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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/09/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1344/2019 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella
all'esito dell'udienza cartolare del 19/06/2025;
vista la nota scritta depositata dalla parte opponente Parte_1
contenente le seguenti conclusioni: “Interviene l'Avv. Andrea Pizza, nell'interesse del
, il quale si riporta ancora una volta al proprio atto di Parte_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, a quanto prodotto e a tutti gli atti e scritti
di causa, in particolare alla comparsa conclusionale depositata in data 27.05.2025,
insistendo, anche in questa sede, per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per
territorio del Tribunale adito in ragione delle pregresse osservazioni sulla natura
dell'obbligazione pecuniaria dedotta dal . Parte_2
Conclude chiedendo il rigetto della domanda così come proposta dal Parte_2
e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Impugna e contesta le avverse conclusioni, in quanto destituite di ogni fondamento sia
in fatto che in diritto, così come meglio specificato nelle varie eccezioni sollevate negli
scritti di causa e nelle note conclusionali.
pagina 1 di 14 Salvo ogni diritto”.
vista la nota scritta depositata dalla parte opposta Parte_2
contenente le seguenti conclusioni: “La difesa del nel riportarsi a Parte_2
tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, nella
comparsa di costituzione e risposta depositata il 25/04/2019, nelle note difensive
autorizzate depositate il 05/01/2021 ed il 19/10/2021 nonché nelle note di trattazione
scritta depositate per le udienze del 03/11/2021, del 18/04/2023 e del 14/05/2024,
nonché alla memoria conclusionale depositata il 05/06/2025 da intendersi qui
integralmente riprodotte e trascritte, si insiste perché l'Ill.mo Tribunale adito contrariis
reiectis, voglia rigettare l'opposizione proposta dal perché Parte_1
infondata in fatto e diritto e non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
n. 120/2019 dell'11/02/2019 emesso dal Tribunale di Cassino, condannando la parte
opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio e della fase
monitoria”.
DECIDE
la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.-
Cassino, 13/09/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 2 di 14 n. 1344/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1344/2019 avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 19.06.2025, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Andrea Pizza (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato C.F._1
presso lo studio del predetto difensore sito in Via XXI luglio, 133.
OPPONENTE
CONTRO pagina 3 di 14 (C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., Parte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Tomassi (C.F.: ), ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Formia (LT) in
Via Rubino A. n. 197.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per la parte opponente: “Interviene l'Avv. Andrea Pizza, nell'interesse del
[...]
, il quale si riporta ancora una volta al proprio atto di citazione in Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo, a quanto prodotto e a tutti gli atti e scritti di causa, in
particolare alla comparsa conclusionale depositata in data 27.05.2025, insistendo,
anche in questa sede, per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio
del Tribunale adito in ragione delle pregresse osservazioni sulla natura
dell'obbligazione pecuniaria dedotta dal . Parte_2
Conclude chiedendo il rigetto della domanda così come proposta dal Parte_2
e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Impugna e contesta le avverse conclusioni, in quanto destituite di ogni fondamento sia
in fatto che in diritto, così come meglio specificato nelle varie eccezioni sollevate negli
scritti di causa e nelle note conclusionali.
Salvo ogni diritto”.
Per la parte opposta: “La difesa del nel riportarsi a tutto quanto Parte_2
dedotto, prodotto e richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, nella comparsa di pagina 4 di 14 costituzione e risposta depositata il 25/04/2019, nelle note difensive autorizzate
depositate il 05/01/2021 ed il 19/10/2021 nonché nelle note di trattazione scritta
depositate per le udienze del 03/11/2021, del 18/04/2023 e del 14/05/2024, nonché alla
memoria conclusionale depositata il 05/06/2025 da intendersi qui integralmente
riprodotte e trascritte, si insiste perché l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis,
voglia rigettare l'opposizione proposta dal perché infondata Parte_1
in fatto e diritto e non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
120/2019 dell'11/02/2019 emesso dal Tribunale di Cassino, condannando la parte
opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio e della fase
monitoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato alla controparte il
[...]
conveniva il dinanzi a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale per far rigettare il decreto ingiuntivo n. 120/2019, emesso dal Tribunale di
Cassino, o di rifiutare la provvisoria esecuzione e, in via subordinata, la riduzione del credito azionato.
A sostegno della domanda la parte opponente deduceva quanto segue:
- veniva notificato, in data 26/02/2019, al (CE) il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 120/2019, emesso dal Tribunale di Cassino, in virtù del ricorso, ex art. 633
c.p.c., promosso dal , con cui veniva intimato di pagare una somma Parte_2
pagina 5 di 14 di denaro, oltre interessi, ed anche le spese professionali;
- tale ingiunzione veniva richiesta dal , a titolo di contributo Parte_2
ordinario di mobilità tra enti, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, per il dipendente
, in quanto quest'ultimo era stato trasferito dal Comune di Persona_1 [...]
poiché in esubero, al;
Pt_1 Parte_2
- si contestava l'inidoneità probatoria della documentazione e delle scritture prodotte che venivano prodotte dal , in quanto c'era l'assenza delle condizioni di Parte_2
ammissibilità della condanna ingiunzionale e l'infondatezza della pretesa di pagamento che veniva avanzata per i motivi che seguono:
• che un credito deve avere tre elementi certezza, liquidità ed esigibilità;
• che le delibere della Giunta Comunale di non potevano costituire prova Pt_2
certa del credito vantato;
- a seguito della cessazione del contributo sulla mobilità, la cristallizzazione automatica non poteva avvenire anche in presenza di una potenziale fonte di copertura;
- vi era la violazione del sinallagma contrattuale, in quanto il Parte_1
doveva pagare la retribuzione al dipendente, in assenza di una prestazione, in quanto,
quest'ultimo non veniva riportato nella pianta organica.
In virtù di tanto, chiedeva di far rigettare la domanda di controparte revocando il decreto ingiuntivo opposto o di rifiutare la provvisoria esecuzione e, in via subordinata, la riduzione del credito azionato.
pagina 6 di 14 Si costituiva il che contestava in fatto e diritto l'opposizione Parte_2
proposta chiedendone il rigetto, deducendo quanto segue:
- il sig. D' , dipendente presso il Comune di veniva Persona_1 Parte_1
trasferito, in via definitiva, presso il comune di , in data 01/03/1992, a seguito Pt_2
della procedura di mobilità esterna, con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 125 del
26/02/1992;
- a norma dell'art. 8 del D.P.C.M. 22 luglio del 1989 n. 428, il Ministero dell'Interno,
doveva provvedere all'erogazione, in favore degli Enti locali destinatari del personale trasferito per mobilità, degli oneri economici concernenti il trattamento economico del suddetto personale, operando contestualmente le corrispondenti riduzioni sui fondi destinati agli Enti di provenienza del medesimo personale, e ciò fino al collocamento a riposo del personale trasferito per mobilità esterna;
- il dipendente veniva trasferito nel Comune di e il Persona_1 Pt_2
Ministero dell'Interno provvedeva ad erogare, nei confronti di quest'ultimo, maggiori contributi ordinari per il personale in mobilità e procedeva, di conseguenza, a decurtare somme di un pari ammontare i trasferimenti ordinari del Parte_1
- a seguito delle riforme, intervenute per l'attuazione del federalismo fiscale, il Ministero
dell'Interno indirizzava sia al che al Parte_2 Parte_1
che, a partire dall'annualità 2012, non poteva più procedere all'erogazione in favore del del contributo ordinario di mobilità, e, nella medesima nota, Parte_2
pagina 7 di 14 comunicava che il contributo doveva essere versato dal Parte_1
al ; Parte_2
- il , con deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del Parte_2
04/11/2013 prendeva atto della nota del Ministero dell'Interno e, per tali ragioni,
richiedeva, nei confronti del di il trasferimento della somma a Pt_2 Parte_1
titolo di contributo per mobilità per il dipendente;
Persona_1
- il Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di , con missive Pt_2
prot. n. 29755 del 10/12/2014 e prot. n. 5589 del 11/03/2015, chiedeva, al Comune di di provvedere al trasferimento della somma annuale, dovuta a titolo di Parte_1
contributo ordinario di mobilità per il dipendente per le annualità Persona_1
2012, 2013 e 2014;
- in seguito, il Responsabile Affari Generali del con Parte_2
determinazione n. 6 del 02/02/2015, per provvedere al recupero del credito vantato nei confronti del accertava tale somma come entrata del bilancio Parte_1
dell'Ente;
- tali azioni rimanevano prive di riscontro e, per tali ragioni, si provvedeva alla messa in mora, in data 31.10.2015, al fine di ottenere il pagamento del contribuito ordinario di mobilità;
- il non aveva proceduto al pagamento della somma e, di Parte_1
conseguenza, si proponeva ricorso per decreto ingiuntivo;
pagina 8 di 14 - che, contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa, il credito vantato risultava essere certo, liquido ed esigibile, oltre che fondato su prova scritta, in quanto trova titolo nella nota del protocollo del Ministero dell'Interno del 2012.
In virtù di tanto chiedeva, in via preliminare di concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, e, nel merito, di rigettare l'opposizione perché infondata e non provata.
Ciò posto in fatto, l'opposizione va rigettata.
Per quanto concerne la richiesta, avanzata da parte opponente, riguardante l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Cassino, ad emettere il decreto ingiuntivo, in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, va respinta, per i motivi che seguono.
L'articolo 38, comma 1, c.p.c. prevede quanto segue: “L'incompetenza per materia,
quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella
comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per
territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte
ritiene competente”, da ciò si ricava che se l'incompetenza per materia, valore e territorio (derogabile o inderogabile) viene eccepita dal convenuto, essa deve essere effettuata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta immediatamente depositata.
Occorre evidenziare che il richiamo letterale alla comparsa di risposta è soltanto generico, in quanto deve essere inteso come il primo atto difensivo del convenuto.
Ciò comporta che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, nell'atto di opposizione, deve eccepire, ai fini di decadenza, l'incompetenza territoriale. pagina 9 di 14 La stessa Corte di Cassazione ha emesso, in casi passati, il seguente principio: “deve
intendersi come prima difesa utile l'atto di opposizione che, in tali procedimenti, tiene
luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria” (Cass. n. 4779/2021; Cass.
n. 3678/2024).
Nel caso di specie la questione, com'è stato indicato poc'anzi, va rigettata, in quanto,
parte opponente, non ha eccepito l'incompetenza territoriale nel “primo atto difensivo”,
ovverosia nell'atto di opposizione.
Tanto premesso in via preliminare, va nel merito osservato che il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, disciplina le procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, e dispone,
all'articolo 4 comma 2, che il personale risultato in esubero debba presentare domanda di mobilità per i posti vacanti da far pervenire alle amministrazioni di appartenenza ed alle amministrazioni presso cui intende trasferirsi, nonché alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Il comma 4, del medesimo articolo, prevede che le amministrazioni, alle quali si è fatto domanda di trasferimento, devono procedere alla formazione di apposite graduatorie ed alla assegnazione della sede.
Il D.P.C.M. n. 325/1988 va, quindi, a dare attuazione alla legge n. 554 del 29/12/1988,
sul pubblico impiego, la quale aveva posto limiti ai Comuni, per ciò che riguardava l'assunzione di personale per la copertura di posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio.
pagina 10 di 14 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989 n. 428 ha poi disciplinato il trasferimento dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico del personale sottoposto a mobilità, andando a dare attuazione all'articolo 1
comma 4 della legge 554/1988.
L'articolo 8, del D.P.C.M. 22 luglio 1989 n. 428, prevede quanto segue: “
1. Il Ministero
dell'interno, sulla base della comunicazione delle amministrazioni cedenti indicata al
precedente art. 6, comma 2, provvede ad erogare, con decorrenza dal 1› gennaio 1990,
agli enti locali presso i quali è stato destinato il personale, i maggiori contributi
ordinari dovuti, con riferimento al trattamento economico fondamentale annuo lordo
goduto dal personale interessato alla data del trasferimento, secondo le scadenze
stabilite dalla legge per il pagamento dei contributi ordinari;
per gli anni successivi
viene consolidato lo stesso importo nei contributi ordinari.
2. Il Ministero dell'interno, sulla base della predetta comunicazione provvede alla
riduzione, a partire dal 1° gennaio 1990, dei trasferimenti ordinari agli enti locali
interessati, in relazione alle unità di personale cedute, con riferimento al trattamento
economico fondamentale annuo lordo goduto al momento del trasferimento.
3. I rapporti finanziari concernenti la corresponsione del trattamento economico
spettante al personale trasferito fino al 31 dicembre 1989, sono disciplinati mediante
apposita convenzione fra gli enti interessati. Nelle more della stipula di detta
convenzione, alla corresponsione del trattamento economico provvede
l'amministrazione cedente”.
pagina 11 di 14 Il Ministero dell'Interno, quindi, nell'ambito dell'attività di trasferimento dei fondi dall'Amministrazione centrale a quelle locali, doveva provvedere a erogare, in favore degli Enti locali destinatari del personale trasferito per mobilità, degli oneri economici,
che riguardavano il trattamento economico del personale, andando, di conseguenza, ad operare le corrispondenti riduzioni sui fondi destinati agli Enti di provenienza del medesimo personale, e ciò fino al collocamento a riposo del personale che veniva trasferito.
Ciò comporta che gli oneri economici erano a carico del Comune cedente, nel caso di specie il nei confronti del Comune cessionario, cioè quello di Parte_1
. Pt_2
A seguito delle riforme, riguardanti il federalismo fiscale, il Ministero dell'Interno, con nota prot. 119734 del 14/12/2012, comunicava che a partire dal 2012 non avrebbe più
provveduto all'erogazione in favore del Comune di del contributo ordinario di Pt_2
mobilità, della somma di euro 18.793,29, dovuto per il dipendente e Persona_1
comunicava altresì, sempre nella stessa nota, che tale contributo era dovuto, a partire dall'anno 2012 e per i successivi, dal Comune di Parte_1
Occorre evidenziare che, nella nota ministeriale, si indicava che il tutto doveva essere regolarizzato mediante un accordo tra le parti, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente, per dirimere le eventuali future controversie.
Ora, pur essendo venuto meno l'intervento del Ministero dell'Interno, il
[...]
è sempre tenuto, ai sensi del D.P.C.M n. 428/1898, in qualità di Parte_1 Pt_2
pagina 12 di 14 cedente, a erogare i fondi relativi riguardanti il dipendente in mobilità, nei confronti del
, in qualità di Comune cessionario. Parte_2
L'opposizione va pertanto rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto che va pertanto ex art. 653 c.p.c. dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del risarcimento richiesto, pari a sua volta ad euro 75.173,16, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella n.
2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è
dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposto dal Parte_1
nei confronti del , così provvede:
[...] Parte_2
pagina 13 di 14 a) rigetta l'opposizione presentata dal avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 120/2019 con conferma dello stesso, emesso dal Tribunale di
Cassino;
b) letto l'art. 653 c.p.c. dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo;
c) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna il al Parte_1
rimborso in favore del delle spese di giudizio, che si Parte_2
liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.
Cassino, 13/09/2025.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
pagina 14 di 14
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Giudice dr Luigi D'Angiolella
all'esito dell'udienza cartolare del 19/06/2025;
vista la nota scritta depositata dalla parte opponente Parte_1
contenente le seguenti conclusioni: “Interviene l'Avv. Andrea Pizza, nell'interesse del
, il quale si riporta ancora una volta al proprio atto di Parte_1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, a quanto prodotto e a tutti gli atti e scritti
di causa, in particolare alla comparsa conclusionale depositata in data 27.05.2025,
insistendo, anche in questa sede, per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per
territorio del Tribunale adito in ragione delle pregresse osservazioni sulla natura
dell'obbligazione pecuniaria dedotta dal . Parte_2
Conclude chiedendo il rigetto della domanda così come proposta dal Parte_2
e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Impugna e contesta le avverse conclusioni, in quanto destituite di ogni fondamento sia
in fatto che in diritto, così come meglio specificato nelle varie eccezioni sollevate negli
scritti di causa e nelle note conclusionali.
pagina 1 di 14 Salvo ogni diritto”.
vista la nota scritta depositata dalla parte opposta Parte_2
contenente le seguenti conclusioni: “La difesa del nel riportarsi a Parte_2
tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, nella
comparsa di costituzione e risposta depositata il 25/04/2019, nelle note difensive
autorizzate depositate il 05/01/2021 ed il 19/10/2021 nonché nelle note di trattazione
scritta depositate per le udienze del 03/11/2021, del 18/04/2023 e del 14/05/2024,
nonché alla memoria conclusionale depositata il 05/06/2025 da intendersi qui
integralmente riprodotte e trascritte, si insiste perché l'Ill.mo Tribunale adito contrariis
reiectis, voglia rigettare l'opposizione proposta dal perché Parte_1
infondata in fatto e diritto e non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
n. 120/2019 dell'11/02/2019 emesso dal Tribunale di Cassino, condannando la parte
opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio e della fase
monitoria”.
DECIDE
la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.-
Cassino, 13/09/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 2 di 14 n. 1344/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1344/2019 avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 19.06.2025, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Andrea Pizza (C.F.: ), ed elettivamente domiciliato C.F._1
presso lo studio del predetto difensore sito in Via XXI luglio, 133.
OPPONENTE
CONTRO pagina 3 di 14 (C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., Parte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Tomassi (C.F.: ), ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Formia (LT) in
Via Rubino A. n. 197.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per la parte opponente: “Interviene l'Avv. Andrea Pizza, nell'interesse del
[...]
, il quale si riporta ancora una volta al proprio atto di citazione in Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo, a quanto prodotto e a tutti gli atti e scritti di causa, in
particolare alla comparsa conclusionale depositata in data 27.05.2025, insistendo,
anche in questa sede, per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per territorio
del Tribunale adito in ragione delle pregresse osservazioni sulla natura
dell'obbligazione pecuniaria dedotta dal . Parte_2
Conclude chiedendo il rigetto della domanda così come proposta dal Parte_2
e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Impugna e contesta le avverse conclusioni, in quanto destituite di ogni fondamento sia
in fatto che in diritto, così come meglio specificato nelle varie eccezioni sollevate negli
scritti di causa e nelle note conclusionali.
Salvo ogni diritto”.
Per la parte opposta: “La difesa del nel riportarsi a tutto quanto Parte_2
dedotto, prodotto e richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, nella comparsa di pagina 4 di 14 costituzione e risposta depositata il 25/04/2019, nelle note difensive autorizzate
depositate il 05/01/2021 ed il 19/10/2021 nonché nelle note di trattazione scritta
depositate per le udienze del 03/11/2021, del 18/04/2023 e del 14/05/2024, nonché alla
memoria conclusionale depositata il 05/06/2025 da intendersi qui integralmente
riprodotte e trascritte, si insiste perché l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis,
voglia rigettare l'opposizione proposta dal perché infondata Parte_1
in fatto e diritto e non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
120/2019 dell'11/02/2019 emesso dal Tribunale di Cassino, condannando la parte
opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio e della fase
monitoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato alla controparte il
[...]
conveniva il dinanzi a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale per far rigettare il decreto ingiuntivo n. 120/2019, emesso dal Tribunale di
Cassino, o di rifiutare la provvisoria esecuzione e, in via subordinata, la riduzione del credito azionato.
A sostegno della domanda la parte opponente deduceva quanto segue:
- veniva notificato, in data 26/02/2019, al (CE) il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 120/2019, emesso dal Tribunale di Cassino, in virtù del ricorso, ex art. 633
c.p.c., promosso dal , con cui veniva intimato di pagare una somma Parte_2
pagina 5 di 14 di denaro, oltre interessi, ed anche le spese professionali;
- tale ingiunzione veniva richiesta dal , a titolo di contributo Parte_2
ordinario di mobilità tra enti, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, per il dipendente
, in quanto quest'ultimo era stato trasferito dal Comune di Persona_1 [...]
poiché in esubero, al;
Pt_1 Parte_2
- si contestava l'inidoneità probatoria della documentazione e delle scritture prodotte che venivano prodotte dal , in quanto c'era l'assenza delle condizioni di Parte_2
ammissibilità della condanna ingiunzionale e l'infondatezza della pretesa di pagamento che veniva avanzata per i motivi che seguono:
• che un credito deve avere tre elementi certezza, liquidità ed esigibilità;
• che le delibere della Giunta Comunale di non potevano costituire prova Pt_2
certa del credito vantato;
- a seguito della cessazione del contributo sulla mobilità, la cristallizzazione automatica non poteva avvenire anche in presenza di una potenziale fonte di copertura;
- vi era la violazione del sinallagma contrattuale, in quanto il Parte_1
doveva pagare la retribuzione al dipendente, in assenza di una prestazione, in quanto,
quest'ultimo non veniva riportato nella pianta organica.
In virtù di tanto, chiedeva di far rigettare la domanda di controparte revocando il decreto ingiuntivo opposto o di rifiutare la provvisoria esecuzione e, in via subordinata, la riduzione del credito azionato.
pagina 6 di 14 Si costituiva il che contestava in fatto e diritto l'opposizione Parte_2
proposta chiedendone il rigetto, deducendo quanto segue:
- il sig. D' , dipendente presso il Comune di veniva Persona_1 Parte_1
trasferito, in via definitiva, presso il comune di , in data 01/03/1992, a seguito Pt_2
della procedura di mobilità esterna, con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 125 del
26/02/1992;
- a norma dell'art. 8 del D.P.C.M. 22 luglio del 1989 n. 428, il Ministero dell'Interno,
doveva provvedere all'erogazione, in favore degli Enti locali destinatari del personale trasferito per mobilità, degli oneri economici concernenti il trattamento economico del suddetto personale, operando contestualmente le corrispondenti riduzioni sui fondi destinati agli Enti di provenienza del medesimo personale, e ciò fino al collocamento a riposo del personale trasferito per mobilità esterna;
- il dipendente veniva trasferito nel Comune di e il Persona_1 Pt_2
Ministero dell'Interno provvedeva ad erogare, nei confronti di quest'ultimo, maggiori contributi ordinari per il personale in mobilità e procedeva, di conseguenza, a decurtare somme di un pari ammontare i trasferimenti ordinari del Parte_1
- a seguito delle riforme, intervenute per l'attuazione del federalismo fiscale, il Ministero
dell'Interno indirizzava sia al che al Parte_2 Parte_1
che, a partire dall'annualità 2012, non poteva più procedere all'erogazione in favore del del contributo ordinario di mobilità, e, nella medesima nota, Parte_2
pagina 7 di 14 comunicava che il contributo doveva essere versato dal Parte_1
al ; Parte_2
- il , con deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del Parte_2
04/11/2013 prendeva atto della nota del Ministero dell'Interno e, per tali ragioni,
richiedeva, nei confronti del di il trasferimento della somma a Pt_2 Parte_1
titolo di contributo per mobilità per il dipendente;
Persona_1
- il Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di , con missive Pt_2
prot. n. 29755 del 10/12/2014 e prot. n. 5589 del 11/03/2015, chiedeva, al Comune di di provvedere al trasferimento della somma annuale, dovuta a titolo di Parte_1
contributo ordinario di mobilità per il dipendente per le annualità Persona_1
2012, 2013 e 2014;
- in seguito, il Responsabile Affari Generali del con Parte_2
determinazione n. 6 del 02/02/2015, per provvedere al recupero del credito vantato nei confronti del accertava tale somma come entrata del bilancio Parte_1
dell'Ente;
- tali azioni rimanevano prive di riscontro e, per tali ragioni, si provvedeva alla messa in mora, in data 31.10.2015, al fine di ottenere il pagamento del contribuito ordinario di mobilità;
- il non aveva proceduto al pagamento della somma e, di Parte_1
conseguenza, si proponeva ricorso per decreto ingiuntivo;
pagina 8 di 14 - che, contrariamente a quanto sostenuto da parte avversa, il credito vantato risultava essere certo, liquido ed esigibile, oltre che fondato su prova scritta, in quanto trova titolo nella nota del protocollo del Ministero dell'Interno del 2012.
In virtù di tanto chiedeva, in via preliminare di concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, e, nel merito, di rigettare l'opposizione perché infondata e non provata.
Ciò posto in fatto, l'opposizione va rigettata.
Per quanto concerne la richiesta, avanzata da parte opponente, riguardante l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Cassino, ad emettere il decreto ingiuntivo, in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, va respinta, per i motivi che seguono.
L'articolo 38, comma 1, c.p.c. prevede quanto segue: “L'incompetenza per materia,
quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella
comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per
territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte
ritiene competente”, da ciò si ricava che se l'incompetenza per materia, valore e territorio (derogabile o inderogabile) viene eccepita dal convenuto, essa deve essere effettuata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta immediatamente depositata.
Occorre evidenziare che il richiamo letterale alla comparsa di risposta è soltanto generico, in quanto deve essere inteso come il primo atto difensivo del convenuto.
Ciò comporta che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, nell'atto di opposizione, deve eccepire, ai fini di decadenza, l'incompetenza territoriale. pagina 9 di 14 La stessa Corte di Cassazione ha emesso, in casi passati, il seguente principio: “deve
intendersi come prima difesa utile l'atto di opposizione che, in tali procedimenti, tiene
luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria” (Cass. n. 4779/2021; Cass.
n. 3678/2024).
Nel caso di specie la questione, com'è stato indicato poc'anzi, va rigettata, in quanto,
parte opponente, non ha eccepito l'incompetenza territoriale nel “primo atto difensivo”,
ovverosia nell'atto di opposizione.
Tanto premesso in via preliminare, va nel merito osservato che il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, disciplina le procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, e dispone,
all'articolo 4 comma 2, che il personale risultato in esubero debba presentare domanda di mobilità per i posti vacanti da far pervenire alle amministrazioni di appartenenza ed alle amministrazioni presso cui intende trasferirsi, nonché alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Il comma 4, del medesimo articolo, prevede che le amministrazioni, alle quali si è fatto domanda di trasferimento, devono procedere alla formazione di apposite graduatorie ed alla assegnazione della sede.
Il D.P.C.M. n. 325/1988 va, quindi, a dare attuazione alla legge n. 554 del 29/12/1988,
sul pubblico impiego, la quale aveva posto limiti ai Comuni, per ciò che riguardava l'assunzione di personale per la copertura di posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio.
pagina 10 di 14 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989 n. 428 ha poi disciplinato il trasferimento dei fondi relativi agli oneri concernenti il trattamento economico del personale sottoposto a mobilità, andando a dare attuazione all'articolo 1
comma 4 della legge 554/1988.
L'articolo 8, del D.P.C.M. 22 luglio 1989 n. 428, prevede quanto segue: “
1. Il Ministero
dell'interno, sulla base della comunicazione delle amministrazioni cedenti indicata al
precedente art. 6, comma 2, provvede ad erogare, con decorrenza dal 1› gennaio 1990,
agli enti locali presso i quali è stato destinato il personale, i maggiori contributi
ordinari dovuti, con riferimento al trattamento economico fondamentale annuo lordo
goduto dal personale interessato alla data del trasferimento, secondo le scadenze
stabilite dalla legge per il pagamento dei contributi ordinari;
per gli anni successivi
viene consolidato lo stesso importo nei contributi ordinari.
2. Il Ministero dell'interno, sulla base della predetta comunicazione provvede alla
riduzione, a partire dal 1° gennaio 1990, dei trasferimenti ordinari agli enti locali
interessati, in relazione alle unità di personale cedute, con riferimento al trattamento
economico fondamentale annuo lordo goduto al momento del trasferimento.
3. I rapporti finanziari concernenti la corresponsione del trattamento economico
spettante al personale trasferito fino al 31 dicembre 1989, sono disciplinati mediante
apposita convenzione fra gli enti interessati. Nelle more della stipula di detta
convenzione, alla corresponsione del trattamento economico provvede
l'amministrazione cedente”.
pagina 11 di 14 Il Ministero dell'Interno, quindi, nell'ambito dell'attività di trasferimento dei fondi dall'Amministrazione centrale a quelle locali, doveva provvedere a erogare, in favore degli Enti locali destinatari del personale trasferito per mobilità, degli oneri economici,
che riguardavano il trattamento economico del personale, andando, di conseguenza, ad operare le corrispondenti riduzioni sui fondi destinati agli Enti di provenienza del medesimo personale, e ciò fino al collocamento a riposo del personale che veniva trasferito.
Ciò comporta che gli oneri economici erano a carico del Comune cedente, nel caso di specie il nei confronti del Comune cessionario, cioè quello di Parte_1
. Pt_2
A seguito delle riforme, riguardanti il federalismo fiscale, il Ministero dell'Interno, con nota prot. 119734 del 14/12/2012, comunicava che a partire dal 2012 non avrebbe più
provveduto all'erogazione in favore del Comune di del contributo ordinario di Pt_2
mobilità, della somma di euro 18.793,29, dovuto per il dipendente e Persona_1
comunicava altresì, sempre nella stessa nota, che tale contributo era dovuto, a partire dall'anno 2012 e per i successivi, dal Comune di Parte_1
Occorre evidenziare che, nella nota ministeriale, si indicava che il tutto doveva essere regolarizzato mediante un accordo tra le parti, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente, per dirimere le eventuali future controversie.
Ora, pur essendo venuto meno l'intervento del Ministero dell'Interno, il
[...]
è sempre tenuto, ai sensi del D.P.C.M n. 428/1898, in qualità di Parte_1 Pt_2
pagina 12 di 14 cedente, a erogare i fondi relativi riguardanti il dipendente in mobilità, nei confronti del
, in qualità di Comune cessionario. Parte_2
L'opposizione va pertanto rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto che va pertanto ex art. 653 c.p.c. dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo del risarcimento richiesto, pari a sua volta ad euro 75.173,16, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli minimi previsti dalla Tabella n.
2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è
dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposto dal Parte_1
nei confronti del , così provvede:
[...] Parte_2
pagina 13 di 14 a) rigetta l'opposizione presentata dal avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 120/2019 con conferma dello stesso, emesso dal Tribunale di
Cassino;
b) letto l'art. 653 c.p.c. dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo;
c) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna il al Parte_1
rimborso in favore del delle spese di giudizio, che si Parte_2
liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.
Cassino, 13/09/2025.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
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