TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/04/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
PRIMA SEZIONE
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott. Paolo DE PALMA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero di RG. 226/2024, riservata per la decisione all'udienza del 20.02.2025, avente ad oggetto: riconoscimento di proprietà.
Tra le seguenti parti:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Meliana Francesca Ricchiuti C.F._1
del Foro di Taranto, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata in Manduria
alla Via Avetrana 7; attrice
contro
, , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , ;
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7
convenuti- contumaci
**********
All'udienza del 24.04.2025 precisate le conclusioni, di seguito riportate, la causa è stata riservata per la decisione, con rinuncia della parte attrice ai termini per note conclusive.
Per l'attrice (dall'atto introduttivo del giudizio): “ Accertare e dichiarare che la
signora ( ) nata a [...]_1 C.F._1 (Ta) il 27.6.1966 e residente a[...] Guastalla (RE) proprietaria esclusiva
per maturata usucapione della porzione di terreno situata in Maruggio (Ta)
contraddistinta al catasto terreni del Comune di Maruggio e distinto al foglio 31,
particella 224, di mq.71 qualità classe fabbricato rurale senza reddito;
Ordinare la
trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto (ex
conservatoria dei Registri Immobiliari di Taranto) con esonero del Conservatore da
ogni responsabilità al riguardo. Von vittoria di spese e competenze in caso di
opposizione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice esponeva di essere da oltre venti anni nel possesso del terreno situato in Maruggio alla Contrada “Scorcialupi” i cui identificativi catastali sono riportati in atti.
Deduceva che gli eredi degli aventi causa dell'immobile accatastato come fabbricato rurale si sono disinteressati del bene, mai rivendicandolo, né occupandosi dello stesso, e che nel corso del tempo aveva realizzato su di esso una veranda quale pertinenza della propria abitazione estiva.
Chiedeva il riconoscimento in suo favore dell'acquisto a titolo originario, con vittoria delle spese di lite in ipotesi di resistenza.
Instaurato il contraddittorio non si costituivano in giudizio i convenuti, che restavano contumaci.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, tra le altre, anche di perizia giurata di parte con planimetria e rilievo fotografico attestante la corrispondenza tra il bene posseduto e la particella indicata in domanda ed oggetto di trascrizione, nonché mediante deposito di certificato relativo alle trascrizioni a favore e pag. 2/5 contro inerenti il soggetto intestatario del bene immobile oggetto di domanda e visura storica.
Sul piano probatorio, inoltre, parte attrice provava il proprio assunto difensivo mediante la prova per testi.
All'udienza del 24.04.2025, espletata la prova orale, precisate le conclusioni,
come innanzi riportate e trascritte, avendo rinunciato la parte attrice al deposito di note difensive, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, di conseguenza, merita accoglimento.
E' principio pacifico che la prova del possesso idoneo all'usucapione, principio valido anche in ipotesi di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, deve essere fornita, sia per quanto concerne l'elemento materiale, sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell'animus, da colui che chiede il riconoscimento, in suo favore, della invocata fattispecie acquisitiva. (Cass. Sez. II 28.1.2000/975; Cass. Sez. I
18.3.1986/1838).
L'attrice, su cui tale onere incombeva, ha fornito la prova del possesso continuato, pacifico ed ininterrotto del bene.
Dall'istruttoria espletata in giudizio e dalla prova documentale acquisita sono emersi provati i fatti e le circostanze dedotte dall'attrice nell'atto introduttivo, tali da giustificare l'accoglimento della domanda formulata.
Attraverso la prova orale espletata le circostanze del possesso esercitato continuativamente ed ininterrottamente dall'attore sono state ulteriormente confermate.
pag. 3/5 In buona sostanza l'attrice ha posseduto ininterrottamente, pacificamente e per il tempo prescritto dalla legge il bene immobile oggetto del giudizio.
A tali elementi ricavati dal giudizio deve aggiungersi il comportamento tenuto dai convenuti, che non hanno resistito alla domanda, neanche in sede di espletata mediazione.
In definitiva, l'attrice ha esercitato un comportamento continuo e non interrotto, attraverso cui ha dimostrato inequivocabilmente l'intenzione di esercitare, come ha di fatto esercitato, un potere sul bene immobile corrispondente a quello del proprietario.
Non solo, ma tale signoria sul bene si è manifestata per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus, sia per quanto riguarda il corpus, anche attraverso la realizzazione sulla particella di opere,
nella specie di veranda.
Sulla scorta, dunque, degli elementi probatori tutti ricavati dal giudizio deve concludersi per il riconoscimento dell'acquisto della proprietà per usucapione del bene oggetto di causa in favore dell'attrice.
La non opposizione alla domanda ed il comportamento tenuto dai convenuti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti di tutti i Parte_1
convenuti citati ed indicati infra, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara Parte_1
( nata a [...] il [...] e C.F._1
pag. 4/5 residente a[...] Guastalla (RE) proprietaria esclusiva per maturata usucapione della porzione di terreno situata in Maruggio (Ta) contraddistinta al catasto terreni del Comune di Maruggio e distinto al foglio 31, particella 224, di mq.71 qualità classe fabbricato rurale senza reddito.
2. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, la trascrizione della presente sentenza e relativa volturazione catastale.
3. Compensa tra le parti interamente le spese del giudizio.
Taranto, 24.4.2025 IL G.O.P.
(Dott. Paolo DE PALMA)
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
PRIMA SEZIONE
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott. Paolo DE PALMA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero di RG. 226/2024, riservata per la decisione all'udienza del 20.02.2025, avente ad oggetto: riconoscimento di proprietà.
Tra le seguenti parti:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Meliana Francesca Ricchiuti C.F._1
del Foro di Taranto, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata in Manduria
alla Via Avetrana 7; attrice
contro
, , , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, , ;
[...] CP_5 CP_6 Controparte_7
convenuti- contumaci
**********
All'udienza del 24.04.2025 precisate le conclusioni, di seguito riportate, la causa è stata riservata per la decisione, con rinuncia della parte attrice ai termini per note conclusive.
Per l'attrice (dall'atto introduttivo del giudizio): “ Accertare e dichiarare che la
signora ( ) nata a [...]_1 C.F._1 (Ta) il 27.6.1966 e residente a[...] Guastalla (RE) proprietaria esclusiva
per maturata usucapione della porzione di terreno situata in Maruggio (Ta)
contraddistinta al catasto terreni del Comune di Maruggio e distinto al foglio 31,
particella 224, di mq.71 qualità classe fabbricato rurale senza reddito;
Ordinare la
trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto (ex
conservatoria dei Registri Immobiliari di Taranto) con esonero del Conservatore da
ogni responsabilità al riguardo. Von vittoria di spese e competenze in caso di
opposizione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice esponeva di essere da oltre venti anni nel possesso del terreno situato in Maruggio alla Contrada “Scorcialupi” i cui identificativi catastali sono riportati in atti.
Deduceva che gli eredi degli aventi causa dell'immobile accatastato come fabbricato rurale si sono disinteressati del bene, mai rivendicandolo, né occupandosi dello stesso, e che nel corso del tempo aveva realizzato su di esso una veranda quale pertinenza della propria abitazione estiva.
Chiedeva il riconoscimento in suo favore dell'acquisto a titolo originario, con vittoria delle spese di lite in ipotesi di resistenza.
Instaurato il contraddittorio non si costituivano in giudizio i convenuti, che restavano contumaci.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, tra le altre, anche di perizia giurata di parte con planimetria e rilievo fotografico attestante la corrispondenza tra il bene posseduto e la particella indicata in domanda ed oggetto di trascrizione, nonché mediante deposito di certificato relativo alle trascrizioni a favore e pag. 2/5 contro inerenti il soggetto intestatario del bene immobile oggetto di domanda e visura storica.
Sul piano probatorio, inoltre, parte attrice provava il proprio assunto difensivo mediante la prova per testi.
All'udienza del 24.04.2025, espletata la prova orale, precisate le conclusioni,
come innanzi riportate e trascritte, avendo rinunciato la parte attrice al deposito di note difensive, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, di conseguenza, merita accoglimento.
E' principio pacifico che la prova del possesso idoneo all'usucapione, principio valido anche in ipotesi di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, deve essere fornita, sia per quanto concerne l'elemento materiale, sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell'animus, da colui che chiede il riconoscimento, in suo favore, della invocata fattispecie acquisitiva. (Cass. Sez. II 28.1.2000/975; Cass. Sez. I
18.3.1986/1838).
L'attrice, su cui tale onere incombeva, ha fornito la prova del possesso continuato, pacifico ed ininterrotto del bene.
Dall'istruttoria espletata in giudizio e dalla prova documentale acquisita sono emersi provati i fatti e le circostanze dedotte dall'attrice nell'atto introduttivo, tali da giustificare l'accoglimento della domanda formulata.
Attraverso la prova orale espletata le circostanze del possesso esercitato continuativamente ed ininterrottamente dall'attore sono state ulteriormente confermate.
pag. 3/5 In buona sostanza l'attrice ha posseduto ininterrottamente, pacificamente e per il tempo prescritto dalla legge il bene immobile oggetto del giudizio.
A tali elementi ricavati dal giudizio deve aggiungersi il comportamento tenuto dai convenuti, che non hanno resistito alla domanda, neanche in sede di espletata mediazione.
In definitiva, l'attrice ha esercitato un comportamento continuo e non interrotto, attraverso cui ha dimostrato inequivocabilmente l'intenzione di esercitare, come ha di fatto esercitato, un potere sul bene immobile corrispondente a quello del proprietario.
Non solo, ma tale signoria sul bene si è manifestata per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus, sia per quanto riguarda il corpus, anche attraverso la realizzazione sulla particella di opere,
nella specie di veranda.
Sulla scorta, dunque, degli elementi probatori tutti ricavati dal giudizio deve concludersi per il riconoscimento dell'acquisto della proprietà per usucapione del bene oggetto di causa in favore dell'attrice.
La non opposizione alla domanda ed il comportamento tenuto dai convenuti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti di tutti i Parte_1
convenuti citati ed indicati infra, così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara Parte_1
( nata a [...] il [...] e C.F._1
pag. 4/5 residente a[...] Guastalla (RE) proprietaria esclusiva per maturata usucapione della porzione di terreno situata in Maruggio (Ta) contraddistinta al catasto terreni del Comune di Maruggio e distinto al foglio 31, particella 224, di mq.71 qualità classe fabbricato rurale senza reddito.
2. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, la trascrizione della presente sentenza e relativa volturazione catastale.
3. Compensa tra le parti interamente le spese del giudizio.
Taranto, 24.4.2025 IL G.O.P.
(Dott. Paolo DE PALMA)
pag. 5/5