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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 3954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3954 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa TI UN, nella causa iscritta al n. 12967/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. AMATA CARMELA TERESA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 30/09/2025, per la quale si dà atto che la ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- condanna il , in persona del tempore, ad Controparte_1 CP_2 inserire la ricorrente nella graduatoria relativa alla procedura selettiva bandita con D.D. n. 2021 dell'8.01.2019 per la “Selezione del personale docente e Ata da destinare all'estero”;
- condanna il , in persona del pro tempore, alla Controparte_1 CP_2 refusione delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in complessivi € 2.223,50, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Amata Carmela Teresa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.10.2023 esponeva: di aver svolto, nel corso Parte_1 della propria carriera, servizio all'estero dal 24.7.2008 fino al 31.8.2017 in virtù delle disposizioni applicabili ratione termporis;
che, con Decreto Dipartimentale del n. 2021 del 20.12.2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'8.01.2019, veniva indetto il bando per la selezione per titoli ed esami, finalizzato alla formazione di graduatorie del personale docente e ATA (distinte per area linguistica e codice funzione in base alla classe di concorso e/o posto di appartenenza) da destinare all'estero; che, essendo in possesso dei requisiti richiesti dal bando, aveva partecipato alla procedura;
che, con Decreto
Dipartimentale prot. n. 676 del 16.05.2019, l'Amministrazione scolastica decretava la sua esclusione dalla selezione in oggetto, motivandola ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 64/2017, a tenore del quale “il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a 9 anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'art. 26 a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo”; che il provvedimento di esclusione era illegittimo e gravemente lesivo dei suoi diritti, essendosi trovata nell'impossibilità di essere destinata all'estero nonostante possedesse tutti i requisiti previsti dal bando.
La ricorrente chiedeva pertanto di “ANNULLARE E/O DISAPPLICARE il Decreto
Dipartimentale prot. n. 676 del 16.05.2019 con il quale il ha disposto la mancata ammissione Controparte_1 della ricorrente alla procedura di selezione del personale docente da destinare all'estero, indetta con D.D. M.I.U.R. n.
2021/2018; - CONDANNARE, per l'effetto, il ad inserire la ricorrente nell'elenco del Controparte_1 personale docente da destinare all'estero, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal bando. Con vittoria di spese e spettanze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”.
Il convenuto, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e pertanto se CP_1 ne dichiara la contumacia.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il presente giudizio attiene all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla selezione per titoli ed esami indetta con Decreto Dirigenziale n. 2021 del
20.12.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 08.01.2019), ai sensi dell'art. 37 c. 8 D. lgs 64 del
13 aprile 2017, per aver la stessa già prestato 9 anni di servizio all'estero, dal 24.7.2008 al 31.8.2017, superando la durata massima consentita dalla normativa vigente.
La ricorrente ha lamentato che l'Amministrazione abbia introdotto una nuova ipotesi di esclusione, non contemplata dal bando, che costituisce lex specialis della procedura selettiva, la quale non
è interpretabile in modo estensivo. A riguardo questa Giudice condivide l'orientamento favorevole già espresso dal Tribunale di
RO (ex multis sent. nn. 8263/2019, 4651/2021; 5251/2021, 7873/2021, 1167/2022), il quale, in casi analoghi, ha accolto le doglianze dei ricorrenti con argomentazioni frutto di un'accurata ricostruzione normativa e giurisprudenziale, che devono qui intendersi richiamate e ritrascritte, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., con ulteriore richiamo anche ai principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui “L'interpretazione delle clausole del bando deve essere letterale, non essendo consentito rintracciarvi significati ulteriori e procedere con estensione analogica. Tanto in ragione di esigenze di certezza connesse alla necessità che la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale”
(Cons. St., Sentenza n. 6206/2019).
Deve inoltre rilevarsi che la materia relativa alle procedure selettive per il comando degli insegnanti presso le scuole italiane all'estero afferisce alla mobilità professionale, riservata alla contrattazione collettiva, in applicazione dell'art. 40, comma 1, del D. Lgs. 165 del 2001 (Cons. Stato sez. VI 1999 n. 808) salvo “inderogabilità espresse” (Cass civ. sez. lav. n. 1006/2016; Cass. civ. sez. lav.
n. 28246/2017; Cass. civ. sez. lav. n. 27656/2017).
La disciplina legislativa della mobilità può essere, quindi, derogata dalla contrattazione collettiva, tenuto anche conto che il D.Lgs. n. 64/2017 non prevede “inderogabilità espresse”, condizione, questa, richiesta dalla Corte di Cassazione affinché la materia possa essere sottratta alla disciplina pattizia.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 40 del D. Lgs. n. 165/2001, la mobilità scolastica è riservata alla contrattazione collettiva e ciò si evince anche dallo stesso CCNL del comparto istruzione e ricerca, siglato nel 2018, in tema di mobilità scolastica che, riportandosi integralmente a quanto già espressamente affermato dal CCNL del 26 novembre 2007, prevede all'art. 109 che “La destinazione all'estero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di cui all'art. 639 del TU 16-4-1994, n.297, costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva […]” .
La riforma del D. Lgs. n. 165/2001 introdotta con la Legge n. 124/2015, relativamente all'efficacia della contrattazione collettiva, ha introdotto il principio secondo il quale “eventuali disposizioni di legge che introducono discipline dei rapporti di lavoro […] possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordo collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”.
Vi è, pertanto, un potere di disapplicare le leggi tramite la contrattazione collettiva per quelle materie che riguardano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici in settori specifici (quale è la mobilità oggetto del presente contenzioso) e, dunque, anche per gli insegnanti che, come la ricorrente, lavorano da anni per il . CP_1
Ne deriva che le disposizioni contenute nel citato Decreto Legislativo debbano essere disapplicate ove contrastino con quanto espressamente previsto dal CCNL in tema di mobilità, peraltro successivo - in quanto sottoscritto il 19.04.2018 - all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 64/2017, avvenuta il 31.05.2017 (in tal senso, cfr. Tribunale di RO, sentenza n. 3656/2020 del 23/06/2020).
Nella fattispecie odierna, in base alla documentazione allegata al ricorso, risulta che la ricorrente ha prestato servizio all'estero nel pieno rispetto delle disposizioni contenute dalla normativa in vigore al momento dell'espletamento del servizio all'estero e che la stessa è poi stata esclusa dalla procedura selettiva pubblicata con D.D. n. 2021 dell'8.01.2019 in ragione del sopravvenuto mutamento dei limiti temporali imposti per il c.d. collocamento fuori ruolo;
in sostanza la ricorrente è stata illegittimamente esclusa dalla procedura concorsuale per il solo fatto di aver lavorato secondo le disposizioni di un
CCNL, di fatto, ancora in vigore.
Invero, l'art. 21 del D. Lgs. n. 64/2017 prevede che la permanenza all'estero non possa essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi, ciascuno dei quali di sei anni scolastici, determinando un periodo massimo di 12 anni di servizio da potersi svolgere all'estero intervallato da periodi di servizio in Italia.
La contrattazione collettiva (CCNL Comparto Scuola per il triennio 2016-2018), invece, ha richiamato, all'articolo 1, comma 10, la disciplina già apprestata dalla contrattazione previgente, la quale, con i CCNL del 2003 (articolo 112) e 2007 (articolo 116), ha previsto il limite di tre mandati quinquennali all'estero, con un intervallo di almeno tre anni in Italia, in deroga all'art. 21 del D.lgs.
64/2017.
A norma del richiamo contenuto nell'articolo 1, comma 10, del CCNL triennio 2016-2018 - “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei
CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001” - restano in vigore, in quanto non modificate, le precedenti norme pattizie contenute nei CCNL del comparto e, in particolare, l'art. 116 comma 1, del CCNL per il triennio 2006-2009, a tenore del quale “Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni.”.
Ciò posto, avendo la ricorrente prestato servizio all'estero, dal 24.7.2008 al 31.8.2017 era in grado di garantire un nuovo ciclo di servizio all'estero, così come richiesto dal bando, fino al raggiungimento del periodo massimo di permanenza all'estero di 15 anni, come previsto dalle richiamate disposizioni del CCNL di settore.
Alla luce di quanto sopra argomentato, dunque, l'esclusione della ricorrente dalla procedura di selezione bandita con decreto dipartimentale del 20 dicembre 2018, n. 2021 risulta illegittima e, considerando che la stessa è in possesso di tutti i requisiti curriculari previsti dal bando, nonché dei requisiti in termini di limiti di annualità di servizio prestato e da prestare all'estero in conformità con il CCNL che disciplina la materia, la sua domanda deve essere accolta e le deve essere riconosciuto il diritto a prestare servizio all'estero per un ulteriore mandato di cinque anni (quale durata massima prevista dal CCNL di ogni periodo di servizio all'estero) per un totale di 14 anni (essendo di 15 anni il limite previsto dalle citate disposizioni del CCNL).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Amata Carmela Teresa, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 30/09/2025
La Giudice del Lavoro
TI UN