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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 07/05/2024, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Francesco Paganini Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 24.11.2021 al N. R. G.
5593/2021 promosso da
(C.F. ), con l'Avv. CHIARA ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA COLOMBO, nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. MAURO FERRAZZI, CP_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 23.01.2024 e qui di seguito richiamate per esteso.
Per la ricorrente:
“La sig.ra dichiara di accettare la definizione della lite alle conclusioni, proposte Parte_1
dall'Ill.mo Giudice, e di seguito ritrascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, condotta in locazione dal sig. sita in Gallarate (VA) - Via CP_1
Puglia n. 4 resterà assegnata in via esclusiva alla sig.ra con tutto quanto la arreda, con Parte_1
obbligo del sig. di trasferire la propria residenza entro 7 giorni dalla sentenza e ponendo CP_1
in essere quanto necessario per il subentro nel contratto di locazione a favore della sig.ra Parte_1 (fatto salvo il deposito della documentazione comprovante l'intervenuto adempimento di dette obbligazioni).
3) I figli e erranno affidati in via super esclusiva alla sig. che potrà Per_1 Per_2 Parte_1
assumere essa sola le scelte necessarie per il celere soddisfacimento dei loro bisogni rispetto alla salute, istruzione ed educazione e sottoscrivere essa sola tutta la documentazione necessaria anche per il rilascio
e/o il rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio in relazione ai figli;
4) I figli e esteranno collocati presso la madre nella casa coniugale sita in Gallarate Per_1 Per_2
(VA) - Via Puglia n. 4;
5) Il padre contribuirà al mantenimento della prole versando l'importo mensile di Euro 300,00 per ciascuno, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dalla sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie previste nelle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del Tribunale di Milano, mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
6) La regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita dei figli minori da parte del padre verrà affidata ai S.S. del Comune di Gallarate alle cui indicazioni il resistente si atterrà scrupolosamente;
i
S.S. incaricati si adopereranno per garantire che detti incontri avvengano in Spazio Neutro e, comunque, nel rispetto dei tempi e delle modalità compatibili con il benessere psicofisico, intellettuale e morale dei minori e con l'attuale stato detentivo del resistente;
7) La madre collocataria percepirà l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole e ogni altro sussidio e/o misura di sostegno per essa prevista;
8) Il padre consegnerà alla madre tutta la documentazione necessaria ai fini ISEE e fiscale;
9) Ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo dei conti correnti a sé intestati;
10) L'autovettura marca CHREVOLET targata EG635TX, di proprietà della sig.ra Pt_1
rimane definitivamente assegnata in uso esclusivo alla stessa;
[...]
11) Le parti rinunciano a ogni altra domanda o pretesa quivi formulata;
12) Le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti”.
Per il resistente:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, alla luce della richiesta congiunta di mutamento del rito depositata da entrambe le parti in data 03/11/2022, disporre il mutamento del rito, da contenzioso a congiunto -
Pag. 2 di 22 verificata l'esistenza dei presupposti di legge – e dichiarare, ai sensi dell'art. 711 c.p.c., la separazione personale dei coniugi alle condizioni qui di seguito articolate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, condotta in locazione dal sig. sita Gallarate (VA) - Via Puglia CP_1
n. 4 resterà assegnata in via esclusiva alla sig.ra con tutto quanto la arreda, trasferendo Parte_1
il sig. la propria residenza entro 7 giorni dalla udienza del 10 novembre 2022 e CP_1
ponendo in essere quanto necessario per il subentro nel contratto di locazione a favore della sig.ra Pt_1
[...]
3) I figli e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, (lo stato di Per_1 Per_2
carcerazione del padre non avendo influenza alcuna sull'affidamento dei medesimi) con collocazione in ogni caso con la sig.ra presso la casa coniugale sita in Gallarate (VA) - Via Puglia n. Parte_1
4 e con obbligo del sig. di contribuire al loro mantenimento, cessato lo stato detentivo, in CP_1
misura pari ad Euro 300,00 mensili per ciascuno, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT da gennaio 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie previste nelle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del
Tribunale di Milano, mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese.
4) Il sig. potrà vedere i figli per due pomeriggi a settimana dalle ore 16.30 alle ore CP_1
19.30 e comunque nel rispetto delle tempistiche imposte dall'attuale stato di carcerazione, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, in spazio protetto sotto la supervisione degli
Assistenti Sociali del Comune di Gallarate, salvo ogni diverso provvedimento assunto dalle competenti autorità a tutela degli stessi.
5) Il sig. dovrà rinunciare espressamente agli assegni per il nucleo familiare di cui fruirà CP_1
integralmente la madre collocataria sig.ra Parte_1
6) Il sig. dovrà rilasciare il consenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro CP_1
documento valido per l'espatrio in relazione ai figli, nonché sottoscrivere eventuale documentazione richiesta dall'istituto scolastico afferente ai figli e consegnare alla sig.ra tutta la Parte_1
documentazione necessaria ai fini ISEE e fiscale.
7) Ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo dei conti correnti a sé intestati.
8) L'autovettura marca CHEVROLET targata EG635TX, di proprietà della sig.ra Pt_1
rimane definitivamente assegnata in uso esclusivo alla stessa.
[...]
Pag. 3 di 22 * * * * * *
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste in via principale, in subordine si insiste per
l'ammissione di tutti i mezzi istruttori di cui alle memorie 27/05/2022 e 20/06/2022 depositate, opponendosi alle richieste di controparte per i motivi dedotti nella memoria in data 20/06/2022”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo della sentenza parziale n. 1127/2022 pubblicata in data 19.07.2022 è stata dichiarata la separazione personale delle parti, coniugatesi in Albania in data 10.01.2008, residenti in [...] (in un'unità immobiliare condotta in locazione in forza del contratto sottoscritto dal resistente in data 01.02.2017) e genitori di e nati in Durres (Albania) rispettivamente in data 27.05.2008 e Per_1 Per_2
17.02.2012.
A oggi nulla è stato allegato rispetto allo stato e/o all'eventuale definizione del “caso civile
n. (21001-04821-11-2021)” pendente avanti al Tribunale distrettuale di Durazzo (Albania) avente a oggetto “scioglimento del matrimonio con la resistente (senza addebito di Parte_1
responsabilità)” in forza dell'atto n. 2898 del 16.11.2021 d'iscrizione (di cui al certificato depositato dal resistente in data 11.01.2022).
Valga ricordare che a mezzo dell'ordinanza presidenziale pronunciata in data 13.01.2022
i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati “a prescindere dalla eccepita pendenza del giudizio di divorzio presso un tribunale straniero”, i figli minori delle parti sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori “con collocamento preferenziale presso la madre” cui è stata assegnata la casa familiare, è stato ordinato all'altro coniuge di rilasciarla entro un mese, è stato regolamentato il diritto di visita paterno ed è stato quantificato il contributo paterno al mantenimento indiretto della prole nell'importo mensile complessivo di €
600,00, da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. C.p.c. e nel 50% delle spese straordinarie da sostenere come da Protocollo vigente presso la
Corte di Appello di Milano.
All'udienza celebrata in data 10.03.2022 il resistente ha dichiarato di non essere intenzionato a rilasciare la casa familiare (nonostante la scadenza del termine all'uopo
Pag. 4 di 22 assegnatogli) e il giudice istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. richiesti dalle parti e ha incaricato i SS del Comune di Gallarate di svolgere un'accurata indagine psicosociale sul nucleo familiare al fine di comprendere come i figli minori vivessero la relazione con ciascun genitore e quale fosse il regime di affidamento, collocamento e frequentazione con il genitore non collocatario maggiormente rispondente al loro benessere psicofisico, intellettuale e morale.
In data 31.05.2022 la ricorrente ha comunicato di essere stata trasferita in una residenza protetta con i figli minorenni in ragione degli eventi occorsi in data 26.05.2022.
In data 11.06.2022 il resistente è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in forza dell'ordinanza pronunciata dal G.i.p. di questo Tribunale nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 3330/2022 r. g. n. r./n. 3543/2022 r. g. g.i.p.
In data 21.06.2022 i SS del Comune di Gallarate hanno riferito del rientro della madre e dei figli minorenni nella casa familiare in data 14.06.2022.
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 13.07.2022, a parziale modifica dei punti n. 3
e 4 dell'ordinanza presidenziale innanzi citata, tra l'altro, è stato affidato ai SS del
Comune di Gallarate il compito di garantire, d'intesa con la Casa Circondariale di Busto
Arsizio dove il resistente si trovava ristretto in regime di custodia cautelare, il diritto di visita padre/figli minori “attraverso videochiamate e/o incontri in spazio neutro, in ogni caso, alla presenza di un educatore professionale, almeno con cadenza settimanale” e di garantire, senza ritardo, l'avvio del percorso di supporto psicologico prospettato come utile/necessario per e d'inserire questi ultimi in un centro diurno e di attivare il Per_1 Per_2
servizio educativo domiciliare presso l'abitazione familiare assegnata alla madre (invitata a proseguire il percorso psicoterapeutico avviato), è stato ridotto al complessivo importo di € 400,00 il contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario della prole “per tutta la durata della misura della custodia cautelare in carcere” ed è stata autorizzata la madre a chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante CP_2
per la prole.
In data 28.10.2022 la ricorrente ha documentato di avere avviato in data 23.11.2021 un percorso di sostegno psicologico, avente cadenza settimanale, con il dott. Per_3 interrotto in data 27.05.2022 e ripreso con regolarità in data 20.06.2022. Nel Per_4
dettaglio, il professionista ha riferito quanto segue:
In data 31.10.2022 i SS hanno riferito quanto segue:
Pag. 6 di 22 In data 03.11.2022 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo per la regolamentazione consensuale della loro separazione che, tra l'altro, prevedeva al punto n. “3) I figli e erranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori”. Per_1 Per_2
All'udienza celebrata in data 10.11.2022 il resistente ha comunicato di trovarsi agli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella sita in Cardano al Campo, Via Fratelli Cervi
10, di essere stato autorizzato a recarsi al lavoro in Busto Arsizio presso la ditta Org_1
e dell'imminente celebrazione, in data 06.12.2022, dell'udienza del giudizio
[...]
Pag. 7 di 22 abbreviato. Le parti hanno dichiarato che sono stati avviati gli incontri in Spazio Neutro tra il padre e la figlia minorenne in data 27.10.2022, di essere in attesa dell'inserimento della figlia nel centro diurno e del figlio nel gruppo educativo gestito dalla Org_2
che il resistente sta versando il contributo posto a suo carico e di avere
[...]
raggiunto un accordo per il versamento del pregresso che, allo stato, viene adempiuto.
La ricorrente ha dichiarato di avere proposto reclamo avverso il decreto adottato dal i Milano in data 30.05/06.06.2022 a mezzo del quale, tra l'altro, i minori sono stati CP_3
affidati all'Ente territorialmente competente per quanto riguarda le scelte relative al loro collocamento e la responsabilità genitoriale delle parti è stata consequenzialmente limitata (confermato integralmente dalla C.d.A. di Milano in data 21.03/15.11.2023: v. ordinanza depositata dalla ricorrente in data 13.12.2023).
In data 11.11.2022, in via provvisoria e urgente, parzialmente modificando l'ordinanza assunta in data 13/18.07.2022, è stato aumentato all'importo mensile di € 300,00 per figlio il contributo paterno al loro mantenimento ordinario indiretto ed è stato disposto l'affido di e di al Comune di Gallarate limitatamente alle scelte Per_1 Per_2
educative, ludico/sportive e sanitarie.
In data 02.03.2023 i SS hanno riferito che dal mese di dicembre 2022 anche il figlio primogenito ha iniziato a incontrare il padre in Spazio Neutro, con cadenza settimanale, che non è stato ancora possibile avviare né il percorso di sostegno psicologico per i minori (a fronte della domanda inoltrata all nel mese di dicembre 2022), né il Org_3
servizio educativo presso il domicilio materno, né il percorso (individuale) di sostegno alla genitorialità ritenuto necessario per le parti, circa le difficoltà scolastiche riscontrate da entrambi i minori e il mancato rispetto da parte di delle regole imposte Per_1
dalla madre rispetto alla quale, in particolare, è stato relazionato quanto segue:
Pag. 8 di 22 Pag. 9 di 22 In data 13.06.2023 i SS hanno riferito quanto segue:
Pag. 10 di 22
Pag. 11 di 22 Pag. 12 di 22 In data 03.10.2023 i SS hanno concluso per la revoca dell'affido all'Ente dei figli minorenni delle parti e per la reintegrazione della madre nel pieno ed esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale essendosi dimostrata in grado, sia pure con fatiche e qualche resistenza, di occuparsi di e di riconoscere i loro bisogni a Per_5 Per_2
differenza del padre che, tra l'altro, è stato nuovamente ristretto in carcere in data
24.09.2023 in esecuzione della pena inflittagli a mezzo della sentenza penale pubblicata da questo Tribunale in data 04.05.2023, irrevocabile dal 28.07.2023, con fine pena previsto per il 10.06.2027, “esclusi i periodi, che matureranno, di liberazione anticipata nella misura di 45 giorni per ciascun semestre scontato;
dal prossimo mese di settembre potrà essere avanzata richiesta di affidamento” (v. note scritte depositate in data 17.01.2024).
Alla successiva udienza celebrata in data 04.10.2023 la ricorrente ha ribadito quanto già comunicato ai SS ovvero la scadenza dei passaporti, dei permessi di soggiorno e delle tessere sanitarie dei due figli e il rifiuto del padre di consegnare i documenti necessari e ha chiesto, in via d'urgenza, l'autorizzazione (rilasciata in pari data) a chiedere essa sola il rinnovo dei documenti di e (necessari anche per gli accertamenti Per_1 Per_2
sanitari per la minore).
In data 19.12.2023 i SS hanno riferito quanto segue:
Pag. 13 di 22 Pag. 14 di 22 Pag. 15 di 22 In data 16.01.2024 la ricorrente ha comunicato di avere chiesto il permesso di soggiorno per i figli “(con appuntamento in Questura il prossimo 16 maggio 2024) sulla base di quanto autorizzato dall'Ill.mo Giudice in data 4 ottobre 2023”.
In data 21.03.2024 i SS hanno riferito quanto segue:
Pag. 16 di 22 Pag. 17 di 22 L'odierno thema decidendum investe il regime di affidamento dei figli minorenni e la
“misura” della partecipazione del padre al mantenimento ordinario indiretto dei medesimi durante il periodo di espiazione della pena (avendo le parti rassegnato conclusioni congiunte sulle ulteriori questioni sub iudice che meritano essere accolte in quanto o conformi al superiore interesse morale e materiale della prole o espressione della loro autonomia negoziale).
È noto ma vale la pena ricordare che, per ius receptum1, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole il giudice non è vincolato dalle richieste avanzate dai genitori o dagli accordi intervenuti tra gli stessi (i.e. al principio dispositivo o della rispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e che, per giurisprudenza costante, sia in caso di separazione e/o divorzio, che in relazione ai figli di genitori non coniugati, il principio “guida” è esclusivamente il superiore interesse morale e materiale della prole (artt. 337-ter e ss. c.c.).
È altrettanto noto che la scelta del regime di affidamento dei figli minorenni deve essere sostenuta non soltanto dalla verifica dell'idoneità o inidoneità genitoriale dei genitori ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che detta decisione avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei minori privilegiando il genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della loro personalità. Nel dettaglio, il genitore affidatario deve essere individuato sulla base di un giudizio prognostico che necessariamente deve apprezzare e fondarsi sulle modalità concrete con cui il medesimo ha svolto in passato il suo ruolo, avuto riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, alla personalità del genitore, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire e, infine, in assenza di ragioni ostative, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore a tutela del diritto dei figli alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del
09/02/2023).
Nella fattispecie che qui ci occupa, come reiteratamente riferito dai SS ed emerge dagli atti di causa, la madre è stata in grado di offrire ai figli minorenni la sua presenza costante, attenta e preoccupata, ha saputo avviare un percorso di supporto psicologico sin dai mesi di novembre/dicembre 2021, ha saputo mettersi in discussione e riflettere sul suo essere donna e madre dimostrando di volere ricostruire la propria famiglia dopo la separazione dal marito, ha saputo reperire un'attività lavorativa a tempo indeterminato, ha saputo farsi carico dei problemi di salute di è sempre stata collaborativa con i Per_2
SS accogliendo le progettualità proposte e si è sempre presentata regolarmente al
Servizio di Spazio Neutro per garantire la frequentazione padre/figli minori.
L'attuale stato detentivo del padre, il mancato avvio da parte del medesimo di un percorso di supporto psicologico analogo a quello avviato dalla controparte (anche per la rielaborazione della fine della relazione sentimentale che lo ha unito alla medesima) e, non da ultimo, la dimostrata incapacità di collaborare con la moglie per garantire ai figli minorenni il diritto di disporre di documenti d'identità e tessere sanitarie validi ostano all'accoglimento della domanda formulata al punto n. 3 dal resistente (anche in data
17.01.2024) i .e. all'affido condiviso di e di entrambi i genitori che, Per_1 Per_2
anche per le vicende penali che hanno contraddistinto la fine della loro unione, non sono nelle condizioni di poter dialogare efficacemente in funzione del superiore interesse morale e materiale dei figli e, per l'effetto, di assumere congiuntamente le decisioni necessarie per il celere soddisfacimento dei bisogni primari (e non) di questi ultimi.
I SS continueranno a monitorare e supportare il nucleo familiare (anche in considerazione della delicata fase in cui si trova il figlio primogenito) e a garantire la regolare frequentazione padre/figli minori (compatibilmente con lo stato detentivo del padre e con il benessere psicofisico, intellettuale e morale dei minori) e l'avvio dei percorsi/interventi necessari anche per la ripresa, nel prossimo futuro, del dialogo tra le parti funzionale al ripristino dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Deve essere aperta all'uopo vigilanza dinanzi al GT di questo Tribunale cui i SS relazioneranno con cadenza semestrale (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.11.2024).
Da un punto di vista economico, fintanto che il padre non sarà autorizzato a svolgere attività lavorativa all'interno o all'esterno del carcere, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole deve essere fissato nell'importo mensile di
Pag. 19 di 22 € 150,00 per ciascun figlio, soggetto a rivalutazione come per legge. Dal momento in cui il padre sarà autorizzato a svolgere attività lavorativa (all'interno o all'esterno del carcere)
e, comunque, dalla sua scarcerazione, il contributo al mantenimento ordinario indiretto della prole sarà pari all'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, così come concordato dalle parti nel mese di novembre 2022.
Come congiuntamente richiesto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate tra di esse (anche tenuto conto dell'esito della lite).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DISPONE l'affido super esclusivo dei figli minorenni delle parti alla ricorrente che potrà assumere essa sola tutte le decisioni necessarie per garantire il celere soddisfacimento dei loro bisogni rispetto alla salute, istruzione ed educazione e sottoscrivere essa sola tutta la documentazione necessaria per ottenere il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti o di altro documento d'identità valido anche per l'espatrio;
2) CONFERMA il collocamento dei figli minorenni e Per_1 Persona_6
presso la madre nella casa coniugale sita in Gallarate (VA), Via Puglia n. 4;
3) CONFERMA l'assegnazione alla ricorrente, della casa coniugale Parte_1
di cui al precedente capo, con obbligo del resistente, , di trasferire la CP_1
propria residenza entro 7 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e di adoperarsi/collaborare per il subentro della ricorrente nel contratto di locazione (ove non ancora intervenuto);
4) AFFIDA ai S.S. del Comune di Gallarate il compito di garantire la regolare frequentazione padre/figli minorenni, alla presenza e sotto la supervisione di educatore professionale, anche durante il periodo di espiazione della pena detentiva in carcere da parte del resistente;
5) DISPONE la prosecuzione del monitoraggio e del supporto/sostegno del nucleo familiare da parte dei SS del Comune di Gallarate e degli interventi avviati nell'interesse della prole e l'attivazione di quelli che si riveleranno necessari per garantire ai minori il diritto a una crescita sana ed equilibrata;
Pag. 20 di 22 6) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori
[...]
e nati in Durres (Albania) rispettivamente in data 27.05.2008 Per_7 Persona_8
e 17.02.2012, dinanzi al GT di questo Tribunale (cui i SS relazioneranno con cadenza semestrale depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.11.2024);
7) DISPONE CHE il resistente contribuisca al mantenimento indiretto ordinario della prole versando alla ricorrente, tramite bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 150,00 per ciascun figlio, rivalutato come per legge, sino a quando verrà ammesso a svolgere attività lavorativa all'interno o all'esterno del carcere;
a partire da tale momento e, comunque, dalla sua scarcerazione, il resistente contribuirà al mantenimento indiretto ordinario della prole versando alla ricorrente, tramite bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 per ciascun figlio, rivalutato come per legge;
8) DISPONE CHE il resistente partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per la prole come da protocollo vigente presso la C.d.A. di
Milano;
9) DISPONE CHE la ricorrente continui a percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole e ogni altro sussidio e/o misura di sostegno per essa prevista E CHE il padre consegni alla madre tutta la documentazione all'uopo necessaria;
10) DISPONE CHE il resistente si attenga scrupolosamente alle indicazioni dei S.S.
e avvii, non appena possibile, anche all'interno del carcere, con l'aiuto dei SS, un percorso di sostegno psicologico e/o psicoterapeutico e un percorso individuale di sostegno alla genitorialità;
11) DÀ ATTO CHE le parti si sono accordate nel senso che ciascuna rimarrà titolare esclusiva dei conti correnti a sé intestati;
12) DÀ ATTO CHE le parti si sono accordate nel senso che l'autovettura marca targata EG635TX, di proprietà della ricorrente, rimane definitivamente Org_4
assegnata in uso esclusivo alla stessa;
13) DÀ ATTO CHE le parti hanno rinunciato a ogni altra domanda e/o pretesa quivi formulata;
Pag. 21 di 22 14) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
15) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS del Comune di
Gallarate.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
26/04/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Francesco Paganini
Pag. 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 di 22
[...] 1 Cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 663 dell'11/01/2022
Pag. 18 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Francesco Paganini Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 24.11.2021 al N. R. G.
5593/2021 promosso da
(C.F. ), con l'Avv. CHIARA ANNA Parte_1 C.F._1
MARIA COLOMBO, nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. MAURO FERRAZZI, CP_1 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni: come precisate all'udienza celebrata in data 23.01.2024 e qui di seguito richiamate per esteso.
Per la ricorrente:
“La sig.ra dichiara di accettare la definizione della lite alle conclusioni, proposte Parte_1
dall'Ill.mo Giudice, e di seguito ritrascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, condotta in locazione dal sig. sita in Gallarate (VA) - Via CP_1
Puglia n. 4 resterà assegnata in via esclusiva alla sig.ra con tutto quanto la arreda, con Parte_1
obbligo del sig. di trasferire la propria residenza entro 7 giorni dalla sentenza e ponendo CP_1
in essere quanto necessario per il subentro nel contratto di locazione a favore della sig.ra Parte_1 (fatto salvo il deposito della documentazione comprovante l'intervenuto adempimento di dette obbligazioni).
3) I figli e erranno affidati in via super esclusiva alla sig. che potrà Per_1 Per_2 Parte_1
assumere essa sola le scelte necessarie per il celere soddisfacimento dei loro bisogni rispetto alla salute, istruzione ed educazione e sottoscrivere essa sola tutta la documentazione necessaria anche per il rilascio
e/o il rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio in relazione ai figli;
4) I figli e esteranno collocati presso la madre nella casa coniugale sita in Gallarate Per_1 Per_2
(VA) - Via Puglia n. 4;
5) Il padre contribuirà al mantenimento della prole versando l'importo mensile di Euro 300,00 per ciascuno, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dalla sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie previste nelle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del Tribunale di Milano, mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
6) La regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita dei figli minori da parte del padre verrà affidata ai S.S. del Comune di Gallarate alle cui indicazioni il resistente si atterrà scrupolosamente;
i
S.S. incaricati si adopereranno per garantire che detti incontri avvengano in Spazio Neutro e, comunque, nel rispetto dei tempi e delle modalità compatibili con il benessere psicofisico, intellettuale e morale dei minori e con l'attuale stato detentivo del resistente;
7) La madre collocataria percepirà l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole e ogni altro sussidio e/o misura di sostegno per essa prevista;
8) Il padre consegnerà alla madre tutta la documentazione necessaria ai fini ISEE e fiscale;
9) Ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo dei conti correnti a sé intestati;
10) L'autovettura marca CHREVOLET targata EG635TX, di proprietà della sig.ra Pt_1
rimane definitivamente assegnata in uso esclusivo alla stessa;
[...]
11) Le parti rinunciano a ogni altra domanda o pretesa quivi formulata;
12) Le spese di lite saranno integralmente compensate tra le parti”.
Per il resistente:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, alla luce della richiesta congiunta di mutamento del rito depositata da entrambe le parti in data 03/11/2022, disporre il mutamento del rito, da contenzioso a congiunto -
Pag. 2 di 22 verificata l'esistenza dei presupposti di legge – e dichiarare, ai sensi dell'art. 711 c.p.c., la separazione personale dei coniugi alle condizioni qui di seguito articolate:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, condotta in locazione dal sig. sita Gallarate (VA) - Via Puglia CP_1
n. 4 resterà assegnata in via esclusiva alla sig.ra con tutto quanto la arreda, trasferendo Parte_1
il sig. la propria residenza entro 7 giorni dalla udienza del 10 novembre 2022 e CP_1
ponendo in essere quanto necessario per il subentro nel contratto di locazione a favore della sig.ra Pt_1
[...]
3) I figli e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, (lo stato di Per_1 Per_2
carcerazione del padre non avendo influenza alcuna sull'affidamento dei medesimi) con collocazione in ogni caso con la sig.ra presso la casa coniugale sita in Gallarate (VA) - Via Puglia n. Parte_1
4 e con obbligo del sig. di contribuire al loro mantenimento, cessato lo stato detentivo, in CP_1
misura pari ad Euro 300,00 mensili per ciascuno, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT da gennaio 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie previste nelle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del
Tribunale di Milano, mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese.
4) Il sig. potrà vedere i figli per due pomeriggi a settimana dalle ore 16.30 alle ore CP_1
19.30 e comunque nel rispetto delle tempistiche imposte dall'attuale stato di carcerazione, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, in spazio protetto sotto la supervisione degli
Assistenti Sociali del Comune di Gallarate, salvo ogni diverso provvedimento assunto dalle competenti autorità a tutela degli stessi.
5) Il sig. dovrà rinunciare espressamente agli assegni per il nucleo familiare di cui fruirà CP_1
integralmente la madre collocataria sig.ra Parte_1
6) Il sig. dovrà rilasciare il consenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro CP_1
documento valido per l'espatrio in relazione ai figli, nonché sottoscrivere eventuale documentazione richiesta dall'istituto scolastico afferente ai figli e consegnare alla sig.ra tutta la Parte_1
documentazione necessaria ai fini ISEE e fiscale.
7) Ciascun coniuge rimarrà titolare esclusivo dei conti correnti a sé intestati.
8) L'autovettura marca CHEVROLET targata EG635TX, di proprietà della sig.ra Pt_1
rimane definitivamente assegnata in uso esclusivo alla stessa.
[...]
Pag. 3 di 22 * * * * * *
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste in via principale, in subordine si insiste per
l'ammissione di tutti i mezzi istruttori di cui alle memorie 27/05/2022 e 20/06/2022 depositate, opponendosi alle richieste di controparte per i motivi dedotti nella memoria in data 20/06/2022”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo della sentenza parziale n. 1127/2022 pubblicata in data 19.07.2022 è stata dichiarata la separazione personale delle parti, coniugatesi in Albania in data 10.01.2008, residenti in [...] (in un'unità immobiliare condotta in locazione in forza del contratto sottoscritto dal resistente in data 01.02.2017) e genitori di e nati in Durres (Albania) rispettivamente in data 27.05.2008 e Per_1 Per_2
17.02.2012.
A oggi nulla è stato allegato rispetto allo stato e/o all'eventuale definizione del “caso civile
n. (21001-04821-11-2021)” pendente avanti al Tribunale distrettuale di Durazzo (Albania) avente a oggetto “scioglimento del matrimonio con la resistente (senza addebito di Parte_1
responsabilità)” in forza dell'atto n. 2898 del 16.11.2021 d'iscrizione (di cui al certificato depositato dal resistente in data 11.01.2022).
Valga ricordare che a mezzo dell'ordinanza presidenziale pronunciata in data 13.01.2022
i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati “a prescindere dalla eccepita pendenza del giudizio di divorzio presso un tribunale straniero”, i figli minori delle parti sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori “con collocamento preferenziale presso la madre” cui è stata assegnata la casa familiare, è stato ordinato all'altro coniuge di rilasciarla entro un mese, è stato regolamentato il diritto di visita paterno ed è stato quantificato il contributo paterno al mantenimento indiretto della prole nell'importo mensile complessivo di €
600,00, da rivalutarsi annualmente secondo i criteri di cui all'art. 150 Disp. Att. C.p.c. e nel 50% delle spese straordinarie da sostenere come da Protocollo vigente presso la
Corte di Appello di Milano.
All'udienza celebrata in data 10.03.2022 il resistente ha dichiarato di non essere intenzionato a rilasciare la casa familiare (nonostante la scadenza del termine all'uopo
Pag. 4 di 22 assegnatogli) e il giudice istruttore ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. richiesti dalle parti e ha incaricato i SS del Comune di Gallarate di svolgere un'accurata indagine psicosociale sul nucleo familiare al fine di comprendere come i figli minori vivessero la relazione con ciascun genitore e quale fosse il regime di affidamento, collocamento e frequentazione con il genitore non collocatario maggiormente rispondente al loro benessere psicofisico, intellettuale e morale.
In data 31.05.2022 la ricorrente ha comunicato di essere stata trasferita in una residenza protetta con i figli minorenni in ragione degli eventi occorsi in data 26.05.2022.
In data 11.06.2022 il resistente è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in forza dell'ordinanza pronunciata dal G.i.p. di questo Tribunale nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 3330/2022 r. g. n. r./n. 3543/2022 r. g. g.i.p.
In data 21.06.2022 i SS del Comune di Gallarate hanno riferito del rientro della madre e dei figli minorenni nella casa familiare in data 14.06.2022.
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 13.07.2022, a parziale modifica dei punti n. 3
e 4 dell'ordinanza presidenziale innanzi citata, tra l'altro, è stato affidato ai SS del
Comune di Gallarate il compito di garantire, d'intesa con la Casa Circondariale di Busto
Arsizio dove il resistente si trovava ristretto in regime di custodia cautelare, il diritto di visita padre/figli minori “attraverso videochiamate e/o incontri in spazio neutro, in ogni caso, alla presenza di un educatore professionale, almeno con cadenza settimanale” e di garantire, senza ritardo, l'avvio del percorso di supporto psicologico prospettato come utile/necessario per e d'inserire questi ultimi in un centro diurno e di attivare il Per_1 Per_2
servizio educativo domiciliare presso l'abitazione familiare assegnata alla madre (invitata a proseguire il percorso psicoterapeutico avviato), è stato ridotto al complessivo importo di € 400,00 il contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario della prole “per tutta la durata della misura della custodia cautelare in carcere” ed è stata autorizzata la madre a chiedere e percepire dall' l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante CP_2
per la prole.
In data 28.10.2022 la ricorrente ha documentato di avere avviato in data 23.11.2021 un percorso di sostegno psicologico, avente cadenza settimanale, con il dott. Per_3 interrotto in data 27.05.2022 e ripreso con regolarità in data 20.06.2022. Nel Per_4
dettaglio, il professionista ha riferito quanto segue:
In data 31.10.2022 i SS hanno riferito quanto segue:
Pag. 6 di 22 In data 03.11.2022 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo per la regolamentazione consensuale della loro separazione che, tra l'altro, prevedeva al punto n. “3) I figli e erranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori”. Per_1 Per_2
All'udienza celebrata in data 10.11.2022 il resistente ha comunicato di trovarsi agli arresti domiciliari presso l'abitazione della sorella sita in Cardano al Campo, Via Fratelli Cervi
10, di essere stato autorizzato a recarsi al lavoro in Busto Arsizio presso la ditta Org_1
e dell'imminente celebrazione, in data 06.12.2022, dell'udienza del giudizio
[...]
Pag. 7 di 22 abbreviato. Le parti hanno dichiarato che sono stati avviati gli incontri in Spazio Neutro tra il padre e la figlia minorenne in data 27.10.2022, di essere in attesa dell'inserimento della figlia nel centro diurno e del figlio nel gruppo educativo gestito dalla Org_2
che il resistente sta versando il contributo posto a suo carico e di avere
[...]
raggiunto un accordo per il versamento del pregresso che, allo stato, viene adempiuto.
La ricorrente ha dichiarato di avere proposto reclamo avverso il decreto adottato dal i Milano in data 30.05/06.06.2022 a mezzo del quale, tra l'altro, i minori sono stati CP_3
affidati all'Ente territorialmente competente per quanto riguarda le scelte relative al loro collocamento e la responsabilità genitoriale delle parti è stata consequenzialmente limitata (confermato integralmente dalla C.d.A. di Milano in data 21.03/15.11.2023: v. ordinanza depositata dalla ricorrente in data 13.12.2023).
In data 11.11.2022, in via provvisoria e urgente, parzialmente modificando l'ordinanza assunta in data 13/18.07.2022, è stato aumentato all'importo mensile di € 300,00 per figlio il contributo paterno al loro mantenimento ordinario indiretto ed è stato disposto l'affido di e di al Comune di Gallarate limitatamente alle scelte Per_1 Per_2
educative, ludico/sportive e sanitarie.
In data 02.03.2023 i SS hanno riferito che dal mese di dicembre 2022 anche il figlio primogenito ha iniziato a incontrare il padre in Spazio Neutro, con cadenza settimanale, che non è stato ancora possibile avviare né il percorso di sostegno psicologico per i minori (a fronte della domanda inoltrata all nel mese di dicembre 2022), né il Org_3
servizio educativo presso il domicilio materno, né il percorso (individuale) di sostegno alla genitorialità ritenuto necessario per le parti, circa le difficoltà scolastiche riscontrate da entrambi i minori e il mancato rispetto da parte di delle regole imposte Per_1
dalla madre rispetto alla quale, in particolare, è stato relazionato quanto segue:
Pag. 8 di 22 Pag. 9 di 22 In data 13.06.2023 i SS hanno riferito quanto segue:
Pag. 10 di 22
Pag. 11 di 22 Pag. 12 di 22 In data 03.10.2023 i SS hanno concluso per la revoca dell'affido all'Ente dei figli minorenni delle parti e per la reintegrazione della madre nel pieno ed esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale essendosi dimostrata in grado, sia pure con fatiche e qualche resistenza, di occuparsi di e di riconoscere i loro bisogni a Per_5 Per_2
differenza del padre che, tra l'altro, è stato nuovamente ristretto in carcere in data
24.09.2023 in esecuzione della pena inflittagli a mezzo della sentenza penale pubblicata da questo Tribunale in data 04.05.2023, irrevocabile dal 28.07.2023, con fine pena previsto per il 10.06.2027, “esclusi i periodi, che matureranno, di liberazione anticipata nella misura di 45 giorni per ciascun semestre scontato;
dal prossimo mese di settembre potrà essere avanzata richiesta di affidamento” (v. note scritte depositate in data 17.01.2024).
Alla successiva udienza celebrata in data 04.10.2023 la ricorrente ha ribadito quanto già comunicato ai SS ovvero la scadenza dei passaporti, dei permessi di soggiorno e delle tessere sanitarie dei due figli e il rifiuto del padre di consegnare i documenti necessari e ha chiesto, in via d'urgenza, l'autorizzazione (rilasciata in pari data) a chiedere essa sola il rinnovo dei documenti di e (necessari anche per gli accertamenti Per_1 Per_2
sanitari per la minore).
In data 19.12.2023 i SS hanno riferito quanto segue:
Pag. 13 di 22 Pag. 14 di 22 Pag. 15 di 22 In data 16.01.2024 la ricorrente ha comunicato di avere chiesto il permesso di soggiorno per i figli “(con appuntamento in Questura il prossimo 16 maggio 2024) sulla base di quanto autorizzato dall'Ill.mo Giudice in data 4 ottobre 2023”.
In data 21.03.2024 i SS hanno riferito quanto segue:
Pag. 16 di 22 Pag. 17 di 22 L'odierno thema decidendum investe il regime di affidamento dei figli minorenni e la
“misura” della partecipazione del padre al mantenimento ordinario indiretto dei medesimi durante il periodo di espiazione della pena (avendo le parti rassegnato conclusioni congiunte sulle ulteriori questioni sub iudice che meritano essere accolte in quanto o conformi al superiore interesse morale e materiale della prole o espressione della loro autonomia negoziale).
È noto ma vale la pena ricordare che, per ius receptum1, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole il giudice non è vincolato dalle richieste avanzate dai genitori o dagli accordi intervenuti tra gli stessi (i.e. al principio dispositivo o della rispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e che, per giurisprudenza costante, sia in caso di separazione e/o divorzio, che in relazione ai figli di genitori non coniugati, il principio “guida” è esclusivamente il superiore interesse morale e materiale della prole (artt. 337-ter e ss. c.c.).
È altrettanto noto che la scelta del regime di affidamento dei figli minorenni deve essere sostenuta non soltanto dalla verifica dell'idoneità o inidoneità genitoriale dei genitori ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che detta decisione avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei minori privilegiando il genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della loro personalità. Nel dettaglio, il genitore affidatario deve essere individuato sulla base di un giudizio prognostico che necessariamente deve apprezzare e fondarsi sulle modalità concrete con cui il medesimo ha svolto in passato il suo ruolo, avuto riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, alla personalità del genitore, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire e, infine, in assenza di ragioni ostative, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore a tutela del diritto dei figli alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del
09/02/2023).
Nella fattispecie che qui ci occupa, come reiteratamente riferito dai SS ed emerge dagli atti di causa, la madre è stata in grado di offrire ai figli minorenni la sua presenza costante, attenta e preoccupata, ha saputo avviare un percorso di supporto psicologico sin dai mesi di novembre/dicembre 2021, ha saputo mettersi in discussione e riflettere sul suo essere donna e madre dimostrando di volere ricostruire la propria famiglia dopo la separazione dal marito, ha saputo reperire un'attività lavorativa a tempo indeterminato, ha saputo farsi carico dei problemi di salute di è sempre stata collaborativa con i Per_2
SS accogliendo le progettualità proposte e si è sempre presentata regolarmente al
Servizio di Spazio Neutro per garantire la frequentazione padre/figli minori.
L'attuale stato detentivo del padre, il mancato avvio da parte del medesimo di un percorso di supporto psicologico analogo a quello avviato dalla controparte (anche per la rielaborazione della fine della relazione sentimentale che lo ha unito alla medesima) e, non da ultimo, la dimostrata incapacità di collaborare con la moglie per garantire ai figli minorenni il diritto di disporre di documenti d'identità e tessere sanitarie validi ostano all'accoglimento della domanda formulata al punto n. 3 dal resistente (anche in data
17.01.2024) i .e. all'affido condiviso di e di entrambi i genitori che, Per_1 Per_2
anche per le vicende penali che hanno contraddistinto la fine della loro unione, non sono nelle condizioni di poter dialogare efficacemente in funzione del superiore interesse morale e materiale dei figli e, per l'effetto, di assumere congiuntamente le decisioni necessarie per il celere soddisfacimento dei bisogni primari (e non) di questi ultimi.
I SS continueranno a monitorare e supportare il nucleo familiare (anche in considerazione della delicata fase in cui si trova il figlio primogenito) e a garantire la regolare frequentazione padre/figli minori (compatibilmente con lo stato detentivo del padre e con il benessere psicofisico, intellettuale e morale dei minori) e l'avvio dei percorsi/interventi necessari anche per la ripresa, nel prossimo futuro, del dialogo tra le parti funzionale al ripristino dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Deve essere aperta all'uopo vigilanza dinanzi al GT di questo Tribunale cui i SS relazioneranno con cadenza semestrale (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.11.2024).
Da un punto di vista economico, fintanto che il padre non sarà autorizzato a svolgere attività lavorativa all'interno o all'esterno del carcere, il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della prole deve essere fissato nell'importo mensile di
Pag. 19 di 22 € 150,00 per ciascun figlio, soggetto a rivalutazione come per legge. Dal momento in cui il padre sarà autorizzato a svolgere attività lavorativa (all'interno o all'esterno del carcere)
e, comunque, dalla sua scarcerazione, il contributo al mantenimento ordinario indiretto della prole sarà pari all'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, così come concordato dalle parti nel mese di novembre 2022.
Come congiuntamente richiesto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate tra di esse (anche tenuto conto dell'esito della lite).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1) DISPONE l'affido super esclusivo dei figli minorenni delle parti alla ricorrente che potrà assumere essa sola tutte le decisioni necessarie per garantire il celere soddisfacimento dei loro bisogni rispetto alla salute, istruzione ed educazione e sottoscrivere essa sola tutta la documentazione necessaria per ottenere il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti o di altro documento d'identità valido anche per l'espatrio;
2) CONFERMA il collocamento dei figli minorenni e Per_1 Persona_6
presso la madre nella casa coniugale sita in Gallarate (VA), Via Puglia n. 4;
3) CONFERMA l'assegnazione alla ricorrente, della casa coniugale Parte_1
di cui al precedente capo, con obbligo del resistente, , di trasferire la CP_1
propria residenza entro 7 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e di adoperarsi/collaborare per il subentro della ricorrente nel contratto di locazione (ove non ancora intervenuto);
4) AFFIDA ai S.S. del Comune di Gallarate il compito di garantire la regolare frequentazione padre/figli minorenni, alla presenza e sotto la supervisione di educatore professionale, anche durante il periodo di espiazione della pena detentiva in carcere da parte del resistente;
5) DISPONE la prosecuzione del monitoraggio e del supporto/sostegno del nucleo familiare da parte dei SS del Comune di Gallarate e degli interventi avviati nell'interesse della prole e l'attivazione di quelli che si riveleranno necessari per garantire ai minori il diritto a una crescita sana ed equilibrata;
Pag. 20 di 22 6) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori
[...]
e nati in Durres (Albania) rispettivamente in data 27.05.2008 Per_7 Persona_8
e 17.02.2012, dinanzi al GT di questo Tribunale (cui i SS relazioneranno con cadenza semestrale depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.11.2024);
7) DISPONE CHE il resistente contribuisca al mantenimento indiretto ordinario della prole versando alla ricorrente, tramite bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 150,00 per ciascun figlio, rivalutato come per legge, sino a quando verrà ammesso a svolgere attività lavorativa all'interno o all'esterno del carcere;
a partire da tale momento e, comunque, dalla sua scarcerazione, il resistente contribuirà al mantenimento indiretto ordinario della prole versando alla ricorrente, tramite bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00 per ciascun figlio, rivalutato come per legge;
8) DISPONE CHE il resistente partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per la prole come da protocollo vigente presso la C.d.A. di
Milano;
9) DISPONE CHE la ricorrente continui a percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole e ogni altro sussidio e/o misura di sostegno per essa prevista E CHE il padre consegni alla madre tutta la documentazione all'uopo necessaria;
10) DISPONE CHE il resistente si attenga scrupolosamente alle indicazioni dei S.S.
e avvii, non appena possibile, anche all'interno del carcere, con l'aiuto dei SS, un percorso di sostegno psicologico e/o psicoterapeutico e un percorso individuale di sostegno alla genitorialità;
11) DÀ ATTO CHE le parti si sono accordate nel senso che ciascuna rimarrà titolare esclusiva dei conti correnti a sé intestati;
12) DÀ ATTO CHE le parti si sono accordate nel senso che l'autovettura marca targata EG635TX, di proprietà della ricorrente, rimane definitivamente Org_4
assegnata in uso esclusivo alla stessa;
13) DÀ ATTO CHE le parti hanno rinunciato a ogni altra domanda e/o pretesa quivi formulata;
Pag. 21 di 22 14) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
15) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS del Comune di
Gallarate.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
26/04/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Francesco Paganini
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[...] 1 Cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 663 dell'11/01/2022
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