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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
1
La Corte d'Appello di Palermo seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 77/2025 r.g.v.g. promosso
DA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( e ( ); C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ), nonchè eredi Parte_4 C.F._4 Per_1
e ; ( ) e
[...] Per_2 Parte_5 C.F._5
( ); Parte_6 C.F._6 Parte_7
( ); ( ) e C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
( ); Parte_9 C.F._9 Parte_10
( e ( ), C.F._10 Parte_11 C.F._11
( ), tutti nella qualità di proprietari Parte_12 C.F._12
e condomini di Via Cartagine n. 51- Palermo, rappresentati domiciliati e difesi dall'Avv. Marzia Bencivinni (p.e.c.: Email_1 reclamanti
CONTRO
) Controparte_1 C.F._13 reclamata contumace
<<<<<>>>>> letti gli atti del procedimento indicato e udita la relazione del Consigliere istruttore, all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del
2.5.2025 osserva
1. Il giudizio trae origine dall'istanza di nomina dell'amministratore ex art. 1129 c.c. avanzata al Tribunale di Palermo da alcuni dei condomini del
, oggi reclamanti, i quali, premessa la già Parte_13
intervenuta revoca dell'amministratrice e imputando a Controparte_1
quest'ultima una serie di violazioni, deducevano la necessità e urgenza di richiedere la nomina di un amministratore giudiziario, attesa tra l'altro la mancata convocazione dell'assemblea condominiale all'uopo richiesta alla medesima amministratrice per la nomina del nuovo amministratore.
Si costituiva la convenuta contestando la ricorrenza dei presupposti legittimanti la domanda, essendo, peraltro, il potere attribuito dall'art. 1129 comma 1 c.c. fondato sull'inerzia dell'assemblea e non sulla sola intervenuta revoca dell'amministratore e in mancanza di prova volta a dimostrare l'inerzia dell'assemblea; aggiungeva di avere comunque proceduto alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo amministratore fissata per il 6-7 febbraio
2025.
Il procedimento veniva definito con il decreto del 27 febbraio 2025 con cui il
Tribunale di Palermo dichiarava l'inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione passiva in capo all'amministratrice convenuta.
2. Il decreto è stato impugnato dagli odierni reclamanti, i quali contestano la decisione sostenendo che la legittimazione passiva di un amministratore rimane immutata sotto il profilo della destinazione dell'atto, sì che il ricorrente è onerato 3
di notificare il ricorso per la nomina al rappresentante del condominio, compresa l'ipotesi dell'amministratore 'in prorogatio', con onere dell'amministratore stesso, in presenza di ragioni di urgenza e necessità, di costituirsi anche in via autonoma munendosi quanto prima di una delibera che ratifichi il suo operato;
aggiungono che in base all'attuale formulazione dell'art. 1129 comma 1 c.c. anche l'amministratore “dimissionario" è legittimato alla richiesta di nomina dell'amministratore giudiziario e che tale legittimazione andrebbe estesa anche al caso dell'amministratore “scaduto” per cessazione della durata dell'incarico, o non confermato, oppure revocato;
rilevano altresì che, nel procedimento in questione non esiste alcuna contrapposizione tra i condomini o tra costoro ed il ricorrente, né vi siano soggetti portatori o titolari di posizioni giuridiche atte a risentire direttamente degli effetti del provvedimento richiesto;
osservano che, in ogni caso, il ricorso è stato regolarmente notificato all'amministratrice 'in prorogatio', n.q. nella qualità di amministratrice, e non in proprio.
La reclamata, pur regolarmente evocata, è rimasta contumace nella presente fase.
*
3. L'impugnativa è fondata.
La nomina dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 comma 1 c.c. è attività di carattere amministrativo e non giurisdizionale ed è volta ad assicurare al condominio composto da un numero di condomini superiore a otto l'esistenza dell'organo necessario per l'espletamento delle incombenze a esso demandate dalla legge. La procedura è essenzialmente finalizzata a evitare che il
, per la mancanza di un rappresentante indispensabile alla sua Parte_13
gestione, rimanga nell'impossibilità di agire, mentre non è ammesso risolvere nel procedimento ex art. 1129 comma 1 c.c. l'eventuale esistenza di conflitti all'interno del (tra singoli condomini) ovvero anche all'esterno (da Parte_13
parte di chi sostenga, ad esempio, di essere già stato investito validamente 4
dell'ufficio di amministratore): lo strumento per risolvere tali eventuali conflitti è quello giurisdizionale.
Presupposti essenziali per il ricorso alla detta procedura – in relazione alla quale, tra l'altro, non sono individuabili “controinteressati” essendo, del resto, lo stesso amministratore “dimissionario” legittimato ad avanzare l'istanza ex art. 1129 comma 1 c.c. - sono la mancata adozione del provvedimento assembleare di nomina dell'amministratore e l'inutile convocazione dell'assemblea per l'annessa deliberazione. L'intervento giudiziale ha infatti natura sussidiaria nel senso che il singolo condomino è legittimato a rivolgersi all' dopo aver provocato CP_2
l'adunanza assembleare e riscontrato la mancata formazione di una volontà di designazione dell'amministratore.
Ne caso in esame, ricorrono i presupposti indicati, evincendosi sin dalla nota datata 18.11.2024 trasmessa dall'amministratrice convenuta Controparte_1
(all. 3 nel fascicolo dei ricorrenti) che “nelle assemblee condominiali pregresse ripetutamente è stato posto quale punto di discussione la nomina dell'amministratore e del contabile, senza che tuttavia il consesso sia addivenuto ad una determinazione valida”; inoltre, nessuna delibera di nomina dell'amministratore risulta adottata in occasione dell'ultima assemblea del
7.2.2025 convocata appunto “per la nomina dell'Amministratore”, all'esito della quale, pur dopo l'esame delle offerte all'uopo pervenute, l'assemblea veniva chiusa per mancato raggiungimento dei millesimi necessari (v. nel fascicolo dei reclamanti).
Così essendo, e pacifica la ricorrenza anche del dato dimensionale (v. anche il foglio presenze assemblea del 7.2.2025 nel fascicolo dei reclamanti), va disposta, in riforma del decreto impugnato, la chiesta nomina dell'amministratore condominiale, da individuarsi nella persona del dott. Persona_3
Il decreto reclamato va riformato anche in punto di statuizione sulle spese processuali, nulla dovendosi disporre sulle spese del procedimento. Ed invero, 5
come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
1799/2022), il procedimento per la nomina giudiziale dell'amministratore di condominio si caratterizza, pur in presenza di situazioni di contrasto tra i condomini, per essere finalizzato esclusivamente alla tutela dell'interesse generale e collettivo del condominio, sì che con riguardo ad esso non trovano applicazione le regole di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., che postulano l'identificazione di una parte vittoriosa e di una soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo effettivamente contenzioso (v. anche Cass.
25536/2018 e Cass. 18730/2005).
Per le medesime ragioni, nulla va disposto sulle spese anche per la presente fase.
p.q.m.
in accoglimento dell'impugnativa interposta, revoca il decreto reclamato e nomina amministratore del , il dott. Controparte_3
Persona_3
Nulla sulle spese di entrambi i gradi del procedimento.
Così deciso in data 29.5.2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo