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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/09/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 420/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n° 420/2025 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Romina Targa
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...] rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
PARTE OPPOSTA
E
con sede in Trento, via Jacopo Aconcio n° Controparte_2
16, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Pisanti
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a ingiunzione fiscale
CONCLUSIONI:
così conclude: Parte_1
“Insiste per l'accoglimento della domanda, e per l'effetto, chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia: pagina 1 di 7
1. Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato da parte dell'Amministrazione opposta e da per le ragioni dedotte in Controparte_2 narrativa.
2. Annullare l'ingiunzione fiscale n. 0075937320240002886 emessa in data 22.01.2025 per l'importo di € 21.155,40, notificata in data 29.01.2025.
3. In ogni caso, condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite” così conclude: Controparte_1
“Contrariis reiectis, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese” così conclude: Controparte_2
“Voglia codesto Tribunale, contrariis reiectis:
1) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per le Controparte_2 ragioni esposte al paragrafo 1) del presente atto;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di ricetto dell'eccezione di cui sopra, rigettare l'avverso atto di citazione in opposizione in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
3) con condanna di parte attrice al pagamento di spese e compensi legali nella misura prescritta dal d.m. 55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis).”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “atto di citazione in opposizione a ingiunzione fiscale di pagamento” ritualmente notificato conveniva in giudizio il “ Parte_1 [...]
, in persona del dirigente, e la Controparte_3 Controparte_2
in persona del legale rappresentante, per chiedere di “accertare l'inesistenza del
[...] diritto di credito vantato dall'amministrazione opposta e dalla società di riscossione” e, per l'effetto, di “dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione con conseguente annullamento della ingiunzione di pagamento n. 0075937320240002886 di data 22.01.2025 - codice emissione 202402 per l'importo di € 21.155,40” notificatagli in data 29.1.2025.
A sostegno di tali domande in citazione si esponeva che: il 21.2.2020 il detto Corpo di Polizia Locale aveva contestato al la violazione Pt_1 dell'art. 116, 15° co., C.d.S., per poi notificargli, il successivo 11 giugno, il verbale di contravvenzione recante la richiesta di pagamento della sanzione pecuniaria comminata per la commessa infrazione;
pagina 2 di 7 ivi si era fatto presente che in caso di pagamento nel termine di 5 giorni dalla notificazione del verbale la sanzione sarebbe stata ridotta del 30%, di talché l'importo da pagare sarebbe stato pari a € 3.590,75; il 17.6.2020 il aveva provveduto a pagare tale importo a mezzo bonifico bancario;
Pt_1 essendo all'epoca vigente la normativa emergenziale per l'epidemia da Covid-19, la notificazione del verbale era stata effettuata con “immissione in cassetta dell'avviso senza contatto con il destinatario”, come prescritto dall'art. 46 D.L. n° 34/2020, con la conseguenza che si era perfezionata solo con la decorrenza di giorni 10 dal deposito dell'avviso in cassetta, quindi il 21.6.2020; poiché iniziava a decorrere da tale data il termine di 5 giorni per il pagamento, quello effettuato dal il 17 giugno doveva essere considerato tempestivo. Pt_1
Si costituivano in giudizio il
[...]
e la . Controparte_1 Controparte_2
Il primo rilevava che la notificazione del verbale n. 20100013P/2020 si era perfezionata l'11.6.2020, ragion per cui il pagamento in misura ridotta del 17 giugno doveva essere ritenuto tardivo e, quindi, l'attore avrebbe dovuto versare il maggiore importo di € 5.123,75, di cui € 5.110,00 per sanzioni e € 13,75 per spese di notifica, per poi sostenere che, in difetto di pagamento di tale somma, il detto verbale era divenuto esecutivo per € 15.330,00 (pari alla metà del massimo come previsto dal combinato disposto dell'art. 116, 15° co., C.d.S. e dall'art. 1, D.Lgs n° 8/2016); concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione per infondatezza.
Analoga conclusione, ma in via subordinata, formulava la Controparte_2 eccependo in via principale il proprio difetto di “legittimazione passiva”, essendo l'opposizione fondata soltanto su motivi riguardanti il rapporto sottostante l'ingiunzione di pagamento che ne costituiva l'oggetto.
L'opposizione non appare fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
In citazione (pag. 1) si legge testualmente “in data 11.06.2020 veniva quindi notificato dalla medesima Corpo Intercomunale di Polizia Locale il verbale di contravvenzione (vedi all. 2 cartolina di notifica di avviso di ricevimento del verbale), con il quale veniva richiesto il pagamento della somma comminata per l'infrazione commessa”; si è, inoltre, sostenuto che, essendosi la notificazione perfezionata dieci giorni dopo il deposito dell'avviso in cassetta postale, risalente al giorno 11 giugno in ragione del disposto dell'art. 46 D.L. n° 34/2020, il termine di cinque giorni per il pagamento della sanzione in misura ridotta ha iniziato a decorrere dal giorno 21 giugno, con conseguente tempestività del versamento effettuato il precedente 17 giugno.
L'attore ha, dunque, espressamente ammesso di aver acquisito la materiale disponibilità del detto verbale l'11 giugno 2020, come del resto si desume dal relativo avviso di ricevimento versato in atti, recante, di fatto, l'attestazione della “consegna del plico a domicilio” in presenza del “destinatario persona fisica” con successivo riferimento al “DL 34/2020 art. 46”.
pagina 3 di 7 Tale disposizione prorogava fino al 31 luglio il disposto dell'art. 108 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), che così stabiliva “dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano
o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario
o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza”.
Tenuto conto del contenuto dell'allegato avviso di ricevimento e di quanto esposto in citazione, vi è ragione di ritenere che nel caso di specie l'operatore postale ebbe sostanzialmente a procedere alla consegna del plico immettendolo nella cassetta postale, senza però raccogliere la firma del destinatario, ma comunque dopo averne attestato la presenza, ciò desumendosi dall'apposizione di una crocetta sulla casella riferita alla voce “destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)”.
L'espressa ammissione, da parte dell'opponente, dell'avvenuto deposito del plico in cassetta il giorno 11 giugno priva di rilevanza l'eccezione di “nullità e/o inesistenza” sollevata nella memoria dd. 22.5.2025 ex art. 171 ter c.p.c., ove si è sostenuto che il detto avviso “non contiene l'individuazione del soggetto ricevente”, stante il generico richiamo all'art. 46 D.L. n° 34/2020 “senza ulteriori specificazioni da parte del soggetto incaricato della notifica”, e che al momento dell'accesso dell'operatore postale “nessuno era presente in casa”, neppure il trovandosi in Pt_1 quel momento sul posto di lavoro.
Al riguardo va innanzi tutto rilevato che, per costante insegnamento giurisprudenziale, “l'inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” e che “tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in
pagina 4 di 7 senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, principio espresso in tema di notifica del ricorso per cassazione, v. di recente, Cass. Sez. 3, 08/09/2022 n. 26511 in tema di notifica dell'atto di appello)” (così, per tutte, in motivazione, Cass., n° 14692/2023).
In adesione a tale consolidata impostazione interpretativa, da cui non vi è motivo di discostarsi, il fatto che nell'avviso di ricevimento l'operatore postale, pur dando sostanzialmente atto della presenza del destinatario, avendo barrato la parte a questo riferita, non abbia nel contempo attestato di aver immesso il plico nella di lui cassetta, non appare in grado di comportare l'eccepita inesistenza della notificazione, ove si consideri che la notificazione è stata incontestatamente eseguita presso il luogo di residenza del ciò significando che nel caso di specie, venendo comunque in Pt_1 rilievo un'attività di trasmissione svolta da soggetto qualificato a effettuarla e in grado di porre l'atto da notificare nella sfera di conoscibilità del destinatario, non è ravvisabile una carenza di quegli “elementi costitutivi essenziali” idonei secondo la citata giurisprudenza a qualificare l'atto come notificazione.
Per quanto, invece, attiene all'asserita assenza del al momento Pt_1 dell'accesso dell'agente postale, premesso che, come già detto, l'avviso di ricevimento ne attesta, di fatto, la presenza in quel frangente (del resto, in caso contrario, l'agente postale avrebbe compilato la parte centrale dell'avviso relativa alla “mancata consegna del plico a domicilio”, e non quella riservata alla “consegna del plico a domicilio” e recante l'elenco dei soggetti abilitati ala ricezione, fra cui il destinatario), giova rammentare che “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (così, fra le altre, Cass., n° 22058/2019).
In applicazione di tale consolidato principio di diritto devesi, quindi, ritenere che, non avendo l'opponente proposto querela di falso in ordine alla parte dell'avviso di ricevimento diretta, in sostanza, ad attestarne la presenza nel luogo di destinazione del plico (la sua residenza) all'atto dell'accesso dell'agente postale, l'eccezione sollevata nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. sia priva di rilievo ai fini per cui si procede, con pagina 5 di 7 conseguente superfluità della prova per testi richiesta nella successiva memoria istruttoria.
Peraltro, ove pure si volesse ritenere che in quel frangente il Pt_1 effettivamente non fosse presente in loco e che, quindi, in ordine alla sua presenza la notificazione sia difforme dal modello legale, non vi sarebbe comunque ragione di ravvisare l'eccepita nullità sia perché, stante il combinato disposto degli artt. 160, 157, 2° co., c.p.c. (applicabile anche alla notificazione dell'ingiunzione fiscale) l'opponente avrebbe dovuto sollevare l'eccezione nell'atto introduttivo, il che non è avvenuto;
sia perché, come già esposto, in citazione l'opponente ha espressamente ammesso che il plico fu immesso nella sua cassetta postale il giorno 11 giugno 2020, di talché quel giorno ebbe ad acquisirne la materiale disponibilità; sia perché in seguito il ha Pt_1 effettuato il pagamento, sia pure parziale, della sanzione pecuniaria inflittagli, con ciò dimostrando di aver avuto piena conoscenza del verbale di contravvenzione, il che sta a significare che l'eccepita nullità deve intendersi sanata in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali (v. Cass., n° 5556/2019).
Analoghe considerazioni valgono anche in ordine all'omessa menzione, nell'avviso di ricevimento, dell'avvenuta immissione del plico nella cassetta postale del destinatario.
Ne consegue che , per beneficiare della riduzione della sanzione Parte_1 in misura del 30%, avrebbe dovuto effettuare il pagamento nei cinque giorni successivi all'11 giugno 2020, quindi entro il giorno 16 dello stesso mese.
Ha, invece, versato la somma di € 3.592,25 il successivo 17 giugno (v. come si desume dalla distinta di bonifico), quindi dopo la scadenza del detto termine.
Il che non gli ha consentito di beneficiare della riduzione e ha fatto sorgere a suo carico l'obbligo di pagare la metà del massimo (in base al combinato disposto degli artt. 116, 15° co., C.d.S., art. 1, D.Lgs. n. 8/2016).
Le considerazioni sin qui svolte appaiono in grado di costituire il legittimo fondamento di una declaratoria di rigetto, rendendo superfluo l'esame di ogni altra questione dedotta in causa, ivi compresa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla . Controparte_2
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (previa riduzione dei valori medi avuto riguardo alla non particolare complessità del contenzioso, all'omessa assunzione di prove orali e al fatto che nella fase decisionale non vi è stata necessità di esaminare questioni significativamente diverse da quelle trattate nei precedenti scritti difensivi) seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare sulla parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
e della Controparte_1 Controparte_2
pagina 6 di 7 con sede in Trento, via Jacopo Aconcio n° 6, in persona del legale rappresentante, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 2.538,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge, in favore del Comune di Controparte_1 in € 2.538,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge, in favore della Controparte_2
Così deciso in Trento il 24.9.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n° 420/2025 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Romina Targa
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...] rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
PARTE OPPOSTA
E
con sede in Trento, via Jacopo Aconcio n° Controparte_2
16, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Amedeo Pisanti
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a ingiunzione fiscale
CONCLUSIONI:
così conclude: Parte_1
“Insiste per l'accoglimento della domanda, e per l'effetto, chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia: pagina 1 di 7
1. Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato da parte dell'Amministrazione opposta e da per le ragioni dedotte in Controparte_2 narrativa.
2. Annullare l'ingiunzione fiscale n. 0075937320240002886 emessa in data 22.01.2025 per l'importo di € 21.155,40, notificata in data 29.01.2025.
3. In ogni caso, condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite” così conclude: Controparte_1
“Contrariis reiectis, rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese” così conclude: Controparte_2
“Voglia codesto Tribunale, contrariis reiectis:
1) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per le Controparte_2 ragioni esposte al paragrafo 1) del presente atto;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di ricetto dell'eccezione di cui sopra, rigettare l'avverso atto di citazione in opposizione in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
3) con condanna di parte attrice al pagamento di spese e compensi legali nella misura prescritta dal d.m. 55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis).”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “atto di citazione in opposizione a ingiunzione fiscale di pagamento” ritualmente notificato conveniva in giudizio il “ Parte_1 [...]
, in persona del dirigente, e la Controparte_3 Controparte_2
in persona del legale rappresentante, per chiedere di “accertare l'inesistenza del
[...] diritto di credito vantato dall'amministrazione opposta e dalla società di riscossione” e, per l'effetto, di “dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione con conseguente annullamento della ingiunzione di pagamento n. 0075937320240002886 di data 22.01.2025 - codice emissione 202402 per l'importo di € 21.155,40” notificatagli in data 29.1.2025.
A sostegno di tali domande in citazione si esponeva che: il 21.2.2020 il detto Corpo di Polizia Locale aveva contestato al la violazione Pt_1 dell'art. 116, 15° co., C.d.S., per poi notificargli, il successivo 11 giugno, il verbale di contravvenzione recante la richiesta di pagamento della sanzione pecuniaria comminata per la commessa infrazione;
pagina 2 di 7 ivi si era fatto presente che in caso di pagamento nel termine di 5 giorni dalla notificazione del verbale la sanzione sarebbe stata ridotta del 30%, di talché l'importo da pagare sarebbe stato pari a € 3.590,75; il 17.6.2020 il aveva provveduto a pagare tale importo a mezzo bonifico bancario;
Pt_1 essendo all'epoca vigente la normativa emergenziale per l'epidemia da Covid-19, la notificazione del verbale era stata effettuata con “immissione in cassetta dell'avviso senza contatto con il destinatario”, come prescritto dall'art. 46 D.L. n° 34/2020, con la conseguenza che si era perfezionata solo con la decorrenza di giorni 10 dal deposito dell'avviso in cassetta, quindi il 21.6.2020; poiché iniziava a decorrere da tale data il termine di 5 giorni per il pagamento, quello effettuato dal il 17 giugno doveva essere considerato tempestivo. Pt_1
Si costituivano in giudizio il
[...]
e la . Controparte_1 Controparte_2
Il primo rilevava che la notificazione del verbale n. 20100013P/2020 si era perfezionata l'11.6.2020, ragion per cui il pagamento in misura ridotta del 17 giugno doveva essere ritenuto tardivo e, quindi, l'attore avrebbe dovuto versare il maggiore importo di € 5.123,75, di cui € 5.110,00 per sanzioni e € 13,75 per spese di notifica, per poi sostenere che, in difetto di pagamento di tale somma, il detto verbale era divenuto esecutivo per € 15.330,00 (pari alla metà del massimo come previsto dal combinato disposto dell'art. 116, 15° co., C.d.S. e dall'art. 1, D.Lgs n° 8/2016); concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione per infondatezza.
Analoga conclusione, ma in via subordinata, formulava la Controparte_2 eccependo in via principale il proprio difetto di “legittimazione passiva”, essendo l'opposizione fondata soltanto su motivi riguardanti il rapporto sottostante l'ingiunzione di pagamento che ne costituiva l'oggetto.
L'opposizione non appare fondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
In citazione (pag. 1) si legge testualmente “in data 11.06.2020 veniva quindi notificato dalla medesima Corpo Intercomunale di Polizia Locale il verbale di contravvenzione (vedi all. 2 cartolina di notifica di avviso di ricevimento del verbale), con il quale veniva richiesto il pagamento della somma comminata per l'infrazione commessa”; si è, inoltre, sostenuto che, essendosi la notificazione perfezionata dieci giorni dopo il deposito dell'avviso in cassetta postale, risalente al giorno 11 giugno in ragione del disposto dell'art. 46 D.L. n° 34/2020, il termine di cinque giorni per il pagamento della sanzione in misura ridotta ha iniziato a decorrere dal giorno 21 giugno, con conseguente tempestività del versamento effettuato il precedente 17 giugno.
L'attore ha, dunque, espressamente ammesso di aver acquisito la materiale disponibilità del detto verbale l'11 giugno 2020, come del resto si desume dal relativo avviso di ricevimento versato in atti, recante, di fatto, l'attestazione della “consegna del plico a domicilio” in presenza del “destinatario persona fisica” con successivo riferimento al “DL 34/2020 art. 46”.
pagina 3 di 7 Tale disposizione prorogava fino al 31 luglio il disposto dell'art. 108 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), che così stabiliva “dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano
o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario
o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza”.
Tenuto conto del contenuto dell'allegato avviso di ricevimento e di quanto esposto in citazione, vi è ragione di ritenere che nel caso di specie l'operatore postale ebbe sostanzialmente a procedere alla consegna del plico immettendolo nella cassetta postale, senza però raccogliere la firma del destinatario, ma comunque dopo averne attestato la presenza, ciò desumendosi dall'apposizione di una crocetta sulla casella riferita alla voce “destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)”.
L'espressa ammissione, da parte dell'opponente, dell'avvenuto deposito del plico in cassetta il giorno 11 giugno priva di rilevanza l'eccezione di “nullità e/o inesistenza” sollevata nella memoria dd. 22.5.2025 ex art. 171 ter c.p.c., ove si è sostenuto che il detto avviso “non contiene l'individuazione del soggetto ricevente”, stante il generico richiamo all'art. 46 D.L. n° 34/2020 “senza ulteriori specificazioni da parte del soggetto incaricato della notifica”, e che al momento dell'accesso dell'operatore postale “nessuno era presente in casa”, neppure il trovandosi in Pt_1 quel momento sul posto di lavoro.
Al riguardo va innanzi tutto rilevato che, per costante insegnamento giurisprudenziale, “l'inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” e che “tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in
pagina 4 di 7 senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, principio espresso in tema di notifica del ricorso per cassazione, v. di recente, Cass. Sez. 3, 08/09/2022 n. 26511 in tema di notifica dell'atto di appello)” (così, per tutte, in motivazione, Cass., n° 14692/2023).
In adesione a tale consolidata impostazione interpretativa, da cui non vi è motivo di discostarsi, il fatto che nell'avviso di ricevimento l'operatore postale, pur dando sostanzialmente atto della presenza del destinatario, avendo barrato la parte a questo riferita, non abbia nel contempo attestato di aver immesso il plico nella di lui cassetta, non appare in grado di comportare l'eccepita inesistenza della notificazione, ove si consideri che la notificazione è stata incontestatamente eseguita presso il luogo di residenza del ciò significando che nel caso di specie, venendo comunque in Pt_1 rilievo un'attività di trasmissione svolta da soggetto qualificato a effettuarla e in grado di porre l'atto da notificare nella sfera di conoscibilità del destinatario, non è ravvisabile una carenza di quegli “elementi costitutivi essenziali” idonei secondo la citata giurisprudenza a qualificare l'atto come notificazione.
Per quanto, invece, attiene all'asserita assenza del al momento Pt_1 dell'accesso dell'agente postale, premesso che, come già detto, l'avviso di ricevimento ne attesta, di fatto, la presenza in quel frangente (del resto, in caso contrario, l'agente postale avrebbe compilato la parte centrale dell'avviso relativa alla “mancata consegna del plico a domicilio”, e non quella riservata alla “consegna del plico a domicilio” e recante l'elenco dei soggetti abilitati ala ricezione, fra cui il destinatario), giova rammentare che “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (così, fra le altre, Cass., n° 22058/2019).
In applicazione di tale consolidato principio di diritto devesi, quindi, ritenere che, non avendo l'opponente proposto querela di falso in ordine alla parte dell'avviso di ricevimento diretta, in sostanza, ad attestarne la presenza nel luogo di destinazione del plico (la sua residenza) all'atto dell'accesso dell'agente postale, l'eccezione sollevata nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. sia priva di rilievo ai fini per cui si procede, con pagina 5 di 7 conseguente superfluità della prova per testi richiesta nella successiva memoria istruttoria.
Peraltro, ove pure si volesse ritenere che in quel frangente il Pt_1 effettivamente non fosse presente in loco e che, quindi, in ordine alla sua presenza la notificazione sia difforme dal modello legale, non vi sarebbe comunque ragione di ravvisare l'eccepita nullità sia perché, stante il combinato disposto degli artt. 160, 157, 2° co., c.p.c. (applicabile anche alla notificazione dell'ingiunzione fiscale) l'opponente avrebbe dovuto sollevare l'eccezione nell'atto introduttivo, il che non è avvenuto;
sia perché, come già esposto, in citazione l'opponente ha espressamente ammesso che il plico fu immesso nella sua cassetta postale il giorno 11 giugno 2020, di talché quel giorno ebbe ad acquisirne la materiale disponibilità; sia perché in seguito il ha Pt_1 effettuato il pagamento, sia pure parziale, della sanzione pecuniaria inflittagli, con ciò dimostrando di aver avuto piena conoscenza del verbale di contravvenzione, il che sta a significare che l'eccepita nullità deve intendersi sanata in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali (v. Cass., n° 5556/2019).
Analoghe considerazioni valgono anche in ordine all'omessa menzione, nell'avviso di ricevimento, dell'avvenuta immissione del plico nella cassetta postale del destinatario.
Ne consegue che , per beneficiare della riduzione della sanzione Parte_1 in misura del 30%, avrebbe dovuto effettuare il pagamento nei cinque giorni successivi all'11 giugno 2020, quindi entro il giorno 16 dello stesso mese.
Ha, invece, versato la somma di € 3.592,25 il successivo 17 giugno (v. come si desume dalla distinta di bonifico), quindi dopo la scadenza del detto termine.
Il che non gli ha consentito di beneficiare della riduzione e ha fatto sorgere a suo carico l'obbligo di pagare la metà del massimo (in base al combinato disposto degli artt. 116, 15° co., C.d.S., art. 1, D.Lgs. n. 8/2016).
Le considerazioni sin qui svolte appaiono in grado di costituire il legittimo fondamento di una declaratoria di rigetto, rendendo superfluo l'esame di ogni altra questione dedotta in causa, ivi compresa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla . Controparte_2
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (previa riduzione dei valori medi avuto riguardo alla non particolare complessità del contenzioso, all'omessa assunzione di prove orali e al fatto che nella fase decisionale non vi è stata necessità di esaminare questioni significativamente diverse da quelle trattate nei precedenti scritti difensivi) seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare sulla parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
e della Controparte_1 Controparte_2
pagina 6 di 7 con sede in Trento, via Jacopo Aconcio n° 6, in persona del legale rappresentante, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 2.538,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge, in favore del Comune di Controparte_1 in € 2.538,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge, in favore della Controparte_2
Così deciso in Trento il 24.9.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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