2023 e 24.1.2023, tutte notificate in data 21/03/2023), con la quali veniva CP_1 intimato il pagamento delle sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per le annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
I provvedimenti di rettifica sarebbero stati anticipati dalla notifica dei rispettivi atti di accertamento, asseritamente effettuata in data 21.8.2017.
Nei suddetti provvedimenti si indicava che in mancanza di pagamento entro il termine di tre mesi si sarebbe proceduto all' applicazione della sanzione amministrativa, determinata ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 8bis L. 689/1981, in € 10.000,00; fatta salva la possibilità, entro 60 gg., di procedere al pagamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta di € 5.000,00, pari alla metà della sanzione amministrativa determinata, oltre le spese del procedimento e che con il pagamento il procedimento sanzionatorio era estinto.
Nel dettaglio parte ricorrente ha eccepito la nullità delle opposte ordinanza ingiunzione siccome "prive del dei requisiti fondamentali, in violazione della L. n. 241 del 1990 e prive della motivazione prescritta dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990 , ha rilevato la decadenza dalla CP_ potestà sanzionatoria dell il quale non avrebbe notificato entro il termine di 90 giorni gli estremi della violazione ai sensi dell'art. 14 l.689/1981 ult.co), specificando come il dies a quo andasse individuato nel 6.2.2016, ha contestato di avere mai ricevuto la notifica degli atti di accertamento, ha dedotto l'intervenuta prescrizione delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Concludeva chiedendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati ovvero la declaratoria di non debenza delle sanzioni amministrative ingiunte.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l evidenziando, nel merito, CP_1
l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Assegnato termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
2 In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per come previsto dall'art. 6 comma 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato innanzi all'intestato Tribunale in data 14/04/2023 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza - ingiunzione avvenuta in data 21/03/2023.
Sempre in via preliminare, si rileva che l ha prodotto provvedimento di rettifica CP_1 dell'importo della sanzione amministrativa irrogata (all.1-6) e le notifica degli atti di accertamento (all. 7-12)-
Tanto rilevato preliminarmente, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni qui di seguito esposte.
Oggetto di opposizione sono le ordinanze ingiunzione emesse dall' con cui è stato CP_1 intimato al ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti per le annualità da 2010 fino a 2015.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. 15 gennaio
2016, n. 8, recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67", entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figurano quelle di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016.
In particolare, l'articolo 2 del D.L. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638 del 1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della L. 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 Euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 Euro a 50.000 Euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del D.Lgs. n.
8 del 2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a Euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 1.032 (fattispecie di reato);
3 - l'omesso versamento per un importo fino a Euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad Euro 10.000 annui.
Tanto premesso, con l'ordinanza ingiunzione opposta l ha intimato il pagamento CP_1 della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad Euro 10.000,00, fattispecie integrante illecito amministrativo per come sopra rilevato.
Invero, trattandosi di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 8 del 2016, viene in rilievo la disciplina intertemporale dettata dall'art. 8.
In particolare, il D.Lgs. n. 8 del 2016, all'art. 8, regola il regime intertemporale della nuova disciplina prevedendo l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo.
La norma dispone che la retroattività operi sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
I successivi commi 2 e 3 del medesimo art. 8 disciplinano, con riguardo ai reati depenalizzati, rispettivamente le fattispecie per le quali i procedimenti penali siano stati definiti, prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili e le modalità di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente al 6 febbraio 2016 e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l'art. 9 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa. La norma, infatti, stabilisce al comma 1 che “l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del (…) decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”.
I successivi commi 4 e 5 regolano i conseguenti adempimenti dell'autorità amministrativa che, entro 90 giorni dalla ricezione degli atti relativi ai procedimenti penali, deve notificare gli estremi della violazione agli interessati. Per i residenti all'estero tale termine
è di 370 giorni.
Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento.
4 Il legislatore al riguardo ha peraltro precisato che, in quanto compatibili, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
Tanto premesso, nel caso di specie l'opponente lamenta per un verso la irregolarità della ordinanza-ingiunzione, lamentando che l'irrogazione della sanzione amministrativa non sarebbe stata preceduta dalla notificazione di alcun atto di accertamento da parte dell'Ente e per altro verso contesta il diritto di procedere alla riscossione delle somme, sia per il decorso del termine di 90 giorni, con violazione del disposto di cui all'art. 14 l. 689/1981 che per la sopravvenuta prescrizione del diritto di credito.
Assorbente è la censura relativa alla decadenza dalla potestà sanzionatoria dell' ai CP_1 sensi dell'art. 14 l. 689/1981.
Sul punto, tra le varie difese formulate, l sostiene l'inapplicabilità dell'art. 14 L. CP_1
689/1981, a causa della specialità della disciplina contenuta nel d. lgs. 8/2016 (artt. 8 e 9), ai sensi del quale le disposizioni della L. 689/1981 si osservano soltanto “in quanto applicabili”.
Pertanto, secondo l'Ente resistente, il termine ex art. 14 cit., è applicabile soltanto in relazione ad illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore della riforma, mentre agli illeciti già commessi sono applicabili, in quanto speciali, gli artt. 8 e 9 d. lgs. 8/2016, che non prevedono alcun termine di decadenza.
Osserva inoltre l' che, in ogni caso, laddove ritenuto applicabile il termine di CP_1
90 giorni ex art. 14 L. 689/1981, esso non è decorso in applicazione della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui per la decorrenza del termine non è sufficiente la generica percezione del fatto illecito in conseguenza della depenalizzazione, ma occorre il completamento di tutte le indagini necessarie per raggiungere l'effettiva e completa conoscenza di tutti gli elementi dell'illecito anche al fine di pervenire ad una congrua determinazione della sanzione.
L'eccezione è infondata.
Va sul punto richiamato l'orientamento di altra giurisprudenza di merito che si è già pronunciata sulla questione di diritto dell'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 in caso di illeciti depenalizzati, nei seguenti termini (in particolare cfr. CdA Torino sez. lav., 15/01/2024, n.12):
“Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 prevede che ""Nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, 6 in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n.689"" (fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14).
Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che anche nel caso di specie possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per
l'inosservanza dei termini di contestazione.
Infatti, fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli
5 atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art.
6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art. 14 L. 689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo.
L'art. 9 del D.Lgs. 8/2016, titolato ""Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa"" prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato penale, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la 'ritrasmissione' in sede amministrativa, come si è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli 'estremi della violazione' da effettuarsi nei confronti del trasgressore”.
Ora nel caso di specie non vi è notizia che tale complesso iter sia stato seguito, né
l , onerato in tal senso, ha allegato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi CP_1 in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa (nel caso di cui al presente giudizio,
è pacifico che non vi è stata alcuna trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria all ). CP_1
In sostanza, in assenza di qualsiasi notizia in ordine ai citati passaggi, ed in particolare del momento in cui eventualmente gli atti trasmessi dalla sede penale siano stati ricevuti dall'autorità amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D.Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art. 6), dell'art. 14
L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista.
L'unico 'adattamento' reso necessario dalla particolarità delle fattispecie esaminate attiene all'individuazione della decorrenza dei termini: nella vicenda in esame i mancati versamenti che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione risalgono al periodo 2010-2015, il termine per la notificazione della violazione al trasgressore non può decorrere da una data collocata in tale periodo, dal momento che all'epoca la fattispecie costituiva reato e non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza individuabile è il momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016,
(ossia il 6.2.2016) quando, con la depenalizzazione, l' è stato posto nella condizione di CP_1 avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa”.
Milita in tal senso un ulteriore argomento interpretativo, tratto dal'art. 23 2° comma DL
47/2023 il quale ha stabilito che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.
463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio
2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all' articolo 14 della legge
6 24 novembre 1981, n. 689 , entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”, così definitivamente chiarendo che per le violazioni riferite a periodi anteriori al 1°.
1.2023 si applica l'art. 14 L. 689/1981.
Esaminando il merito della vicenda in esame alla luce delle considerazioni che precedono, si osserva che l'effetto estintivo si è prodotto, posto che, come rilevato da parte ricorrente, la prima contestazione da parte dell' nei confronti dell'appellato risulta CP_1 notificata il 21.08.2017, ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dal 6.2.2016.
Per completezza di motivazione si osserva che lo stesso Istituto nella circolare n. 32 del
25.2.22- ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 14 l. 689/81 prevedendo l'adozione dei provvedimenti di archiviazione per i casi di omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'art. 14 della legge
689/81.
Quanto al dies a quo, si deve rilevare che l'Istituto nulla ha dedotto circa l'effettiva (ed eventualmente successiva) conoscenza dell'illecito commesso;
è evidente, allora, che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 non sia stato rispettato, poiché l'atto di accertamento è CP_ stato notificato solo il 21.8.2017 (vds. All. memoria costituzione e documentazione allegata).
Ai rilievi che precedono consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e istanza;
in accoglimento del ricorso dichiara non dovute le sanzioni amministrative irrogate dall conseguentemente alla CP_1 violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/83, con L. 638/83, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. 8/16.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.700,00 oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Caltanissetta il 18/03/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 444/2023 R.G.L., promossa
D A
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato in NI (CL) V.le Mario Gori, 106, presso lo studio dell'Avv.
Concetta Di Pietro (c.f. ) che lo rappresenta e CodiceFiscale_2
difende giusta procura che si allega al presente atto e che dichiara di voler ricevere comunicazioni a mezzo telefax al n. 0933 955983 e\o a mezzo PEC comunicata al proprio ordine: Email_1
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del Presidente, come tale Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande
n. 21, c.f. elettivamente domiciliato in , Via Val P.IVA_1 CP_1
d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto (n. fax
Avvocatura INPS 0934.76437), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Dolce(c.f. ), pec C.F._3
E
e Carmelo Russo (c.f. Email_2
– pec t - in C.F._4 Email_4
virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Per_1
notaio in Fiumicino, in data 23.1.2023, Racc. 7131, Rep. 37590
[...]
- resistente -
1 All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 12.3.2025, ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14/04/2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione (versate in atti - all. da 2 a 7 - emesse dall' in data 19.1.2023 e 24.1.2023, tutte notificate in data 21/03/2023), con la quali veniva CP_1 intimato il pagamento delle sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per le annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
I provvedimenti di rettifica sarebbero stati anticipati dalla notifica dei rispettivi atti di accertamento, asseritamente effettuata in data 21.8.2017.
Nei suddetti provvedimenti si indicava che in mancanza di pagamento entro il termine di tre mesi si sarebbe proceduto all' applicazione della sanzione amministrativa, determinata ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 8bis L. 689/1981, in € 10.000,00; fatta salva la possibilità, entro 60 gg., di procedere al pagamento della sanzione amministrativa nella misura ridotta di € 5.000,00, pari alla metà della sanzione amministrativa determinata, oltre le spese del procedimento e che con il pagamento il procedimento sanzionatorio era estinto.
Nel dettaglio parte ricorrente ha eccepito la nullità delle opposte ordinanza ingiunzione siccome "prive del dei requisiti fondamentali, in violazione della L. n. 241 del 1990 e prive della motivazione prescritta dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990 , ha rilevato la decadenza dalla CP_ potestà sanzionatoria dell il quale non avrebbe notificato entro il termine di 90 giorni gli estremi della violazione ai sensi dell'art. 14 l.689/1981 ult.co), specificando come il dies a quo andasse individuato nel 6.2.2016, ha contestato di avere mai ricevuto la notifica degli atti di accertamento, ha dedotto l'intervenuta prescrizione delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Concludeva chiedendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati ovvero la declaratoria di non debenza delle sanzioni amministrative ingiunte.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l evidenziando, nel merito, CP_1
l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Assegnato termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
2 In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per come previsto dall'art. 6 comma 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato innanzi all'intestato Tribunale in data 14/04/2023 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza - ingiunzione avvenuta in data 21/03/2023.
Sempre in via preliminare, si rileva che l ha prodotto provvedimento di rettifica CP_1 dell'importo della sanzione amministrativa irrogata (all.1-6) e le notifica degli atti di accertamento (all. 7-12)-
Tanto rilevato preliminarmente, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni qui di seguito esposte.
Oggetto di opposizione sono le ordinanze ingiunzione emesse dall' con cui è stato CP_1 intimato al ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti per le annualità da 2010 fino a 2015.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. 15 gennaio
2016, n. 8, recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67", entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figurano quelle di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016.
In particolare, l'articolo 2 del D.L. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638 del 1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della L. 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 Euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 Euro a 50.000 Euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del D.Lgs. n.
8 del 2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a Euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 1.032 (fattispecie di reato);
3 - l'omesso versamento per un importo fino a Euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad Euro 10.000 annui.
Tanto premesso, con l'ordinanza ingiunzione opposta l ha intimato il pagamento CP_1 della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad Euro 10.000,00, fattispecie integrante illecito amministrativo per come sopra rilevato.
Invero, trattandosi di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 8 del 2016, viene in rilievo la disciplina intertemporale dettata dall'art. 8.
In particolare, il D.Lgs. n. 8 del 2016, all'art. 8, regola il regime intertemporale della nuova disciplina prevedendo l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo.
La norma dispone che la retroattività operi sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
I successivi commi 2 e 3 del medesimo art. 8 disciplinano, con riguardo ai reati depenalizzati, rispettivamente le fattispecie per le quali i procedimenti penali siano stati definiti, prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili e le modalità di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente al 6 febbraio 2016 e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l'art. 9 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa. La norma, infatti, stabilisce al comma 1 che “l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del (…) decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data”.
I successivi commi 4 e 5 regolano i conseguenti adempimenti dell'autorità amministrativa che, entro 90 giorni dalla ricezione degli atti relativi ai procedimenti penali, deve notificare gli estremi della violazione agli interessati. Per i residenti all'estero tale termine
è di 370 giorni.
Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento.
4 Il legislatore al riguardo ha peraltro precisato che, in quanto compatibili, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
Tanto premesso, nel caso di specie l'opponente lamenta per un verso la irregolarità della ordinanza-ingiunzione, lamentando che l'irrogazione della sanzione amministrativa non sarebbe stata preceduta dalla notificazione di alcun atto di accertamento da parte dell'Ente e per altro verso contesta il diritto di procedere alla riscossione delle somme, sia per il decorso del termine di 90 giorni, con violazione del disposto di cui all'art. 14 l. 689/1981 che per la sopravvenuta prescrizione del diritto di credito.
Assorbente è la censura relativa alla decadenza dalla potestà sanzionatoria dell' ai CP_1 sensi dell'art. 14 l. 689/1981.
Sul punto, tra le varie difese formulate, l sostiene l'inapplicabilità dell'art. 14 L. CP_1
689/1981, a causa della specialità della disciplina contenuta nel d. lgs. 8/2016 (artt. 8 e 9), ai sensi del quale le disposizioni della L. 689/1981 si osservano soltanto “in quanto applicabili”.
Pertanto, secondo l'Ente resistente, il termine ex art. 14 cit., è applicabile soltanto in relazione ad illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore della riforma, mentre agli illeciti già commessi sono applicabili, in quanto speciali, gli artt. 8 e 9 d. lgs. 8/2016, che non prevedono alcun termine di decadenza.
Osserva inoltre l' che, in ogni caso, laddove ritenuto applicabile il termine di CP_1
90 giorni ex art. 14 L. 689/1981, esso non è decorso in applicazione della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui per la decorrenza del termine non è sufficiente la generica percezione del fatto illecito in conseguenza della depenalizzazione, ma occorre il completamento di tutte le indagini necessarie per raggiungere l'effettiva e completa conoscenza di tutti gli elementi dell'illecito anche al fine di pervenire ad una congrua determinazione della sanzione.
L'eccezione è infondata.
Va sul punto richiamato l'orientamento di altra giurisprudenza di merito che si è già pronunciata sulla questione di diritto dell'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981 in caso di illeciti depenalizzati, nei seguenti termini (in particolare cfr. CdA Torino sez. lav., 15/01/2024, n.12):
“Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 prevede che ""Nel procedimento per
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, 6 in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n.689"" (fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14).
Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che anche nel caso di specie possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per
l'inosservanza dei termini di contestazione.
Infatti, fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli
5 atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art.
6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art. 14 L. 689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo.
L'art. 9 del D.Lgs. 8/2016, titolato ""Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa"" prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato penale, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la 'ritrasmissione' in sede amministrativa, come si è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli 'estremi della violazione' da effettuarsi nei confronti del trasgressore”.
Ora nel caso di specie non vi è notizia che tale complesso iter sia stato seguito, né
l , onerato in tal senso, ha allegato se e quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi CP_1 in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa (nel caso di cui al presente giudizio,
è pacifico che non vi è stata alcuna trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria all ). CP_1
In sostanza, in assenza di qualsiasi notizia in ordine ai citati passaggi, ed in particolare del momento in cui eventualmente gli atti trasmessi dalla sede penale siano stati ricevuti dall'autorità amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D.Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art. 6), dell'art. 14
L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista.
L'unico 'adattamento' reso necessario dalla particolarità delle fattispecie esaminate attiene all'individuazione della decorrenza dei termini: nella vicenda in esame i mancati versamenti che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione risalgono al periodo 2010-2015, il termine per la notificazione della violazione al trasgressore non può decorrere da una data collocata in tale periodo, dal momento che all'epoca la fattispecie costituiva reato e non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza individuabile è il momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016,
(ossia il 6.2.2016) quando, con la depenalizzazione, l' è stato posto nella condizione di CP_1 avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa”.
Milita in tal senso un ulteriore argomento interpretativo, tratto dal'art. 23 2° comma DL
47/2023 il quale ha stabilito che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.
463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio
2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all' articolo 14 della legge
6 24 novembre 1981, n. 689 , entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”, così definitivamente chiarendo che per le violazioni riferite a periodi anteriori al 1°.
1.2023 si applica l'art. 14 L. 689/1981.
Esaminando il merito della vicenda in esame alla luce delle considerazioni che precedono, si osserva che l'effetto estintivo si è prodotto, posto che, come rilevato da parte ricorrente, la prima contestazione da parte dell' nei confronti dell'appellato risulta CP_1 notificata il 21.08.2017, ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dal 6.2.2016.
Per completezza di motivazione si osserva che lo stesso Istituto nella circolare n. 32 del
25.2.22- ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 14 l. 689/81 prevedendo l'adozione dei provvedimenti di archiviazione per i casi di omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'art. 14 della legge
689/81.
Quanto al dies a quo, si deve rilevare che l'Istituto nulla ha dedotto circa l'effettiva (ed eventualmente successiva) conoscenza dell'illecito commesso;
è evidente, allora, che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 non sia stato rispettato, poiché l'atto di accertamento è CP_ stato notificato solo il 21.8.2017 (vds. All. memoria costituzione e documentazione allegata).
Ai rilievi che precedono consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e istanza;
in accoglimento del ricorso dichiara non dovute le sanzioni amministrative irrogate dall conseguentemente alla CP_1 violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/83, con L. 638/83, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. 8/16.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.700,00 oltre CP_1
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Caltanissetta il 18/03/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
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