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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 19/02/2026, n. 2905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2905 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2905/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE STEFANO ARTURO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15884/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029178124000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3053/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso intimazione di pagamento n. 07120259029178124000 notificata in data 14.07.2025 dall'Agenzia Entrate – RI avente ad oggetto IVA e imposte sui redditi anno 2013.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha addotto la decadenza e prescrizione del credito azionato e l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita Agenzia Società_1 eccependo l'infondatezza di quanto dedotto in ragione, in particolare, della regolare notifica degli atti presupposti di cui venivano depositate le relate e della piena regolarità formale dell' atto impugnato.
Si è costituita Agenzia delle Entrate DP I chiedendo il rigetto del ricorso in ragione della notifica di atti presupposti in grado di interrompere il termine di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
E' infatti dimostrato in atti come la notifica dell' atto impugnato - legittimo e completo sul piano formale - sia stata preceduta da quella dei relativi atti prodromici.
Dalla documentazione depositata in atti emerge la rituale e tempestiva notifica degli atti presupposti, con modalità e termini tali da escludere qualsivoglia profilo di illegittimità formale o di merito.
Conseguentemente, il termine di prescrizione e decadenza previsto per i tributi in argomento non appare decorso né sono ammesse doglianze in questa sede relative a vizi contestuali o precedenti agli atti prodromici anzidetti regolarmente notificati;
va infatti rilevato come ad avviso della consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte (ex multis ordinanza n. 3743 del 14.02.2020), l'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. anche Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018).
Spese compensate attesa l'esclusiva attinenza del ricorso a motivi estranei al merito
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE STEFANO ARTURO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15884/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029178124000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3053/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso intimazione di pagamento n. 07120259029178124000 notificata in data 14.07.2025 dall'Agenzia Entrate – RI avente ad oggetto IVA e imposte sui redditi anno 2013.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha addotto la decadenza e prescrizione del credito azionato e l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si è costituita Agenzia Società_1 eccependo l'infondatezza di quanto dedotto in ragione, in particolare, della regolare notifica degli atti presupposti di cui venivano depositate le relate e della piena regolarità formale dell' atto impugnato.
Si è costituita Agenzia delle Entrate DP I chiedendo il rigetto del ricorso in ragione della notifica di atti presupposti in grado di interrompere il termine di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
E' infatti dimostrato in atti come la notifica dell' atto impugnato - legittimo e completo sul piano formale - sia stata preceduta da quella dei relativi atti prodromici.
Dalla documentazione depositata in atti emerge la rituale e tempestiva notifica degli atti presupposti, con modalità e termini tali da escludere qualsivoglia profilo di illegittimità formale o di merito.
Conseguentemente, il termine di prescrizione e decadenza previsto per i tributi in argomento non appare decorso né sono ammesse doglianze in questa sede relative a vizi contestuali o precedenti agli atti prodromici anzidetti regolarmente notificati;
va infatti rilevato come ad avviso della consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte (ex multis ordinanza n. 3743 del 14.02.2020), l'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. anche Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018).
Spese compensate attesa l'esclusiva attinenza del ricorso a motivi estranei al merito
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.