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2 marzo 2013
2 marzo 2013
Art. 8. Repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali 1. In conformita' agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilita' della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonche' l'ampia spendibilita' delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all' articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92 .
2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilita' anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea.
3. Il repertorio nazionale e' costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 , codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:
a) identificazione dell'ente pubblico titolare;
b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio;
c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attivita' economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui all'articolo 3, rendono pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica il repertorio nazionale.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 4, comma 67, della citata legge 28 giugno 2012, n. 92 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 167 del 201, si veda nelle note alle premesse.
e formazione e delle qualificazioni professionali 1. In conformita' agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilita' della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonche' l'ampia spendibilita' delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all' articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92 .
2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilita' anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea.
3. Il repertorio nazionale e' costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 , codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:
a) identificazione dell'ente pubblico titolare;
b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio;
c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attivita' economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui all'articolo 3, rendono pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica il repertorio nazionale.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 4, comma 67, della citata legge 28 giugno 2012, n. 92 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 167 del 201, si veda nelle note alle premesse.
Commentari • 15
- 1. Art. 41 disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansionihttps://www.brocardi.it/ · 6.5923834
[…] L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
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Giurisprudenza • 93
- 1. Trib. Venezia, sentenza 04/05/2023, n. 303Provvedimento: […] b) “le restanti Regioni e Province Autonome non prevedono nei loro “Format di Attestazione” alcun riferimento all'art. 8 del D.lgs. n. 13/2013”, […] pur rilasciato dalla Org_1 Org_1 ed afferente al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualifiche professionali di cui all'art. 8 D.Lgs. 13/2013, […] afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art.8 D.Lgs.13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, […] afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art.8 D.Lgs. 13/2013 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, […]Leggi di più...
- art. 417 bis c.p.c.·
- D.Lgs. 13/2013·
- standard minimi attestazione·
- attestato qualificazione professionale·
- D.M. 50/2021·
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