TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/12/2025, n. 4444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4444 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1391 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Cazzato e Antonella Fiume Parte_1 Opponente Contro
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentat Opposta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************ Con decreto n. 5210/2020, notificato il 05.12.2020, si ingiungeva a il pagamento Parte_1 della somma di € 28.984,36 a titolo di rate insolute e non pagate de finanziamento n. 20173533823501 e n. 20173533823514, originariamente stipulati con Findomestic Banca s.p.a. Con atto di citazione, notificato in data 18.01.2021, spiegava formale opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca. Preliminarmente eccepiva la nullità dei contratti di finanziamento per mancata indicazione della data di sottoscrizione e dell'importo erogato, nonché per mancata sottoscrizione da parte dell'istituto di credito;
eccepiva, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova del credito, essendo stato emesso solo sulla base della certificazione ex art. 50 TUB e non avendo la banca provato l'effettiva stipulazione dei contratti, dei cui non aveva mai ricevuto copia. Con comparsa del 08.07.2021 si costituiva in giudizio e per essa, quale Controparte_1 mandataria, , chiedendo l'integra one e la conferma Controparte_2 del decreto i Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività avendo parte opponente notificato l'atto di citazione oltre il termine di 40 giorni previsto per legge. Nel merito, evidenziava di aver adeguatamente fornito prova del proprio credito sin dalla fase monitoria, depositando i contratti di finanziamento (all. n. 2 e 9 fasc. monitorio), gli e/c completi di entrambi i rapporti contrattuali (all. n. 10 e 11 fasc. monitorio) e il dettaglio degli interessi di mora per entrambi i contratti (all. n. 8 e 12 fasc. monitorio); inoltre, che in entrambi i contratti erano indicati la data di stipulazione e l'importo erogato, oltre alla espressa dichiarazione del cliente di averne ricevuto copia. Con note di trattazione scritta del 06.09.2021, parte opponente, richiamando quanto già affermato nell'atto di citazione in opposizione, asseriva di essere venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo opposto in data 07.12.2020, come risultante dalla ricevuta di ritiro di atto notificato ex art. 140 c.p.c. e depositato presso la Casa Comunale (all. n. 1 fasc. opponente), con conseguente tempestività della spiegata opposizione;
nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, sosteneva l'erroneità della somma ingiunta, perché frutto di illegittima applicazione di interessi usurari, con conseguente gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815 co. 2 cc.; altresì, l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, attesa l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese, comportante capitalizzazione composta degli interessi. Concessa la provvisoria esecuzione con ordinanza del 09.09.2021, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. L'eccezione di tardività per come sollevata dalla parte opposta appare fondata e va, pertanto, accolta, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione. Vi è in atti la prova dell'esito positivo della notifica effettuata da parte opposta in data 05.12.2020, come da ricevuta di consegna prodotta, con ritiro presso la residenza dell'opponete a mani di familiare qualificatosi convivente, sulla quale sono apposti il timbro e la firma dell'ufficiale postale, utili a restituire una data certa dell'evento allegato (all. “decreto mariano notificato” fasc. opposta).
ha, di contro, sostenuto di essere venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo Parte_1 nto in data 07.12.2020, a seguito di ritiro dell'atto dalla Comunale, con CP_3 conseguente tempestività dell'opposizione. Richiamando l'ordinanza emessa in data 09.09.2021, deve rilevarsi che la ricevuta di ritiro prodotta da parte opponente non riporta alcuna firma dell'ufficiale addetto alla notifica attestante la data di ricezione e consegna. Dal documento depositato in atti (all. n. 1 fasc. opponente), datato 01.12.2020, può evincersi con certezza esclusivamente il deposito dell'atto presso la Casa Comunale in data 26.11.2020, a nulla rilevando la data del 07.12.2020 apposta a penna e riportante accanto una firma non comprensibile e non inconfutabilmente attribuibile all'ufficiale addetto alla notifica, né che quella data si riferisse al ritiro dell'atto da parte di . Soltanto il timbro e la firma Parte_1 dell'ufficiale addetto alla notifica avrebbero conferit el ritiro. La notifica, dunque, deve ritenersi perfezionata in data 05.12.2020, come adeguatamente provato dalla banca opposta, con conseguente tardività dell'opposizione. Né, nella specie, può ritenersi applicabile la disciplina dettata dall'art. 650 cpc relativa all'opposizione tardiva. Secondo quanto disposto dall'art. 650 c.p.c., “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. Orbene, la forza maggiore ed il caso fortuito necessari ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., consistono, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo estraneo all'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Il caso di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza non è una circostanza che può essere invocata come forza maggiore o caso fortuito, visto che l'allontanamento si configura come un fatto volontario ed è imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza (Tribunale Torino sez. VIII, 29/06/2022, n.2790). Nel caso di specie, in ogni caso, l'opponente non ha nemmeno invocato alcuno dei presupposti utili all'applicazione della fattispecie dell'opposizione tardiva, limitandosi a sostenere di aver avuto conoscenza dell'atto in data 07.12.2020 e ad asserire, quindi, la tempestività dell'opposizione, salvo poi non offrire adeguata prova della asserzione. Infatti, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (prevista dall'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità o della nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, n.26155; Tribunale Napoli Nord sez. IV, 26/09/2023, n.3824). Tanto non è avvenuto nel caso di specie, non avendo parte opponente allegato (prima ancora che provato) alcuno dei motivi sopraindicati. Pertanto, in mancanza di prova dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., l'opposizione proposta da è tardiva ed inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo Parte_1 n. Alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione va dichiarata inammissibile. L'inammissibilità dell'opposizione esime dal pronunciarsi sul merito. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria attesa la natura solo documentale della controversia, e nei minimi in ragione della non particolare complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 18.01.2021 avverso il decreto ingiuntivo n. 5210/2020 notificato il 05.12.2020, così provvede:
1. DICHIARA INAMMISSIBILE l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 5210/2020; 2. CONDANNA al pagamento, in favore di , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rapprese per essa, quale mandataria , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., delle spese processuali che oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge. Bari, 04/12/2025
Il Giudice Assunta Napoliello
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Cazzato e Antonella Fiume Parte_1 Opponente Contro
in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentat Opposta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************ Con decreto n. 5210/2020, notificato il 05.12.2020, si ingiungeva a il pagamento Parte_1 della somma di € 28.984,36 a titolo di rate insolute e non pagate de finanziamento n. 20173533823501 e n. 20173533823514, originariamente stipulati con Findomestic Banca s.p.a. Con atto di citazione, notificato in data 18.01.2021, spiegava formale opposizione Parte_1 avverso il predetto decreto, chiedendone la revoca. Preliminarmente eccepiva la nullità dei contratti di finanziamento per mancata indicazione della data di sottoscrizione e dell'importo erogato, nonché per mancata sottoscrizione da parte dell'istituto di credito;
eccepiva, altresì, la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova del credito, essendo stato emesso solo sulla base della certificazione ex art. 50 TUB e non avendo la banca provato l'effettiva stipulazione dei contratti, dei cui non aveva mai ricevuto copia. Con comparsa del 08.07.2021 si costituiva in giudizio e per essa, quale Controparte_1 mandataria, , chiedendo l'integra one e la conferma Controparte_2 del decreto i Preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività avendo parte opponente notificato l'atto di citazione oltre il termine di 40 giorni previsto per legge. Nel merito, evidenziava di aver adeguatamente fornito prova del proprio credito sin dalla fase monitoria, depositando i contratti di finanziamento (all. n. 2 e 9 fasc. monitorio), gli e/c completi di entrambi i rapporti contrattuali (all. n. 10 e 11 fasc. monitorio) e il dettaglio degli interessi di mora per entrambi i contratti (all. n. 8 e 12 fasc. monitorio); inoltre, che in entrambi i contratti erano indicati la data di stipulazione e l'importo erogato, oltre alla espressa dichiarazione del cliente di averne ricevuto copia. Con note di trattazione scritta del 06.09.2021, parte opponente, richiamando quanto già affermato nell'atto di citazione in opposizione, asseriva di essere venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo opposto in data 07.12.2020, come risultante dalla ricevuta di ritiro di atto notificato ex art. 140 c.p.c. e depositato presso la Casa Comunale (all. n. 1 fasc. opponente), con conseguente tempestività della spiegata opposizione;
nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, sosteneva l'erroneità della somma ingiunta, perché frutto di illegittima applicazione di interessi usurari, con conseguente gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815 co. 2 cc.; altresì, l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, attesa l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese, comportante capitalizzazione composta degli interessi. Concessa la provvisoria esecuzione con ordinanza del 09.09.2021, esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., veniva discussa e decisa come da sentenza. L'eccezione di tardività per come sollevata dalla parte opposta appare fondata e va, pertanto, accolta, con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione. Vi è in atti la prova dell'esito positivo della notifica effettuata da parte opposta in data 05.12.2020, come da ricevuta di consegna prodotta, con ritiro presso la residenza dell'opponete a mani di familiare qualificatosi convivente, sulla quale sono apposti il timbro e la firma dell'ufficiale postale, utili a restituire una data certa dell'evento allegato (all. “decreto mariano notificato” fasc. opposta).
ha, di contro, sostenuto di essere venuto a conoscenza del decreto ingiuntivo Parte_1 nto in data 07.12.2020, a seguito di ritiro dell'atto dalla Comunale, con CP_3 conseguente tempestività dell'opposizione. Richiamando l'ordinanza emessa in data 09.09.2021, deve rilevarsi che la ricevuta di ritiro prodotta da parte opponente non riporta alcuna firma dell'ufficiale addetto alla notifica attestante la data di ricezione e consegna. Dal documento depositato in atti (all. n. 1 fasc. opponente), datato 01.12.2020, può evincersi con certezza esclusivamente il deposito dell'atto presso la Casa Comunale in data 26.11.2020, a nulla rilevando la data del 07.12.2020 apposta a penna e riportante accanto una firma non comprensibile e non inconfutabilmente attribuibile all'ufficiale addetto alla notifica, né che quella data si riferisse al ritiro dell'atto da parte di . Soltanto il timbro e la firma Parte_1 dell'ufficiale addetto alla notifica avrebbero conferit el ritiro. La notifica, dunque, deve ritenersi perfezionata in data 05.12.2020, come adeguatamente provato dalla banca opposta, con conseguente tardività dell'opposizione. Né, nella specie, può ritenersi applicabile la disciplina dettata dall'art. 650 cpc relativa all'opposizione tardiva. Secondo quanto disposto dall'art. 650 c.p.c., “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. Orbene, la forza maggiore ed il caso fortuito necessari ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., consistono, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo estraneo all'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Il caso di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza non è una circostanza che può essere invocata come forza maggiore o caso fortuito, visto che l'allontanamento si configura come un fatto volontario ed è imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza (Tribunale Torino sez. VIII, 29/06/2022, n.2790). Nel caso di specie, in ogni caso, l'opponente non ha nemmeno invocato alcuno dei presupposti utili all'applicazione della fattispecie dell'opposizione tardiva, limitandosi a sostenere di aver avuto conoscenza dell'atto in data 07.12.2020 e ad asserire, quindi, la tempestività dell'opposizione, salvo poi non offrire adeguata prova della asserzione. Infatti, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (prevista dall'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità o della nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, n.26155; Tribunale Napoli Nord sez. IV, 26/09/2023, n.3824). Tanto non è avvenuto nel caso di specie, non avendo parte opponente allegato (prima ancora che provato) alcuno dei motivi sopraindicati. Pertanto, in mancanza di prova dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c., l'opposizione proposta da è tardiva ed inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo Parte_1 n. Alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione va dichiarata inammissibile. L'inammissibilità dell'opposizione esime dal pronunciarsi sul merito. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria attesa la natura solo documentale della controversia, e nei minimi in ragione della non particolare complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 18.01.2021 avverso il decreto ingiuntivo n. 5210/2020 notificato il 05.12.2020, così provvede:
1. DICHIARA INAMMISSIBILE l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 5210/2020; 2. CONDANNA al pagamento, in favore di , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rapprese per essa, quale mandataria , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., delle spese processuali che oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge. Bari, 04/12/2025
Il Giudice Assunta Napoliello