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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/09/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 511/2022 promossa
DA
(C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, per procura alle liti, dall'avv. Mario Naselli;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, per procura alle liti, dagli avv.ti Massimo Ingarao e Rosa Mineo;
, in persona del pro Controparte_2 CP_3
tempore, , in persona del Dirigente pro Controparte_4
tempore, rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Appellati
1 AVENTE AD OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.746/2022 del 28.02.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, rigettava il ricorso proposto da , direttore dei sevizi generali ed Parte_1
amministrativi presso l' di Catania, volto ad ottenere: Controparte_5
l'annullamento della sanzione disciplinare conservativa del rimprovero scritto emessa a seguito del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti con contestazione del
14.11.2016, notificata il 15.11.2016, con la quale le era stato addebitato di aver tenuto un comportamento particolarmente irriguardoso oltre che offensivo nei confronti del dirigente scolastico per i fatti occorsi in data 11.11.2016; la declaratoria di illegittimità della sua irrituale convocazione alla riunione dell'11.11.2016 e della successiva nota dirigenziale del 2.3.2017; il risarcimento del danno morale subito e conseguente alla lesione della sua immagine, reputazione e professionalità per effetto della condotta posta in essere dal dirigente scolastico.
Per quanto d'interesse la ricorrente deduceva che al momento della contestazione dell'addebito il dirigente scolastico non si trovava in condizioni di serenità e di imparzialità in ragione della segnalazione inoltrata da essa ricorrente all'USR e relativa alla pubblicazione illegittima effettuata dal dirigente sul sito web della scuola di atti di cui la normativa vietava la pubblicazione e lesivi dell'immagine di essa dsga, nonché in ragione delle iniziative giudiziarie avviate sempre da essa ricorrente nei confronti del dirigente medesimo. Si doleva, altresì, del rigetto dell'istanza di astensione proposta nei riguardi della e avanzata nel corso del procedimento attesa la permanente situazione CP_1
d'incompatibilità in cui versava il dirigente e derivante dal combinato disposto degli artt.
6 bis L.n.241/1990, 36 c.p.p., 52 c.p.c., 149 D.P.R. n.3/1957 e 7 D.P.R. 62/2013.
Confutava, altresì, la ricostruzione dei fatti e la contestazione disciplinare in quanto non rispondenti a verità; lamentava la violazione dei principi che regolano il procedimento
2 disciplinare, tra cui la immutabilità della contestazione;
eccepiva la decadenza dall'azione disciplinare per violazione del termine perentorio di cui all'art. 55 bis d. lgs. n.165/2001.
Il Tribunale, esaminate le doglianze della ricorrente, rilevava preliminarmente la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'annullamento della sanzione disciplinare conservativa. Evidenziava che, con provvedimento emesso con protocollo riservato n. 0002232 del 12.03.2021, il dirigente scolastico aveva provveduto in autotutela alla revoca della sanzione disciplinare oggetto del ricorso e che la ricorrente, in forza del citato provvedimento, ammesso nel corso del giudizio in quanto rilevante ai fine della decisione, aveva ottenuto il risultato utile perseguito con la proposizione della domanda giudiziale e che pertanto era venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse alla prosecuzione della lite.
Quanto alla domanda di condanna del dirigente al risarcimento del danno morale per violazione degli artt. 2043 c.c., 2118, 2087 e artt. 2, 4, 28 cost. e 55 bis d. Lgs. n.165/2001, il giudicante, premessa la rimozione della sanzione oggetto del contendere, con riferimento alla convocazione del giorno 11.11.2016, non ravvisava alcuna illegittimità atteso che la stessa, al fine di un colloquio riservato con il dipendente, rientrava nei poteri del dirigente;
in ogni caso, tale convocazione non producendo effetti all'esterno non appariva lesiva dell'immagine professionale della ricorrente nell'ambito della comunità di riferimento.
Quanto all'asserita illegittimità delle frasi offensive pronunciate dal dirigente scolastico nel corso del procedimento disciplinare e contenute nella nota del 2.3.2017, offensive secondo la prospettazione della rilevava che l'azione di diffamazione intentata Parte_1
dalla ricorrente dinanzi ad altra sezione del Tribunale e concernente le espressioni di cui alla nota del 2.3.2017 era stata rigettata con sentenza del Tribunale di Catania n.1283/2020
e che in ogni caso i danni lamentati in conseguenza dell'asserita lesione all'immagine, alla posizione lavorativa e alla reputazione professionale non erano stati provati ma solo genericamente allegati;
concludeva, quindi, per il rigetto della domanda risarcitoria.
Riteneva, altresì, non fondata la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della
3 Repubblica in assenza di elementi che pure in astratto potessero configurare reati perseguibili d'ufficio. Rigettava in conclusione integralmente il ricorso e compensava le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza tra le parti di cui all'art. 92, comma 2,
c.p.c.
Avverso la pronuncia proponeva appello la soccombente;
resisteva l'appellata CP_1
Disposta la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, si costituiva il
[...]
, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, fissata a norma dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea valutazione compiuta dal decidente in ordine ai fatti di causa e alla responsabilità degli appellati.
Segnatamente rileva che il provvedimento di revoca della sanzione disciplinare con efficacia ex tunc emanato dal dirigente è ben diverso dall'annullamento d'ufficio in autotutela per illegittimità dell'atto e che contrariamente a quanto sostenuto dal giudicante non può essere considerato “fatto sopravvenuto” idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda proposta dalla stessa, volta alla declaratoria di illegittimità e conseguente nullità della sanzione. Chiede pertanto che venga dichiarata l'illegittimità del procedimento disciplinare e della relativa sanzione. Aggiunge che il giudice non ha motivato il mancato ascolto del cd audio che era stato in precedenza ammesso;
lamenta la violazione dell'art. 177 c.p.c. secondo cui le ordinanze devono essere comunque motivate;
rileva la non ammissibilità della revoca implicita dell'ordinanza istruttoria, possibile solo a seguito di provvedimento motivato.
1.1. Deduce l'erroneità della decisione per non avere il giudice debitamente considerato che al momento della contestazione dell'addebito il dirigente non si trovava in una condizione di serenità ed imparzialità a causa delle iniziative giudiziarie intraprese nei suoi
4 confronti da essa appellante, che aveva altresì inoltrato all Controparte_6
segnalazione per l'illegittima pubblicazione effettuata dal dirigente di atti riguardanti la stessa (dsga), di cui la normativa vietava la pubblicazione e lesivi della sua immagine oltre che della stessa amministrazione.
Lamenta che tali iniziative e l'istanza di astensione proposta dalla stessa in sede disciplinare avrebbero dovuto indurre la ad astenersi dalla trattazione del CP_1
procedimento disciplinare;
evidenzia che in forza dell'art. 6 bis della L.241/90 il predetto dirigente scolastico avrebbe dovuto, altresì, segnalare al superiore gerarchico la situazione di potenziale incompatibilità in cui versava.
Deduce, ancora, l'applicabilità degli artt. 36 c.p.p., 52 c.p.c. e 111 Cost. anche al procedimento disciplinare.
Ritiene che l'art. 149 del D.P.R. n.3/1957, secondo cui il funzionario titolare della trattazione del procedimento disciplinare ha l'obbligo di astenersi in caso di grave inimicizia nei confronti della parte sottoposta a procedimento disciplinare, non è stato abrogato dagli art. 55 e ss. del d. lgs n.165/2001 e che tale dovere di astensione è sancito anche dall'art.7 del D.P.R. n.62/2013. Lamenta che la mancata astensione del dirigente scolastico ha viziato il procedimento disciplinare con conseguente invalidità anche dell'atto conclusivo dello stesso. Rileva, altresì, che il procedimento disciplinare è viziato anche per la genericità della contestazione dell'addebito che non ha consentito un efficace esercizio del diritto di difesa. Assume che la contestazione era priva dell'indicazione delle circostanze sulle quali controdedure, degli elementi di prova raccolti (dichiarazioni dei testimoni) e delle relative fonti (testimoni). Lamenta il mancato inserimento nel fascicolo del procedimento disciplinare dei verbali relativi allo svolgimento dell'attività di raccolta delle prove da parte del dirigente;
deduce che quest'ultimo non ha svolto alcuna attività istruttoria a differenza di quanto previsto dall'art.55 bis del D. Lgs. n.165/2001. Lamenta ancora che il dirigente non ha specificato nella contestazione di addebito i nominativi delle
5 persone presenti ai fatti, non ha verbalizzato le loro dichiarazioni e non ha indicato i nomi degli asseriti testimoni in sede di audizione.
Ritiene che la mancata produzione in sede di audizione dei verbali contenenti le dichiarazioni dei testimoni asseritamente presenti ai fatti discendeva da una versione dell'accaduto totalmente falsa ed oggettivamente non credibile. Rileva, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che la violazione ad opera del dirigente dell'obbligo giuridico di verbalizzazione costituisce non solo violazione amministrativa ma omissione di atti d'ufficio punito dall'art. 324 c.p.; lamenta, ancora, la compromissione del diritto di difesa presidiato dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.
1.2. Denuncia, altresì, la mancata integrazione del capo d'incolpazione da parte del dirigente nonostante apposita istanza di essa appellante. Eccepisce che in aderenza al principio di specificità e completezza andava precisato quali fossero gli argomenti in ordine ai quali la stessa, direttore amministrativo, veniva convocata e quali interventi le potessero essere richiesti. Deduce pertanto che l'omessa integrazione del capo d'incolpazione e la sua omessa precisazione integrano violazione dell'art.55 bis del d. lgs. n.165/2001 e inficiano l'intero procedimento disciplinare, con conseguente nullità della sanzione.
Aggiunge che il comportamento tenuto dalla stessa, di uscire dalla stanza senza replicare, era l'unico esigibile a fronte di un comportamento illegale e irrispettoso tenuto nei suoi confronti dal dirigente. Precisa che quest'ultimo era tenuto ad effettuare delle precisazioni anche in ordine a quanto si era verificato nel suo ufficio, atteso che ciò aveva determinato la condotta di allontanamento di essa appellante. Assume che il dirigente scolastico avrebbe dovuto necessariamente descrivere, in modo analitico nella contestazione di addebito o al più tardi in sede di risposta all'istanza di precisazione, quale fosse l'informazione data dal collaboratore ad essa direttore amministrativo, informazione della quale la stessa, a CP_7
detta di quanto affermato dalla dirigente, era già a conoscenza.
1.3. Deduce l'alterazione dei fatti contestati, in quanto non rispondente al vero che la stessa abbia urlato, che si sia fermata nel corridoio e che abbia pronunciato la frase “Io con lei
6 non parlo, non parlo”; che parimenti non era rispondente al vero che nel corridoio fossero presenti più persone, posto che ove la circostanza fosse realmente accaduta vi sarebbe stata una palese violazione degli obblighi di servizio da parte di tale personale, primo fra tutti quello di vigilanza nei confronti degli studenti (cfr. pag. 43-44 atto di appello).
1.4. Ribadisce l'illegittimità della nota del 2.3.2017 adottata dal dirigente. Assume che con la stessa il dirigente non ha concluso il procedimento disciplinare ma ha effettuato delle precisazioni sulle modalità difensive esercitate da essa appellante nel procedimento disciplinare. Evidenza che siffatte note non sono previste dagli artt. 55 e ss. del d. lgs.
n.165/2001 che regolano il procedimento disciplinare e che l'unico scopo di tale nota era quello di offendere essa appellante e chi l'assisteva nel procedimento disciplinare (pagg.
57-60 atto di appello). Ribadisce il carattere indispensabile della discussione sugli argomenti della convocazione effettuata dal dirigente al fine di inquadrare il primo allontanamento di essa appellante dall'ufficio del dirigente scolastico, determinato non da una scelta arbitraria ma dalle offese ricevute per avere richiesto una determina scritta per l'acquisto della carta per fotocopiatrici. Contesta altresì che il dirigente ha introdotto nella nota un episodio asseritamente avente natura di illecito disciplinare non indicato nella contestazione di addebito. Smentisce di essersi sottratta a qualunque colloquio.
1.5. Ribadisce la violazione del diritto di difesa in sede di procedimento disciplinare e contesta quanto riportato dalla dirigente nella nota del 2.3.2017. In particolare, contesta quanto asserito a pag. 2 rigo 23 e ss. (“il pregiudizio alla difesa è imputabile alla S.V. che avrebbe potuto e dovuto…invece che riempire pagine e pagine… assai più semplicemente indicare i nomi delle persone in grado di avvallare la propria ricostruzione dei fatti e chiedere che le stesse venissero sentite”). Ritiene pretestuosa e lesiva tale affermazione atteso che il dirigente era ben consapevole che nessuno era presente al momento dei fatti contestati. Ritiene che tale condotta integri un illecito disciplinare.
7 1.6. Contesta la mancata pubblicazione del codice disciplinare e rileva che la normativa vigente ne impone la pubblicazione nella home page del sito della scuola come requisito indefettibile per la sua conoscibilità.
1.7. Lamenta la decadenza dell'azione disciplinare per tardiva notifica della sanzione, oltre il termine perentorio di cui all'art. 55 bis D. lgs. n. 165/2001. Sostiene che la notifica della sanzione è avvenuta in data 3.3.2017 e che la contestazione dell'addebito, datata
14.11.2016, è stata notificata in data 15.11.2016. Afferma che l'art.55 bis D. lgs. n.
165/2001 prevede che il provvedimento disciplinare vada concluso in modo esplicito, a pena di decadenza dall'azione disciplinare, con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione entro sessanta giorni dalla contestazione di addebito. Chiede, pertanto, la declaratoria di nullità della sanzione per violazione del termine perentorio previsto dalla legge a pena di decadenza e l'espunzione dal suo fascicolo personale.
1.7. Contesta il difetto di motivazione della sanzione che sostiene essere stata irrogata senza prove e senza fondamento logico giuridico in ordine alle circostanze fattuali. Assume che nel corpo del provvedimento disciplinare non vengono esplicitate le ragioni giuridiche poste a fondamento del rigetto delle istanze presentate da essa appellante e volte ad ottenere l'astensione del dirigente e la precisazione del capo d'incolpazione. Asserisce, altresì, che il medesimo atto non contiene alcuna motivazione in ordine al disvalore derivante dal conflitto tra il comportamento scritto (in realtà non tenuto da essa dsga) e l'art. 95 del
CCNL del comparto scuola recante la descrizione del comportamento disciplinarmente rilevante, ovvero la condotta non conforme ai principi di correttezza verso il superiore.
1.8 Deduce che il fatto illecito posto in essere dal dirigente e consistito nell'aver instaurato e condotto un procedimento disciplinare illegittimo è fonte di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Afferma che sotto il profilo del fatto illecito extracontrattuale sussiste sia il nesso causale tra la condotta del dirigente (comportamento tenuto all'interno dell'ufficio, di quello successivo tenuto nel corridoio e di quello consistito nella contestazione dell'addebito, nell'audizione, nella nota e nella sanzione) ed il conseguente
8 danno alla personalità, all'immagine, alla posizione lavorativa ed alla reputazione professionale del dipendente sia l'elemento soggettivo del dolo. Deduce la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità contrattuale ai sensi dell'art.2082 c.c. e 2087 c.c.
Rileva che l'onere della prova della veridicità dei fatti indicati nella contestazione e posti a fondamento della sanzione è a carico del dirigente e che nel caso in esame essa dipendente aveva solo l'onere di allegare le circostanze fattuali. Sostiene che ai sensi dell'art. 2118
c.c. la stessa, allegando la non veridicità dei fatti posti a fondamento della sanzione e l'evento-danno, ha fornito la prova diretta dell'illegittimità del procedimento disciplinare e della conseguente sanzione. Ribadisce il danno morale subito e la sua risarcibilità e invoca la responsabilità solidale del ai sensi degli artt. 28 della Cost., 2049 c.c. CP_2
e 2087 c.c. (cfr. pagg. 70-78 e 91 -98)
1.9. Eccepisce la tardività e inammissibilità delle istanze istruttorie e procedurali avversarie atteso che la costituzione della è avvenuta solo in data 2.11.2020, oltre il termine CP_1
di dieci giorni prima dell'udienza di discussione;
precisa che l'udienza di discussione si è tenuta in data 19.02.2020 e che l'odierna appellata avrebbe dovuto costituirsi nel rispetto del termine previsto dall'art. 416 comma 1 c.p.c., entro e non oltre il termine perentorio del
9.02.2020; chiede che venga dichiarata tardiva la sua costituzione in giudizio in primo grado con tutte le preclusioni che ne conseguono.
1.10 Con altra doglianza evidenzia che in autotutela può essere adottato con efficacia ex tunc esclusivamente l'annullamento d'ufficio dell'atto e solo per illegittimità dello stesso e che il dirigente avrebbe dovuto proporre in udienza la sua disponibilità ad adottare siffatto atto anziché adottare una revoca nulla. Evidenzia che la revoca è un provvedimento amministrativo con efficacia ex nunc e non ex tunc e che pertanto ha errato il giudice a dichiarare la cessazione della materia del contendere basandosi su un altro atto illegittimo
(la revoca con effetto retroattivo), ritenendo che esso soddisfi pienamente il diritto invocato in giudizio (cfr. pagg. 79-88 appello).
9 1.11 Censura la decisione laddove il giudice ha escluso l'illegittimità della convocazione alla riunione dell'11.11.2016; rileva che la riunione si è svolta proprio come descritta dalla essa appellante, in violazione della normativa vigente;
che tanto trova riscontro nella fonoregistrazione versata in atti.
1.12. Lamenta l'omessa pronuncia sul carattere offensivo delle frasi elencate dettagliatamente in ricorso (frasi pronunciate nell'ufficio del dirigente e nella nota del
2.3.2017), condotta non rientrante nella asserita e indimostrata cessata materia del contendere;
censura la sentenza laddove il giudice si è limitato ad osservare che l'azione di diffamazione (sì come impropriamente qualificata) è stata rigettata con sentenza del
Tribunale di Catania n. 1283 del 14.3.2020 (emessa nel procedimento R.G. n. 8553/2017).
Lamenta che il giudice ha accolto la personalissima prospettazione dei difensori della e non ha tenuto conto dell'istanza depositata da essa appellante per l'udienza CP_1
del 14.12.2020, di espunzione dal fascicolo processuale della sentenza richiamata non avente alcun valore probatorio in ordine alle frasi di cui alla nota del 2.3.2017, riferibili ad essa appellante (cfr. pagg. 99-103).
1.13 Censura la decisione laddove sostiene che la sanzione disciplinare non doveva essere motivata in quanto atto emesso dall'Amministrazione in qualità di datore di lavoro e nella gestione del rapporto di lavoro e pertanto non assoggettato ai principi di cui alla L. n.
241/1990. Ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal decidente, la L.241/1990 si applica anche ai provvedimenti adottati dalla P.A. nell'esercizio del potere discrezionale di organizzazione nonché ai provvedimenti adottati nell'esercizio di un potere diverso da quello discrezionale e al procedimento disciplinare, inconfutabilmente procedimento amministrativo.
1.14. Censura la sentenza laddove afferma che la stessa è decaduta dalla prova per avere depositato un cd audio criptato senza rilasciare il codice e per avere prodotto un supporto informatico non idoneo a rappresentare i fatti contenuti nelle fonoregistrazioni;
censura,
10 altresì, la decisione laddove la predetta prova non è stata ritenuta ammissibile per effetto della decadenza.
L'appellante ritiene che l'illegittimità della sanzione disciplinare sia provata anche per tabulas ovvero dalla serie imponente dei vizi giuridici che inficiano il procedimento disciplinare ed il provvedimento conclusivo. Precisa che l'ascolto del cd doveva fornire al giudicante altri dettagli sulla condotta del dirigente presso il suo ufficio, sulle frasi offensive proferite e sulla falsità di quanto contestato. Assume che prima di dichiarare la stessa decaduta dalla prova lo stesso giudice aveva ammesso, all'udienza del 14.12.2020, le fonoregistrazioni offerte in comunicazione unitamente all'atto introduttivo, invitando la stessa a produrre il supporto originale informatico mediante deposito in cancelleria, effettuato il 2.3.2021. deduce che il giudice di prime cure all'udienza del 24.3.2021 non ha emanato alcun provvedimento di decadenza dalla prova né alcuna statuizione sulla produzione di un cd criptato;
che solo con l'ordinanza del 18.10.2021 ha evidenziato che la precedente ordinanza del 24.3.2021 conteneva una revoca implicita del provvedimento ammissivo dell'interrogatorio libero delle parti e dell'ascolto del cd. Evidenzia che il codice di rito non consente al giudice di emanare provvedimenti impliciti che ledono il diritto alla prova non consentendo alle parti di opporsi;
ribadisce la violazione del diritto di difesa.
1.15 Contesta la decisione per avere ritenuta infondata la richiesta di cancellazione delle frasi ritenute offensive;
lamenta l'omessa decisione sulla richiesta di declaratoria di inammissibilità di tutte le eccezioni processuali e di merito avanzate dalla CP_1
dichiarata contumace e costituitasi tardivamente, nonché l'omessa declaratoria di decadenza dalla possibilità di indicare e depositare documenti.
1.16. Contesta infine la statuizione sulle spese di lite e chiede sul punto, in accoglimento dei sopra esposti motivi di gravame, l'integrale condanna della in solido con le CP_1
amministrazioni appellate.
2. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
11 2.1 Va premesso che a seguito dell'acquisizione, ex art. 437 c.p.c., del CD audio prodotto in primo grado (oltre che del relativo file) e della trascrizione del suo contenuto, deve ritenersi assorbito l'esame delle relative censure sollevate dall'appellante avverso la statuizione del giudice di prime cure circa la inutilizzabilità del predetto mezzo di prova.
Sempre in ordine alla predetta produzione, si evidenzia la irrilevanza della difesa della di contestazione della trascrizione del file audio versata in atti dall'appellante, CP_1
avuto riguardo alla sua genericità (“In assenza di debita perizia giurata, si avversa la legittimità e la fedeltà della trascrizione del file depositata da parte appellante e se contesta il valore probatorio ai fini del giudizio che ci occupa con conseguente espunzione della stessa dal fascicolo d'ufficio”).
2.2 Va, altresì, affermata la legittimazione passiva del dirigente scolastico evocato in giudizio, avuto riguardo alle domande risarcitorie proposte dalla ricorrente in primo grado e riconducibili ad una asserita condotta illecita della stessa dirigente;
tanto in conformità del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, secondo cui “… in via generale, la presenza di un nesso di occasionalità necessaria fra la condotta del dipendente agente
e le funzioni da questo esercitate (tematica sulla quale vale la pena richiamare Cass. Sez.
U. 16/05/2019, n. 13246) può comportare la responsabilità dell'Ente preponente verso i terzi danneggiati, ma non esclude mai la responsabilità del dipendente agente (Cass. n.
16512 del 2017), in capo al quale resta, se del caso, la facoltà di agire in via di regresso ex art. 1299 c.c. verso l'Ente, allo scopo di ripartire la responsabilità in ragione delle eventuali rispettive colpe. In altri termini, la responsabilità dell'Ente preponente da nesso di occasionalità necessaria giova unicamente alla tutela del terzo danneggiato”- Sez. 3,
Sentenza n. 19149 del 2023.
3. Va rigettato, in quanto infondato, il motivo con il quale l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di cui ai punti a, b, c, d delle conclusioni del ricorso afferenti alla illegittimità/nullità della sanzione disciplinare impugnata e del relativo procedimento
12 disciplinare, con esclusione dei profili relativi alla nota del 2.03.2014 di cui al punto 12 del ricorso, relativi al carattere offensivo della stessa, di cui meglio infra.
3.1 Va precisato che il giudice di prime cure ha così motivato la superiore decisione: “Tanto premesso in ordine alle difese di parte ricorrente, osserva il Tribunale che dagli atti di causa emerge che , in qualità di Dirigente scolastico dell'Istituto Controparte_1
Fontanarossa di Catania, ha con proprio provvedimento, emesso con protocollo riservato
n. 0002232 del 12.03.2021 e depositato in pari data nel fascicolo personale riservato della dottoressa proceduto in autotutela alla revoca della Parte_1
sanzione disciplinare sopra indicata, oggetto del ricorso di controparte. Nel provvedimento (cfr. doc. 1, produzione del 14.3.2021, da ritenersi ammissibile, in quanto sopravvenuto e rilevante ai fini della decisione), si legge testualmente: «OGGETTO:
Revoca sanzione disciplinare. Si revoca la sanzione di rimprovero scritto irrogata alla S.V. con nota di questa dirigenza del 03/03/2017. Motivazione della revoca: A seguito del prolungarsi dell'istruttoria del procedimento disciplinare avviato nei confronti della S.V., la sanzione è stata irrogata oltre il termine previsto dalla normativa a quel tempo vigente.
Il Dirigente Scolastico Concetta Tumminia».
4. Alla luce di quanto sopra osservato, non vi è dubbio che abbia ottenuto il risultato utile che mirava a Parte_1
raggiungere attraverso la proposizione della domanda giudiziale. Ed invero la sanzione disciplinare avversata è stata posta nel nulla in via definitiva, peraltro con provvedimento adottato in autotutela e al quale è stata attribuita efficacia retroattiva. Ritiene dunque il
Tribunale che la sopravvenuta situazione di fatto, ossia la revoca della sanzione disciplinare del 3.3.2017, (oltre a non essere stata contestata) soddisfa in modo pieno ed irretrattabile il diritto invocato dalla ricorrente, ossia quello di vedere dichiarata
l'illegittimità del rimprovero scritto comminatole, con modalità tali che non residua allo stato alcuna utilità della pronuncia di merito.
4.2. La soddisfazione del diritto fatto valere dalla ricorrente determina infatti l'eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti in ordine alle conclusioni di cui ai punti a, b, c, e d del ricorso relativi alla legittimità della
13 sanzione avversata e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire;
con la conseguenza che viene altresì meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
4.3. Si è dunque nel caso di specie prodotta una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio che impone al Tribunale di pronunciare una sentenza declaratoria della cessazione della materia del contendere.
4.4. Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale
l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei
a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000). Questa
Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
4.5. Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che il comportamento della resistente che – mantenendo CP_1
ferma la revoca in autotutela della sanzione del 3.3.2017 con efficacia retroattiva – ha attuato il diritto della ricorrente a vedere espunta dal proprio fascicolo personale ogni traccia in relazione alla sanzione disciplinare per cui è causa, ha assunto carattere definitivo e irretrattabile, sicché non sopravvive senz'altro l'interesse della ricorrente alla pronuncia di merito, nemmeno al fine di dare stabilità e definitività alla declaratoria di illegittimità della detta sanzione”.
3.2 Vanno ritenute del tutto inconferenti le censure relative alla natura del provvedimento adottato dal dirigente scolastico (provvedimento di revoca della sanzione disciplinare con efficacia ex tunc e sua diversità dall'annullamento d'ufficio in autotutela per illegittimità
14 dell'atto); ed invero, nell'impiego pubblico contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto, in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica, con la conseguente irrilevanza delle categorie giuridiche elaborate con riguardo agli atti amministrativi;
sicché ciò che rileva è la natura dell'atto e gli effetti che esso produce da valutarsi alla stregua ai principi di correttezza e buona fede ai quali deve conformare la propria condotta il datore di lavoro pubblico.
3.3 Sicché nella vicenda in esame, ciò che rileva è che l'atto di revoca del provvedimento disciplinare abbia posto nel nulla la sanzione irrogata;
tanto discende sia dal provvedimento in sé che da quanto dichiarato dallo stesso dirigente scolastico all'udienza del 24.03.2021.
Inoltre, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure e come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C. Cass. 10553/09; C.
Cass. 22650/08).
4. Parimenti non possono trovare accoglimento i motivi di appello afferenti alla domanda di risarcimento del danno.
4.1 Va premesso che l'odierna appellante ha posto a fondamento della predetta domanda una pluralità di condotte lesive:
- la illegittimità del procedimento disciplinare e della sanzione irrogata dal dirigente nonché la falsità di quanto contestato;
- la illegittimità della condotta tenuta dal dirigente scolastico in occasione dei fatti contestati disciplinarmente, ovvero la illegittimità della convocazione e le frasi offensive pronunciate nel corso dell'incontro tenutosi presso il proprio ufficio;
- la offensività delle frasi contenute nella nota prot. Ris. del 02.03.2017, di riscontro della memoria difensiva della stessa odierna appellante.
15 Deduce che da tali condotte è conseguito un danno all'immagine, alla posizione lavorativa ed alla propria reputazione professionale.
Ritiene ricorrere gli estremi sia della responsabilità contrattuale, per violazione da parte del datore di lavoro degli artt. 2082 c.c., 2087 c.c., 2 e 49 della Costituzione, che extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Lamenta, altresì, che dalle superiori condotte è derivata una sofferenza psicologica ovvero un danno morale, da liquidarsi in via equitativa.
Lamenta ancora la lesione del diritto all'immagine, al rispetto della dignità umana e della personalità morale nonché del diritto alla libera esplicazione della propria personalità nell'ambiente lavorativo;
deduce che il predetto danno possa provarsi anche attraverso presunzioni semplici.
Ritiene configurabile una responsabilità diretta del e dell' Controparte_2 [...]
nonché dello stesso dirigente. Controparte_6
4.2 Va premesso, altresì, che il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto della mancata allegazione prima e prova dopo dei danni non patrimoniali lamentati in conseguenza della (asserita) lesione del diritto all'immagine, alla posizione lavorativa e alla reputazione professionale;
in particolare, il giudice ha osservato che “… parte ricorrente si è bensì profusa in argomentazioni in diritto volte a dimostrare la risarcibilità – in astratto – del danno morale;
non ha però allegato alcuna circostanza concreta e specifica atta a descrivere in concreto la sofferenza psicologica asseritamente subita. Siffatta carenza di allegazione e la lacuna probatoria sopra evidenziata conducono al rigetto della domanda risarcitoria, stante l'incompleta dimostrazione dell'esistenza del lamentato danno non patrimoniale”.
4.3 Tanto premesso, va in primo luogo evidenziato che la mera illegittimità di un atto non determina di per sé il risarcimento del danno, essendo onere del danneggiato allegare in modo specifico il pregiudizio patito e quindi provare lo stesso attraverso anche elementi presuntivi.
16 Nella specie, quanto alla illegittimità del procedimento disciplinare e della sanzione irrogata, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, le allegazioni della ricorrente in primo grado hanno riguardo l'astratta lesione di diritti costituzionalmente garantiti;
difetta alcuna allegazione dell'effettivo danno patito e della sua consistenza.
4.4 Quanto alla convocazione del giorno 11.11.2016, va esclusa ogni illegittimità della stessa non assumendo alcuna rilevanza i profili evidenziati dall'appellante a fronte di quanto dedotto dal giudice sul punto;
la convocazione informale, anche immediata, di un dipendente rientra di certo nei poteri del dirigente.
4.5 Con riguardo alle frasi pronunciate dal Dirigente scolastico nel corso dell'incontro dello stesso giorno 11.11.2016, sì come emergenti dal CD audio prodotto in primo grado e acquisito nel presente giudizio, non può che evidenziarsi l'assenza di alcuna espressione offensiva;
ciò che emerge dalla trascrizione della conversazione intercorsa tra le parti e dall'ascolto del file audio è solo l'esternazione da parte del dirigente di osservazioni, non travalicanti i limiti della correttezza, sul comportamento complessivo della lavoratrice e un energico richiamo della stessa ad un atteggiamento di rispetto nei confronti del superiore gerarchico;
detti elementi non si ritiene che integrino gli estremi di una condotta illecita.
4.6 Infine, va evidenziato che le espressioni contenute nella nota del 2.03.2017, anche se denotano una certa conflittualità tra le parti, vanno lette alla luce dei molteplici rilievi della difesa di parte appellante di cui alla memoria del 7.12.2016, gran parte dei quali del tutto infondati;
tanto rileva, in particolare, con riguardo all'espressione censurata della nota in esame, “Punto 10) della memoria. La contestazione è risibile. Si ritiene che la S.V. sia in possesso, o che comunque dovrebbe esserlo, delle necessarie capacità di navigare nel sito della Scuola”, che consegue alla effettiva infondata censura della odierna appellante e del suo difensore, di cui alla “Memoria relativa all'audizione del 7.12.2016” (“10) Il codice disciplinare è raggiungibile sul sito web attraverso un percorso tortuoso: lo si raggiunge attraverso la voce “normativa”-Nei siti web di altre scuole è evidenziata la voce “codice disciplinare” nella home page. La circostanza costituisce motivo di difficile accessibilità.
17 Si eccepisce pertanto tale circostanza che vizia l'acceso ed in via indiretta il procedimento disciplinare”).
Ne consegue per alcune condotte (illegittimità del procedimento disciplinare e della sanzione) il difetto di alcuna allegazione dello specifico danno patito e per le restanti in radice l'assenza di alcuna condotta illecita.
Per le ragioni che precedono, la statuizione di rigetto delle domande risarcitorie, integrata dalla motivazione che precede, va confermata.
5. Infine, con riguardo alla richiesta di cancellazione di alcune frasi, ad avviso dell'odierna appellante offensive, il giudice di prime cure ha così motivato: “10. Infondata è poi la richiesta di cancellazione di alcune frasi, a suo dire offensive, contenute nella memoria difensiva depositata dalla parte resistente (precisamente nei §§ 5, 9 e 12), atteso che nessuna espressione oggettivamente offensiva e connotata da intento dispregiativo si rinviene in quegli scritti difensivi, ma soltanto argomentazioni coerenti con la necessità di difendersi dalle avverse tesi, quindi rientranti nell'esercizio del diritto di difesa il cui obbiettivo non può che essere quello di evidenziare la scarsa attendibilità di quanto affermato da parte avversa”; a fronte di tale motivazione l'appellante si limita a ribadire il carattere offensivo delle stesse senza formulare alcuna critica specifica;
in ogni caso, va condivisa in questa sede la valutazione operata dal giudice di primo grado, non ravvisandosi il superamento del limite della correttezza e della convenienza processuale, né la lesione dei principi a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento.
6. Parimenti non possono trovare accoglimento le censure relative alle spese di lite.
Ed invero, l'esito complessivo della lite e il rigetto delle domande risarcitorie - pure a fronte della riconosciuta illegittimità della sanzione disciplinare - giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., anche del presente grado di giudizio.
7. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
18 La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del
DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; compensa integralmente le spese di lite.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Marcella Celesti
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