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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 31/07/2024, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 3555/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. OLIVIER GIOVANNA
e
, Parte_2
con l'avv. PERIN ALESSANDRA e DE ZOTTI MIRCO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 30/07/2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nata ad [...] Parte_1
(BL) il 13/11/1989 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 10/10/2020 e trascritto al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2020, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CONEGLIANO alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) Avendo a gennaio 2024 la signora lasciato l'abitazione familiare portando Parte_1
con sé i figli, il signor continuerà ad abitare la casa familiare, sita a Susegana Pt_2
(TV), Via Cucco n. 66 fintanto che saranno completati i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito a Susegana (TV), Via Cucco n. 61, nel quale si trasferirà a vivere.
3) Sull'affidamento dei figli.
I figli minori e vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione sita a Conegliano (TV), Via Asolo n. 43.
I genitori concordano che, salvo diverso accordo, il padre terrà con se i figli e Per_1
: Per_2
- a week alterni dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (o dal dopo-scuola) e li terrà
con sè sino alla domenica sera alle ore 20 quando li riaccompagnerà alla madre;
- nella settimana in cui i minori trascorreranno il week end con il papà egli potrà vederli anche il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola (o dal dopo-scuola) sino alle ore 20.00
dopo cena, quando li riaccompagnerà alla madre;
- nella settimana in cui i figli trascorreranno il week end con la madre il padre potrà
2 vederli e stare con loro il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola (o dal dopo-scuola)
sino al sabato mattina alle ore 8.00 quando la madre si recherà a prenderli dal padre.
I genitori concordano che, nel caso in cui dovessero avere impegni nel tempo in cui i figli sono a loro affidati e non riescano a stare con loro per un tempo pari o superiore alle cinque ore, prima di affidare i bambini a terze persone, ciascun genitore chiederà all'altro se ha la disponibilità di stare con i figli.
Attualmente, nell'ambito dell'orario di frequenza della scuola dell'infanzia Per_1
frequenta un corso di danza e un corso di karate. Per_2
I genitori hanno già concordato che a settembre del corrente anno i figli inizieranno a frequentare la scuola primaria a Santa Maria di Feletto (TV); si riservano, Persona_3
quindi, di concordare dopo l'inizio dell'anno scolastico quale attività sportiva fare svolgere ai figli.
Il genitore presso il quale i minori si trovano eserciterà separatamente la responsabilità
genitoriale limitatamente alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
mentre i genitori dovranno assumere insieme le decisioni di maggior interesse per i minori tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni, naturali aspirazioni, cercando di concordare al massimo tali decisioni. Le decisioni di maggior interesse debbono intendersi quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla religione e alla residenza. Solo in caso di emergenza il genitore può prendere decisioni autonome relative alla salute e sicurezza dei minori informandone al più presto l'altro genitore e a tal fine ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia tutti i recapiti utili in caso di necessità di mettersi in contatto con l'altro. Ogni genitore deve avere accesso alle informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza dei minori e deve collaborare perché entrambi possano avere accesso alla documentazione afferente questi argomenti.
Fermo il dovere di informativa e collaborazione in forza del quale il genitore che affronti un viaggio con i minori ha l'onere di previamente informare l'altro genitore, nel caso in cui il viaggio sia verso uno stato extra UE, anche nei giorni in cui i minori sono con lui, dovrà essere previamente concordato con l'altro genitore, ferma la necessità richiesta da singoli stati UE o extra UE di autorizzazione specifica scritta.
3 3 a) Festività natalizie e pasquali.
Con riferimento al periodo di festività natalizie i genitori concordano di trascorrere, salvo diverso accordo, con i figli ad anni alterni il giorno di Natale (a cominciare dal padre) ed il Capodanno (a cominciare dalla madre) e di suddividere a metà il resto dei giorni di vacanza;
parimenti per le festività pasquali i genitori trascorreranno ad anni alterni con i minori il giorno di Pasqua (a cominciare dal padre) e di TT (a cominciare dalla madre), oltre alla divisione paritaria degli eventuali ulteriori giorni di vacanze scolastiche.
3 b) Ulteriori festività.
Le ulteriori festività nazionali verranno gestite a turno fra i genitori, nel senso che se un genitore trascorrerà con i figli una festività, la festività successiva i minori la trascorreranno con l'altro genitore e così a seguire, salvo diverso accordo degli stessi.
3 c) Compleanni.
Nel giorno del compleanno di e i genitori concordano di trascorrere Per_1 Per_2
insieme un momento di festeggiamento;
concordano inoltre che nel giorno del compleanno di ciascun genitore faranno in modo che lo stesso trascorra quantomeno una parte della giornata con i figli.
3 d) Vacanze estive.
Durante il periodo estivo, corrispondente alle festività scolastiche, ciascun genitore potrà
trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive impegnandosi a concordarle, se possibile, entro la fine del mese di maggio, fatti salvi diversi accordi. Per il corrente anno le parti hanno già concordato che il padre starà con i figli le settimane dal 12 agosto al 25
agosto e dal 9 settembre al 15 settembre mentre la madre starà con i figli dal 5 agosto all'11 agosto e dal 26 agosto all'8 settembre.
3 e) Contatti telefonici e comunicazioni.
Quando i minori staranno con un genitore, l'altro potrà effettuare una video-chiamata od una telefonata in fascia di orario serale (orientativamente tra le 19.00 e le 20.30).
3 f) Impegni reciproci.
Entrambi i genitori si impegnano a favorire il rapporto genitoriale dei minori con l'altro
4 genitore, si impegnano a non denigrare la figura dell'altro genitore di fronte ai minori e nel rapporto con altri familiari, amici o terzi, a tenere un rapporto civile e un dialogo composto e, in caso di dissidi, a non rendere mai partecipi i minori né utilizzarli come messaggeri.
I genitori si impegnano altresì affinché i minori abbiano la possibilità di frequentare i nuclei familiari dei genitori (nonni, zii e cugini).
4. Contributo al mantenimento per i figli.
A titolo di concorso al mantenimento ordinario di e il signor , a Per_1 Per_2 Pt_2
decorrere dal mese di giugno 2024, verserà alla madre, entro il giorno 25 di ogni mese, con bonifico bancario sul c/c IBAN IT 24 O 02008 61621 000100643349, € 600,00 mensili (€ 300 per ciascun figlio), assegno che sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT ai sensi di legge a decorrere dal mese di giugno 2025.
Le spese straordinarie nell'interesse di e , da intendersi come Per_1 Per_2
individuate nel protocollo sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Treviso il 1 dicembre
2016 che si allega in copia (doc. 14), verranno sostenute dai genitori nella misura del
50% ciascuno;
di conseguenza, ove possibile, le rispettive detrazioni verranno riconosciute nella medesima misura.
A tal fine i genitori si impegnano, al momento del pagamento delle spese, a farsi rilasciare fatturazione intestata ai minori.
La quota parte delle spese sostenute o da sostenere, idoneamente documentate da fattura o preventivo, dovrà essere versata al genitore che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta, da effettuarsi in forma scritta, corredata dalla documentazione comprovante la spesa.
5. Assegno unico.
Le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla signora Considerato che attualmente non è possibile simulare esattamente Parte_1
quanto la signora percepirà a titolo di assegno unico dopo la separazione, la Parte_1
stessa si impegna ad informare il marito con documentazione ufficiale proveniente dall'INPS l'importo dell'assegno che andrà a percepire dopo la separazione.
5
6. Assenso al rilascio passaporto o altro documento valido per l'espatrio
I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio per i minori.
7. Acquiescenza.
I coniugi prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di separazione alle condizioni tutte sopra indicate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 30/07/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 3555/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. OLIVIER GIOVANNA
e
, Parte_2
con l'avv. PERIN ALESSANDRA e DE ZOTTI MIRCO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale
di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 30/07/2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra i coniugi nata ad [...] Parte_1
(BL) il 13/11/1989 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 10/10/2020 e trascritto al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2020, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CONEGLIANO alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) Avendo a gennaio 2024 la signora lasciato l'abitazione familiare portando Parte_1
con sé i figli, il signor continuerà ad abitare la casa familiare, sita a Susegana Pt_2
(TV), Via Cucco n. 66 fintanto che saranno completati i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito a Susegana (TV), Via Cucco n. 61, nel quale si trasferirà a vivere.
3) Sull'affidamento dei figli.
I figli minori e vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione sita a Conegliano (TV), Via Asolo n. 43.
I genitori concordano che, salvo diverso accordo, il padre terrà con se i figli e Per_1
: Per_2
- a week alterni dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola (o dal dopo-scuola) e li terrà
con sè sino alla domenica sera alle ore 20 quando li riaccompagnerà alla madre;
- nella settimana in cui i minori trascorreranno il week end con il papà egli potrà vederli anche il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola (o dal dopo-scuola) sino alle ore 20.00
dopo cena, quando li riaccompagnerà alla madre;
- nella settimana in cui i figli trascorreranno il week end con la madre il padre potrà
2 vederli e stare con loro il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola (o dal dopo-scuola)
sino al sabato mattina alle ore 8.00 quando la madre si recherà a prenderli dal padre.
I genitori concordano che, nel caso in cui dovessero avere impegni nel tempo in cui i figli sono a loro affidati e non riescano a stare con loro per un tempo pari o superiore alle cinque ore, prima di affidare i bambini a terze persone, ciascun genitore chiederà all'altro se ha la disponibilità di stare con i figli.
Attualmente, nell'ambito dell'orario di frequenza della scuola dell'infanzia Per_1
frequenta un corso di danza e un corso di karate. Per_2
I genitori hanno già concordato che a settembre del corrente anno i figli inizieranno a frequentare la scuola primaria a Santa Maria di Feletto (TV); si riservano, Persona_3
quindi, di concordare dopo l'inizio dell'anno scolastico quale attività sportiva fare svolgere ai figli.
Il genitore presso il quale i minori si trovano eserciterà separatamente la responsabilità
genitoriale limitatamente alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
mentre i genitori dovranno assumere insieme le decisioni di maggior interesse per i minori tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni, naturali aspirazioni, cercando di concordare al massimo tali decisioni. Le decisioni di maggior interesse debbono intendersi quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla religione e alla residenza. Solo in caso di emergenza il genitore può prendere decisioni autonome relative alla salute e sicurezza dei minori informandone al più presto l'altro genitore e a tal fine ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia tutti i recapiti utili in caso di necessità di mettersi in contatto con l'altro. Ogni genitore deve avere accesso alle informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza dei minori e deve collaborare perché entrambi possano avere accesso alla documentazione afferente questi argomenti.
Fermo il dovere di informativa e collaborazione in forza del quale il genitore che affronti un viaggio con i minori ha l'onere di previamente informare l'altro genitore, nel caso in cui il viaggio sia verso uno stato extra UE, anche nei giorni in cui i minori sono con lui, dovrà essere previamente concordato con l'altro genitore, ferma la necessità richiesta da singoli stati UE o extra UE di autorizzazione specifica scritta.
3 3 a) Festività natalizie e pasquali.
Con riferimento al periodo di festività natalizie i genitori concordano di trascorrere, salvo diverso accordo, con i figli ad anni alterni il giorno di Natale (a cominciare dal padre) ed il Capodanno (a cominciare dalla madre) e di suddividere a metà il resto dei giorni di vacanza;
parimenti per le festività pasquali i genitori trascorreranno ad anni alterni con i minori il giorno di Pasqua (a cominciare dal padre) e di TT (a cominciare dalla madre), oltre alla divisione paritaria degli eventuali ulteriori giorni di vacanze scolastiche.
3 b) Ulteriori festività.
Le ulteriori festività nazionali verranno gestite a turno fra i genitori, nel senso che se un genitore trascorrerà con i figli una festività, la festività successiva i minori la trascorreranno con l'altro genitore e così a seguire, salvo diverso accordo degli stessi.
3 c) Compleanni.
Nel giorno del compleanno di e i genitori concordano di trascorrere Per_1 Per_2
insieme un momento di festeggiamento;
concordano inoltre che nel giorno del compleanno di ciascun genitore faranno in modo che lo stesso trascorra quantomeno una parte della giornata con i figli.
3 d) Vacanze estive.
Durante il periodo estivo, corrispondente alle festività scolastiche, ciascun genitore potrà
trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive impegnandosi a concordarle, se possibile, entro la fine del mese di maggio, fatti salvi diversi accordi. Per il corrente anno le parti hanno già concordato che il padre starà con i figli le settimane dal 12 agosto al 25
agosto e dal 9 settembre al 15 settembre mentre la madre starà con i figli dal 5 agosto all'11 agosto e dal 26 agosto all'8 settembre.
3 e) Contatti telefonici e comunicazioni.
Quando i minori staranno con un genitore, l'altro potrà effettuare una video-chiamata od una telefonata in fascia di orario serale (orientativamente tra le 19.00 e le 20.30).
3 f) Impegni reciproci.
Entrambi i genitori si impegnano a favorire il rapporto genitoriale dei minori con l'altro
4 genitore, si impegnano a non denigrare la figura dell'altro genitore di fronte ai minori e nel rapporto con altri familiari, amici o terzi, a tenere un rapporto civile e un dialogo composto e, in caso di dissidi, a non rendere mai partecipi i minori né utilizzarli come messaggeri.
I genitori si impegnano altresì affinché i minori abbiano la possibilità di frequentare i nuclei familiari dei genitori (nonni, zii e cugini).
4. Contributo al mantenimento per i figli.
A titolo di concorso al mantenimento ordinario di e il signor , a Per_1 Per_2 Pt_2
decorrere dal mese di giugno 2024, verserà alla madre, entro il giorno 25 di ogni mese, con bonifico bancario sul c/c IBAN IT 24 O 02008 61621 000100643349, € 600,00 mensili (€ 300 per ciascun figlio), assegno che sarà rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT ai sensi di legge a decorrere dal mese di giugno 2025.
Le spese straordinarie nell'interesse di e , da intendersi come Per_1 Per_2
individuate nel protocollo sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Treviso il 1 dicembre
2016 che si allega in copia (doc. 14), verranno sostenute dai genitori nella misura del
50% ciascuno;
di conseguenza, ove possibile, le rispettive detrazioni verranno riconosciute nella medesima misura.
A tal fine i genitori si impegnano, al momento del pagamento delle spese, a farsi rilasciare fatturazione intestata ai minori.
La quota parte delle spese sostenute o da sostenere, idoneamente documentate da fattura o preventivo, dovrà essere versata al genitore che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta, da effettuarsi in forma scritta, corredata dalla documentazione comprovante la spesa.
5. Assegno unico.
Le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito per intero dalla signora Considerato che attualmente non è possibile simulare esattamente Parte_1
quanto la signora percepirà a titolo di assegno unico dopo la separazione, la Parte_1
stessa si impegna ad informare il marito con documentazione ufficiale proveniente dall'INPS l'importo dell'assegno che andrà a percepire dopo la separazione.
5
6. Assenso al rilascio passaporto o altro documento valido per l'espatrio
I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio per i minori.
7. Acquiescenza.
I coniugi prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza di separazione alle condizioni tutte sopra indicate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 30/07/2024
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