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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17563 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 45220 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'esito dell'udienza dell'11.12.2025, con riserva del deposito del provvedimento nel termine di cui all'art. 281 sexies u. c. c.p.c., vertente
TRA
l' , Parte_1
elettivamente domiciliata a Lecce, in via delle Anime n. 94, presso lo studio dell'avv. Carla Filograna, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
E
, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Pompeo Magno n. 15, presso Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Longo giusta procura in atti;
[...]
- appellato –
pagina 1 di 6 E
, CP_3
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Carbone in virtù di procura in atti;
- appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8726/2023 del Giudice di Pace di Roma;
opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo e avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' ha proposto appello avverso la sentenza n. 8726/2023 con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Roma ha accolto l'opposizione proposta da avverso la Controparte_1 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202200057458000 e avverso la cartella di pagamento n. 09720200027397078, ad essa sottesa. Il Giudice di Pace di Roma ha ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento impugnata, in quanto eseguita presso un indirizzo PEC riferibile all'attività professionale del debitore.
Avverso tale statuizione ha proposto appello l' evidenziando Parte_1
l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto la nullità della cartella di pagamento impugnata. L'appellante ha rilevato la ritualità della notificazione della cartella di pagamento, eseguita mediante invio dell'atto all'indirizzo PEC riferito all'attività svolta dell'opponente. Nel merito, l' ha evidenziato l'infondatezza della Parte_1 domanda di accertamento della prescrizione del credito e ha in ogni caso rilevato l'irretrattabilità del credito, per mancata tempestiva opposizione avverso la cartella di pagamento. Da ultimo, l'
[...]
ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle Parte_1 contestazioni relative all'assenza di un titolo esecutivo, legittimante l'iscrizione a ruolo.
Si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, ha Controparte_1
pagina 2 di 6 chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, alla luce della nullità della notificazione della cartella di pagamento.
ha quindi insistito nella domanda di accertamento della prescrizione del credito Controparte_1 oggetto della cartella di pagamento impugnata. ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni CP_3 afferenti agli atti della fase di riscossione, di competenza dell' . Nel Parte_1 merito, ha aderito alle tesi difensive prospettate dall'appellante a sostegno del gravame CP_3 proposto.
2. Deve, innanzitutto, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da CP_1 in relazione agli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
[...]
La prima disposizione stabilisce, infatti, nel testo riformato dal d.l. n. 83/2012 (conv. con modif. in l. n.
134/2012), un requisito formale dell'atto di appello che, secondo la giurisprudenza di legittimità “deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199); l'onere di specificazione dei motivi di appello implica dunque che la manifestazione volitiva dell'appellante, volta ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado, si accompagni ad un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che i motivi di gravame devono essere più o meno articolati, a seconda della minore o maggiore specificità della prima pronuncia.
La necessaria individuazione di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice non deve, tuttavia, tradursi obbligatoriamente in un “progetto alternativo di sentenza”.
Infatti, “il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate” (cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199).
Nel caso di specie, il contenuto dell'atto di appello è intellegibile sia nella sua parte volitiva, sia sotto il profilo argomentativo, individuando le parti di sentenza impugnate (relative alla ritenuta nullità della pagina 3 di 6 notificazione della cartella di pagamento presso un indirizzo PEC riferibile all'attività professionale del destinatario) e le ragioni a fondamento delle censure (relative alla ritualità della notificazione);
l'eccezione di parte appellata deve, pertanto, essere respinta.
Quanto alla causa di inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c. (c.d. filtro in appello), introdotta anch'essa dal d. l. n. 83/2012, deve osservarsi che la stessa sanziona con l'anticipata chiusura del giudizio, da pronunciarsi con ordinanza, tutti quei gravami che appaiano prima facie pretestuosi o che siano comunque privi di ragionevoli probabilità di accoglimento.
L'istituto, caratterizzato da un'evidente finalità deflattiva, è tuttavia applicabile solo nel caso in cui – come previsto dall'incipit art. 348 bis c.p.c. – l'inammissibilità (o l'improcedibilità) non debba essere dichiarata con sentenza. Se ne ricava, pertanto, che lo stesso non possa trovare applicazione tutte le volte in cui il giudice di appello abbia dato corso ad una trattazione ordinaria del gravame, senza rilevare in limine litis (e quindi all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.) l'assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento (tra tutte, cfr. Corte app. Cagliari, 9 novembre 2018, n. 962).
Posto che la causa si trova già in fase decisoria, deve ravvisarsi l'inapplicabilità dell'istituto in esame.
Anche sotto tale profilo, l'eccezione dell'appellato deve pertanto essere disattesa.
3. Il primo motivo di gravame è fondato.
L' ha contestato l'erroneità della statuizione del primo giudice, per Parte_1 aver ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento, in quanto eseguita presso l'indirizzo PEC riferito all'attività professionale del destinatario, in ragione della prospettata violazione del suo diritto alla riservatezza.
La doglianza dell'appellante è fondata.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che, in tema di domicilio digitale,
l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (così Cass. n. 1615/2025; cfr. altresì Cass. n.
12134/2024 che ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita).
pagina 4 di 6 In applicazione di tali principi, deve ritenersi che la notificazione della cartella di pagamento eseguita presso l'indirizzo PEC attivato dall'opponente per l'esercizio della propria attività lavorativa sia ritualmente perfezionata e la statuizione del primo giudice al riguardo deve essere riformata.
4. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto della domanda di accertamento della prescrizione del credito.
La cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto sanzione amministrativa per violazione del codice della strada contestata nel 2017 e la cartella di pagamento risulta notificata in data 22.02.2020.
Da quanto precede discende che alla data della notificazione del preavviso di fermo impugnato, il
17.10.2022, il termine di prescrizione di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non era decorso.
E' appena il caso di osservare che deve ritenersi inammissibile in questa sede qualsiasi doglianza in ordine al perfezionamento della notificazione del verbale di accertamento, che avrebbe dovuto essere sollevata mediante tempestiva impugnazione della cartella di pagamento.
In conclusione, in accoglimento dell'appello dell' , l'opposizione Parte_1 proposta da avverso la cartella di pagamento n. 09720170123501721 deve essere Controparte_1 rigettata.
5 La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza di Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al Controparte_1
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 detratta per il solo giudizio di appello la fase istruttoria in quanto non svolta.
Le spese del primo grado di giudizio devono essere compensate tra e Controparte_1 [...]
, in quanto l'amministrazione risulta costituita mediante funzionario delegato e non risulta CP_3 depositata nota spese (Cass. n. 30597/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_1
8726/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da avverso la Controparte_1 cartella di pagamento n. 09720200027397078; condanna al rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore del Controparte_1 dell' , liquidandole in euro 633,00 per compensi e al rimborso delle Parte_1
pagina 5 di 6 spese del giudizio di appello, in favore di e del procuratore dell' CP_3 Parte_1
, avv. Carla Filograna, dichiaratosi antistatario, liquidandole in euro 852,00 per compensi
[...] per ciascuna parte, oltre il rimborso del contributo unificato se corrisposto, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio tra e CP_3 Controparte_1
Roma, 13.12.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
pagina 6 di 6