Sentenza 2 maggio 2019
Decreto presidenziale 28 ottobre 2019
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/05/2019, n. 5496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5496 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/05/2019
N. 05496/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05685/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5685 del 2017, proposto da AL AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Barca, con domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Roma, via Italo Panattoni 4;
contro
Ministero dell'Interno Presso Avvocatura Generale dello Stato non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero dell'Economia e delle Finanze Presso Avvocatura Generale dello Stato non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di promozione alla qualifica di Dirigente Generale del 27 maggio 2013, disposto, tra le altre fonti, ai sensi e per gli effetti della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1, comma 260, lettera b) - del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 e del Decreto Legge 26 maggio 2011 n. 27;
di ogni suo atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in particolare del provvedimento ob relationem del 27 marzo 2017 - Prot. n. 105064 - conosciuto dal ricorrente in data 28 marzo 2017, adottato dalla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo - con il quale si confermava - con esaustive motivazioni a supporto - l'applicazione del blocco economico per il quadriennio 2011/2014 anche per il personale Dirigenziale della Polizia di Stato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge122/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Dott. AL AR, già in servizio d’Istituto con la qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato, collocato in quiescenza, con decorrenza 1 gennaio 2013, per aver raggiunto il relativo limite temporale di 63 anni previsto ex lege per la permanenza in servizio, ha proposto ricorso, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, per l’annullamento del decreto del provvedimento in epigrafe con cui è stata disposta ai soli fini giuridici la promozione alla qualifica di dirigente generale, a decorrere dal 1 marzo 2013 (giorno precedente la cessazione dal servizio), senza alcuna determinazione riguardo al trattamento economico (agli effetti pensionistici, previdenziale e di fine servizio derivanti dall’interruzione del rapporto di pubblico impiego).
In particolare, parte ricorrente con un articolato motivo di censura ha dedotto violazione dell'art. 1, comma 260 della legge n. 266 del 2005 ed erronea applicazione dell'art. 9, comma 21 del D.L. n.78 del 2010, conv. dalla Legge n. 122 del 2010, argomentando come nel caso in esame il richiamo al Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, illegittimamente inserito e contenuto nel preambolo del provvedimento oggetto dell'odierno gravame, abbia l'evidente finalità di attribuire illegittimamente i soli effetti giuridici all'atipica progressione di carriera del Dirigente Superiore della Polizia di Stato, prevista invece ex lege — con i previsti effetti pensionistici e previdenziali, così determinando un'evidente e macroscopica disparità di trattamento da una parte rispetto ai Colleghi di pari qualifica dirigenziale del ricorrente che hanno usufruito, antecedentemente al 1° gennaio 2011, del trattamento di quiescenza ex lege 266/2005, pertanto con promozione alla qualifica superiore il giorno precedente il collocamento in quiescenza, ma con l'attribuzione dei legittimi, connessi benefici di carattere sia giuridico che economico, dall'altra rispetto ai Colleghi di pari qualifica dirigenziale interessati, ex post, dal trattamento di quiescenza solo con decorrenza 1 gennaio 2014.
Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe lesivo del legittimo affidamento riposto dal ricorrente medesimo sui diritti acquisiti e consolidati, derivanti dall'applicazione della Legge 266/2005 oltre che viziato da travisamento dei fatti posti a fondamento della sua adozione e illogicità manifesta, che si evincerebbe anche in ordine al contestuale richiamo, nel preambolo del provvedimento impugnato, della fonte normativa di cui alla legge 266/2005, mai abrogata dalla Legge di conversione n. 122/2010 del Decreto Legge a 78/2010, con evidente contrasto di principi e la conseguente adozione formale di un decreto non supportato da una logica, razionale ed esaustiva motivazione.
In via subordinata, ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, della Legge n.122/2010 nella parte in cui ha imposto il “congelamento” dei precedenti benefici economici previsti dalla Legge n.266/2005.
L’amministrazione non si è costituita in giudizio e nell’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento, come da analoghi precedenti della Sezione (cfr. TAR Lazio, sez. 1 quater N. 09442/2018) da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, anche dopo il recente intervento
della Corte Costituzionale che con sentenza n. 200 del 15 novembre 2018 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art.16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall'art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei Conti con l’ordinanza del 13 gennaio 2017, nella parte in cui «dette norme non hanno previsto, nei confronti dei soggetti che sarebbero cessati dal servizio nell'arco temporale della "cristallizzazione", la valorizzazione in quiescenza, a decorrere dalla data di cessazione del blocco, degli emolumenti pensionabili derivanti dalle progressioni di carriera conseguite durante il blocco stesso».
In particolare, il Collegio non rinviene nella richiamata decisione alcun elemento per supportare la tesi sostenuta dall’amministrazione, secondo cui i principi ivi affermati essendo validi - secondo la Consulta - per tutti i dipendenti pubblici (promossi e cessati durante il blocco) che abbiano non solo conseguito la promozione alla qualifica superiore, ma anche svolto per un certo periodo le relative funzioni, varrebbero a maggior ragione per quei lavoratori pubblici che, come l’odierno ricorrente, abbiano beneficiato (sempre durante il blocco) della promozione “alla vigilia”, a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio, senza quindi mai assumere gli incarichi ed i compiti connessi a tale progressione di carriera.
Nella fattispecie presa in esame dalla Consulta, infatti, il ricorrente ha lamentato di non aver avuto il trattamento economico del grado di ammiraglio ispettore capo - promozione conseguita il 30 agosto 2012, in vigenza del blocco del correlato incremento stipendiale disposto dalle norme censurate- nonché degli incrementi retributivi derivanti dalle progressioni di carriera maturate in data precedente al proprio collocamento a riposo ma durante il periodo del blocco (concluso al 31 dicembre 2014), e di aver avuto la pensione determinata in relazione alla base pensionabile correlata al trattamento economico inferiore al grado rivestito alla data di cessazione dal servizio.
Si tratta, quindi, di questione inerente all’applicazione dell’art.9 del D.L. n.78/2018 alla progressione di carriera maturata dal dipendente pubblico in costanza del blocco.
Nel presente ricorso invece, come già evidenziato in precedenti della Sezione riguardanti casi del tutto analoghi, il provvedimento impugnato costituisce, al contrario, effetto di una erronea applicazione dell’art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo del D.L. n. 78/2010 – che riguarda esclusivamente le promozioni conseguite a seguito di una valutazione e strumentali a vere e proprie progressioni in carriera, con correlato esercizio di funzioni in mansioni superiori nell’ambito del rapporto di lavoro in atto disposte negli anni interessati - anche all’ipotesi di promozione attribuita il giorno prima del pensionamento di cui all’art.1, comma 260, lett.b), della legge n.266 del 2005 che, come la Sezione ha già avuto modo di chiarire, riguarda una fattispecie ben diversa, trattandosi di promozione che discende direttamente dalla legge, senza alcuna valutazione né tanto meno alcun confronto comparativo tra concorrenti, con attribuzione automatica il giorno antecedente il collocamento a riposo in quiescenza del dirigente superiore, in possesso della necessaria anzianità nella qualifica prevista ex lege.
A tale beneficio il legislatore stesso ha voluto, con una norma speciale, collegare peculiari effetti, sotto l’aspetto giuridico del conseguimento della effettiva qualifica superiore di dirigente generale e, sotto l’aspetto economico, della attribuzione dello stipendio di dirigente generale (sia pure limitatamente all’ultimo giorno di servizio, alla vigilia del collocamento a riposo, anticipato), quale esigenza perequativa e ristoro economico per essere rimasti per il periodo di 5 anni in un grado soppresso (dal d.lgs. n. 165 del 2001 per tutta la Pubblica Amministrazione), con incidenza diretta sul trattamento pensionistico, che si giustifica proprio in ragione di tali effetti, in quanto altrimenti sarebbe del tutto svuotato di significato.
Il congelamento di che trattasi, riferito soltanto agli anni specificamente individuati - 2011, 2012 e 2013 - non può, perciò, che riguardare unicamente gli effetti economici di tali ultime promozioni, come anche evidenziato dalla stessa Amministrazione riguardo tale blocco intervenuto e giustificato nel suo complesso dalle notorie esigenze di contenimento della spesa pubblica e non anche fattispecie regolate da una disciplina speciale, quale è quella delle c.d. “promozioni alla vigilia”.
Peraltro, proprio in ragione di tale limitazione temporale della mancata esplicazione degli effetti economici, la norma in questione era stata già in passato ritenuta costituzionalmente legittima e giustificata dalla finalità di temporanea “cristallizzazione” del trattamento economico dei dipendenti pubblici interessati per le predette esigenze (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 154/2014, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, del D.L. n. 78/2010 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 Cost., sul presupposto delle caratteristiche della norma e del “carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato nonché temporalmente limitato dei sacrifici richiesti” ai dipendenti in attività di servizio), laddove il mantenimento degli effetti economici della promozione attribuita al ricorrente conseguente alla non applicazione alla stessa del sopravvenuto art. 9, comma 21, del D.L. n. 78/2010 si giustifica in ragione del carattere speciale e peculiare della norma di cui al citato art. 1, comma 260, della legge n. 266/2005, in applicazione del principio “lex specialis derogat generali”.
Né può influire su tale ricostruzione - tenuto conto che ai sensi dell'art. 1866 del d.lgs. n. 66 del 2010 e dell'art. 53 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), la base pensionabile si determina con riferimento allo stipendio e agli emolumenti retributivi pensionabili integralmente percepiti in attività di servizio- il fatto che anche la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, con la recente sentenza n.112/2018 del 12.12.2018, proprio alla luce dell’interpretazione data dalla Corte Costituzionale all’art.9, co. 21, del D.L. n. 78/2010, abbia testualmente ritenuto che “…non è revocabile in dubbio che per i dipendenti pubblici collocati in quiescenza nel periodo di blocco degli incrementi retributivi, la liquidazione del trattamento di pensione debba essere commisurata alla retribuzione “spettante” secondo la disciplina applicabile ratione temporis…”.
Infatti, nella fattispecie esaminata nel presente ricorso, la disciplina della retribuzione spettante ratione temporis è, appunto, quella dettata dall’art.1, comma 260, lett.b), della legge n.266 del 2005, successivamente abrogata, che anche per un solo giorno ha voluto riconoscere, con una norma ad hoc, ai dipendenti “promossi alla vigilia” allo status giuridico di dirigenti generali della Polizia di Stato anche il corrispondente trattamento economico.
Conseguentemente il ricorso è fondato e deve essere accolto, con annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati e obbligo per l’Amministrazione dell’Interno resistente di attribuire al ricorrente gli effetti economici derivanti dalla sua promozione a dirigente generale e per gli adempimenti conseguenti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero dell’Interno con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente da liquidare in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre oneri e diritti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
AL Mezzacapo, Presidente
Donatella Scala, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ines Simona Immacolata Pisano | AL Mezzacapo |
IL SEGRETARIO