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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3664 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 13/03/2024, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. :
- per parte ricorrente dal P.M. Dott.ssa Anna Rita Mantini;
- per parte resistente I.V.G. dall'Avv. Silvio Rustignoli;
- per parte resistente dagli Avv.ti Franco Sabatini e Chiara Sabatini CP_1 pronuncia, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. , la seguente sentenza:
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO OC
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 3664 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA (c.f. Parte_1
), nella persona del Procuratore Aggiunto Dott.ssa Anna Rita Mantini P.IVA_1
ricorrente
CONTRO
(c.f. ), quale concessionaria dal Controparte_2 P.IVA_2
Ministero di Giustizia dell'Istituto Vendite Giudiziarie per il distretto della Corte di Appello dell'Aquila, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lanciano (CH),
Via Fabio Filzi n°2, presso lo studio dell'Avv. Silvio Rustignoli, il quale la rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione
resistente
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via CP_1 C.F._1
Orazio n. 123, presso lo studio degli Avv.ti Franco Sabatini e Chiara Sabatini, i quali lo rappresentano e difendono, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione
altro resistente
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 13/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex artt.170 D.P.R. n°115/2002 – 281 decies c.p.c., notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il Procuratore Aggiunto della Repubblica di
Pescara ha convenuto in giudizio la società concessionaria dell' e , CP_3 CP_1
chiedendo di accertare e dichiarare la nullità del decreto di liquidazione del compenso, emesso dal G.E. del Tribunale di Pescara nella procedura iscritta al n°58/2018 r.g. esec. mob. in favore dell'IVG e, per l'effetto, di porre il relativo onere a carico del creditore procedente, . CP_1 2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva l'IVG, chiedendo di dichiarare improcedibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse, ovvero per la cessazione della materia del contendere, con spese del giudizio integralmente compensate.
3) Si costituiva altresì , chiedendo, ritenuta la illegittimità del decreto oggetto di CP_1 impugnazione da parte del PM in sede, di disporne l'annullamento.
4) Nel corso del giudizio, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta.
5) L'impugnativa proposta ha ad oggetto il decreto di liquidazione adottato il 12/01/2023 nella procedura esecutiva mobiliare n°58/2018 r.g. su titolo esecutivo avente ad oggetto materia di lavoro, dal G.E. del Tribunale di Pescara, per effetto del quale sono stati posti a carico dell'Erario i compensi liquidati in favore dell'IVG incaricato dal creditore procedente
, quale custode dei beni staggiti nella procedura esecutiva. CP_1
6) Come già rilevato nel sub procedimento del presente giudizio, risulta per tabulas che tale provvedimento è stato emesso dal G.E. in revoca di altri in precedenza emessi.
7) E' accaduto infatti che, con decreto reso in data 8/06/2021, lo stesso G.E., nel provvedere a liquidare le competenze maturate dall'IVG, le ha poste originariamente (peraltro, correttamente, per le ragioni che si andranno appresso a spiegare) a carico del creditore procedente. A seguito di successive istanze dell'IVG e del creditore procedente, il GE del
Tribunale di Pescara, con provvedimento reso in data 17/06/2021, a modifica del precedente provvedimento mediante correzione, ha posto il relativo compenso a carico dell'Erario. Con successivo decreto del 21/11/2002 il G.E., revocando i precedenti provvedimenti, li ha posti a carico del creditore procedente. Ed infine, sul rilievo della già avvenuta esecuzione dei precedenti decreti al momento della loro revoca, li ha posti nuovamente a carico dell'Erario.
8) Orbene, il decreto impugnato deve essere annullato.
9) Stando al principio di diritto espresso dalla Cassazione, “..la gratuità della norma di cui all'art. 10 della legge n. 533/1973 non può che riferirsi ai soli costi del processo civile relativi all'organizzazione complessiva del servizio Giustizia a carico dello Stato …, mentre
i costi per le ulteriori attività necessarie in relazione alla specifica domanda (in sede cognitiva o esecutiva) di Giustizia restano a carico dei singoli privati che di quel servizio fruiscono in relazione alla specifica attività” …. “l'esenzione prevista dall'art. 10 della legge n. 533/1973, nella parte in cui esenta dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura gli atti, i documenti ed i provvedimenti del giudizio di cognizione e del processo di esecuzione in materia di lavoro, di previdenza o assistenza obbligatorie si riferisce ai soli esborsi dovuti allo Stato e non agli atti comunque preparatori rimessi all'onere della parte, questi essendo assunti a carico dell'Erario esclusivamente in caso di ammissione a gratuito patrocinio a spese dello Stato, disciplina questa di carattere eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva, cosicché i benefici previsti non possono essere applicati ad ogni spesa processuale in relazione allo svolgimento di attività da parte degli ausiliari del giudice o a quella difensiva svolta dalla parte (cfr. Cassazione, in rimeditazione del precedente n. 16732/2002, n.
7294/2013, n. 5325/2016, n. 21994/2019) .
10) Appare, dunque, evidente la violazione della norma, prevista all'art.10 L. n°535/73, posto che nel processo di esecuzione in materia di lavoro, di previdenza o assistenza le spese obbligatorie sono ascritte a carico dell'Erario esclusivamente in caso di ammissione a gratuito patrocinio a spese dello Stato, sicché i compensi in favore dell'ausiliario del
Giudice, in questo caso l'IVG e dal medesimo richiesti quale custode dei beni staggiti, sono da intendersi a carico del creditore procedente. Viceversa le solo spese dell'organizzazione giudiziaria, nei casi ordinari, vanno ritenute esenti ( bollo e contributo unificato ) ma non le ulteriori spese o costi connessi al merito della domanda.
11) Non essendo ammissibile una diversa interpretazione della norma, anche sulla scorta dei principi espressi sul punto dalla Cassazione, ne consegue dunque, in accoglimento del ricorso, l'annullamento del decreto impugnato.
12) Né appare potersi ravvisata la cessazione della materia del contendere, né la carenza di
Con interesse del ricorrente (come eccepito dal resistente ) sul rilievo dell'avvenuta restituzione in favore dell'Erario, tramite bonifico bancario documentato in atti, del compenso erroneamente liquidato per effetto dei precedenti decreti di liquidazione emessi dal G.E., giacché il provvedimento di liquidazione, sia pure considerata l'adesione alla domanda da parte dei resistenti, è suscettibile di essere posto in esecuzione. 13) In ragione dell'adesione manifestata dalle parti resistenti alla domanda principale, valutata altresì l'oggettiva controvertibilità della vertenza, soluzione appropriata al caso in esame appare la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso;
- per l'effetto, annulla il decreto di liquidazione emesso il 12/01/2023 nell'ambito della proc. es. mob. iscritta al n°58/2018 r.g. ;
- spese integralmente compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 25 Marzo 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza del 13/03/2024, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. :
- per parte ricorrente dal P.M. Dott.ssa Anna Rita Mantini;
- per parte resistente I.V.G. dall'Avv. Silvio Rustignoli;
- per parte resistente dagli Avv.ti Franco Sabatini e Chiara Sabatini CP_1 pronuncia, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. , la seguente sentenza:
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO OC
(artt. 50 ter, 281 sexies c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 3664 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA (c.f. Parte_1
), nella persona del Procuratore Aggiunto Dott.ssa Anna Rita Mantini P.IVA_1
ricorrente
CONTRO
(c.f. ), quale concessionaria dal Controparte_2 P.IVA_2
Ministero di Giustizia dell'Istituto Vendite Giudiziarie per il distretto della Corte di Appello dell'Aquila, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lanciano (CH),
Via Fabio Filzi n°2, presso lo studio dell'Avv. Silvio Rustignoli, il quale la rappresenta e difende, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione
resistente
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via CP_1 C.F._1
Orazio n. 123, presso lo studio degli Avv.ti Franco Sabatini e Chiara Sabatini, i quali lo rappresentano e difendono, giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione
altro resistente
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 13/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex artt.170 D.P.R. n°115/2002 – 281 decies c.p.c., notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il Procuratore Aggiunto della Repubblica di
Pescara ha convenuto in giudizio la società concessionaria dell' e , CP_3 CP_1
chiedendo di accertare e dichiarare la nullità del decreto di liquidazione del compenso, emesso dal G.E. del Tribunale di Pescara nella procedura iscritta al n°58/2018 r.g. esec. mob. in favore dell'IVG e, per l'effetto, di porre il relativo onere a carico del creditore procedente, . CP_1 2) A seguito di deposito di relativa comparsa si costituiva l'IVG, chiedendo di dichiarare improcedibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse, ovvero per la cessazione della materia del contendere, con spese del giudizio integralmente compensate.
3) Si costituiva altresì , chiedendo, ritenuta la illegittimità del decreto oggetto di CP_1 impugnazione da parte del PM in sede, di disporne l'annullamento.
4) Nel corso del giudizio, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta.
5) L'impugnativa proposta ha ad oggetto il decreto di liquidazione adottato il 12/01/2023 nella procedura esecutiva mobiliare n°58/2018 r.g. su titolo esecutivo avente ad oggetto materia di lavoro, dal G.E. del Tribunale di Pescara, per effetto del quale sono stati posti a carico dell'Erario i compensi liquidati in favore dell'IVG incaricato dal creditore procedente
, quale custode dei beni staggiti nella procedura esecutiva. CP_1
6) Come già rilevato nel sub procedimento del presente giudizio, risulta per tabulas che tale provvedimento è stato emesso dal G.E. in revoca di altri in precedenza emessi.
7) E' accaduto infatti che, con decreto reso in data 8/06/2021, lo stesso G.E., nel provvedere a liquidare le competenze maturate dall'IVG, le ha poste originariamente (peraltro, correttamente, per le ragioni che si andranno appresso a spiegare) a carico del creditore procedente. A seguito di successive istanze dell'IVG e del creditore procedente, il GE del
Tribunale di Pescara, con provvedimento reso in data 17/06/2021, a modifica del precedente provvedimento mediante correzione, ha posto il relativo compenso a carico dell'Erario. Con successivo decreto del 21/11/2002 il G.E., revocando i precedenti provvedimenti, li ha posti a carico del creditore procedente. Ed infine, sul rilievo della già avvenuta esecuzione dei precedenti decreti al momento della loro revoca, li ha posti nuovamente a carico dell'Erario.
8) Orbene, il decreto impugnato deve essere annullato.
9) Stando al principio di diritto espresso dalla Cassazione, “..la gratuità della norma di cui all'art. 10 della legge n. 533/1973 non può che riferirsi ai soli costi del processo civile relativi all'organizzazione complessiva del servizio Giustizia a carico dello Stato …, mentre
i costi per le ulteriori attività necessarie in relazione alla specifica domanda (in sede cognitiva o esecutiva) di Giustizia restano a carico dei singoli privati che di quel servizio fruiscono in relazione alla specifica attività” …. “l'esenzione prevista dall'art. 10 della legge n. 533/1973, nella parte in cui esenta dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura gli atti, i documenti ed i provvedimenti del giudizio di cognizione e del processo di esecuzione in materia di lavoro, di previdenza o assistenza obbligatorie si riferisce ai soli esborsi dovuti allo Stato e non agli atti comunque preparatori rimessi all'onere della parte, questi essendo assunti a carico dell'Erario esclusivamente in caso di ammissione a gratuito patrocinio a spese dello Stato, disciplina questa di carattere eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva, cosicché i benefici previsti non possono essere applicati ad ogni spesa processuale in relazione allo svolgimento di attività da parte degli ausiliari del giudice o a quella difensiva svolta dalla parte (cfr. Cassazione, in rimeditazione del precedente n. 16732/2002, n.
7294/2013, n. 5325/2016, n. 21994/2019) .
10) Appare, dunque, evidente la violazione della norma, prevista all'art.10 L. n°535/73, posto che nel processo di esecuzione in materia di lavoro, di previdenza o assistenza le spese obbligatorie sono ascritte a carico dell'Erario esclusivamente in caso di ammissione a gratuito patrocinio a spese dello Stato, sicché i compensi in favore dell'ausiliario del
Giudice, in questo caso l'IVG e dal medesimo richiesti quale custode dei beni staggiti, sono da intendersi a carico del creditore procedente. Viceversa le solo spese dell'organizzazione giudiziaria, nei casi ordinari, vanno ritenute esenti ( bollo e contributo unificato ) ma non le ulteriori spese o costi connessi al merito della domanda.
11) Non essendo ammissibile una diversa interpretazione della norma, anche sulla scorta dei principi espressi sul punto dalla Cassazione, ne consegue dunque, in accoglimento del ricorso, l'annullamento del decreto impugnato.
12) Né appare potersi ravvisata la cessazione della materia del contendere, né la carenza di
Con interesse del ricorrente (come eccepito dal resistente ) sul rilievo dell'avvenuta restituzione in favore dell'Erario, tramite bonifico bancario documentato in atti, del compenso erroneamente liquidato per effetto dei precedenti decreti di liquidazione emessi dal G.E., giacché il provvedimento di liquidazione, sia pure considerata l'adesione alla domanda da parte dei resistenti, è suscettibile di essere posto in esecuzione. 13) In ragione dell'adesione manifestata dalle parti resistenti alla domanda principale, valutata altresì l'oggettiva controvertibilità della vertenza, soluzione appropriata al caso in esame appare la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso;
- per l'effetto, annulla il decreto di liquidazione emesso il 12/01/2023 nell'ambito della proc. es. mob. iscritta al n°58/2018 r.g. ;
- spese integralmente compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 25 Marzo 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi