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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/07/2025, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11260/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11260/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZARDINI EMANUELE e dell'avv. ZARDINI DAMIANO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. TOSO MARCO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di p.c. depositate ex art. 189 cpc.
Per l'attrice opponente:
“in via principale, dichiarare inesistente e/o revocare e/o annullare, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni espresse negli atti depositati nel presente giudizio;
ancora in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza, in tutto o in parte, dell'asserito diritto di credito preteso e/o comunque, dell'esigibilità dello stesso e, per l'effetto, revocare e/o annullare, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo opposto;
Cont ancora in via principale, accertare l'inadempimento contrattuale di e, per l'effetto, condannare il
a risarcire il danno cagionato a per le ragioni di cui al motivo 7, Controparte_3 Parte_1 pagina 1 di 8 pari ad almeno 2.307,98 Euro oltre interessi sino al dì del saldo o alla somma maggiore o minore che verrà precisata in corso di causa e/o che verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi (moratori e/o, in subordine, legali) fino al dì del saldo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare e dichiarare, in tutto o in parte, il credito del Fallimento di GTS, vorrà accertare e dichiarare anche il credito della e, conseguentemente, disporre la compensazione, in tutto o in parte;
PT
in via istruttoria, chiede di confermare il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate, anche per tutte le ragioni già dedotte nella prima e nella terza memoria ex art. 171-ter c.p.c.
in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese”;
per la convenuta opposta:
“In via principale:
respingersi l'opposizione proposta perché infondata;
In ogni caso:
spese e compensi di causa interamente rifusi”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, proponeva opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1259/2023, Parte_1 emesso nei suoi confronti, dall'intestato Tribunale, per il pagamento, in favore dell'odierna convenuta opposta, della somma di euro 58.351,52, oltre interessi e spese di lite, a titolo di saldo di fatture emesse per il pagamento del prezzo di un contratto d'appalto di attività logistica e di trasporto.
L'attrice opponente ammetteva di aver stipulato, con la convenuta opposta, in data 30 maggio 2018, un contratto di appalto, per lo svolgimento dell'attività di stoccaggio e di allestimento di ordini su prodotti, inizialmente con durata stabilita sino al 31 dicembre 2018, con tacito rinnovo sino al 31 dicembre 2019, Contr e poi prorogata, per concorde volontà delle parti: nonostante, in data 7 settembre 2020, avesse inviato, tramite pec, una lettera di disdetta dal contratto, le parti avrebbero successivamente pattuito di prorogarlo, una prima volta con pec del 29 dicembre 2020, e, successivamente, con pec del 14 gennaio
2021 e del 25 febbraio 2021. Il contratto sarebbe definitivamente cessato a far data dal 31 marzo 2021.
Contr A seguito delle prestazioni poste in essere, avrebbe allegato un credito, nei confronti di PT per l'importo di 68.990,90 euro, a titolo di corrispettivo per i servizi resi in adempimento del predetto pagina 2 di 8 contratto, a cui si sarebbe dovuto sottrarre un controcredito di pari ad almeno 3.329,19 euro PT
(corrispondente alle somme oggetto delle fatture n. 675 del 9 aprile 2021 e n. 685 del 12 aprile 2022).
L'opposizione si fondava, principalmente, sul fatto che, prima di procedere con il pagamento delle somme richieste, avrebbe chiesto, in base alle pattuizioni contrattuali, che le fosse PT consegnata la documentazione di cui all'art. 16 del contratto, a mente del quale il pagamento del corrispettivo sarebbe stato «(…) subordinato alla presentazione all'Ufficio Contabilità del committente di: - rendiconto della regolarità del servizio prestato sulla scorta dei rapportini giornalieri redatti dal responsabile dell'appaltatore e della documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva dei lavoratori impiegati nell'appalto: - modello DM 10 INPS in originale o copia, relativo al mese da liquidare con allegato modello F24 che ne attesti il pagamento;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del versamento dell'IVA e delle ritenute IRPEF ai dipendenti;
- DURC con cadenza trimestrale».
Dallo stesso procedimento di fallimento e dallo stato passivo dei creditori, d'altro canto, emergerebbe un credito dell' e dell'INPS per oltre 700.000 euro, per il mancato Controparte_4
Contr versamento da parte di di contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e Contr i superstiti, nonché per contributi assistenziali e previdenziali, confermando che non fosse in regola con gli adempimenti di natura contributiva o previdenziale;
tale irregolarità, ai sensi del sopra richiamato art. 16 del contratto, integrerebbe una espressa condizione per la sospensione e non debenza del pagamento di compensi per eventuali prestazioni eseguite.
Nel caso di specie, in aggiunta, il ricorso per decreto ingiuntivo avrebbe fondato la dimostrazione del presunto credito sui meri mastrini di GTS e sui presunti mastrini di documenti non idonei ad PT integrare il requisito della «prova scritta» richiesto dall'art. 634 c.p.c.: sia perché non rientrerebbero nella nozione di «scritture contabili» sia perché, comunque, non sarebbero stati autenticati da un pubblico ufficiale e non sarebbero stati bollati né vidimati. L'odierna opposta, quindi, non avrebbe fornito alcuna prova né di aver effettuato prestazioni per un valore pari alla somma ingiunta né di aver maturato un tale credito né, ancora, che tale credito sia liquido e esigibile.
Contr In ogni caso, le somme non sarebbero esigibili, in quanto non avrebbe fornito la documentazione Contr di cui all'art. 16 del contratto e, vieppiù, perché sarebbe risultata inadempiente per aver omesso, altresì, di stipulare, per l'intera durata del contratto, la polizza assicurativa di cui all'art. 12 del contratto e poiché, in molteplici occasioni, avrebbe posto in essere condotte non conformi agli standard di diligenza necessari all'esecuzione delle prestazioni di cui in contratto, causando ingenti danni pagina 3 di 8 economici alla come documentato dalle pec di contestazione inviate dall'odierna opponente PT
Contr a
Infine, sosteneva di aver diritto a non adempiere alle sue obbligazioni, in ragione delle PT inadempienze sopra descritte di GTS e, altresì, perché il presunto credito maturato nei suoi confronti sarebbe già stato oggetto di pignoramento, prima della dichiarazione di fallimento: sarebbe PT
Contr stata destinataria, da parte di alcuni creditori di di ben tre atti di pignoramento presso terzi ed i creditori pignoranti avrebbero ottenuto, sebbene condizionatamente all'esigibilità delle somme,
l'assegnazione del credito, per un ammontare almeno pari a 37.386,51 euro, oltre interessi e rivalutazione.
D'altra parte, dato che le somme di denaro producono interessi solo quando esse siano al contempo liquide ed esigibili, la pretesa dell'opposta al pagamento degli interessi sulle fatture azionate non sarebbe fondata, alla luce dell'asserita inesigibilità delle somme.
Contr Da ultimo, l'opponente, in via riconvenzionale, asseriva che le avesse cagionato un danno ingiusto, almeno pari a 1.962,98 euro, che dovrebbe esserle risarcito o, in via di subordine, posto in Contr compensazione: in data 13 ottobre 2021, il Sig. , già dipendente di avrebbe Persona_1
Contr evocato in giudizio le odierne parti, assumendo di essere creditore nei confronti di e, in via solidale, di in veste di committente, dell'importo di euro 7.310,19 (al lordo fiscale e Parte_1 netto previdenziale), riferito alle retribuzioni di febbraio, marzo, aprile 2021, nonché alle spettanze di fine rapporto, TFR compreso. si sarebbe costituta in causa, contestando, per quanto di PT
Contr competenza, le domande spiegate nei propri confronti e chiedendo, in ogni caso, la condanna di a tenerla manlevata o comunque a rimborsarle quanto essa fosse stata chiamata a versare a . Il Per_1 contenzioso sarebbe stato conciliato, come da verbale del 28.01.2022 e, in virtù delle condizioni ivi contemplate, avrebbe versato a le seguenti somme: euro 7.310,19 Parte_1 Persona_1 direttamente al Sig. , per retribuzioni e spettanze di fine rapporto, euro 2.307,98, per concorso Per_1 spese legali, all'avvocato del Sig. . Quanto alle prime, sarebbe stata ammessa al Per_1 PT passivo e, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, il fallimento avrebbe chiesto la compensazione delle somme, mentre, per le seconde, l'insinuazione al passivo le sarebbe stata rigettata.
L'attrice opponente concludeva, pertanto, come nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, la convenuta eccepiva che, con la dichiarazione di fallimento di Contr
il contratto di appalto in essere fra le parti si fosse sciolto, ex art. 81 L.F.: la richiesta di Contr pagamento da parte di riguarderebbe un contratto non più in corso, con conseguente pagina 4 di 8 inapplicabilità delle norme contrattuali che regolavano i pagamenti in modo difforme rispetto alla legge.
L'eccezione attorea di difetto di prova del credito, peraltro, sarebbe stata inammissibile, in quanto in nessuna parte dell'opposizione si sarebbero contestati i crediti portati dalle fatture azionate. D'altra parte, che i servizi siano stati effettivamente resi sarebbe provato proprio dai documenti prodotti dall'attrice opponente, cioè dal contratto di appalto, più volte rinnovato e prorogato. In aggiunta,
l'opposta allegava, sub doc. 4, la comunicazione al curatore, da parte dell'attuale difensore di contenente i mastrini di sottoconto della stessa dai quali risulterebbe esattamente PT PT
l'importo richiesto con il decreto opposto (docc.
5-6 della convenuta).
Circa l'eccezione avversaria, in base all'art. 16 del contratto d'appalto, secondo cui il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarebbe stato subordinato alla presentazione di DURC regolare, la convenuta ribadiva trattarsi di un contratto ormai sciolto, le cui norme non sarebbero più applicabili.
Contr Il fatto, poi, che sia stata dichiarata fallita, farebbe venir meno ogni possibile eccezione dilatoria in tema di presentazione del DURC, per il semplice fatto che anche eventuali crediti INPS potrebbero essere ammessi al passivo del fallimento (come dichiarato da Cass. SS.UU. sent. 5685/2020).
Con riguardo all'eccezione di inadempimento, l'opposta segnalava come a questa non fosse stata ascritta, dalla stessa attrice, qualsiasi conseguenza dannosa determinata: la mancata presentazione del
DURC o la mancata stipula del contratto di assicurazione previsto dal contratto, peraltro, difficilmente avrebbero potuto provocare alcun danno all'attrice opponente.
In merito alle ordinanze di assegnazione del credito ai terzi pignoranti, la convenuta evidenziava che le ordinanze non eseguite prima del fallimento perderebbero la loro efficacia ed il pagamento eventualmente effettuato dal terzo assegnato al creditore pignorante sarebbe inefficace ex art. 44 L.F..
Sotto il profilo della spettanza degli interessi, peraltro, la scadenza delle fatture sarebbe stata riconducibile ad una data certa.
La domanda riconvenzionale, infine, sarebbe stata inammissibile, in quanto riguardante un titolo diverso da quello fatto valere in giudizio dal , e poiché coperta dal giudicato CP_3 endofallimentare, essendo stata respinta in sede di formazione dello stato passivo, non opposto.
La convenuta concludeva, quindi, come nelle premesse.
pagina 5 di 8 In seguito al decorso dei termini ex art. 171 ter cpc ed alla celebrazione della prima udienza, il
GI. concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e rinviava la causa alla scorsa udienza di rimessione in decisione, assegnando i termini ex art. 189 cpc. L'udienza veniva sostituita, ex art. 127 ter cpc, con il deposito telematico di note, in cui le parti concludevano come soprariportato, nelle premesse. La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 4.04.2025.
***
All'esito del procedimento, l'opposizione risulta infondata.
Il credito azionato monitoriamente, invero, oltre a non essere stato specificatamente contestato, nel merito, dall'attrice opponente, la quale non ha negato di aver ricevuto le prestazioni oggetto delle fatture azionate, è provato, in ogni caso, dai docc. 5 e 6 di parte convenuta opposta: estratti della contabilità della stessa attrice opponente, da cui risulta il riconoscimento di un suo debito complessivo superiore agli importi di cui alle fatture azionate.
Inoltre, il credito è esigibile, in ragione della pacifica scadenza delle fatture, mai contestate dall'attrice opponente, e del fatto che l'obbligo di consegna della documentazione prevista dall'art. 16 del contratto di appalto, anche ove fosse considerato ancora applicabile, sarebbe venuto meno, in ragione del fallimento della convenuta opposta, per venir meno della causa in concreto di detta clausola contrattuale: tutelare la committente dall'eventuale sua responsabilità solidale, in favore dei dipendenti dell'appaltatrice, in caso di omesso versamento degli oneri contributivi e previdenziali. Ex art. 44 L.
Fall., per il principio della par condicio creditorum, il pagamento del corrispettivo dell'appalto all'appaltatrice fallita, necessariamente, viene destinato al pagamento dei creditori di questa, in ordine di poziorità, con conseguente previa estinzione dei crediti previdenziali ed assistenziali privilegiati, dei quali, pertanto, la committente non potrà essere chiamata a rispondere in solido (ex art. 1676 cc, ex art. 26 D. Lgs. 81/2008 ed ex art. 29 D. Lgs. 276/2003).
Si veda, sul punto, il principio elaborato, in materia di appalti pubblici, ma estensibile logicamente anche al caso di specie, dalla Corte di Cassazione, a SSUU., con sentenza n. 5685/2020: “In caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa "in bonis" e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie;
ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il
pagina 6 di 8 corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione”.
L'esigibilità del credito, evidentemente, determina anche la decorrenza degli interessi, come da domanda, dalle singole scadenze delle fatture azionate.
Gli asseriti ulteriori inadempimenti contrattuali, peraltro, sono rimasti indeterminati, nella stessa allegazione, con riguardo alle asserite conseguenze pregiudizievoli, a carico dell'attrice: la relativa eccezione ex art 1460 cc, pertanto, è inammissibile.
Le questioni attenti all'assegnazione dei crediti ai terzi pignoranti, invece, non hanno alcun rilievo in merito alla sussistenza ed esigibilità del credito, bensì esclusivamente con riguardo alla sua fase esecutiva che, evidentemente, dovrà essere coordinata con la procedura fallimentare.
Circa la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto le spese di lite riconosciute, in sede conciliativa, al difensore della controparte in altra causa, si rileva che dette spese sono state oggetto di apposita transazione, secondo la libera determinazione delle relative parti, rispetto alle quali l'odierna convenuta opposta è rimasta terza, non essendosi nemmeno costituita nel giudizio in questione e non avendo, quindi, dato causa ad alcun aggravio del procedimento né ad alcun esborso a carico dell'odierna opponente. Si ritiene, pertanto, che difetti il nesso di causalità tra il preteso pregiudizio allegato dall'attrice opponente e la condotta dell'odierna opposta.
Ne conseguono il rigetto di tutte le domande di parte attrice opponente e la sua condanna alle spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro
260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando:
1) rigetta tutte le domande proposte dall'attrice opponente avverso parte ocnvenuta opposta, dichiarando la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto, n. 1259/2023 del Tribunale di Venezia;
2) condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in euro euro 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A.
pagina 7 di 8 e C.p.A..
Venezia, 30 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11260/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZARDINI EMANUELE e dell'avv. ZARDINI DAMIANO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. TOSO MARCO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di p.c. depositate ex art. 189 cpc.
Per l'attrice opponente:
“in via principale, dichiarare inesistente e/o revocare e/o annullare, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni espresse negli atti depositati nel presente giudizio;
ancora in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza, in tutto o in parte, dell'asserito diritto di credito preteso e/o comunque, dell'esigibilità dello stesso e, per l'effetto, revocare e/o annullare, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo opposto;
Cont ancora in via principale, accertare l'inadempimento contrattuale di e, per l'effetto, condannare il
a risarcire il danno cagionato a per le ragioni di cui al motivo 7, Controparte_3 Parte_1 pagina 1 di 8 pari ad almeno 2.307,98 Euro oltre interessi sino al dì del saldo o alla somma maggiore o minore che verrà precisata in corso di causa e/o che verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi (moratori e/o, in subordine, legali) fino al dì del saldo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare e dichiarare, in tutto o in parte, il credito del Fallimento di GTS, vorrà accertare e dichiarare anche il credito della e, conseguentemente, disporre la compensazione, in tutto o in parte;
PT
in via istruttoria, chiede di confermare il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso formulate, anche per tutte le ragioni già dedotte nella prima e nella terza memoria ex art. 171-ter c.p.c.
in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese”;
per la convenuta opposta:
“In via principale:
respingersi l'opposizione proposta perché infondata;
In ogni caso:
spese e compensi di causa interamente rifusi”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, proponeva opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1259/2023, Parte_1 emesso nei suoi confronti, dall'intestato Tribunale, per il pagamento, in favore dell'odierna convenuta opposta, della somma di euro 58.351,52, oltre interessi e spese di lite, a titolo di saldo di fatture emesse per il pagamento del prezzo di un contratto d'appalto di attività logistica e di trasporto.
L'attrice opponente ammetteva di aver stipulato, con la convenuta opposta, in data 30 maggio 2018, un contratto di appalto, per lo svolgimento dell'attività di stoccaggio e di allestimento di ordini su prodotti, inizialmente con durata stabilita sino al 31 dicembre 2018, con tacito rinnovo sino al 31 dicembre 2019, Contr e poi prorogata, per concorde volontà delle parti: nonostante, in data 7 settembre 2020, avesse inviato, tramite pec, una lettera di disdetta dal contratto, le parti avrebbero successivamente pattuito di prorogarlo, una prima volta con pec del 29 dicembre 2020, e, successivamente, con pec del 14 gennaio
2021 e del 25 febbraio 2021. Il contratto sarebbe definitivamente cessato a far data dal 31 marzo 2021.
Contr A seguito delle prestazioni poste in essere, avrebbe allegato un credito, nei confronti di PT per l'importo di 68.990,90 euro, a titolo di corrispettivo per i servizi resi in adempimento del predetto pagina 2 di 8 contratto, a cui si sarebbe dovuto sottrarre un controcredito di pari ad almeno 3.329,19 euro PT
(corrispondente alle somme oggetto delle fatture n. 675 del 9 aprile 2021 e n. 685 del 12 aprile 2022).
L'opposizione si fondava, principalmente, sul fatto che, prima di procedere con il pagamento delle somme richieste, avrebbe chiesto, in base alle pattuizioni contrattuali, che le fosse PT consegnata la documentazione di cui all'art. 16 del contratto, a mente del quale il pagamento del corrispettivo sarebbe stato «(…) subordinato alla presentazione all'Ufficio Contabilità del committente di: - rendiconto della regolarità del servizio prestato sulla scorta dei rapportini giornalieri redatti dal responsabile dell'appaltatore e della documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva dei lavoratori impiegati nell'appalto: - modello DM 10 INPS in originale o copia, relativo al mese da liquidare con allegato modello F24 che ne attesti il pagamento;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione del versamento dell'IVA e delle ritenute IRPEF ai dipendenti;
- DURC con cadenza trimestrale».
Dallo stesso procedimento di fallimento e dallo stato passivo dei creditori, d'altro canto, emergerebbe un credito dell' e dell'INPS per oltre 700.000 euro, per il mancato Controparte_4
Contr versamento da parte di di contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e Contr i superstiti, nonché per contributi assistenziali e previdenziali, confermando che non fosse in regola con gli adempimenti di natura contributiva o previdenziale;
tale irregolarità, ai sensi del sopra richiamato art. 16 del contratto, integrerebbe una espressa condizione per la sospensione e non debenza del pagamento di compensi per eventuali prestazioni eseguite.
Nel caso di specie, in aggiunta, il ricorso per decreto ingiuntivo avrebbe fondato la dimostrazione del presunto credito sui meri mastrini di GTS e sui presunti mastrini di documenti non idonei ad PT integrare il requisito della «prova scritta» richiesto dall'art. 634 c.p.c.: sia perché non rientrerebbero nella nozione di «scritture contabili» sia perché, comunque, non sarebbero stati autenticati da un pubblico ufficiale e non sarebbero stati bollati né vidimati. L'odierna opposta, quindi, non avrebbe fornito alcuna prova né di aver effettuato prestazioni per un valore pari alla somma ingiunta né di aver maturato un tale credito né, ancora, che tale credito sia liquido e esigibile.
Contr In ogni caso, le somme non sarebbero esigibili, in quanto non avrebbe fornito la documentazione Contr di cui all'art. 16 del contratto e, vieppiù, perché sarebbe risultata inadempiente per aver omesso, altresì, di stipulare, per l'intera durata del contratto, la polizza assicurativa di cui all'art. 12 del contratto e poiché, in molteplici occasioni, avrebbe posto in essere condotte non conformi agli standard di diligenza necessari all'esecuzione delle prestazioni di cui in contratto, causando ingenti danni pagina 3 di 8 economici alla come documentato dalle pec di contestazione inviate dall'odierna opponente PT
Contr a
Infine, sosteneva di aver diritto a non adempiere alle sue obbligazioni, in ragione delle PT inadempienze sopra descritte di GTS e, altresì, perché il presunto credito maturato nei suoi confronti sarebbe già stato oggetto di pignoramento, prima della dichiarazione di fallimento: sarebbe PT
Contr stata destinataria, da parte di alcuni creditori di di ben tre atti di pignoramento presso terzi ed i creditori pignoranti avrebbero ottenuto, sebbene condizionatamente all'esigibilità delle somme,
l'assegnazione del credito, per un ammontare almeno pari a 37.386,51 euro, oltre interessi e rivalutazione.
D'altra parte, dato che le somme di denaro producono interessi solo quando esse siano al contempo liquide ed esigibili, la pretesa dell'opposta al pagamento degli interessi sulle fatture azionate non sarebbe fondata, alla luce dell'asserita inesigibilità delle somme.
Contr Da ultimo, l'opponente, in via riconvenzionale, asseriva che le avesse cagionato un danno ingiusto, almeno pari a 1.962,98 euro, che dovrebbe esserle risarcito o, in via di subordine, posto in Contr compensazione: in data 13 ottobre 2021, il Sig. , già dipendente di avrebbe Persona_1
Contr evocato in giudizio le odierne parti, assumendo di essere creditore nei confronti di e, in via solidale, di in veste di committente, dell'importo di euro 7.310,19 (al lordo fiscale e Parte_1 netto previdenziale), riferito alle retribuzioni di febbraio, marzo, aprile 2021, nonché alle spettanze di fine rapporto, TFR compreso. si sarebbe costituta in causa, contestando, per quanto di PT
Contr competenza, le domande spiegate nei propri confronti e chiedendo, in ogni caso, la condanna di a tenerla manlevata o comunque a rimborsarle quanto essa fosse stata chiamata a versare a . Il Per_1 contenzioso sarebbe stato conciliato, come da verbale del 28.01.2022 e, in virtù delle condizioni ivi contemplate, avrebbe versato a le seguenti somme: euro 7.310,19 Parte_1 Persona_1 direttamente al Sig. , per retribuzioni e spettanze di fine rapporto, euro 2.307,98, per concorso Per_1 spese legali, all'avvocato del Sig. . Quanto alle prime, sarebbe stata ammessa al Per_1 PT passivo e, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, il fallimento avrebbe chiesto la compensazione delle somme, mentre, per le seconde, l'insinuazione al passivo le sarebbe stata rigettata.
L'attrice opponente concludeva, pertanto, come nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, la convenuta eccepiva che, con la dichiarazione di fallimento di Contr
il contratto di appalto in essere fra le parti si fosse sciolto, ex art. 81 L.F.: la richiesta di Contr pagamento da parte di riguarderebbe un contratto non più in corso, con conseguente pagina 4 di 8 inapplicabilità delle norme contrattuali che regolavano i pagamenti in modo difforme rispetto alla legge.
L'eccezione attorea di difetto di prova del credito, peraltro, sarebbe stata inammissibile, in quanto in nessuna parte dell'opposizione si sarebbero contestati i crediti portati dalle fatture azionate. D'altra parte, che i servizi siano stati effettivamente resi sarebbe provato proprio dai documenti prodotti dall'attrice opponente, cioè dal contratto di appalto, più volte rinnovato e prorogato. In aggiunta,
l'opposta allegava, sub doc. 4, la comunicazione al curatore, da parte dell'attuale difensore di contenente i mastrini di sottoconto della stessa dai quali risulterebbe esattamente PT PT
l'importo richiesto con il decreto opposto (docc.
5-6 della convenuta).
Circa l'eccezione avversaria, in base all'art. 16 del contratto d'appalto, secondo cui il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarebbe stato subordinato alla presentazione di DURC regolare, la convenuta ribadiva trattarsi di un contratto ormai sciolto, le cui norme non sarebbero più applicabili.
Contr Il fatto, poi, che sia stata dichiarata fallita, farebbe venir meno ogni possibile eccezione dilatoria in tema di presentazione del DURC, per il semplice fatto che anche eventuali crediti INPS potrebbero essere ammessi al passivo del fallimento (come dichiarato da Cass. SS.UU. sent. 5685/2020).
Con riguardo all'eccezione di inadempimento, l'opposta segnalava come a questa non fosse stata ascritta, dalla stessa attrice, qualsiasi conseguenza dannosa determinata: la mancata presentazione del
DURC o la mancata stipula del contratto di assicurazione previsto dal contratto, peraltro, difficilmente avrebbero potuto provocare alcun danno all'attrice opponente.
In merito alle ordinanze di assegnazione del credito ai terzi pignoranti, la convenuta evidenziava che le ordinanze non eseguite prima del fallimento perderebbero la loro efficacia ed il pagamento eventualmente effettuato dal terzo assegnato al creditore pignorante sarebbe inefficace ex art. 44 L.F..
Sotto il profilo della spettanza degli interessi, peraltro, la scadenza delle fatture sarebbe stata riconducibile ad una data certa.
La domanda riconvenzionale, infine, sarebbe stata inammissibile, in quanto riguardante un titolo diverso da quello fatto valere in giudizio dal , e poiché coperta dal giudicato CP_3 endofallimentare, essendo stata respinta in sede di formazione dello stato passivo, non opposto.
La convenuta concludeva, quindi, come nelle premesse.
pagina 5 di 8 In seguito al decorso dei termini ex art. 171 ter cpc ed alla celebrazione della prima udienza, il
GI. concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e rinviava la causa alla scorsa udienza di rimessione in decisione, assegnando i termini ex art. 189 cpc. L'udienza veniva sostituita, ex art. 127 ter cpc, con il deposito telematico di note, in cui le parti concludevano come soprariportato, nelle premesse. La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 4.04.2025.
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All'esito del procedimento, l'opposizione risulta infondata.
Il credito azionato monitoriamente, invero, oltre a non essere stato specificatamente contestato, nel merito, dall'attrice opponente, la quale non ha negato di aver ricevuto le prestazioni oggetto delle fatture azionate, è provato, in ogni caso, dai docc. 5 e 6 di parte convenuta opposta: estratti della contabilità della stessa attrice opponente, da cui risulta il riconoscimento di un suo debito complessivo superiore agli importi di cui alle fatture azionate.
Inoltre, il credito è esigibile, in ragione della pacifica scadenza delle fatture, mai contestate dall'attrice opponente, e del fatto che l'obbligo di consegna della documentazione prevista dall'art. 16 del contratto di appalto, anche ove fosse considerato ancora applicabile, sarebbe venuto meno, in ragione del fallimento della convenuta opposta, per venir meno della causa in concreto di detta clausola contrattuale: tutelare la committente dall'eventuale sua responsabilità solidale, in favore dei dipendenti dell'appaltatrice, in caso di omesso versamento degli oneri contributivi e previdenziali. Ex art. 44 L.
Fall., per il principio della par condicio creditorum, il pagamento del corrispettivo dell'appalto all'appaltatrice fallita, necessariamente, viene destinato al pagamento dei creditori di questa, in ordine di poziorità, con conseguente previa estinzione dei crediti previdenziali ed assistenziali privilegiati, dei quali, pertanto, la committente non potrà essere chiamata a rispondere in solido (ex art. 1676 cc, ex art. 26 D. Lgs. 81/2008 ed ex art. 29 D. Lgs. 276/2003).
Si veda, sul punto, il principio elaborato, in materia di appalti pubblici, ma estensibile logicamente anche al caso di specie, dalla Corte di Cassazione, a SSUU., con sentenza n. 5685/2020: “In caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore, deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa "in bonis" e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie;
ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il
pagina 6 di 8 corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione”.
L'esigibilità del credito, evidentemente, determina anche la decorrenza degli interessi, come da domanda, dalle singole scadenze delle fatture azionate.
Gli asseriti ulteriori inadempimenti contrattuali, peraltro, sono rimasti indeterminati, nella stessa allegazione, con riguardo alle asserite conseguenze pregiudizievoli, a carico dell'attrice: la relativa eccezione ex art 1460 cc, pertanto, è inammissibile.
Le questioni attenti all'assegnazione dei crediti ai terzi pignoranti, invece, non hanno alcun rilievo in merito alla sussistenza ed esigibilità del credito, bensì esclusivamente con riguardo alla sua fase esecutiva che, evidentemente, dovrà essere coordinata con la procedura fallimentare.
Circa la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto le spese di lite riconosciute, in sede conciliativa, al difensore della controparte in altra causa, si rileva che dette spese sono state oggetto di apposita transazione, secondo la libera determinazione delle relative parti, rispetto alle quali l'odierna convenuta opposta è rimasta terza, non essendosi nemmeno costituita nel giudizio in questione e non avendo, quindi, dato causa ad alcun aggravio del procedimento né ad alcun esborso a carico dell'odierna opponente. Si ritiene, pertanto, che difetti il nesso di causalità tra il preteso pregiudizio allegato dall'attrice opponente e la condotta dell'odierna opposta.
Ne conseguono il rigetto di tutte le domande di parte attrice opponente e la sua condanna alle spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro
260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando:
1) rigetta tutte le domande proposte dall'attrice opponente avverso parte ocnvenuta opposta, dichiarando la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto, n. 1259/2023 del Tribunale di Venezia;
2) condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in euro euro 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A.
pagina 7 di 8 e C.p.A..
Venezia, 30 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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