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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Wanda Romanò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2548 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato in [...] il [...] e residente in [...]546 (Lomas de Parte_1
Zamora) Argentina;
, nato in [...] l'[...] e residente in [...]Controparte_1
546 (Lomas de Zamora) Argentina;
, nata in [...] il [...] e Controparte_2
residente in [...]546 (Lomas de Zamora) Argentina;
, nata in [...] il Controparte_3
16.09.2000 e residente in [...]546 (Lomas de Zamora) Argentina;
Controparte_4
nata in [...] il [...] e residente in [...]546 (Lomas de Zamora)Argentina; tutti
[...]
elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Augusto Aubry n.
3 - Int. 22, presso lo studio dell'avv.
Guido Giudice (C.F. ) del Foro di Roma, che li rappresenta e difende, CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Daniela Tiani (C.F. ) del Foro di C.F._2
Roma in virtù di procura alle liti notarili allegate al presente atto.
- RICORRENTI -
E
, (C.F. , in persona del in carica, legale Controparte_5 P.IVA_1 CP_6 rappresentante, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34- domicilia, all'indirizzo P.E.C.
ADS Email_1 P.IVA_2
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis. CONCLUSIONI
All'udienza del 17 dicembre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status Controparte_5
di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadina italiana, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di (o o (o Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
), nata in [...] il [...], figlia di e di (doc. Per_5 Persona_6 Persona_7
2), emigrava in Argentina ed in data 26.06.1915 si univa in matrimonio con (doc. 3); Persona_8
dalla loro unione nasceva in Argentina in data 24.07.1926 AN MA (doc. 4); quest'ultima, in data 07.03.1946, si univa in matrimonio con (doc. 5);dalla loro unione nasceva in Persona_9
Argentina il 19.03.1951 (doc. 6); la quale in data 11.07.1968, si univa in Persona_10
matrimonio con il Sig. (doc. 7);dalla loro unione nasceva in Argentina in data Persona_11
27.08.1971 (doc. 8);quest'ultima, in data 29.08.1989, si univa in Controparte_4
matrimonio con (doc. 9);dalla loro unione nascevano in Argentina quattro Controparte_7 figli: , il 23.05.1991; , l'08.05.1992, Parte_1 Controparte_1 [...]
, il 30.10.1998 e , il 16.09.2000 (doc. da 10 a 13). CP_2 Controparte_3
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza jure sanguinis, deducendo che (o o (o ), non avendo mai perso la cittadinanza Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 italiana, l'aveva trasmessa jure sanguinis a tutti i propri discendenti, come documentalmente provato.
Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi Controparte_5
dalla sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 17 dicembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Circa la competenza del Tribunale di Catanzaro, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n.
13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'ava degli odierni ricorrenti era originaria di Scalea, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Deve evidenziarsi che nel caso di specie la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta attraverso la figura femminile di (o o (o ), nata a Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
Scalea (CS) il 31.08.1895 e che la stessa, emigrata in Argentina, dall'unione con è Persona_8
divenuta madre di in data 24.07.1926. Persona_12
A tal proposito si rappresenta che il riconoscimento della cittadinanza italiana consiste nella ricognizione del possesso dello status civitatis di un soggetto, derivante iure sanguinis, quale discendente di un cittadino italiano, e deve quindi essere collocato nella fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per nascita.
La normativa vigente al momento dell'emigrazione in Argentina della sig.ra (o Per_1 Per_2
o (o ) non prevedeva la trasmissibilità iure sanguinis ai discendenti della Per_3 Per_4 Per_5
cittadinanza italiana per linea materna;
che tuttavia la sentenza n. 30/1983 della Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della Legge n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana;
che, da ultimo, la sentenza n. 4466/2009 delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione italiana, il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e pertanto tutelabile in sede giurisdizionale in ogni tempo se la sua illegittima privazione perduri anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale;
che pertanto lo status civitatis dev'essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1.1.1948 e ai loro discendenti.
La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 4466/2009 ha stabilito che lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato) anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità
e imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle "situazioni esaurite", come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato. Appare evidente, quindi, come sia destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza della Cass. n. 4466/2009 con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015 secondo cui l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la pronuncia della Corte Costituzionale.
La sopra citata sentenza è palesemente inconferente, avente per oggetto una disposizione in materia tributaria.
Nel caso di specie non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'ava italiana, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome della stessa
(all.2). La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per via materna è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'ava, (o NA o EL) (o ) nata a [...] il Per_1 Per_4 Per_5
31.08.1895, deceduta senza mai naturalizzarsi argentina e da questa trasmessa alla figlia Per_12
[...]
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della Legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 Legge n. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status di cittadino italiano al richiedente nato all'all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Da ultimo la legge n. 91/1992 all' art. 1 stabilisce espressamente che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di (o o Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
(o ), loro ava italiana e per discendenza diretta derivante dalla propria figlia Per_5 Persona_12
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani di:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nato in [...] l'[...]; Controparte_1
, nata in [...] il [...]; Controparte_2
, nata in [...] il [...]; Controparte_3
nata in [...] il [...]. Controparte_4 B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_5
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 17.12.2024 Il Giudice
Dott.ssa Wanda Romanò