Articolo 4 della Legge 7 febbraio 1987, n. 36
Articolo 3Articolo 5
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10 marzo 1987
Art. 4. 1. Ai fini dell'assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali di cittadini stranieri, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
Entrata in vigore il 10 marzo 1987
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