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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PRESTA DOMENICO, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
AN ALDO, Giudice
in data 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 61/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38122 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 170/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2
e pubblicata il 17/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220200002973427000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220220001398857 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2025 depositato il 20/01/2025
Richieste delle parti: L'Ufficio conferma la richiesta di accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo ex art. 36-ter Dpr 600/73 delle dichiarazioni UNICO 2017 e
UNICO 2018, emetteva le due cartelle di pagamento indicate in epigrafe, con cui recuperava l'IRPEF omessa o parzialmente non pagata dalla contribuente, oltre a sanzioni e interessi maturati. L'Ufficio attivava la procedura di riscossione degli importi indicati nelle citate cartelle, riferite a spese non riconosciute relative, alcune, al recupero del patrimonio edilizio, e altre al risparmio energetico, per le quali mancava la relativa documentazione di supporto.
La contribuente riferiva di aver provveduto, su invito dell'Ufficio Controlli di Luogo_1, a produrre gli originali delle fatture, con i relativi bonifici bancari, a partire dall'anno 2012 sino a fine lavori avvenuta nel 2014, oltre alle dichiarazioni IRE annuali, richieste per gli interventi che si protraggono per più anni. La contribuente riteneva di aver soddisfatto le richieste documentali dell'Ufficio, che invece ribadiva, sia per l'anno 2016 che per l'anno 2017, la fondatezza dei recuperi delle detrazioni relative al risparmio energetico, indebitamente fruite.
La contribuente coltivava i ricorsi presentati avverso le due cartelle di pagamento, non essendo state accolte le proposte di mediazione.
L'Agenzia, nel costituirsi in giudizio, rappresentava che l'omessa comunicazione all'ENEA aveva ormai comportato la decadenza dall'agevolazione fiscale, inoltre ritenendo precluso l'invio dei dati e della documentazione richiesta, quando l'omessa o tardiva comunicazione, come nel caso in esame, è stata già accertata dall'Amministrazione. Infine, a mente dell'art. 2, c. 1, del D.L. n.16/2012, escludeva che nel caso di specie ricorresse l'ipotesi della c.d. remissione in bonis.
La CGT di 1°grado di Trento, con la sentenza n.170/2024, accoglieva il ricorso della contribuente. L'Ufficio impugnava la citata sentenza, affidando l'appello ai motivi di seguito esposti.
1)- Con il primo motivo, l'Ufficio eccepiva la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, commi 344, 345,
346, 347 e 349, Legge n. 296 del 2006; sosteneva che, la omessa o anche tardiva comunicazione/invio della documentazione prescritta è causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.
2)- Con il secondo motivo contestava la violazione dell'art. 112 cpc, per avere il primo Giudice omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame concernente la violazione della normativa in materia di remissio in bonis, di cui all'art. 2, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, dovendo la soluzione prospettata ritenersi esclusa quando la violazione sia stata constatata in sede di accessi, ispezioni e verifiche ormai iniziati, potendo invece essere riconosciuta ove l'adempimento sia osservato, pur oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, ma entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
3)- L'appellante, infine, contestava alla CGT di primo grado di non aver motivato in relazione al recupero delle detrazioni diverse da quelle attinenti al risparmio energetico.
Conclusioni. Chiedeva, nel merito, di riformare la sentenza di primo grado conformemente ai motivi del presente appello;
per l'effetto, condannare il contribuente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La contribuente resisteva con memoria di controdeduzioni, ritenendo che la sentenza appellata meritasse di essere confermata. Ricordava che la norma che aveva introdotto la detrazione del risparmio energetico,
l'art. 1, commi 344-347, della legge 296/2006, non aveva previsto la comunicazione all'Enea, adempimento solo poi richiesto con D.I. del 19/02/2007, senza previsione di conseguenze, quale la decadenza dal beneficio in caso di inadempimento. Considerava non utile al caso di specie il richiamo del co. 1, dell'art. 2, del D.L.
n.16/2012 sulla remissione in bonis, perché norma che fa riferimento a una preclusione al conseguimento del beneficio fiscale.
In merito al motivo di appello, con cui l'Ufficio contestava al Giudice di non aver motivato in relazione al recupero delle detrazioni diverse da quelle attinenti al risparmio energetico, parte appellata asseriva che non vi erano altre detrazioni operate dall'Ufficio per l'anno d'imposta 2013, precedenti o successive, relative a detrazioni edilizie e/o risparmio energetico.
Conclusioni. Chiedeva la conferma della sentenza impugnata, con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le parti presenti all'udienza pubblica del 20/01/2025 erano ammesse alla discussione della causa;
all'esito, il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo l'appellante lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 344-347, della legge n. 296 del 2006. La trasmissione dei dati all'ENEA nel rispetto del limite dei novanta giorni dalla data di fine dei lavori, fissato dall'art. 4 del D.M. 19/02/2007, configurerebbe un obbligo strumentale al riconoscimento della detrazione e, pertanto, un elemento costitutivo del diritto alla detrazione stessa. La trasmissione di informazioni all'ENEA sarebbe infatti finalizzata a rendere possibile il controllo circa la rispondenza dell'intervento ai requisiti tecnici stabiliti dalle norme in materia.
Con il secondo motivo, l'Ufficio lamenta la violazione dell'art. 112 cpc, per non essersi il primo Giudice pronunciato sull'istituto della remissio in bonis, di cui all'art. 2, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, soluzione ritenuta esclusa nel caso di specie.
I due motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Occorre da subito ricordare che questa Corte in passato ha aderito all'orientamento espresso dalla Suprema
Corte con l'ordinanza n.34151/2022; tuttavia, in continuità con altro precedente di questo collegio, ritiene di dover condividere la giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente che, con la sentenza n.7657 del 21/03/2024, non ha ritenuto l'inosservanza del termine di novanta giorni causa di decadenza dal beneficio.
In tale sentenza, la Corte di cassazione ha osservato:
“… Ciò premesso, ritiene, quindi, la Corte che, diversamente da quanto affermato nel richiamato precedente, non possa desumersi una comminatoria di decadenza, per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, dallo stesso tenore dell'art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l'espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono “tenuti” a trasmettere all'ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna comminatoria espressa di decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un'ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto.
2.3.1. Orbene, diversamente da quanto invece riferibile alla diversa ipotesi della mancata previa comunicazione al COP dell'Agenzia delle entrate dell'inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato - che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3 della l. n. 449/1997) la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa dell'art. 4 del d.m.
n. 41/1998 - la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell'agevolazione, non può essere, nella fattispecie in esame, desunta né dalla specifica norma attuativa, tenuto conto anche dal successivo art. 5, coma 4 – bis del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, come inserito dall'art. 5, comma
1, lett. c) del d.m. 7 aprile 2008, che consente, proprio a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2008, quello oggetto del presente giudizio, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all'ENEA la scheda informativa dei lavori, omettendo l'attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica dell'istituto.
2.3.2. Se è vero che il menzionato art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 è reso in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell'art. 1 della l. n. 296/2006, e quindi con riferimento, per quanto qui rileva, agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione della decadenza per l'omessa o tardiva comunicazione all'ENEA non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria.
Seppure, infatti, volesse farsi riferimento, per effetto del rinvio del comma 348 dell'art. 1 della l. n. 296/2006 alle previsioni di cui all'art. 1 della l. n. 449/1997 ed al successivo d. m. 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, deve rilevarsi che il rinvio debba intendersi come rinvio fisso, non essendo prevista dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all'ENEA, che trova per la prima volta ingresso nel successivo d. m. 19 febbraio 2007, come di seguito modificato, senza che neppure in seno alle successive modifiche dello stesso sia stata prevista un'espressa comminatoria di decadenza dal godimento della detrazione.
2.3.3. Risulta, invero, condivisibile, quanto sottolineato in materia dalla prevalente giurisprudenza di merito, cui, sostanzialmente, ha aderito la sentenza della CTR del Lazio in questa sede impugnata, in relazione a quella che è la finalità dell'adempimento di cui in questa sede si discute. Mentre, infatti, il controllo dell'Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame vi è stata pacificamente tempestiva comunicazione dell'inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all'Agenzia delle entrate), la comunicazione all'ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.
2.4. Le considerazioni che precedono rendono, ad avviso della Corte, superflua ogni ulteriore disamina dei limiti dell'istituto della remissio in bonis di cui all'art. 2, comma 1, del d. l. 2 febbraio 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 aprile 2012, n. 44 e dei limiti temporali della medesima.”
L'orientamento espresso dalla Corte, con la decisione qui richiamata per estratto, ha trovato conferma in successive decisioni (n.19309/2024 e n.12421/2025), le quali hanno ribadito che il mancato inoltro della comunicazione non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, atteso che tale preclusione, in assenza di un'espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un'interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria.
Infine, quanto al terzo motivo di appello circa gli altri importi contestati, riguardanti le detrazioni operate a partire dall'anno d'imposta 2013, di cui l'Amministrazione lamenta di non aver ottenuto la documentazione necessaria, benché richiesta, occorre considerare che la stessa resistente, nella sua memoria di controdeduzioni (1 grado, pag. 3), dà atto alla contribuente di avere prodotto alcune fatture relative alle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio. L'Ufficio, infatti, dichiara “di riconoscere, ai soli fini deflattivi del contenzioso, le detrazioni in questione con conseguente rideterminazione della pretesa”, considerando ancora dovute le detrazioni per il risparmio energetico.
Dalle dichiarazioni rese in atti, deve potersi escludere che si tratti di un caso di rifiuto di esibizione di documenti.
Allo stesso tempo, questa Corte ritiene che l'Ufficio abbia definitivamente riconosciuto alla contribuente le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, proprio in base alle fatture prodotte.
Pertanto, avendo l'Amministrazione riconosciuto la veridicità della spesa, sulla base di fatture non contestate, quel riconoscimento appare significativamente cristallizzato e non utilizzabile in modo strumentale e limitato
“ai soli fini deflattivi del contenzioso”; quelle fatture prodotte dalla contribuente rappresentano ormai un elemento di prova inconfutabile delle spese imputate al recupero edilizio. Il motivo esaminato è respinto.
L'appello, per le ragioni sin qui esposte, va pertanto respinto e la sentenza di primo grado, integrata con la presente motivazione, confermata;
le spese del giudizio sono compensate, considerato il più recente consolidato orientamento giurisprudenziale sull'inosservanza del termine, in senso favorevole alla contribuente.
P.Q.M.
Respinge l'appello dell'Ufficio. Compensa tra le parti costituite le spese del giudizio.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PRESTA DOMENICO, Presidente e Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
AN ALDO, Giudice
in data 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 61/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38122 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 170/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2
e pubblicata il 17/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220200002973427000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220220001398857 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2025 depositato il 20/01/2025
Richieste delle parti: L'Ufficio conferma la richiesta di accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo ex art. 36-ter Dpr 600/73 delle dichiarazioni UNICO 2017 e
UNICO 2018, emetteva le due cartelle di pagamento indicate in epigrafe, con cui recuperava l'IRPEF omessa o parzialmente non pagata dalla contribuente, oltre a sanzioni e interessi maturati. L'Ufficio attivava la procedura di riscossione degli importi indicati nelle citate cartelle, riferite a spese non riconosciute relative, alcune, al recupero del patrimonio edilizio, e altre al risparmio energetico, per le quali mancava la relativa documentazione di supporto.
La contribuente riferiva di aver provveduto, su invito dell'Ufficio Controlli di Luogo_1, a produrre gli originali delle fatture, con i relativi bonifici bancari, a partire dall'anno 2012 sino a fine lavori avvenuta nel 2014, oltre alle dichiarazioni IRE annuali, richieste per gli interventi che si protraggono per più anni. La contribuente riteneva di aver soddisfatto le richieste documentali dell'Ufficio, che invece ribadiva, sia per l'anno 2016 che per l'anno 2017, la fondatezza dei recuperi delle detrazioni relative al risparmio energetico, indebitamente fruite.
La contribuente coltivava i ricorsi presentati avverso le due cartelle di pagamento, non essendo state accolte le proposte di mediazione.
L'Agenzia, nel costituirsi in giudizio, rappresentava che l'omessa comunicazione all'ENEA aveva ormai comportato la decadenza dall'agevolazione fiscale, inoltre ritenendo precluso l'invio dei dati e della documentazione richiesta, quando l'omessa o tardiva comunicazione, come nel caso in esame, è stata già accertata dall'Amministrazione. Infine, a mente dell'art. 2, c. 1, del D.L. n.16/2012, escludeva che nel caso di specie ricorresse l'ipotesi della c.d. remissione in bonis.
La CGT di 1°grado di Trento, con la sentenza n.170/2024, accoglieva il ricorso della contribuente. L'Ufficio impugnava la citata sentenza, affidando l'appello ai motivi di seguito esposti.
1)- Con il primo motivo, l'Ufficio eccepiva la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, commi 344, 345,
346, 347 e 349, Legge n. 296 del 2006; sosteneva che, la omessa o anche tardiva comunicazione/invio della documentazione prescritta è causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.
2)- Con il secondo motivo contestava la violazione dell'art. 112 cpc, per avere il primo Giudice omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame concernente la violazione della normativa in materia di remissio in bonis, di cui all'art. 2, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, dovendo la soluzione prospettata ritenersi esclusa quando la violazione sia stata constatata in sede di accessi, ispezioni e verifiche ormai iniziati, potendo invece essere riconosciuta ove l'adempimento sia osservato, pur oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, ma entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
3)- L'appellante, infine, contestava alla CGT di primo grado di non aver motivato in relazione al recupero delle detrazioni diverse da quelle attinenti al risparmio energetico.
Conclusioni. Chiedeva, nel merito, di riformare la sentenza di primo grado conformemente ai motivi del presente appello;
per l'effetto, condannare il contribuente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La contribuente resisteva con memoria di controdeduzioni, ritenendo che la sentenza appellata meritasse di essere confermata. Ricordava che la norma che aveva introdotto la detrazione del risparmio energetico,
l'art. 1, commi 344-347, della legge 296/2006, non aveva previsto la comunicazione all'Enea, adempimento solo poi richiesto con D.I. del 19/02/2007, senza previsione di conseguenze, quale la decadenza dal beneficio in caso di inadempimento. Considerava non utile al caso di specie il richiamo del co. 1, dell'art. 2, del D.L.
n.16/2012 sulla remissione in bonis, perché norma che fa riferimento a una preclusione al conseguimento del beneficio fiscale.
In merito al motivo di appello, con cui l'Ufficio contestava al Giudice di non aver motivato in relazione al recupero delle detrazioni diverse da quelle attinenti al risparmio energetico, parte appellata asseriva che non vi erano altre detrazioni operate dall'Ufficio per l'anno d'imposta 2013, precedenti o successive, relative a detrazioni edilizie e/o risparmio energetico.
Conclusioni. Chiedeva la conferma della sentenza impugnata, con rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le parti presenti all'udienza pubblica del 20/01/2025 erano ammesse alla discussione della causa;
all'esito, il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo l'appellante lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 344-347, della legge n. 296 del 2006. La trasmissione dei dati all'ENEA nel rispetto del limite dei novanta giorni dalla data di fine dei lavori, fissato dall'art. 4 del D.M. 19/02/2007, configurerebbe un obbligo strumentale al riconoscimento della detrazione e, pertanto, un elemento costitutivo del diritto alla detrazione stessa. La trasmissione di informazioni all'ENEA sarebbe infatti finalizzata a rendere possibile il controllo circa la rispondenza dell'intervento ai requisiti tecnici stabiliti dalle norme in materia.
Con il secondo motivo, l'Ufficio lamenta la violazione dell'art. 112 cpc, per non essersi il primo Giudice pronunciato sull'istituto della remissio in bonis, di cui all'art. 2, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, soluzione ritenuta esclusa nel caso di specie.
I due motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Occorre da subito ricordare che questa Corte in passato ha aderito all'orientamento espresso dalla Suprema
Corte con l'ordinanza n.34151/2022; tuttavia, in continuità con altro precedente di questo collegio, ritiene di dover condividere la giurisprudenza di legittimità formatasi successivamente che, con la sentenza n.7657 del 21/03/2024, non ha ritenuto l'inosservanza del termine di novanta giorni causa di decadenza dal beneficio.
In tale sentenza, la Corte di cassazione ha osservato:
“… Ciò premesso, ritiene, quindi, la Corte che, diversamente da quanto affermato nel richiamato precedente, non possa desumersi una comminatoria di decadenza, per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, dallo stesso tenore dell'art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l'espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono “tenuti” a trasmettere all'ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna comminatoria espressa di decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un'ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto.
2.3.1. Orbene, diversamente da quanto invece riferibile alla diversa ipotesi della mancata previa comunicazione al COP dell'Agenzia delle entrate dell'inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato - che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3 della l. n. 449/1997) la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa dell'art. 4 del d.m.
n. 41/1998 - la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell'agevolazione, non può essere, nella fattispecie in esame, desunta né dalla specifica norma attuativa, tenuto conto anche dal successivo art. 5, coma 4 – bis del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, come inserito dall'art. 5, comma
1, lett. c) del d.m. 7 aprile 2008, che consente, proprio a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2008, quello oggetto del presente giudizio, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all'ENEA la scheda informativa dei lavori, omettendo l'attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica dell'istituto.
2.3.2. Se è vero che il menzionato art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007 è reso in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell'art. 1 della l. n. 296/2006, e quindi con riferimento, per quanto qui rileva, agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la previsione della decadenza per l'omessa o tardiva comunicazione all'ENEA non può farsi discendere neppure dalla normativa primaria.
Seppure, infatti, volesse farsi riferimento, per effetto del rinvio del comma 348 dell'art. 1 della l. n. 296/2006 alle previsioni di cui all'art. 1 della l. n. 449/1997 ed al successivo d. m. 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, deve rilevarsi che il rinvio debba intendersi come rinvio fisso, non essendo prevista dalla normativa anteriormente richiamata alcun onere di comunicazione all'ENEA, che trova per la prima volta ingresso nel successivo d. m. 19 febbraio 2007, come di seguito modificato, senza che neppure in seno alle successive modifiche dello stesso sia stata prevista un'espressa comminatoria di decadenza dal godimento della detrazione.
2.3.3. Risulta, invero, condivisibile, quanto sottolineato in materia dalla prevalente giurisprudenza di merito, cui, sostanzialmente, ha aderito la sentenza della CTR del Lazio in questa sede impugnata, in relazione a quella che è la finalità dell'adempimento di cui in questa sede si discute. Mentre, infatti, il controllo dell'Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico (e, va ricordato, nella fattispecie in esame vi è stata pacificamente tempestiva comunicazione dell'inizio dei lavori atta a consentire ogni controllo demandato all'Agenzia delle entrate), la comunicazione all'ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.
2.4. Le considerazioni che precedono rendono, ad avviso della Corte, superflua ogni ulteriore disamina dei limiti dell'istituto della remissio in bonis di cui all'art. 2, comma 1, del d. l. 2 febbraio 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 aprile 2012, n. 44 e dei limiti temporali della medesima.”
L'orientamento espresso dalla Corte, con la decisione qui richiamata per estratto, ha trovato conferma in successive decisioni (n.19309/2024 e n.12421/2025), le quali hanno ribadito che il mancato inoltro della comunicazione non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, atteso che tale preclusione, in assenza di un'espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un'interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria.
Infine, quanto al terzo motivo di appello circa gli altri importi contestati, riguardanti le detrazioni operate a partire dall'anno d'imposta 2013, di cui l'Amministrazione lamenta di non aver ottenuto la documentazione necessaria, benché richiesta, occorre considerare che la stessa resistente, nella sua memoria di controdeduzioni (1 grado, pag. 3), dà atto alla contribuente di avere prodotto alcune fatture relative alle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio. L'Ufficio, infatti, dichiara “di riconoscere, ai soli fini deflattivi del contenzioso, le detrazioni in questione con conseguente rideterminazione della pretesa”, considerando ancora dovute le detrazioni per il risparmio energetico.
Dalle dichiarazioni rese in atti, deve potersi escludere che si tratti di un caso di rifiuto di esibizione di documenti.
Allo stesso tempo, questa Corte ritiene che l'Ufficio abbia definitivamente riconosciuto alla contribuente le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, proprio in base alle fatture prodotte.
Pertanto, avendo l'Amministrazione riconosciuto la veridicità della spesa, sulla base di fatture non contestate, quel riconoscimento appare significativamente cristallizzato e non utilizzabile in modo strumentale e limitato
“ai soli fini deflattivi del contenzioso”; quelle fatture prodotte dalla contribuente rappresentano ormai un elemento di prova inconfutabile delle spese imputate al recupero edilizio. Il motivo esaminato è respinto.
L'appello, per le ragioni sin qui esposte, va pertanto respinto e la sentenza di primo grado, integrata con la presente motivazione, confermata;
le spese del giudizio sono compensate, considerato il più recente consolidato orientamento giurisprudenziale sull'inosservanza del termine, in senso favorevole alla contribuente.
P.Q.M.
Respinge l'appello dell'Ufficio. Compensa tra le parti costituite le spese del giudizio.