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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
6513/2022 in data 27/10/2022, promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Federica Dalan
parte attrice appellante
contro
(C.F. CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Padrin
parte convenuta in appello
(C.F. Controparte_2 C.F._2
convenuto contumace
avente per oggetto: lesione personale
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI per : Parte_1
“ogni diversa avversaria domanda, eccezione, istanza rigettata:
in riforma dell'impugnata sentenza nel merito
In via principale.
1. Rigettarsi le pretese tutte di perché CP_1
infondate in fatto ed in diritto ex artt. 141 D. Lgs
209/2005 e 1227 cc.
2. Condannarsi a restituire a le CP_1 Pt_1
somme dalla stessa pagate in adempimento della sentenza di primo grado e statuire in ordine alla restituzione delle somme pagate al procuratore antistatario Avv. Chiara
Padrin; oltre interessi dal pagamento al rimborso.
3. Spese di lite rifuse di entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata. Effettuato ogni accertamento in punto an debeatur e in punto quantum debeatur, tenendo conto della condotta di ex art. 1227 cc, CP_1
rigettarsi comunque le domande avversarie così come formulate e limitare l'eventuale condanna all'esito degli accertamenti di causa con esclusione di ogni voce e/o somma non dovuta.
2. Condannarsi a restituire a CP_1 Pt_1
quanto, all'esito dell'appello, risultasse indebitamente pagato in adempimento della sentenza di primo grado e statuire in ordine alla restituzione delle somme pagate al
Pag. 2 di 10 procuratore antistatario Chiara Padrin;
oltre interessi dal pagamento al rimborso.
3. Spese di lite compensate o rapportate agli esiti di causa per il primo grado e rifuse per il presente.
In via istruttoria
Senza consenso alcuno all'inversione dell'onere probatorio incombente su controparte: a. si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che in data 21.09.2019 verso le ore 03:10 circa del mattino la Volante DUE della Polizia di Stato, Seat Leon
tg. POLIZIA M3342, si trovava a percorrere Viale della
Repubblica a Treviso?
2. Vero che la volante era preceduta da una Golf tg.
EZ149FL?
3. Vero che quella notte le centrali della Polizia e dei
Carabinieri erano state allertate per tentativi di furto in zona c.d. della ? Pt_2
4. Vero che che la zona Fonderia si trova nei pressi di
Viale della Repubblica
5. Vero cge la Golf si fermava all'altezza del civico n.
177 presso il parcheggio della ditta quando veniva CP_3
affiancata da una Gazzella dei Carabinieri?
6. vero che anche l'auto della Polizia rallentava e si fermava dietro la Golf?
Pag. 3 di 10
7. vero che la Golf ingranava la retromarcia e si allontanava dalla dei Carabinieri? Pt_3
8. vero che i allertavano, via radio, la CP_4
Stazione Operativa, portandosi all'inseguimento della Golf con i dispositivi sia luminosi che acustici accesi?
9. Vero che la volante della Polizia riusciva ad affiancare la Golf e ad intimare l'alt al suo conducente?
10. vero che il conducente della Golf cercava per ben due volte di deviare fuori strada l'auto dei poliziotti, sterzando a sinistra?
11. Vero che il conducente della volante si riportava,
quindi, dietro alla Golf per evitare un impatto?
12. Vero che la Golf imboccata Via Luzzati, rallentando?
13. Vero che l'auto della polizia tentava un terzo sorpasso della Golf?
14. Vero che il sorpasso di cui al punto precedente terminava con l'urto tra di servizio e la Golf? CP_5
15. vero che a seguito dell'impatto l'auto della Polizia
rimaneva danneggiata nella parte anteriore destra e si fermava qualche decina di metri più avanti sulla corsia di marcia opposta?
16. Vero che la Golf si cappottava più volte andando a collidere con un ostacolo fisso (una fioreria) ubicata sul lato sinistro rispetto alla sua direzione di marcia?
Pag. 4 di 10 17. Vero che alla guida della Golf si trovava
[...]
, e come terzi trasportati c'erano CP_2 [...]
sul sedile anteriore ed sul sedile Per_1 CP_1
posteriore? Si indicano come testi gli agenti della Polizia di Stato, sez. Stradale di Treviso, e Tes_1
b. Si chiede di essere ammessi alla Testimone_2
prova per interpello di sui seguenti CP_1
capitoli:
18. Vero che in data 21.09.2019 verso le ore 03:10 lei si trovava quale terzo trasportato nella Golf tg. EZ149FL
condotta e di proprietà di Controparte_2
19. vero che il conducente dell'auto di cui al punto precedente si trovava in stato di ebbrezza? 20. Vero che lei ha dichiarato al Tribunale di Treviso, sezione penale,
di aver visto bere molte sostanze Controparte_2
alcoliche prima di mettersi alla guida?
per : CP_1
In via principale, nel merito: voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare le domande tutte proposte da in Parte_1
atto di citazione d'appello in quanto infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata Sentenza n. 655/2022 resa dal
Pag. 5 di 10 Giudice di Pace di Treviso, per le ragioni di cui in parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre 15% per spese generali ed accessori di Legge, per il presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio e CP_1 Controparte_6
avanti al giudice di pace di Parte_1
Treviso, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a Treviso nella notte tra il 20 e il 21 settembre
2019, quando l'autovettura Volkswagen Golf targata EZ149FL,
di proprietà e condotta da e assicurata Controparte_6
per la r.c. auto da sulla Parte_1
quale egli viaggiava quale trasportato, veniva a collisione con un'auto della Sezione Volanti della Polizia di Stato
durante un inseguimento.
Si costituiva la sola Parte_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea – o quanto meno una percentuale riduzione del quantum da risarcire - in forza degli artt. 1227 c.c. e 141 CdA ove prevede l'ipotesi del caso fortuito, in quanto il aveva CP_1
volontariamente accettato il rischio di farsi trasportare da conducente in stato di ebbrezza alcolica.
Pag. 6 di 10 Il giudice di pace, espletata C.T.U. medico legale,
accoglieva la domanda risarcitoria e poneva le spese di lite a carico delle parti convenute;
il giudice sosteneva che la mera accettazione del rischio di farsi accompagnare da persona in stato di ebbrezza alcolica non costituiva fattispecie rilevante quale cooperazione colposa nella determinazione dell'evento.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l'assicurazione, ribadendo che occorreva dare rilevo alla consapevolezza, in capo al , del pericolo derivante CP_1
dall'essere trasportato in autovettura condotta da persona in stato di ebbrezza;
in ogni caso, andavano quanto meno compensate le spese di lite.
Il si costituiva e chiedeva respingersi l'appello. CP_1
Respinta l'istanza di prova orale di parte appellante, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
Pacifico il verificarsi del sinistro stradale nel quale il rimase coinvolto quale passeggero e riportò le CP_1
lesioni verificate e valutate dal C.T.U. in primo grado, il tema in discussione (è il punto sul quale la sentenza è
stata appellata) è la rilevanza dello stato di ebbrezza in cui versava il conducente del veicolo al momento del sinistro;
o, meglio, la consapevolezza, in capo al CP_1
Pag. 7 di 10 di tale stato e dunque del pericolo al quale egli era esposto.
Il giudice di pace ha sostenuto che la mera accettazione del rischio non rappresenti una cooperazione attiva nella determinazione dell'evento.
Il Tribunale, invece, condivide la tesi proposta dall'assicurazione appellante secondo la quale trova applicazione l'art 1227 primo comma cod.civ..
Sulla questione merita menzionare Cass. 1386/23 e Cass. nr
24920/2024 : in sintesi, se è vero che la Direttiva
2009/103 CE non consente di prevedere l'esclusione o la automatica limitazione del diritto al risarcimento del passeggero , per il solo fatto di avere questi preso posto a bordo di veicolo condotto da chi era ubriaco, tuttavia va valutato se nel caso concreto una condotta colposa del passeggero possa assurgere a fattore che ha dato contributo causale al danno.
Nel caso di specie, è certo che il conducente si trovasse in stato di ebbrezza alcolica, circostanza documentata in giudizio ed accertata dallo stesso giudice di primo grado;
anche il aveva bevuto;
i due avevano trascorso la CP_1
serata assieme ed è quindi altamente probabile che il sapesse (o comunque era in condizione di averne CP_1
consapevolezza) dello stato di alterazione in cui si trovava l'amico.
Pag. 8 di 10 Accettando di salire a bordo dell'auto guidata dall'amico alterato, il ha consapevolmente accettato di CP_1
viaggiare in situazione pericolosa per la propria incolumità, tenendo così una condotta che assume rilevo ai sensi dell'art 1227 primo comma c.c.
Tanto basta - a prescindere dalla eventuale partecipazione a precedente attività illecita, con conseguente inseguimento da parte della Polizia;
circostanza allegata dall'odierna appellante - perchè sia necessario ridurre la responsabilità del conducente di un quantum che si ritiene equo indicare nel 30%.
Le sentenza impugnata va pertanto riformata nel senso che le convenute vanno condannate al pagamento di euro 3.354,25
(pari al 70% di euro 4.791,75), oltre interessi.
Non c'è ragione invece per modificare la decisione del giudice di primo grado in punto spese, visti i valori medi per le causa di valore fino ad euro 5.200.
Visto l'esito dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso
Pag. 9 di 10 la sentenza n. 655/2022 del giudice di pace di Treviso,
così decide:
1. in accoglimento dell'appello, a modifica di quanto stabilito con la sentenza nr 655/2022 del giudice di pace di Treviso, condanna e Controparte_2 [...]
in solido al pagamento di euro Parte_1
3.354,25 in favore di oltre interessi;
CP_1
dispone pertanto che restituisca a CP_1 [...]
quanto da questa pagato in eccesso, in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado;
2. condanna alla rifusione delle spese di CP_1
lite relative al presente grado di giudizio, in favore di spese che si liquidano in Parte_1
euro 1.500 complessivamente per compenso professionale,
oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre ad euro 174 per anticipazioni.
Treviso, 28/03/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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